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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/11/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 385/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il Giudice Nel procedimento iscritto al n. RG. 385/2020, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'Avv. AG PA, per l'attrice – la quale ha concluso insistendo “in tutto quanto domandato, eccepito e fatto rilevare in atti e verbali di causa” – nonché dall'Avv. LU RU, per il convenuto – la quale ha concluso insistendo “per l'accoglimento di tutte le rassegnate domande, eccezioni e deduzioni, già formulate”, sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza del 7/10/2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 30.6.2025 (fissata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con provvedimento del 15.04.2025 poi reiterato) – pronuncia la seguente SENTENZA
TRA
(cod. fisc.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Messina, Via San Sebastiano, n. 13-Is. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pt_2
AG PA, presso il cui studio in Messina, Via San Sebastiano, n. 13 – Is.
247/A è elettivamente domiciliata giusta procura in atti. ATTORE contro
(cod. fisc.: ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore Rag. , elettivamente Persona_1
domiciliato in Ficarra (ME), Via Matini, n. 213, rappresentato e difeso dall'Avv.
LU RU, giusta procura in atti. CONVENUTO
Oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c. c. .-
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IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., si espone che l'attrice meglio generalizzata in intestazione, con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio il
– quale ente proprietario della strada titolata Via Controparte_1
Libertà-Frazione RO, e, quindi, anche “manutentore/custode” ex artt.
2051 e, in subordine, 2043 c.c. – al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e personali subiti a causa di un sinistro verificatosi in data
14.8.2016, in Pace del Mela-Frazione RO (ME), alle ore 11.30 circa.
A sostegno della domanda, in particolare, l'attrice deduceva che: a) mentre percorreva, a piedi, la Via Libertà del Comune di Pace del Mela-Frazione
RO e giunta in prossimità dell'incrocio con la Via Garibaldi – “più precisamente sul tratto di marciapiede antistante il negozio “Frutta Più” – rovinava a terra a causa del “dissesto di alcune mattonelle della pavimentazione - in alcun modo segnalato e/o reso visibile” procurandosi
“rilevanti traumi ed escoriazioni che ne rendevano necessario il trasporto al
Pronto soccorso del presidio ospedaliero G. Fogliani di Milazzo, presso il quale veniva curata per: “trauma cranico non commotivo reg frontale sx con presenza di ematoma, trauma ginocchio dx e sx, trauma braccio sx, mano sx e 4 dito mano dx” e dimessa lo stesso giorno (i.e. 14.8.2016) con una prognosi di “10 giorni. Salvo complicazioni”; b) in data 22.8.2016, in conseguenza dell'acuirsi della sintomatologia dolorosa “a carico dell'emitorace sinistro”, si recava presso il P.S. del Presidio Ospedaliero “G.Fogliani di Milazzo”, ove le veniva riscontrata una “infrazione a carico della V, VI e VII costa di sinistra
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sull'ascellare media”, e veniva, dopo le cure del caso, dimessa con la diagnosi di "cefalea e vertigini post trauma”; c) il CTP, dott. – incaricato Persona_2
dall'odierna attrice per la redazione di perizia medico legale al fine di descrivere gli esiti, anche permanenti, del sinistro de quo – riconosceva, a carico della stessa, “[…] un periodo di inabilità temporanea parziale (itp) di gg 120
(centoventi) di cui gg. 30 al 75%; gg. 60 al 50%; giorni 30 al 25% […], precisando come “l'esistenza di […] postumi che per il tempo trascorso sono da considerarsi a carattere permanente e che configurano un indebolimento permanente dell'organo, valutabili in una percentuale di invalidità permanente del 9% (nove) sul totale per esiti di frattura isolata di tibia, consolidata e con lievi ripercussioni funzionali;
frattura di 3 coste;
cefalea con vertigini per trauma cranio – facciale […]”; d) con lettera del 22.7.2017, l'attrice invitava il
[...]
a risarcire tutti i danni – patrimoniali e non – subiti in CP_1
conseguenza del sinistro “e/o a fornire i dati della Compagnia di Assicurazione che garantisce l'Ente per la responsabilità civile nei confronti dei terzi”, e con lettera del 16.11.2018, invitava l'ente a stipulare la “convenzione assistita con
l'assistenza di un avvocato”, rimaste – entrambe – senza alcun riscontro.
L'attrice, quindi, concludeva chiedendo di: a) “ritenere e dichiarare che il sinistro occorso alla signora in data 14.08.2016 si è verificato Parte_1
per esclusiva responsabilità del , per violazione Controparte_1
dell'art. 2051 c.c.”; b) “in via subordinata e/o alternativa, ritenere e dichiarare che il sinistro occorso alla signora in data 14.08.2016 si è Parte_1
verificato per esclusiva responsabilità del per Controparte_1
violazione dell'art. 2043 c.c.”; c) “conseguentemente condannare il CP_1
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, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento, in favore CP_1
dell'attrice, della complessiva somma di € 18.877,51, di cui: • € 2.766,00 per danno biologico temporaneo, • € 11.206,77 per danno biologico permanente, •
€ 4.657,12 per danno morale, • € 247,62 per spese mediche documentate, ovvero al diverso importo che sarà accertato nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”, con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa di risposta del 7.9.2020 si costituiva il Controparte_1
contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendo, in via subordinata, “ove dovessero essere ritenute ammissibili”, di “accoglierle nei limiti del giusto e del provato”, con vittoria delle spese di giudizio.
A sostegno delle proprie difese, in particolare, rilevava: a) l'assenza di prova circa il “luogo e la data del presunto incidente” stante il mancato intervento delle Autorità, quali, ad esempio, la Polizia Municipale in servizio alla data del presunto sinistro, né del Soccorso medico atteso che “dal referto, peraltro incompleto, rilasciato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale G. Fogliani di Milazzo in data 14.08.2016, prodotto da controparte (e nella parte in cui risulta leggibile), emerge chiaramente che la stessa sarebbe arrivata con proprio mezzo ed in via autonoma”; b) la mancata identificazione del luogo – teatro della caduta – poiché “per un verso, le cartelle fotografiche allegate a corredo dell'atto di citazione, nulla provano in tal senso in quanto prive di rilevanza probatoria, sia in senso spaziale che temporale, e per altro verso, a detta di parte attrice, la citata caduta, ove effettivamente verificatasi, sarebbe avvenuta in pieno giorno, ma non alla presenza di testimoni (cosa alquanto strana, essendo il 14.08.2016, una domenica, e vigilia di Ferragosto! )”, indicati, invece, solo in seguito a
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distanza di “quasi 4 anni… facendo sorgere prepotentemente il dubbio circa
l'attendibilità/genuinità dell'eventuale testimonianza, che tali soggetti andrebbero a rendere”, con eventuale declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale addotta ex art. 135, co. 3 bis, cod. ass. priv.; c)
l'impossibilità di verificare – in assenza di richieste di intervento pervenute all'ente in merito al sinistro de quo – se, alla data indicata dall'attrice (i.e.
14.8.2016), sussistesse una “situazione di pericolo occulto caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva del pericolo”; d) l'incertezza in ordine all'orario della presunta caduta attesa la incongruenza tra quanto narrato dall'attrice nella missiva del 22-28.7.2017 (ore 11.30) – e ribadito nel proprio responso introduttivo – e quanto dichiarato dalla stessa al P.S. del Presidio Ospedaliero
G. Fogliani di Milazzo (ore 11.15), rilevando come “sempre dal citato referto, emerge che l'accesso presso il P.S. dell'Ospedale G. Fogliani di Milazzo sarebbe avvenuto alle ore 12.22: la circostanza appare molto singolare, posto che la distanza tra il luogo (via Libertà – Frazione di RO di ), CP_1
ove sarebbe avvenuta la presunta caduta, e l'Ospedale di Milazzo, è di 10 Km circa, percorribili al massimo in 20 minuti, per cui non si spiega l'intervallo di oltre un'ora intercorrente tra l'orario dell'asserita caduta (11:15 – 11.30), e
l'accesso al P.O.: probabilmente, perché, ove avvenuta, la caduta, sicuramente si è verifica altrove”; e) la “incongruenza” tra la dinamica (i.e. caduta) riferita dall'attrice nella diffida del 22.28.7.2017 (i.e. “percorreva, a piedi, …tratto di marciapiede antistante il negozio “Frutta Più…”) con quella narrata nell'atto di citazione (i.e. “la caduta è avvenuta in una via pubblica su un tratto di
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marciapiedi – di proprietà comunale – a causa del dissesto di alcune mattonelle, non fissate al suolo”) avendo, in contraddizione con quanto dalla stessa dichiarato nell'atto introduttivo, riferito quale “origine” della caduta una presunta “anomalia del manto stradale” piuttosto che “a causa del dissesto di alcune mattonelle, non fissate al suolo”; f) l'aggravamento delle condizioni di salute dell'attrice dovute al comportamento tenuto dalla stessa nelle ore immediatamente successive al presunto sinistro avendo, come si evince dalla documentazione allegata all'atto di citazione (cfr. referto del P.S. dell'Ospedale
G. Fogliani di Milazzo), rifiutato il “ricovero e l'esecuzione degli esami diagnostici” e non “provato di avere eseguito le eventuali prescritte terapie farmacologiche”. Assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., la causa – istruita mediante prova testimoniale e CT medico-legale – era rimessa alla udienza del
6.06.2025 anche per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e poi rinviata a quella del 7/10/2025 per i medesimi adempimenti e svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
Ciò premesso, si osserva.
Con la domanda proposta – come si ricava dalla esposizione narrativa cristallizzata in citazione – l'attrice ha inteso agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e personali subiti a causa di un sinistro verificatosi in data 14.8.2016, in Pace del Mela-Frazione RO (ME), alle ore 11.30 circa.
L'azione si inquadra, dunque, nel solco della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. stante l'elemento – connotativo della fattispecie dedotta in lite Pagina 6 a 15 R. G. n. 385/2020
– della “condizione” della pavimentazione stradale (i.e. dissesto di “alcune mattonelle”), causa – come dedotto dall'attrice – del sinistro de quo.
In diritto, è appena il caso di precisare come l'art. 2051 c.c. – statuendo che
“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” – configura un'ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale (il cui modello generale è dato, invece, dall'art. 2043 c.c.), definito, da certa dottrina, di responsabilità c.d. aggravata ovvero, da altra dottrina, di responsabilità oggettiva.
L'attuale statuto della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 – così come chiarito, in più occasioni, dalla Suprema Corte di Cassazione (da ultimo
Cass. civ. sent. n. 20943/2022) – poggia, in particolare, su specifici elementi fattuali “individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente)”.
Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie, che
“il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227,
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comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente, intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevedibile da parte del custode” (Cass. civ., Sez. III, 27 aprile 2023, n. 11152).
Nella specie, alla luce del compendio assertivo e probatorio versato in atti, riguardato sotto la lente dei superiori principi, la domanda risarcitoria è idonea ad attingere ad esiti di accoglibilità nei limiti che di seguito si espongono.
Al riguardo, la dinamica del sinistro – costituente frammento essenziale che
“conforma” il requisito del nesso di causalità – risulta provata alla luce delle dichiarazioni rese, in sede istruttoria, dal teste . Testimone_1
In particolare, il sig. a riferito – confermando, a tal fine, la circostanza Tes_1
di cui alla lett. a) della memoria attorea ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. – di avere visto la caduta dell'attrice causata dal “dissesto della pavimentazione del marciapiede”, dimostrando, così, la dinamica narrata in citazione e, conseguentemente, l'inosservanza dell'obbligo di manutenzione ex art. 2051
c.c. in capo all'ente pubblico convenuto.
Sul punto, il teste ha precisato di avere visto la danneggiata cadere “a terra con le buste della spesa” poiché “al momento dei fatti” si accingeva “ad attraversare la Via Libertà” avendo “poco prima parcheggiato” la sua autovettura “sul lato opposto di dove si trovava la signora”, confermando, peraltro, l'orario del sinistro (i.e. 11.30 circa) e le lesioni – nonché lo stato di dissesto del marciapiede e l'inosservanza dell'obbligo di custodia e manutentivo dell'Ente pubblico (i.e. “sul posto, ove è caduta la signora, non vi erano segnalazioni di alcun genere che segnalassero il dissesto”) – riportate dalla danneggiata, avendo asserito, in sede istruttoria, di avere visto e soccorso la signora che, “a seguito della caduta”, aveva “gli occhiali rotti e qualche
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trauma in viso” (rectius “confermo anche l'orario…io l'ho aiutata a rialzarsi da terra ed ho visto che aveva gli occhiali rotti e qualche trauma in viso…non ricordo se sanguinava ma ho chiesto un aiuto a quelli del negozio che mi hanno fornito una sedia per farla accomodare…su richiesta della sig.ra ho quindi chiamato il figlio…sul posto fin quando sono rimasto, non è intervenuta
l'ambulanza” – cfr. verbale udienza del 9.1.2023).
Tuttavia, dal compendio assertivo e documentale versato in atti (cfr. all. n. 15 fasc. attore), si evince come il marciapiede – teatro del sinistro de quo –non era, all'epoca dei fatti, privo di illuminazione (i.e. naturale), essendo il sinistro avvenuto - come dichiarato dalla stessa nella missiva inviata all'Ente Pt_1
convenuto (all n. 13 fasc. attrice) e nell'atto di citazione - alle ore 11.30 circa di mattina, e che lo stato di dissesto delle mattonelle era, come si evince dalla documentazione fotografica allegata in atti, “visibile” e, dunque, “prevedibile”
(cfr. all. n. 15 fasc. attrice).
Circostanze - queste - che appaiono inidonee ad escludere la sussistenza di un contributo causale della alla produzione dell'evento dannoso atteso che, Pt_1
secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il danneggiato – in ossequio al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Cost. – è tenuto ad adottare, usando l'ordinaria diligenza, tutte le “cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze” del caso concreto.
Ed infatti, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e ciò in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
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Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Civ., Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152).
Sicché, tale condotta – non avendo, in ogni caso, le caratteristiche della
“imprevedibilità” tale da determinare una definitiva “cesura” nella serie causale riconducibile alla res in custodia (id est caso fortuito) – assume rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa ai sensi degli artt. 1227 e 2055
c.c.
Al riguardo, è appena il caso di precisare come “la eterogeneità tra i concetti di
"negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. (...) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta
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prima, inattesa da una persona sensata”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha osservato come “il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di beni demaniali esclude la responsabilità della pubblica amministrazione soltanto se è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra le cause precedenti e l'evento, integrando altrimenti un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità in proporzione all'incidenza causale del predetto comportamento” (ex plurimis Cass. n. 2481/2018; conf.
Cass. n. 15384/2006).
Ne segue, dunque, per il coacervo di argomentazioni stese, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno personale da liquidarsi, tenuto conto del concorso colposo della danneggiata da individuarsi, ex art. 1227, comma 1 c.c. nella misura del 50%, nella somma pari alla metà del dovuto (all'attualità €
3.431,63) e, nella specie, nell'importo di € 1.715,815 (50%) comprensiva del danno biologico permanente riconosciuto dal CT (pari al 4 %), avendo, egli, accertato che, sulla base della “valutazione di riscontri clinici e degli elementi patologici emersi nel corso della visita medico-legale” sono residuati – in capo alla e in nesso di causalità con la caduta de quo (nella specie, “a carico Pt_1
della 5°-6° e 7° costa sn ed a carico del ginocchio sn”) – “postumi che per il tempo trascorso sono da considerarsi a carattere permanente e che configurano un indebolimento permanente dell'organo valutabile in una percentuale complessiva di danno biologico pari a 4% (quattro) sul totale”, con
“ITT (gg 0), ITP al 75% (gg. 30), ITP al 50% (gg. 20) e ITP al 25% (gg. 10)” (cfr. relazione CT a firma del dott. pag. 5). Persona_3
Nella specie, per la liquidazione delle lesioni – considerata l'età della danneggiata al tempo del fatto (73 anni) e la natura delle lesioni (micro-
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permanenti ex art. 139 Cod. Ass.ni Private) – si osservano i criteri di cui alle tabelle milanesi – aggiornate a quelle in atti vigenti in guisa da rendere adeguato e congruo il ristoro patrimoniale – costituenti espressione delle esigenze di cui agli artt. 1226 e 3 Cost.
Le somme liquidate a titolo di danno biologico, una volta devalutate alla data di verificazione del fatto dannoso (i.e. 14.8.2016) vanno poi rivalutate alla stregua degli indici Istat del costo della vita con decorrenza dalle date in cui sono state monetariamente determinate (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva liquidazione (cd. taxatio), trattandosi di credito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni.
Inoltre, sulle dette somme, una volta devalutate per come appena esposto, sono dovuti a parte attrice, dalle date in cui sono state monetariamente determinate e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d.
“compensativi”, che, in assenza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr. Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712) e valgono a compensare
– calcolandoli sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno (cfr. Cass. civ., Sez. I, 20 giugno 1990, n. 6209) – il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto: si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. Sez. III, 16 giugno
1987, n. 5287 e Sez. II, 20 ottobre 1984, n. 5307).
Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore,
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destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (cfr. Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce una obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art.
1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi
e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (cfr. Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
Sicché, a titolo di danno biologico permanente va riconosciuta, per il contributo causale offerto dalla danneggiata ex art. 1227, co. I, c.c., la somma pari, all'attualità € 3.431,63. Mentre per il danno da invalidità temporanea va riconosciuto l'importo di complessivo di €. 1.966,30 di cui €. 1.264,05 per la invalidità al 75%; €. 561,80 per quella al 50% ed €. 140,45 per quella al 25% e cosi per un totale pari a €. 5.397,93 che decurtato del 50% per il riconosciuto concorso di colpa determina la somma complessiva di €. 2.698,96.
Va, invece, esclusa la risarcibilità della voce a titolo di danno patrimoniale,
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mancando una più specifica prova documentale degli esborsi per spese mediche legate ai postumi del sinistro.
Dalla documentazione prodotta dall'attrice, non trova piena evidenza la congruità della spesa con il tipo di lesione occasionato dal sinistro, relativo alle zone anatomiche interessate.
In particolare, dagli atti non emerge evidenza alcuna di ticket sanitari o di ricevute di pagamento correlate alla specifica della spesa sanitaria sostenuta.
Nella specie, dalla fattura del 25.8.2016 (n. 27) non è possibile desumere con chiarezza la descrizione della prestazione resa nonché il concreto esborso della somma dovuta (all. n. 12 fasc attrice) – così come anche per le altre somme riportate negli scontrini fiscali prodotte dall'attrice (all. n. 12 fasc. attrice) – posto che la S.C. ha, al riguardo, ribadito, più volte, come lo scontrino fiscale non possa assurgere a piena prova del pagamento effettuato dovendo essere valutato, a tal fine, unitamente “alle altre risultanze processuali” acquisite in atti (Cass. civ., Sez. VI., 11.11.2021, n. 33443).
In ragione della riduzione del quantum risarcitorio ex art. 1227, co. I, c.c., appare congruo compensare ex art. 92 c.p.c., tra le parti, le spese di lite e di
CT medico-legale, tenendo, altresì, conto della somma di euro 200,00 posto, in via solidale, a carico delle parti -e fra esse in parti uguali- con decreto di regolamentazione dell'udienza del 10.6.2024 adottato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. (cfr. Cass, civ., Sez. VI. 21 ottobre 2019, n. 26849).
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 385/2020, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda proposta da nei confronti Parte_1
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del per le causali di cui in motivazione Controparte_1
e, per l'effetto, in applicazione degli artt. 2051, 1227, 2055 c.c.;
2. CONDANNA, per l'effetto, il al Controparte_2
pagamento, in favore di della somma complessiva Parte_1
per come determinata in motivazione e già decurtata della metà per il riconosciuto concorso di colpa di €. 2.698,96 all'attualità, oltre interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno personale.
3. COMPENSA le spese di lite e quelle di ctu.
Barcellona P.G. 9.11.2025.
Il Giudice on.
Dott. Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO Il Giudice Nel procedimento iscritto al n. RG. 385/2020, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'Avv. AG PA, per l'attrice – la quale ha concluso insistendo “in tutto quanto domandato, eccepito e fatto rilevare in atti e verbali di causa” – nonché dall'Avv. LU RU, per il convenuto – la quale ha concluso insistendo “per l'accoglimento di tutte le rassegnate domande, eccezioni e deduzioni, già formulate”, sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza del 7/10/2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 30.6.2025 (fissata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con provvedimento del 15.04.2025 poi reiterato) – pronuncia la seguente SENTENZA
TRA
(cod. fisc.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Messina, Via San Sebastiano, n. 13-Is. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pt_2
AG PA, presso il cui studio in Messina, Via San Sebastiano, n. 13 – Is.
247/A è elettivamente domiciliata giusta procura in atti. ATTORE contro
(cod. fisc.: ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore Rag. , elettivamente Persona_1
domiciliato in Ficarra (ME), Via Matini, n. 213, rappresentato e difeso dall'Avv.
LU RU, giusta procura in atti. CONVENUTO
Oggetto: responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c. c. .-
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IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., si espone che l'attrice meglio generalizzata in intestazione, con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio il
– quale ente proprietario della strada titolata Via Controparte_1
Libertà-Frazione RO, e, quindi, anche “manutentore/custode” ex artt.
2051 e, in subordine, 2043 c.c. – al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e personali subiti a causa di un sinistro verificatosi in data
14.8.2016, in Pace del Mela-Frazione RO (ME), alle ore 11.30 circa.
A sostegno della domanda, in particolare, l'attrice deduceva che: a) mentre percorreva, a piedi, la Via Libertà del Comune di Pace del Mela-Frazione
RO e giunta in prossimità dell'incrocio con la Via Garibaldi – “più precisamente sul tratto di marciapiede antistante il negozio “Frutta Più” – rovinava a terra a causa del “dissesto di alcune mattonelle della pavimentazione - in alcun modo segnalato e/o reso visibile” procurandosi
“rilevanti traumi ed escoriazioni che ne rendevano necessario il trasporto al
Pronto soccorso del presidio ospedaliero G. Fogliani di Milazzo, presso il quale veniva curata per: “trauma cranico non commotivo reg frontale sx con presenza di ematoma, trauma ginocchio dx e sx, trauma braccio sx, mano sx e 4 dito mano dx” e dimessa lo stesso giorno (i.e. 14.8.2016) con una prognosi di “10 giorni. Salvo complicazioni”; b) in data 22.8.2016, in conseguenza dell'acuirsi della sintomatologia dolorosa “a carico dell'emitorace sinistro”, si recava presso il P.S. del Presidio Ospedaliero “G.Fogliani di Milazzo”, ove le veniva riscontrata una “infrazione a carico della V, VI e VII costa di sinistra
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sull'ascellare media”, e veniva, dopo le cure del caso, dimessa con la diagnosi di "cefalea e vertigini post trauma”; c) il CTP, dott. – incaricato Persona_2
dall'odierna attrice per la redazione di perizia medico legale al fine di descrivere gli esiti, anche permanenti, del sinistro de quo – riconosceva, a carico della stessa, “[…] un periodo di inabilità temporanea parziale (itp) di gg 120
(centoventi) di cui gg. 30 al 75%; gg. 60 al 50%; giorni 30 al 25% […], precisando come “l'esistenza di […] postumi che per il tempo trascorso sono da considerarsi a carattere permanente e che configurano un indebolimento permanente dell'organo, valutabili in una percentuale di invalidità permanente del 9% (nove) sul totale per esiti di frattura isolata di tibia, consolidata e con lievi ripercussioni funzionali;
frattura di 3 coste;
cefalea con vertigini per trauma cranio – facciale […]”; d) con lettera del 22.7.2017, l'attrice invitava il
[...]
a risarcire tutti i danni – patrimoniali e non – subiti in CP_1
conseguenza del sinistro “e/o a fornire i dati della Compagnia di Assicurazione che garantisce l'Ente per la responsabilità civile nei confronti dei terzi”, e con lettera del 16.11.2018, invitava l'ente a stipulare la “convenzione assistita con
l'assistenza di un avvocato”, rimaste – entrambe – senza alcun riscontro.
L'attrice, quindi, concludeva chiedendo di: a) “ritenere e dichiarare che il sinistro occorso alla signora in data 14.08.2016 si è verificato Parte_1
per esclusiva responsabilità del , per violazione Controparte_1
dell'art. 2051 c.c.”; b) “in via subordinata e/o alternativa, ritenere e dichiarare che il sinistro occorso alla signora in data 14.08.2016 si è Parte_1
verificato per esclusiva responsabilità del per Controparte_1
violazione dell'art. 2043 c.c.”; c) “conseguentemente condannare il CP_1
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, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento, in favore CP_1
dell'attrice, della complessiva somma di € 18.877,51, di cui: • € 2.766,00 per danno biologico temporaneo, • € 11.206,77 per danno biologico permanente, •
€ 4.657,12 per danno morale, • € 247,62 per spese mediche documentate, ovvero al diverso importo che sarà accertato nel corso del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”, con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa di risposta del 7.9.2020 si costituiva il Controparte_1
contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendo, in via subordinata, “ove dovessero essere ritenute ammissibili”, di “accoglierle nei limiti del giusto e del provato”, con vittoria delle spese di giudizio.
