Ordinanza collegiale 13 febbraio 2026
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00865/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01933/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1933 del 2025, proposto da IO PP EZ, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Condorelli, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Comune di Giarre, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza n. 3982/2023, emessa in data 5.10.2023e notificata in data 16.5.2024, al Comune di Giarre, con la quale il Tribunale di Catania, accogliendo la domanda dell’odierno ricorrente, ha condannato il Comune al pagamento in favore del sac. EZ a corrispondergli l’importo di € 76.501,28, oltre interessi dalla domanda, a titolo di buono contributo; nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 8.000,00 per compensi, € 786,00 per spese vive, oltre spese generali IVA e cassa come per legge, nonché le spese di CTU come liquidate in atti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che:
- con ricorso notificato e depositato il successivo 25 settembre 2025, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza indicata in oggetto con cui l’amministrazione intimata è stata condannata al pagamento delle somme ivi indicate.
- l’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo;
- alla camera di consiglio indicata in premessa, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Considerato che:
- il ricorso merita di essere accolto nei termini e nei limiti in appresso specificati;
- la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario avverso la quale non è stata proposta impugnazione nel termine previsto dall’art. 327 c.p.c. (come relativa attestazione i calce all’atto depositato), dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza;
- risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, c.p.a. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, c.p.a. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d));
- il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza è stato notificato all’amministrazione intimata, con formula esecutiva, il 16 maggio 2024, sicché sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice, ai fini del decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996;
- la situazione di dissesto finanziario del Comune di Giarre è venuta meno “con la deliberazione di cui al verbale n. 2 del 2 maggio 2025, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione straordinaria di cui all’art. 256, comma 6, T.U.E.L.” (cfr. nota del Segretario generale del Comune di Giarre depositata in giudizio il 20 febbraio 2026);
- nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato inadempimento dell’amministrazione intimata, sussiste in capo allo stesso l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe;
- deve essere conseguentemente ordinato all’amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza;
- per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta (90) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel dirigente del servizio gestione risorse finanziarie del Comune di Riposto, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’ufficio affinché ‒ previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa ‒ si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione del provvedimento giurisdizionale in discorso;
- insediatosi, il commissario ad acta designato, ovvero da questi delegato, dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione di questo Tribunale;
- si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso, secondo la normativa vigente, a carico dell’Amministrazione inottemperante;
- il compenso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l’indicazione della misura degli onorari spettanti (e la prova della somma effettivamente pagata alla parte ricorrente);
- tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
- il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico;
- devono invece ritenersi insussistenti i presupposti di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per accogliere la richiesta di fissazione della penalità di mora, posto che la sopra richiamata disposizione ne esclude l’applicazione nel caso in cui la stessa debba ritenersi “manifestamente” iniqua ovvero sussistano ulteriori “ragioni ostative”, qui coincidenti con la peculiare condizione economica del Comune intimato, tornato solo da pochi mesi in bonis ;
- le spese di lite, seguono la soccombenza, e sono liquidate, ai sensi del d.m. n. 55/2014 tenuto conto della non particolare complessità del giudizio, nella misura indicata in dispositivo, avendo riguardo quanto ai compensi, ai medi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453).
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Comune resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in oggetto; respinge la domanda proposta ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.
Per il caso di persistente inottemperanza del Comune resistente alla scadenza del termine assegnato, si dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, se dovute, oltre al contributo unificato, ove versato e alle ulteriori spese di copia e di notifica, ove documentate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN IA TA, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | AN IA TA |
IL SEGRETARIO