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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/05/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3079/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Giacomo Dello Russo, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto al trattamento di famiglia dell' quale CP_2 vedova di dipendente, inabile a proficuo lavoro, con decorrenza dalla data dell'1.9.2016, quinquennio antecedente alla domanda amministrativa dell'1.9.2021; per l'effetto, condannare l' alla corresponsione del trattamento di famiglia CP_1 dell'assegno al nucleo familiare, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.11.2023, la SI.ra esponeva di Parte_1 aver presentato, in data 1.9.2021, domanda di trattamento di famiglia CP_2
1 all' di Avellino. CP_1
Rappresentava che, con provvedimento di riliquidazione del 7.3.2022, l' CP_3
aveva ricalcolato la pensione ai superstiti (Cat. So) n. 2002785, con la
[...] concessione del trattamento di famiglia solo a decorrere dall'1.3.2021.
Esponeva di aver proposto ricorso amministrativo avverso il suddetto provvedimento, addì 11.5.2022, senza ottenere alcun riscontro.
Deduceva di essere inabile a proficuo lavoro e di avere diritto al trattamento, come previsto dalla L. 153/1988, con decorrenza dalla data di insorgenza della patologia invalidante.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando la fondatezza della domanda.
Deduceva che era onere della ricorrente provare di essere inabile, ovvero di trovarsi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa dalla data da cui aveva rivendicato l'erogazione degli assegni familiari.
Eccepiva la prescrizione, ex art. 47 bis D.P.R. 639/1970, per i ratei dei trattamenti pensionistici rivendicati in ricorso, in quanto inerenti ad un periodo antecedente la presentazione della domanda amministrativa, relativamente ai quali non vi era stato alcun riconoscimento.
Concludeva ut supra.
Nel corso del giudizio, veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, con incarico affidato al dott. . Persona_1
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In termini generali, va premesso che l'assegno per il nucleo familiare è stato istituito ex art. 2 D. L. 69/1988, conv. con mod. da L. 153/1988.
Trattasi di prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori subordinati e dei pensionati già lavoratori subordinati, i cui nuclei familiari siano composti da una o più persone ed il cui reddito complessivo familiare risulti al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.
2 L' si configura quindi come una “prestazione economica a sostegno del reddito delle CP_2 famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare e alla sua tipologia, nonché in considerazione del reddito complessivo prodotto al suo interno” (Corte Cost. n. 67/2022).
Giova ricordare che la provvidenza in controversia è stata sostituita dall'Assegno Unico
e Universale per i figli (A.U.U.), introdotto con D. Lgs. 230/2021, a decorrere dal 1° marzo 2022.
Ebbene, è pacifica la sussistenza del diritto alla maggiorazione del trattamento pensionistico per assegno al nucleo familiare, e ciò anche nell'ipotesi in cui il nucleo sia monoparentale, cioè sia formato da un unico componente, purché in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge.
In specie, l'art. 2 co. 8 D. L. 69/1988, conv. da L. 153/1988, così dispone: “
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”. Il precedente co. 2 della disposizione, invece, recita: “2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata ... I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
Dal chiaro dettato normativo, si evince che il diritto de quo è condizionato alla sussistenza dei requisiti della titolarità di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e della minore età ovvero, in alternativa, dell'inabilità totale al lavoro.
Anzi, la lettera della legge opera un inequivoco riferimento alla proficuità dell'attività lavorativa;
ciò comporta che l'assoluta e permanente inabilità vada riferita alla concreta condizione in cui versa il soggetto ed alla sua attitudine a svolgere un'attività lavorativa che, per poter essere considerata proficua, si riveli produttiva di un incremento della sfera patrimoniale e professionale del soggetto.
