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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17428/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 17428 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 5/3/2024, svoltasi nelle modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., applicabile anche per i procedimenti pendenti dall'1/1/2023, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente
TRA
(C.F. , in persona del rappresentante p. t. Pt_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Roma, Viale Liegi n. 28, presso lo studio degli avv.ti Laura Pierallini e
Marchegiani Marco che la rappresentano e difendono per procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del rappresentante p. t. CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata a Roma, Via Luigi Calamatta n. 27, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Giordano che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Mariana Giuliano per procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 19679/2021 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate. pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, la documentazione allegata e i verbali di causa del primo e del secondo grado di giudizio.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti proposte in questa sede e, sia pure brevemente, i motivi di appello e le controdeduzioni dell'appellata costituita. ha avanzato appello avverso la sentenza n. 19679/2021, con la quale il Giudice di Pace di Pt_1
Roma aveva accolto la domanda che aveva proposto , nella qualità di cessionaria del credito CP_1
dei passeggeri e , volta a ottenere la condanna della suddetta compagnia CP_2 CP_3 aerea al pagamento della somma di € 1.200,00, a titolo di compensazione pecuniaria prevista dal
Regolamento CE 261/04, per il ritardo di oltre tre ore del volo EK 205, relativo alla tratta Milano
Malpensa, Milano (MXP) - John F. Kennedy, New York (JFK) del 26/5/2019.
L'appellante ha chiesto di: “….in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello qui interposto da respingere integralmente la domanda avanzata da nei Pt_1 CP_1
confronti di siccome infondata e, comunque, non provata;
con vittoria di spese, competenze Pt_1 ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CpA come per legge”. ha sostenuto, in estrema sintesi, che il Giudice di pace avesse errato nel non considerare che Pt_1
la deducente - convenuta in primo grado - avesse fornito dimostrazione documentale della circostanza eccezionale, non a sé imputabile, che aveva determinato il ritardo del volo in oggetto, ovvero le condizioni di maltempo che non avevano permesso il decollo e/o l'atterraggio dell'aereo in condizioni di sicurezza presso l'aeroporto di New York e avevano comportato il suo dirottamento all'aeroporto di
Philadelphia, con conseguente applicabilità dell'esimente di cui all'art.5 comma 1 del Reg. CE n.
261/2004.
Si è costituita , la quale, sempre in estrema sintesi, ha eccepito l'inammissibilità e non CP_1 ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e ha pagina 2 di 5 contestato le censure poste a fondamento dell'impugnazione, sostenendo la totale insussistenza dell'invocata circostanza eccezionale dedotta da in quanto non adeguatamente dimostrata. Pt_1
L'appellata ha domandato, pertanto, di accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: “… dichiarare l'appello inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, rigettare la domanda formulata dall'appellante. Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio di appello”.
****
Tanto premesso in punto di fatto, occorre in primo luogo rilevare, in risposta all'eccezione di inammissibilità introdotta da , che il motivo in cui si articola l'impugnazione, pur se ribadito CP_1
più volte e non espresso in maniera concisa, sia dotato di sufficiente specificità, essendo stato raggiunto lo scopo tutelato dall'art. 342 c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla L. n. 134/2012) ovvero la conoscenza, da parte dell'appellata, dell'oggetto e delle ragioni del gravame al fine di consentirle il completo svolgimento di adeguate difese.
Quanto all'ulteriore eccezione di inammissibilità, va precisato che l'art. 348 bis c.p.c., quando allude all'ipotesi in cui l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto, intende comprendervi sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragioni di rito, ivi comprese cause di inammissibilità o improcedibilità espressamente previste dalla legge aliunde (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17/04/2014, n. 8940).
Ebbene, l'impugnazione in esame non appare prima facie infondata, salvo poi quanto si dirà nel merito, avendo motivato adeguatamente la censura mossa al Giudice di pace, e, pertanto, non può Pt_1
sostenersi che le argomentazioni poste a sostegno del gravame risultino manifestamente inverosimili, condizioni che sole legittimerebbero la richiesta pronunzia di inammissibilità.
Passando all'esame del merito, ritiene il Tribunale che l'appello debba essere rigettato.
