Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 03/12/2025, n. 21821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21821 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21821/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11307/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11307 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, e -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Di Pardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 16155/2025 resa dal Tar Lazio, sede di Roma, Sezione Quinta Quater, nel giudizio iscritto al n.r.g. 5987/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. GI TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza della sentenza del TAR Lazio, Roma, n. 16155 del 10 settembre 2025, che ha annullato il provvedimento di diniego del visto di ingresso per residenza elettiva richiesto dai ricorrenti all’Ambasciata d’Italia a Teheran.
2. Risulta agli atti che, in seguito alla presentazione del ricorso, la Sede diplomatica ha provveduto a rilasciare il visto richiesto.
3. All’udienza camerale del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tutto ciò premesso, il Collegio ravvisa le condizioni per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ed invero, l’avvenuto rilascio del visto richiesto integra il soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, alla stregua dell’art. 34, co. 5 c.p.a.
5. Quanto alle spese di lite, se ne deve disporre la compensazione parziale, nella misura di un quarto, con liquidazione della parte restante in favore della parte ricorrente, tenuto conto, per un verso della soccombenza virtuale dell’Amministrazione (desumibile dall’avvenuto rilascio dei visti richiesti) e, per altro verso, del comportamento operoso dalla stessa successivamente tenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere.
- condanna l’Amministrazione resistente, previa compensazione parziale, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato se versato, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FR IL, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
GI TR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI TR | FR IL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.