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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/08/2025, n. 6610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6610 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies comma 3 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 43167/2023 R.G. promossa da:
[...]
P. IVA , con il patrocinio dell'avv. MAJOCCHI Parte_1 P.IVA_1
MATTEO, elettivamente domiciliata in PIAZZA FONTANA N. 6, MILANO, presso il difensore avv. MAJOCCHI MATTEO
RICORRENTE contro
(P.IVA. , con il patrocinio dell'avv. NICOLA Controparte_1 P.IVA_2
LUCIANO DI CAGNO e dell'avv. VALERIA NOCERA, elettivamente domiciliata in Bari, Via Arcivescovo Vaccaro n. 45, presso i difensori
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 29 novembre 2023 Parte_1
conveniva in giudizio deducendo di aver concluso con la resistente Controparte_1
1 quattro contratti di locazione operativa, identificati con i nr. 17201095, 19504637, 15321911 e
17207426 (cfr. doc. 2, 3, 4, 5 ricorso), rimasti parzialmente inadempiuti.
Segnatamente, col primo contratto la ricorrente concedeva in locazione alla resistente n. 1
Develop Ineo +2060L con accessori n. serie A9CU021000405, a fronte del pagamento dell'importo totale di Euro 64.080,00 oltre IVA, da corrispondere in n. 72 canoni di Euro 890,00 ciascuno, oltre IVA.
Col secondo contratto la ricorrente concedeva in locazione alla resistente n. 1 sistema digitale biz hub 1100, n. 1 paper feeder minolta biz hub 1100; n. 1 pinzatore da 100 fg biz hub 1100, a fronte del pagamento dell'importo totale di Euro 28.080,00 oltre IVA, da corrispondere in n. 72 canoni di Euro 390,00 ciascuno, oltre IVA.
Col terzo contratto la ricorrente concedeva in locazione alla resistente n. 1 Piattaforma software
VG7 WEB to Print, a fronte del pagamento dell'importo totale di Euro 17.074,56 oltre IVA, da corrispondersi in n. 48 canoni di Euro 335,72 ciascuno, oltre IVA.
Col quarto contratto la ricorrente concedeva in locazione alla resistente n. 1 Develop Ineo +2060
+accessori n. serie A9CU021001555, a fronte del pagamento dell'importo totale di Euro
66.960,00 oltre IVA, da corrispondersi in n. 72 canoni di Euro 930,00 ciascuno, oltre IVA.
La resistente, dopo aver corrisposto a rispettivamente n. 36 canoni Parte_1
mensili, per un totale di Euro 32.040,00 oltre IVA per il contratto n. 17201095, n. 57 canoni di locazione mensili, per un totale di Euro 22.230,00 oltre IVA per il contratto n. 19504637, n. 38 canoni di locazione mensili, per un totale di Euro 12.757,36 oltre IVA per il contratto n.
15321911, n. 12 canoni di locazione mensili, per un totale di Euro 11.160,00 oltre IVA per il contratto n. 17207426, interrompeva i pagamenti, senza saldare le fatture nn. 300876, 658240,
1020828, 1381136 e 258770, 1213717, 851079, 1156338, 1042055, 677161, 484815, 793109, 319312,
410577, 1399588, 33958, 92074, 276066, 385451 e 439054, 356757, 714422, 1081668, 1439021 e
315394 emesse dalla ricorrente (cfr. doc. 14, 15 e 16 ricorso).
A seguito dell'inadempimento, con lettere del 21 maggio 2021, 18 giugno 2021 e 23 giugno
2021 (cfr. doc. 17, 18, 19, 20 ricorso), avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nei contratti (cfr. art. 12), la ricorrente comunicava alla resistente la risoluzione dei citati contratti, intimandole il pagamento delle fatture insolute, delle ulteriori somme dovute nonché la restituzione dei beni locati.
2 In data 23 luglio 2021 le parti stipulavano una transazione che, tuttavia, rimaneva parzialmente inadempiuta.
Dunque, con lettera di messa in mora del 6 novembre 2023 (cfr. doc. 21 ricorso), la ricorrente intimava alla resistente il pagamento delle somme dovute a seguito della risoluzione dei citati contratti, oltre alla restituzione dei beni oggetto di locazione, ma la richiesta non sortiva alcun effetto.
Ciò posto, instaurava il presente giudizio per ottenere il pagamento Parte_1
dei canoni insoluti (oltre agli interessi di mora, pari alla somma delle fatture emesse e non saldate, detratti gli acconti versati), della penale per inadempimento convenuta nei contratti, pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti e la somma di tre canoni periodici, dell'indennizzo (ex art. 14, comma 2, Condizioni
Generali) per il tempo in cui, a seguito della risoluzione dei contratti, la resistente era rimasta nella disponibilità dei beni oggetto di locazione senza restituirli;
del maggior danno subito, dato dalla differenza tra il corrispettivo che la ricorrente avrebbe incassato se il contratto fosse giunto a naturale scadenza e la somma incassata, anche a seguito del ricorso (a titolo di fatture insolute, penale e indennizzo), per un totale di Euro 98.796,33.
Con comparsa del 13 marzo 2024 si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
integralmente quanto sostenuto dalla ricorrente.
Segnatamente, la resistente evidenziava che i contratti di locazione conclusi tra le parti (nr.
17201095, 19504637, 15321911 e 17207426 ) erano inquadrabili come contratti di locazione finanziaria e, dunque, non operativa, attesi: la partecipazione all'operazione negoziale di tre soggetti (il finanziatore, in questo caso la ricorrente, l'utilizzatore, ossia la resistente, e il fornitore del bene); l'assenza di servizi aggiuntivi offerti con la locazione;
la determinazione dei canoni periodici corrispondenti al valore dei beni acquistati maggiorati della remunerazione per l'operazione e svincolati dalla vita utile dei beni;
l'intento di cedere i beni all'utilizzatrice; il passaggio di tutti i rischi in capo al conduttore.
Attesa la riconducibilità delle operazioni negoziali alla figura negoziale della locazione finanziaria, ad avviso della resistente i contratti di locazione risultavano viziati da nullità per violazione degli artt. 106 e 107 TUB, in quanto la ricorrente aveva concesso un finanziamento senza essere iscritta negli appositi elenchi previsti dalle citate disposizioni;
violavano l'art. 3 117 TUB, a tenore del quale “i contratti indicano il tasso d'interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, poiché il tasso di leasing applicato dalla ricorrente non era stato sufficientemente determinato.
Di talchè avrebbe trovato applicazione l'art. 117 co. 7 TUB, secondo il quale: “in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari, eventualmente indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se piu favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione”.
Ciò premesso, con riferimento ai citati contratti la resistente confermava di aver corrisposto i seguenti pagamenti: i) n. 36 canoni mensili, per un totale di Euro 32.040,00 oltre IVA per il contratto n. 17201095; ii) n. 57 canoni di locazione mensili, per un totale di Euro 22.230,00 oltre
IVA per il contratto n. 19504637; iii) n. 38 canoni di locazione mensili, per un totale di Euro
12.757.36 oltre IVA per il contratto n. 15321911; iv) n. 12 canoni di locazione mensili, per un totale di Euro 11.160,00 oltre IVA per il contratto n. 17207426.
In seguito, la conduttrice deduceva di avere sospeso i pagamenti dei canoni a causa della pandemia da Covid 19, nonché dell'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione fornita dalla ricorrente.