Deve premettersi in iure che la Corte di Giustizia ha precisato che gli artt. 5 e 7 del Regolamento (Ce)
n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (Cee) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati hanno diritto a una compensazione pecuniaria in forza di tale regolamento quando, a causa di siffatti voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, vale a dire quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. Tuttavia, un siffatto ritardo non dà diritto ad una compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se pagina 3 di 5 fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo (cfr. Corte Giustizia UE grande sezione, 23/10/2012, n.581).
Ciò posto si rileva, innanzitutto, che il Giudice di Pace ha riconosciuto, sia pure implicitamente, che fosse stata provata dall'attrice il titolo della pretesa ovvero la conclusione del contratto di trasporto aereo, dimostrabile con la mera produzione della carta d'imbarco (cfr. Corte di Giustizia, ordinanza del
24 ottobre 2019 resa nella causa C-756/2018), e il ritardo di oltre tre ore all'arrivo del volo in questione.
Tale capo della sentenza non è stato impugnato ed è pertanto passato in giudicato.
L'appello si fonda, invece, sull'assunto secondo il quale il Giudice di Pace non avrebbe ritenuto sussistere un fatto che era stato provato per tabulas dalla convenuta ovvero che il ritardo Pt_1
prolungato del volo era stato causato da circostanze eccezionali e, segnatamente, da gravi condizioni di maltempo che non avevano permesso l'atterraggio dell'aereo in condizioni di sicurezza presso l'aeroporto di New York, in data 26/5/2019.
Il motivo di impugnazione è infondato.
Invero, come ha correttamente ritenuto il Giudice di Pace, la compagnia convenuta non ha fornito tale prova liberatoria, essendosi limitata depositare articoli di giornale che non parlano specificatamente del maltempo che avrebbe interessato, in data 26/5/2019, l'aeroporto di New York, né tantomeno del fatto che le Autorità deputate alla sicurezza del trasporto aereo, avrebbero negato l'atterraggio dei voli presso tale aeroporto, e documentazione di provenienza unilaterale (essendo stata formata dalla stessa quali il Flight Status, il redatto su carta intestata e il rapporto tecnico di Pt_1 CP_4 Pt_1
bordo del comandante del volo (cfr. doc. nn. 5, 6, 7 e 8 allegati al fascicolo di primo grado di parte convenuta), in quanto tali assolutamente insufficienti, dal punto di vista probatorio, a dimostrare l'esistenza della suddetta esimente.
Al contrario l'attrice ha dimostrato mediante la produzione del report dell'Aeroporto di New York -
John F. Kennedy, che in data 26/5/2019 solo 2 voli su 17 subirono un ritardo all'arrivo (cfr. doc. 9 allegato al fascicolo di primo grado di parte attrice) con ciò evidentemente provando l'insussistenza delle citate circostanze eccezionali.
Alla luce di tali considerazioni, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 2697 c.c. - quale regola di giudizio in base alla quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza dei fatti impeditivi della domanda attorea allegati dalla convenuta
(ovvero della circostanza eccezionale, non a sé imputabile, che aveva determinato il ritardo del volo in oggetto), determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione di detti fatti - comporta il rigetto della eccezione svolta in primo grado da e, conseguentemente, l'accoglimento della Pt_1
domanda proposta da . CP_1
pagina 4 di 5 Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello in esame deve dunque essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Va infine evidenziato che, essendo stato instaurato il presente giudizio di secondo grado successivamente al 30/1/2013 ed essendo stato il gravame integralmente respinto, sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma del co. 1 bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nel giudizio di appello di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da confermando integralmente la sentenza impugnata;
Pt_1
2. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese del giudizio Pt_1 di secondo grado nei confronti della , che liquida in € 2.552,00 per compensi, oltre CP_1
spese generali, Iva e Cpa;
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Pt_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. dell'art. 13, co. 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma 03/01/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Raffaele Miele, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 17428 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 5/3/2024, svoltasi nelle modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., applicabile anche per i procedimenti pendenti dall'1/1/2023, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente
TRA
(C.F. , in persona del rappresentante p. t. Pt_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Roma, Viale Liegi n. 28, presso lo studio degli avv.ti Laura Pierallini e
Marchegiani Marco che la rappresentano e difendono per procura in atti
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del rappresentante p. t. CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata a Roma, Via Luigi Calamatta n. 27, presso lo studio dell'avv. Vincenzo
Giordano che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Mariana Giuliano per procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 19679/2021 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente riportate. pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno
2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, la documentazione allegata e i verbali di causa del primo e del secondo grado di giudizio.
Appare comunque opportuno riportare, per comodità espositiva, le conclusioni delle parti proposte in questa sede e, sia pure brevemente, i motivi di appello e le controdeduzioni dell'appellata costituita. ha avanzato appello avverso la sentenza n. 19679/2021, con la quale il Giudice di Pace di Pt_1
Roma aveva accolto la domanda che aveva proposto , nella qualità di cessionaria del credito CP_1
dei passeggeri e , volta a ottenere la condanna della suddetta compagnia CP_2 CP_3 aerea al pagamento della somma di € 1.200,00, a titolo di compensazione pecuniaria prevista dal
Regolamento CE 261/04, per il ritardo di oltre tre ore del volo EK 205, relativo alla tratta Milano
Malpensa, Milano (MXP) - John F. Kennedy, New York (JFK) del 26/5/2019.
L'appellante ha chiesto di: “….in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello qui interposto da respingere integralmente la domanda avanzata da nei Pt_1 CP_1
confronti di siccome infondata e, comunque, non provata;
con vittoria di spese, competenze Pt_1 ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CpA come per legge”. ha sostenuto, in estrema sintesi, che il Giudice di pace avesse errato nel non considerare che Pt_1
la deducente - convenuta in primo grado - avesse fornito dimostrazione documentale della circostanza eccezionale, non a sé imputabile, che aveva determinato il ritardo del volo in oggetto, ovvero le condizioni di maltempo che non avevano permesso il decollo e/o l'atterraggio dell'aereo in condizioni di sicurezza presso l'aeroporto di New York e avevano comportato il suo dirottamento all'aeroporto di
Philadelphia, con conseguente applicabilità dell'esimente di cui all'art.5 comma 1 del Reg. CE n.
261/2004.
Si è costituita , la quale, sempre in estrema sintesi, ha eccepito l'inammissibilità e non CP_1 ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e ha pagina 2 di 5 contestato le censure poste a fondamento dell'impugnazione, sostenendo la totale insussistenza dell'invocata circostanza eccezionale dedotta da in quanto non adeguatamente dimostrata. Pt_1
L'appellata ha domandato, pertanto, di accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: “… dichiarare l'appello inammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, in ogni caso, rigettare la domanda formulata dall'appellante. Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio di appello”.
****
Tanto premesso in punto di fatto, occorre in primo luogo rilevare, in risposta all'eccezione di inammissibilità introdotta da , che il motivo in cui si articola l'impugnazione, pur se ribadito CP_1
più volte e non espresso in maniera concisa, sia dotato di sufficiente specificità, essendo stato raggiunto lo scopo tutelato dall'art. 342 c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla L. n. 134/2012) ovvero la conoscenza, da parte dell'appellata, dell'oggetto e delle ragioni del gravame al fine di consentirle il completo svolgimento di adeguate difese.
Quanto all'ulteriore eccezione di inammissibilità, va precisato che l'art. 348 bis c.p.c., quando allude all'ipotesi in cui l'appello non ha ragionevole probabilità di essere accolto, intende comprendervi sia il caso in cui esso sia tale per manifesta infondatezza nel merito, sia il caso in cui esso sia manifestamente infondato per una qualsiasi ragioni di rito, ivi comprese cause di inammissibilità o improcedibilità espressamente previste dalla legge aliunde (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17/04/2014, n. 8940).
Ebbene, l'impugnazione in esame non appare prima facie infondata, salvo poi quanto si dirà nel merito, avendo motivato adeguatamente la censura mossa al Giudice di pace, e, pertanto, non può Pt_1
sostenersi che le argomentazioni poste a sostegno del gravame risultino manifestamente inverosimili, condizioni che sole legittimerebbero la richiesta pronunzia di inammissibilità.
