Ordinanza cautelare 27 marzo 2025
Ordinanza cautelare 27 marzo 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01092/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00181/2025 REG.RIC.
N. 00185/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 181 del 2025, proposto da
ZE NE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Strangolagalli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elvira Marzano, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2025, proposto da
LL AL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Bellante, Luigi Ammirati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Strangolagalli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elvira Marzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ZE NE S.r.l., non costituita in giudizio;
quanto al ricorso n. 181 del 2025
per l'annullamento:
- della determinazione prot. n. 8965 del 27 dicembre 2024, con la quale il Comune, in merito alla domanda di autorizzazione presentata congiuntamente da ZE NE SR e LL AL SpA, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di una stazione radio base (SR) in Strangolagalli, Via Aringo – foglio 4, part. 427, 428 e 429, ha inibito la realizzazione dell’intervento;
- degli artt. 4 e 8 del Regolamento per l’installazione di infrastrutture per impianti di telefonia mobile, approvato dal Comune con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 29 ottobre 2005 ove intesi nel senso che impongano agli operatori la presentazione di documenti non previsti dalla legge e che consentano la realizzazione di impianti di telefonia esclusivamente nei siti indicati dal Piano di riassetto analitico delle emissioni elettromagnetiche territoriali (P.r.a.e.e.t.), con esclusione di tutte le altre zone territoriali del Comune;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ancorché non noto;
quanto al ricorso n. 185 del 2025:
per l'annullamento
- della nota del Comune di Strangolagalli prot. n. 8965 del 27.12.2024, recante oggetto «Riscontro alla “richiesta di ospitalità impianto telefonia mobile cellulare Codice FR186 su proprietà comunali: terreni o immobili” in catasto al foglio 4, part. 427, 428 e 429;
- del “Regolamento per l’istallazione di infrastrutture per impianti per la telefonia mobile” approvato D.C.C. n. 20 del 29.10.2005, con riferimento alle norme contenute nel capo II e III, in particolare art. 4 ss., 8 e ss., nella misura in cui consentirebbero di installare le S.R.B. esclusivamente nelle aree e con le modalità procedimentali ivi individuate;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Strangolagalli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa AR NA ST BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con distinti ricorsi - come meglio indicati in epigrafe - le società ricorrenti hanno impugnato i seguenti provvedimenti:
(I) la determinazione negativa del Comune di Strangolagalli prot. n. 8965 del 27 dicembre 2024, con la quale è stata inibita la realizzazione della stazione radio base (SR) in Strangolagalli, Via Aringo – foglio 4, part. 427, 428 e 429 di cui alla domanda di autorizzazione presentata il 3.12.2024 da ZE NE e LL AL S.p.a. ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003 provvista di parere positivo di ARPA;
(II) gli artt. 4 e 8 del Regolamento per l’installazione di infrastrutture per impianti di telefonia mobile, approvato dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29 ottobre 2005 laddove impongano agli operatori la presentazione di documenti non previsti dalla legge e consentano la realizzazione di impianti di telefonia esclusivamente nei siti indicati dal Piano di Riassetto Analitico delle Emissioni Elettromagnetiche Territoriali (P.R.A.E.E.T.), con esclusione di tutte le altre zone territoriali del Comune;
- il diniego all’installazione poggia sui seguenti due motivi:
(i) la domanda di autorizzazione avrebbe dovuto essere prodotta in base al “modello A” del Regolamento e avrebbe dovuto essere corredata da: un “Progetto Preliminare o Studio di Fattibilità”; uno “schema di atto di concessione di bene immobile o spazio pubblico comunale opportunamente approvato dagli organi comunali” e un “progetto definitivo”;
(ii) la SR risulta ubicata all’esterno dell’area “AP1” appositamente prevista dal Regolamento per l’installazione di impianti di telefonia mobile;
Il ricorso introduttivo n. 181/2025 si fonda sulle seguenti censure:
1. Violazione dell’art. 44, comma 6, del d.lgs 259/2003 - Violazione del termine perentorio previsto per la richiesta di documenti.