La resistente evidenziava errori nei conteggi relativi al petitum domandato dalla ricorrente e specificava che, a seguito della risoluzione dei contratti, le parti in data 23 luglio 2021 concludevano un accordo con cui convenivano che la ricorrente avrebbe ceduto i beni oggetto dei contratti di locazione a seguito del pagamento di Euro 116.000,00, importo suddiviso in n.
40 rate mensili del valore di Euro 2.900,00 ciascuna (cfr. doc. 3 comparsa), e nel frattempo la resistente avrebbe continuato ad avere la disponibilità dei beni.
Tale accordo veniva modificato in data 26 luglio 2022 (cfr. doc. 4 comparsa) e in data 26 maggio 2023 (cfr. doc. 5 comparsa).
In quest'ultima occasione la ricorrente concedeva un'ulteriore rimodulazione dei pagamenti, ammettendo di aver incassato l'importo di Euro 45.900,00, e proponendo che i residui €
70.100,00 venissero corrisposti in n. 32 rate mensili da € 2.190,63 a partire dal 31 maggio 2023.
4 In seguito, la resistente corrispondeva altre due rate dell'importo di Euro 1.400,00 ciascuna
(cfr. doc. 7 comparsa).
Solo in data 11 ottobre 2023 (cfr. doc. 6 comparsa), con mail a firma di la Persona_1 ricorrente comunicava alla resistente la decadenza dagli accordi transattivi e domandava la restituzione dei beni oggetto di locazione, atteso il sopravvenuto inadempimento della conduttrice.
La resistente evidenziava, altresì: che la richiesta di pagamento di quanto oggetto della clausola penale pattuita nei contratti costituiva una duplicazione delle somme richieste a titolo di indennità di mancata restituzione dei beni;
che vi erano errori nei conteggi formulati dalla ricorrente, tenuto conto di quanto versato dalla resistente successivamente alla risoluzione dei contratti;
che la penale, inoltre, era di ammontare eccessivo;
che la richiesta del maggior danno di importo di Euro 620,00 era priva di fondamento.
In data 3 aprile 2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
In data 3 ottobre 2024, a seguito della discussione, il Giudice concedeva alle parti un breve termine per depositare note scritte riepilogative della indennità da mancata restituzione dei beni oggetto dei contratti di locazione.
All'udienza del 10 dicembre 2024 il Giudice fissava nuovamente udienza per discussione orale e decisione, concedendo termine per note finali.
Lette le note conclusive, in data 31 gennaio 2025 si invitava la ricorrente a depositare nota riepilogativa indicante, per ciascun contratto, le voci di credito domandate, i criteri di calcolo e gli acconti versati.
In data 27 febbraio, la ricorrente depositava la citata nota riepilogativa specificando che:
relativamente al contratto n. 17207426 la resistente doveva corrispondere la somma di
Euro 58.664,40, di cui 15.884,40 a titolo di canoni insoluti, 14.260,00 a titolo di penale,
27.900,00 a titolo di indennizzo, 620,00 a titolo di maggior danno, somma cui occorreva detrarre l'importo di Euro 57.846,08 corrisposto dalla resistente, per un credito totale di
Euro 818,32;
5 relativamente al contratto n. 17201095 la resistente doveva corrispondere la somma di
Euro 48.623, 67, di cui 16.287,00 a titolo di canoni insoluti, 6.526,67 a titolo di penale e
25.810,00 a titolo di indennizzo;
relativamente al contratto n. 19504637 la resistente doveva corrispondere la somma di
Euro 22.737,00, di cui 7.137,00 a titolo di canoni insoluti, 3.900,00 a titolo di penale e
11.700 a titolo di indennizzo;
relativamente al contratto 15321911, la resistente doveva corrispondere la somma di
Euro 19.236,78, di cui 6.143,70 a titolo di canoni insoluti, 3.021,48 a titolo di penale, e
10.071,60 a titolo di indennizzo.
A questi importi doveva essere aggiunto l'indennizzo maturato dalla resistente a partire dalla data del deposito del ricorso fino al deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, in virtù della perdurante detenzione, da parte della conduttrice, dei beni oggetto di contratti di locazione.
Tale indennizzo ammontava ad Euro 25.457,20, cui doveva essere detratto l'importo di Euro
620,00 richiesto in precedenza a titolo di maggior danno. L'importo totale domandato dalla ricorrente ammontava dunque ad Euro 116.315,37.
All'udienza del 20 marzo 2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione e decisione per il giorno 12 giugno 2025.
All'udienza del 12 giugno 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies co. 3 c.p.c.
Orbene, il ricorso merita accoglimento.
In via pregiudiziale deve ritenersi che i contratti conclusi fra le parti siano riconducibili alla fattispecie della locazione operativa, attesa l'assenza di pattuizioni che consentano alla resistente di acquistare i beni oggetto di locazione. Il diritto di acquistare i beni locati dal conduttore è invero espressamente escluso da ogni contratto (cfr. punto V delle “Premesse”, doc. 2, 3, 4 e 5 del ricorso). Sono dunque prive di pregio le eccezioni di nullità per violazione degli artt. 106 e 107 d.lgs. 385/1993 e di rideterminazione del tasso di leasing sollevate dalla resistente, non essendo sussumibile la fattispecie concreta nelle ipotesi disciplinate dal d.lgs.
385/1993.
6 Premesso ciò, occorre ricordare che in materia contrattuale il creditore che deduca la sussistenza di un inadempimento o di inesatto adempimento da parte del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, fatto costitutivo del credito,
e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, posto che incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione, fatto estintivo dello stesso o di una sua parte (cfr. Cass. SSUU. n. 13533/2001).
Nel caso di specie i riscontri probatori offerti dalla ricorrente sono costituiti dai contratti di locazione operativa nr. nr. 17201095, 19504637, 15321911 e 17207426 (cfr. doc. 2, 3, 4, 5 ricorso), nonché dalle fatture emesse (cfr. doc. 14, 15 e 16 ricorso). Peraltro, la stipulazione dei citati contratti e la regolare consegna dei beni non vengono mai contestate dalla resistente, dunque può ritenersi pacifica la sussistenza delle fonti negoziali dei crediti vantati.
La ricorrente ha, dunque, fornito la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento delle proprie domande, assolvendo compiutamente l'onere di dimostrare la fondatezza della pretesa.
La resistente, invece, ha ammesso di aver solo parzialmente adempiuto gli impegni contrattuali assunti, riconducendo le ragioni del proprio inadempimento- del tutto genericamente - alla pandemia da Covid 19, nonché alla sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione fornita da Parte_1
Con particolare riferimento alla transazione, e agli accordi modificativi ad essa successivi, deve ritenersi che essa non possa qualificarsi come fatto estintivo o modificativo dei rapporti contrattuali originari poiché, per espressa previsione delle parti, si trattava di transazione non novativa, la cui risoluzione per inadempimento – peraltro incontestato - comportava la riviviscenza delle obbligazioni ad essa precedenti.
Dunque, possono ritenersi sussistenti, quali fonti negoziali, i contratti nr. 17201095, 19504637,
15321911 e 17207426.
Deve parimenti ritenersi accertato l'effetto risolutorio conseguente alle comunicazioni risalenti al 21 maggio 2021, 18 giugno 2021 e 23 giugno 2021 mediante le quali la ricorrente, a seguito dell'inadempimento della conduttrice, manifestava la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nei citati contratti.