A sostegno delle proprie difese, in particolare, rilevava: a) l'assenza di prova circa il “luogo e la data del presunto incidente” stante il mancato intervento delle Autorità, quali, ad esempio, la Polizia Municipale in servizio alla data del presunto sinistro, né del Soccorso medico atteso che “dal referto, peraltro incompleto, rilasciato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale G. Fogliani di Milazzo in data 14.08.2016, prodotto da controparte (e nella parte in cui risulta leggibile), emerge chiaramente che la stessa sarebbe arrivata con proprio mezzo ed in via autonoma”; b) la mancata identificazione del luogo – teatro della caduta – poiché “per un verso, le cartelle fotografiche allegate a corredo dell'atto di citazione, nulla provano in tal senso in quanto prive di rilevanza probatoria, sia in senso spaziale che temporale, e per altro verso, a detta di parte attrice, la citata caduta, ove effettivamente verificatasi, sarebbe avvenuta in pieno giorno, ma non alla presenza di testimoni (cosa alquanto strana, essendo il 14.08.2016, una domenica, e vigilia di Ferragosto! )”, indicati, invece, solo in seguito a
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distanza di “quasi 4 anni… facendo sorgere prepotentemente il dubbio circa
l'attendibilità/genuinità dell'eventuale testimonianza, che tali soggetti andrebbero a rendere”, con eventuale declaratoria di inammissibilità della prova testimoniale addotta ex art. 135, co. 3 bis, cod. ass. priv.; c)
l'impossibilità di verificare – in assenza di richieste di intervento pervenute all'ente in merito al sinistro de quo – se, alla data indicata dall'attrice (i.e.
14.8.2016), sussistesse una “situazione di pericolo occulto caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità subiettiva del pericolo”; d) l'incertezza in ordine all'orario della presunta caduta attesa la incongruenza tra quanto narrato dall'attrice nella missiva del 22-28.7.2017 (ore 11.30) – e ribadito nel proprio responso introduttivo – e quanto dichiarato dalla stessa al P.S. del Presidio Ospedaliero
G. Fogliani di Milazzo (ore 11.15), rilevando come “sempre dal citato referto, emerge che l'accesso presso il P.S. dell'Ospedale G. Fogliani di Milazzo sarebbe avvenuto alle ore 12.22: la circostanza appare molto singolare, posto che la distanza tra il luogo (via Libertà – Frazione di RO di ), CP_1
ove sarebbe avvenuta la presunta caduta, e l'Ospedale di Milazzo, è di 10 Km circa, percorribili al massimo in 20 minuti, per cui non si spiega l'intervallo di oltre un'ora intercorrente tra l'orario dell'asserita caduta (11:15 – 11.30), e
l'accesso al P.O.: probabilmente, perché, ove avvenuta, la caduta, sicuramente si è verifica altrove”; e) la “incongruenza” tra la dinamica (i.e. caduta) riferita dall'attrice nella diffida del 22.28.7.2017 (i.e. “percorreva, a piedi, …tratto di marciapiede antistante il negozio “Frutta Più…”) con quella narrata nell'atto di citazione (i.e. “la caduta è avvenuta in una via pubblica su un tratto di
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marciapiedi – di proprietà comunale – a causa del dissesto di alcune mattonelle, non fissate al suolo”) avendo, in contraddizione con quanto dalla stessa dichiarato nell'atto introduttivo, riferito quale “origine” della caduta una presunta “anomalia del manto stradale” piuttosto che “a causa del dissesto di alcune mattonelle, non fissate al suolo”; f) l'aggravamento delle condizioni di salute dell'attrice dovute al comportamento tenuto dalla stessa nelle ore immediatamente successive al presunto sinistro avendo, come si evince dalla documentazione allegata all'atto di citazione (cfr. referto del P.S. dell'Ospedale
G. Fogliani di Milazzo), rifiutato il “ricovero e l'esecuzione degli esami diagnostici” e non “provato di avere eseguito le eventuali prescritte terapie farmacologiche”. Assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., la causa – istruita mediante prova testimoniale e CT medico-legale – era rimessa alla udienza del
6.06.2025 anche per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e poi rinviata a quella del 7/10/2025 per i medesimi adempimenti e svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
Ciò premesso, si osserva.
Con la domanda proposta – come si ricava dalla esposizione narrativa cristallizzata in citazione – l'attrice ha inteso agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e personali subiti a causa di un sinistro verificatosi in data 14.8.2016, in Pace del Mela-Frazione RO (ME), alle ore 11.30 circa.
L'azione si inquadra, dunque, nel solco della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. stante l'elemento – connotativo della fattispecie dedotta in lite Pagina 6 a 15 R. G. n. 385/2020
– della “condizione” della pavimentazione stradale (i.e. dissesto di “alcune mattonelle”), causa – come dedotto dall'attrice – del sinistro de quo.
In diritto, è appena il caso di precisare come l'art. 2051 c.c. – statuendo che
“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” – configura un'ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale (il cui modello generale è dato, invece, dall'art. 2043 c.c.), definito, da certa dottrina, di responsabilità c.d. aggravata ovvero, da altra dottrina, di responsabilità oggettiva.