La ricorrente censura il provvedimento impugnato per avere richiesto una integrazione documentale della domanda successivamente alla scadenza del termine di quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, previsto dall’articolo 44 comma 6 D. lgs 259/2003. Secondo la ricorrente il predetto termine avrebbe natura perentoria, avendo finalità acceleratorie ed essendo preordinato alla formazione del silenzio assenso.
II. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; degli artt. 1, 3 e 6 della legge 241/1990; dell’allegato 12-bis del d.lgs 259/2003. Sul divieto di aggravamento del procedimento amministrativo.
La società ricorrente censura il provvedimento impugnato perché il Comune ha imposto l’utilizzo di un proprio modello (modello A, doc. 2), sebbene l’art. 44, comma 2, del d.lgs 269/2003 imporrebbe il rispetto di quello previsto dall’allegato 12-bis del d.lgs 259/2003, in concreto utilizzato; né l’amministrazione avrebbe precisato i documenti ulteriori da allegare alla domanda di autorizzazione secondo il modello comunale; in violazione delle norme sul divieto di aggravamento del procedimento amministrativo e dei principi di celerità e di semplificazione procedimentale. In ogni caso, secondo le ricorrenti, nessun ulteriore allegato sarebbe necessario a corredo della domanda di autorizzazione, atteso che il sito prescelto per la collocazione della stazione RSB è un’area privata.
III. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; degli artt. 3 e 6 della legge 241/1990; degli artt. 8, comma 2-bis, 43, 44 e 51 del d.lgs 259/2003 dell’art. 8, comma 6 della legge 36/2001. Omessa considerazione della natura delle SR e della disciplina speciale prevista per la ubicazione di tali opere.
Secondo la ricorrente, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi nella parte in cui affermano che la SR sarebbe ubicata all’esterno dell’area denominata “AP1” e che solamente all’interno della stessa il Regolamento (art. 4) consentirebbe l’installazione di impianti di telefonia mobile. Secondo la prospettazione in ricorso, posto che la SR verrebbe collocata in un’area di sviluppo residenziale non sottoposta a vincoli paesaggistico-ambientali di sorta, l’individuazione dell’unica diversa area in cui sarebbe possibile l’installazione (“AP1”) violerebbe l’art. 8, comma 2-bis del d.lgs 259/2003 e l’art. 8, comma 6, della legge 36/2001, i quali vietano la “ghettizzazione” degli impianti e violerebbe il riconoscimento dell’interesse generale dell’opera (art. 3 del d.lgs 259/2003), la sua pubblica utilità (art. 51 del d.lgs. 259/2003) e la sua assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria (art. 43 del d.lgs 259/2003), potendo “essere collocata nel territorio quale che sia la destinazione funzionale delle zone” , “in modo che sia realizzato un servizio capillare ” ed essendo stato dimostrato che il posizionamento sarebbe dovuto a precise finalità di copertura del servizio che all’esterno della area prescelta non potrebbero essere raggiunti;
IV. Violazione dell’art. 10-bis della legge 241/1990. Sul mancato preavviso di diniego.
La ricorrente censura il provvedimento comunale impugnato, integrante un sostanziale diniego, per non essere stato preceduto dal preavviso di diniego di cui all’art. 10bis L. 241/90
Il ricorso n. 185/2025 si fonda sulle seguenti censure:
- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 44 d.lvo. 259/2003 e dell’art. 8, comma 6, l. 36/2001 - violazione e/o falsa applicazione dell’allegato 12bis d.lvo. 259/2003 – eccesso di potere – sviamento – insussistenza dei presupposti di fatto e diritto;
2. Si è costituito in entrambi i giudizi il Comune di Strangolagalli, resistendo ai gravami e chiedendone il rigetto.
3. Con distinte ordinanze nn. 67/2025 (relativa al ricorso n. 181/2025) e 63/2025 (relativa al ricorso n. 185/2025), pronunciate all’esito delle rispettive camere di consiglio del 26 marzo 2025, questa sezione ha concesso la tutela cautelare invocata dalle ricorrenti, ritenendo, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris, e del periculum in mora, poiché l’installazione era già in corso.
4.Avverso le superiori ordinanze ha proposto distinti ricorsi in appello il Comune di Strangolagalli e il Consiglio di Stato, previa riunione dei ricorsi, ha respinto gli appelli, confermando le ordinanze cautelari di primo grado.
5. In vista dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie e documenti a suffragio delle rispettive difese.
Nelle memorie ex art. 73 cod. proc.amm, il Comune ha evidenziato asseriti profili di irregolarità dell’istanza delle ricorrenti, ulteriori rispetto a quelli riportati nel provvedimento impugnato e consistenti, secondo quanto argomentato nella memoria del 24 ottobre 2025, nella ritenuta violazione degli art. 44 codice delle comunicazioni; art. 14 della l.36/2001 ed art. 6 del regolamento regionale del Lazio n.1/2001, stante la mancata trasmissione dell’istanza all’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e, con riferimento alla memoria del 5 novembre 2025, nella mancata allegazione all’istanza di documentazione comprovante la disponibilità dell’area dell’intervento.
Le ricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità dei superiori rilievi, costituenti una integrazione postuma dei provvedimenti impugnati, che nulla avevano dedotto in proposito, oltre che l’infondatezza degli stessi, perché l’autorizzazione a realizzare la SR non sarebbe subordinata alla trasmissione della domanda anche all’Ispettorato territoriale del Ministero ed all’ASL, né all’acquisizione del parere degli stessi e perché la disponibilità dell’area risulterebbe dal contratto di locazione in atti depositato.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 26 novembre 2025.
7. In via preliminare il Collegio ritiene, come già avvenuto in Consiglio di stato, che sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi per la riunione dei ricorsi in epigrafe e quindi ne dispone la riunione, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., tenuto conto che gli stessi pongono analoghe questioni di diritto ed hanno ad oggetto l’impugnativa dei medesimi provvedimenti.
8. Il ricorso – in linea con l’indirizzo consolidato della giurisprudenza - è manifestamente fondato e, pertanto, va accolto.
8.1 Con riferimento alle censure svolte con il primo motivo di ricorso, va innanzitutto richiamato il tenore dell’art. 44 del CCE in relazione ad alcune parti rilevanti ai fini di causa.
Il comma 6 della sopraindicata norma stabilisce che: “Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
Secondo il successivo comma 6-bis “ Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10, l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 dalla data di presentazione della stessa ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
Ai sensi del comma 7 : “Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati…il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36;
A sua volta, il successivo comma 10 stabilisce che: “Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi”.
La normativa riportata è chiara nel prevedere per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione delle SR una procedura: I) celere; II) scandita da termini stingenti per lo svolgimento del procedimento nonché per l’assolvimento, da parte dell’Amministrazione, dei relativi incombenti (primi fra tutti la richiesta di integrazioni documentali e la convocazione della conferenza di servizi); III) connotata dalla formazione del silenzio-assenso, nel caso di mancato intervento nei sessanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza del diniego espresso o di un parere negativo di Autorità tutorie di interessi sensibili.
In relazione al surriportato quadro normativo, in giurisprudenza si è avuto modo di chiarire condivisibilmente che:
- “l’art. 44 del decreto legislativo, n. 259 del 2003 prevede, da un lato, che, decorsi novanta giorni [ora 60 giorni a seguito della modifica operata dall'art. 18, comma 5, lett. a), n. 2-bis, D. L. n. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 41/2023 - NdR] dalla data di presentazione della domanda e del relativo progetto, si intende formato il silenzio-assenso se non interviene un provvedimento di diniego, d’altro canto tipizza, quale unica causa di sospensione (e non di interruzione) del suddetto termine, la richiesta di documentazione integrativa, a patto che essa sia inoltrata all’interessato entro quindici giorni dalla ricezione della istanza” (cfr. da ultimo, Cons. St., Sez. VI, 5 febbraio 2025 n. 898/2025);
- “il complesso sistema procedimentale delineato dall'articolo 87 del D. Lgs. n. 259 del 2003 (il meccanismo del silenzio-assenso ivi recato, in evidente chiave acceleratoria) [ora disciplinato dall'art. 44 del medesimo decreto legislativo, a seguito delle modifiche di cui al D. L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021 - NdR] non esclude la possibilità per cui, nell'inerzia dell'amministrazione locale competente, il titolo abilitativo si formi per silenzio anche nel caso in cui l'istanza non sia corredata dai necessari documenti a supporto (e nondimeno l'ente competente abbia omesso di adottare in tempo utile un provvedimento espresso di contenuto negativo)" (ex multis, si veda Cons. Stato, Sez. VII, 23 novembre 2023 n. 10069), atteso che “Il perfezionamento di un titolo mediante silenzio assenso non richiede l'assenza di eventuali vizi o la completezza della documentazione richiesta, dal momento che tali eventuali carenze e vizi (...) possono essere tutt'al più contestati mediante l'esercizio del potere di annullamento in autotutela” (così Cons. St., Sez.VI, 2 gennaio 2024 n. 15).
Calando le surrichiamate coordinate ricostruttive nella fattispecie all’esame, il Collegio osserva che nessun profilo di lacunosità o incompletezza dell’istanza e della documentazione a corredo di quest’ultima è stato ritualmente dedotto dal Comune in sede procedimentale, attraverso il tempestivo esercizio della richiesta di integrazione documentale; sul punto l’art. 44, comma 6, inciso iniziale del d. lgs n. 259/2003 è inequivoco del prevedere che “Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta; a tale stregua, la carenza documentale, individuata dal Comune soltanto il 27 dicembre 2024, con la nota impugnata, a fronte dell’istanza presentata il 3 dicembre non può che risultare tardiva e irrituale.
8. 2. Con il secondo motivo di ricorso si censura il provvedimento comunale impugnato per avere imposto la presentazione dell’istanza di autorizzazione all’installazione della stazione radio base, secondo le modalità previste da apposito “modello” allegato al Regolamento comunale, in luogo di quanto previsto dall’art. 44, comma 2, del d.lgs 269/2003, che impone esclusivamente il rispetto del modello di cui all’allegato 12-bis del d.lgs 259/2003, e per aver richiesto, tra l’altro, che l’istanza fosse corredata da un “progetto preliminare” o studio di fattibilità.
Anche la predetta censura (in disparte la tardività del gravato provvedimento comunale di diffida) è condivisibile, ove si consideri che l’articolo 44 comma 2 del D, Ldg 259/2003 stabilisce che “L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1, predisposta sulla base della modulistica prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207: Secondo quest’ultima disposizione, nelle more della pubblicazione dei modelli per la presentazione dell'istanza unica, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si utilizza la modulistica di cui all'allegato 12-bis del medesimo decreto “.
Sul punto la giurisprudenza formatasi sotto il vigore dell’art. 44 D. Lgs. 259/2003, prima della modifica introdotta dal Decreto Legislativo n. 48 del 24 marzo 2024 n. 48 - che ha sostituito, ai fini della presentazione dell’istanza, la modulistica richiesta di cui all’allegato 13 con quella di cui all’allegato 12 bis del dl. 2014 n. 90 - ha ritenuto che: “ Alla stregua della giurisprudenza costante, formatasi nel vigore del vecchio articolo 87 - ora art. 44 - del Decreto Legislativo n. 259/2003 e dell’ivi richiamato modello A dell’allegato n. 13 del medesimo testo normativo, applicabile, mutatis mutandis, anche al vecchio art. 87 bis del Decreto Legislativo n. 259/2003 e dell’ivi richiamato modello B del medesimo allegato 13, si ritiene che in materia di autorizzazione all'installazione di un impianto di telefonia mobile, attesa la presenza della procedura semplificata ex art. 87 bis D.Lgs. n. 259/2003, l'Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'Allegato 13, modello B, del medesimo testo normativo, attese le finalità acceleratorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune” . (Tar Campania - Napoli, sezione Settima, 17 luglio 2024 n. 4290)
Ed ancora, sulla tassatività degli oneri procedimentali previsti dal previgente art. 87 - ora art. 44 - D. lgs. 259/2003, il Consiglio di Stato ha ritenuto che: “ Il principio di tassatività delle condizioni procedimentali descritte nell'art. 87 d.lgs. 259/2003 e della semplificazione accelerata del procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla installazione, escludono che l'Amministrazione procedente possa imporre oneri procedimentali o documentali aggiuntivi rispetto a quelli fissati dalla norma primaria” (Consiglio di Stato, Sezione VI, 02/01/2024, n. 15; in termini, Cons. Stato, sez. VI, 26/09/2022, n.8259).
Nella fattispecie, né il Progetto Preliminare o Studio di Fattibilità”, né lo “schema di atto di concessione di bene immobile o spazio pubblico comunale opportunamente approvato dagli organi comunali”, né tantomeno il “progetto definitivo”, rientrano tra i documenti che devono essere tassativamente allegati all’istanza, secondo la normativa statale soprarichiamata; ragion per cui l’amministrazione non poteva richiederne l’allegazione
Ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto tale profilo
8.3. Coglie nel segno anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si censurano i provvedimenti impugnati per avere ritenuto che la SR sarebbe ubicata all’esterno dell’area denominata “AP1” dal Regolamento comunale, all’interno della quale solamente il Regolamento stesso (art. 4) consentirebbe l’installazione di impianti di telefonia mobil
La previsione di cui all’art. 4 del Regolamento in parola, infatti, introduce una limitazione della possibilità di installazione ai soli, limitati, siti individuati nel Piano comunale, vietando l’installazione al di fuori delle aree o siti puntuali previsti ed indicati nella cartografia tecnica approvata: siffatta previsione, per costante e uniforme giurisprudenza, finisce per configurare un divieto generalizzato di installazione non consentito dall’art. 8, comma 6, della L. n. 36/2001 (cfr. tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2022, n. 46899, TAR Venezia, Sez. III, 9 febbraio 2022, n. 258). Anche il Consiglio di Stato (con sentenza 10861/2023) ha ritenuto che “le disposizioni regolamentari impugnate risultano in contrasto con gli artt. 43 ss. del d.lgs. 259/2003, che – nell’ambito della disciplina statale di carattere speciale in materia di comunicazioni elettroniche – approntano procedimenti snelli e ispirati alla massima semplificazione, stante la rilevanza dell’interesse pubblico allo sviluppo della rete di telefonia e alla fornitura dei servizi digitali; nonché con l’art. 8, comma 6, della legge 36/2001, che consente all’ente locale l’individuazione solo di specifici siti sensibili, ma non di porre divieti generalizzati di localizzazione.”
Il Collegio, sul punto, condivide quindi quanto espresso dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, nell’ordinanza n. 2349 del 27 giugno 2025 che, nel rigettare gli appelli proposti dal Comune avverso le ordinanze cautelari rese nei presenti ricorsi ha ritenuto: “per giurisprudenza consolidata anche di questa Sezione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 4075 del 13.5.2025) devono ritenersi illegittime le norme comunali regolamentari o della pianificazione, come parrebbero quelle adottate dal Comune di Strangolagalli, impugnate dalle appellati unitamente all’atto applicativo, che individuano una puntuale e ristretta area per la localizzazione degli impianti escludendone di fatto, apparentemente senza alcuna giustificazione, la collocazione sulle restanti zone del territorio comunale, anche se si discute di Comune aventi limitata estensione territoriale, posto che l’individuazione di specifici “siti pubblici di collocazione obbligatoria” degli impianti, escludendo gran parte del territorio e tutte le aree private, finirebbe per tradursi in un divieto di localizzazione generalizzato come tale non ammesso dall’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36; siffatti divieti possono ritenersi compatibili con la normativa settoriale se riguardano siti specifici e non influiscono sulla capillarità della localizzazione degli impianti e, dunque, sulla possibilità di usufruire dei relativi servizi in qualsiasi area del territorio nazionale, rimanendo entro i limiti delineati dall’art. 8 legge n. 36 del 22 febbraio 2001 (nella formulazione ratione temporis applicabile), risultando funzionali al perseguimento degli obiettivi di interesse generale ivi divisati”.
8.4. Altresì condivisibile è il quarto motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti lamentano la mancata comunicazione del preavviso di diniego, di cui all’art. 10 bis L. 1990 n. 241.
Il Consiglio di Stato, pronunciandosi nella vigenza dell’art. 87 – ora 44 - D. Lgs. 250/2003 ha infatti affermato che: “la disciplina ex art. 10-bis L. n. 241/1990 è senz’altro applicabile al procedimento ex art. 87-bis, D.lgs. n. 259/2003, e ciò in virtù del precedente della III Sezione di questo Consiglio, dal quale non v’è ragione di discostarsi, costituito dalla sentenza n. 418/2014, pronunciata in relazione ad un procedimento ex art. 87, D.L.vo n. 259/2003, ma valevole anche nel caso del procedimento ex art. 87-bis D.L.vo n. 259/2003, stante l’identità strutturale dei due procedimenti” . La sentenza ult. cit. ha infatti affermato: “Si deve, al riguardo, ricordare che, l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, aggiunto dall'art. 6 della legge 11 febbraio 2005 n. 15 (poi modificato dal comma 3 dell’art. 9 della legge 11 novembre 2011, n. 180), ha previsto che «nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale»”. Sempre secondo la medesima sentenza: “Tale disposizione ha, quindi, introdotto, in via generale, nel nostro ordinamento l’istituto del preavviso di diniego, che ha la funzione di portare a conoscenza del soggetto che ha fatto una domanda all’amministrazione, i motivi che non consentono di poter accogliere la sua domanda in modo da consentire all’interessato, in via amministrativa e precontenziosa, di rappresentare all’amministrazione, nel termine assegnato, le ragioni che militano invece in favore dell’accoglimento della sua domanda” (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 21 novembre 2019 n. 7930). Si deve ritenere, quindi, in via generale, che la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di una domanda interrompe anche i termini per la formazione di un eventuale silenzio assenso, in quei casi in cui l’ordinamento ha inteso assegnare al silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza il valore di assenso alla richiesta. Né si può ritenere che tale disciplina non possa essere applicata nel procedimento, dettato dall’art. 87 del D.L.vo n. 259 del 2003, per l’esame delle domande di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, sebbene lo stesso procedimento sia chiaramente disciplinato in modo da consentirne la definizione in tempi certi e rapidi. (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 27 maggio 2019 n. 3453).
Con recente sentenza, il Consiglio di Stato ha ribadito che: “allorché l’amministrazione comunale intenda evitare la formazione del silenzio-assenso dovrà far pervenire al soggetto istante il preavviso di rigetto in tempo utile perché l’interessato possa presentare, nei successivi dieci giorni, memorie di osservazioni, e poter poi adottare il provvedimento finale di diniego entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla presentazione della istanza…” (cfr. sempre, Cons. St., VI, n. 898/2025).
Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, ritiene il Collegio che l’istanza di autorizzazione all’installazione di stazione radiobase presentata dalle ricorrenti sia conforme ai requisiti dettati dalla legge statale che regola la materia, a nulla rilevando gli aggravamenti procedurali richiesti dai provvedimenti impugnati e, in particolare, dal Regolamento Comunale che, in parte qua, è illegittimo.
Le ulteriori contrarie affermazioni svolte dalla difesa comunale nelle proprie memorie difensive, secondo cui l’istanza non sarebbe stata trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e del Made in Italy e alla stessa non sarebbe stata allegata documentazione comprovante la disponibilità dell’area dell’intervento non trovano alcun riscontro nella motivazione dello stesso provvedimento impugnato, costituendo un’inammissibile integrazione postuma di quest’ultima (cfr. Tar Lazio Sez. IV quater n. 15263/2025) .
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene i ricorsi meritevoli di accoglimento con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- riunisce i ricorsi RG nn. 181/2025 e 185/2025;
- accoglie i ricorsi, come in epigrafe proposti, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
- condanna il Comune resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle società ricorrenti, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ciascuna, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA De GE, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
AR NA ST BE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR NA ST BE | CA De GE |
IL SEGRETARIO