Dall'inadempimento imputabile alla resistente deriva il diritto della ricorrente di ottenere il risarcimento del danno, da quantificarsi in modo tale da collocarla in una situazione analoga
7 a quella che si sarebbe verificata laddove la resistente avesse correttamente e integralmente adempiuto le prestazioni assunte.
Tutti i contratti azionati in giudizio prevedono che a seguito della risoluzione ex art. 12
Condizioni Generali, abbia diritto di richiedere il reso del Materiale e il pagamento Pt_1
delle somme a titolo di:
➢ canoni insoluti (oltre interessi di mora), pari alla somma delle fatture emesse da Pt_1
prima della risoluzione dei Contratti e non saldate dal Conduttore;
➢ penale per inadempimento, “pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici” (ex art. 13 comma 2 Condizioni Generali di contratto);
➢ indennizzo, calcolato per il tempo in cui, a seguito dell'intervenuta risoluzione del
Contratto, il Conduttore ha mantenuto la disponibilità del Materiale (ex art. 14, comma 2,
Condizioni Generali), contravvenendo all'obbligo di restituzione previsto dal comma 1 dell'art. 13 Condizioni Generali;
➢ maggior danno, dato dalla differenza tra il corrispettivo che avrebbe avuto diritto Pt_1
ad incassare se il contratto fosse giunto a naturale scadenza e la somma degli importi che ha incassato in esecuzione dei contratti e/o che ha diritto a ricevere ad altro titolo in ragione del ricorso, ossia fatture insolute, penale e indennizzo (ex art. 13 comma 2 Condizioni Generali).
A seguito della risoluzione dei contratti per inadempimento di (cfr. docc. 17, CP_1
18, 19 e 20) veniva raggiunto un accordo transattivo – espressamente qualificato dalla parti non novativo - in forza del quale si impegnava al rientro integrale e rateizzato CP_1 degli importi dovuti per tutti i contratti (cfr. doc. 3 fascicolo resistente).
Anche tale accordo, dopo un iniziale adempimento, restava inadempiuto, motivo per cui chiedeva il pagamento di tutte le somme ancora dovute, al netto dell'importo di Euro Pt_1
57.846,08 nel frattempo versato da a titolo di acconto. CP_1
Al riguardo, la difesa della ricorrente ammette di avere incassato un importo maggiore rispetto agli Euro 47.300,00 indicati a pag. 12 della comparsa di costituzione.
Il carattere non novativo dell'accordo legittimava in caso di inadempimento, a Pt_1
richiedere tutte le somme contrattualmente dovute, oltre al reso del materiale.
8 Il testo del citato accordo, infatti, recita espressamente: “La presente non costituisce novazione delle obbligazioni contrattualmente assunte e l'eventuale mancato puntuale rispetto di quanto previsto dall'accordo di ripianamento sopra descritto comporterà la decadenza del medesimo con conseguente diritto di di pretendere il pagamento di quanto previsto dal contratto in oggetto Parte_1
indicato”.
Posto il pacifico inadempimento di tale accordo da parte di alla luce del CP_1
tenore letterale del medesimo può concludersi nel senso di ritenere: che il materiale poteva essere legittimamente detenuto dal conduttore solo qualora avesse rispettato gli accordi presi ed effettuando i pagamenti alle scadenze pattuite;
che la proprietà di tali beni sarebbe stata trasferita solo a seguito del corretto adempimento dell'accordo.
Dalla natura non novativa del medesimo ne deriva la legittimazione di stante Pt_1
l'incontestato inadempimento, a richiedere tutte le somme contrattualmente dovute oltre al reso del materiale, non potendosi qualificare legittima la detenzione del medesimo nelle more della vigenza dell'accordo, il quale si è risolto ex tunc per l'inadempimento della resistente.
Alla luce di quanto sopra, risulta legittimata ad ottenere il pagamento di tutti gli Pt_1
importi che sono stati adeguatamente dettagliati nella nota riepilogativa depositata dalla difesa della ricorrente in data 27 febbraio 2025 e che per comodità espositiva si riporta integralmente:
“
1. Contratto n. 172-07426
L'importo dovuto da controparte con riferimento al Contratto in parola è pari ad Euro 818,32, già detratti gli acconti medio tempore ricevuti (cfr. infra e cfr. supra par. B).
Nel dettaglio, a seguito della risoluzione contrattuale ha maturato un credito per le seguenti Pt_1 voci:
• Canoni insoluti: Euro 15.884,40 (IVA inclusa) di cui alle fatture insolute nn. 441700, 491371,
677077, 793274, 857688, 1220144, 1162789, 1042533, 319406, 1400015, 40324, 98382, 276511 e
391419, riepilogate al doc. 20;
• Penale: Euro 14.260,00 (ossia Euro 42.780,00 : 3) pari a «un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita», come dettagliatamente indicati nella lettera di risoluzione dove è riportato l'elenco dei canoni di locazione a scadere (per un totale di Euro 42.780,00);
9 • Indennizzo: Euro 27.900,00, oltre IVA, pari al valore del canone mensile (Euro 930,00, oltre IVA) moltiplicato per il numero di mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto (maggio 2021) e la data di redazione del ricorso datato 28/11/2023, quindi per n. 30 mesi;
• Maggior danno: Euro 620,00, pari alla differenza tra il c.d. Corrispettivo e le somme percepite in esecuzione del Contratto o che ha diritto a percepire a titolo di fatture insolute, penale e Pt_1 indennizzo, ovvero:
• 66.960,00 - Corrispettivo del contratto, oltre IVA (Euro 930,00 x 72 mensilità)
• 11.160,00 - Canoni corrisposti fino alla data della risoluzione, , oltre IVA (Euro 930 x 12 mensilità)
• 13.020,00 - Canoni insoluti 441700, 491371, 677077, 793274, 857688, 1220144, 1162789, 1042533,
319406, 1400015, 40324, 98382, 276511 e 391419, oltre IVA
• 14.260,00 - Penale di risoluzione ex art. 13 – condizioni generali
• 27.900,00 - Indennizzo ex art. 14 – condizioni generali
Euro 620,00 maggior danno.
Ecco, dunque, che il totale dovuto da per il Contratto in parola, post risoluzione CP_1 contrattuale, era pari ad Euro 58.664,40 (ossia 15.884,40 canoni + 14.260,00 penale + 27.900,00 indennizzo + 620,00 maggior danno).
Da detto importo ha poi detratto gli importi man mano ricevuti in acconto da Pt_1 CP_1 in ragione dell'Accordo transattivo che era stato raggiunto, per un totale detratto di Euro 57.846,08
(cfr. supra).
Detto importo è andato quindi nel tempo a ridurre le singole voci di debito a carico di CP_1 per il Contratto in esame.
E quindi, prima sono stati ritenuti saldati i canoni insoluti, per Euro 15.884,40, e a seguire la penale, per Euro 14.260,00.
A quel punto l'Acconto residuo di Euro 27.701,68 (ossia Euro 57.846,08 – Euro 15.884,40 – Euro
14.260,00) è andato a parziale copertura dell'Indennizzo quantificato in Euro 27.900,00, con un disavanzo credito indennizzo, a favore di di Euro 198,32. Pt_1
Il residuo Indennizzo di Euro 198,32, sommato alla voce Maggior danno di Euro 620,00 ha cristallizzato, per il Contratto in esame, un credito a favore di di Euro 818,32 (cfr. ricorso Pt_1 semplificato, voce indennizzo e maggior danno pagg. 8, 9 e 10).
10 Per il Contratto n. 172-07426 agisce dunque in questa sede per il recupero dell'importo credito Pt_1 pari ad Euro 818,32, come sopra calcolato e dettagliato.
2. Contratto n. 172-01095
Nel dettaglio, a seguito della risoluzione contrattuale, per il Contratto in oggetto ha maturato Pt_1 un credito per le seguenti voci:
• Canoni insoluti: Euro 16.287,00 (IVA inclusa) di cui alle fatture nn. 1213717, 851079, 1156338,
1042055, 677161, 484815, 793109, 319312, 410577, 1399588, 33958, 92074, 276066, 385451 e
439054 (cfr. doc. 14);
• Penale: Euro 6.526,67 pari a «un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita» come dettagliatamente indicati nella lettera di risoluzione dove è riportato l'elenco dei canoni di locazione a scadere (ovvero € 19.580,00 : 3);
• Indennizzo: Euro 25.810,00 pari al valore del canone mensile (Euro 890,00 oltre IVA) moltiplicato per il numero di mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (giugno 2021) e la data di redazione del presente ricorso (28/11/2023) quindi per n. 29 mesi.
Per il Contratto n. 172-01095, agisce dunque in questa sede per il recupero dell'importo credito Pt_1 pari ad Euro 48.623,67, come sopra calcolato e dettagliato (Euro 16.287,00 + Euro 6.526,67 + Euro
25.810,00).
3. Contratto n. 195-04637
Nel dettaglio, a seguito della risoluzione contrattuale, per il Contratto in oggetto ha maturato Pt_1 un credito per le seguenti voci:
• Canoni insoluti: Euro 7.137,00 (IVA inclusa) di cui alle fatture nn. 356757, 714422, 1081668,
1439021 e 315394 (cfr. doc. 15);
• Penale: Euro 3.900,00 pari a «un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita» come dettagliatamente indicati nella lettera di risoluzione dove è riportato l'elenco dei canoni di locazione a scadere (ovvero € 11.700,00 : 3);
• Indennizzo: Euro 11.700,00 pari al valore del canone mensile (Euro 390,00 oltre IVA) moltiplicato per il numero di mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (maggio 2021) e la data di redazione del presente ricorso (28/11/2023) quindi per n. 30 mesi.
11 Per il Contratto n. 195-04637, agisce dunque in questa sede per il recupero dell'importo credito Pt_1 pari ad Euro 22.737,00, come sopra calcolato e dettagliato (Euro 7.137,00 + Euro 3.900,00 + Euro
11.700,00).
4. Contratto n. 153-21911
Nel dettaglio, a seguito della risoluzione contrattuale, per il Contratto in oggetto ha maturato Pt_1 un credito per le seguenti voci:
• Canoni insoluti: Euro 6.143,70 (IVA inclusa) di cui alle fatture 300876, 658240, 1020828, 1381136
e 258770 (cfr. doc. 16);
• Penale: Euro 3.021,48 pari a «la somma di tre canoni periodici» (ovvero: Euro 1.007,16 x 3);
• Indennizzo: Euro 10.071,60 pari al valore del canone mensile (Euro 335,72 oltre IVA) moltiplicato per il numero di mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (giugno 2021) e la data di redazione del presente ricorso (28/11/2023), quindi per n. 30 mesi.
Per il Contratto n. 153-21911, agisce dunque in questa sede per il recupero dell'importo credito Pt_1 pari ad Euro 19.236,78, come sopra calcolato e dettagliato (Euro 6.143,70 + Euro 3.021,48 + Euro
10.071,60)”.
All'atto del deposito del ricorso, la somma complessivamente dovuta per i quattro contratti azionati in giudizio (comprensiva di spese per il tentato recupero del credito in sede stragiudiziale pari ad € 62,40 e al netto dell'acconto versato pari ad € 57.846,08) era pari ad
Euro 91.478,17 (ovvero: Euro 818,32 + Euro 48.623,67 + Euro 22.737,00 + Euro 19.236,78).
A detta somma deve aggiungersi l'indennizzo maturato dalla data del deposito del ricorso
(novembre 2023), alla data del deposito del foglio di precisazione delle conclusioni (settembre
2024) non avendo la resistente – sulla quale incombeva l'onere - mai dimostrato di avere provveduto alla restituzione del materiale.
Tale indennizzo si quantifica come di seguito:
• dieci mensilità per il contratto n. 15321911 (Euro 335,72 x 10 =) Euro 3.357,20;
• dieci mensilità per il contratto n. 17201095 (Euro 890,00 x 10 =) Euro 8.900,00;
• dieci mensilità per il contratto n. 17207426 (Euro 930,00 x 10=) Euro 9.300,00;
•dieci mensilità per il contratto n. 19504637 (Euro 390,00 x 10) = Euro3.900,00. per l'importo di Euro 25.457,20.
12 Si precisa che per il contratto n. 17207426 l'aggiornamento dell'importo dovuto a titolo di indennizzo comporta il venir meno della somma richiesta a titolo di maggior danno, pari ad
Euro 620,00, motivo per cui sono dovuti Euro 24.837,20 (ovvero Euro 25.457,20 - 620,00).
Alla luce di quanto sopra, devono ritenersi dovuti complessivi Euro 116.315,37 (ovvero €
91.478,17 + € 24.837,20).
Segue, alla luce di quanto sin qui esposto, la condanna di al pagamento a CP_1
favore di del complessivo importo di Euro 116.315,37. Parte_1
Parimenti, attesa la risoluzione dei contratti di locazione e il correlato effetto retroattivo ex art. 1458 c.c. che obbliga alla restituzione della prestazione ricevuta a seguito della conclusione del contratto caducato, deve trovare accoglimento la domanda di restituzione a spese della resistente dei beni concessi in locazione, quali: n. 1 Develop Ineo +2060L con accessori n. serie A9CU021000405, n. 1 sistema digitale biz hub 1100, n. 1 paper feeder minolta biz hub 1100; n. 1 pinzatore da 100 fg biz hub 1100, n. 1 Piattaforma software VG7
WEB to Print, n. 1 Develop Ineo +2060 +accessori n. serie A9CU021001555.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:
1. condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di Euro 116.315,37 per la causali di cui in motivazione;
2. condanna alla restituzione in favore della ricorrente, e a proprie Controparte_1
cure e spese, dei seguenti beni: n. 1 Develop Ineo +2060L con accessori n. serie
A9CU021000405, n. 1 sistema digitale biz hub 1100, n. 1 paper feeder minolta biz hub 1100; n.
1 pinzatore da 100 fg biz hub 1100, n. 1 Piattaforma software VG7 WEB to Print, n. 1 Develop
Ineo +2060 +accessori n. serie A9CU021001555;
3. condanna alla rifusione delle spese del giudizio sostenute da Controparte_1
che liquida in Euro 759,00 per spese ed Euro 8.900,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario per spese generali ed agli accessori di legge.
Milano, 26 agosto 2025
13 Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio
Dott.ssa Carlotta Barbanti.
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies comma 3 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 43167/2023 R.G. promossa da:
[...]
P. IVA , con il patrocinio dell'avv. MAJOCCHI Parte_1 P.IVA_1
MATTEO, elettivamente domiciliata in PIAZZA FONTANA N. 6, MILANO, presso il difensore avv. MAJOCCHI MATTEO
RICORRENTE contro
(P.IVA. , con il patrocinio dell'avv. NICOLA Controparte_1 P.IVA_2
LUCIANO DI CAGNO e dell'avv. VALERIA NOCERA, elettivamente domiciliata in Bari, Via Arcivescovo Vaccaro n. 45, presso i difensori
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. depositato in data 29 novembre 2023 Parte_1
conveniva in giudizio deducendo di aver concluso con la resistente Controparte_1
1 quattro contratti di locazione operativa, identificati con i nr. 17201095, 19504637, 15321911 e
17207426 (cfr. doc. 2, 3, 4, 5 ricorso), rimasti parzialmente inadempiuti.
Segnatamente, col primo contratto la ricorrente concedeva in locazione alla resistente n. 1
Develop Ineo +2060L con accessori n. serie A9CU021000405, a fronte del pagamento dell'importo totale di Euro 64.080,00 oltre IVA, da corrispondere in n. 72 canoni di Euro 890,00 ciascuno, oltre IVA.
Col secondo contratto la ricorrente concedeva in locazione alla resistente n. 1 sistema digitale biz hub 1100, n. 1 paper feeder minolta biz hub 1100; n. 1 pinzatore da 100 fg biz hub 1100, a fronte del pagamento dell'importo totale di Euro 28.080,00 oltre IVA, da corrispondere in n. 72 canoni di Euro 390,00 ciascuno, oltre IVA.
Col terzo contratto la ricorrente concedeva in locazione alla resistente n. 1 Piattaforma software
VG7 WEB to Print, a fronte del pagamento dell'importo totale di Euro 17.074,56 oltre IVA, da corrispondersi in n. 48 canoni di Euro 335,72 ciascuno, oltre IVA.
Col quarto contratto la ricorrente concedeva in locazione alla resistente n. 1 Develop Ineo +2060
+accessori n. serie A9CU021001555, a fronte del pagamento dell'importo totale di Euro
66.960,00 oltre IVA, da corrispondersi in n. 72 canoni di Euro 930,00 ciascuno, oltre IVA.
La resistente, dopo aver corrisposto a rispettivamente n. 36 canoni Parte_1
mensili, per un totale di Euro 32.040,00 oltre IVA per il contratto n. 17201095, n. 57 canoni di locazione mensili, per un totale di Euro 22.230,00 oltre IVA per il contratto n. 19504637, n. 38 canoni di locazione mensili, per un totale di Euro 12.757,36 oltre IVA per il contratto n.
15321911, n. 12 canoni di locazione mensili, per un totale di Euro 11.160,00 oltre IVA per il contratto n. 17207426, interrompeva i pagamenti, senza saldare le fatture nn. 300876, 658240,
1020828, 1381136 e 258770, 1213717, 851079, 1156338, 1042055, 677161, 484815, 793109, 319312,
410577, 1399588, 33958, 92074, 276066, 385451 e 439054, 356757, 714422, 1081668, 1439021 e
315394 emesse dalla ricorrente (cfr. doc. 14, 15 e 16 ricorso).
A seguito dell'inadempimento, con lettere del 21 maggio 2021, 18 giugno 2021 e 23 giugno
2021 (cfr. doc. 17, 18, 19, 20 ricorso), avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nei contratti (cfr. art. 12), la ricorrente comunicava alla resistente la risoluzione dei citati contratti, intimandole il pagamento delle fatture insolute, delle ulteriori somme dovute nonché la restituzione dei beni locati.
2 In data 23 luglio 2021 le parti stipulavano una transazione che, tuttavia, rimaneva parzialmente inadempiuta.
Dunque, con lettera di messa in mora del 6 novembre 2023 (cfr. doc. 21 ricorso), la ricorrente intimava alla resistente il pagamento delle somme dovute a seguito della risoluzione dei citati contratti, oltre alla restituzione dei beni oggetto di locazione, ma la richiesta non sortiva alcun effetto.
Ciò posto, instaurava il presente giudizio per ottenere il pagamento Parte_1
dei canoni insoluti (oltre agli interessi di mora, pari alla somma delle fatture emesse e non saldate, detratti gli acconti versati), della penale per inadempimento convenuta nei contratti, pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti e la somma di tre canoni periodici, dell'indennizzo (ex art. 14, comma 2, Condizioni
Generali) per il tempo in cui, a seguito della risoluzione dei contratti, la resistente era rimasta nella disponibilità dei beni oggetto di locazione senza restituirli;
del maggior danno subito, dato dalla differenza tra il corrispettivo che la ricorrente avrebbe incassato se il contratto fosse giunto a naturale scadenza e la somma incassata, anche a seguito del ricorso (a titolo di fatture insolute, penale e indennizzo), per un totale di Euro 98.796,33.
Con comparsa del 13 marzo 2024 si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
integralmente quanto sostenuto dalla ricorrente.
Segnatamente, la resistente evidenziava che i contratti di locazione conclusi tra le parti (nr.
17201095, 19504637, 15321911 e 17207426 ) erano inquadrabili come contratti di locazione finanziaria e, dunque, non operativa, attesi: la partecipazione all'operazione negoziale di tre soggetti (il finanziatore, in questo caso la ricorrente, l'utilizzatore, ossia la resistente, e il fornitore del bene); l'assenza di servizi aggiuntivi offerti con la locazione;
la determinazione dei canoni periodici corrispondenti al valore dei beni acquistati maggiorati della remunerazione per l'operazione e svincolati dalla vita utile dei beni;
l'intento di cedere i beni all'utilizzatrice; il passaggio di tutti i rischi in capo al conduttore.
Attesa la riconducibilità delle operazioni negoziali alla figura negoziale della locazione finanziaria, ad avviso della resistente i contratti di locazione risultavano viziati da nullità per violazione degli artt. 106 e 107 TUB, in quanto la ricorrente aveva concesso un finanziamento senza essere iscritta negli appositi elenchi previsti dalle citate disposizioni;
violavano l'art. 3 117 TUB, a tenore del quale “i contratti indicano il tasso d'interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, poiché il tasso di leasing applicato dalla ricorrente non era stato sufficientemente determinato.
Di talchè avrebbe trovato applicazione l'art. 117 co. 7 TUB, secondo il quale: “in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari, eventualmente indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se piu favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione”.
Ciò premesso, con riferimento ai citati contratti la resistente confermava di aver corrisposto i seguenti pagamenti: i) n. 36 canoni mensili, per un totale di Euro 32.040,00 oltre IVA per il contratto n. 17201095; ii) n. 57 canoni di locazione mensili, per un totale di Euro 22.230,00 oltre
IVA per il contratto n. 19504637; iii) n. 38 canoni di locazione mensili, per un totale di Euro
12.757.36 oltre IVA per il contratto n. 15321911; iv) n. 12 canoni di locazione mensili, per un totale di Euro 11.160,00 oltre IVA per il contratto n. 17207426.
In seguito, la conduttrice deduceva di avere sospeso i pagamenti dei canoni a causa della pandemia da Covid 19, nonché dell'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione fornita dalla ricorrente.
La resistente evidenziava errori nei conteggi relativi al petitum domandato dalla ricorrente e specificava che, a seguito della risoluzione dei contratti, le parti in data 23 luglio 2021 concludevano un accordo con cui convenivano che la ricorrente avrebbe ceduto i beni oggetto dei contratti di locazione a seguito del pagamento di Euro 116.000,00, importo suddiviso in n.
40 rate mensili del valore di Euro 2.900,00 ciascuna (cfr. doc. 3 comparsa), e nel frattempo la resistente avrebbe continuato ad avere la disponibilità dei beni.
Tale accordo veniva modificato in data 26 luglio 2022 (cfr. doc. 4 comparsa) e in data 26 maggio 2023 (cfr. doc. 5 comparsa).
In quest'ultima occasione la ricorrente concedeva un'ulteriore rimodulazione dei pagamenti, ammettendo di aver incassato l'importo di Euro 45.900,00, e proponendo che i residui €
70.100,00 venissero corrisposti in n. 32 rate mensili da € 2.190,63 a partire dal 31 maggio 2023.
4 In seguito, la resistente corrispondeva altre due rate dell'importo di Euro 1.400,00 ciascuna
(cfr. doc. 7 comparsa).
Solo in data 11 ottobre 2023 (cfr. doc. 6 comparsa), con mail a firma di la Persona_1 ricorrente comunicava alla resistente la decadenza dagli accordi transattivi e domandava la restituzione dei beni oggetto di locazione, atteso il sopravvenuto inadempimento della conduttrice.
La resistente evidenziava, altresì: che la richiesta di pagamento di quanto oggetto della clausola penale pattuita nei contratti costituiva una duplicazione delle somme richieste a titolo di indennità di mancata restituzione dei beni;
che vi erano errori nei conteggi formulati dalla ricorrente, tenuto conto di quanto versato dalla resistente successivamente alla risoluzione dei contratti;
che la penale, inoltre, era di ammontare eccessivo;
che la richiesta del maggior danno di importo di Euro 620,00 era priva di fondamento.
In data 3 aprile 2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
In data 3 ottobre 2024, a seguito della discussione, il Giudice concedeva alle parti un breve termine per depositare note scritte riepilogative della indennità da mancata restituzione dei beni oggetto dei contratti di locazione.
All'udienza del 10 dicembre 2024 il Giudice fissava nuovamente udienza per discussione orale e decisione, concedendo termine per note finali.
Lette le note conclusive, in data 31 gennaio 2025 si invitava la ricorrente a depositare nota riepilogativa indicante, per ciascun contratto, le voci di credito domandate, i criteri di calcolo e gli acconti versati.
In data 27 febbraio, la ricorrente depositava la citata nota riepilogativa specificando che:
relativamente al contratto n. 17207426 la resistente doveva corrispondere la somma di
Euro 58.664,40, di cui 15.884,40 a titolo di canoni insoluti, 14.260,00 a titolo di penale,
27.900,00 a titolo di indennizzo, 620,00 a titolo di maggior danno, somma cui occorreva detrarre l'importo di Euro 57.846,08 corrisposto dalla resistente, per un credito totale di
Euro 818,32;
5 relativamente al contratto n. 17201095 la resistente doveva corrispondere la somma di
Euro 48.623, 67, di cui 16.287,00 a titolo di canoni insoluti, 6.526,67 a titolo di penale e
25.810,00 a titolo di indennizzo;
relativamente al contratto n. 19504637 la resistente doveva corrispondere la somma di
Euro 22.737,00, di cui 7.137,00 a titolo di canoni insoluti, 3.900,00 a titolo di penale e
11.700 a titolo di indennizzo;
relativamente al contratto 15321911, la resistente doveva corrispondere la somma di
Euro 19.236,78, di cui 6.143,70 a titolo di canoni insoluti, 3.021,48 a titolo di penale, e
10.071,60 a titolo di indennizzo.
A questi importi doveva essere aggiunto l'indennizzo maturato dalla resistente a partire dalla data del deposito del ricorso fino al deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, in virtù della perdurante detenzione, da parte della conduttrice, dei beni oggetto di contratti di locazione.
Tale indennizzo ammontava ad Euro 25.457,20, cui doveva essere detratto l'importo di Euro
620,00 richiesto in precedenza a titolo di maggior danno. L'importo totale domandato dalla ricorrente ammontava dunque ad Euro 116.315,37.
All'udienza del 20 marzo 2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione e decisione per il giorno 12 giugno 2025.
All'udienza del 12 giugno 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281- sexies co. 3 c.p.c.
Orbene, il ricorso merita accoglimento.
In via pregiudiziale deve ritenersi che i contratti conclusi fra le parti siano riconducibili alla fattispecie della locazione operativa, attesa l'assenza di pattuizioni che consentano alla resistente di acquistare i beni oggetto di locazione. Il diritto di acquistare i beni locati dal conduttore è invero espressamente escluso da ogni contratto (cfr. punto V delle “Premesse”, doc. 2, 3, 4 e 5 del ricorso). Sono dunque prive di pregio le eccezioni di nullità per violazione degli artt. 106 e 107 d.lgs. 385/1993 e di rideterminazione del tasso di leasing sollevate dalla resistente, non essendo sussumibile la fattispecie concreta nelle ipotesi disciplinate dal d.lgs.
385/1993.
6 Premesso ciò, occorre ricordare che in materia contrattuale il creditore che deduca la sussistenza di un inadempimento o di inesatto adempimento da parte del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, fatto costitutivo del credito,
e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, posto che incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione, fatto estintivo dello stesso o di una sua parte (cfr. Cass. SSUU. n. 13533/2001).
Nel caso di specie i riscontri probatori offerti dalla ricorrente sono costituiti dai contratti di locazione operativa nr. nr. 17201095, 19504637, 15321911 e 17207426 (cfr. doc. 2, 3, 4, 5 ricorso), nonché dalle fatture emesse (cfr. doc. 14, 15 e 16 ricorso). Peraltro, la stipulazione dei citati contratti e la regolare consegna dei beni non vengono mai contestate dalla resistente, dunque può ritenersi pacifica la sussistenza delle fonti negoziali dei crediti vantati.
La ricorrente ha, dunque, fornito la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento delle proprie domande, assolvendo compiutamente l'onere di dimostrare la fondatezza della pretesa.
La resistente, invece, ha ammesso di aver solo parzialmente adempiuto gli impegni contrattuali assunti, riconducendo le ragioni del proprio inadempimento- del tutto genericamente - alla pandemia da Covid 19, nonché alla sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione fornita da Parte_1
Con particolare riferimento alla transazione, e agli accordi modificativi ad essa successivi, deve ritenersi che essa non possa qualificarsi come fatto estintivo o modificativo dei rapporti contrattuali originari poiché, per espressa previsione delle parti, si trattava di transazione non novativa, la cui risoluzione per inadempimento – peraltro incontestato - comportava la riviviscenza delle obbligazioni ad essa precedenti.
Dunque, possono ritenersi sussistenti, quali fonti negoziali, i contratti nr. 17201095, 19504637,
15321911 e 17207426.
Deve parimenti ritenersi accertato l'effetto risolutorio conseguente alle comunicazioni risalenti al 21 maggio 2021, 18 giugno 2021 e 23 giugno 2021 mediante le quali la ricorrente, a seguito dell'inadempimento della conduttrice, manifestava la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nei citati contratti.
