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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/06/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di IV (Verbale - Sentenza)
Dato atto che l'udienza del giorno 5.06.2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani viene tenuta con le modalità della trattazione scritta;
dato atto, infatti, che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni, eccezioni e le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice
Daniele Sodani
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia in grado di appello la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2972 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
(C.F. e P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gian Franco Puppola, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
), elettivamente domiciliato presso Controparte_1 C.F._1
l'avv. Giovanni Maria Zito, sito in Roma via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 63, che lo rappresentano e lo difendono in virtù di procura in atti;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_2
conveniva in giudizio
[...] Controparte_1 riforma della sentenza n. 1873/2023 pubblicata in data 3.10.2023, con la quale il Giudice di pace di IV aveva così statuito “-Accoglie l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2021 0081935089 che deve essere annullata per i motivi in narrativa indicati;
-Condanna l'opposta Parte_2
riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in f
[...] ricorrente in € 443,00 di chi € 43,00 per spese ed € 400,00 per onorario oltre accessori di legge in favore degli Avv.ti Martella e Zito dichiaratisi antistatari”. Deduceva, in particolare: -che , con ricorso depositato in data Controparte_1
6.08.2021, aveva opposto l'estratto di ruolo tramite il quale asseriva di essere venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella n. 09720210081935089 di euro 305,92 relativa a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada;
-che il ricorrente aveva sostenuto di non aver mai ricevuto la notifica della cartella e del verbale presupposto nei termini di cui all'art. 201 Cds ed aveva eccepito, in estrema sintesi, la decadenza dal diritto alla riscossione nonché la prescrizione della pretesa creditoria. Contestava la sentenza di primo grado in quanto: 1) aveva ritenuto legittima l'impugnazione del ruolo pur essendo per giurisprudenza pacifica inammissibile;
2) aveva ritenuto prescritta la pretesa creditoria pur operando le sospensioni delle prescrizioni disposte dalla normativa in tema di Covid;
3) l'aveva condannata alle spese di lite.
2.Si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della Controparte_1 sentenza e il rigetto dell'ap dato in fatto ed in diritto.
3.Rilevata la natura documentale del gravame, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado e la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.E' fondato il primo motivo di doglianza relativo alla inammissibilità della impugnazione del ruolo. L'orientamento della Suprema Corte è nel senso che in relazione alle azioni volte a contestare le risultanze dell'estratto di ruolo e, segnatamente, le cartelle di pagamento asseritamente non notificate e i crediti da queste recati, rileva che l'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, novellando l'art. 12, D.P.R. n. 602 del 1973 con l'inserimento del comma 4-bis, non ha stabilito soltanto che "L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione" (Cass. Civ. Sez. U., 6/09/2022, n. 26283).
5.La citata norma riguarda anche le entrate extratributarie e la disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 26/03/2025) 16/05/2025, n. 13094; Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 02/04/2025) 06/04/2025, n. 9061; Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 06/02/2025) 04/04/2025, n. 8969).
6.Nella specie le condizioni indicate dalla norma e dalla Suprema Corte per contestare il ruolo pacificamente non ricorrono nel caso di specie, sicché il primo motivo di appello è fondato e il ricorso proposto da Controparte_1 avverso l'estratto di ruolo va, quindi, dichiarato inammissibile Rimangono assorbiti gli altri motivi di appello.
7.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del DM vigente, del valore della causa e dell'attività processuale in concreto svolta.
PQM
il Tribunale di IV, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in grado di appello, così provvede:
-ACCOGLIE l'appello e DICHIARA inammissibile il ricorso;
-CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite del giudizio di primo grado da Parte_1
euro 200,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
nonché del giudizio di appello da liquidarsi nella somma di euro 300,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani