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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 17/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione n. 4950/2024, istaurata da
Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.i Massimo Patriarca e Rocco Patriarca, per procura congiunta al ricorso;
e
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Esposito, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso congiunto le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare l'accordo tra le stesse raggiunto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio minorenne. A tal fine le parti hanno esposto che le stesse avevano convissuto more uxorio; che dall'unione nasceva un figlio, nella data del 27.04.2020; che l'unione veniva meno a causa di Persona_1
incompatibilità caratteriali;
che la madre era disoccupata;
che il padre lavorava alle dipendenze della società “Benvenuti s.r.l.”, avente sede in Latina, con mansioni di operaio specializzato montatore di mobili, e percepiva stipendio pari a circa euro 1.500/1.600,00 mensili.
2. Ciò premesso, merita accoglimento la domanda di regolamentazione del figlio minore secondo le condizioni concordate dalle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza dell'11.03.2025, risultando congrue e adeguate a garantire l'interesse del minore.
3. Il governo delle spese di lite deve essere affidato al criterio della compensazione, stante la natura costitutivo-necessaria delle domande promosse e la promozione congiunta del ricorso.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando:
− regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore delle parti,
[...]
secondo le condizioni concordate nel ricorso, su cui le parti hanno espresso Persona_2 adesione con le note in sostituzione dell'udienza dell'11.03.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 14.03.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Francesco Mancini Presidente f.f. dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione n. 4950/2024, istaurata da
Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.i Massimo Patriarca e Rocco Patriarca, per procura congiunta al ricorso;
e
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Romina Esposito, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso congiunto le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare l'accordo tra le stesse raggiunto per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio minorenne. A tal fine le parti hanno esposto che le stesse avevano convissuto more uxorio; che dall'unione nasceva un figlio, nella data del 27.04.2020; che l'unione veniva meno a causa di Persona_1
incompatibilità caratteriali;
che la madre era disoccupata;
che il padre lavorava alle dipendenze della società “Benvenuti s.r.l.”, avente sede in Latina, con mansioni di operaio specializzato montatore di mobili, e percepiva stipendio pari a circa euro 1.500/1.600,00 mensili.
2. Ciò premesso, merita accoglimento la domanda di regolamentazione del figlio minore secondo le condizioni concordate dalle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza dell'11.03.2025, risultando congrue e adeguate a garantire l'interesse del minore.
3. Il governo delle spese di lite deve essere affidato al criterio della compensazione, stante la natura costitutivo-necessaria delle domande promosse e la promozione congiunta del ricorso.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando:
− regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore delle parti,
[...]
secondo le condizioni concordate nel ricorso, su cui le parti hanno espresso Persona_2 adesione con le note in sostituzione dell'udienza dell'11.03.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 14.03.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Francesco Mancini