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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1331/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Carmine Poretti presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Vercelloni presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Vico Equense (NA) il 2 maggio 2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vico Equense al n. 22, P. 2, S. A, anno 2009, in regime di separazione dei beni.
con la seguente figlia: , nata a [...] il [...], cittadina italiana. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) La figlia minore , nata a [...] il [...], viene affidata congiuntamente a entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalentemente presso la madre.
trascorrerà con il padre i weekend alternati dal venerdì sera fino alla domenica (con Per_1
pernottamento venerdì, sabato e domenica) e una sera (cena e pernottamento) in settimana, nella settimana in cui non starà con il padre nei fine settimana, trascorrerà con lui due serate durante la settimana (cena e pernottamento). Durante le festività di fine anno trascorrerà con i Per_1
genitori ad anni alternati Natale – Capodanno - Santo Stefano – Epifania, il resto del periodo di vacanza secondo il calendario settimanale e dei fine settimana, salvo diverso accordo se uno dei genitori vorrà/potrà portare a trascorrere qualche giorno di vacanza. Pasqua ad anni alterni Per_1
e ponti alternati durante l'anno. Durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore Per_1
un periodo di almeno 15 giorni, da concordare entro il 30.05 di ogni anno.
2) In considerazione del collocamento prevalente della figlia minore presso la madre, la casa familiare di proprietà del sig. viene assegnata alla sig.ra che già vi abita con , Pt_2 Pt_1 Per_1
posto che il sig. ha lasciato la casa famigliare nel mese di maggio 2022. Resta inteso che Pt_2
la Signora provvederà a richiedere le volture delle utenze domestiche, delle quali si sta già Pt_1
facendo carico da tempo.
3) Il Signor potrà continuare ad utilizzare insieme alla sig.ra il box sito a Pregnana Pt_2 Pt_1
Milanese in via Cascina Comune 32/c che, pur non essendo prossimo all'abitazione, ne risulta una pertinenza.
4) Il Signor asporterà entro il 31.01.2025 gli ultimi beni personali che si trovano nella casa Pt_2
famigliare (in particolare sul soppalco) e nel box, attualmente utilizzato non come rimessa dell'auto ma come deposito di beni di proprietà di tutti i famigliari, oltre che di materiali di cantiere degli immobili di Vanzago. I coniugi concorderanno come e quando smaltire i beni di proprietà comune sistemando il residuo in modo da consentire il parcheggio dell'auto; resta inteso che i materiali di cantiere rimarranno nel box fino al completamento dei lavori di rimozione umidità e imbiancatura della casa famigliare (vedi punto 8), al termine del quale le parti elimineranno il materiale di risulta. 5) In considerazione del maggior tempo trascorso con la madre, il sig. verserà alla sig.ra Pt_2
quale concorso al mantenimento ordinario della figlia minore, la somma mensile di € Pt_1
300,00, somma che viene già versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5
di ogni mese, dal mese di luglio 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione dicembre 2025). Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, e segnatamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6) Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni.
7) Il sig. e la sig.ra dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non Pt_2 Pt_1 avere nulla a pretendere l'uno dall'altro al di là di quanto sotto indicato.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
8) Il sig. , alla sottoscrizione del presente ricorso, verserà sul conto corrente cointestato n. Pt_2
1861 di Banco BPM sul quale vengono addebitate le rate di mutuo, la somma di € 19.000,00. A seguito di ciò si intenderà regolata ogni questione relativa ai versamenti eseguiti dai coniugi durante il matrimonio nei conti famigliari per partecipare alle spese della famiglia e a quelle dell'acquisto-ristrutturazione dell'immobile di Vanzago.
Le somme presenti sul conto corrente cointestato verranno poi utilizzate per l'estinzione del mutuo, fatto salvo il debito a conguaglio con quanto la sig.ra avrà eventualmente versato Pt_1 fino alla data dell'estinzione anticipata.
9) Il sig. e la sig.ra hanno conferito incarico all'Agenzia Immobiliare Pt_2 Pt_1
“L'Immobiliare” di vendere l'appartamento sito in Vanzago, via Val D'Ossola 10 Piano T (distinto al Fg. 1, Part. 14, Sub 705, graffato al Fg. 1, Part. 13, Sub. 703) e cantina al Piano T (Fg 1, Part
14, Sub 710). Il ricavato della vendita verrà utilizzato dai coniugi per estinguere il mutuo residuo utilizzando anche la giacenza presente sul conto corrente cointestato e si dividerà l'importo rimanente.
10) Entro 60 giorni dalla vendita dell'appartamento di cui al precedente punto 6) il sig. Pt_2
si obbliga ad acquistare, con spese notarili e imposte a proprio carico, la quota di proprietà della sig.ra che si obbliga a vendere, pari al 50% dell'appartamento di Vanzago (MI), via Val Pt_1
D'Ossola 10 Piano 2, distinto al Fg 1, Part 14, Sub 707, graffato al Fg 1, Part 13, Sub 705, e della cantina sita Vanzago (MI), via Val D'Ossola 10 Piano T, distinta al Fg 1, Part 14, Sub 708, cat
C/2, corrispondendo alla sig.ra l'importo di € 110.000,00. Le parti concordano e danno Pt_1 atto che dalla firma del presente ricorso, il Signor potrà già utilizzare l'appartamento con Pt_2
accollo delle spese, trasferendo la residenza ed assumendosi tutte le responsabilità; da tale data si accollerà le relative utenze trasferendo gli addebiti sul proprio conto corrente personale.
11) Il sig. si farà carico della eliminazione dei fenomeni di umidità nella casa familiare e Pt_2 successivamente curerà la tinteggiatura dell'appartamento, lavori che dovranno essere eseguiti a primavera 2025 e non oltre il 30.06.25, salvo diverso accordo e/o impedimenti dovuti a cause di forza maggiore. Resta inteso che le spese verranno sostenute da entrami i coniugi.
12) Il sig. si impegna a predisporre la pratica in sanatoria dell'appartamento di proprietà Pt_2 della sig.ra sito in Pogliano M.se (MI), via Paleari 76, con l'intesa che i costi vivi della Pt_1
pratica in sanatoria, i diritti catastali e comunali ed eventuali sanzioni, o di eventuali altri professionisti che si rendessero necessari per l'espletamento della pratica saranno a carico della sig.ra Pt_1
13) I coniugi si impegnano a porre in vendita l'appartamento di Cornaredo (MI), via Milano 45, facente parte del fondo patrimoniale, al compimento del diciottesimo anno di , con Per_1
suddivisione pro quota del ricavato tra i quattro proprietari.
14) Le parti danno atto che il bracciale custodito nella cassaforte della casa famigliare di Pregnana, destinato a , verrà consegnato alla stessa al compimento dei 18 anni. Per_1
15) I coniugi si impegnano ad acquistare entro il 31/12/2025, con costi da sostenere al 50%, quanto necessario per completare l'arredamento della cameretta di presso la casa famigliare, Per_1
fissando come budget la somma complessiva di € 1.400,00 (€. 700,00 ciascuno).
16) I coniugi sin d'ora si autorizzano al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio personali e per la figlia minore.
17) I coniugi dichiarano di rinunciare all'appello della emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Vico Equense (NA) il 2 maggio 2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vico Equense al n. 22, P. 2, S. A, anno 2009;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vico Equense, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pregnana Milanese dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est.
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Carmine Poretti presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Vercelloni presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Vico Equense (NA) il 2 maggio 2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vico Equense al n. 22, P. 2, S. A, anno 2009, in regime di separazione dei beni.
con la seguente figlia: , nata a [...] il [...], cittadina italiana. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) La figlia minore , nata a [...] il [...], viene affidata congiuntamente a entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalentemente presso la madre.
trascorrerà con il padre i weekend alternati dal venerdì sera fino alla domenica (con Per_1
pernottamento venerdì, sabato e domenica) e una sera (cena e pernottamento) in settimana, nella settimana in cui non starà con il padre nei fine settimana, trascorrerà con lui due serate durante la settimana (cena e pernottamento). Durante le festività di fine anno trascorrerà con i Per_1
genitori ad anni alternati Natale – Capodanno - Santo Stefano – Epifania, il resto del periodo di vacanza secondo il calendario settimanale e dei fine settimana, salvo diverso accordo se uno dei genitori vorrà/potrà portare a trascorrere qualche giorno di vacanza. Pasqua ad anni alterni Per_1
e ponti alternati durante l'anno. Durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore Per_1
un periodo di almeno 15 giorni, da concordare entro il 30.05 di ogni anno.
2) In considerazione del collocamento prevalente della figlia minore presso la madre, la casa familiare di proprietà del sig. viene assegnata alla sig.ra che già vi abita con , Pt_2 Pt_1 Per_1
posto che il sig. ha lasciato la casa famigliare nel mese di maggio 2022. Resta inteso che Pt_2
la Signora provvederà a richiedere le volture delle utenze domestiche, delle quali si sta già Pt_1
facendo carico da tempo.
3) Il Signor potrà continuare ad utilizzare insieme alla sig.ra il box sito a Pregnana Pt_2 Pt_1
Milanese in via Cascina Comune 32/c che, pur non essendo prossimo all'abitazione, ne risulta una pertinenza.
4) Il Signor asporterà entro il 31.01.2025 gli ultimi beni personali che si trovano nella casa Pt_2
famigliare (in particolare sul soppalco) e nel box, attualmente utilizzato non come rimessa dell'auto ma come deposito di beni di proprietà di tutti i famigliari, oltre che di materiali di cantiere degli immobili di Vanzago. I coniugi concorderanno come e quando smaltire i beni di proprietà comune sistemando il residuo in modo da consentire il parcheggio dell'auto; resta inteso che i materiali di cantiere rimarranno nel box fino al completamento dei lavori di rimozione umidità e imbiancatura della casa famigliare (vedi punto 8), al termine del quale le parti elimineranno il materiale di risulta. 5) In considerazione del maggior tempo trascorso con la madre, il sig. verserà alla sig.ra Pt_2
quale concorso al mantenimento ordinario della figlia minore, la somma mensile di € Pt_1
300,00, somma che viene già versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5
di ogni mese, dal mese di luglio 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita (prima rivalutazione dicembre 2025). Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, e segnatamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6) Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni.
7) Il sig. e la sig.ra dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non Pt_2 Pt_1 avere nulla a pretendere l'uno dall'altro al di là di quanto sotto indicato.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
8) Il sig. , alla sottoscrizione del presente ricorso, verserà sul conto corrente cointestato n. Pt_2
1861 di Banco BPM sul quale vengono addebitate le rate di mutuo, la somma di € 19.000,00. A seguito di ciò si intenderà regolata ogni questione relativa ai versamenti eseguiti dai coniugi durante il matrimonio nei conti famigliari per partecipare alle spese della famiglia e a quelle dell'acquisto-ristrutturazione dell'immobile di Vanzago.
Le somme presenti sul conto corrente cointestato verranno poi utilizzate per l'estinzione del mutuo, fatto salvo il debito a conguaglio con quanto la sig.ra avrà eventualmente versato Pt_1 fino alla data dell'estinzione anticipata.
9) Il sig. e la sig.ra hanno conferito incarico all'Agenzia Immobiliare Pt_2 Pt_1
“L'Immobiliare” di vendere l'appartamento sito in Vanzago, via Val D'Ossola 10 Piano T (distinto al Fg. 1, Part. 14, Sub 705, graffato al Fg. 1, Part. 13, Sub. 703) e cantina al Piano T (Fg 1, Part
14, Sub 710). Il ricavato della vendita verrà utilizzato dai coniugi per estinguere il mutuo residuo utilizzando anche la giacenza presente sul conto corrente cointestato e si dividerà l'importo rimanente.
10) Entro 60 giorni dalla vendita dell'appartamento di cui al precedente punto 6) il sig. Pt_2
si obbliga ad acquistare, con spese notarili e imposte a proprio carico, la quota di proprietà della sig.ra che si obbliga a vendere, pari al 50% dell'appartamento di Vanzago (MI), via Val Pt_1
D'Ossola 10 Piano 2, distinto al Fg 1, Part 14, Sub 707, graffato al Fg 1, Part 13, Sub 705, e della cantina sita Vanzago (MI), via Val D'Ossola 10 Piano T, distinta al Fg 1, Part 14, Sub 708, cat
C/2, corrispondendo alla sig.ra l'importo di € 110.000,00. Le parti concordano e danno Pt_1 atto che dalla firma del presente ricorso, il Signor potrà già utilizzare l'appartamento con Pt_2
accollo delle spese, trasferendo la residenza ed assumendosi tutte le responsabilità; da tale data si accollerà le relative utenze trasferendo gli addebiti sul proprio conto corrente personale.
11) Il sig. si farà carico della eliminazione dei fenomeni di umidità nella casa familiare e Pt_2 successivamente curerà la tinteggiatura dell'appartamento, lavori che dovranno essere eseguiti a primavera 2025 e non oltre il 30.06.25, salvo diverso accordo e/o impedimenti dovuti a cause di forza maggiore. Resta inteso che le spese verranno sostenute da entrami i coniugi.
12) Il sig. si impegna a predisporre la pratica in sanatoria dell'appartamento di proprietà Pt_2 della sig.ra sito in Pogliano M.se (MI), via Paleari 76, con l'intesa che i costi vivi della Pt_1
pratica in sanatoria, i diritti catastali e comunali ed eventuali sanzioni, o di eventuali altri professionisti che si rendessero necessari per l'espletamento della pratica saranno a carico della sig.ra Pt_1
13) I coniugi si impegnano a porre in vendita l'appartamento di Cornaredo (MI), via Milano 45, facente parte del fondo patrimoniale, al compimento del diciottesimo anno di , con Per_1
suddivisione pro quota del ricavato tra i quattro proprietari.
14) Le parti danno atto che il bracciale custodito nella cassaforte della casa famigliare di Pregnana, destinato a , verrà consegnato alla stessa al compimento dei 18 anni. Per_1
15) I coniugi si impegnano ad acquistare entro il 31/12/2025, con costi da sostenere al 50%, quanto necessario per completare l'arredamento della cameretta di presso la casa famigliare, Per_1
fissando come budget la somma complessiva di € 1.400,00 (€. 700,00 ciascuno).
16) I coniugi sin d'ora si autorizzano al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio personali e per la figlia minore.
17) I coniugi dichiarano di rinunciare all'appello della emananda sentenza.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Vico Equense (NA) il 2 maggio 2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Vico Equense al n. 22, P. 2, S. A, anno 2009;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vico Equense, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pregnana Milanese dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG