Art. 3.
Le promozioni per scrutinio alle qualifiche superiori a quelle di cancelliere e segretario di 2ª classe sono conferite con decorrenza agli effetti giuridici ed economici dalla data del 30 novembre dell'anno in cui e' indetto lo scrutinio.
Le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di 2ª classe sono conferite a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo con decorrenza agli effetti giuridici ed economici non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui i funzionari compiono quattro anni di effettivo servizio nelle qualifiche di vice cancelliere o vice segretario, ivi compresa la anzianita' valutabile ai sensi dell' art. 201 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 , previo giudizio favorevole della Commissione centrale di scrutinio, sentite le Commissioni di vigilanza o i capi di ufficio per il personale in servizio in uffici diversi da quelli giudiziari.
Nelle ipotesi previste dagli articoli 95 e 97 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 , i funzionari conseguono la promozione con decorrenza agli effetti giuridici ed economici non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui sono stati prosciolti dagli addebiti disciplinari ovvero nei loro confronti e' stata revocata la sospensione.
I funzionari ritenuti non meritevoli della promozione sono riesaminati per l'eventuale promozione dopo almeno un anno dal precedente giudizio sfavorevole.
La promozione per detti funzionari e' conferita con decorrenza non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui hanno ottenuto il giudizio favorevole.
Le promozioni per scrutinio alle qualifiche superiori a quelle di cancelliere e segretario di 2ª classe sono conferite con decorrenza agli effetti giuridici ed economici dalla data del 30 novembre dell'anno in cui e' indetto lo scrutinio.
Le promozioni alla qualifica di cancelliere e segretario di 2ª classe sono conferite a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo con decorrenza agli effetti giuridici ed economici non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui i funzionari compiono quattro anni di effettivo servizio nelle qualifiche di vice cancelliere o vice segretario, ivi compresa la anzianita' valutabile ai sensi dell' art. 201 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 , previo giudizio favorevole della Commissione centrale di scrutinio, sentite le Commissioni di vigilanza o i capi di ufficio per il personale in servizio in uffici diversi da quelli giudiziari.
Nelle ipotesi previste dagli articoli 95 e 97 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 , i funzionari conseguono la promozione con decorrenza agli effetti giuridici ed economici non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui sono stati prosciolti dagli addebiti disciplinari ovvero nei loro confronti e' stata revocata la sospensione.
I funzionari ritenuti non meritevoli della promozione sono riesaminati per l'eventuale promozione dopo almeno un anno dal precedente giudizio sfavorevole.
La promozione per detti funzionari e' conferita con decorrenza non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui hanno ottenuto il giudizio favorevole.