Va precisato che l'accertamento del requisito dell'inabilità richiede un'indagine attinente non solo alle condizioni cliniche del soggetto, ma anche alle condizioni dell'ambiente economico e sociale nel quale dovrebbe espletare l'attività lavorativa
(Cassazione civile, sez. lav., 17/09/2020, n. 19409: “In tema di diritto agli assegni per il nucleo familiare, la valutazione del requisito dell'inabilità lavorativa deve tenere conto della concreta possibilità per l'istante, anche in base alle condizioni del mercato del lavoro, di dedicarsi ad un'attività lavorativa, anche estranea alle sue attitudini, ma comunque rispettosa della dignità della persona”).
3 In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità è solida nel riconoscere il diritto all' CP_2 in tutti i casi in cui si riscontri uno stato di bisogno economico aggravato dalla condizione d'inabilità al proficuo lavoro (Cassazione civile, sez. lav., 04/11/2020, n.
24606; Cassazione civile, sez. lav., 30/03/2015, n. 6351; Cassazione civile, sez. lav.,
09/09/2003, n. 13200).
2. Nella fattispecie, la ricorrente ha dimostrato il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per la fruizione dell'invocata provvidenza economica, tra cui il trattamento di reversibilità risalente al 2007, e ciò anche in considerazione dell'accoglimento della domanda amministrativa presentata all' in data 1.9.2021. CP_1
Difatti, l' , con provvedimento di riliquidazione del 7.3.2022, Controparte_3 aveva provveduto al ricalcolo della pensione, incrementata dell'assegno, ma con decorrenza dall'1.3.2021, senza cioè riconoscere tutti i periodi antecedenti, a decorrere dall'insorgenza della predetta condizione invalidante, in ricorso delimitati entro il termine di prescrizione quinquennale, ossia dall'1.9.2016.
La presente controversia si focalizza, pertanto, sull'accertamento del momento di decorrenza del diritto, che corrisponde al momento di insorgenza dello stato invalidante, salva la prescrizione estintiva eccepita da CP_1
Tale accertamento ha richiesto la nomina del dott. , al quale è stato Persona_1 conferito incarico di rispondere ai seguenti quesiti: “
1. Accerti e verifichi se il ricorrente si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a qualsiasi proficuo lavoro, ossia un'inabilità tale da determinare un'incapacità di attendere ai normali e comuni lavori, di qualsiasi tipo e senza esclusioni di sorta.
2. Al fine di valutare la sussistenza dello stato di inabilità a svolgere un proficuo lavoro, consideri, oltre all'accertamento sanitario, anche il contesto socioeconomico e culturale in cui si svolge la vita dell'interessato.
3. In caso di positivo riscontro dell'inabilità, ne accerti e verifichi l'attualità, nonché indichi la data a partire dalla quale l'inabilità si è avverata”.
Il C.T.U. nominato, nella relazione di consulenza, ha stimato quanto segue: “La richiesta della perizianda riguardava la retrodatazione dell'assegno di famiglia alla data di presentazione della domanda, per esserle stato riconosciuto solo a partire dal 2021 e non dal 2016, come richiesto. Contro tale decisione, giudicata illegittima, la paziente adiva allora le vie legali Il complesso patologico definitosi nel corso della CTU, in base ai dati clinico anamnestici e alla documentazione sanitaria esaminata, è contrassegnato dalle patologie elencate nelle deduzioni diagnostiche, che non erano state giudicate sufficienti a concederle i benefici richiesti.
L'aspetto saliente della valutazione clinica effettuata sulla periziata è rappresentato dallo stato di un raggiunto equilibrio, in misura più che sufficiente, da parte dei principali sistemi dell'organismo, pur non sottacendo le patologie croniche elencate, che le consentirono infatti di ottenere l'invalidità del 100%, unitamente ai benefici previsti dall'art. 1 comma 3 della L. 104/92, vedi CTU allegata a firma del dott. , RG 2872/19, con le cui Per_2 conclusioni concordo pienamente. Le patologie croniche elencate ed esaminate singolarmente appaiono essere le stesse di cui la paziente risulta tuttora portatrice, in assenza di documentate riacutizzazioni intervenute negli anni
4 successivi. L'elemento di maggior interesse, ai fini della presente discussione, è rappresentato, senza dubbio, dallo stabilire la corretta epoca d'insorgenza dei disturbi maggiori che la paziente presenta. Come da documentazione allegata, risulta infatti come il quadro clinico della paziente, tutto sommato stabile sino ad allora, si sia modificato, in senso peggiorativo, a partire dalla metà del 2018, in data 16/6/2018 era infatti dimessa dall'UOC di IC dell'Azienda con la diagnosi di artrite reattiva, diabete mellito di tipo 2, Controparte_4 eccedenza ponderale, nodulo millimetrico subpleurico a carico del segmento postero inferiore sinistro del polmone, da rivalutare con esame TAC con mdc a tre mesi, gonartrosi bilaterale. Nei due mesi successivi la paziente accedeva presso il PS dell' da cui era dimessa con la diagnosi di artrite infettiva non CP_5 specificata, altre sedi specificate, vedi accesso del 15/8/18. Il giorno successivo effettuava nuovo accesso presso la stessa struttura, da cui era dimessa con la diagnosi di linfoadenomegalia. Intraprendeva così un percorso diagnostico mirato, con la successiva esecuzione di una PET, che evidenziava una patologia ad elevato metabolismo glicidico nelle sedi segnalate, sino alla diagnosi dell'8/9/18, di linfoadenomegalia mediastinica, effettuata sempre presso l' Effettuava quindi un ricovero presso l' CP_5 Controparte_6
in data 29/10/18, con diagnosi alla dimissione di sarcoidosi toracica. A un successivo controllo del 7
[...] gennaio 2019, la diagnosi definitiva era di sarcoidosi polmonare con esclusivo impegno dei linfonodi mediastinici, episodio di eritema nodoso agli arti inferiori, in attuale remissione. Presso la stessa sede le veniva subito dopo diagnosticato un deficit ventilatorio prevalentemente ostruttivo di grado lieve, poi restrittivo, sempre lieve, nei mesi successivi. Eseguiva poi un esame PET TC globale, presso l' in data 9/1/20, con dimostrazione CP_5 di iperaccumulo in plurime sedi articolari e muscolari, e successivo esame RMN di spalla bilaterale, che evidenziava danni cronici compatibili con lesioni alla cuffia dei rotatori. Appare quindi chiaro come la diagnosi di sarcoidosi venisse posta solo in occasione del ricovero presso l' del 29/10/18, con inizio della Controparte_7 sintomatologia che può essere posta verosimilmente al mese di giugno dello stesso anno, quando la paziente effettuava il primo ingresso in ospedale presso la IC . La sarcoidosi è una malattia CP_4 infiammatoria sistemica che può colpire qualsiasi organo ma i polmoni sono coinvolti nella quasi totalità dei casi, anche se può manifestarsi in modo asintomatico. I sintomi più comuni, che tendono a essere vaghi, comprendono stanchezza, astenia, perdita di peso, dolori articolari, artrite, secchezza degli occhi, gonfiore delle ginocchia, visione sfocata, fotofobia, mancanza di respiro, tosse e lesioni cutanee. Meno frequentemente, i pazienti possono presentare emottisi. I sintomi cutanei variano e vanno da eruzioni cutanee e noduli (piccole protuberanze) all'eritema nodoso, al granuloma anulare, al lupus pernio. Prima che si giungesse ad una diagnosi certa la paziente aveva infatti presentato una sintomatologia vaga, come l'artrite, ossia l'infiammazione di un gruppo articolare, la comparsa di linfoadenomegalia, di noduli cutanei agli arti inferiori. Quando comparve invece una delle manifestazioni più tipiche della malattia, ossia l'ingrandimento dei linfonodi mediastinici, anche alla luce del recente dato anamnestico, esso fu correttamente interpretato come sarcoidosi ad esclusivo impegno linfonodale. Fu infatti da subito escluso un consistente interessamento polmonare, con il riscontro di un deficit ventilatorio, interpretato ora come ostruttivo, ora come restrittivo, ma sempre classificato come lieve. La paziente intraprese la terapia steroidea prevista dalle linee guida, con immediata risposta, e concomitante sviluppo di un diabete mellito, verosimilmente già preesistente allo stato sub clinico. Si trova attualmente in una fase di remissione della malattia, e convive con le affezioni croniche da cui è affetta. Relativamente al quesito postomi, e cioè se la paziente potesse essere considerata già invalida al 100% anche negli anni precedenti al 2021, posso affermare che con buona verosimiglianza lo fosse in tale misura a partire dal 1° giugno del 2018, quando presentava infatti per la prima volta quei sintomi che dovevano poi condurla sino alla diagnosi di sarcoidosi. Vedi primo ricovero ospedaliero del 16/6/18. Non risultano infatti elementi utili a retrodatare ulteriormente il beneficio invocato”.
