Articolo 1 della Legge 5 agosto 1961, n. 853
Articolo 2
Versione
16 settembre 1961
Art. 1.
E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 500 milioni a favore del Comitato nazionale per la partecipazione italiana all'Anno mondiale del rifugiato. Il contributo e' destinato all'assistenza straordinaria dei rifugiati stranieri e dei profughi italiani in conformita' alla risoluzione del 5 dicembre 1958 della Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.), che istituisce l'Anno mondiale del rifugiato.
Entrata in vigore il 16 settembre 1961