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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/09/2025, n. 2520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2520 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2046/2024
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e
281 sexies c.p.c.
Il Giudice,
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
Nola, 25.09.2025
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Valeria Rossi, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2046/2024 Ruolo Generale, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa Parte_1
di costituzione, dall'avv. Roberto Cimmino, presso lo studio del quale elettivamente domiciliato in Somma Vesuviana, alla Via Cavour n. 22;
ATTRICE
E
, residente in [...] Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentire accertare e Controparte_1
dichiarare il proprio diritto di proprietà sull'immobile sito a Somma Vesuviana, alla via
Roma civico 45, contraddistinto al Catasto al n. 153, foglio 16, sub 19, p.T mq 24, Cat
C/1, meglio descritto in atti;
e , per l'effetto condannare il convenuto Controparte_1
quale occupante senza titolo del predetto immobile, all'immediato rilascio dello stesso e pagina 2 di 6 al pagamento dell'indennità di occupazione in base al valore locatizio attribuito all'immobile e/o in base alle quotazioni OMI.
A fondamento della spiegata domanda, l'attore ha dedotto di essere l'unico legittimo proprietario del suddetto immobile avendone acquistato la proprietà con atto di donazione del 04/10/1994 da parte di , la quale a sua volta aveva Controparte_2
acquistato la proprietà del bene per successione ereditaria da in virtù Persona_1
del testamento pubblico del 28/11/1939.
La parte attrice ha precisato, altresì, che, quando era ancora in vita la SI.ra , CP_2
detto immobile era occupato dal padre dell'odierno convenuto, , che lo Controparte_3
deteneva in assenza di un valido contratto di locazione, ma che regolarmente pagava il dovuto. Dalla dipartita del padre nel 2022, il convenuto aveva Controparte_1
illegittimamente occupato l'immobile.
Per il tramite di molteplici missive l'attrice intimava in via bonaria al convenuto di lasciare l'immobile, o comunque di procedere alla sottoscrizione di un contratto di locazione, senza alcun riscontro. Parimenti senza riscontro restava il tentativo di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28 del 2010, ritualmente esperito dall'attore il quale incardinava, pertanto, il presente giudizio.
Nonostante la ritualità della notifica, il convenuto è rimasto contumace.
Espletata l'istruttoria con prova testimoniale, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.09.2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, occorre procedere alla corretta qualificazione giuridica della domanda proposta dall'attrice, risultando dirimente la qualificazione della stessa come azione di rivendicazione od azione di restituzione.
Com'è noto, entrambe le azioni risultano accomunate dal petitum poiché tese ad ottenere la disponibilità materiale di un bene di cui si è privi, mentre risultano divergenti in ordine alla causa petendi, che si rinviene nel diritto di proprietà per l'azione di pagina 3 di 6 rivendicazione, caratterizzata, dunque, da realità ed assolutezza, e in un rapporto obbligatorio per l'azione di restituzione, che si connota, invece, per la personalità e la relatività.
Come noto, ad individuare la linea di confine tra l'azione petitoria di rivendicazione e quella personale di restituzione è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha statuito che: “non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima
l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto” (cfr. Cass., SS.UU.,
28 marzo 2014, n. 7305).
Mentre, infatti, l'azione personale di restituzione è volta ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di un titolo, che non presuppone necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
l'azione di rivendicazione, prescinde dalla sussistenza di un pregresso rapporto inter partes, radicando il suo fondamento nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Quest'ultima, come noto, richiede che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione possideo quia possideo senza onere di prova.
L'attore che agisce in rivendica deve, dunque, fornire la c.d. probatio diabolica, dimostrando l'acquisto a titolo originario del bene, o derivativo fino a concorrenza di un ventennio.
Venendo all'esame del caso di specie, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte, nonché, dal preciso tenore delle conclusioni formulate, emerge in tutta evidenza che pagina 4 di 6 parte attrice abbia inteso proporre un'azione reale di rivendicazione, non avendo mai posto a fondamento della propria domanda il venir meno di un titolo in virtù del quale l'immobile era stato in precedenza volontariamente trasmesso dagli attori ai convenuti, bensì, unicamente il proprio preteso diritto dominicale sul bene.
L'azione di condanna al rilascio di un immobile esercitata dall'attore in base all'esistenza di un proprio titolo di proprietà e all'assenza, per contro, di qualsivoglia titolo che giustifichi il possesso o la detenzione del medesimo bene da parte del convenuto, va qualificata come azione di rivendica, ai sensi dell'art. 948 c.c.
Nel caso che qui occupa la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Così qualificata la domanda attorea, la medesima è infondata e pertanto dev'essere rigettata.
L'attore in rivendicazione, come detto, è tenuto a provare che il bene rivendicato è stato da lui acquistato a titolo originario o, in caso di acquisto a titolo derivativo, gli è pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a detto titolo originario, non potendo limitarsi ad invocare il titolo – ad esempio un contratto di vendita – ma dovendo provare che anche i suoi danti causa (l'alienante ed i suoi predecessori) potevano legittimamente disporre della proprietà, e ciò in ossequio al principio nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet.
Ebbene, nel caso di specie, l'onere probatorio gravante sull'attore non può ritenersi soddisfatto.
Invero, a fondamento della domanda proposta, parte attrice ha prodotto l'atto donativo del 04/10/1994 con la quale SI.ra gli trasferiva la nuda proprietà CP_2
dell'immobile oggetto di causa.
Ai fini della continuità dei trasferimenti, l'attore avrebbe però dovuto provare che la sua dante causa era a sua volta legittimata a trasferire il diritto di proprietà.
pagina 5 di 6 Di contro, l'attore ha sì depositato il testamento di , in virtù del quale la Persona_1
propria dante causa avrebbe acquisito il diritto di proprietà sull'immobile anzidetto, e la corrispettiva trascrizione dello stesso, tuttavia all'interno del suddetto atto non si rinviene alcuna menzione del bene immobile sito in Somma Vesuviana alla via Roma civico 45.
Alla luce di quanto precede, la rigorosa prova necessaria ai fini della proposta domanda di rivendicazione non può dirsi raggiunta e la domanda non può trovare accoglimento, non avendo l'attore fornito la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita nelle considerazioni che precedono.
Nulla sulle spese, stante la contumacia del convenuto.
PQM
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così decide:
1) Rigetta la domanda;
2) Nulla sulle spese.
Nola, il 25.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e
281 sexies c.p.c.
Il Giudice,
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
Nola, 25.09.2025
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Valeria Rossi, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2046/2024 Ruolo Generale, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa Parte_1
di costituzione, dall'avv. Roberto Cimmino, presso lo studio del quale elettivamente domiciliato in Somma Vesuviana, alla Via Cavour n. 22;
ATTRICE
E
, residente in [...] Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, al fine di sentire accertare e Controparte_1
dichiarare il proprio diritto di proprietà sull'immobile sito a Somma Vesuviana, alla via
Roma civico 45, contraddistinto al Catasto al n. 153, foglio 16, sub 19, p.T mq 24, Cat
C/1, meglio descritto in atti;
e , per l'effetto condannare il convenuto Controparte_1
quale occupante senza titolo del predetto immobile, all'immediato rilascio dello stesso e pagina 2 di 6 al pagamento dell'indennità di occupazione in base al valore locatizio attribuito all'immobile e/o in base alle quotazioni OMI.
A fondamento della spiegata domanda, l'attore ha dedotto di essere l'unico legittimo proprietario del suddetto immobile avendone acquistato la proprietà con atto di donazione del 04/10/1994 da parte di , la quale a sua volta aveva Controparte_2
acquistato la proprietà del bene per successione ereditaria da in virtù Persona_1
del testamento pubblico del 28/11/1939.
La parte attrice ha precisato, altresì, che, quando era ancora in vita la SI.ra , CP_2
detto immobile era occupato dal padre dell'odierno convenuto, , che lo Controparte_3
deteneva in assenza di un valido contratto di locazione, ma che regolarmente pagava il dovuto. Dalla dipartita del padre nel 2022, il convenuto aveva Controparte_1
illegittimamente occupato l'immobile.
Per il tramite di molteplici missive l'attrice intimava in via bonaria al convenuto di lasciare l'immobile, o comunque di procedere alla sottoscrizione di un contratto di locazione, senza alcun riscontro. Parimenti senza riscontro restava il tentativo di mediazione ex art. 5 D.Lgs. 28 del 2010, ritualmente esperito dall'attore il quale incardinava, pertanto, il presente giudizio.
Nonostante la ritualità della notifica, il convenuto è rimasto contumace.