3. La stima espressa dal consulente d'ufficio risulta pienamente idonea ad orientare il convincimento del giudicante, poiché le conclusioni formulate dal C.T.U. e
5 sopra riportate hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica della SI.ra . Parte_1
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dalla SI.ra , formulando una stima Pt_1 pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Dunque, il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva è completo, congruo ed esente da vizi argomentativi.
Sulla scorta della stima operata dal consulente d'ufficio, reputa il giudicante che difetti, in capo a , la possibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, in via Parte_1 assoluta e permanente.
Del resto, i rilievi operati dal C.T.U., che vengono condivisi e fatti propri da questo giudicante, risultano compatibili con gli indirizzi espressi dalla giurisprudenza, e sopra già indicati, in punto di rilevanza del contesto socioeconomico di riferimento.
Il tutto vieppiù considerando che il consulente d'ufficio ha ritenuto la ricorrente del tutto inabile a svolgere qualunque attività di lavoro, e non già solo una proficua attività professionale.
Di conseguenza, va riconosciuto il diritto di a percepire l'assegno Parte_1 al nucleo familiare sin dal 16.6.2018 (data stabilita dal C.T.U. quale decorrenza del requisito sanitario), con parziale accoglimento del ricorso.
Superata l'eccezione di prescrizione, essendo tale data ricompresa nel quinquennio antecedente la domanda amministrativa.
In forza di quanto previsto dall'art. 16 co. 6 L. 412/1991, gli importi dovuti vanno accresciuti della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 56° giorno successivo alla domanda amministrativa dell'1.9.2021 e sino al saldo.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, il differimento della decorrenza del requisito sanitario e del beneficio nel suo complesso, che, rispetto a quanto domandato in ricorso, integra un'ipotesi di soccombenza parziale, assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 14/09/2022, n. 27131; Cassazione civile, sez. lav., 25/06/2020, n. 12632; Cassazione civile, sez. lav., 04/02/2020, n.
2445; Cassazione civile, sez. lav., 07/12/2018, n. 31783; Cassazione civile, sez. lav.,
03/09/2018, n. 21564; Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2016, n. 26565; Cassazione
6 civile, sez. lav., 13/08/2014, n. 17938), nonché l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti e le rispettive condotte processuali e preprocessuali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione in misura di un terzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valor secondo il criterio del decisum e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara che è affetta da inabilità assoluta e permanente a Parte_1 svolgere qualsiasi attività lavorativa, con decorrenza dal 16.6.2018:
2) dichiara il diritto alla maggiorazione per assegno al nucleo familiare della pensione in godimento, con decorrenza dalla stessa data del 16.6.2018, e, per l'effetto, condanna l' in persona del Presidente p. t., al pagamento delle somme CP_1 corrispondenti, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 56° giorno successivo all'1.9.2021 e sino al saldo;
3) compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna l' in persona del CP_1
Presidente p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 875,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Così deciso in Avellino, 29.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3079/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Giacomo Dello Russo, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto al trattamento di famiglia dell' quale CP_2 vedova di dipendente, inabile a proficuo lavoro, con decorrenza dalla data dell'1.9.2016, quinquennio antecedente alla domanda amministrativa dell'1.9.2021; per l'effetto, condannare l' alla corresponsione del trattamento di famiglia CP_1 dell'assegno al nucleo familiare, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 6.11.2023, la SI.ra esponeva di Parte_1 aver presentato, in data 1.9.2021, domanda di trattamento di famiglia CP_2
1 all' di Avellino. CP_1
Rappresentava che, con provvedimento di riliquidazione del 7.3.2022, l' CP_3
aveva ricalcolato la pensione ai superstiti (Cat. So) n. 2002785, con la
[...] concessione del trattamento di famiglia solo a decorrere dall'1.3.2021.
Esponeva di aver proposto ricorso amministrativo avverso il suddetto provvedimento, addì 11.5.2022, senza ottenere alcun riscontro.
Deduceva di essere inabile a proficuo lavoro e di avere diritto al trattamento, come previsto dalla L. 153/1988, con decorrenza dalla data di insorgenza della patologia invalidante.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando la fondatezza della domanda.
Deduceva che era onere della ricorrente provare di essere inabile, ovvero di trovarsi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa dalla data da cui aveva rivendicato l'erogazione degli assegni familiari.
Eccepiva la prescrizione, ex art. 47 bis D.P.R. 639/1970, per i ratei dei trattamenti pensionistici rivendicati in ricorso, in quanto inerenti ad un periodo antecedente la presentazione della domanda amministrativa, relativamente ai quali non vi era stato alcun riconoscimento.
Concludeva ut supra.
Nel corso del giudizio, veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, con incarico affidato al dott. . Persona_1
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In termini generali, va premesso che l'assegno per il nucleo familiare è stato istituito ex art. 2 D. L. 69/1988, conv. con mod. da L. 153/1988.
Trattasi di prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori subordinati e dei pensionati già lavoratori subordinati, i cui nuclei familiari siano composti da una o più persone ed il cui reddito complessivo familiare risulti al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.
2 L' si configura quindi come una “prestazione economica a sostegno del reddito delle CP_2 famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare e alla sua tipologia, nonché in considerazione del reddito complessivo prodotto al suo interno” (Corte Cost. n. 67/2022).
Giova ricordare che la provvidenza in controversia è stata sostituita dall'Assegno Unico
e Universale per i figli (A.U.U.), introdotto con D. Lgs. 230/2021, a decorrere dal 1° marzo 2022.
Ebbene, è pacifica la sussistenza del diritto alla maggiorazione del trattamento pensionistico per assegno al nucleo familiare, e ciò anche nell'ipotesi in cui il nucleo sia monoparentale, cioè sia formato da un unico componente, purché in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge.
In specie, l'art. 2 co. 8 D. L. 69/1988, conv. da L. 153/1988, così dispone: “
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”. Il precedente co. 2 della disposizione, invece, recita: “2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata ... I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
Dal chiaro dettato normativo, si evince che il diritto de quo è condizionato alla sussistenza dei requisiti della titolarità di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e della minore età ovvero, in alternativa, dell'inabilità totale al lavoro.
Anzi, la lettera della legge opera un inequivoco riferimento alla proficuità dell'attività lavorativa;
ciò comporta che l'assoluta e permanente inabilità vada riferita alla concreta condizione in cui versa il soggetto ed alla sua attitudine a svolgere un'attività lavorativa che, per poter essere considerata proficua, si riveli produttiva di un incremento della sfera patrimoniale e professionale del soggetto.
Va precisato che l'accertamento del requisito dell'inabilità richiede un'indagine attinente non solo alle condizioni cliniche del soggetto, ma anche alle condizioni dell'ambiente economico e sociale nel quale dovrebbe espletare l'attività lavorativa
(Cassazione civile, sez. lav., 17/09/2020, n. 19409: “In tema di diritto agli assegni per il nucleo familiare, la valutazione del requisito dell'inabilità lavorativa deve tenere conto della concreta possibilità per l'istante, anche in base alle condizioni del mercato del lavoro, di dedicarsi ad un'attività lavorativa, anche estranea alle sue attitudini, ma comunque rispettosa della dignità della persona”).
3 In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità è solida nel riconoscere il diritto all' CP_2 in tutti i casi in cui si riscontri uno stato di bisogno economico aggravato dalla condizione d'inabilità al proficuo lavoro (Cassazione civile, sez. lav., 04/11/2020, n.
24606; Cassazione civile, sez. lav., 30/03/2015, n. 6351; Cassazione civile, sez. lav.,
09/09/2003, n. 13200).
2. Nella fattispecie, la ricorrente ha dimostrato il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per la fruizione dell'invocata provvidenza economica, tra cui il trattamento di reversibilità risalente al 2007, e ciò anche in considerazione dell'accoglimento della domanda amministrativa presentata all' in data 1.9.2021. CP_1
Difatti, l' , con provvedimento di riliquidazione del 7.3.2022, Controparte_3 aveva provveduto al ricalcolo della pensione, incrementata dell'assegno, ma con decorrenza dall'1.3.2021, senza cioè riconoscere tutti i periodi antecedenti, a decorrere dall'insorgenza della predetta condizione invalidante, in ricorso delimitati entro il termine di prescrizione quinquennale, ossia dall'1.9.2016.
La presente controversia si focalizza, pertanto, sull'accertamento del momento di decorrenza del diritto, che corrisponde al momento di insorgenza dello stato invalidante, salva la prescrizione estintiva eccepita da CP_1
Tale accertamento ha richiesto la nomina del dott. , al quale è stato Persona_1 conferito incarico di rispondere ai seguenti quesiti: “
1. Accerti e verifichi se il ricorrente si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a qualsiasi proficuo lavoro, ossia un'inabilità tale da determinare un'incapacità di attendere ai normali e comuni lavori, di qualsiasi tipo e senza esclusioni di sorta.
2. Al fine di valutare la sussistenza dello stato di inabilità a svolgere un proficuo lavoro, consideri, oltre all'accertamento sanitario, anche il contesto socioeconomico e culturale in cui si svolge la vita dell'interessato.
3. In caso di positivo riscontro dell'inabilità, ne accerti e verifichi l'attualità, nonché indichi la data a partire dalla quale l'inabilità si è avverata”.
Il C.T.U. nominato, nella relazione di consulenza, ha stimato quanto segue: “La richiesta della perizianda riguardava la retrodatazione dell'assegno di famiglia alla data di presentazione della domanda, per esserle stato riconosciuto solo a partire dal 2021 e non dal 2016, come richiesto. Contro tale decisione, giudicata illegittima, la paziente adiva allora le vie legali Il complesso patologico definitosi nel corso della CTU, in base ai dati clinico anamnestici e alla documentazione sanitaria esaminata, è contrassegnato dalle patologie elencate nelle deduzioni diagnostiche, che non erano state giudicate sufficienti a concederle i benefici richiesti.
L'aspetto saliente della valutazione clinica effettuata sulla periziata è rappresentato dallo stato di un raggiunto equilibrio, in misura più che sufficiente, da parte dei principali sistemi dell'organismo, pur non sottacendo le patologie croniche elencate, che le consentirono infatti di ottenere l'invalidità del 100%, unitamente ai benefici previsti dall'art. 1 comma 3 della L. 104/92, vedi CTU allegata a firma del dott. , RG 2872/19, con le cui Per_2 conclusioni concordo pienamente. Le patologie croniche elencate ed esaminate singolarmente appaiono essere le stesse di cui la paziente risulta tuttora portatrice, in assenza di documentate riacutizzazioni intervenute negli anni
4 successivi. L'elemento di maggior interesse, ai fini della presente discussione, è rappresentato, senza dubbio, dallo stabilire la corretta epoca d'insorgenza dei disturbi maggiori che la paziente presenta. Come da documentazione allegata, risulta infatti come il quadro clinico della paziente, tutto sommato stabile sino ad allora, si sia modificato, in senso peggiorativo, a partire dalla metà del 2018, in data 16/6/2018 era infatti dimessa dall'UOC di IC dell'Azienda con la diagnosi di artrite reattiva, diabete mellito di tipo 2, Controparte_4 eccedenza ponderale, nodulo millimetrico subpleurico a carico del segmento postero inferiore sinistro del polmone, da rivalutare con esame TAC con mdc a tre mesi, gonartrosi bilaterale. Nei due mesi successivi la paziente accedeva presso il PS dell' da cui era dimessa con la diagnosi di artrite infettiva non CP_5 specificata, altre sedi specificate, vedi accesso del 15/8/18. Il giorno successivo effettuava nuovo accesso presso la stessa struttura, da cui era dimessa con la diagnosi di linfoadenomegalia. Intraprendeva così un percorso diagnostico mirato, con la successiva esecuzione di una PET, che evidenziava una patologia ad elevato metabolismo glicidico nelle sedi segnalate, sino alla diagnosi dell'8/9/18, di linfoadenomegalia mediastinica, effettuata sempre presso l' Effettuava quindi un ricovero presso l' CP_5 Controparte_6
in data 29/10/18, con diagnosi alla dimissione di sarcoidosi toracica. A un successivo controllo del 7
[...] gennaio 2019, la diagnosi definitiva era di sarcoidosi polmonare con esclusivo impegno dei linfonodi mediastinici, episodio di eritema nodoso agli arti inferiori, in attuale remissione. Presso la stessa sede le veniva subito dopo diagnosticato un deficit ventilatorio prevalentemente ostruttivo di grado lieve, poi restrittivo, sempre lieve, nei mesi successivi. Eseguiva poi un esame PET TC globale, presso l' in data 9/1/20, con dimostrazione CP_5 di iperaccumulo in plurime sedi articolari e muscolari, e successivo esame RMN di spalla bilaterale, che evidenziava danni cronici compatibili con lesioni alla cuffia dei rotatori. Appare quindi chiaro come la diagnosi di sarcoidosi venisse posta solo in occasione del ricovero presso l' del 29/10/18, con inizio della Controparte_7 sintomatologia che può essere posta verosimilmente al mese di giugno dello stesso anno, quando la paziente effettuava il primo ingresso in ospedale presso la IC . La sarcoidosi è una malattia CP_4 infiammatoria sistemica che può colpire qualsiasi organo ma i polmoni sono coinvolti nella quasi totalità dei casi, anche se può manifestarsi in modo asintomatico. I sintomi più comuni, che tendono a essere vaghi, comprendono stanchezza, astenia, perdita di peso, dolori articolari, artrite, secchezza degli occhi, gonfiore delle ginocchia, visione sfocata, fotofobia, mancanza di respiro, tosse e lesioni cutanee. Meno frequentemente, i pazienti possono presentare emottisi. I sintomi cutanei variano e vanno da eruzioni cutanee e noduli (piccole protuberanze) all'eritema nodoso, al granuloma anulare, al lupus pernio. Prima che si giungesse ad una diagnosi certa la paziente aveva infatti presentato una sintomatologia vaga, come l'artrite, ossia l'infiammazione di un gruppo articolare, la comparsa di linfoadenomegalia, di noduli cutanei agli arti inferiori. Quando comparve invece una delle manifestazioni più tipiche della malattia, ossia l'ingrandimento dei linfonodi mediastinici, anche alla luce del recente dato anamnestico, esso fu correttamente interpretato come sarcoidosi ad esclusivo impegno linfonodale. Fu infatti da subito escluso un consistente interessamento polmonare, con il riscontro di un deficit ventilatorio, interpretato ora come ostruttivo, ora come restrittivo, ma sempre classificato come lieve. La paziente intraprese la terapia steroidea prevista dalle linee guida, con immediata risposta, e concomitante sviluppo di un diabete mellito, verosimilmente già preesistente allo stato sub clinico. Si trova attualmente in una fase di remissione della malattia, e convive con le affezioni croniche da cui è affetta. Relativamente al quesito postomi, e cioè se la paziente potesse essere considerata già invalida al 100% anche negli anni precedenti al 2021, posso affermare che con buona verosimiglianza lo fosse in tale misura a partire dal 1° giugno del 2018, quando presentava infatti per la prima volta quei sintomi che dovevano poi condurla sino alla diagnosi di sarcoidosi. Vedi primo ricovero ospedaliero del 16/6/18. Non risultano infatti elementi utili a retrodatare ulteriormente il beneficio invocato”.
3. La stima espressa dal consulente d'ufficio risulta pienamente idonea ad orientare il convincimento del giudicante, poiché le conclusioni formulate dal C.T.U. e
5 sopra riportate hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica della SI.ra . Parte_1
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dalla SI.ra , formulando una stima Pt_1 pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Dunque, il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva è completo, congruo ed esente da vizi argomentativi.
Sulla scorta della stima operata dal consulente d'ufficio, reputa il giudicante che difetti, in capo a , la possibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, in via Parte_1 assoluta e permanente.
Del resto, i rilievi operati dal C.T.U., che vengono condivisi e fatti propri da questo giudicante, risultano compatibili con gli indirizzi espressi dalla giurisprudenza, e sopra già indicati, in punto di rilevanza del contesto socioeconomico di riferimento.
Il tutto vieppiù considerando che il consulente d'ufficio ha ritenuto la ricorrente del tutto inabile a svolgere qualunque attività di lavoro, e non già solo una proficua attività professionale.
Di conseguenza, va riconosciuto il diritto di a percepire l'assegno Parte_1 al nucleo familiare sin dal 16.6.2018 (data stabilita dal C.T.U. quale decorrenza del requisito sanitario), con parziale accoglimento del ricorso.
Superata l'eccezione di prescrizione, essendo tale data ricompresa nel quinquennio antecedente la domanda amministrativa.
In forza di quanto previsto dall'art. 16 co. 6 L. 412/1991, gli importi dovuti vanno accresciuti della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 56° giorno successivo alla domanda amministrativa dell'1.9.2021 e sino al saldo.
Assorbito ogni altro profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, il differimento della decorrenza del requisito sanitario e del beneficio nel suo complesso, che, rispetto a quanto domandato in ricorso, integra un'ipotesi di soccombenza parziale, assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 14/09/2022, n. 27131; Cassazione civile, sez. lav., 25/06/2020, n. 12632; Cassazione civile, sez. lav., 04/02/2020, n.
2445; Cassazione civile, sez. lav., 07/12/2018, n. 31783; Cassazione civile, sez. lav.,
03/09/2018, n. 21564; Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2016, n. 26565; Cassazione
6 civile, sez. lav., 13/08/2014, n. 17938), nonché l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti e le rispettive condotte processuali e preprocessuali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione in misura di un terzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valor secondo il criterio del decisum e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara che è affetta da inabilità assoluta e permanente a Parte_1 svolgere qualsiasi attività lavorativa, con decorrenza dal 16.6.2018:
2) dichiara il diritto alla maggiorazione per assegno al nucleo familiare della pensione in godimento, con decorrenza dalla stessa data del 16.6.2018, e, per l'effetto, condanna l' in persona del Presidente p. t., al pagamento delle somme CP_1 corrispondenti, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 56° giorno successivo all'1.9.2021 e sino al saldo;
3) compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna l' in persona del CP_1
Presidente p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 875,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
4) pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_1
Così deciso in Avellino, 29.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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