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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/10/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1369/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1369/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FA Di Laurea, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ES NO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza dell'11.06.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, tesa a: a) dichiarare esistente tra le parti un accordo fiduciario;
b)
[...]
conseguentemente, ordinare al convenuto il trasferimento immobiliare contemplato dal suddetto accordo;
c) in via subordinata, condannare il convenuto alla restituzione della somma di € 21.000,00 versata dall'attore per l'acquisto fiduciario degli immobili poi non trasferiti, oltre interessi legali e moratori dalla data di versamento delle somme e sino all'integrale soddisfo.
1.1. - A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che, con atto di compravendita dell'11.09.2019, ha venduto al figlio convenuto l'immobile sito a Siracusa, via
Labirinto n. 39, e il terreno adibito a pascolo sito a Noto, C.da per l'importo di € Per_1
21.000,00. Contestualmente al rogito notarile, le parti hanno stipulato un accordo fiduciario, con il quale le stesse concordavano sulla circostanza che l'intestazione al figlio fosse del tutto fiduciaria e che, alla semplice richiesta da parte dell'attore, la proprietà dei suddetti immobili gli sarebbe stata ritrasferita. Tuttavia, nel 2022 l'attore ha richiesto al figlio il trasferimento degli immobili in virtù del patto fiduciario, ma il convenuto non ha mai adempiuto.
2. - Si è costituito in giudizio , eccependo, in via preliminare, la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione, poiché la data di comparizione indicata nell'atto depositato agli atti del fascicolo telematico risultava diversa da quella indicata nell'atto allo stesso notificato e, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Fissata la nuova udienza per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed omessa ogni attività istruttoria, la causa
è stata posta in decisione all'udienza dell'11.06.2025, sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori presenti delle parti costituite, riservandosi la decisione, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281-sexies c.p.c., nel termine di giorni trenta.
4. - Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione sollevata da parte convenuta.
Pag. 2 di 11 4.1. - Nel caso in esame, infatti, nell'atto di citazione depositato nel fascicolo telematico la data di comparizione è fissata al 31.05.2023, mentre nell'atto di citazione notificato al convenuto è fissata al 15.06.2023.
La suddetta ipotesi di discordanza nella data di comparizione va equiparata a quella di omessa indicazione della data dell'udienza di comparizione di cui all'art. 164, co. 1,
c.p.c., e, dunque, rappresenta un vizio della vocatio in ius, da cui deriva la nullità della citazione.
Tuttavia, lo stesso art. 164 c.p.c. prevede espressamente che la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione, poiché l'atto ha, comunque, raggiunto il suo scopo e non risulta violato il principio del contraddittorio.
Tuttavia, poiché l'assegnazione di un termine a comparire inferiore al minimo, così come il mancato avvertimento circa le decadenze in cui si può incorrere in caso di tardiva costituzione, possono di fatto impedire un pieno esercizio del diritto di difesa del convenuto, la suddetta norma subordina la sanatoria alla mancata eccezione di nullità da parte del convenuto.
Ebbene, nel caso in esame, il convenuto si è costituito in giudizio sollevando l'eccezione di nullità della citazione soltanto in riferimento alla mancata corrispondenza tra le date di comparizione indicate nell'atto di citazione, rispettivamente, depositato e notificato.
Pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati, il vizio relativo alla vocatio in ius è stato sanato con effetto ex tunc dalla sua costituzione.
In ogni caso, va rilevato che il Tribunale, al fine di porre rimedio ad ogni eventuale violazione dei termini a comparire, alla prima udienza tenutasi in data 31.05.2023 ha fissato l'udienza ex art. 183 c.p.c. ad una nuova data (05.10.2023), garantendo, in tal modo, il pieno rispetto dei suddetti termini processuali.
5. - Ancora, in via preliminare, va rilevata la tardività del disconoscimento dell'accordo fiduciario operato da parte convenuta.
5.1. - Se è vero, infatti, che, a fronte del deposito telematico dell'atto di citazione in data
09.03.2023, l'attore ha depositato il suddetto documento solo in data 30.05.2023, è
Pag. 3 di 11 altrettanto vero che il convenuto avrebbe dovuto procedere al suo disconoscimento, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Essendo applicabili, al caso in esame, le norme processuali anteriori alla Riforma
“Cartabia”, l'ultima barriera preclusiva al deposito di documentazione è costituita dalla seconda memoria istruttoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e, pertanto, la produzione documentale di parte attrice, avvenuta il giorno precedente la prima udienza, non può considerarsi tardiva.
Ne deriva che la parte convenuta avrebbe dovuto disconoscere il patto fiduciario già alla prima udienza del 31.05.2023.
Ma, anche assumendo che la detta documentazione non fosse ancora visibile al convenuto a quella data, la fissazione di una nuova udienza al 05.10.2023 rappresentava, comunque, la prima udienza successiva alla produzione, occasione in cui il disconoscimento avrebbe dovuto essere esercitato.
Pertanto, il disconoscimento, avvenuto solo con la prima memoria ex art. 183, co. 6,
c.p.c., deve reputarsi tardivo.
6. - Considerato tardivo il disconoscimento, l'accordo fiduciario prodotto in atti dall'attore è, dunque, pienamente e legittimamente utilizzabile ai fini della decisione e, pertanto, la domanda va esaminata nel merito.
6.1. - Al riguardo, va premesso che la simulazione è il fenomeno dell'apparenza contrattuale creata intenzionalmente dalle parti.
Nella simulazione la difformità tra dichiarato e voluto deve essere consapevole e concordata;
in tale contesto, infatti, le parti decidono scientemente di manifestare una volontà, al fine di renderla nota ai terzi, e, al contempo, con diverso e celato accordo, di precluderne gli effetti.
Si distingue tra: a) simulazione assoluta, ove le parti, nonostante la stipula del contratto, non intendano costituire tra di esse alcun rapporto contrattuale;
b) simulazione relativa, ove le parti creino l'apparenza di un contratto diverso da quello realmente concluso,
Pag. 4 di 11 potendo tale apparenza cadere sia sul contenuto del contratto (simulazione relativa oggettiva), sia sui soggetti dello stesso (simulazione relativa soggettiva).
Nella fattispecie simulatoria assoluta non vi è - rectius, non può esservi - difformità tra contratto simulato e contratto dissimulato;
le parti, infatti, non vogliono in alcun modo modificare le proprie situazioni giuridiche soggettive e, per tale ragione, non esiste alcun contratto dissimulato, ma il solo accordo simulatorio che prevede, appunto, che il negozio simulato non debba produrre alcun effetto.
Nella fattispecie simulatoria relativa, invece, le parti, volendo innovare le proprie situazioni giuridiche soggettive, oltre a concordare la difformità tra quanto dichiarato e quanto voluto, convengono sulla necessità di dover stipulare il contratto dissimulato. In tale ipotesi, il discrimine tra accordo simulatorio e negozio dissimulato è, dunque, da rinvenire nel fatto che con l'accordo simulatorio le parti pattuiscono l'inefficacia totale o parziale del contratto, senza prevedere la reale disciplina normativa dei loro rapporti, che viene, invece, concordata con il negozio dissimulato.
6.1.1. - La simulazione per interposizione fittizia di persona integra un'ipotesi di simulazione relativa soggettiva. Detta fattispecie simulatoria ricorre quando l'accordo simulatorio verte sull'attribuzione della qualità di parte del contratto, che di per sé non è simulato, ad un soggetto che resta estraneo al negozio, non essendo destinatario degli effetti dello stesso, limitandosi semplicemente a prestare il proprio nome.
L'interponente, infatti, si accorda con altro soggetto (interposto), affinché questi figuri formalmente quale acquirente, ma rimanga, in realtà, del tutto estraneo rispetto agli effetti del contratto, i quali si produrranno in via esclusiva in capo al primo
(interponente).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel precisare che l'interposizione fittizia implica sempre un accordo simulatorio tra contraente apparente (o interposto), contraente reale (o interponente) e controparte (o terzo). La partecipazione all'accordo simulatorio, infatti, non può essere limitata solo all'interponente e all'interposto ma deve necessariamente coinvolgere anche il terzo contraente, nel senso che questi deve dare - contestualmente o anche successivamente alla formazione di quell'intesa, purché antecedentemente o contestualmente al negozio simulato - la propria espressa adesione
Pag. 5 di 11 all'intesa raggiunta dai primi due soggetti. Questi deve essere consapevole della funzione meramente figurativa del contraente apparente e deve manifestare la volontà di assumere, nella realtà, gli obblighi ed i diritti contrattuali nei confronti non dell'interposto bensì dell'interponente. Pertanto, la prova dell'accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso (cfr. Cass. n. 30239/2024;
Cass. n. 25578/2018).
Per quanto in questa sede rileva, nelle ipotesi di interposizione fittizia nella compravendita immobiliare, l'interponente si accorda con l'interposto affinché quest'ultimo figuri formalmente quale acquirente, ma sia l'effetto traslativo (acquisto della titolarità del diritto), sia le conseguenze obbligatorie della compravendita (obbligo del pagamento del corrispettivo), non ricadranno sul simulato acquirente, bensì sull'interponente. In tal caso, posto che la prova dell'accordo simulatorio deve avere necessariamente ad oggetto anche la partecipazione ad esso del terzo, poiché nei contratti relativi a trasferimenti immobiliari la prova del contratto diverso da quello apparentemente voluto deve essere data mediante atto scritto, dal documento contenente la “controdichiarazione” deve chiaramente evincersi la partecipazione all'accordo simulatorio anche del terzo contraente (cfr. Cass. n. 30239/2024; Cass. n. 25578/2018;
Cass. n. 7537/2017; Sez. Un. n. 18213/2015).
6.1.2. - Diversamente dall'interposizione fittizia di persona, la fattispecie dell'interposizione reale o intestazione fiduciaria si realizza mediante il collegamento tra due negozi, l'uno di carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l'altro di carattere interno ed obbligatorio, pure effettivamente voluto, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio.
Nell'interposizione fittizia si ha una simulazione soggettiva e l'interposto figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio di trasferimento della proprietà si producono a favore dell'interponente; nell'interposizione reale, invece, non esiste simulazione, in quanto l'interposto, d'accordo con l'interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l'obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire all'interponente i diritti in tal modo acquistati (cfr. Cass. n. 5457/2006; Cass. n. 5203/1978).
Pag. 6 di 11 Nella interposizione reale, dunque, l'interponente, non volendosi palesare come tale, conferisce all'interposto un vero e proprio mandato senza rappresentanza, incaricandolo di stipulare per suo conto, ma non in suo nome, un determinato contratto. È evidente che il terzo contraente non partecipa all'accordo tra l'interposto e l'interponente, cosa che, invece accade, nell'interposizione fittizia. La fattispecie dell'interposizione reale si inquadra, infatti, nella rappresentanza indiretta: l'alienazione tra il terzo contraente e l'interposto è realmente voluta e vi è poi un altro negozio (mandato senza rappresentanza) tra l'interponente e l'interposto stipulante, in forza del quale l'interposto si impegna ad acquistare per conto dell'interponente e a trasferire a questi il bene acquistato per suo conto (ma non in suo nome).
6.1.3. - Attraverso il negozio fiduciario tra interponente e interposto, il fiduciante trasferisce un bene o un diritto al fiduciario, con il pattuito obbligo, per quest'ultimo, di conservarlo e amministrarlo secondo determinati criteri e di ritrasferirlo successivamente al fiduciante. L'obbligo di ritrasferimento del bene al fiduciante deriva dal pactum fiduciae.
In merito alla forma del suddetto obbligo, va osservato che, sino alla sentenza n.
6459/2020 delle Sezioni Unite della Cassazione, per la validità del pactum fiduciae avente ad oggetto beni immobili, in quanto assimilabile al contratto preliminare, era necessaria la forma scritta ad substantiam. La pronuncia delle Sezioni Unite - poi consolidatasi nella successiva giurisprudenza di legittimità -, invece, ritenendo il pactum fiduciae assimilabile al mandato senza rappresentanza, ha chiarito che il patto fiduciario
è valido e, quindi, idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario, anche se concluso oralmente, purché se ne possa dare prova secondo le regole generali.
Seppure il patto fiduciario non sia regolato dal codice civile, la giurisprudenza ha precisato che il ricorso allo stesso è consentito nell'ambito della generale autonomia contrattuale riconosciuta ai privati in forza del secondo comma dell'art. 1322 c.c. (cfr.
Cass. n. 10633/2014), salvo il caso in cui sia diretto a realizzare finalità illecite.
Invero, la validità dell'accordo fiduciario presuppone l'assenza di finalità elusive o simulatorie vietate dalla legge.
Pag. 7 di 11 6.2. - Tornando al caso in esame, l'attore ha chiesto dichiararsi l'esistenza dell'accordo fiduciario stipulato tra le parti e, per l'effetto, ordinarsi al convenuto il trasferimento degli immobili in adempimento del suddetto accordo, sostenendo, di fatto, l'esistenza di una fattispecie di interposizione reale di persona.
Dal patto fiduciario prodotto in atti, si evince che le parti abbiano concordemente ritenuto che gli immobili intestati al convenuto in virtù dell'atto di compravendita stipulato in pari data sarebbero rimasti, di fatto, sempre di proprietà dell'attore (che aveva fornito la provvista per l'acquisto degli stessi), e che il convenuto, intestatario solo fiduciario degli stessi, si sarebbe impegnato a ritrasferirli all'attore proprietario a sua semplice richiesta.
6.2.1. - Ebbene, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non può configurarsi un'interposizione reale di persona.
La suddetta fattispecie, infatti, come sopra chiarito, presuppone l'esistenza sia del negozio, realmente voluto, tra l'interposto e il terzo, sia del negozio interno tra interponente e interposto, volto a modificare il risultato del primo negozio, all'insaputa del terzo che non partecipa a tale accordo.
6.2.2. - Nel caso in esame, invece, non solo manca il contratto stipulato con un soggetto terzo - posto che il contratto di compravendita è stato stipulato tra le stesse parti in causa
- ma, altresì, l'accordo tra l'interponente e l'interposto stipulante, in forza del quale l'interposto si impegna ad acquistare per conto dell'interponente e a trasferire a questi il bene acquistato per suo conto (ma non in suo nome), poiché nell'accordo in oggetto emerge la volontà delle parti di non trasferire affatto la proprietà dei beni e, quindi, di non volere l'effetto tipico del (primo) contratto di compravendita.
6.2.3. - Né, tantomeno, nella fattispecie in esame, è configurabile l'interposizione fittizia di persona, che presuppone l'accordo trilatero tra interponente, interposto e terzo sul fatto che l'interposto figuri solo formalmente quale acquirente, ma rimanga, in realtà, del tutto estraneo agli effetti del contratto, i quali si produrranno in via esclusiva in capo all'interponente.
Pag. 8 di 11 6.2.4. - Invero, non solo manca la figura del terzo consapevole e partecipe all'accordo tra le parti, ma è lo stesso attore a ripudiare tale qualificazione proprio perché l'acquisto degli immobili è avvenuto tra le stesse parti in causa (cfr. pag. 3, atto di citazione).
6.3. - Ciò che, invece, sembra configurabile è la fattispecie della simulazione assoluta, nella quale le parti, nonostante la stipula del contratto, non intendono costituire alcun rapporto contrattuale.
Invero, come si evince chiaramente dall'accordo scritto versato in atti - che rappresenta la controdichiarazione, cioè l'atto di riconoscimento e accertamento della simulazione - le parti non hanno voluto gli effetti tipici della compravendita, ossia il trasferimento della proprietà degli immobili, avendo concordato sulla circostanza che l'intestazione dei beni in capo al convenuto fosse soltanto apparente e che la proprietà degli stessi rimanesse in capo all'attore.
6.4. - Tale qualificazione, tuttavia, sembra porsi in contrasto con la stessa allegazione dell'attore, il quale, nella seconda memoria istruttoria, afferma che “il sig. Pt_1
odierno attore, nel corso dell'anno 2019, volendo anche per ragioni di
[...]
opportunità far maturare il figlio , fino a quel momento poco incline alle CP_1
responsabilità anche lavorative oltre che familiari, decideva di donare allo stesso le quote (nella misura del 99%) dell'azienda che fino a quel momento era stata gestita dall'attore, nonché la proprietà degli immobili di cui alla scrittura privata oggetto del presente giudizio, con il sotteso accordo che lo stesso, alla semplice richiesta avrebbe ritrasmesso le intestazioni al padre, e ciò ovviamente qualora le gestioni del convenuto non sarebbero state considerate meritevoli di pregio sostanziale” (cfr. pag. 6, memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.).
Tale affermazione, che sembrerebbe fare riferimento ad un'ipotesi di simulazione relativa, e, più precisamente, ad una donazione simulata, però, non trova riscontro né nel contratto di compravendita - il quale avrebbe dovuto essere stipulato alla presenza dei due testimoni, pena la nullità del contratto dissimulato (la donazione) -, né nel patto fiduciario, nel quale manca qualsiasi riferimento all'animus donandi dell'alienante.
6.4.1. - Peraltro, va evidenziato che, anche laddove si configurasse una simulazione relativa, la donazione dissimulata sarebbe, in ogni caso, nulla per illiceità del motivo ex
Pag. 9 di 11 art. 788 c.c. in quanto contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Invero, come previsto dall'art. 801 c.c., la revoca della donazione può avvenire solo per ingratitudine, ossia laddove il donatario abbia posto in essere comportamenti lesivi del decoro e dell'onore del donante o pregiudizievoli per il suo patrimonio.
6.4.2. - Nel caso in esame, come si evince dalle affermazioni dell'attore, lo stesso, dopo aver donato gli immobili al figlio, ne avrebbe chiesto il ritrasferimento in quanto il convenuto “si dimostrava del tutto inadeguato nella gestione del patrimonio immobiliare proveniente dalla famiglia ” (cfr. pag. 7, seconda memoria Pt_1
istruttoria).
È evidente, dunque, che, interpretando la volontà del donante di esigere il trasferimento degli immobili donati per qualsiasi motivo, lo scopo della simulazione relativa sarebbe quello di eludere le norme in tema di revoca della donazione, con la conseguente nullità della donazione dissimulata per causa contraria a norme imperative.
7. - Alla luce di tutto quanto sopra, la domanda volta al riconoscimento dell'accordo fiduciario va rigettata, in assenza dei requisiti per qualificare l'accordo come interposizione reale o come valido pactum fiduciae.
7.1. - Nel caso in esame, peraltro, non può procedersi ad una eventuale riqualificazione della domanda in assenza di un'espressa richiesta di accertamento della simulazione assoluta dell'accordo, poiché la domanda fondata sull'interposizione reale di persona poggia su elementi costitutivi del tutto diversi rispetto a quelli richiesti dall'azione di simulazione, nei termini diffusamente illustrati nei paragrafi che precedono.
7.2. - Parimenti, va rigettata la domanda di condanna del convenuto al trasferimento degli immobili in adempimento dell'accordo fiduciario, in quanto proposta in via giuridicamente e logicamente consequenziale all'accoglimento della domanda di riconoscimento dell'accordo stesso, sicché, respinta la prima domanda, anche la seconda va rigettata perché priva del presupposto logico-giuridico che ne costituiva la base.
7.3. - Per le stesse ragioni, va, altresì, rigettata la domanda subordinata di restituzione della somma pari ad € 21.000,00 versata dall'attore per l'acquisto fiduciario degli
Pag. 10 di 11 immobili: tale pretesa, infatti, risulta fondata sull'asserita esistenza di un rapporto fiduciario tra le parti, il quale, tuttavia, non è stato accertato in giudizio, con la conseguenza che manca - allo stato - un valido titolo giuridico legittimante la ripetizione dell'indebito (ad es., dichiarazione di nullità dell'accordo totalmente simulato).
8. - Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino a € 26.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'attore e in favore del convenuto, per le fasi studio, introduttiva e di trattazione ai valori medi, e per la fase decisionale ai valori minimi, stante la ripetitività delle difese spiegate dai procuratori delle parti in sede di discussione orale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1369/2023 r.g., così dispone:
1) Rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
.
[...]
