TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9443 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7356 /2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. depositate dai difensori, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 7356 2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to alla VIA DEI MILLE 16 Parte_1 C.F._1
80121 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. SPADARO RENATO (c.f.: ) C.F._2
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti.
- TO
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta Controparte_1 P.IVA_1
presso la sede dell'ente unitamente all'Avv. FUSCO SILVIA (c.f.: C.F._3
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti.
- Convenuto
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione notificato a mezzo pec in data 28 marzo
2025, il Sig. ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza di Parte_1
sgombero n. 86 del 25.02.2025, adottata dal Controparte_2
, e notificata il 27.02.2025, con la quale è stato ordinato lo
[...]
sgombero coatto amministrativo dell'immobile di proprietà comunale, sito in CP_3
1
Napoli alla Via Don Giuseppe Diana n. 4, Isolato 16, Scala B, Piano 01, Interno 2 – B.U.
libero da persone e cose;
la riassunzione conseguiva alla declaratoria P.IVA_2
di difetto di giurisdizione dell'adito TA IA (sentenza breve ex art. 60 Cpa, n.
2612/25 del 26.3.25).
Si è costituito il contrastando la domanda di controparte e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, la causa è stata rinviata alla data del 20 ottobre 2025 per la decisione a norma dell'art.281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza a mezzo deposito di note ex art.127 ter c.p.c..
****
Prima di analizzare le doglianze proposte dall'attore, occorre brevemente ripercorrere le vicende che hanno preceduto l'adozione del provvedimento in tale sede impugnato, come puntualmente ricostruire dal convenuto in Controparte_1
occasione della costituzione in giudizio.
Invero:
• il proprietario dell'immobile sito in Napoli alla Via Don Giuseppe Controparte_1
Diana n. 4, Isolato 16, Scala B, Piano 01, Interno 2, già Via Antonio Labriola, comparto
12, stralcio VL, edificio 16, scala 0B, piano 1, int. 2, censito nell'inventario immobiliare del Comune di Napoli tra i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente, con il codice B.U. n. come da scheda inventariale allegata dal convenuto, P.IVA_2
assegnato in via provvisoria al nucleo familiare del Sig. , giusta Parte_1
Disposizione Dirigenziale n. 424 del 25.08.2006, allegata in atti dall'attore;
• con nota PG_2022_897902 del 12.12.2022, notificata in data 21.12.2022 con raccomandata A/R 0000000047973, il , Controparte_2
ha avviato, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Regionale n. 11/2019, una procedura di decadenza dell'assegnazione in danno dell'odierno ricorrente. Nel corso dell'istruttoria svolta dal Servizio Competente, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. e) ed f) del citato regolamento, era emerso che il Sig. si era reso moroso, Parte_1
per un periodo superiore a sei mesi, ed aveva perduto i requisiti per l'accesso all'Edilizia
2
Residenziale Pubblica previsti dalle lettere a), b), c) del comma 1 dell'art. 9 del citato
Regolamento; nello specifico, l'istante era risultato titolare, unitamente al coniuge, del diritto di proprietà su altri due immobili, rispettivamente di mq. 81 ed 89, ubicati in
Castel Volturno, (CE) in Località Bagnara, adeguati alle esigenze del nucleo familiare, rispettivamente cat. A/4, con rendita catastale di € 119,30, e cat. A/2, con rendita catastale di € 284,05, entrambe riportate al foglio 26 particella 1634, rispettivamente sub. 1 e sub 2, come da visure allegate;
• era stata accertata l'esistenza di una morosità di € 3.268,04 nel pagamento dei canoni di locazione maturati e non corrisposti, tant'è che, entro il termine fissato con il citato avvio del procedimento di decadenza, in data 04.01.2023, il Sig. produceva Pt_1
l'atto di riconoscimento e dilazione del debito;
• perdurando la titolarità dei predetti beni immobili, attenendosi al dettato normativo di cui all'art. 27 lett. f) del Regolamento Regionale n. 11/2019, il quale prevede la decadenza dell'assegnazione per il venir meno del possesso dei requisiti obbligatori per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 9 del citato regolamento regionale, con Disposizione Dirigenziale n. 368 del 17.03.2022, notificata in data
12.04.2023, è stata dichiarata la decadenza dell'assegnazione e la contestuale diffida al rilascio del cespite entro il termine di 60 gg. dalla notifica dell'atto, con l'espressa avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, si sarebbe proceduto all'emanazione dell'ordinanza di sgombero coatto amministrativo e alla conseguenziale esecuzione dello stesso;
• parte attrice ha, dunque, impugnato il suddetto provvedimento di decadenza dell'assegnazione innanzi al Tribunale ordinario di Napoli che, con sentenza n.
