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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 8682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8682 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10146/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10146/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
MAIDA SS
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1 C.F._2
ON ME
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 luglio 2025, le parti concludevano come da verbale di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio per Parte_1 CP_1 sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorsogli in data 11.02.2021, alle ore 11:45 circa, in via Novara in prossimità dell'intersezione semaforizzata con la via San Romanello (Milano). Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale eccepiva, in via CP_1 pregiudiziale, disporsi la rinnovazione della citazione nel rispetto del termine a comparire ex art. 163bis c.p.c. e, nel merito, concludeva per il rigetto delle domande attoree ovvero, in subordine, per la dichiarazione di un concorso di colpa in capo all'attore.
pagina 1 di 11 All'udienza del 27.06.2023, il Giudice, dava atto che parte convenuta aveva rinunciato all'eccezione relativa all'applicabilità della riforma c.d. “Cartabia” sul processo civile, atteso che non era stato arrecato alcun pregiudizio al proprio diritto di difesa e disponeva la prosecuzione del processo, anche su concorde istanza delle parti, con il rito ante Cartabia. Il Giudice, su concorde istanza delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183, c. VI, c.p.c. Con ordinanza del 13.12.2023, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti. All'esito dell'istruttoria orale, il Giudice disponeva CTU medico – legale sulla persona dell'attore e nominava a tal fine il dott. Persona_1
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 18.07.2025, le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 13.11.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza del 13.11.2025, a seguito di discussione orale, il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281sexies III comma c.p.c.
2. Con riferimento all'an debeatur, ritiene questo Giudice che la domanda proposta dall'attore meriti parziale accoglimento per le ragioni che seguono. Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore allegava e deduceva: che in data 11.02.2021, alle ore 11:45 circa, si trovava a bordo del proprio motociclo Honda tg. EC69770, allorquando percorreva la via Novara in direzione periferia e, giunto in prossimità dell'intersezione semaforizzata con la via San Romanello (MI), entrava in collisione con il sig. il quale attraversava la carreggiata CP_1 nonostante il verde semaforico per il traffico veicolare;
che, a seguito dell'impatto, l'attore rovinava al suolo riportando lesioni personali e si rendeva necessario l'intervento dell'autoambulanza che lo trasportava presso il P.S. dell'Ospedale Gaetano Pini, sottoponendosi a successivi accertamenti specialistici oltre a valutazione di natura medico-legale; che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Locale di Milano, la quale redigeva rapporto di incidente stradale, verbalizzando altresì le dichiarazioni della teste oculare sig.ra e acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza;
che Tes_1 sussiste responsabilità esclusiva di per i danni non patrimoniali e patrimoniali patiti CP_1 dall'attore a causa del sinistro. Il convenuto si costituiva contestando integralmente la domanda attorea e chiedendone il CP_1 rigetto, eccependo la prevedibilità ed evitabilità del sinistro da parte dell'attore, non essendo imprevedibile e anormale che un pedone attraversi sulle strisce pedonali benché a lanterna semaforica rossa. Orbene, rispetto alla ricostruzione e dinamica del sinistro (peraltro non contestata da parte convenuta) si osserva quanto segue. Gli agenti di Polizia Locale, intervenuti sul luogo teatro del sinistro per i rilievi del caso, potevano accertare che il motociclo condotto dall'attore si trovava ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento. Il sinistro, dunque, si verificava su via Novara all'altezza della intersezione semaforizzata con via San Romanello: in particolare, via Novara è una strada con andamento rettilineo, composta da due carreggiate separate da spartitraffico materializzato e rialzato. Sulla soglia del traffico afferente all'intersezione è tracciato l'attraversamento pedonale ove è avvenuto l'investimento, preceduto dalla striscia trasversale di arresto. Nel tratto interessato dal sinistro, la via Novara si compone di quattro corsie di preselezione: una di destra che consente di proseguire dritto o di svoltare a pagina 2 di 11 destra, le due centrali che consentono di proseguire dritto e quella di sinistra che consente di svoltare a sinistra. Il motociclo condotto dall'attore percorreva la predetta via da centro in direzione periferia e, giunto all'intersezione di cui si è detto, al centro della seconda corsia di preselezione partendo dal margine destro, lasciava al suolo con la ruota posteriore una traccia di frenata della lunghezza di m. 4,72 avente forma stretta e andamento rettilineo. Al termine di essa, sopra l'attraversamento pedonale, veniva rilevato il punto di investimento con il pedone che attraversava da sinistra verso destra. Dopo l'impatto il veicolo lasciava tracce di scarroccio prima, dopodiché rovinava definitivamente al suolo, adagiandosi sul fianco sinistro. Dai filmati delle telecamere di videosorveglianza pubblica presenti in loco è stato possibile confermare la dinamica del sinistro nei termini di cui sopra e, altresì, gli Agenti verbalizzanti hanno potuto accertare che il pedone attraversava la carreggiata con luce semaforica verde per il senso di marcia del motociclo (dunque, la luce semaforica per l'attraversamento pedonale proiettava il rosso). Dalle riprese video è emerso altresì che il pedone, durante la prima metà dell'attraversamento camminava con passo lento, giunto circa a metà della carreggiata cominciava ad accelerare il passo fino a quando il motociclo dell'attore finiva per impattarvi contro. L'investimento avveniva, dunque, sull'attraversamento pedonale circa al centro del prolungamento della seconda corsia di preselezione a partire dal margine destro (cfr. doc. 1 fasc. att. e ripresa video fasc. conv.). La ricostruzione operata dagli Agenti verbalizzanti è stata, altresì, confermata nel corso dell'istruttoria orale. In particolare, la teste (conducente della Fiat Punto che percorreva la via Testimone_2
Novara nella stessa direzione di marcia del motociclo, qualche metro dietro di lui) dichiarava: “Il giorno dell'incidente ero in auto e percorrevo via Novara con direzione periferia. In quel momento procedeva davanti, a me a una distanza di circa 20m., la moto che poi è rimasta coinvolta nell'incidente. Vidi un pedone che incominciava l'attraversamento della carreggiata e verificai che il semaforo proiettava luce verde per la nostra direzione di marcia. Immaginai subito che il pedone continuando l'attraversamento sarebbe stato investito dalla moto. Non so precisare se il pedone cambiò la sua velocità nell'attraversamento della carreggiata. Prendo visione del filmato prodotto su chiavetta USB e confermo che riproduce la dinamica dell'incidente. Io mi trovavo nell'auto FIAT PUNTO che si vede nella corsia procedere nella stessa corsia di marcia della moto. Subito dopo l'incidente, mi accostai nella corsia alla mia destra e prestai i primi soccorsi. Percorro quella strada ogni giorno per recarmi in ufficio e sono certa che, nel luogo dell'incidente, è prevista una velocità massima di circa 70km/h. Nulla so circa la velocità della moto al momento dell'incidente.” (cfr. verbale d'udienza del 10.09.2024); parte attrice, nel corso dell'interrogatorio formale deferitogli, dichiarava:
“Prendo visione del filmato prodotto da parte convenuta su chiavetta USB e confermo che lo stesso riproduce esattamente la dinamica dell'incidente. Posso quindi confermare che non avevo veicoli avanti a me che mi impedissero la visibilità del pedone. Credo che al momento dell'incidente procedessi alla velocità di circa 40 massimo 50 km/h. ADR: “Aggiungo che io vidi cominciare l'attraversamento del pedone con passo lento e quindi valutai che avrei potuto superare l'incrocio senza investirlo. Aggiungo altresì che si tratta di una strada a scorrimento veloce e temetti che una frenata o un cambiamento di corsia avrebbero potuto comportare un tamponamento da parte dei veicoli che mi seguivano. Se il pedone non avesse accelerato il passo, a mio giudizio cominciò a correre, avrei certamente evitato di investirlo.” (cfr. verbale d'udienza del 10.09.2024). Infine, anche parte convenuta confermava la predetta dinamica del sinistro affermando, nel corso dell'interrogatorio formale deferitogli, che: “Dato il tempo trascorso e le mie condizioni attuali di salute, non ricordo le modalità dell'incidente. Ricordo solo di averne visto la visione in un filmato. Dal video ho tratto il pagina 3 di 11 convincimento che il motociclista aveva la visuale libera e avrebbe potuto evitare l'incidente. Prendo visione del video prodotto da parte convenuta su chiavetta USB e confermo che nello stesso viene riprodotta l'esatta dinamica dell'incidente. Non posso aggiungere altro, salvo che il motociclista avrebbe potuto frenare e così evitare l'incidente.” (cfr. verbale d'udienza del 10.09.2024). Ciò posto, si osserva che, ai sensi dell'art. 2054, primo comma, c.c., il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
si tratta di una presunzione iuris tantum di colpa che ammette prova contraria, per cui il Giudice muove dall'assunto che la colpa sia presunta in capo al conducente, dovendo accertare in concreto l'eventuale condotta del pedone, con riduzione progressiva della percentuale di colpa presunta via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone. D'altra parte, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 cit., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone - nell'atto di attraversare la strada, sebbene sulle strisce pedonali, ma a lanterna semaforica veicolare verde e, di conseguenza, per lui rossa in un punto particolarmente trafficato e a scorrimento veloce - abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l'attraversamento distrattamente (dal video in atti si evince chiaramente al min. 11.35.00 che il pedone inizia ad attraversare la seconda carreggiata lentamente per poi velocizzare il passo, quasi correndo, non appena avvistava il motociclo sopraggiungere a velocità moderata), sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo (in questi termini Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5399 del 05/03/2013; nello stesso senso v. anche, da ultimo, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8663 del 04/04/2017). La responsabilità del conducente va invece integralmente esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché il conducente si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017). Applicando i principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie concreta in esame, deve ritenersi indubbiamente sussistente un comportamento colposo del convenuto investito, il quale – in violazione di quanto disposto dall'art. 190 cod. strada, letto in combinato disposto con il principio generale di cui all'art. 140 cod. strada - ha attraversato la carreggiata in zona particolarmente trafficata a scorrimento veloce e a lanterna semaforica rossa per il suo senso di marcia e verde per il senso di marcia veicolare dell'attore. In particolare, dalla riproduzione video in atti emerge che il pedone, dapprima, arresta la marcia all'altezza dello spartitraffico e, successivamente, vedendo che le macchine che sopraggiungevano erano ancora lontane dall'attraversamento pedonale, inizia l'attraversamento pedonale – per lui in quel momento vietato - e, infine, non appena si rende conto del sopraggiungere del motociclo condotto dall'attore (circa a metà della carreggiata) inizia a correre per completare velocemente l'attraversamento.
pagina 4 di 11 Per contro, nei confronti del conducente attore, deve trovare applicazione la presunzione di cui al richiamato art. 2054 comma 1 c.c., laddove, essendosi verificato il contatto tra il pedone ed il motoveicolo, si verta in tal caso in ipotesi di scontro. Ebbene, l'accertata dinamica del sinistro, la riproduzione video in atti e l'espletata istruttoria orale hanno consentito di accertare anche a carico dell'attore un profilo di colpa nella causazione del sinistro di cui è causa. Sul punto, l'attore, per sua stessa ammissione, si è avveduto della presenza del convenuto sulla carreggiata prima che si verificasse l'impatto, sebbene poi abbia provato ad evitare la collisione con una frenata di emergenza, come accertato dai rilievi effettuati dagli agenti intervenuti in loco (cfr. verbale d'udienza del 10.09.2024). Peraltro, tenuto conto che il sinistro si è verificato in pieno giorno e che l'attore procedeva sulla carreggiata senza avere nessun altro veicolo avanti a sé, quest'ultimo avrebbe dovuto rallentare progressivamente una volta resosi conto dell'attraversamento da parte del pedone convenuto. La circostanza per cui il pedone fosse comunque ben visibile agli utenti della strada è stata confermata anche dalla teste oculare sig.ra (cfr. verbale d'udienza del 10.09.2024). Tes_1
In definitiva, l'attore avrebbe dovuto prestare l'attenzione esigibile da un qualsivoglia utente della strada, date le circostanze del caso concreto (strada particolarmente trafficata, pieno giorno, in prossimità di un attraversamento pedonale). Di conseguenza, l'attore non ha correttamente adempiuto al disposto normativo di cui al combinato disposto degli artt. 141 e 190 cod. strada. Tale condotta colposa, seppure non causa esclusiva del sinistro alla luce della mancata adozione da parte del pedone di tutte le cautele esigibili e dunque della responsabilità anche di costui, assume tuttavia rilevanza di fattore concausale in quanto la violazione si pone in diretta connessione causale con la verificazione dell'evento di danno. La gravità della violazione posta in essere dall'attore e dunque della sua colpa inducono questo Tribunale a stimare nel 50% la quota di responsabilità a carico dell'attore, con attribuzione della residua quota del 50% a carico del convenuto. Pertanto, deve essere condannato ai sensi dell'art. 2054 c.c. al pagamento all'attore del 50% CP_1 dei danni risarcibili che si liquidano come di seguito.
3. Con riferimento al quantum debeatur, si osserva quanto segue. Con riferimento al danno biologico subìto dall'attore, questo Tribunale ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal C.T.U., dott. con metodo corretto e immune da vizi logici e di Persona_1 altra natura. In particolare, l'espletata CTU medico-legale ha accertato:
- inabilità temporanea assoluta al 100% di giorni 19;
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 60;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 40;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 40;
- grado di sofferenza soggettiva correlata al periodo di inabilità temporanea “lieve”. Inoltre, il C.T.U. ha riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 10% di riduzione dell'efficienza psicofisica con un grado di sofferenza soggettiva correlata “lieve”, senza necessità di ulteriori terapie e/o presidi protesici o l'ausilio di terzi né di spese mediche future. In punto di criteri di liquidazione del danno non patrimoniale patito dall'attore, occorre rilevare che soltanto con il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni quest'ultimo ha proceduto alla pagina 5 di 11 quantificazione del danno patito facendo applicazione della c.d. T.U.N. (Tabella Unica Nazionale, adottata con il D.P.R. 13.01.2025, n. 12 ed entrata in vigore il 5 marzo 2025), avendo fin a quel momento quantificato il danno non patrimoniale patito con le Tabelle milanesi. Premesso che, nella fattispecie concreta, la quantificazione del danno non patrimoniale, tenuto conto delle accertate invalidità, appare perlopiù eguale sia che si adotti l'un criterio sia che si adotti l'altro, occorre rilevare quanto segue. La Tabella Unica Nazionale, adottata con il D.P.R. 13.01.2025, n. 12, è applicabile per i sinistri verificatosi a far data dal 5.3.2025 e, invece, il sinistro di cui è causa si è verificato in data 11.02.2021. Ad ogni buon conto, la questione sull'ambito temporale di applicazione della c.d. è ancora CP_2 aperta. E infatti, poiché il citato D.P.R. n. 12/2025 è entrato in vigore lo scorso 5 marzo 2025, “la questione non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione”; quest'ultima solo in un obiter dictum, con la sentenza 29.4.2025 n. 11319, ha genericamente ipotizzato la possibilità di un “utilizzo indiretto della T.U.N. quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ.” (cfr. Cass. n. 12408 del 07/06/2011). Il vulnus nasce dal fatto che, a differenza del D.P.R. contenente la Tabella prevista dall'art. 139 cod. ass. (lesioni micropermanenti fino al 9%), il D.P.R. che doveva dare concreta attuazione alla Tabella Unica Nazionale (c.d. T.U.N.), di cui al successivo art. 138 del Codice delle Assicurazioni, non era stato tempestivamente emanato: né nei mesi successivi al 1° gennaio 2006 (data di entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni), né dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 124/2017 (art. 1 comma 17), né entro il 1° maggio 2022, ai sensi del citato d.l. n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022. In tutti questi anni fino al 2011, come è noto, sono state applicate le tabelle di liquidazione del danno alla salute elaborate dai vari uffici giudiziari e, in particolare, quelle approvate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano e dal Tribunale di Roma. Per porre fine al caos delle liquidazioni che ne derivava e per garantire uniformità di trattamento tra vittime che avessero subito lo stesso grado di invalidità, la Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 12408/2011, c.d. “sentenza Amatucci”, secondo cui:
“Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito”. Pertanto, fatte salve sporadiche eccezioni, quindi, dal 2011 fino al 5 marzo 2025, il criterio di liquidazione generalmente applicato è stato quello elaborato dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano. pagina 6 di 11 In ogni caso, sebbene la liquidazione dei danni patiti dall'attore, per le ragioni esposte, debba avvenire applicando i criteri di liquidazione di cui alle Tabelle Milanesi ed. 2024, la questione, a seguito di ordinanza del Tribunale di Milano ex art. 363bis c.p.c. n. 4915/2025 del 18/07/2025 è attualmente pendente dinnanzi alla Suprema Corte e si è, dunque, in attesa dell'emanando principio di diritto che possa fare chiarezza sulla Tabella da adottare per la liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni superiori al 9%, in relazione ai sinistri verificatisi prima del 5.3.2025. Alla luce di quanto esposto e in attesa della decisione della Suprema Corte, appare più corretto continuare a fare applicazione del criterio di liquidazione generalmente finora applicato, e cioè quello approvato dall'Osservatorio di Milano. Ciò premesso, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986). Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n. 7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali). Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale. Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale. Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza:
8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT. Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche:
pagina 7 di 11 a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata. Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”. Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta. In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze degli accertamenti peritali. Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese 2024 prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%. Nella fattispecie concreta, non sussistono né risultano provate circostanze particolari idonee a determinare un aumento per personalizzazione degli importi standard previsti a titolo di danno da sofferenza soggettiva menomazione correlata. Tuttavia, all'esito della CTU medico – legale, appare opportuno e congruo alla fattispecie in esame riconoscere un aumento di circa il 15% dell'importo standard previsto nella Tabella Milanese sia per il danno biologico temporaneo e permanente dinamico relazione sia per la sofferenza soggettiva interiore temporanea e permanente. Sul punto, il CTU ha accertato: “Nel periodo di convalescenza ha dovuto sospendere la pratica sportiva di paracadutismo;
ha dovuto limitare le passeggiate;
poteva uscire di casa, tenere la maggior parte delle relazioni sociali e lavorative di tipo intellettuale, viaggiare anche se con uso limitato dell'autovettura ma con uso illimitato di altri mezzi come mezzi pubblici, treno, aereo, auto guidata da altri;
non poteva praticare le consuete attività sportive, ma praticare altri generi di svago caratterizzati da scarso o nullo impegno fisico, come cinema, teatro, giochi sedentari di società.” (cfr. pag. 15 relazione peritale). In particolare, l'aumento per personalizzazione del danno dinamico – relazionale correlato al periodo di malattia risulta congruo alla fattispecie in esame, tenuto conto altresì della documentazione in atti. Sul punto, dalla predetta documentazione si evince che l'attore praticasse attività di paracadutismo anche in pagina 8 di 11 qualità di istruttore effettuando diversi lanci durante l'arco dell'anno (cfr. docc. 21,22,23 e 24 fasc. att.); tale attività fu del tutto preclusa all'attore nel periodo della malattia. Dunque, stimasi equo liquidare la somma di euro 9.080,40 per il danno biologico temporaneo dinamico relazionale ed euro 3.351,10 per la sofferenza soggettiva interiore, per un totale di euro 12.431,50. Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa a carico dell'attore pari al 50%, l'importo de quo deve essere conseguentemente ridotto ed è pari ad euro 6.215,75. Per quanto attiene al danno biologico permanente, la tabella Milanese per una persona di anni 72 (alla data della fine malattia – 20.07.2021) e con un accertato grado di invalidità permanente in misura pari al 10% prevede gli importi standard di euro 16.850,00 per il danno biologico relazionale ed euro 4.381,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, per un totale di euro 21.231,00 e con una personalizzazione massima nella misura del 49%. Come innanzi accennato, ritiene il Tribunale che gli importi standard indicati nella Tabella Milanese a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza interiore media presumibile devono essere aumentati nella misura di circa il 15% in considerazione di quanto delle allegate e provate circostanze idonee a giustificare un aumento degli importi per personalizzazione nonché di quanto accertato dal CTU. Sul punto, occorre rilevare che il teste di dichiarava: “Confermo la circostanza capitolata, il sig. è Tes_3 CP_3 Pt_1 un paracadutista e anche io sono istruttore di paracadutismo. Da dopo l'incidente il sig. non ha Pt_1 più fatto paracadutismo per un periodo che non so precisare. Certamente posso dire che successivamente ha ripreso l'attività di paracadutismo. Prendo visione della licenza di paracadutismo sub doc. 21 e prendo atto che risulta la scadenza del 01.07.2020. La licenza viene data una volta sola, poi si rinnova una volta verificato un numero minimo di lanci necessari. Aggiungo che la licenza è valida sempre, l'attività minima viene vidimata sul libretto dei lanci. Prendo visione anche del doc. 23 e aggiungo che ogni paracadutista ha un suo log book (libretto dei lanci).” (cfr. verbale d'udienza del 10.09.2024). La circostanza de qua trova conferma sia nella documentazione in atti sub doc. 21, 22, 23 e 24 fasc. att. sia negli accertamenti medico – legali. Ed infatti, sul punto, il CTU ha accertato:
“Possono essere espletate senza limitazione tutte le attività della vita quotidiana ma non la pratica sportiva di paracadutismo, che ha dovuto sospendere nel maggio 2024 per difficoltà negli atterraggi. Dica il C.T.U. se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, in considerazione della seguente condizione soggettiva del danneggiato: attività sportiva amatoriale di spinning, zumba e lunghe passeggiate. I postumi permanenti residuati sono di grado modesto e non incidono in misura apprezzabile sulle attività della vita quotidiana ma impediscono attendibilmente la pratica del paracadutismo sportivo, che, come riportato sopra, ha dichiarato di avere dovuto sospendere nel maggio 2024 per difficoltà negli atterraggi. Il CTU non può verificare se quanto dichiarato dall'attore sia vero e se abbia continuato nella pratica del paracadutismo, ma semplicemente affermare che la menomazione a carico del ginocchio sinistro può attendibilmente motivare una difficoltà negli atterraggi col paracadute;
infatti, l'atterraggio è una delle fasi più critiche del paracadutismo;
l'impatto con il suolo richiede un buon controllo degli arti inferiori per assorbire il colpo e prevenire ulteriori lesioni;
perciò, la pratica del paracadutismo potrebbe risultare pericolosa.” (cfr. pag. 18 e 19 relazione peritale). Di conseguenza, sebbene l'attore abbia dichiarato nel corso dell'interrogatorio formale, di aver ripreso l'attività di paracadutista circa un anno dopo l'incidente, è altresì provato che il modo in cui l'attore riprendeva la pratica di tale sport fosse radicalmente mutato: “prima dell'incidente avevo una media di pagina 9 di 11 circa 70/80 lanci annuali e dopo l'incidente ne faccio circa 15 e cioè il numero minimo per conservare la licenza e il titolo di direttore della scuola di paracadutismo.” (cfr. verbale d'udienza del 10.09.2024). Le predette argomentazioni, dunque, giustificano il predetto aumento per personalizzazione degli importi standard previsti dalla Tabella Milanese a titolo di danno biologico relazionale e di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile. In definitiva, deve essere riconosciuto in favore dell'attore a titolo di danno da lesione permanente del bene salute la somma di euro 24.415,65 di cui euro 19.377,50 a titolo di danno biologico dinamico / relazionale ed euro 5.038,15 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile. Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa a carico dell'attore pari al 50%, l'importo de quo deve essere conseguentemente ridotto ed è pari ad euro 12.207,83. Per quanto attiene al danno patrimoniale, risultano congrue, documentate e in nesso di causa con il sinistro occorso all'attore l'importo di euro 1.528,50 per spese mediche e di cura (cfr. pag. 19 relazione peritale e docc. 9 e 10 fasc. attore). Inoltre, l'attore ha chiesto a titolo di danno patrimoniale il risarcimento per euro 2.041,00 per danni materiali al motociclo. Tuttavia, sul punto, l'unica documentazione in atti è un preventivo sub doc. 8 fasc. att. che nulla comprova in ordine alla richiesta de qua. Oltretutto, trattasi di un preventivo datato 22.11.2022, a distanza di circa due anni dal sinistro di cui è causa. Non è stata versata in atti alcuna fotografia o altra documentazione utile a supportare la domanda risarcitoria formulata a tal titolo dall'attore; sicché risulta impossibile compiere anche una valutazione sulla antieconomicità o meno delle riparazioni che si sarebbero rese necessarie o comunque sul valore relitto del motociclo che avrebbero potuto condurre eventualmente ad una valutazione equitativa del predetto danno. Per tali ragioni, nulla a tal titolo può essere riconosciuto a parte attrice. Per l'effetto, quindi, deve riconoscersi a titolo di danno patrimoniale l'importo complessivo di euro 1.528,50 che, rivalutato ad oggi dalla data dell'incidente (11.02.2021) secondo gli indici ISTAT, è pari ad arrotondati euro 1.807,00. Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa a carico dell'attore pari al 50%, l'importo de quo deve essere conseguentemente ridotto ed è pari ad euro 903,50. In definitiva, il danno subito dall'attore è liquidato nella complessiva somma di euro 19.327,08. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato al CP_1 pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 19.327,08, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 7.119,25 dalla data del sinistro ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 12.207,83 dalla data della fine malattia (20.07.2021) ad oggi;
pagina 10 di 11 ➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 19.327,08 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
4. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, tenuto conto dell'accertamento della responsabilità delle parti in misura paritaria nella verificazione del sinistro di cui è causa, il convenuto deve essere condannato a rifondere all'attore la metà delle spese processuali relative al presente giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Massimiliano Maida antistatario ex art. 93 c.p.c., con compensazione tra le parti per il rimanente 50%. Le spese di CTU medico – legale sono poste, conseguentemente, per metà a carico dell'attore e per metà a carico del convenuto. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna a rifondere all'attore la complessiva somma di euro 19.327,08, oltre interessi CP_1 come specificato in motivazione;
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
- pone le spese di CTU medico – legale per metà a carico dell'attore e per metà a carico del convenuto;
- condanna il convenuto a rifondere all'attore la metà delle spese di lite che, in tale proporzione, liquida per esborsi in euro 272,50 e per onorario di avvocato in euro 2.600,00 oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avv. Massimiliano Maida antistatario, dichiarandole compensate tra le parti per il rimanente 50%;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Milano, 13.11.2025 Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10146/2023 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
MAIDA SS
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1 C.F._2
ON ME
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 luglio 2025, le parti concludevano come da verbale di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio per Parte_1 CP_1 sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro occorsogli in data 11.02.2021, alle ore 11:45 circa, in via Novara in prossimità dell'intersezione semaforizzata con la via San Romanello (Milano). Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale eccepiva, in via CP_1 pregiudiziale, disporsi la rinnovazione della citazione nel rispetto del termine a comparire ex art. 163bis c.p.c. e, nel merito, concludeva per il rigetto delle domande attoree ovvero, in subordine, per la dichiarazione di un concorso di colpa in capo all'attore.
pagina 1 di 11 All'udienza del 27.06.2023, il Giudice, dava atto che parte convenuta aveva rinunciato all'eccezione relativa all'applicabilità della riforma c.d. “Cartabia” sul processo civile, atteso che non era stato arrecato alcun pregiudizio al proprio diritto di difesa e disponeva la prosecuzione del processo, anche su concorde istanza delle parti, con il rito ante Cartabia. Il Giudice, su concorde istanza delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183, c. VI, c.p.c. Con ordinanza del 13.12.2023, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti. All'esito dell'istruttoria orale, il Giudice disponeva CTU medico – legale sulla persona dell'attore e nominava a tal fine il dott. Persona_1
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 18.07.2025, le parti precisavano le conclusioni come da fogli depositati in via telematica e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 13.11.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza del 13.11.2025, a seguito di discussione orale, il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281sexies III comma c.p.c.
2. Con riferimento all'an debeatur, ritiene questo Giudice che la domanda proposta dall'attore meriti parziale accoglimento per le ragioni che seguono. Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore allegava e deduceva: che in data 11.02.2021, alle ore 11:45 circa, si trovava a bordo del proprio motociclo Honda tg. EC69770, allorquando percorreva la via Novara in direzione periferia e, giunto in prossimità dell'intersezione semaforizzata con la via San Romanello (MI), entrava in collisione con il sig. il quale attraversava la carreggiata CP_1 nonostante il verde semaforico per il traffico veicolare;
che, a seguito dell'impatto, l'attore rovinava al suolo riportando lesioni personali e si rendeva necessario l'intervento dell'autoambulanza che lo trasportava presso il P.S. dell'Ospedale Gaetano Pini, sottoponendosi a successivi accertamenti specialistici oltre a valutazione di natura medico-legale; che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Locale di Milano, la quale redigeva rapporto di incidente stradale, verbalizzando altresì le dichiarazioni della teste oculare sig.ra e acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza;
che Tes_1 sussiste responsabilità esclusiva di per i danni non patrimoniali e patrimoniali patiti CP_1 dall'attore a causa del sinistro. Il convenuto si costituiva contestando integralmente la domanda attorea e chiedendone il CP_1 rigetto, eccependo la prevedibilità ed evitabilità del sinistro da parte dell'attore, non essendo imprevedibile e anormale che un pedone attraversi sulle strisce pedonali benché a lanterna semaforica rossa. Orbene, rispetto alla ricostruzione e dinamica del sinistro (peraltro non contestata da parte convenuta) si osserva quanto segue. Gli agenti di Polizia Locale, intervenuti sul luogo teatro del sinistro per i rilievi del caso, potevano accertare che il motociclo condotto dall'attore si trovava ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento. Il sinistro, dunque, si verificava su via Novara all'altezza della intersezione semaforizzata con via San Romanello: in particolare, via Novara è una strada con andamento rettilineo, composta da due carreggiate separate da spartitraffico materializzato e rialzato. Sulla soglia del traffico afferente all'intersezione è tracciato l'attraversamento pedonale ove è avvenuto l'investimento, preceduto dalla striscia trasversale di arresto. Nel tratto interessato dal sinistro, la via Novara si compone di quattro corsie di preselezione: una di destra che consente di proseguire dritto o di svoltare a pagina 2 di 11 destra, le due centrali che consentono di proseguire dritto e quella di sinistra che consente di svoltare a sinistra. Il motociclo condotto dall'attore percorreva la predetta via da centro in direzione periferia e, giunto all'intersezione di cui si è detto, al centro della seconda corsia di preselezione partendo dal margine destro, lasciava al suolo con la ruota posteriore una traccia di frenata della lunghezza di m. 4,72 avente forma stretta e andamento rettilineo. Al termine di essa, sopra l'attraversamento pedonale, veniva rilevato il punto di investimento con il pedone che attraversava da sinistra verso destra. Dopo l'impatto il veicolo lasciava tracce di scarroccio prima, dopodiché rovinava definitivamente al suolo, adagiandosi sul fianco sinistro. Dai filmati delle telecamere di videosorveglianza pubblica presenti in loco è stato possibile confermare la dinamica del sinistro nei termini di cui sopra e, altresì, gli Agenti verbalizzanti hanno potuto accertare che il pedone attraversava la carreggiata con luce semaforica verde per il senso di marcia del motociclo (dunque, la luce semaforica per l'attraversamento pedonale proiettava il rosso). Dalle riprese video è emerso altresì che il pedone, durante la prima metà dell'attraversamento camminava con passo lento, giunto circa a metà della carreggiata cominciava ad accelerare il passo fino a quando il motociclo dell'attore finiva per impattarvi contro. L'investimento avveniva, dunque, sull'attraversamento pedonale circa al centro del prolungamento della seconda corsia di preselezione a partire dal margine destro (cfr. doc. 1 fasc. att. e ripresa video fasc. conv.). La ricostruzione operata dagli Agenti verbalizzanti è stata, altresì, confermata nel corso dell'istruttoria orale. In particolare, la teste (conducente della Fiat Punto che percorreva la via Testimone_2
Novara nella stessa direzione di marcia del motociclo, qualche metro dietro di lui) dichiarava: “Il giorno dell'incidente ero in auto e percorrevo via Novara con direzione periferia. In quel momento procedeva davanti, a me a una distanza di circa 20m., la moto che poi è rimasta coinvolta nell'incidente. Vidi un pedone che incominciava l'attraversamento della carreggiata e verificai che il semaforo proiettava luce verde per la nostra direzione di marcia. Immaginai subito che il pedone continuando l'attraversamento sarebbe stato investito dalla moto. Non so precisare se il pedone cambiò la sua velocità nell'attraversamento della carreggiata. Prendo visione del filmato prodotto su chiavetta USB e confermo che riproduce la dinamica dell'incidente. Io mi trovavo nell'auto FIAT PUNTO che si vede nella corsia procedere nella stessa corsia di marcia della moto. Subito dopo l'incidente, mi accostai nella corsia alla mia destra e prestai i primi soccorsi. Percorro quella strada ogni giorno per recarmi in ufficio e sono certa che, nel luogo dell'incidente, è prevista una velocità massima di circa 70km/h. Nulla so circa la velocità della moto al momento dell'incidente.” (cfr. verbale d'udienza del 10.09.2024); parte attrice, nel corso dell'interrogatorio formale deferitogli, dichiarava:
“Prendo visione del filmato prodotto da parte convenuta su chiavetta USB e confermo che lo stesso riproduce esattamente la dinamica dell'incidente. Posso quindi confermare che non avevo veicoli avanti a me che mi impedissero la visibilità del pedone. Credo che al momento dell'incidente procedessi alla velocità di circa 40 massimo 50 km/h. ADR: “Aggiungo che io vidi cominciare l'attraversamento del pedone con passo lento e quindi valutai che avrei potuto superare l'incrocio senza investirlo. Aggiungo altresì che si tratta di una strada a scorrimento veloce e temetti che una frenata o un cambiamento di corsia avrebbero potuto comportare un tamponamento da parte dei veicoli che mi seguivano. Se il pedone non avesse accelerato il passo, a mio giudizio cominciò a correre, avrei certamente evitato di investirlo.” (cfr. verbale d'udienza del 10.09.2024). Infine, anche parte convenuta confermava la predetta dinamica del sinistro affermando, nel corso dell'interrogatorio formale deferitogli, che: “Dato il tempo trascorso e le mie condizioni attuali di salute, non ricordo le modalità dell'incidente. Ricordo solo di averne visto la visione in un filmato. Dal video ho tratto il pagina 3 di 11 convincimento che il motociclista aveva la visuale libera e avrebbe potuto evitare l'incidente. Prendo visione del video prodotto da parte convenuta su chiavetta USB e confermo che nello stesso viene riprodotta l'esatta dinamica dell'incidente. Non posso aggiungere altro, salvo che il motociclista avrebbe potuto frenare e così evitare l'incidente.” (cfr. verbale d'udienza del 10.09.2024). Ciò posto, si osserva che, ai sensi dell'art. 2054, primo comma, c.c., il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno;