Passando all'esame del merito, ritiene il Tribunale che l'appello debba essere rigettato.
Deve premettersi in iure che la Corte di Giustizia ha precisato che gli artt. 5 e 7 del Regolamento (Ce)
n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (Cee) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati hanno diritto a una compensazione pecuniaria in forza di tale regolamento quando, a causa di siffatti voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, vale a dire quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. Tuttavia, un siffatto ritardo non dà diritto ad una compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se pagina 3 di 5 fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo (cfr. Corte Giustizia UE grande sezione, 23/10/2012, n.581).
Ciò posto si rileva, innanzitutto, che il Giudice di Pace ha riconosciuto, sia pure implicitamente, che fosse stata provata dall'attrice il titolo della pretesa ovvero la conclusione del contratto di trasporto aereo, dimostrabile con la mera produzione della carta d'imbarco (cfr. Corte di Giustizia, ordinanza del
24 ottobre 2019 resa nella causa C-756/2018), e il ritardo di oltre tre ore all'arrivo del volo in questione.
Tale capo della sentenza non è stato impugnato ed è pertanto passato in giudicato.
L'appello si fonda, invece, sull'assunto secondo il quale il Giudice di Pace non avrebbe ritenuto sussistere un fatto che era stato provato per tabulas dalla convenuta ovvero che il ritardo Pt_1
prolungato del volo era stato causato da circostanze eccezionali e, segnatamente, da gravi condizioni di maltempo che non avevano permesso l'atterraggio dell'aereo in condizioni di sicurezza presso l'aeroporto di New York, in data 26/5/2019.
Il motivo di impugnazione è infondato.
Invero, come ha correttamente ritenuto il Giudice di Pace, la compagnia convenuta non ha fornito tale prova liberatoria, essendosi limitata depositare articoli di giornale che non parlano specificatamente del maltempo che avrebbe interessato, in data 26/5/2019, l'aeroporto di New York, né tantomeno del fatto che le Autorità deputate alla sicurezza del trasporto aereo, avrebbero negato l'atterraggio dei voli presso tale aeroporto, e documentazione di provenienza unilaterale (essendo stata formata dalla stessa quali il Flight Status, il redatto su carta intestata e il rapporto tecnico di Pt_1 CP_4 Pt_1
bordo del comandante del volo (cfr. doc. nn. 5, 6, 7 e 8 allegati al fascicolo di primo grado di parte convenuta), in quanto tali assolutamente insufficienti, dal punto di vista probatorio, a dimostrare l'esistenza della suddetta esimente.
Al contrario l'attrice ha dimostrato mediante la produzione del report dell'Aeroporto di New York -
John F. Kennedy, che in data 26/5/2019 solo 2 voli su 17 subirono un ritardo all'arrivo (cfr. doc. 9 allegato al fascicolo di primo grado di parte attrice) con ciò evidentemente provando l'insussistenza delle citate circostanze eccezionali.
Alla luce di tali considerazioni, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 2697 c.c. - quale regola di giudizio in base alla quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza dei fatti impeditivi della domanda attorea allegati dalla convenuta
(ovvero della circostanza eccezionale, non a sé imputabile, che aveva determinato il ritardo del volo in oggetto), determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione di detti fatti - comporta il rigetto della eccezione svolta in primo grado da e, conseguentemente, l'accoglimento della Pt_1
domanda proposta da . CP_1
pagina 4 di 5 Alla luce delle suesposte considerazioni l'appello in esame deve dunque essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Va infine evidenziato che, essendo stato instaurato il presente giudizio di secondo grado successivamente al 30/1/2013 ed essendo stato il gravame integralmente respinto, sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma del co. 1 bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nel giudizio di appello di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da confermando integralmente la sentenza impugnata;
Pt_1
2. Condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese del giudizio Pt_1 di secondo grado nei confronti della , che liquida in € 2.552,00 per compensi, oltre CP_1
spese generali, Iva e Cpa;
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Pt_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. dell'art. 13, co. 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Roma 03/01/2025
Il Giudice
Dott. Raffaele Miele
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