1019/25, pubblicata il 30.01.2025, ha rigettato la domanda ed ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di giudizio. Nello specifico, il Tribunale di Napoli ha ritenuto infondate le domande proposte da parte istante ritenendo, tra l'altro, che il Sig. abbia perso i requisiti di cui alla normativa regionale di riferimento in Pt_1
virtù dell'acquisto dei predetti cespiti, successivo all'emissione dell'originario decreto sindacale di assegnazione n. 987 del 30.07.1982, di cui il decreto di assegnazione provvisoria n. 424 del 25.08.2006 costituisce mera prosecuzione di quello precedente;
3
• successivamente all'emanata sentenza, visto il rigetto delle domande dell'istante e la legittimità del provvedimento amministrativo impugnato ed atteso che il Sig. Parte_1
non ha comunque ottemperato a quanto intimato nella diffida, il
[...] CP_1
ha emesso l'Ordinanza di sgombero n. 86 del 25.02.2025, notificata in data
[...]
27.02.2025, oggetto della presente impugnazione, con la quale veniva ordinato lo sgombero coatto amministrativo ad horas ed in prosieguo dell'immobile di cui è causa, in ragione del potere di autotutela esecutiva esercitabile dall'Ente, occupato abusivamente da parte attrice;
• solo successivamente alla notifica di tale atto, in data 28.02.2025 l'istante notificava atto di appello (iscritto al Ruolo Generale della Corte di Appello di Napoli al n. 892/25, in data 01.03.2025), con il quale impugnava la richiamata sentenza n. 1019/25;
• avverso l'Ordinanza di sgombero n. 86 del 25.02.2025, l'istante proponeva ricorso dinanzi al TAR IA, Napoli, il quale si concludeva con sentenza n. 2612/2025 del
26.03.2025, relativa al giudizio R.G. n. 1173/2025, di rigetto della domanda per difetto di giurisdizione in capo al Giudice Amministrativo.
All'esito di tale ricostruzione, occorre passare in rassegna i motivi di impugnativa fatti valere dall'attore.
1§ Illegittimità dell'ordinanza di sgombero in quanto abnorme rispetto all'esigenza tutelanda.
L'attore sostiene che la mera esigenza di rientrare in possesso dell'immobile di proprietà del non può costituire ex se idonea motivazione per radicare i CP_1
presupposti per l'emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente, essendo ben possibili, nel caso di beni rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dell'Ente pubblico, l'ordinario procedimento di autotutela possessoria all'uopo previsto (cfr. Cons di Stato. VI, n. 2926/2023) ovvero, per i beni rientranti nel suo patrimonio disponibile, gli ordinari mezzi di tutela civilistica. Sostiene, inoltre, l'attore che, per ottenersi il risultato dello sgombero, non può essere utilizzata l'ordinanza extra ordinem che postula l'assenza di rimedi alternativi e l'urgenza di provvedere, ingenerata da esigenze diverse dall'autotutela possessoria, connesse alla tutela di interessi quali l'ordine e la sicurezza pubblica, il decoro urbano, la prevenzione del
4
danneggiamento di immobili di proprietà pubblica, presupposti di cui l'ordinanza tuttavia non dà conto, così incorrendo in evidente difetto di motivazione a sostegno dell'invocata urgenza, vieppiù necessaria giacché importante cospicui effetti in danni dei privati nella cui sfera va ad incidere.
Il ha replicato sostenendo l'inconferenza dei richiamati Controparte_1
giurisprudenziali operati da controparte (da riferirsi alla diversa ipotesi di un'ordinanza contingibile ed urgente adottata con i poteri eccezionali dell'art. 54 del T.U.E.L.) e la indubbia riconducibilità del bene immobile al novero dei beni rientranti nel patrimonio indisponibile dell'ente.
Orbene ritiene questo giudice che la natura del bene in esame sia conforme a quella indicata dall'ente, richiamandosi sul punto gli argomenti difensivi addotti in comparsa nonché la documentazione prodotta;
al contempo tale accertamento è contenuto nella richiamata sentenza n. 1019/25 del Tribunale di Napoli e sostanzialmente presupposta dalle difese dell'attore, laddove invoca l'istituto dell'assegnazione di beni di edilizia residenziale pubblica.
Del pari prive di pregio, oltre che assolutamente inconferenti nel caso di specie, sono le difese di parte attrice tese a qualificare il provvedimento de quo quale ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 del d. lgs. N. 267 del 2000.
Ed infatti, la impugnata ordinanza va, invece, qualificata come ordinanza di sgombero delibata, dal competente Servizio del (come emerge nel Controparte_1
preambolo del provvedimento), nel legittimo esercizio dei poteri di polizia demaniale ex art. 823 cod. civ. pacificamente esercitabili anche in relazione ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile quale è, senza possibilità di smentita, l'alloggio e.r.p. di cui
è causa (combinato disposto ex art. 823 c.c. ed art. 107 T.UE.L. quanto alla competenza del Dirigente del relativo Servizio).
In definitiva, il competente del Comune di Napoli Controparte_2
ha legittimamente emesso ordinanza di sgombero ex art. 823 c.c. relativamente ad un bene del patrimonio indisponibile (e.r.p.) appurata, come da antecedente e legittimo provvedimento amministrativo, l'occupazione abusiva perpetrata dall'attore all'esito della declaratoria di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.
5
Con un secondo motivo di opposizione l'attore ha sostenuto che il CP_1
nell'adottare l'atto impugnato, non avrebbe tenuto conto della pendenza del giudizio di appello;
ha, al contempo, sostenuto che “poiché l'atto presupposto alla presente ordinanza (la Determina 368) non è macroscopicamente viziato (nel qual caso si discuterebbe di revoca in autotutela), ma è comunque affetto da illegittimità manifesta, ai sensi dell'art. 21 quater co. 2 l. 241/90, sarebbe stato, onere del CP_1
disporne la sospensione sino all'esito del giudizio impugnatorio innanzi al GO”.
Orbene il richiamo all'art.21 quater 2° comma L. n.241/1990 è palesemente inconferente in quanto la sentenza di rigetto, seppur appellata, vale ad escludere che si sia in presenza di una illegittimità manifesta del provvedimento amministrativo. La parte, inoltre, neppure individua i gravi motivi che giustificherebbero la sospensione dell'esecuzione dell'atto.
Conclusivamente la domanda va rigettata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore del spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in Controparte_1
mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del
D.M. n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della controversia nonché tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta in sede processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ rigetta le domande proposte da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, conferma la legittimità dell'Ordinanza di sgombero n. 86 del
25.02.2025, adottata dal Controparte_2
, e notificata il 27.02.2025, con la quale è stato ordinato lo sgombero coatto
[...]
amministrativo dell'immobile di proprietà comunale, sito in Napoli alla Via Don CP_3
Giuseppe Diana n. 4, Isolato 16, Scala B, Piano 01, Interno 2 – B.U. P.IVA_2
libero da persone e cose;
➢ condanna al pagamento in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1
6
di lite che si liquidano in complessivi euro 2.300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli il 21 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. depositate dai difensori, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies comma c.p.c. nella causa iscritta al n. 7356 2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to alla VIA DEI MILLE 16 Parte_1 C.F._1
80121 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. SPADARO RENATO (c.f.: ) C.F._2
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti.
- TO
E
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta Controparte_1 P.IVA_1
presso la sede dell'ente unitamente all'Avv. FUSCO SILVIA (c.f.: C.F._3
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti.
- Convenuto
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione notificato a mezzo pec in data 28 marzo
2025, il Sig. ha proposto opposizione avverso l'Ordinanza di Parte_1
sgombero n. 86 del 25.02.2025, adottata dal Controparte_2
, e notificata il 27.02.2025, con la quale è stato ordinato lo
[...]
sgombero coatto amministrativo dell'immobile di proprietà comunale, sito in CP_3
1
Napoli alla Via Don Giuseppe Diana n. 4, Isolato 16, Scala B, Piano 01, Interno 2 – B.U.
libero da persone e cose;
la riassunzione conseguiva alla declaratoria P.IVA_2
di difetto di giurisdizione dell'adito TA IA (sentenza breve ex art. 60 Cpa, n.
2612/25 del 26.3.25).
Si è costituito il contrastando la domanda di controparte e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, la causa è stata rinviata alla data del 20 ottobre 2025 per la decisione a norma dell'art.281 sexies c.p.c., con sostituzione dell'udienza a mezzo deposito di note ex art.127 ter c.p.c..
****
Prima di analizzare le doglianze proposte dall'attore, occorre brevemente ripercorrere le vicende che hanno preceduto l'adozione del provvedimento in tale sede impugnato, come puntualmente ricostruire dal convenuto in Controparte_1
occasione della costituzione in giudizio.
Invero:
• il proprietario dell'immobile sito in Napoli alla Via Don Giuseppe Controparte_1
Diana n. 4, Isolato 16, Scala B, Piano 01, Interno 2, già Via Antonio Labriola, comparto
12, stralcio VL, edificio 16, scala 0B, piano 1, int. 2, censito nell'inventario immobiliare del Comune di Napoli tra i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente, con il codice B.U. n. come da scheda inventariale allegata dal convenuto, P.IVA_2
assegnato in via provvisoria al nucleo familiare del Sig. , giusta Parte_1
Disposizione Dirigenziale n. 424 del 25.08.2006, allegata in atti dall'attore;
• con nota PG_2022_897902 del 12.12.2022, notificata in data 21.12.2022 con raccomandata A/R 0000000047973, il , Controparte_2
ha avviato, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Regionale n. 11/2019, una procedura di decadenza dell'assegnazione in danno dell'odierno ricorrente. Nel corso dell'istruttoria svolta dal Servizio Competente, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. e) ed f) del citato regolamento, era emerso che il Sig. si era reso moroso, Parte_1
per un periodo superiore a sei mesi, ed aveva perduto i requisiti per l'accesso all'Edilizia
2
Residenziale Pubblica previsti dalle lettere a), b), c) del comma 1 dell'art. 9 del citato
Regolamento; nello specifico, l'istante era risultato titolare, unitamente al coniuge, del diritto di proprietà su altri due immobili, rispettivamente di mq. 81 ed 89, ubicati in
Castel Volturno, (CE) in Località Bagnara, adeguati alle esigenze del nucleo familiare, rispettivamente cat. A/4, con rendita catastale di € 119,30, e cat. A/2, con rendita catastale di € 284,05, entrambe riportate al foglio 26 particella 1634, rispettivamente sub. 1 e sub 2, come da visure allegate;
• era stata accertata l'esistenza di una morosità di € 3.268,04 nel pagamento dei canoni di locazione maturati e non corrisposti, tant'è che, entro il termine fissato con il citato avvio del procedimento di decadenza, in data 04.01.2023, il Sig. produceva Pt_1
l'atto di riconoscimento e dilazione del debito;
• perdurando la titolarità dei predetti beni immobili, attenendosi al dettato normativo di cui all'art. 27 lett. f) del Regolamento Regionale n. 11/2019, il quale prevede la decadenza dell'assegnazione per il venir meno del possesso dei requisiti obbligatori per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 9 del citato regolamento regionale, con Disposizione Dirigenziale n. 368 del 17.03.2022, notificata in data
12.04.2023, è stata dichiarata la decadenza dell'assegnazione e la contestuale diffida al rilascio del cespite entro il termine di 60 gg. dalla notifica dell'atto, con l'espressa avvertenza che, decorso inutilmente detto termine, si sarebbe proceduto all'emanazione dell'ordinanza di sgombero coatto amministrativo e alla conseguenziale esecuzione dello stesso;
• parte attrice ha, dunque, impugnato il suddetto provvedimento di decadenza dell'assegnazione innanzi al Tribunale ordinario di Napoli che, con sentenza n.
1019/25, pubblicata il 30.01.2025, ha rigettato la domanda ed ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di giudizio. Nello specifico, il Tribunale di Napoli ha ritenuto infondate le domande proposte da parte istante ritenendo, tra l'altro, che il Sig. abbia perso i requisiti di cui alla normativa regionale di riferimento in Pt_1
virtù dell'acquisto dei predetti cespiti, successivo all'emissione dell'originario decreto sindacale di assegnazione n. 987 del 30.07.1982, di cui il decreto di assegnazione provvisoria n. 424 del 25.08.2006 costituisce mera prosecuzione di quello precedente;
3
• successivamente all'emanata sentenza, visto il rigetto delle domande dell'istante e la legittimità del provvedimento amministrativo impugnato ed atteso che il Sig. Parte_1
non ha comunque ottemperato a quanto intimato nella diffida, il
[...] CP_1
ha emesso l'Ordinanza di sgombero n. 86 del 25.02.2025, notificata in data
[...]
27.02.2025, oggetto della presente impugnazione, con la quale veniva ordinato lo sgombero coatto amministrativo ad horas ed in prosieguo dell'immobile di cui è causa, in ragione del potere di autotutela esecutiva esercitabile dall'Ente, occupato abusivamente da parte attrice;
• solo successivamente alla notifica di tale atto, in data 28.02.2025 l'istante notificava atto di appello (iscritto al Ruolo Generale della Corte di Appello di Napoli al n. 892/25, in data 01.03.2025), con il quale impugnava la richiamata sentenza n. 1019/25;
• avverso l'Ordinanza di sgombero n. 86 del 25.02.2025, l'istante proponeva ricorso dinanzi al TAR IA, Napoli, il quale si concludeva con sentenza n. 2612/2025 del
26.03.2025, relativa al giudizio R.G. n. 1173/2025, di rigetto della domanda per difetto di giurisdizione in capo al Giudice Amministrativo.
All'esito di tale ricostruzione, occorre passare in rassegna i motivi di impugnativa fatti valere dall'attore.
1§ Illegittimità dell'ordinanza di sgombero in quanto abnorme rispetto all'esigenza tutelanda.
L'attore sostiene che la mera esigenza di rientrare in possesso dell'immobile di proprietà del non può costituire ex se idonea motivazione per radicare i CP_1
presupposti per l'emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente, essendo ben possibili, nel caso di beni rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dell'Ente pubblico, l'ordinario procedimento di autotutela possessoria all'uopo previsto (cfr. Cons di Stato. VI, n. 2926/2023) ovvero, per i beni rientranti nel suo patrimonio disponibile, gli ordinari mezzi di tutela civilistica. Sostiene, inoltre, l'attore che, per ottenersi il risultato dello sgombero, non può essere utilizzata l'ordinanza extra ordinem che postula l'assenza di rimedi alternativi e l'urgenza di provvedere, ingenerata da esigenze diverse dall'autotutela possessoria, connesse alla tutela di interessi quali l'ordine e la sicurezza pubblica, il decoro urbano, la prevenzione del
4
danneggiamento di immobili di proprietà pubblica, presupposti di cui l'ordinanza tuttavia non dà conto, così incorrendo in evidente difetto di motivazione a sostegno dell'invocata urgenza, vieppiù necessaria giacché importante cospicui effetti in danni dei privati nella cui sfera va ad incidere.