2) Condanna alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in € 4.227,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 7 ottobre 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 11 di 11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1369/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
FA Di Laurea, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ES NO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza dell'11.06.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, tesa a: a) dichiarare esistente tra le parti un accordo fiduciario;
b)
[...]
conseguentemente, ordinare al convenuto il trasferimento immobiliare contemplato dal suddetto accordo;
c) in via subordinata, condannare il convenuto alla restituzione della somma di € 21.000,00 versata dall'attore per l'acquisto fiduciario degli immobili poi non trasferiti, oltre interessi legali e moratori dalla data di versamento delle somme e sino all'integrale soddisfo.
1.1. - A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che, con atto di compravendita dell'11.09.2019, ha venduto al figlio convenuto l'immobile sito a Siracusa, via
Labirinto n. 39, e il terreno adibito a pascolo sito a Noto, C.da per l'importo di € Per_1
21.000,00. Contestualmente al rogito notarile, le parti hanno stipulato un accordo fiduciario, con il quale le stesse concordavano sulla circostanza che l'intestazione al figlio fosse del tutto fiduciaria e che, alla semplice richiesta da parte dell'attore, la proprietà dei suddetti immobili gli sarebbe stata ritrasferita. Tuttavia, nel 2022 l'attore ha richiesto al figlio il trasferimento degli immobili in virtù del patto fiduciario, ma il convenuto non ha mai adempiuto.
2. - Si è costituito in giudizio , eccependo, in via preliminare, la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione, poiché la data di comparizione indicata nell'atto depositato agli atti del fascicolo telematico risultava diversa da quella indicata nell'atto allo stesso notificato e, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - Fissata la nuova udienza per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. ed omessa ogni attività istruttoria, la causa
è stata posta in decisione all'udienza dell'11.06.2025, sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori presenti delle parti costituite, riservandosi la decisione, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281-sexies c.p.c., nel termine di giorni trenta.
4. - Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione sollevata da parte convenuta.
Pag. 2 di 11 4.1. - Nel caso in esame, infatti, nell'atto di citazione depositato nel fascicolo telematico la data di comparizione è fissata al 31.05.2023, mentre nell'atto di citazione notificato al convenuto è fissata al 15.06.2023.
La suddetta ipotesi di discordanza nella data di comparizione va equiparata a quella di omessa indicazione della data dell'udienza di comparizione di cui all'art. 164, co. 1,
c.p.c., e, dunque, rappresenta un vizio della vocatio in ius, da cui deriva la nullità della citazione.
Tuttavia, lo stesso art. 164 c.p.c. prevede espressamente che la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione, poiché l'atto ha, comunque, raggiunto il suo scopo e non risulta violato il principio del contraddittorio.
Tuttavia, poiché l'assegnazione di un termine a comparire inferiore al minimo, così come il mancato avvertimento circa le decadenze in cui si può incorrere in caso di tardiva costituzione, possono di fatto impedire un pieno esercizio del diritto di difesa del convenuto, la suddetta norma subordina la sanatoria alla mancata eccezione di nullità da parte del convenuto.
Ebbene, nel caso in esame, il convenuto si è costituito in giudizio sollevando l'eccezione di nullità della citazione soltanto in riferimento alla mancata corrispondenza tra le date di comparizione indicate nell'atto di citazione, rispettivamente, depositato e notificato.
Pertanto, alla luce dei principi sopra richiamati, il vizio relativo alla vocatio in ius è stato sanato con effetto ex tunc dalla sua costituzione.
In ogni caso, va rilevato che il Tribunale, al fine di porre rimedio ad ogni eventuale violazione dei termini a comparire, alla prima udienza tenutasi in data 31.05.2023 ha fissato l'udienza ex art. 183 c.p.c. ad una nuova data (05.10.2023), garantendo, in tal modo, il pieno rispetto dei suddetti termini processuali.
5. - Ancora, in via preliminare, va rilevata la tardività del disconoscimento dell'accordo fiduciario operato da parte convenuta.
5.1. - Se è vero, infatti, che, a fronte del deposito telematico dell'atto di citazione in data
09.03.2023, l'attore ha depositato il suddetto documento solo in data 30.05.2023, è
Pag. 3 di 11 altrettanto vero che il convenuto avrebbe dovuto procedere al suo disconoscimento, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Essendo applicabili, al caso in esame, le norme processuali anteriori alla Riforma
“Cartabia”, l'ultima barriera preclusiva al deposito di documentazione è costituita dalla seconda memoria istruttoria di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e, pertanto, la produzione documentale di parte attrice, avvenuta il giorno precedente la prima udienza, non può considerarsi tardiva.
Ne deriva che la parte convenuta avrebbe dovuto disconoscere il patto fiduciario già alla prima udienza del 31.05.2023.
Ma, anche assumendo che la detta documentazione non fosse ancora visibile al convenuto a quella data, la fissazione di una nuova udienza al 05.10.2023 rappresentava, comunque, la prima udienza successiva alla produzione, occasione in cui il disconoscimento avrebbe dovuto essere esercitato.
Pertanto, il disconoscimento, avvenuto solo con la prima memoria ex art. 183, co. 6,
c.p.c., deve reputarsi tardivo.
6. - Considerato tardivo il disconoscimento, l'accordo fiduciario prodotto in atti dall'attore è, dunque, pienamente e legittimamente utilizzabile ai fini della decisione e, pertanto, la domanda va esaminata nel merito.
