Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00073/2026REG.PROV.COLL.
N. 00543/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 543 del 2021 proposto da
AR GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzio Pinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, piazza Virgilio 4;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Criscuoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
Avv. IL NI, rappresentato e difeso da sé stesso e dall'avvocato Francesco Raja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 939/2021, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo;
Visto l’atto di intervento in giudizio di NI IL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il Cons. LL CA e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
FATTO
1. AR GI ha proposto appello, con atto affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza del T.A.R. 23 marzo 2021, n. 939, che aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto il provvedimento 14 marzo 2013, n. 145, prot. n. 215024, con il quale il Dirigente del Settore Edilizia Privata del Comune di Palermo aveva negato al ricorrente la concessione edilizia richiesta in data 4 settembre 2012, in quanto “ l’intervento realizzato … non rispetta la distanza di ml 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e dei distacchi di 5 ml dai confini … nella corte di proprietà esclusiva risulta una tettoia addossata al fabbricato di cui la ditta non forniva dati riguardo alla superficie coperta ed al volume complessivo ”.
2. Il giudice di primo grado, dopo avere disposto una verificazione incaricando l’Ufficio del Genio Civile di Palermo, ha ritenuto infondata la censura con cui il ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 10- bis d ella legge n. 241 del 1990 per essersi limitato il Comune a richiamare le sue osservazioni al preavviso di rigetto e ha confermato quanto riscontrato dall’Amministrazione comunale in ordine al mancato rispetto della distanza di ml 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e dei distacchi di 5 ml dai confini, rilevando l’inconsistenza delle argomentazioni di parte ricorrente (in ordine alla portata dell’art. 8 delle NTA e delle disposizioni regolamentari nonché sui metodi di verifica degli “allineamenti” seguiti dal verificatore) volte a dimostrare l’erroneità delle conclusioni raggiunte in sede di verificazione, avendo il verificatore, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 8 comma 3 lett. d-e) delle N.T.A. nonché dell’art. 3 comma 23 del Regolamento edilizio, correttamente accertato il mancato rispetto delle distanze essendo la sopraelevazione stata realizzata in proiezione dei muri perimetrali originari di piano terra.
3. Il Comune di Palermo e NI IL, interventore ad opponendum , si sono costituiti nel giudizio.
4. Questo Consiglio, con ordinanza 15 febbraio 2023, n. 139, pronunciata all’esito della pubblica udienza dell’8 febbraio 2023, ha sospeso il giudizio fino alla formazione del giudicato sulla controversia civile decisa, in secondo grado, dalla Corte d’appello di Palermo con sentenza 11 dicembre 2020, n. 1828, avverso la quale era pendente ricorso per Cassazione.
5. Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con un unico e articolato motivo, l’appellante deduce: “ Il Tribunale ha ritenuto di condividere persino le misurazioni “radiali” (proiezioni degli spigoli – cfr. All. 1 alla verificazione) utilizzate dal Verificatore (e che hanno, in qualche caso, determinato la verifica di una minor distanza), assolutamente vietate da granitica giurisprudenza nella misurazione delle distanze tra edifici frontistanti, in quanto produce una sovrapposizione artificiale degli edifici ma, oltretutto, inidonee nella ipotesi in cui occorra verificare la distanza lineare tra pareti “sovrapponibili” (in tutto o in parte), come vanno considerate quelle “frontistanti”. Ma non basta. Laddove, seguendo i rilievi critici, il Tribunale avesse semplicemente osservato con la debita attenzione la planimetria (sia quella catastale prodotta dalla parte che quella riportata dal verificatore, peraltro – ovviamente - identiche se non per l’aggiunta delle lettere identificative dei singoli edifici operata dal verificatore) avrebbe immediatamente constatato la fondatezza delle lagnanze di parte ricorrente. Ed infatti, è facilmente riscontrabile da tali elaborati che l’Edificio A (proprietà AR) non è frontale all’Edificio B 16 (quello oltre la strada), non è frontale all’Edificio C (quello dell’interveniente), non è frontale all’Edificio E (al quale è aderente) e, infine, non è frontale all’Edificio D: tale ultimo edificio è manifestamente ruotato dalla parte posteriore verso sx (verso Ovest) sicché la linea diritta di misurazione che si diparte dalla facciata dell’Ed. A (del ricorrente) ne incontra la parete di prospetto laterale nord-ovest (e non quella antistante) al punto 2 - individuato a ml. 10 - per mero tuziorismo: la misurazione, infatti, è irrilevante – come tutte le altre - per non esservi pareti frontistanti. Invece, il Tribunale ha erroneamente assunto (e tale errore diviene decisivo in ordine alla misurazione della distanza con l’Ed. D, considerato frontistante per una piccolissima, quanto ignota nell’estensione, porzione, laddove assume che la intera soprelevazione sia stata realizzata in proiezione dei muri perimetrali originari di piano terra: invece, è pacifico (perché accertato anche dal Verificatore, che però ha poi omesso di considerare tale circostanza, avendo effettuato le misurazioni dal piano terra) che la sopraelevazione è arretrata di cm. 20 sul fronte dal lato dell’Ed. E confinante (in sostanza, il fronte in questione è più stretto in tal misura rispetto al piano terra proprio nella parte che prospetta in direzione dell’Ed. D al quale è stato considerato frontistante per una piccolissima porzione (e pare di poter dire che cm. 20 siano ampiamente bastevoli per corrispondere a tale espressione). Oltre ai gravi errori appena segnalati, va quindi rilevato come il Tribunale non abbia in alcun modo accertato neppure quale fosse la reale misura della piccolissima porzione per la quale, a detta del Verificatore, i due edifici A-D sarebbero sovrapposti e, dunque, ha pure omesso la debita valutazione delle eventuali tolleranze. Si rileva, infine, l’insistito errore del Verificatore, fatto proprio dal Tribunale con la generica condivisione del suo operato, nel considerare il ciglio stradale alla stregua di quel “confine” tra le costruzioni che costituiva il quesito postogli in ragione di quanto contestato al ricorrente nel provvedimento comunale impugnato con riferimento alle distanze minime regolate dalle N.T.A. Quindi, valutazioni, intanto, al di fuori del tema del giudizio, con conseguente vizio di ultrapetizione, e poi comunque errate. Il ciglio della strada, infatti, non costituisce “confine” nel senso dedotto (è, semmai, confine fisico del lotto di terreno), ed anzi in tema di strade le N.T.A. prescrivono solo eventuali arretramenti delle fabbriche (nel caso di specie, non disposti): nella specie, le norme richiedono invece, e sono state pienamente ottemperate (il provvedimento impugnato, si ripete, nulla contesta al riguardo), l’obbligo dell’allineamento stradale ”.
2. E’ preliminare rilevare che la Corte di Cassazione, con ordinanza 1 agosto 2024, n. 21678, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da AR GI nei confronti di NI IL avverso la sentenza n. 1828/2020 della Corte d’Appello di Palermo, depositata in data 11 dicembre 2020, così passata in giudicato, ritenendo che il ricorrente non avesse colto la ratio decidendi della sentenza impugnata e che, comunque, in tema di rispetto delle distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, doveva essere qualificata come nuova costruzione, sicché doveva rispettare la normativa sulle distanze vigente al momento della sua realizzazione, non potendosi automaticamente giovare del diritto di prevenzione caratterizzante la costruzione originaria, che si esauriva con il completamento, strutturale e funzionale, di quest'ultima.
2.1 La Corte d’appello di Palermo, nella sentenza n. 1828 dell’11 dicembre 2020, aveva ritenuto che:
1) era fondata la censura formulata da NI IL (appellante) che aveva evidenziato che con la citazione in primo grado era stata denunciata la violazione delle norme che regolavano le distanze delle costruzioni dal confine, mentre il Tribunale aveva disposto consulenza tecnica d’ufficio per accertare la distanza tra le costruzioni; 2) dalle planimetrie allegate alla relazione si evinceva che il nuovo corpo di fabbrica, essendo posto sul confine, non rispettava i distacchi stabiliti dall’art. 8, comma 3 sub D, delle NTA (ml. 5 dal confine); 3) il consulente d’ufficio, a differenza di quanto si leggeva nella sentenza impugnata, non aveva mai dichiarato che l’opera realizzata dall’AR rispettasse le distanze prescritte.
2.2 Più specificamente il giudice d’appello aveva affermato che: “ Va premesso che in tema di distanze legali, qualora uno strumento urbanistico locale, successivamente intervenuto, abbia sancito l’obbligo inderogabile di osservare una determinata distanza dal confine ovvero tra le costruzioni, tale nuova disciplina vincola il preveniente che rimane tenuto, se vuole sopraelevare, all’osservanza della diversa distanza stabilita, senza alcuna facoltà di allineamento (in verticale) all’originaria preesistente costruzione, a meno che la normativa regolamentare non preveda una espressa eccezione in proposito. (Ordinanza n. 11320 del 10.5.2018) Nel caso in esame, dalle riproduzioni fotografiche in atti risulta documentato chiaramente che la costruzione preesistente alla sopraelevazione è in aderenza al confine e che la sopraelevazione ne segue praticamente il filo interno, arretrando dal profilo esterno del grosso murario sottostante per cm. 15 circa. Risulta evidente, quindi, che la nuova costruzione non rispetta la distanza minima di mt. 5 dal confine prescritta dal vigente P.R.G. (artt. 8 c. 1, 3, art. 7 c.1, 2 e 3 N.T.A.) In riforma della sentenza del Tribunale, AR GI va condannato pertanto ad arretrare la nuova costruzione realizzata sull’immobile di sua proprietà fino alla distanza di mt. 5 dal confine con il fondo dell’appellante ”.
2.3 Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi, dunque, formato il giudicato sul mancato rispetto della distanza minima di mt. 5 dal confine prescritta dal vigente P.R.G. (artt. 8 c. 1, 3, art. 7 c.1, 2 e 3 N.T.A.).
2.4 Ciò in applicazione del principio secondo cui sussiste giudicato esterno qualora due giudizi tra le stesse parti (AR e NI) si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato; in tal caso, l'accertamento compiuto nel giudicato in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo del giudicato, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. Cass., 29 dicembre 2021, n. 41895, in motivazione; ed anche Cass., Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 30 ottobre 2012, n. 24433; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37).
2.5 È utile, invero, precisare che la posizione della giurisprudenza è attestata su una concezione estensiva dei limiti oggettivi del giudicato, per cui il giudicato sostanziale (art. 2909 Cod. civ.) – che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 Cod. proc. civ.), fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi o aventi causa, relativamente all’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso – si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti in fatto e in diritto, i quali rappresentino le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico della pronuncia finale, spiegando, quindi, la sua autorità non solo sulla situazione giuridica soggettiva fatta valere con la domanda giudiziale (cd. giudicato esplicito), ma estendendosi agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione e ne formano il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della statuizione finale (cd. giudicato implicito) (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 9 aprile 2021, n. 6).
2.6 Ciò posto, non potendosi dubitare della deducibilità del giudicato esterno formatosi sulla distanza legale tra le costruzioni di proprietà AR e NI e della sua rilevabilità, anche d'ufficio, in questa sede, deve comunque affermarsi, avuto riguardo al Comune di Palermo (che non è stata parte del giudizio civile) che correttamente il giudice di primo grado, all’esito della disposta verificazione e condivisibilmente al verificatore, ha ritenuto accertato, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 8 comma 3 lett. d-e) delle N.T.A. nonché dell’art. 3 comma 23 del Regolamento edilizio, il mancato rispetto della distanza di ml 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti e dei distacchi di 5 ml dai confini essendo stata la sopraelevazione realizzata in proiezione dei muri perimetrali originari di piano terra.
3. In conclusione, l’appello proposto va respinto.
3.1 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n. 543/2021 R.G., come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna AR GI al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, in favore del Comune di Palermo e di NI IL, liquidate per ciascuna parte in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre spese di giustizia e accessori di legge.
Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER IO, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
LL CA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL CA | ER IO |
IL SEGRETARIO