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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/05/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 16076/2023
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
(da sposata ), Parte_1 Parte_2 Parte_3
(da sposata , Parte_2 Persona_1 Persona_2
, (o come da rettifica certificato di
[...] Persona_2 Persona_3
nascita), (da sposata Parte_4 Persona_4
,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , Parte_8 Per_5 Parte_9 Parte_10 [...]
, , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Pt_14
e con l'avvocato
[...] Parte_15 Parte_16 Parte_17
Francesco Nardocci ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di
, nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in Persona_6
Brasile, e hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “La vicenda portata all'attenzione di codesto Ill.mo Tribunale concerne il diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis degli odierni ricorrenti in qualità di discendenti in linea retta del sig. nato a [...]_6
(MN) il 26/12/1863 (doc. 1) e coniugato con la IG.ra (doc. 2) Il predetto non si è mai Per_7
naturalizzato, come consta dalla relativa certificazione, debitamente tradotta e apostillata (doc. 3).
2. Dalla predetta coppia di coniugi nasceva nel 1900 la sig.ra (doc. 4) 3. La sig.ra Persona_8
nel 1921 contraeva matrimonio con il cittadino straniero IG. (doc. Persona_8 Parte_18
5). Pertanto, per l'effetto dell'art. 10 della legge n. 555/1912: «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana», ella ha perduto la cittadinanza italiana.
4. I predetti coniugi procreavano nel 1921 il sig. (doc. 6), nel 1925 la sig.ra Persona_9 Persona_10
(doc. 7), nel 1928 il sig. (doc. 8) e nel 1931 il sig. (doc. 9)
[...] Controparte_2 Per_11 ai quali - in virtù dell'art. 1 della legge n. 555/1912, che riconosceva la cittadinanza italiana solo al figlio di padre cittadino (e non anche di madre cittadina) - non è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.
5. Il sig. si sposava nel 1949 con la sig.ra Persona_9 Persona_12
(doc. 10) e procreavano nel 1950 il sig. (doc. 11) e nel 1965 la sig.ra Persona_13 [...]
(doc. 12).
6. Quindi il sig. si univa in matrimonio Parte_2 Persona_13
nel 1974 con la sig.ra (doc. 13) e dalla loro unione nasceva nel 1979 il Parte_19
sig. (doc. 14).
7. La sig.ra si sposava Parte_3 Parte_2
nel 1984 con il sig. (doc. 15) e dalla loro unione nascevano nel 1985 Controparte_3
la sig.ra (doc. 16) e nel 1989 la sig.ra Persona_1 Persona_2
(doc. 17).
8. Dal matrimonio, nel 1946, tra la sig.ra e il sig.
[...] Persona_10
(doc. 18) nascevano nel 1947 il sig. (doc. 19), nel Parte_20 Persona_14
1951 la sig.ra (doc. 20) e nel 1952 la sig.ra Persona_15 Persona_16
(doc. 21).
9. Il sig. si sposava nel 1972 con la sig.ra Persona_14 [...]
(doc. 22) e procreavano nel 1973 la sig.ra Persona_17 Persona_4
(doc. 23). 10. Quindi la sig.ra
[...] Persona_4
si univa in matrimonio nel 1995 con il sig. (doc. 24) e dalla loro
[...] Parte_5
unione nascevano nel 1997 il sig. (doc. 25), nel 2001 il sig. Parte_5 [...]
(doc. 26) e nel 2004 la sig.ra (doc. 27). 11. Dall'unione Parte_6 Parte_7
tra la sig.ra ed il sig. nascevano nel 1973 la sig.ra Persona_15 Parte_21 [...]
(doc. 28) e nel 1977 il sig. (doc. 29). 12. Dal matrimonio Parte_8 Parte_22
nel 1997 tra la sig.ra e il sig. (doc. 30) nascevano Parte_8 Parte_23
nel 2001 il sig. (doc. 31) e nel 2004 la sig.ra Parte_11 [...]
(doc. 32). 13. Il sig. si sposava nel 2001 con Parte_12 Parte_22
la sig.ra (doc. 33) e procreavano nel 2006 la sig.ra Persona_18
(doc. 34). 14. Quindi la sig.ra Parte_10 Persona_16 Parte_13
si univa in matrimonio nel 1984 con il sig. (doc. 35) e dalla loro Persona_19
unione nasceva nel 1985 il sig. (doc. 36). 15. Il sig. Parte_13 CP_2
i sposava nel 1957 con la sig.ra (doc. 37) e dalla loro unione
[...] Persona_20
nascevano nel 1966 il sig. (doc. 38) e nel 1973 il sig. (doc. 39). 16. Persona_21 Parte_14
Dal matrimonio nel 1988 tra il sig. e la sig.ra (doc. 40) Persona_21 Parte_24
nasceva nel 1989 il sig. (doc. 41). 17. Il sig. si sposava nel Parte_15 Per_11
1955 con la sig.ra (doc. 42) e procreavano nel 1958 il sig. Persona_22 Per_23
doc. 43). 18. Quindi il sig. si univa in matrimonio nel 1992 con la sig.ra
[...] Persona_23
(doc. 44) e dalla loro unione nascevano nel 1994 il sig. Persona_24 Parte_16
doc. 45) e nel 1996 il sig. (doc. 46)”.
[...] Parte_17 Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Nel caso di specie è provato che , nato a [...] il [...] Persona_6
(doc. 1 fasc. ric.) non ha acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (doc. 3 fasc. ric.).
La linea di discendenza dall'avo nei termini indicati nel ricorso è provata dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
La domanda è fondata.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice.
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che (da sposata ), Parte_1 Parte_2 Parte_3
(da sposata ,
[...] Parte_2 Persona_1 Persona_2
, (o come da rettifica certificato di nascita),
[...] Persona_2 Persona_3
(da sposata , Parte_4 Persona_4 [...]
, Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , Parte_22 Parte_10 Parte_11 [...]
, Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
e sono cittadini italiani. Parte_16 Parte_17
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_1
agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 15.5.2025
Il giudice
Christian Colombo