Dall'inadempimento imputabile alla resistente deriva il diritto della ricorrente di ottenere il risarcimento del danno, da quantificarsi in modo tale da collocarla in una situazione analoga
7 a quella che si sarebbe verificata laddove la resistente avesse correttamente e integralmente adempiuto le prestazioni assunte.
Tutti i contratti azionati in giudizio prevedono che a seguito della risoluzione ex art. 12
Condizioni Generali, abbia diritto di richiedere il reso del Materiale e il pagamento Pt_1
delle somme a titolo di:
➢ canoni insoluti (oltre interessi di mora), pari alla somma delle fatture emesse da Pt_1
prima della risoluzione dei Contratti e non saldate dal Conduttore;
➢ penale per inadempimento, “pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici” (ex art. 13 comma 2 Condizioni Generali di contratto);
➢ indennizzo, calcolato per il tempo in cui, a seguito dell'intervenuta risoluzione del
Contratto, il Conduttore ha mantenuto la disponibilità del Materiale (ex art. 14, comma 2,
Condizioni Generali), contravvenendo all'obbligo di restituzione previsto dal comma 1 dell'art. 13 Condizioni Generali;
➢ maggior danno, dato dalla differenza tra il corrispettivo che avrebbe avuto diritto Pt_1
ad incassare se il contratto fosse giunto a naturale scadenza e la somma degli importi che ha incassato in esecuzione dei contratti e/o che ha diritto a ricevere ad altro titolo in ragione del ricorso, ossia fatture insolute, penale e indennizzo (ex art. 13 comma 2 Condizioni Generali).
A seguito della risoluzione dei contratti per inadempimento di (cfr. docc. 17, CP_1
18, 19 e 20) veniva raggiunto un accordo transattivo – espressamente qualificato dalla parti non novativo - in forza del quale si impegnava al rientro integrale e rateizzato CP_1 degli importi dovuti per tutti i contratti (cfr. doc. 3 fascicolo resistente).
Anche tale accordo, dopo un iniziale adempimento, restava inadempiuto, motivo per cui chiedeva il pagamento di tutte le somme ancora dovute, al netto dell'importo di Euro Pt_1
57.846,08 nel frattempo versato da a titolo di acconto. CP_1
Al riguardo, la difesa della ricorrente ammette di avere incassato un importo maggiore rispetto agli Euro 47.300,00 indicati a pag. 12 della comparsa di costituzione.
Il carattere non novativo dell'accordo legittimava in caso di inadempimento, a Pt_1
richiedere tutte le somme contrattualmente dovute, oltre al reso del materiale.
8 Il testo del citato accordo, infatti, recita espressamente: “La presente non costituisce novazione delle obbligazioni contrattualmente assunte e l'eventuale mancato puntuale rispetto di quanto previsto dall'accordo di ripianamento sopra descritto comporterà la decadenza del medesimo con conseguente diritto di di pretendere il pagamento di quanto previsto dal contratto in oggetto Parte_1
indicato”.
Posto il pacifico inadempimento di tale accordo da parte di alla luce del CP_1
tenore letterale del medesimo può concludersi nel senso di ritenere: che il materiale poteva essere legittimamente detenuto dal conduttore solo qualora avesse rispettato gli accordi presi ed effettuando i pagamenti alle scadenze pattuite;
che la proprietà di tali beni sarebbe stata trasferita solo a seguito del corretto adempimento dell'accordo.
Dalla natura non novativa del medesimo ne deriva la legittimazione di stante Pt_1
l'incontestato inadempimento, a richiedere tutte le somme contrattualmente dovute oltre al reso del materiale, non potendosi qualificare legittima la detenzione del medesimo nelle more della vigenza dell'accordo, il quale si è risolto ex tunc per l'inadempimento della resistente.
Alla luce di quanto sopra, risulta legittimata ad ottenere il pagamento di tutti gli Pt_1
importi che sono stati adeguatamente dettagliati nella nota riepilogativa depositata dalla difesa della ricorrente in data 27 febbraio 2025 e che per comodità espositiva si riporta integralmente:
“
1. Contratto n. 172-07426
L'importo dovuto da controparte con riferimento al Contratto in parola è pari ad Euro 818,32, già detratti gli acconti medio tempore ricevuti (cfr. infra e cfr. supra par. B).
Nel dettaglio, a seguito della risoluzione contrattuale ha maturato un credito per le seguenti Pt_1 voci:
• Canoni insoluti: Euro 15.884,40 (IVA inclusa) di cui alle fatture insolute nn. 441700, 491371,
677077, 793274, 857688, 1220144, 1162789, 1042533, 319406, 1400015, 40324, 98382, 276511 e
391419, riepilogate al doc. 20;
• Penale: Euro 14.260,00 (ossia Euro 42.780,00 : 3) pari a «un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita», come dettagliatamente indicati nella lettera di risoluzione dove è riportato l'elenco dei canoni di locazione a scadere (per un totale di Euro 42.780,00);
9 • Indennizzo: Euro 27.900,00, oltre IVA, pari al valore del canone mensile (Euro 930,00, oltre IVA) moltiplicato per il numero di mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del Contratto (maggio 2021) e la data di redazione del ricorso datato 28/11/2023, quindi per n. 30 mesi;
• Maggior danno: Euro 620,00, pari alla differenza tra il c.d. Corrispettivo e le somme percepite in esecuzione del Contratto o che ha diritto a percepire a titolo di fatture insolute, penale e Pt_1 indennizzo, ovvero:
• 66.960,00 - Corrispettivo del contratto, oltre IVA (Euro 930,00 x 72 mensilità)
• 11.160,00 - Canoni corrisposti fino alla data della risoluzione, , oltre IVA (Euro 930 x 12 mensilità)
• 13.020,00 - Canoni insoluti 441700, 491371, 677077, 793274, 857688, 1220144, 1162789, 1042533,
319406, 1400015, 40324, 98382, 276511 e 391419, oltre IVA
• 14.260,00 - Penale di risoluzione ex art. 13 – condizioni generali
• 27.900,00 - Indennizzo ex art. 14 – condizioni generali
Euro 620,00 maggior danno.
Ecco, dunque, che il totale dovuto da per il Contratto in parola, post risoluzione CP_1 contrattuale, era pari ad Euro 58.664,40 (ossia 15.884,40 canoni + 14.260,00 penale + 27.900,00 indennizzo + 620,00 maggior danno).
Da detto importo ha poi detratto gli importi man mano ricevuti in acconto da Pt_1 CP_1 in ragione dell'Accordo transattivo che era stato raggiunto, per un totale detratto di Euro 57.846,08
(cfr. supra).
Detto importo è andato quindi nel tempo a ridurre le singole voci di debito a carico di CP_1 per il Contratto in esame.
E quindi, prima sono stati ritenuti saldati i canoni insoluti, per Euro 15.884,40, e a seguire la penale, per Euro 14.260,00.
A quel punto l'Acconto residuo di Euro 27.701,68 (ossia Euro 57.846,08 – Euro 15.884,40 – Euro
14.260,00) è andato a parziale copertura dell'Indennizzo quantificato in Euro 27.900,00, con un disavanzo credito indennizzo, a favore di di Euro 198,32. Pt_1
Il residuo Indennizzo di Euro 198,32, sommato alla voce Maggior danno di Euro 620,00 ha cristallizzato, per il Contratto in esame, un credito a favore di di Euro 818,32 (cfr. ricorso Pt_1 semplificato, voce indennizzo e maggior danno pagg. 8, 9 e 10).
