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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/11/2025, n. 4472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4472 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 6/11/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2615/2025 R.G. LAVORO
TRA
n. ad Aversa (CE) il 18.02.1948 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Merolla, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t, rappr. e dif. come in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 24 novembre 2023, parte ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, non riconosciuto a seguito di domanda.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione la non sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere. Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis c.p.c., con ricorso depositato il 24 febbraio 2025, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda o da altra data accertata in corso di giudizio.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato, ammessa ed espletata nuova consulenza tecnica, la causa appare matura per la decisione.
***
Quanto al requisito sanitario il consulente tecnico ha accertato che parte ricorrente è affetta dalle patologie di cui alla relazione di consulenza che qui si intende espressamente richiamata.
Tali stati patologici determinano per la ricorrente il bisogno di accompagnamento per capacità deambulatoria compromessa a far data dal mese di Marzo dell'anno
2025.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Considerato il riconoscimento della pretesa in sede di opposizione ad ATP e considerato lo spostamento della decorrenza a data successiva al deposito del ricorso in opposizione ad ATP, compensa le spese di lite di entrambe le fasi.
Le spese delle consulenze tecniche di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) accerta che l'opponente è soggetto inabile o, se ultrasessantacinquenne, con gravi e persistenti difficoltà a compiere gli atti e le funzioni proprie dell'età che non è in grado di deambulare autonomamente e/o di svolgere gli atti quotidiani della vita ed ha diritto all'indennità di accompagnamento da Marzo 2025;
c) compensa le spese di lite;
d) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 14714 del 2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione delle spese delle C.T.U. come da separato decreto, poste definitivamente a carico dell' ; CP_1
Aversa, 10/11/2025 il Giudice del Lavoro dott. Marco Bottino