L'attuale statuto della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 – così come chiarito, in più occasioni, dalla Suprema Corte di Cassazione (da ultimo
Cass. civ. sent. n. 20943/2022) – poggia, in particolare, su specifici elementi fattuali “individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente)”.
Nel confermare tali principi, in ossequio all'insegnamento delle Sezioni Unite, mette ancora conto di precisare, sul piano della struttura della fattispecie, che
“il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227,
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comma 1), con rilevanza causale esclusiva o concorrente, intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevedibile da parte del custode” (Cass. civ., Sez. III, 27 aprile 2023, n. 11152).
Nella specie, alla luce del compendio assertivo e probatorio versato in atti, riguardato sotto la lente dei superiori principi, la domanda risarcitoria è idonea ad attingere ad esiti di accoglibilità nei limiti che di seguito si espongono.
Al riguardo, la dinamica del sinistro – costituente frammento essenziale che
“conforma” il requisito del nesso di causalità – risulta provata alla luce delle dichiarazioni rese, in sede istruttoria, dal teste . Testimone_1
In particolare, il sig. a riferito – confermando, a tal fine, la circostanza Tes_1
di cui alla lett. a) della memoria attorea ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. – di avere visto la caduta dell'attrice causata dal “dissesto della pavimentazione del marciapiede”, dimostrando, così, la dinamica narrata in citazione e, conseguentemente, l'inosservanza dell'obbligo di manutenzione ex art. 2051
c.c. in capo all'ente pubblico convenuto.
Sul punto, il teste ha precisato di avere visto la danneggiata cadere “a terra con le buste della spesa” poiché “al momento dei fatti” si accingeva “ad attraversare la Via Libertà” avendo “poco prima parcheggiato” la sua autovettura “sul lato opposto di dove si trovava la signora”, confermando, peraltro, l'orario del sinistro (i.e. 11.30 circa) e le lesioni – nonché lo stato di dissesto del marciapiede e l'inosservanza dell'obbligo di custodia e manutentivo dell'Ente pubblico (i.e. “sul posto, ove è caduta la signora, non vi erano segnalazioni di alcun genere che segnalassero il dissesto”) – riportate dalla danneggiata, avendo asserito, in sede istruttoria, di avere visto e soccorso la signora che, “a seguito della caduta”, aveva “gli occhiali rotti e qualche
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trauma in viso” (rectius “confermo anche l'orario…io l'ho aiutata a rialzarsi da terra ed ho visto che aveva gli occhiali rotti e qualche trauma in viso…non ricordo se sanguinava ma ho chiesto un aiuto a quelli del negozio che mi hanno fornito una sedia per farla accomodare…su richiesta della sig.ra ho quindi chiamato il figlio…sul posto fin quando sono rimasto, non è intervenuta
l'ambulanza” – cfr. verbale udienza del 9.1.2023).
Tuttavia, dal compendio assertivo e documentale versato in atti (cfr. all. n. 15 fasc. attore), si evince come il marciapiede – teatro del sinistro de quo –non era, all'epoca dei fatti, privo di illuminazione (i.e. naturale), essendo il sinistro avvenuto - come dichiarato dalla stessa nella missiva inviata all'Ente Pt_1
convenuto (all n. 13 fasc. attrice) e nell'atto di citazione - alle ore 11.30 circa di mattina, e che lo stato di dissesto delle mattonelle era, come si evince dalla documentazione fotografica allegata in atti, “visibile” e, dunque, “prevedibile”
(cfr. all. n. 15 fasc. attrice).
Circostanze - queste - che appaiono inidonee ad escludere la sussistenza di un contributo causale della alla produzione dell'evento dannoso atteso che, Pt_1
secondo l'insegnamento della Suprema Corte, il danneggiato – in ossequio al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Cost. – è tenuto ad adottare, usando l'ordinaria diligenza, tutte le “cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze” del caso concreto.
Ed infatti, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e ciò in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
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Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Civ., Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152).
Sicché, tale condotta – non avendo, in ogni caso, le caratteristiche della
“imprevedibilità” tale da determinare una definitiva “cesura” nella serie causale riconducibile alla res in custodia (id est caso fortuito) – assume rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa ai sensi degli artt. 1227 e 2055
c.c.
Al riguardo, è appena il caso di precisare come “la eterogeneità tra i concetti di
"negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. (...) La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta
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prima, inattesa da una persona sensata”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha osservato come “il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di beni demaniali esclude la responsabilità della pubblica amministrazione soltanto se è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra le cause precedenti e l'evento, integrando altrimenti un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità in proporzione all'incidenza causale del predetto comportamento” (ex plurimis Cass. n. 2481/2018; conf.
Cass. n. 15384/2006).
Ne segue, dunque, per il coacervo di argomentazioni stese, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno personale da liquidarsi, tenuto conto del concorso colposo della danneggiata da individuarsi, ex art. 1227, comma 1 c.c. nella misura del 50%, nella somma pari alla metà del dovuto (all'attualità €
3.431,63) e, nella specie, nell'importo di € 1.715,815 (50%) comprensiva del danno biologico permanente riconosciuto dal CT (pari al 4 %), avendo, egli, accertato che, sulla base della “valutazione di riscontri clinici e degli elementi patologici emersi nel corso della visita medico-legale” sono residuati – in capo alla e in nesso di causalità con la caduta de quo (nella specie, “a carico Pt_1
della 5°-6° e 7° costa sn ed a carico del ginocchio sn”) – “postumi che per il tempo trascorso sono da considerarsi a carattere permanente e che configurano un indebolimento permanente dell'organo valutabile in una percentuale complessiva di danno biologico pari a 4% (quattro) sul totale”, con
“ITT (gg 0), ITP al 75% (gg. 30), ITP al 50% (gg. 20) e ITP al 25% (gg. 10)” (cfr. relazione CT a firma del dott. pag. 5). Persona_3
Nella specie, per la liquidazione delle lesioni – considerata l'età della danneggiata al tempo del fatto (73 anni) e la natura delle lesioni (micro-
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permanenti ex art. 139 Cod. Ass.ni Private) – si osservano i criteri di cui alle tabelle milanesi – aggiornate a quelle in atti vigenti in guisa da rendere adeguato e congruo il ristoro patrimoniale – costituenti espressione delle esigenze di cui agli artt. 1226 e 3 Cost.
Le somme liquidate a titolo di danno biologico, una volta devalutate alla data di verificazione del fatto dannoso (i.e. 14.8.2016) vanno poi rivalutate alla stregua degli indici Istat del costo della vita con decorrenza dalle date in cui sono state monetariamente determinate (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva liquidazione (cd. taxatio), trattandosi di credito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni.
Inoltre, sulle dette somme, una volta devalutate per come appena esposto, sono dovuti a parte attrice, dalle date in cui sono state monetariamente determinate e fino alla data della presente sentenza, gli interessi c.d.
“compensativi”, che, in assenza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalla parte), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr. Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712) e valgono a compensare
– calcolandoli sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno (cfr. Cass. civ., Sez. I, 20 giugno 1990, n. 6209) – il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto: si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. Sez. III, 16 giugno
1987, n. 5287 e Sez. II, 20 ottobre 1984, n. 5307).
Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché «gli interessi compensativi relativi a debiti di valore,
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destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (cfr. Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquidi il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce una obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art.
1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi
e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (cfr. Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).
Sicché, a titolo di danno biologico permanente va riconosciuta, per il contributo causale offerto dalla danneggiata ex art. 1227, co. I, c.c., la somma pari, all'attualità € 3.431,63. Mentre per il danno da invalidità temporanea va riconosciuto l'importo di complessivo di €. 1.966,30 di cui €. 1.264,05 per la invalidità al 75%; €. 561,80 per quella al 50% ed €. 140,45 per quella al 25% e cosi per un totale pari a €. 5.397,93 che decurtato del 50% per il riconosciuto concorso di colpa determina la somma complessiva di €. 2.698,96.
Va, invece, esclusa la risarcibilità della voce a titolo di danno patrimoniale,
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mancando una più specifica prova documentale degli esborsi per spese mediche legate ai postumi del sinistro.
Dalla documentazione prodotta dall'attrice, non trova piena evidenza la congruità della spesa con il tipo di lesione occasionato dal sinistro, relativo alle zone anatomiche interessate.
In particolare, dagli atti non emerge evidenza alcuna di ticket sanitari o di ricevute di pagamento correlate alla specifica della spesa sanitaria sostenuta.
Nella specie, dalla fattura del 25.8.2016 (n. 27) non è possibile desumere con chiarezza la descrizione della prestazione resa nonché il concreto esborso della somma dovuta (all. n. 12 fasc attrice) – così come anche per le altre somme riportate negli scontrini fiscali prodotte dall'attrice (all. n. 12 fasc. attrice) – posto che la S.C. ha, al riguardo, ribadito, più volte, come lo scontrino fiscale non possa assurgere a piena prova del pagamento effettuato dovendo essere valutato, a tal fine, unitamente “alle altre risultanze processuali” acquisite in atti (Cass. civ., Sez. VI., 11.11.2021, n. 33443).
In ragione della riduzione del quantum risarcitorio ex art. 1227, co. I, c.c., appare congruo compensare ex art. 92 c.p.c., tra le parti, le spese di lite e di
CT medico-legale, tenendo, altresì, conto della somma di euro 200,00 posto, in via solidale, a carico delle parti -e fra esse in parti uguali- con decreto di regolamentazione dell'udienza del 10.6.2024 adottato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. (cfr. Cass, civ., Sez. VI. 21 ottobre 2019, n. 26849).
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 385/2020, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda proposta da nei confronti Parte_1
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del per le causali di cui in motivazione Controparte_1
e, per l'effetto, in applicazione degli artt. 2051, 1227, 2055 c.c.;
2. CONDANNA, per l'effetto, il al Controparte_2
pagamento, in favore di della somma complessiva Parte_1
per come determinata in motivazione e già decurtata della metà per il riconosciuto concorso di colpa di €. 2.698,96 all'attualità, oltre interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno personale.
3. COMPENSA le spese di lite e quelle di ctu.
Barcellona P.G. 9.11.2025.
Il Giudice on.
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