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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/11/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Francesco Pellecchia presidente
- dott.ssa Sandra Moselli giudice rel.
- dott.ssa Emanuela Gallo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia, iscritta al n. 4634 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto Divorzio -
Cessazione effetti civili
TRA
, (CF: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Patrizia Alboreo, come da procura in atti;
- RICORRENTE -
E
(CF ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AR NA IA Castellaneta.) come a procura in atti;
- RESISTENTE–
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI
- INTERVENTORE EX LEGE –
Conclusioni:
PER PARTE RICORRENTE:
1) nulla deve essere disposto in ordine allo status stante la esistenza della sentenza non definitiva n.1834/21 passata in giudicato;
2) si chiede confermarsi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori Per_1 senza alcuna regolamentazione del diritto di visita padre-figlio stante l'età del ragazzo, ormai adolescente;
3) si chiede che il padre possa incontrare il figlio tutte le volte in cui questi ne faccia richiesta compatibilmente con la sua volontà ed i suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
4) in subordine si chiede che il minore venga affidato ai Servizi Sociali del Comune di
Molfetta, con collocamento dello stesso presso la madre ove già convive, se l'adozione di tale provvedimento sia più adeguato a tutelare gli interessi del minore, stante la elevata conflittualità tra i coniugi;
5) in via di estremo subordine si chiede che il minore venga affidato in modo Per_1 esclusivo alla madre fermo restando che le decisioni di maggiore interesse per il figlio debbano essere prese da entrambi i genitori;
6) si chiede che la casa familiare, di proprietà esclusiva del ricorrente, resti assegnata alla quale genitore collocataria del figlio minore;
CP_1
7) si chiede confermarsi la entità dell'onere imposto al padre nel concorso del mantenimento per il figlio minore e, in subordine, ridursi l'importo stante il miglioramento delle condizioni economiche della resistente;
8) condannarsi la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio;
9) porsi a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, il costo della CTU.
PER PARTE RESISTENTE:
1) disporre l'affido esclusivo di alla Sig.ra per le motivazioni Persona_2 CP_1 dedotte in atti, subordinatamente confermare l'affido condiviso con collocamento presso la stessa;
2) disporre allo stato la sospensione degli incontri padre figlio, in considerazione di quanto emerge dalla relazione psico sociale;
3) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Molfetta a Via S. Andrea n.
60 in favore della Sig.ra quale genitore collocatario convivente con il figlio CP_1 minore;
Persona_2
4) porre a carico dell'Avv. un congruo assegno a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento del figlio minore, oltre all'adeguamento ISTAT come per legge ed al 50% per ciascun genitore delle spese straordinarie sanitarie non coperte da S.S.N., di studio (es. libri di testo, mensa scolastica e comunque quelle non irrisorie), costo di un'attività sportiva non agonistica, tutte da documentare;
5) con vittoria di spese e competenze.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 19/10/2020, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in celebrato in Terlizzi
(BA) il 10.6.2006 con dalla cui unione nacque il minore Controparte_1
(n. a Bari il 23.10.2010). Persona_2
A fondamento della domanda il ricorrente adduceva che rapporto coniugale si era rivelato ben presto insostenibile a causa di insanabili contrasti tra i coniugi, sicchè in data 5.12.2016 proponeva ricorso per separazione giudiziale, definito con la sentenza n.268/2020, pubblicata il 5.2.2020, passata in giudicato il 16.5.2020. Ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili “alle condizioni già sancite nella sentenza di separazione personale” con la sola modifica in ordine al diritto di visita.
Costituendosi con memoria difensiva del 25/26.1.2021, la chiedeva al padre di CP_1 prestare massima collaborazione genitoriale ed evitare di assumere scelte unilaterali e/o contrarie all'interesse del minore;
ove non vengano rispettati gli obblighi derivanti dall'affidamento condiviso da parte del o quelli previsti dall'ordinanza Pt_1 presidenziale, la resistente chiedeva disporre l'affido esclusivo di alla Persona_2 madre ovvero subordinatamente confermare l'affido condiviso con collocamento presso la stessa;
confermare in ogni caso il calendario di incontri previsto dalla sentenza di separazione n. 268/2020, confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in
Molfetta a Via S. Andrea n. 60 in favore della quale genitore collocatario CP_1 convivente con il figlio minore;
porre a carico del un congruo Persona_2 Pt_1 assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, da quantificarsi in corso di causa, oltre all'adeguamento ISTAT come per legge ed al 50% per ciascun genitore delle spese straordinarie sanitarie.
Disposta la comparizione delle parti all'udienza del 23.3.2021 ed espletato infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza emessa in pari data, confermava i provvedimenti di cui alla sentenza emessa da Tribunale di
Trani il 3.12.2019, pubblicata il 5.2.2020, salvo modifica delle modalità di incontro tra il padre e il figlio.
In data 26.10.2021, su richiesta congiunta elle parti, è stata emessa sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi n. 1834/2021. ***
Come risulta dalla narrativa che precede, la sentenza parziale pronunciata inter partes nel corso del presente giudizio ha già deciso la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dalle parti.
Occorre statuire, pertanto sulle ulteriori questioni.
In ordine alla scelta della modalità di affido, va osservato che in tema di affidamento del minore, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. Civ., sez. VI,
2.12.2010 n. 24526; Cass. Civ., sez. I, 17.12.2009 n. 26587).
Nel caso in esame, nonostante la elevata conflittualità dei genitori e la frattura nel rapporto padre-figlio, non si ritiene che sussista una inidoneità educativa del genitore non collocatario;
ciò alla luce degli esiti della CTU svolta nel corso del giudizio che ha escluso in capo al padre condotte pregiudizievole per il minore, pur dando conto della volontà del giovane di non voler incontrare il padre, come di fatto accade già da tempo.
E' noto che la conflittualità tra i genitori non costituisce di per sé un motivo per escludere l'affido condiviso, a condizione che si mantenga entro i limiti di un tollerabile disagio per la prole e non si traduca, invece, in forme che possono alterare o porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico fisico dei figli, circostanza che deve essere esclusa nel caso di specie sulla base degli accertamenti tecnici svolti.
Il figlio minore della coppia, pertanto, va affidato ad entrambi i coniugi in modo condiviso, con collocamento presso la madre, con la quale coabita ed alla quale va assegnata la casa coniugale.
Il diritto di visita del padre, tenuto conto dell'età del minore, ormai quindicenne e del controverso rapporto tra il genitore ed il figlio , potrà svolgersi con incontri liberi, nel rispetto della volontà del minore di incontrare o meno il padre.
Quanto al mantenimento del minore l'ordinanza presidenziale 23.3.2021 ha confermato le statuizioni della sentenza di separazione n. 268/2020 che aveva posto a carico del l'assegno di mantenimento per il minore nella misura di € 420,00 Pt_1 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e spese straordinarie.
L'importo deve essere aumentato ad euro 520,00 mensili considerando che all'epoca dell'emissione dell'ordinanza presidenziale del 23.3.2021 aveva 11 anni Persona_2 mentre ora ha 15 anni e frequenta la scuola superiore e considerando che minore non incontra il padre da tempo, per cui tutte le spese relative al suo mantenimento sono a carico del genitore collocatario.
Le spese di lite comprese quella della CTU, stante la soccombenza reciproca, restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 19/10/2020, da nei confronti Parte_1 di , garantito l'intervento in causa del P.M., così provvede: Controparte_1
- - dispone che il figlio minore sia affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale,
- dispone incontri liberi tra padre e figlio;
- dispone che il versi, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, la Pt_1 somma di € 520,00 mensili, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, da corrispondersi al domicilio della madre entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportivo-ricreative per il minore, come da Protocollo del
Tribunale di Trani;
- compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio;
Così deciso in Trani, il 28.10.2025 , nella Camera di consiglio della Sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Sandra Moselli dott. Francesco Pellecchia
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Francesco Pellecchia presidente
- dott.ssa Sandra Moselli giudice rel.
- dott.ssa Emanuela Gallo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia, iscritta al n. 4634 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto Divorzio -
Cessazione effetti civili
TRA
, (CF: rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Patrizia Alboreo, come da procura in atti;
- RICORRENTE -
E
(CF ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
AR NA IA Castellaneta.) come a procura in atti;
- RESISTENTE–
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI
- INTERVENTORE EX LEGE –
Conclusioni:
PER PARTE RICORRENTE:
1) nulla deve essere disposto in ordine allo status stante la esistenza della sentenza non definitiva n.1834/21 passata in giudicato;
2) si chiede confermarsi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori Per_1 senza alcuna regolamentazione del diritto di visita padre-figlio stante l'età del ragazzo, ormai adolescente;
3) si chiede che il padre possa incontrare il figlio tutte le volte in cui questi ne faccia richiesta compatibilmente con la sua volontà ed i suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
4) in subordine si chiede che il minore venga affidato ai Servizi Sociali del Comune di
Molfetta, con collocamento dello stesso presso la madre ove già convive, se l'adozione di tale provvedimento sia più adeguato a tutelare gli interessi del minore, stante la elevata conflittualità tra i coniugi;
5) in via di estremo subordine si chiede che il minore venga affidato in modo Per_1 esclusivo alla madre fermo restando che le decisioni di maggiore interesse per il figlio debbano essere prese da entrambi i genitori;
6) si chiede che la casa familiare, di proprietà esclusiva del ricorrente, resti assegnata alla quale genitore collocataria del figlio minore;
CP_1
7) si chiede confermarsi la entità dell'onere imposto al padre nel concorso del mantenimento per il figlio minore e, in subordine, ridursi l'importo stante il miglioramento delle condizioni economiche della resistente;
8) condannarsi la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio;
9) porsi a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, il costo della CTU.
PER PARTE RESISTENTE:
1) disporre l'affido esclusivo di alla Sig.ra per le motivazioni Persona_2 CP_1 dedotte in atti, subordinatamente confermare l'affido condiviso con collocamento presso la stessa;
2) disporre allo stato la sospensione degli incontri padre figlio, in considerazione di quanto emerge dalla relazione psico sociale;
3) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Molfetta a Via S. Andrea n.
60 in favore della Sig.ra quale genitore collocatario convivente con il figlio CP_1 minore;
Persona_2
4) porre a carico dell'Avv. un congruo assegno a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento del figlio minore, oltre all'adeguamento ISTAT come per legge ed al 50% per ciascun genitore delle spese straordinarie sanitarie non coperte da S.S.N., di studio (es. libri di testo, mensa scolastica e comunque quelle non irrisorie), costo di un'attività sportiva non agonistica, tutte da documentare;
5) con vittoria di spese e competenze.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 19/10/2020, chiedeva Parte_1 pronunciarsi la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in celebrato in Terlizzi
(BA) il 10.6.2006 con dalla cui unione nacque il minore Controparte_1
(n. a Bari il 23.10.2010). Persona_2
A fondamento della domanda il ricorrente adduceva che rapporto coniugale si era rivelato ben presto insostenibile a causa di insanabili contrasti tra i coniugi, sicchè in data 5.12.2016 proponeva ricorso per separazione giudiziale, definito con la sentenza n.268/2020, pubblicata il 5.2.2020, passata in giudicato il 16.5.2020. Ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili “alle condizioni già sancite nella sentenza di separazione personale” con la sola modifica in ordine al diritto di visita.