6.1. - Al riguardo, va premesso che la simulazione è il fenomeno dell'apparenza contrattuale creata intenzionalmente dalle parti.
Nella simulazione la difformità tra dichiarato e voluto deve essere consapevole e concordata;
in tale contesto, infatti, le parti decidono scientemente di manifestare una volontà, al fine di renderla nota ai terzi, e, al contempo, con diverso e celato accordo, di precluderne gli effetti.
Si distingue tra: a) simulazione assoluta, ove le parti, nonostante la stipula del contratto, non intendano costituire tra di esse alcun rapporto contrattuale;
b) simulazione relativa, ove le parti creino l'apparenza di un contratto diverso da quello realmente concluso,
Pag. 4 di 11 potendo tale apparenza cadere sia sul contenuto del contratto (simulazione relativa oggettiva), sia sui soggetti dello stesso (simulazione relativa soggettiva).
Nella fattispecie simulatoria assoluta non vi è - rectius, non può esservi - difformità tra contratto simulato e contratto dissimulato;
le parti, infatti, non vogliono in alcun modo modificare le proprie situazioni giuridiche soggettive e, per tale ragione, non esiste alcun contratto dissimulato, ma il solo accordo simulatorio che prevede, appunto, che il negozio simulato non debba produrre alcun effetto.
Nella fattispecie simulatoria relativa, invece, le parti, volendo innovare le proprie situazioni giuridiche soggettive, oltre a concordare la difformità tra quanto dichiarato e quanto voluto, convengono sulla necessità di dover stipulare il contratto dissimulato. In tale ipotesi, il discrimine tra accordo simulatorio e negozio dissimulato è, dunque, da rinvenire nel fatto che con l'accordo simulatorio le parti pattuiscono l'inefficacia totale o parziale del contratto, senza prevedere la reale disciplina normativa dei loro rapporti, che viene, invece, concordata con il negozio dissimulato.
6.1.1. - La simulazione per interposizione fittizia di persona integra un'ipotesi di simulazione relativa soggettiva. Detta fattispecie simulatoria ricorre quando l'accordo simulatorio verte sull'attribuzione della qualità di parte del contratto, che di per sé non è simulato, ad un soggetto che resta estraneo al negozio, non essendo destinatario degli effetti dello stesso, limitandosi semplicemente a prestare il proprio nome.
L'interponente, infatti, si accorda con altro soggetto (interposto), affinché questi figuri formalmente quale acquirente, ma rimanga, in realtà, del tutto estraneo rispetto agli effetti del contratto, i quali si produrranno in via esclusiva in capo al primo
(interponente).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel precisare che l'interposizione fittizia implica sempre un accordo simulatorio tra contraente apparente (o interposto), contraente reale (o interponente) e controparte (o terzo). La partecipazione all'accordo simulatorio, infatti, non può essere limitata solo all'interponente e all'interposto ma deve necessariamente coinvolgere anche il terzo contraente, nel senso che questi deve dare - contestualmente o anche successivamente alla formazione di quell'intesa, purché antecedentemente o contestualmente al negozio simulato - la propria espressa adesione
Pag. 5 di 11 all'intesa raggiunta dai primi due soggetti. Questi deve essere consapevole della funzione meramente figurativa del contraente apparente e deve manifestare la volontà di assumere, nella realtà, gli obblighi ed i diritti contrattuali nei confronti non dell'interposto bensì dell'interponente. Pertanto, la prova dell'accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all'accordo stesso (cfr. Cass. n. 30239/2024;
Cass. n. 25578/2018).
Per quanto in questa sede rileva, nelle ipotesi di interposizione fittizia nella compravendita immobiliare, l'interponente si accorda con l'interposto affinché quest'ultimo figuri formalmente quale acquirente, ma sia l'effetto traslativo (acquisto della titolarità del diritto), sia le conseguenze obbligatorie della compravendita (obbligo del pagamento del corrispettivo), non ricadranno sul simulato acquirente, bensì sull'interponente. In tal caso, posto che la prova dell'accordo simulatorio deve avere necessariamente ad oggetto anche la partecipazione ad esso del terzo, poiché nei contratti relativi a trasferimenti immobiliari la prova del contratto diverso da quello apparentemente voluto deve essere data mediante atto scritto, dal documento contenente la “controdichiarazione” deve chiaramente evincersi la partecipazione all'accordo simulatorio anche del terzo contraente (cfr. Cass. n. 30239/2024; Cass. n. 25578/2018;
Cass. n. 7537/2017; Sez. Un. n. 18213/2015).
6.1.2. - Diversamente dall'interposizione fittizia di persona, la fattispecie dell'interposizione reale o intestazione fiduciaria si realizza mediante il collegamento tra due negozi, l'uno di carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l'altro di carattere interno ed obbligatorio, pure effettivamente voluto, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio.
Nell'interposizione fittizia si ha una simulazione soggettiva e l'interposto figura soltanto come acquirente, mentre gli effetti del negozio di trasferimento della proprietà si producono a favore dell'interponente; nell'interposizione reale, invece, non esiste simulazione, in quanto l'interposto, d'accordo con l'interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l'obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire all'interponente i diritti in tal modo acquistati (cfr. Cass. n. 5457/2006; Cass. n. 5203/1978).