Il ha replicato sostenendo l'inconferenza dei richiamati Controparte_1
giurisprudenziali operati da controparte (da riferirsi alla diversa ipotesi di un'ordinanza contingibile ed urgente adottata con i poteri eccezionali dell'art. 54 del T.U.E.L.) e la indubbia riconducibilità del bene immobile al novero dei beni rientranti nel patrimonio indisponibile dell'ente.
Orbene ritiene questo giudice che la natura del bene in esame sia conforme a quella indicata dall'ente, richiamandosi sul punto gli argomenti difensivi addotti in comparsa nonché la documentazione prodotta;
al contempo tale accertamento è contenuto nella richiamata sentenza n. 1019/25 del Tribunale di Napoli e sostanzialmente presupposta dalle difese dell'attore, laddove invoca l'istituto dell'assegnazione di beni di edilizia residenziale pubblica.
Del pari prive di pregio, oltre che assolutamente inconferenti nel caso di specie, sono le difese di parte attrice tese a qualificare il provvedimento de quo quale ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 del d. lgs. N. 267 del 2000.
Ed infatti, la impugnata ordinanza va, invece, qualificata come ordinanza di sgombero delibata, dal competente Servizio del (come emerge nel Controparte_1
preambolo del provvedimento), nel legittimo esercizio dei poteri di polizia demaniale ex art. 823 cod. civ. pacificamente esercitabili anche in relazione ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile quale è, senza possibilità di smentita, l'alloggio e.r.p. di cui
è causa (combinato disposto ex art. 823 c.c. ed art. 107 T.UE.L. quanto alla competenza del Dirigente del relativo Servizio).
In definitiva, il competente del Comune di Napoli Controparte_2
ha legittimamente emesso ordinanza di sgombero ex art. 823 c.c. relativamente ad un bene del patrimonio indisponibile (e.r.p.) appurata, come da antecedente e legittimo provvedimento amministrativo, l'occupazione abusiva perpetrata dall'attore all'esito della declaratoria di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.
5
Con un secondo motivo di opposizione l'attore ha sostenuto che il CP_1
nell'adottare l'atto impugnato, non avrebbe tenuto conto della pendenza del giudizio di appello;
ha, al contempo, sostenuto che “poiché l'atto presupposto alla presente ordinanza (la Determina 368) non è macroscopicamente viziato (nel qual caso si discuterebbe di revoca in autotutela), ma è comunque affetto da illegittimità manifesta, ai sensi dell'art. 21 quater co. 2 l. 241/90, sarebbe stato, onere del CP_1
disporne la sospensione sino all'esito del giudizio impugnatorio innanzi al GO”.
Orbene il richiamo all'art.21 quater 2° comma L. n.241/1990 è palesemente inconferente in quanto la sentenza di rigetto, seppur appellata, vale ad escludere che si sia in presenza di una illegittimità manifesta del provvedimento amministrativo. La parte, inoltre, neppure individua i gravi motivi che giustificherebbero la sospensione dell'esecuzione dell'atto.
Conclusivamente la domanda va rigettata.
Alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore del spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in Controparte_1
mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del
D.M. n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della controversia nonché tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta in sede processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ rigetta le domande proposte da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, conferma la legittimità dell'Ordinanza di sgombero n. 86 del
25.02.2025, adottata dal Controparte_2
, e notificata il 27.02.2025, con la quale è stato ordinato lo sgombero coatto
[...]
amministrativo dell'immobile di proprietà comunale, sito in Napoli alla Via Don CP_3
Giuseppe Diana n. 4, Isolato 16, Scala B, Piano 01, Interno 2 – B.U. P.IVA_2
libero da persone e cose;
➢ condanna al pagamento in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1
6
di lite che si liquidano in complessivi euro 2.300,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli il 21 ottobre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
7