Costituendosi con memoria difensiva del 25/26.1.2021, la chiedeva al padre di CP_1 prestare massima collaborazione genitoriale ed evitare di assumere scelte unilaterali e/o contrarie all'interesse del minore;
ove non vengano rispettati gli obblighi derivanti dall'affidamento condiviso da parte del o quelli previsti dall'ordinanza Pt_1 presidenziale, la resistente chiedeva disporre l'affido esclusivo di alla Persona_2 madre ovvero subordinatamente confermare l'affido condiviso con collocamento presso la stessa;
confermare in ogni caso il calendario di incontri previsto dalla sentenza di separazione n. 268/2020, confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in
Molfetta a Via S. Andrea n. 60 in favore della quale genitore collocatario CP_1 convivente con il figlio minore;
porre a carico del un congruo Persona_2 Pt_1 assegno a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, da quantificarsi in corso di causa, oltre all'adeguamento ISTAT come per legge ed al 50% per ciascun genitore delle spese straordinarie sanitarie.
Disposta la comparizione delle parti all'udienza del 23.3.2021 ed espletato infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza emessa in pari data, confermava i provvedimenti di cui alla sentenza emessa da Tribunale di
Trani il 3.12.2019, pubblicata il 5.2.2020, salvo modifica delle modalità di incontro tra il padre e il figlio.
In data 26.10.2021, su richiesta congiunta elle parti, è stata emessa sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi n. 1834/2021. ***
Come risulta dalla narrativa che precede, la sentenza parziale pronunciata inter partes nel corso del presente giudizio ha già deciso la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dalle parti.
Occorre statuire, pertanto sulle ulteriori questioni.
In ordine alla scelta della modalità di affido, va osservato che in tema di affidamento del minore, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. Civ., sez. VI,
2.12.2010 n. 24526; Cass. Civ., sez. I, 17.12.2009 n. 26587).
Nel caso in esame, nonostante la elevata conflittualità dei genitori e la frattura nel rapporto padre-figlio, non si ritiene che sussista una inidoneità educativa del genitore non collocatario;
ciò alla luce degli esiti della CTU svolta nel corso del giudizio che ha escluso in capo al padre condotte pregiudizievole per il minore, pur dando conto della volontà del giovane di non voler incontrare il padre, come di fatto accade già da tempo.
E' noto che la conflittualità tra i genitori non costituisce di per sé un motivo per escludere l'affido condiviso, a condizione che si mantenga entro i limiti di un tollerabile disagio per la prole e non si traduca, invece, in forme che possono alterare o porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico fisico dei figli, circostanza che deve essere esclusa nel caso di specie sulla base degli accertamenti tecnici svolti.
Il figlio minore della coppia, pertanto, va affidato ad entrambi i coniugi in modo condiviso, con collocamento presso la madre, con la quale coabita ed alla quale va assegnata la casa coniugale.
Il diritto di visita del padre, tenuto conto dell'età del minore, ormai quindicenne e del controverso rapporto tra il genitore ed il figlio , potrà svolgersi con incontri liberi, nel rispetto della volontà del minore di incontrare o meno il padre.
Quanto al mantenimento del minore l'ordinanza presidenziale 23.3.2021 ha confermato le statuizioni della sentenza di separazione n. 268/2020 che aveva posto a carico del l'assegno di mantenimento per il minore nella misura di € 420,00 Pt_1 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e spese straordinarie.
L'importo deve essere aumentato ad euro 520,00 mensili considerando che all'epoca dell'emissione dell'ordinanza presidenziale del 23.3.2021 aveva 11 anni Persona_2 mentre ora ha 15 anni e frequenta la scuola superiore e considerando che minore non incontra il padre da tempo, per cui tutte le spese relative al suo mantenimento sono a carico del genitore collocatario.
Le spese di lite comprese quella della CTU, stante la soccombenza reciproca, restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 19/10/2020, da nei confronti Parte_1 di , garantito l'intervento in causa del P.M., così provvede: Controparte_1
- - dispone che il figlio minore sia affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale,
- dispone incontri liberi tra padre e figlio;
- dispone che il versi, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, la Pt_1 somma di € 520,00 mensili, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, da corrispondersi al domicilio della madre entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportivo-ricreative per il minore, come da Protocollo del
Tribunale di Trani;
- compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio;
Così deciso in Trani, il 28.10.2025 , nella Camera di consiglio della Sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Sandra Moselli dott. Francesco Pellecchia