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Sentenza 7 giugno 2024
Sentenza 7 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/06/2024, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (termine deposito note 26 aprile 2024) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2386/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ) rapp.to e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'Avv. Maurizio Curatolo con cui elett.te in
Benevento alla via F.Flora n.7;
RICORRENTE
CONTRO
( , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, Controparte_2 Controparte_3
, ciascuno in persona del legale rapp.te p.t., rappresentati e
[...]
difesi dal Dirigente, elett.te domiciliati in Napoli alla via Ponte della Maddalena n.55, giusta mandato in atti;
RESISTENTI
Nonché di tutti soggetti potenzialmente controinteressati inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali Scolastiche e di
Istituto di Supplenza (Classi di concorso A001, ADMM, A017,
B014) per la Provincia di e valide per gli aa.ss. 2022/23 e CP_3
2023/24;
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe ha contestato il punteggio attribuito dalla resistente Amministrazione nelle GPS di seconda fascia per la Provincia di valide per il biennio 2022/2023 CP_3
e 2023/2024 (Classi di concorso A001, ADMM, A017, B014), rivendicandone l'attribuzione in misura superiore.
L'Amministrazione resistente si è costituita.
Parte ricorrente ha proceduto, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., alla notifica del ricorso ai presunti potenziali controinteressati con modalità alternative alla notifica per pubblici proclami di cui all'art. 150 cpc (notifica via Pec del 25.09.2023).
2) Il ricorrente deduce di aver presentato, ai sensi dell'Ordinanza
Ministeriale n. 60/2020, domanda di inserimento nelle Graduatorie
Provinciali e di Istituto per le supplenze di cui all'art.4 co. 6 bis e
6ter Legge n.124/99 per la Provincia di per le classi di CP_3
concorso A001, ADMM, A017 e B014.
Con Decreto dello 06.04.2023 del Dirigente scolastico dell'
[...]
-scuola di servizio Controparte_4 per l'a.s.2022/2023- al ricorrente è stato convalidato il punteggio di: 115 per A001, calcolato considerando 33 punti per titolo di accesso, 62 per titoli di servizio, 20 per titoli culturali;
90 per A017 considerando 33 punti per titolo di accesso, 37 per titoli di servizio,
20 per titoli culturali;
65,50 per B014 considerando 12 punti per titolo di accesso, 49 per titoli di servizio, 4,50 per titoli culturali.
Con successivo Decreto del 16.05.2023, in seguito alla richiesta di rettifica avanzata da parte del , l'USP osservato che “il C1 Pt_1
lingua inglese ed il C1 lingua tedesca sono stati conseguiti presso enti non accreditati con conseguente decurtazione di complessivi 5 punti mentre il punteggio correlato al CLIL è di punti 3 e non 6” ha attribuito al il punteggio di 108 per A001 così ottenuti: titoli Pt_1
di accesso 33, servizio 62, titoli culturali 13; il punteggio di 83 per
2 A017 così suddivisi: titoli di accesso 33, servizio 37, titoli culturali
13; il punteggio di 65,50 per B014 suddivisi in : titoli di accesso
12, servizio 49, titoli culturali 4,50.
Nonostante tale intervento, l' ha pubblicato sul Controparte_5
proprio sito istituzionale , Organizzazione_1
nelle quali, in base ai titoli ed ai servizi dichiarati, al ricorrente sono stati attribuiti punti 104,50 per la classe di concorso A001, punti 77 per A017, punti 64 per B014, e l'esclusione nella classe di concorso ADMM.
Parte ricorrente lamenta, dunque, il mancato riconoscimento da parte dell'Amministrazione scolastica di tutti i titoli dichiarati, e contesta il punteggio attribuitogli rivendicando un maggior punteggio.
Oggetto di contestazione è il punteggio per i titoli culturali di cui ai punti B.13 e B.14 riferiti al CLIL ed alle certificazioni linguistiche conseguite dal ricorrente.
Il richiamo operato dal resistente, nel corpo della CP_1
memoria di costituzione, alla relazione resa dal funzionario incaricato-, e che, peraltro, nemmeno si rinviene in atti integralmente, appare del tutto inconferente giacché il caso di specie attiene alla rivendicazione del corretto punteggio ed al riconoscimento delle certificazioni conseguite.
3) La resistente Amministrazione deduce il difetto di interesse alla pronuncia in capo l ricorrente, giacchè le graduatorie hanno scadenza biennale, e “la situazione dei docenti sarà oggetto di una rivisitazione radicale …”.
Il Tribunale osserva come la valutazione dell'interesse ad agire debba essere effettuata all'attualità, e che quanto viene prospettato costituisce una eventualità non certa. Inoltre, le valutazioni operate dalla Amministrazione sono, necessariamente, frutto di un procedimento logico e valutativo che è stato confermato anche
3 dopo le doglianze del docente, e che quindi costituisce antecedente dal quale non si può prescindere, dovendosi ritenere che esse rappresentino la definitiva posizione sul punto.
4) Occorre, quindi, verificare quali dei titoli indicati nella domanda proposta ai fini dell'inserimento delle graduatorie trovi conferma nella documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente, su cui ricade l'onere della prova.
5) Il ricorrente produce il Diploma di perfezionamento annuale sulla Metodologia CLIL (1500 ore- 60 CFU) conseguito in data
26.10.2019 presso l' di Vibo Organizzazione_2
Valentia, al quale va attribuito pacificamente il punteggio di 3 punti di cui al punto B.13.
Con il citato Decreto del 16.05.2023, l'Amministrazione scolastica ha già riconosciuto al ricorrente il punteggio di 3 punti per il CLIL.
Rispetto al punteggio attribuito dal Dirigente di istituto la decurtazione di tre dei sei punti attribuiti appare corretta, perché corrispondente al punteggio previsto dalle tabelle applicabili.
Nulla quindi può attribuirsi per tale specifico aspetto.
6) Nel decreto del 16 maggio 2023 la Amministrazione procede anche alla decurtazione, sempre rispetto al punteggio convalidato in sede di Istituto, di altri quattro punti, anche se nella parte motiva vengono indicati cinque, evidentemente per un refuso, ossia del punteggio che viene complessivamente ricondotto alle certificazioni linguistiche in lingua straniera inglese e tedesca, indicate in quel provvedimento entrambe come C1, e di cui al punto B.14 delle tabelle.
Il Tribunale osserva che il ricorrente ha documentalmente comprovato, senza che vi sia contestazione, per la lingua inglese di avere conseguito nel dicembre 2017 la Certificazione C1 e nel marzo 2021 la Certificazione C2, entrambe rilasciate dalla
Ente rientrante tra quelli Organizzazione_3
4 accreditati, come da documentazione versata in atti. La valutazione spetta solo per un titolo per ciascuna lingua straniera, ed il punteggio spettante è di punti sei.
Per la lingua tedesca, il ricorrente ha conseguito nel giugno 2021 la
Org_ certificazione C1 rilasciata dall'Ente accreditato , e, ancora non essendovi contestazione alcuna, spettano quattro punti.
Ciò premesso, parte ricorrente assume come corretto l'operato del
Dirigente Scolastico che con decreto dello 06.4.2023 ha convalidato per i titoli culturali complessivi venti punti. Chiede, quindi, che tale operato sia confermato.
Questo è il dato di partenza, e, anche alla luce delle contestazioni e delle argomentazioni di cui al ricorso, consegue che i complessivi
(sei più quattro) dieci punti per le certificazioni linguistiche sono state già valutate dal Dirigente Scolastico, e che il punteggio (dieci) rientri in quello attribuito dal Dirigente.
Del resto, la decurtazione di soli quattro punti operata in data 16 maggio 2023, anche se apparentemente riferita a entrambe le lingue straniere, viene di fatto operata solo per una lingua, con sottrazione di soli quattro punti, ossia quelli previsti per ogni singola lingua per la certificazione C1. Nello stesso decreto, lo si ripete, si fa riferimento alla certificazione C1 anche per la lingua inglese, ignorando quella C2.
In mancanza di dati specifici relativi alle concrete modalità adottate nella quantificazione del punteggio per titoli culturali, anche rispetto a tutti gli altri titoli culturali che concorrono e per i quali non vi è contestazione né vi sono argomentazioni, il Tribunale ritiene, alla luce di tutto quanto dedotto, che nella quantificazione del Dirigente Scolastico, decreto dello 06.4.2023, sono state considerate le certificazioni linguistiche, correttamente valutate per complessivi (sei+quattro) dieci punti, e che la decurtazione operata in data 16 maggio 2023 abbia interessato solo quattro punti, per cui
5 i complessivi tredici punti per titoli culturali attribuiti in data 16 maggio 2023 comprendono comunque sei dei punti attribuibili, che già comparivano in data 06.4.2023 e che, lo si ripete, non sono decurtati il 16 maggio 2023.
Rispetto a quanto stabilito in data 16 maggio 2023, al ricorrente spettano quindi ulteriori quattro punti, in quella sede illegittimamente decurtati.
Tanto in conformità anche a quanto richiesto dalla parte, che, al
Org netto dei tre punti per richiede di fatto ulteriori quattro punti per le certificazioni linguistiche.
Pertanto, fermo ed impregiudicato quanto già attribuito con il
Decreto del 16.05.2023 dell' per tutte le altre voci, in CP_5
parziale accoglimento della domanda, va accertato e dichiarato che ha diritto al riconoscimento, ai fini della attribuzione Parte_1
del punteggio previsto per le graduatorie oggetto di causa, di ulteriori punti #4# (quattro), per le certificazioni linguistiche, con conseguente condanna a carico del resistente di CP_1
procedere, in parte qua, alla riformulazione delle graduatorie stesse, con attribuzione del corretto punteggio come determinato dal
Decreto del 16.05.2023 e dalla presente statuizione.
La domanda va rigettata quanto alla richiesta di inserimento nelle graduatorie per la Classe di Concorso ADMM.
Parte ricorrente, che rivendica il diritto all'inserimento nella graduatoria, è onerata della prova di tale diritto, e prima ancora di specificare in ricorso ragioni di tale pretesa.
La sola affermazione che in quella classe è stato prestato servizio non è sufficiente, a parere del Tribunale, in mancanza della esposizione dei presupposti normativamente previsti.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti in ragione del parziale accoglimento della domanda.
PQM
6 Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, pronunziando sul ricorso iscritto al n.2386/2023 proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, Controparte_1 Controparte_2
, ogni contraria eccezione e
[...] Controparte_3
deduzione respinta così decide:
1) Accoglie parzialmente la domanda, e per l'effetto, accerta e dichiara che ha diritto al riconoscimento, ai fini Parte_1
della attribuzione del punteggio previsto per le graduatorie oggetto di causa, di ulteriori quattro punti rispetto a quelli attribuiti dalla resistente Amministrazione con provvedimento del 16 maggio 2023, e condanna il Controparte_6
alla riformulazione delle graduatorie stesse, nei
[...]
termini di cui alla motivazione ed al capo che precede;
2) Rigetta nel resto la domanda;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 07 giugno 2024
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter Cpc (termine deposito note 26 aprile 2024) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2386/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ) rapp.to e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dall'Avv. Maurizio Curatolo con cui elett.te in
Benevento alla via F.Flora n.7;
RICORRENTE
CONTRO
( , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, Controparte_2 Controparte_3
, ciascuno in persona del legale rapp.te p.t., rappresentati e
[...]
difesi dal Dirigente, elett.te domiciliati in Napoli alla via Ponte della Maddalena n.55, giusta mandato in atti;
RESISTENTI
Nonché di tutti soggetti potenzialmente controinteressati inseriti nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali Scolastiche e di
Istituto di Supplenza (Classi di concorso A001, ADMM, A017,
B014) per la Provincia di e valide per gli aa.ss. 2022/23 e CP_3
2023/24;
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe ha contestato il punteggio attribuito dalla resistente Amministrazione nelle GPS di seconda fascia per la Provincia di valide per il biennio 2022/2023 CP_3
e 2023/2024 (Classi di concorso A001, ADMM, A017, B014), rivendicandone l'attribuzione in misura superiore.
L'Amministrazione resistente si è costituita.
Parte ricorrente ha proceduto, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., alla notifica del ricorso ai presunti potenziali controinteressati con modalità alternative alla notifica per pubblici proclami di cui all'art. 150 cpc (notifica via Pec del 25.09.2023).
2) Il ricorrente deduce di aver presentato, ai sensi dell'Ordinanza
Ministeriale n. 60/2020, domanda di inserimento nelle Graduatorie
Provinciali e di Istituto per le supplenze di cui all'art.4 co. 6 bis e
6ter Legge n.124/99 per la Provincia di per le classi di CP_3
concorso A001, ADMM, A017 e B014.
Con Decreto dello 06.04.2023 del Dirigente scolastico dell'
[...]
-scuola di servizio Controparte_4 per l'a.s.2022/2023- al ricorrente è stato convalidato il punteggio di: 115 per A001, calcolato considerando 33 punti per titolo di accesso, 62 per titoli di servizio, 20 per titoli culturali;
90 per A017 considerando 33 punti per titolo di accesso, 37 per titoli di servizio,
20 per titoli culturali;
65,50 per B014 considerando 12 punti per titolo di accesso, 49 per titoli di servizio, 4,50 per titoli culturali.
Con successivo Decreto del 16.05.2023, in seguito alla richiesta di rettifica avanzata da parte del , l'USP osservato che “il C1 Pt_1
lingua inglese ed il C1 lingua tedesca sono stati conseguiti presso enti non accreditati con conseguente decurtazione di complessivi 5 punti mentre il punteggio correlato al CLIL è di punti 3 e non 6” ha attribuito al il punteggio di 108 per A001 così ottenuti: titoli Pt_1
di accesso 33, servizio 62, titoli culturali 13; il punteggio di 83 per
2 A017 così suddivisi: titoli di accesso 33, servizio 37, titoli culturali
13; il punteggio di 65,50 per B014 suddivisi in : titoli di accesso
12, servizio 49, titoli culturali 4,50.
Nonostante tale intervento, l' ha pubblicato sul Controparte_5
proprio sito istituzionale , Organizzazione_1
nelle quali, in base ai titoli ed ai servizi dichiarati, al ricorrente sono stati attribuiti punti 104,50 per la classe di concorso A001, punti 77 per A017, punti 64 per B014, e l'esclusione nella classe di concorso ADMM.
Parte ricorrente lamenta, dunque, il mancato riconoscimento da parte dell'Amministrazione scolastica di tutti i titoli dichiarati, e contesta il punteggio attribuitogli rivendicando un maggior punteggio.
Oggetto di contestazione è il punteggio per i titoli culturali di cui ai punti B.13 e B.14 riferiti al CLIL ed alle certificazioni linguistiche conseguite dal ricorrente.
Il richiamo operato dal resistente, nel corpo della CP_1
memoria di costituzione, alla relazione resa dal funzionario incaricato-, e che, peraltro, nemmeno si rinviene in atti integralmente, appare del tutto inconferente giacché il caso di specie attiene alla rivendicazione del corretto punteggio ed al riconoscimento delle certificazioni conseguite.
3) La resistente Amministrazione deduce il difetto di interesse alla pronuncia in capo l ricorrente, giacchè le graduatorie hanno scadenza biennale, e “la situazione dei docenti sarà oggetto di una rivisitazione radicale …”.
Il Tribunale osserva come la valutazione dell'interesse ad agire debba essere effettuata all'attualità, e che quanto viene prospettato costituisce una eventualità non certa. Inoltre, le valutazioni operate dalla Amministrazione sono, necessariamente, frutto di un procedimento logico e valutativo che è stato confermato anche
3 dopo le doglianze del docente, e che quindi costituisce antecedente dal quale non si può prescindere, dovendosi ritenere che esse rappresentino la definitiva posizione sul punto.
4) Occorre, quindi, verificare quali dei titoli indicati nella domanda proposta ai fini dell'inserimento delle graduatorie trovi conferma nella documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente, su cui ricade l'onere della prova.
5) Il ricorrente produce il Diploma di perfezionamento annuale sulla Metodologia CLIL (1500 ore- 60 CFU) conseguito in data
26.10.2019 presso l' di Vibo Organizzazione_2
Valentia, al quale va attribuito pacificamente il punteggio di 3 punti di cui al punto B.13.
Con il citato Decreto del 16.05.2023, l'Amministrazione scolastica ha già riconosciuto al ricorrente il punteggio di 3 punti per il CLIL.
Rispetto al punteggio attribuito dal Dirigente di istituto la decurtazione di tre dei sei punti attribuiti appare corretta, perché corrispondente al punteggio previsto dalle tabelle applicabili.
Nulla quindi può attribuirsi per tale specifico aspetto.
6) Nel decreto del 16 maggio 2023 la Amministrazione procede anche alla decurtazione, sempre rispetto al punteggio convalidato in sede di Istituto, di altri quattro punti, anche se nella parte motiva vengono indicati cinque, evidentemente per un refuso, ossia del punteggio che viene complessivamente ricondotto alle certificazioni linguistiche in lingua straniera inglese e tedesca, indicate in quel provvedimento entrambe come C1, e di cui al punto B.14 delle tabelle.
Il Tribunale osserva che il ricorrente ha documentalmente comprovato, senza che vi sia contestazione, per la lingua inglese di avere conseguito nel dicembre 2017 la Certificazione C1 e nel marzo 2021 la Certificazione C2, entrambe rilasciate dalla
Ente rientrante tra quelli Organizzazione_3
4 accreditati, come da documentazione versata in atti. La valutazione spetta solo per un titolo per ciascuna lingua straniera, ed il punteggio spettante è di punti sei.
Per la lingua tedesca, il ricorrente ha conseguito nel giugno 2021 la
Org_ certificazione C1 rilasciata dall'Ente accreditato , e, ancora non essendovi contestazione alcuna, spettano quattro punti.
Ciò premesso, parte ricorrente assume come corretto l'operato del
Dirigente Scolastico che con decreto dello 06.4.2023 ha convalidato per i titoli culturali complessivi venti punti. Chiede, quindi, che tale operato sia confermato.
Questo è il dato di partenza, e, anche alla luce delle contestazioni e delle argomentazioni di cui al ricorso, consegue che i complessivi
(sei più quattro) dieci punti per le certificazioni linguistiche sono state già valutate dal Dirigente Scolastico, e che il punteggio (dieci) rientri in quello attribuito dal Dirigente.
Del resto, la decurtazione di soli quattro punti operata in data 16 maggio 2023, anche se apparentemente riferita a entrambe le lingue straniere, viene di fatto operata solo per una lingua, con sottrazione di soli quattro punti, ossia quelli previsti per ogni singola lingua per la certificazione C1. Nello stesso decreto, lo si ripete, si fa riferimento alla certificazione C1 anche per la lingua inglese, ignorando quella C2.
In mancanza di dati specifici relativi alle concrete modalità adottate nella quantificazione del punteggio per titoli culturali, anche rispetto a tutti gli altri titoli culturali che concorrono e per i quali non vi è contestazione né vi sono argomentazioni, il Tribunale ritiene, alla luce di tutto quanto dedotto, che nella quantificazione del Dirigente Scolastico, decreto dello 06.4.2023, sono state considerate le certificazioni linguistiche, correttamente valutate per complessivi (sei+quattro) dieci punti, e che la decurtazione operata in data 16 maggio 2023 abbia interessato solo quattro punti, per cui
5 i complessivi tredici punti per titoli culturali attribuiti in data 16 maggio 2023 comprendono comunque sei dei punti attribuibili, che già comparivano in data 06.4.2023 e che, lo si ripete, non sono decurtati il 16 maggio 2023.
Rispetto a quanto stabilito in data 16 maggio 2023, al ricorrente spettano quindi ulteriori quattro punti, in quella sede illegittimamente decurtati.
Tanto in conformità anche a quanto richiesto dalla parte, che, al
Org netto dei tre punti per richiede di fatto ulteriori quattro punti per le certificazioni linguistiche.
Pertanto, fermo ed impregiudicato quanto già attribuito con il
Decreto del 16.05.2023 dell' per tutte le altre voci, in CP_5
parziale accoglimento della domanda, va accertato e dichiarato che ha diritto al riconoscimento, ai fini della attribuzione Parte_1
del punteggio previsto per le graduatorie oggetto di causa, di ulteriori punti #4# (quattro), per le certificazioni linguistiche, con conseguente condanna a carico del resistente di CP_1
procedere, in parte qua, alla riformulazione delle graduatorie stesse, con attribuzione del corretto punteggio come determinato dal
Decreto del 16.05.2023 e dalla presente statuizione.
La domanda va rigettata quanto alla richiesta di inserimento nelle graduatorie per la Classe di Concorso ADMM.
Parte ricorrente, che rivendica il diritto all'inserimento nella graduatoria, è onerata della prova di tale diritto, e prima ancora di specificare in ricorso ragioni di tale pretesa.
La sola affermazione che in quella classe è stato prestato servizio non è sufficiente, a parere del Tribunale, in mancanza della esposizione dei presupposti normativamente previsti.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti in ragione del parziale accoglimento della domanda.
PQM
6 Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, pronunziando sul ricorso iscritto al n.2386/2023 proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, Controparte_1 Controparte_2
, ogni contraria eccezione e
[...] Controparte_3
deduzione respinta così decide:
1) Accoglie parzialmente la domanda, e per l'effetto, accerta e dichiara che ha diritto al riconoscimento, ai fini Parte_1
della attribuzione del punteggio previsto per le graduatorie oggetto di causa, di ulteriori quattro punti rispetto a quelli attribuiti dalla resistente Amministrazione con provvedimento del 16 maggio 2023, e condanna il Controparte_6
alla riformulazione delle graduatorie stesse, nei
[...]
termini di cui alla motivazione ed al capo che precede;
2) Rigetta nel resto la domanda;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, 07 giugno 2024
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