si tratta di una presunzione iuris tantum di colpa che ammette prova contraria, per cui il Giudice muove dall'assunto che la colpa sia presunta in capo al conducente, dovendo accertare in concreto l'eventuale condotta del pedone, con riduzione progressiva della percentuale di colpa presunta via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone. D'altra parte, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 cit., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone - nell'atto di attraversare la strada, sebbene sulle strisce pedonali, ma a lanterna semaforica veicolare verde e, di conseguenza, per lui rossa in un punto particolarmente trafficato e a scorrimento veloce - abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l'attraversamento distrattamente (dal video in atti si evince chiaramente al min. 11.35.00 che il pedone inizia ad attraversare la seconda carreggiata lentamente per poi velocizzare il passo, quasi correndo, non appena avvistava il motociclo sopraggiungere a velocità moderata), sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo (in questi termini Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5399 del 05/03/2013; nello stesso senso v. anche, da ultimo, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8663 del 04/04/2017). La responsabilità del conducente va invece integralmente esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché il conducente si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017). Applicando i principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie concreta in esame, deve ritenersi indubbiamente sussistente un comportamento colposo del convenuto investito, il quale – in violazione di quanto disposto dall'art. 190 cod. strada, letto in combinato disposto con il principio generale di cui all'art. 140 cod. strada - ha attraversato la carreggiata in zona particolarmente trafficata a scorrimento veloce e a lanterna semaforica rossa per il suo senso di marcia e verde per il senso di marcia veicolare dell'attore. In particolare, dalla riproduzione video in atti emerge che il pedone, dapprima, arresta la marcia all'altezza dello spartitraffico e, successivamente, vedendo che le macchine che sopraggiungevano erano ancora lontane dall'attraversamento pedonale, inizia l'attraversamento pedonale – per lui in quel momento vietato - e, infine, non appena si rende conto del sopraggiungere del motociclo condotto dall'attore (circa a metà della carreggiata) inizia a correre per completare velocemente l'attraversamento.
pagina 4 di 11 Per contro, nei confronti del conducente attore, deve trovare applicazione la presunzione di cui al richiamato art. 2054 comma 1 c.c., laddove, essendosi verificato il contatto tra il pedone ed il motoveicolo, si verta in tal caso in ipotesi di scontro. Ebbene, l'accertata dinamica del sinistro, la riproduzione video in atti e l'espletata istruttoria orale hanno consentito di accertare anche a carico dell'attore un profilo di colpa nella causazione del sinistro di cui è causa. Sul punto, l'attore, per sua stessa ammissione, si è avveduto della presenza del convenuto sulla carreggiata prima che si verificasse l'impatto, sebbene poi abbia provato ad evitare la collisione con una frenata di emergenza, come accertato dai rilievi effettuati dagli agenti intervenuti in loco (cfr. verbale d'udienza del 10.09.2024). Peraltro, tenuto conto che il sinistro si è verificato in pieno giorno e che l'attore procedeva sulla carreggiata senza avere nessun altro veicolo avanti a sé, quest'ultimo avrebbe dovuto rallentare progressivamente una volta resosi conto dell'attraversamento da parte del pedone convenuto. La circostanza per cui il pedone fosse comunque ben visibile agli utenti della strada è stata confermata anche dalla teste oculare sig.ra (cfr. verbale d'udienza del 10.09.2024). Tes_1
In definitiva, l'attore avrebbe dovuto prestare l'attenzione esigibile da un qualsivoglia utente della strada, date le circostanze del caso concreto (strada particolarmente trafficata, pieno giorno, in prossimità di un attraversamento pedonale). Di conseguenza, l'attore non ha correttamente adempiuto al disposto normativo di cui al combinato disposto degli artt. 141 e 190 cod. strada. Tale condotta colposa, seppure non causa esclusiva del sinistro alla luce della mancata adozione da parte del pedone di tutte le cautele esigibili e dunque della responsabilità anche di costui, assume tuttavia rilevanza di fattore concausale in quanto la violazione si pone in diretta connessione causale con la verificazione dell'evento di danno. La gravità della violazione posta in essere dall'attore e dunque della sua colpa inducono questo Tribunale a stimare nel 50% la quota di responsabilità a carico dell'attore, con attribuzione della residua quota del 50% a carico del convenuto. Pertanto, deve essere condannato ai sensi dell'art. 2054 c.c. al pagamento all'attore del 50% CP_1 dei danni risarcibili che si liquidano come di seguito.
3. Con riferimento al quantum debeatur, si osserva quanto segue. Con riferimento al danno biologico subìto dall'attore, questo Tribunale ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal C.T.U., dott. con metodo corretto e immune da vizi logici e di Persona_1 altra natura. In particolare, l'espletata CTU medico-legale ha accertato:
- inabilità temporanea assoluta al 100% di giorni 19;
- inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 60;
- inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 40;
- inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 40;
- grado di sofferenza soggettiva correlata al periodo di inabilità temporanea “lieve”. Inoltre, il C.T.U. ha riconosciuto la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 10% di riduzione dell'efficienza psicofisica con un grado di sofferenza soggettiva correlata “lieve”, senza necessità di ulteriori terapie e/o presidi protesici o l'ausilio di terzi né di spese mediche future. In punto di criteri di liquidazione del danno non patrimoniale patito dall'attore, occorre rilevare che soltanto con il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni quest'ultimo ha proceduto alla pagina 5 di 11 quantificazione del danno patito facendo applicazione della c.d. T.U.N. (Tabella Unica Nazionale, adottata con il D.P.R. 13.01.2025, n. 12 ed entrata in vigore il 5 marzo 2025), avendo fin a quel momento quantificato il danno non patrimoniale patito con le Tabelle milanesi. Premesso che, nella fattispecie concreta, la quantificazione del danno non patrimoniale, tenuto conto delle accertate invalidità, appare perlopiù eguale sia che si adotti l'un criterio sia che si adotti l'altro, occorre rilevare quanto segue. La Tabella Unica Nazionale, adottata con il D.P.R. 13.01.2025, n. 12, è applicabile per i sinistri verificatosi a far data dal 5.3.2025 e, invece, il sinistro di cui è causa si è verificato in data 11.02.2021. Ad ogni buon conto, la questione sull'ambito temporale di applicazione della c.d. è ancora CP_2 aperta. E infatti, poiché il citato D.P.R. n. 12/2025 è entrato in vigore lo scorso 5 marzo 2025, “la questione non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione”; quest'ultima solo in un obiter dictum, con la sentenza 29.4.2025 n. 11319, ha genericamente ipotizzato la possibilità di un “utilizzo indiretto della T.U.N. quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ.” (cfr. Cass. n. 12408 del 07/06/2011). Il vulnus nasce dal fatto che, a differenza del D.P.R. contenente la Tabella prevista dall'art. 139 cod. ass. (lesioni micropermanenti fino al 9%), il D.P.R. che doveva dare concreta attuazione alla Tabella Unica Nazionale (c.d. T.U.N.), di cui al successivo art. 138 del Codice delle Assicurazioni, non era stato tempestivamente emanato: né nei mesi successivi al 1° gennaio 2006 (data di entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni), né dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 124/2017 (art. 1 comma 17), né entro il 1° maggio 2022, ai sensi del citato d.l. n. 228/2021, convertito in legge n. 15/2022. In tutti questi anni fino al 2011, come è noto, sono state applicate le tabelle di liquidazione del danno alla salute elaborate dai vari uffici giudiziari e, in particolare, quelle approvate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano e dal Tribunale di Roma. Per porre fine al caos delle liquidazioni che ne derivava e per garantire uniformità di trattamento tra vittime che avessero subito lo stesso grado di invalidità, la Cassazione è intervenuta con la sentenza n. 12408/2011, c.d. “sentenza Amatucci”, secondo cui:
“Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito”. Pertanto, fatte salve sporadiche eccezioni, quindi, dal 2011 fino al 5 marzo 2025, il criterio di liquidazione generalmente applicato è stato quello elaborato dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano. pagina 6 di 11 In ogni caso, sebbene la liquidazione dei danni patiti dall'attore, per le ragioni esposte, debba avvenire applicando i criteri di liquidazione di cui alle Tabelle Milanesi ed. 2024, la questione, a seguito di ordinanza del Tribunale di Milano ex art. 363bis c.p.c. n. 4915/2025 del 18/07/2025 è attualmente pendente dinnanzi alla Suprema Corte e si è, dunque, in attesa dell'emanando principio di diritto che possa fare chiarezza sulla Tabella da adottare per la liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni superiori al 9%, in relazione ai sinistri verificatisi prima del 5.3.2025. Alla luce di quanto esposto e in attesa della decisione della Suprema Corte, appare più corretto continuare a fare applicazione del criterio di liquidazione generalmente finora applicato, e cioè quello approvato dall'Osservatorio di Milano. Ciò premesso, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n. 184/1986). Va ulteriormente precisato che, come recentemente statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n. 7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali). Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale. Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale. Inoltre, nei punti 8 e 9 dell'ordinanza “decalogo” n. 7513/2018 si stigmatizza:
8) “in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”;
9) “ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”. Ebbene dopo ampia analisi, l'Osservatorio di Milano ha ritenuto di rendere le tabelle compatibili con i nuovi orientamenti della Cassazione e della Medicina legale e con gli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni. A tal fine, nell'edizione 2021, si è proceduto ad una rivisitazione grafica della Tabella del danno non patrimoniale da lesione del bene salute e della (correlata) Tabella del danno definito da premorienza, fermi i valori monetari come aggiornati secondo gli indici ISTAT. Per quanto riguarda la Tabella del danno da lesione del bene salute, l'Osservatorio, lasciando invariati i valori espressi nella seconda e quarta colonna della Tabella, ha apportato le seguenti modifiche:
pagina 7 di 11 a) nella terza colonna della Tabella (che nella edizione 2018 conteneva solo l'indicazione dell'aliquota percentuale di aumento del punto di danno biologico per la componente di sofferenza soggettiva) è stata aggiunta la specifica indicazione dell'aumento in termini monetari;
b) nella quinta colonna della Tabella (che nella edizione del 2018 recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale/ sofferenza soggettiva) è stata aggiunta l'indicazione dell'importo monetario di ciascuna delle citate componenti;
c) infine, si è aggiornata la terminologia usata nell'intestazione delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono attualmente dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina definite, rispettivamente, come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” (media presumibile), ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata. Circa l'entità del risarcimento, il giudice liquiderà senz'altro l'importo indicato nella quinta colonna come compensativo del “danno biologico/dinamico-relazionale”. Il giudice dovrà invece valutare se l'importo indicato sempre nella quinta colonna, come presumibilmente compensativo del “danno da sofferenza soggettiva interiore media”, sia congruo in relazione alla fattispecie concreta. In altre parole, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva); l'applicazione degli importi di cui alla Tabella esprime, invece, esercizio del potere di liquidazione equitativa del giudice e pertanto attiene alla fase del quantum debeatur e cioè alla valutazione della congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze degli accertamenti peritali. Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese 2024 prevede quale importo standard la somma di euro 84,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%. Nella fattispecie concreta, non sussistono né risultano provate circostanze particolari idonee a determinare un aumento per personalizzazione degli importi standard previsti a titolo di danno da sofferenza soggettiva menomazione correlata. Tuttavia, all'esito della CTU medico – legale, appare opportuno e congruo alla fattispecie in esame riconoscere un aumento di circa il 15% dell'importo standard previsto nella Tabella Milanese sia per il danno biologico temporaneo e permanente dinamico relazione sia per la sofferenza soggettiva interiore temporanea e permanente. Sul punto, il CTU ha accertato: “Nel periodo di convalescenza ha dovuto sospendere la pratica sportiva di paracadutismo;
ha dovuto limitare le passeggiate;
poteva uscire di casa, tenere la maggior parte delle relazioni sociali e lavorative di tipo intellettuale, viaggiare anche se con uso limitato dell'autovettura ma con uso illimitato di altri mezzi come mezzi pubblici, treno, aereo, auto guidata da altri;
non poteva praticare le consuete attività sportive, ma praticare altri generi di svago caratterizzati da scarso o nullo impegno fisico, come cinema, teatro, giochi sedentari di società.” (cfr. pag. 15 relazione peritale). In particolare, l'aumento per personalizzazione del danno dinamico – relazionale correlato al periodo di malattia risulta congruo alla fattispecie in esame, tenuto conto altresì della documentazione in atti. Sul punto, dalla predetta documentazione si evince che l'attore praticasse attività di paracadutismo anche in pagina 8 di 11 qualità di istruttore effettuando diversi lanci durante l'arco dell'anno (cfr. docc. 21,22,23 e 24 fasc. att.); tale attività fu del tutto preclusa all'attore nel periodo della malattia. Dunque, stimasi equo liquidare la somma di euro 9.080,40 per il danno biologico temporaneo dinamico relazionale ed euro 3.351,10 per la sofferenza soggettiva interiore, per un totale di euro 12.431,50. Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa a carico dell'attore pari al 50%, l'importo de quo deve essere conseguentemente ridotto ed è pari ad euro 6.215,75. Per quanto attiene al danno biologico permanente, la tabella Milanese per una persona di anni 72 (alla data della fine malattia – 20.07.2021) e con un accertato grado di invalidità permanente in misura pari al 10% prevede gli importi standard di euro 16.850,00 per il danno biologico relazionale ed euro 4.381,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, per un totale di euro 21.231,00 e con una personalizzazione massima nella misura del 49%. Come innanzi accennato, ritiene il Tribunale che gli importi standard indicati nella Tabella Milanese a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e di sofferenza interiore media presumibile devono essere aumentati nella misura di circa il 15% in considerazione di quanto delle allegate e provate circostanze idonee a giustificare un aumento degli importi per personalizzazione nonché di quanto accertato dal CTU. Sul punto, occorre rilevare che il teste di dichiarava: “Confermo la circostanza capitolata, il sig. è Tes_3 CP_3 Pt_1 un paracadutista e anche io sono istruttore di paracadutismo. Da dopo l'incidente il sig. non ha Pt_1 più fatto paracadutismo per un periodo che non so precisare. Certamente posso dire che successivamente ha ripreso l'attività di paracadutismo. Prendo visione della licenza di paracadutismo sub doc. 21 e prendo atto che risulta la scadenza del 01.07.2020. La licenza viene data una volta sola, poi si rinnova una volta verificato un numero minimo di lanci necessari. Aggiungo che la licenza è valida sempre, l'attività minima viene vidimata sul libretto dei lanci. Prendo visione anche del doc. 23 e aggiungo che ogni paracadutista ha un suo log book (libretto dei lanci).” (cfr. verbale d'udienza del 10.09.2024). La circostanza de qua trova conferma sia nella documentazione in atti sub doc. 21, 22, 23 e 24 fasc. att. sia negli accertamenti medico – legali. Ed infatti, sul punto, il CTU ha accertato:
“Possono essere espletate senza limitazione tutte le attività della vita quotidiana ma non la pratica sportiva di paracadutismo, che ha dovuto sospendere nel maggio 2024 per difficoltà negli atterraggi. Dica il C.T.U. se l'inabilità temporanea e/o i postumi permanenti incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, in considerazione della seguente condizione soggettiva del danneggiato: attività sportiva amatoriale di spinning, zumba e lunghe passeggiate. I postumi permanenti residuati sono di grado modesto e non incidono in misura apprezzabile sulle attività della vita quotidiana ma impediscono attendibilmente la pratica del paracadutismo sportivo, che, come riportato sopra, ha dichiarato di avere dovuto sospendere nel maggio 2024 per difficoltà negli atterraggi. Il CTU non può verificare se quanto dichiarato dall'attore sia vero e se abbia continuato nella pratica del paracadutismo, ma semplicemente affermare che la menomazione a carico del ginocchio sinistro può attendibilmente motivare una difficoltà negli atterraggi col paracadute;
infatti, l'atterraggio è una delle fasi più critiche del paracadutismo;
l'impatto con il suolo richiede un buon controllo degli arti inferiori per assorbire il colpo e prevenire ulteriori lesioni;
perciò, la pratica del paracadutismo potrebbe risultare pericolosa.” (cfr. pag. 18 e 19 relazione peritale). Di conseguenza, sebbene l'attore abbia dichiarato nel corso dell'interrogatorio formale, di aver ripreso l'attività di paracadutista circa un anno dopo l'incidente, è altresì provato che il modo in cui l'attore riprendeva la pratica di tale sport fosse radicalmente mutato: “prima dell'incidente avevo una media di pagina 9 di 11 circa 70/80 lanci annuali e dopo l'incidente ne faccio circa 15 e cioè il numero minimo per conservare la licenza e il titolo di direttore della scuola di paracadutismo.” (cfr. verbale d'udienza del 10.09.2024). Le predette argomentazioni, dunque, giustificano il predetto aumento per personalizzazione degli importi standard previsti dalla Tabella Milanese a titolo di danno biologico relazionale e di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile. In definitiva, deve essere riconosciuto in favore dell'attore a titolo di danno da lesione permanente del bene salute la somma di euro 24.415,65 di cui euro 19.377,50 a titolo di danno biologico dinamico / relazionale ed euro 5.038,15 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile. Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa a carico dell'attore pari al 50%, l'importo de quo deve essere conseguentemente ridotto ed è pari ad euro 12.207,83. Per quanto attiene al danno patrimoniale, risultano congrue, documentate e in nesso di causa con il sinistro occorso all'attore l'importo di euro 1.528,50 per spese mediche e di cura (cfr. pag. 19 relazione peritale e docc. 9 e 10 fasc. attore). Inoltre, l'attore ha chiesto a titolo di danno patrimoniale il risarcimento per euro 2.041,00 per danni materiali al motociclo. Tuttavia, sul punto, l'unica documentazione in atti è un preventivo sub doc. 8 fasc. att. che nulla comprova in ordine alla richiesta de qua. Oltretutto, trattasi di un preventivo datato 22.11.2022, a distanza di circa due anni dal sinistro di cui è causa. Non è stata versata in atti alcuna fotografia o altra documentazione utile a supportare la domanda risarcitoria formulata a tal titolo dall'attore; sicché risulta impossibile compiere anche una valutazione sulla antieconomicità o meno delle riparazioni che si sarebbero rese necessarie o comunque sul valore relitto del motociclo che avrebbero potuto condurre eventualmente ad una valutazione equitativa del predetto danno. Per tali ragioni, nulla a tal titolo può essere riconosciuto a parte attrice. Per l'effetto, quindi, deve riconoscersi a titolo di danno patrimoniale l'importo complessivo di euro 1.528,50 che, rivalutato ad oggi dalla data dell'incidente (11.02.2021) secondo gli indici ISTAT, è pari ad arrotondati euro 1.807,00. Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa a carico dell'attore pari al 50%, l'importo de quo deve essere conseguentemente ridotto ed è pari ad euro 903,50. In definitiva, il danno subito dall'attore è liquidato nella complessiva somma di euro 19.327,08. Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata. Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, il convenuto deve essere condannato al CP_1 pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 19.327,08, liquidata in moneta attuale, oltre:
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 7.119,25 dalla data del sinistro ad oggi;
➢ interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1%, sulla somma di euro 12.207,83 dalla data della fine malattia (20.07.2021) ad oggi;
pagina 10 di 11 ➢ interessi, al tasso legale, sulla somma di euro 19.327,08 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
4. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e, pertanto, tenuto conto dell'accertamento della responsabilità delle parti in misura paritaria nella verificazione del sinistro di cui è causa, il convenuto deve essere condannato a rifondere all'attore la metà delle spese processuali relative al presente giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Massimiliano Maida antistatario ex art. 93 c.p.c., con compensazione tra le parti per il rimanente 50%. Le spese di CTU medico – legale sono poste, conseguentemente, per metà a carico dell'attore e per metà a carico del convenuto. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna a rifondere all'attore la complessiva somma di euro 19.327,08, oltre interessi CP_1 come specificato in motivazione;
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
- pone le spese di CTU medico – legale per metà a carico dell'attore e per metà a carico del convenuto;
- condanna il convenuto a rifondere all'attore la metà delle spese di lite che, in tale proporzione, liquida per esborsi in euro 272,50 e per onorario di avvocato in euro 2.600,00 oltre IVA, CPA e 15% per spese forfettarie, da distrarsi in favore dell'avv. Massimiliano Maida antistatario, dichiarandole compensate tra le parti per il rimanente 50%;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. Milano, 13.11.2025 Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
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