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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 21/05/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/415
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI RI
sottosezione civile 2°
composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 415 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2022
promossa da
, C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
res. in Alghero, via Rockfeller n° 74, elettivamente domiciliato in Sassari, via Amendola 42/a presso lo studio dell'avv. Antonio Moro ( che lo rapp.ta e difende per CodiceFiscale_2
delega su foglio separato in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, (c.f. , in persona del Ministro in carica e Controparte_1 P.IVA_1
Reati di Tipo , in Controparte_1 Controparte_2 CP_3
persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi per legge dall' Avvocatura
Pagina 1 Distrettuale dello Stato di Cagliari (c.f. , presso i cui uffici, in Cagliari, via Dante 23 P.IVA_2
sono legalmente domiciliati,
appellati
All'udienza del 14 febbraio 2025 la causa è stata tenuta a decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: -Contrariis reiectis
-Riformare il provvedimento impugnato riconoscendo il avere diritto ad Parte_1
accedere al Fondo di solidarietà vittime reati di mafia ed ottenere gli importi liquidati a Suo favore
dal Tribunale Civile di Sassari.
-Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: Dichiarare inammissibile e, comunque, respingere il gravame, vinte
le spese del grado.
Motivi della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art.702 bis c.p.c. domandava al Tribunale di Cagliari Parte_1
il riconoscimento del diritto di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di mafia, in ragione dei danni patiti a seguito dell'uccisone del fratellastro , riconosciuti dal Persona_1
Tribunale penale di Sassari.
Il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore della parte convenuta, richiamando, a supporto della decisione, il disposto dell'art. 4, l. 22
dicembre 1999 n. 512 secondo cui: “… a) possono accedere al Fondo le persone fisiche che siano
vittime di uno dei reati di cui all'art.416-bis c.p. o di delitti commessi al fine di agevolare l'attività
dell'associazione di tipo mafioso. Tale dichiarazione va riferita al soggetto deceduto, in caso di
domanda presentata dagli eredi, b) si sono costituite parte civile nel procedimento penale per i
danni subiti a seguito di un reato di tipo mafioso (con condanna al pagamento di una provvisionale
o risarcimento dei danni), o si sono costituite in un giudizio civile per il risarcimento dei danni di
Pagina 2 un reato accertato in giudizio penale;
c) alla data di presentazione della domanda non sia stata
pronunciata, sia nei confronti della vittima che degli istanti, sentenza definitiva di condanna per
uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del c.p.p. e per gli stessi reati non vi siano a
carico procedimenti penali in corso;
alla data di presentazione della domanda non sia stata
applicata, né vi siano procedimenti in corso, per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni;
d) alla data di presentazione
della domanda, non abbiano già ricevuto somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e/o
non patrimoniali, di rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e difesa in giudizio, da
parte del condannato al risarcimento del danno;
e) al tempo dell'evento, risultino essere del tutto
estranee ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del loro
coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che le medesime, al tempo
dell'evento, si erano già dissociate o comunque estraniate dagli ambienti e dai rapporti
delinquenziali cui partecipavano (previsione introdotta dalla l 7 luglio 2016, n. 122, che ha
novellato l'art.4 l. 22 dicembre 1999 n. 512 tramite richiamo di una previsione contenuta nella
Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).”. Rilevava, quindi, il
Tribunale, che la ratio della novella citata dovesse riscontrarsi nella finalità di escludere l'accesso al beneficio anche in presenza di una mera vicinanza all'ambiente criminale e non solo a fronte di una specifica sentenza o di un procedimento penale a carico della parte lesa (così come già ritenuto nei precedenti di merito prodotti dall'Avvocatura ed in linea con la recente pronuncia della Suprema
Corte, laddove aveva chiarito che la ratio e la lettera della legge stabiliscono che, per l'accesso al
, non è sufficiente che il Parte_2
beneficiario sia incensurato (dato che esclude solo la commissione di reati) o non sia affiliato ad una cosca mafiosa, richiedendosi, invece, la sua “… completa estraneità agli ambienti delinquenziali
mafiosi, intesi in senso ampio e in modo particolarmente rigoroso laddove per ragioni familiari la
frequentazione di quegli ambienti sia naturalmente molto assidua, occorrendo quindi anche la
Pagina 3 dimostrazione dell'assenza di frequentazioni di ambienti criminali ovvero di rapporti con ambiti
delinquenziali (Cass., ord. 25 maggio 2022, n. 16844)”.
Conseguiva da tali considerazioni, che la parte deducente fosse gravata dall'onere di provare la completa estraneità agli ambienti delinquenziali mafiosi non solo da parte propria ma anche da parte del parente vittima dell'omicidio di stampo mafioso e, pertanto, in questa prospettiva, “… che il
sospetto o il dubbio di non totale estraneità della vittima agli ambienti delinquenziali e, nella
specie, criminali mafiosi, ai fini della concessione del beneficio per cui è causa (non essendo
neppure in discussione la matrice mafiosa dell'episodio criminoso), nella misura in cui sia
ragionevole e qualificato valga a paralizzare la pretesa all'accesso al beneficio (argomentando da
Cass. cit.). Nella specie, nell'ambito dell'accertamento ricognitivo circa l'effettiva sussistenza dei menzionati presupposti di legge, l'Amministrazione aveva rappresentato come la vittima _1
, seppure non risultante implicata direttamente in illeciti penali e tantomeno di stampo
[...]
mafioso, lavorasse nel panificio del capoclan mafioso (a sua volta rimasto Persona_2
ucciso nell'attentato in cui era deceduto lo stesso ) e fosse fratello di , _1 Parte_3
divenuto collaboratore di giustizia e condannato per il reato di cui all' art. 416 bis c.p.; proprio aveva partecipato all'attentato che qualche tempo prima aveva Parte_3 Persona_2
organizzato a danni di colui che poi per vendetta l'avrebbe ucciso insieme a (così Persona_1
come da sentenza penale n. 31/2008 della Corte di Assise d'Appello di Palermo -prodotta dallo stesso ricorrente- che dava ampiamente conto della vicenda). Concludeva dunque, il tribunale che tali dati, emergenti da pronunce penali, giustificavano il sospetto della non estraneità di _1
agli ambienti in questione, gravando, dunque, sul ricorrente la prova in positivo della
[...]
estraneità della vittima del reato di stampo mafioso. Prova nella specie non fornita, non valendo a tale fine la condotta e lo stile di vita del ricorrente . Parte_1
***
Avverso la ordinanza ha proposto appello lamentando: Parte_1
Pagina 4 1) Il mancato esame della sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso al Fondo di
solidarietà vittime reati di mafia in capo al ricorrente e la totale Parte_1
assenza di motivazione sul punto.
Il Tribunale non avrebbe considerato la totale estraneità dell'attore agli ambienti malavitosi, la sua incensuratezza, il fatto che da dieci anni prima dell'omicidio si era trasferito in Sardegna
mantenendo con la famiglia di origine solo rapporti affettivi.
2) L'errata valutazione della mancanza dei requisiti per l'accesso al Fondo di solidarietà
vittime reati di mafia in capo alla vittima e la non corretta interpretazione dell'art. 4
Legge 22.12.1999 n° 512, nonché il mancato esame (e motivazione) su un punto
specificatamente indicato.
Identica valutazione dovrebbe essere fatta anche nei confronti della vittima dell'agguato mafioso, , fratellastro dell'appellante. Il Tribunale non avrebbe, infatti, Persona_1
considerato alcuni aspetti fattuali risultanti dalla sentenza della Corte d'Appello di Palermo, e male avrebbe interpretato il testo della norma di riferimento. Invero la Corte d'appello penale aveva ritenuto che la presenza di fosse legata al fatto che egli era dipendente Persona_1
del panificio e che il suo ferimento, cui era poi conseguito il decesso, fosse stato accidentale,
posto che l'agguato era invece diretto al titolare dell'esercizio. D'altra parte, in un piccolo paese quale Partinico, ad alta presenza mafiosa, era plausibile che un soggetto estraneo a tali ambienti -com'era stato suo fratello fosse parente di altro soggetto non estraneo a _1
siffatti ambienti, non potendosi in ogni caso desumere la vicinanza all'ambiente mafioso dal mero rapporto di parentela.
Il Giudice avrebbe dunque ignorato la reale portata della previsione normativa secondo cui la vittima e il richiedente: “c) al tempo dell'evento risultino del tutto estranei ad ambienti e
rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del loro coinvolgimento passivo
nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che le medesime, al tempo dell'evento, si erano già
dissociate o comunque estraniate dagli ambienti o rapporti delinquenziali cui partecipavano.”
Pagina 5 Tali precetti, secondo l'appellante, sarebbero scomponibili nei seguenti termini: “1) Estraneità
al tempo dell'evento ad ambienti e rapporti delinquenziali;
2) La possibilità che seppur non del
tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali si dia la dimostrazione dell'accidentalità
del coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva;
3) Ovvero, ancora, che seppure non
del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali, risulti che, al tempo dell'evento, si
siano dissociate o comunque estraniate dagli ambienti e rapporti delinquenziali a cui
partecipavano.
Anche a non volere fare rientrare nella prima ipotesi, quantomeno si sarebbe Persona_1
dovuto includere nella seconda, essendo risultato che questi era stato vittima occasionale ed innocente dell'agguato mafioso. Né si sarebbe potuta fornire la prova di una dissociazione ad una inesistente partecipazione, dovendo, pertanto concludersi che “… come risulta dalla stessa
Sentenza della Corte di Appello di Assise (pagina 4 capoverso 4) lo stesso risulta Parte_3
essersi dissociato dall'appartenenza all'ambiente criminale autodenunciandosi del precedente
attentato diretto nei confronti di altro mafioso che avrebbe successivamente, per ritorsione,
organizzato l'agguato mafioso in cui era rimasto ucciso il . La decisione della Persona_1
possibilità di accedere al Fondo sarebbe dovuta esser valutata sulla base dei dati fattuali che
vedono il esente da qualsiasi censura, indagine, condanna a Suo carico, dalla Persona_1
statuizione della Corte di Assise di Palermo della Sua qualità di vittima innocente ed occasionale
dell'agguato di mafia, dell'impossibilità di una dissociazione e estraneizzazione dal rapporto di
sangue con il fratello e dalla identica impossibilità di dissociarsi e estraniarsi da un Pt_3
qualcosa a cui non si partecipa o vi sia la prova di una partecipazione o condivisione. Il solo
legame di sangue non può certamente essere il motivo unico per un sospetto di una 'appartenenza o
vicinanza o non totale estraneità ad ambienti criminali come riporta una recentissima Sentenza
della Suprema Corte (Cassazione I Sezione 25.05.22 n° 16844)”.
***
Pagina 6 L' appello è infondato, non confrontandosi efficacemente con i passaggi motivazionali fondanti la decisione di primo grado.
Ciò con particolare riguardo, in via assorbente, alla censura sub 2.
Non è inconferente richiamare, anzitutto, gli antefatti della vicenda che aveva visto coinvolto il fratellastro dell'attore, , oltre al capoclan , riportati nella citata sentenza n. Persona_1 Per_2
31/2008, dove si dava atto di quanto confessato dal collaboratore di giustizia il quale aveva CP_4
organizzato ed eseguito l' omicidio per rispondere al tentato omicidio nei suoi confronti ad opera dell' , con il quale aveva collaborato anche , già pluricondannato e in Per_2 Parte_3
seguito diventato collaboratore di giustizia. In siffatto contesto, la circostanza per cui _1
lavorasse per l' (in un ambiente che, come riconosciuto dallo stesso attore, si
[...] Per_2
conoscono tutti) e che suo fratello fosse in inserito nella organizzazione criminale di stampo Pt_3
mafioso di questi o comunque vi collaborasse (cfr. sentenza della Corte di Assise d'Appello di
Palermo cit.), non è certo priva di rilievo al fine di poter affermare l' insussistenza di elementi tali da poterlo considerare vittima innocente di mafia. E ciò indipendentemente dal fatto che egli fosse stato o meno coinvolto accidentalmente nell'attentato.
A tal proposito giova richiamare i principi espressi da ultimo, dalla citata pronuncia della
Suprema Corte (Cass. n. 16844 del 25.5.2022) in ordine alla riconoscibilità del beneficio di cui trattasi, secondo cui: “Ai fini dell'esclusione dal riconoscimento dei benefici in favore delle vittime
dei reati di criminalità organizzata e dei loro familiari, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della
legge n. 302 del 1990, come modificata dalla legge n. 407 del 1998, applicabile "ratione temporis",
i dubbi in ordine alla non totale estraneità della vittima "ad ambienti e rapporti delinquenziali"
devono essere comunque ragionevoli e "vestiti" o "qualificati", in modo da consentire ai familiari,
sui quali incombe l'onere di provare tale estraneità, di dimostrare, a fronte delle allegazioni
dell'amministrazione, che il congiunto era una vittima innocente. (In attuazione del predetto
principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto non
provata la totale estraneità della vittima, uccisa nel 1982, limitandosi ad affermare che lo stesso
Pagina 7 risultava indiziato di per associazione a delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti sulla base di
informative della Questura risalenti agli anni 2004-2005, in cui si riferiva esclusivamente che la
vittima era stata "indiziata di delitto e/o pregiudicata per atti osceni", senza alcuna indicazione
ulteriore per identificare l'Autorità e gli atti di indagine ai quali si faceva riferimento).”. Ebbene,
contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, competeva proprio al richiedente, in un contesto come quello in esame, ricorrendo una serie di elementi tali da far sorgere il ragionevole il dubbio che non fosse totalmente estraneo "ad ambienti e rapporti delinquenziali" Persona_1
lavorando alle dipendenze dell' , alla cui organizzazione criminale di stampo mafioso Per_2
collaborava anche suo fratello , dimostrare il contrario, attraverso, evidentemente Pt_3
l'allegazione, prima ancora della dimostrazione, di una o più circostanze che conducessero a ritenere non più “qualificato” siffatto dubbio. Segnatamente, come riportato nella sentenza di primo grado, citando altro passaggio della menzionata pronuncia di legittimità, dato il contesto specifico,
era onere del richiedente dimostrare la “… completa estraneità [della vittima] agli ambienti
delinquenziali mafiosi, intesi in senso ampio e in modo particolarmente rigoroso laddove per
ragioni familiari la frequentazione di quegli ambienti sia naturalmente molto assidua, occorrendo
quindi anche la dimostrazione dell'assenza di frequentazioni di ambienti criminali ovvero di
rapporti con ambiti delinquenziali (Cass., ord. 25 maggio 2022, n. 16844)”.
In ultima analisi, persistendo il dubbio (ragionevole, qualificato) della non totale estraneità della vittima agli ambienti criminali mafiosi, deve confermarsi l'esclusione dell'intervento sostitutivo del
Fondo di rotazione ai fini del pagamento del risarcimento dovuto dal responsabile al fratello della vittima, . Parte_1
Le spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo ex art. 91 c.p.c.,
seguono la soccombenza (scaglione di valore entro euro 52.000,00, parametro minimo per la semplicità delle questioni trattate, esclusa fase trattazione/istruttoria, non tenutasi)
Ricorrono altresì le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma l quater del D.P.R. n. 115/2002
in capo all'appellante.
Pagina 8
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale civile di Cagliari a definizione del procedimento RG 7905/2021 dell'11.10.2022;
condanna alla rifusione delle spese del presente grado in favore della parte Parte_1
convenuta, che liquida, per compensi professionali, in euro 3.473,00, oltre spese forfettarie, spese esenti e accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere Estensore
Dott. ssa Grazia M. Bagella
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI RI
sottosezione civile 2°
composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 415 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2022
promossa da
, C.F. nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
res. in Alghero, via Rockfeller n° 74, elettivamente domiciliato in Sassari, via Amendola 42/a presso lo studio dell'avv. Antonio Moro ( che lo rapp.ta e difende per CodiceFiscale_2
delega su foglio separato in calce all'atto di appello,
appellante
CONTRO
, (c.f. , in persona del Ministro in carica e Controparte_1 P.IVA_1
Reati di Tipo , in Controparte_1 Controparte_2 CP_3
persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi per legge dall' Avvocatura
Pagina 1 Distrettuale dello Stato di Cagliari (c.f. , presso i cui uffici, in Cagliari, via Dante 23 P.IVA_2
sono legalmente domiciliati,
appellati
All'udienza del 14 febbraio 2025 la causa è stata tenuta a decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: -Contrariis reiectis
-Riformare il provvedimento impugnato riconoscendo il avere diritto ad Parte_1
accedere al Fondo di solidarietà vittime reati di mafia ed ottenere gli importi liquidati a Suo favore
dal Tribunale Civile di Sassari.
-Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Nell'interesse dell'appellato: Dichiarare inammissibile e, comunque, respingere il gravame, vinte
le spese del grado.
Motivi della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art.702 bis c.p.c. domandava al Tribunale di Cagliari Parte_1
il riconoscimento del diritto di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di mafia, in ragione dei danni patiti a seguito dell'uccisone del fratellastro , riconosciuti dal Persona_1
Tribunale penale di Sassari.
Il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore della parte convenuta, richiamando, a supporto della decisione, il disposto dell'art. 4, l. 22
dicembre 1999 n. 512 secondo cui: “… a) possono accedere al Fondo le persone fisiche che siano
vittime di uno dei reati di cui all'art.416-bis c.p. o di delitti commessi al fine di agevolare l'attività
dell'associazione di tipo mafioso. Tale dichiarazione va riferita al soggetto deceduto, in caso di
domanda presentata dagli eredi, b) si sono costituite parte civile nel procedimento penale per i
danni subiti a seguito di un reato di tipo mafioso (con condanna al pagamento di una provvisionale
o risarcimento dei danni), o si sono costituite in un giudizio civile per il risarcimento dei danni di
Pagina 2 un reato accertato in giudizio penale;
c) alla data di presentazione della domanda non sia stata
pronunciata, sia nei confronti della vittima che degli istanti, sentenza definitiva di condanna per
uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a) del c.p.p. e per gli stessi reati non vi siano a
carico procedimenti penali in corso;
alla data di presentazione della domanda non sia stata
applicata, né vi siano procedimenti in corso, per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai
sensi della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni;
d) alla data di presentazione
della domanda, non abbiano già ricevuto somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e/o
non patrimoniali, di rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e difesa in giudizio, da
parte del condannato al risarcimento del danno;
e) al tempo dell'evento, risultino essere del tutto
estranee ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del loro
coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che le medesime, al tempo
dell'evento, si erano già dissociate o comunque estraniate dagli ambienti e dai rapporti
delinquenziali cui partecipavano (previsione introdotta dalla l 7 luglio 2016, n. 122, che ha
novellato l'art.4 l. 22 dicembre 1999 n. 512 tramite richiamo di una previsione contenuta nella
Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).”. Rilevava, quindi, il
Tribunale, che la ratio della novella citata dovesse riscontrarsi nella finalità di escludere l'accesso al beneficio anche in presenza di una mera vicinanza all'ambiente criminale e non solo a fronte di una specifica sentenza o di un procedimento penale a carico della parte lesa (così come già ritenuto nei precedenti di merito prodotti dall'Avvocatura ed in linea con la recente pronuncia della Suprema
Corte, laddove aveva chiarito che la ratio e la lettera della legge stabiliscono che, per l'accesso al
, non è sufficiente che il Parte_2
beneficiario sia incensurato (dato che esclude solo la commissione di reati) o non sia affiliato ad una cosca mafiosa, richiedendosi, invece, la sua “… completa estraneità agli ambienti delinquenziali
mafiosi, intesi in senso ampio e in modo particolarmente rigoroso laddove per ragioni familiari la
frequentazione di quegli ambienti sia naturalmente molto assidua, occorrendo quindi anche la
Pagina 3 dimostrazione dell'assenza di frequentazioni di ambienti criminali ovvero di rapporti con ambiti
delinquenziali (Cass., ord. 25 maggio 2022, n. 16844)”.
Conseguiva da tali considerazioni, che la parte deducente fosse gravata dall'onere di provare la completa estraneità agli ambienti delinquenziali mafiosi non solo da parte propria ma anche da parte del parente vittima dell'omicidio di stampo mafioso e, pertanto, in questa prospettiva, “… che il
sospetto o il dubbio di non totale estraneità della vittima agli ambienti delinquenziali e, nella
specie, criminali mafiosi, ai fini della concessione del beneficio per cui è causa (non essendo
neppure in discussione la matrice mafiosa dell'episodio criminoso), nella misura in cui sia
ragionevole e qualificato valga a paralizzare la pretesa all'accesso al beneficio (argomentando da
Cass. cit.). Nella specie, nell'ambito dell'accertamento ricognitivo circa l'effettiva sussistenza dei menzionati presupposti di legge, l'Amministrazione aveva rappresentato come la vittima _1
, seppure non risultante implicata direttamente in illeciti penali e tantomeno di stampo
[...]
mafioso, lavorasse nel panificio del capoclan mafioso (a sua volta rimasto Persona_2
ucciso nell'attentato in cui era deceduto lo stesso ) e fosse fratello di , _1 Parte_3
divenuto collaboratore di giustizia e condannato per il reato di cui all' art. 416 bis c.p.; proprio aveva partecipato all'attentato che qualche tempo prima aveva Parte_3 Persona_2
organizzato a danni di colui che poi per vendetta l'avrebbe ucciso insieme a (così Persona_1
come da sentenza penale n. 31/2008 della Corte di Assise d'Appello di Palermo -prodotta dallo stesso ricorrente- che dava ampiamente conto della vicenda). Concludeva dunque, il tribunale che tali dati, emergenti da pronunce penali, giustificavano il sospetto della non estraneità di _1
agli ambienti in questione, gravando, dunque, sul ricorrente la prova in positivo della
[...]
estraneità della vittima del reato di stampo mafioso. Prova nella specie non fornita, non valendo a tale fine la condotta e lo stile di vita del ricorrente . Parte_1
***
Avverso la ordinanza ha proposto appello lamentando: Parte_1
Pagina 4 1) Il mancato esame della sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso al Fondo di
solidarietà vittime reati di mafia in capo al ricorrente e la totale Parte_1
assenza di motivazione sul punto.
Il Tribunale non avrebbe considerato la totale estraneità dell'attore agli ambienti malavitosi, la sua incensuratezza, il fatto che da dieci anni prima dell'omicidio si era trasferito in Sardegna
mantenendo con la famiglia di origine solo rapporti affettivi.
2) L'errata valutazione della mancanza dei requisiti per l'accesso al Fondo di solidarietà
vittime reati di mafia in capo alla vittima e la non corretta interpretazione dell'art. 4
Legge 22.12.1999 n° 512, nonché il mancato esame (e motivazione) su un punto
specificatamente indicato.
Identica valutazione dovrebbe essere fatta anche nei confronti della vittima dell'agguato mafioso, , fratellastro dell'appellante. Il Tribunale non avrebbe, infatti, Persona_1
considerato alcuni aspetti fattuali risultanti dalla sentenza della Corte d'Appello di Palermo, e male avrebbe interpretato il testo della norma di riferimento. Invero la Corte d'appello penale aveva ritenuto che la presenza di fosse legata al fatto che egli era dipendente Persona_1
del panificio e che il suo ferimento, cui era poi conseguito il decesso, fosse stato accidentale,
posto che l'agguato era invece diretto al titolare dell'esercizio. D'altra parte, in un piccolo paese quale Partinico, ad alta presenza mafiosa, era plausibile che un soggetto estraneo a tali ambienti -com'era stato suo fratello fosse parente di altro soggetto non estraneo a _1
siffatti ambienti, non potendosi in ogni caso desumere la vicinanza all'ambiente mafioso dal mero rapporto di parentela.
Il Giudice avrebbe dunque ignorato la reale portata della previsione normativa secondo cui la vittima e il richiedente: “c) al tempo dell'evento risultino del tutto estranei ad ambienti e
rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del loro coinvolgimento passivo
nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che le medesime, al tempo dell'evento, si erano già
dissociate o comunque estraniate dagli ambienti o rapporti delinquenziali cui partecipavano.”
Pagina 5 Tali precetti, secondo l'appellante, sarebbero scomponibili nei seguenti termini: “1) Estraneità
al tempo dell'evento ad ambienti e rapporti delinquenziali;
2) La possibilità che seppur non del
tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali si dia la dimostrazione dell'accidentalità
del coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva;
3) Ovvero, ancora, che seppure non
del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali, risulti che, al tempo dell'evento, si
siano dissociate o comunque estraniate dagli ambienti e rapporti delinquenziali a cui
partecipavano.
Anche a non volere fare rientrare nella prima ipotesi, quantomeno si sarebbe Persona_1
dovuto includere nella seconda, essendo risultato che questi era stato vittima occasionale ed innocente dell'agguato mafioso. Né si sarebbe potuta fornire la prova di una dissociazione ad una inesistente partecipazione, dovendo, pertanto concludersi che “… come risulta dalla stessa
Sentenza della Corte di Appello di Assise (pagina 4 capoverso 4) lo stesso risulta Parte_3
essersi dissociato dall'appartenenza all'ambiente criminale autodenunciandosi del precedente
attentato diretto nei confronti di altro mafioso che avrebbe successivamente, per ritorsione,
organizzato l'agguato mafioso in cui era rimasto ucciso il . La decisione della Persona_1
possibilità di accedere al Fondo sarebbe dovuta esser valutata sulla base dei dati fattuali che
vedono il esente da qualsiasi censura, indagine, condanna a Suo carico, dalla Persona_1
statuizione della Corte di Assise di Palermo della Sua qualità di vittima innocente ed occasionale
dell'agguato di mafia, dell'impossibilità di una dissociazione e estraneizzazione dal rapporto di
sangue con il fratello e dalla identica impossibilità di dissociarsi e estraniarsi da un Pt_3
qualcosa a cui non si partecipa o vi sia la prova di una partecipazione o condivisione. Il solo
legame di sangue non può certamente essere il motivo unico per un sospetto di una 'appartenenza o
vicinanza o non totale estraneità ad ambienti criminali come riporta una recentissima Sentenza
della Suprema Corte (Cassazione I Sezione 25.05.22 n° 16844)”.
***
Pagina 6 L' appello è infondato, non confrontandosi efficacemente con i passaggi motivazionali fondanti la decisione di primo grado.
Ciò con particolare riguardo, in via assorbente, alla censura sub 2.
Non è inconferente richiamare, anzitutto, gli antefatti della vicenda che aveva visto coinvolto il fratellastro dell'attore, , oltre al capoclan , riportati nella citata sentenza n. Persona_1 Per_2
31/2008, dove si dava atto di quanto confessato dal collaboratore di giustizia il quale aveva CP_4
organizzato ed eseguito l' omicidio per rispondere al tentato omicidio nei suoi confronti ad opera dell' , con il quale aveva collaborato anche , già pluricondannato e in Per_2 Parte_3
seguito diventato collaboratore di giustizia. In siffatto contesto, la circostanza per cui _1
lavorasse per l' (in un ambiente che, come riconosciuto dallo stesso attore, si
[...] Per_2
conoscono tutti) e che suo fratello fosse in inserito nella organizzazione criminale di stampo Pt_3
mafioso di questi o comunque vi collaborasse (cfr. sentenza della Corte di Assise d'Appello di
Palermo cit.), non è certo priva di rilievo al fine di poter affermare l' insussistenza di elementi tali da poterlo considerare vittima innocente di mafia. E ciò indipendentemente dal fatto che egli fosse stato o meno coinvolto accidentalmente nell'attentato.
A tal proposito giova richiamare i principi espressi da ultimo, dalla citata pronuncia della
Suprema Corte (Cass. n. 16844 del 25.5.2022) in ordine alla riconoscibilità del beneficio di cui trattasi, secondo cui: “Ai fini dell'esclusione dal riconoscimento dei benefici in favore delle vittime
dei reati di criminalità organizzata e dei loro familiari, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della
legge n. 302 del 1990, come modificata dalla legge n. 407 del 1998, applicabile "ratione temporis",
i dubbi in ordine alla non totale estraneità della vittima "ad ambienti e rapporti delinquenziali"
devono essere comunque ragionevoli e "vestiti" o "qualificati", in modo da consentire ai familiari,
sui quali incombe l'onere di provare tale estraneità, di dimostrare, a fronte delle allegazioni
dell'amministrazione, che il congiunto era una vittima innocente. (In attuazione del predetto
principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto non
provata la totale estraneità della vittima, uccisa nel 1982, limitandosi ad affermare che lo stesso
Pagina 7 risultava indiziato di per associazione a delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti sulla base di
informative della Questura risalenti agli anni 2004-2005, in cui si riferiva esclusivamente che la
vittima era stata "indiziata di delitto e/o pregiudicata per atti osceni", senza alcuna indicazione
ulteriore per identificare l'Autorità e gli atti di indagine ai quali si faceva riferimento).”. Ebbene,
contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, competeva proprio al richiedente, in un contesto come quello in esame, ricorrendo una serie di elementi tali da far sorgere il ragionevole il dubbio che non fosse totalmente estraneo "ad ambienti e rapporti delinquenziali" Persona_1
lavorando alle dipendenze dell' , alla cui organizzazione criminale di stampo mafioso Per_2
collaborava anche suo fratello , dimostrare il contrario, attraverso, evidentemente Pt_3
l'allegazione, prima ancora della dimostrazione, di una o più circostanze che conducessero a ritenere non più “qualificato” siffatto dubbio. Segnatamente, come riportato nella sentenza di primo grado, citando altro passaggio della menzionata pronuncia di legittimità, dato il contesto specifico,
era onere del richiedente dimostrare la “… completa estraneità [della vittima] agli ambienti
delinquenziali mafiosi, intesi in senso ampio e in modo particolarmente rigoroso laddove per
ragioni familiari la frequentazione di quegli ambienti sia naturalmente molto assidua, occorrendo
quindi anche la dimostrazione dell'assenza di frequentazioni di ambienti criminali ovvero di
rapporti con ambiti delinquenziali (Cass., ord. 25 maggio 2022, n. 16844)”.
In ultima analisi, persistendo il dubbio (ragionevole, qualificato) della non totale estraneità della vittima agli ambienti criminali mafiosi, deve confermarsi l'esclusione dell'intervento sostitutivo del
Fondo di rotazione ai fini del pagamento del risarcimento dovuto dal responsabile al fratello della vittima, . Parte_1
Le spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo ex art. 91 c.p.c.,
seguono la soccombenza (scaglione di valore entro euro 52.000,00, parametro minimo per la semplicità delle questioni trattate, esclusa fase trattazione/istruttoria, non tenutasi)
Ricorrono altresì le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma l quater del D.P.R. n. 115/2002
in capo all'appellante.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale civile di Cagliari a definizione del procedimento RG 7905/2021 dell'11.10.2022;
condanna alla rifusione delle spese del presente grado in favore della parte Parte_1
convenuta, che liquida, per compensi professionali, in euro 3.473,00, oltre spese forfettarie, spese esenti e accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere Estensore
Dott. ssa Grazia M. Bagella
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