10 Per il Contratto n. 172-07426 agisce dunque in questa sede per il recupero dell'importo credito Pt_1 pari ad Euro 818,32, come sopra calcolato e dettagliato.
2. Contratto n. 172-01095
Nel dettaglio, a seguito della risoluzione contrattuale, per il Contratto in oggetto ha maturato Pt_1 un credito per le seguenti voci:
• Canoni insoluti: Euro 16.287,00 (IVA inclusa) di cui alle fatture nn. 1213717, 851079, 1156338,
1042055, 677161, 484815, 793109, 319312, 410577, 1399588, 33958, 92074, 276066, 385451 e
439054 (cfr. doc. 14);
• Penale: Euro 6.526,67 pari a «un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita» come dettagliatamente indicati nella lettera di risoluzione dove è riportato l'elenco dei canoni di locazione a scadere (ovvero € 19.580,00 : 3);
• Indennizzo: Euro 25.810,00 pari al valore del canone mensile (Euro 890,00 oltre IVA) moltiplicato per il numero di mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (giugno 2021) e la data di redazione del presente ricorso (28/11/2023) quindi per n. 29 mesi.
Per il Contratto n. 172-01095, agisce dunque in questa sede per il recupero dell'importo credito Pt_1 pari ad Euro 48.623,67, come sopra calcolato e dettagliato (Euro 16.287,00 + Euro 6.526,67 + Euro
25.810,00).
3. Contratto n. 195-04637
Nel dettaglio, a seguito della risoluzione contrattuale, per il Contratto in oggetto ha maturato Pt_1 un credito per le seguenti voci:
• Canoni insoluti: Euro 7.137,00 (IVA inclusa) di cui alle fatture nn. 356757, 714422, 1081668,
1439021 e 315394 (cfr. doc. 15);
• Penale: Euro 3.900,00 pari a «un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita» come dettagliatamente indicati nella lettera di risoluzione dove è riportato l'elenco dei canoni di locazione a scadere (ovvero € 11.700,00 : 3);
• Indennizzo: Euro 11.700,00 pari al valore del canone mensile (Euro 390,00 oltre IVA) moltiplicato per il numero di mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (maggio 2021) e la data di redazione del presente ricorso (28/11/2023) quindi per n. 30 mesi.
11 Per il Contratto n. 195-04637, agisce dunque in questa sede per il recupero dell'importo credito Pt_1 pari ad Euro 22.737,00, come sopra calcolato e dettagliato (Euro 7.137,00 + Euro 3.900,00 + Euro
11.700,00).
4. Contratto n. 153-21911
Nel dettaglio, a seguito della risoluzione contrattuale, per il Contratto in oggetto ha maturato Pt_1 un credito per le seguenti voci:
• Canoni insoluti: Euro 6.143,70 (IVA inclusa) di cui alle fatture 300876, 658240, 1020828, 1381136
e 258770 (cfr. doc. 16);
• Penale: Euro 3.021,48 pari a «la somma di tre canoni periodici» (ovvero: Euro 1.007,16 x 3);
• Indennizzo: Euro 10.071,60 pari al valore del canone mensile (Euro 335,72 oltre IVA) moltiplicato per il numero di mesi intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (giugno 2021) e la data di redazione del presente ricorso (28/11/2023), quindi per n. 30 mesi.
Per il Contratto n. 153-21911, agisce dunque in questa sede per il recupero dell'importo credito Pt_1 pari ad Euro 19.236,78, come sopra calcolato e dettagliato (Euro 6.143,70 + Euro 3.021,48 + Euro
10.071,60)”.
All'atto del deposito del ricorso, la somma complessivamente dovuta per i quattro contratti azionati in giudizio (comprensiva di spese per il tentato recupero del credito in sede stragiudiziale pari ad € 62,40 e al netto dell'acconto versato pari ad € 57.846,08) era pari ad
Euro 91.478,17 (ovvero: Euro 818,32 + Euro 48.623,67 + Euro 22.737,00 + Euro 19.236,78).
A detta somma deve aggiungersi l'indennizzo maturato dalla data del deposito del ricorso
(novembre 2023), alla data del deposito del foglio di precisazione delle conclusioni (settembre
2024) non avendo la resistente – sulla quale incombeva l'onere - mai dimostrato di avere provveduto alla restituzione del materiale.
Tale indennizzo si quantifica come di seguito:
• dieci mensilità per il contratto n. 15321911 (Euro 335,72 x 10 =) Euro 3.357,20;
• dieci mensilità per il contratto n. 17201095 (Euro 890,00 x 10 =) Euro 8.900,00;
• dieci mensilità per il contratto n. 17207426 (Euro 930,00 x 10=) Euro 9.300,00;
•dieci mensilità per il contratto n. 19504637 (Euro 390,00 x 10) = Euro3.900,00. per l'importo di Euro 25.457,20.
12 Si precisa che per il contratto n. 17207426 l'aggiornamento dell'importo dovuto a titolo di indennizzo comporta il venir meno della somma richiesta a titolo di maggior danno, pari ad
Euro 620,00, motivo per cui sono dovuti Euro 24.837,20 (ovvero Euro 25.457,20 - 620,00).
Alla luce di quanto sopra, devono ritenersi dovuti complessivi Euro 116.315,37 (ovvero €
91.478,17 + € 24.837,20).
Segue, alla luce di quanto sin qui esposto, la condanna di al pagamento a CP_1
favore di del complessivo importo di Euro 116.315,37. Parte_1
Parimenti, attesa la risoluzione dei contratti di locazione e il correlato effetto retroattivo ex art. 1458 c.c. che obbliga alla restituzione della prestazione ricevuta a seguito della conclusione del contratto caducato, deve trovare accoglimento la domanda di restituzione a spese della resistente dei beni concessi in locazione, quali: n. 1 Develop Ineo +2060L con accessori n. serie A9CU021000405, n. 1 sistema digitale biz hub 1100, n. 1 paper feeder minolta biz hub 1100; n. 1 pinzatore da 100 fg biz hub 1100, n. 1 Piattaforma software VG7
WEB to Print, n. 1 Develop Ineo +2060 +accessori n. serie A9CU021001555.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:
1. condanna al pagamento a favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di Euro 116.315,37 per la causali di cui in motivazione;
2. condanna alla restituzione in favore della ricorrente, e a proprie Controparte_1
cure e spese, dei seguenti beni: n. 1 Develop Ineo +2060L con accessori n. serie
A9CU021000405, n. 1 sistema digitale biz hub 1100, n. 1 paper feeder minolta biz hub 1100; n.
1 pinzatore da 100 fg biz hub 1100, n. 1 Piattaforma software VG7 WEB to Print, n. 1 Develop
Ineo +2060 +accessori n. serie A9CU021001555;
3. condanna alla rifusione delle spese del giudizio sostenute da Controparte_1
che liquida in Euro 759,00 per spese ed Euro 8.900,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre al 15% rimborso forfettario per spese generali ed agli accessori di legge.
Milano, 26 agosto 2025
13 Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio
Dott.ssa Carlotta Barbanti.
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