Pag. 6 di 11 Nella interposizione reale, dunque, l'interponente, non volendosi palesare come tale, conferisce all'interposto un vero e proprio mandato senza rappresentanza, incaricandolo di stipulare per suo conto, ma non in suo nome, un determinato contratto. È evidente che il terzo contraente non partecipa all'accordo tra l'interposto e l'interponente, cosa che, invece accade, nell'interposizione fittizia. La fattispecie dell'interposizione reale si inquadra, infatti, nella rappresentanza indiretta: l'alienazione tra il terzo contraente e l'interposto è realmente voluta e vi è poi un altro negozio (mandato senza rappresentanza) tra l'interponente e l'interposto stipulante, in forza del quale l'interposto si impegna ad acquistare per conto dell'interponente e a trasferire a questi il bene acquistato per suo conto (ma non in suo nome).
6.1.3. - Attraverso il negozio fiduciario tra interponente e interposto, il fiduciante trasferisce un bene o un diritto al fiduciario, con il pattuito obbligo, per quest'ultimo, di conservarlo e amministrarlo secondo determinati criteri e di ritrasferirlo successivamente al fiduciante. L'obbligo di ritrasferimento del bene al fiduciante deriva dal pactum fiduciae.
In merito alla forma del suddetto obbligo, va osservato che, sino alla sentenza n.
6459/2020 delle Sezioni Unite della Cassazione, per la validità del pactum fiduciae avente ad oggetto beni immobili, in quanto assimilabile al contratto preliminare, era necessaria la forma scritta ad substantiam. La pronuncia delle Sezioni Unite - poi consolidatasi nella successiva giurisprudenza di legittimità -, invece, ritenendo il pactum fiduciae assimilabile al mandato senza rappresentanza, ha chiarito che il patto fiduciario
è valido e, quindi, idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario, anche se concluso oralmente, purché se ne possa dare prova secondo le regole generali.
Seppure il patto fiduciario non sia regolato dal codice civile, la giurisprudenza ha precisato che il ricorso allo stesso è consentito nell'ambito della generale autonomia contrattuale riconosciuta ai privati in forza del secondo comma dell'art. 1322 c.c. (cfr.
Cass. n. 10633/2014), salvo il caso in cui sia diretto a realizzare finalità illecite.
Invero, la validità dell'accordo fiduciario presuppone l'assenza di finalità elusive o simulatorie vietate dalla legge.
Pag. 7 di 11 6.2. - Tornando al caso in esame, l'attore ha chiesto dichiararsi l'esistenza dell'accordo fiduciario stipulato tra le parti e, per l'effetto, ordinarsi al convenuto il trasferimento degli immobili in adempimento del suddetto accordo, sostenendo, di fatto, l'esistenza di una fattispecie di interposizione reale di persona.
Dal patto fiduciario prodotto in atti, si evince che le parti abbiano concordemente ritenuto che gli immobili intestati al convenuto in virtù dell'atto di compravendita stipulato in pari data sarebbero rimasti, di fatto, sempre di proprietà dell'attore (che aveva fornito la provvista per l'acquisto degli stessi), e che il convenuto, intestatario solo fiduciario degli stessi, si sarebbe impegnato a ritrasferirli all'attore proprietario a sua semplice richiesta.
6.2.1. - Ebbene, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, non può configurarsi un'interposizione reale di persona.
La suddetta fattispecie, infatti, come sopra chiarito, presuppone l'esistenza sia del negozio, realmente voluto, tra l'interposto e il terzo, sia del negozio interno tra interponente e interposto, volto a modificare il risultato del primo negozio, all'insaputa del terzo che non partecipa a tale accordo.
6.2.2. - Nel caso in esame, invece, non solo manca il contratto stipulato con un soggetto terzo - posto che il contratto di compravendita è stato stipulato tra le stesse parti in causa
- ma, altresì, l'accordo tra l'interponente e l'interposto stipulante, in forza del quale l'interposto si impegna ad acquistare per conto dell'interponente e a trasferire a questi il bene acquistato per suo conto (ma non in suo nome), poiché nell'accordo in oggetto emerge la volontà delle parti di non trasferire affatto la proprietà dei beni e, quindi, di non volere l'effetto tipico del (primo) contratto di compravendita.
6.2.3. - Né, tantomeno, nella fattispecie in esame, è configurabile l'interposizione fittizia di persona, che presuppone l'accordo trilatero tra interponente, interposto e terzo sul fatto che l'interposto figuri solo formalmente quale acquirente, ma rimanga, in realtà, del tutto estraneo agli effetti del contratto, i quali si produrranno in via esclusiva in capo all'interponente.
Pag. 8 di 11 6.2.4. - Invero, non solo manca la figura del terzo consapevole e partecipe all'accordo tra le parti, ma è lo stesso attore a ripudiare tale qualificazione proprio perché l'acquisto degli immobili è avvenuto tra le stesse parti in causa (cfr. pag. 3, atto di citazione).
6.3. - Ciò che, invece, sembra configurabile è la fattispecie della simulazione assoluta, nella quale le parti, nonostante la stipula del contratto, non intendono costituire alcun rapporto contrattuale.
Invero, come si evince chiaramente dall'accordo scritto versato in atti - che rappresenta la controdichiarazione, cioè l'atto di riconoscimento e accertamento della simulazione - le parti non hanno voluto gli effetti tipici della compravendita, ossia il trasferimento della proprietà degli immobili, avendo concordato sulla circostanza che l'intestazione dei beni in capo al convenuto fosse soltanto apparente e che la proprietà degli stessi rimanesse in capo all'attore.
6.4. - Tale qualificazione, tuttavia, sembra porsi in contrasto con la stessa allegazione dell'attore, il quale, nella seconda memoria istruttoria, afferma che “il sig. Pt_1
odierno attore, nel corso dell'anno 2019, volendo anche per ragioni di
[...]
opportunità far maturare il figlio , fino a quel momento poco incline alle CP_1
responsabilità anche lavorative oltre che familiari, decideva di donare allo stesso le quote (nella misura del 99%) dell'azienda che fino a quel momento era stata gestita dall'attore, nonché la proprietà degli immobili di cui alla scrittura privata oggetto del presente giudizio, con il sotteso accordo che lo stesso, alla semplice richiesta avrebbe ritrasmesso le intestazioni al padre, e ciò ovviamente qualora le gestioni del convenuto non sarebbero state considerate meritevoli di pregio sostanziale” (cfr. pag. 6, memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.).
Tale affermazione, che sembrerebbe fare riferimento ad un'ipotesi di simulazione relativa, e, più precisamente, ad una donazione simulata, però, non trova riscontro né nel contratto di compravendita - il quale avrebbe dovuto essere stipulato alla presenza dei due testimoni, pena la nullità del contratto dissimulato (la donazione) -, né nel patto fiduciario, nel quale manca qualsiasi riferimento all'animus donandi dell'alienante.
6.4.1. - Peraltro, va evidenziato che, anche laddove si configurasse una simulazione relativa, la donazione dissimulata sarebbe, in ogni caso, nulla per illiceità del motivo ex
Pag. 9 di 11 art. 788 c.c. in quanto contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Invero, come previsto dall'art. 801 c.c., la revoca della donazione può avvenire solo per ingratitudine, ossia laddove il donatario abbia posto in essere comportamenti lesivi del decoro e dell'onore del donante o pregiudizievoli per il suo patrimonio.
6.4.2. - Nel caso in esame, come si evince dalle affermazioni dell'attore, lo stesso, dopo aver donato gli immobili al figlio, ne avrebbe chiesto il ritrasferimento in quanto il convenuto “si dimostrava del tutto inadeguato nella gestione del patrimonio immobiliare proveniente dalla famiglia ” (cfr. pag. 7, seconda memoria Pt_1
istruttoria).
È evidente, dunque, che, interpretando la volontà del donante di esigere il trasferimento degli immobili donati per qualsiasi motivo, lo scopo della simulazione relativa sarebbe quello di eludere le norme in tema di revoca della donazione, con la conseguente nullità della donazione dissimulata per causa contraria a norme imperative.
7. - Alla luce di tutto quanto sopra, la domanda volta al riconoscimento dell'accordo fiduciario va rigettata, in assenza dei requisiti per qualificare l'accordo come interposizione reale o come valido pactum fiduciae.
7.1. - Nel caso in esame, peraltro, non può procedersi ad una eventuale riqualificazione della domanda in assenza di un'espressa richiesta di accertamento della simulazione assoluta dell'accordo, poiché la domanda fondata sull'interposizione reale di persona poggia su elementi costitutivi del tutto diversi rispetto a quelli richiesti dall'azione di simulazione, nei termini diffusamente illustrati nei paragrafi che precedono.
7.2. - Parimenti, va rigettata la domanda di condanna del convenuto al trasferimento degli immobili in adempimento dell'accordo fiduciario, in quanto proposta in via giuridicamente e logicamente consequenziale all'accoglimento della domanda di riconoscimento dell'accordo stesso, sicché, respinta la prima domanda, anche la seconda va rigettata perché priva del presupposto logico-giuridico che ne costituiva la base.
7.3. - Per le stesse ragioni, va, altresì, rigettata la domanda subordinata di restituzione della somma pari ad € 21.000,00 versata dall'attore per l'acquisto fiduciario degli
Pag. 10 di 11 immobili: tale pretesa, infatti, risulta fondata sull'asserita esistenza di un rapporto fiduciario tra le parti, il quale, tuttavia, non è stato accertato in giudizio, con la conseguenza che manca - allo stato - un valido titolo giuridico legittimante la ripetizione dell'indebito (ad es., dichiarazione di nullità dell'accordo totalmente simulato).
8. - Le spese di lite, liquidate secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino a € 26.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'attore e in favore del convenuto, per le fasi studio, introduttiva e di trattazione ai valori medi, e per la fase decisionale ai valori minimi, stante la ripetitività delle difese spiegate dai procuratori delle parti in sede di discussione orale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1369/2023 r.g., così dispone:
1) Rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
.
[...]
2) Condanna alla rifusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite che si liquidano in € 4.227,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 7 ottobre 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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