Articolo 88 della Legge 29 marzo 1956, n. 288
Articolo 87Articolo 89
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11 maggio 1956
Art. 88.
Gli ufficiali del soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana, trasferiti nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43 , sono collocati nella categoria della riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'eta', con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 87.
Entrata in vigore il 11 maggio 1956