Articolo 7 della Legge 15 febbraio 1963, n. 241
Articolo 6
Versione
5 aprile 1963
Art. 7.
La maggiore spesa derivante, per l'esercizio finanziario 1962-63 dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 86.400.000, sara' coperta a carico dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tale esercizio concernente il fondo destinato a far fronte al oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 5 aprile 1963