Espletata l'istruttoria con prova testimoniale, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.09.2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, occorre procedere alla corretta qualificazione giuridica della domanda proposta dall'attrice, risultando dirimente la qualificazione della stessa come azione di rivendicazione od azione di restituzione.
Com'è noto, entrambe le azioni risultano accomunate dal petitum poiché tese ad ottenere la disponibilità materiale di un bene di cui si è privi, mentre risultano divergenti in ordine alla causa petendi, che si rinviene nel diritto di proprietà per l'azione di pagina 3 di 6 rivendicazione, caratterizzata, dunque, da realità ed assolutezza, e in un rapporto obbligatorio per l'azione di restituzione, che si connota, invece, per la personalità e la relatività.
Come noto, ad individuare la linea di confine tra l'azione petitoria di rivendicazione e quella personale di restituzione è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha statuito che: “non è azione di restituzione ma di rivendicazione quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima
l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto” (cfr. Cass., SS.UU.,
28 marzo 2014, n. 7305).
Mentre, infatti, l'azione personale di restituzione è volta ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di un titolo, che non presuppone necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
l'azione di rivendicazione, prescinde dalla sussistenza di un pregresso rapporto inter partes, radicando il suo fondamento nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Quest'ultima, come noto, richiede che l'attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all'acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa o dimostrando il compimento dell'usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l'eccezione possideo quia possideo senza onere di prova.
L'attore che agisce in rivendica deve, dunque, fornire la c.d. probatio diabolica, dimostrando l'acquisto a titolo originario del bene, o derivativo fino a concorrenza di un ventennio.
Venendo all'esame del caso di specie, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte, nonché, dal preciso tenore delle conclusioni formulate, emerge in tutta evidenza che pagina 4 di 6 parte attrice abbia inteso proporre un'azione reale di rivendicazione, non avendo mai posto a fondamento della propria domanda il venir meno di un titolo in virtù del quale l'immobile era stato in precedenza volontariamente trasmesso dagli attori ai convenuti, bensì, unicamente il proprio preteso diritto dominicale sul bene.
L'azione di condanna al rilascio di un immobile esercitata dall'attore in base all'esistenza di un proprio titolo di proprietà e all'assenza, per contro, di qualsivoglia titolo che giustifichi il possesso o la detenzione del medesimo bene da parte del convenuto, va qualificata come azione di rivendica, ai sensi dell'art. 948 c.c.
Nel caso che qui occupa la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.
Così qualificata la domanda attorea, la medesima è infondata e pertanto dev'essere rigettata.
L'attore in rivendicazione, come detto, è tenuto a provare che il bene rivendicato è stato da lui acquistato a titolo originario o, in caso di acquisto a titolo derivativo, gli è pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a detto titolo originario, non potendo limitarsi ad invocare il titolo – ad esempio un contratto di vendita – ma dovendo provare che anche i suoi danti causa (l'alienante ed i suoi predecessori) potevano legittimamente disporre della proprietà, e ciò in ossequio al principio nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet.
Ebbene, nel caso di specie, l'onere probatorio gravante sull'attore non può ritenersi soddisfatto.
Invero, a fondamento della domanda proposta, parte attrice ha prodotto l'atto donativo del 04/10/1994 con la quale SI.ra gli trasferiva la nuda proprietà CP_2
dell'immobile oggetto di causa.
Ai fini della continuità dei trasferimenti, l'attore avrebbe però dovuto provare che la sua dante causa era a sua volta legittimata a trasferire il diritto di proprietà.
pagina 5 di 6 Di contro, l'attore ha sì depositato il testamento di , in virtù del quale la Persona_1
propria dante causa avrebbe acquisito il diritto di proprietà sull'immobile anzidetto, e la corrispettiva trascrizione dello stesso, tuttavia all'interno del suddetto atto non si rinviene alcuna menzione del bene immobile sito in Somma Vesuviana alla via Roma civico 45.
Alla luce di quanto precede, la rigorosa prova necessaria ai fini della proposta domanda di rivendicazione non può dirsi raggiunta e la domanda non può trovare accoglimento, non avendo l'attore fornito la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita nelle considerazioni che precedono.
Nulla sulle spese, stante la contumacia del convenuto.
PQM
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe, così decide:
1) Rigetta la domanda;
2) Nulla sulle spese.
Nola, il 25.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 6 di 6