Sentenza 3 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2002, n. 9654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9654 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' : / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU 960 C AZIONE Oggetto ONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 22210/00 Consigliere Cron. 25357 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 08/05/02 Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OR GI, elettivamente domiciliata in ROMA P.LE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VALLEBONA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE MARINO, giusta delega in atti;
2002 2028
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 2174/00 del Tribunale di -AGRIGENTO, depositata il 20/07/00 R.G.N. 2073/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 22210/00 ud. 8 maggio 2002 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al pretore di Agrigento RE NA ha convenuto in giudizio avanti al Pretore di Milano l'ENTE POSTE ITALIANE chiedendo che dichiarasse la nullità e/o illegittimità del provvedimento con il quale era stato inquadrato nell'Area di Base, affermando di avere diritto di essere inquadrato nell'Area Operativa, e condannasse l'ente a formalizzare tale diverso inquadramento, nonché ad adibirla a mansioni proprie dell'Area Operativa ed a retribuirla come tale. Sosteneva che l'ente P.I. aveva operato sulla base di una clausola contrattuale (quella dell'accordo integrativo del c.c.n.l.) illegittima in quanto consentiva il declassamento nell'Area di base dei lavoratori provenienti dalla IV categoria - già inquadrati dal c.c.n.l. nell'Area Operativa - a causa della loro inidoneità allo svolgimento di tutte le mansioni corrispondenti a tale area operativa. L'Ente convenuto si è costituito ed ha negato il preteso declassamento osservando che per espressa previsione del contratto collettivo gli appartenenti alla ex IV categoria possono essere inquadrati nella nuova Area Operativa solo in presenza di idoneità a svolgere tutte le mansioni dell'Area: che la ricorrente, esonerato da alcune mansioni per le inidoneità fisiche denunciate, non aveva fatto pervenire, in occasione dell'entrata in vigore del nuovo inquadramento la documentazione attestante il superamento di tale inidoneità, sebbene espressamente richiesta. Negava la pretesa violazione dell'art. 2103 3 c.c. e cioè la assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori e precisava che allo stesso era stato conservato il trattamento economico precedente. Il Pretore di Agrigento ha accolto il ricorso. Ha proposto appello la società POSTE ITALIANE s.p.a. subentrata all'ente pubblico economico Poste Italiane, facendo valere le argomentazioni già svolte in primo grado. L'appellata ha resistito all'impugnazione. Il tribunale di Agrigento con sentenza del 20 giugno-20 luglio 2000 ha rigettato l'appello confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante al pagamento delle spese di giudizio. Avverso questa decisione ricorre per cassazione la società Poste Italiane s.p.a. La lavoratrice intimata resiste con controricorso, illustrato anche da successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c.. In particolare la difesa della ricorrente pone in rilievo che la contrattazione collettiva nazionale (art. 53) ha rimesso alla contrattazione integrativa la possibilità di definire le modalità di concreta attuazione di principi di classificazione rilevanti, ferme restando le quattro aree stabilite dal contratto nazionale. A partire dalle declaratorie generali la contrattazione integrativa ha poi ulteriormente specificato (nell'ambito delle declaratorie stesse) i profili di appartenenza. La difesa della ricorrente insiste nel rilevare che la disciplina collettiva, di cui la società ha fatto puntuale applicazione, non possa considerarsi in violazione dell'art. 2103 c.c. nella parte in cui sancisce di nullità ogni patto contrario al divieto di declassamento di mansioni.
2. Il ricorso è fondato. -2.1. Premesso che come già affermato da questa Corte (Cass. 12 agosto 2000 n. 10782) il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, privatizzato a seguito della trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico (ex art. 1 d.l. 1 dicembre 1993 n. 487, convertito con modificazioni in l. 29 gennaio 1994 n. 71), cui è seguita l'ulteriore trasformazione dell'ente in società per azioni (ex art. 1 d.l. n. 487/1993, come modificato dall'art. 2. 27° comma, 1. 23 dicembre 1996 n. 662), occorre preliminarmente in punto di fatto richiamare alcune circostanze che in realtà sono pacifiche tra le parti. La contrattazione collettiva precedente al c.c.n.l. 26 novembre 1994 prevedeva l'inquadramento dei dipendenti dell'ente Poste italiane, poi società Poste italiane s.p.a., in plurime categorie, tra cui la quarta, che era quella riconosciuta alla lavoratrice ed è quella di cui si dibatte in giudizio. Nella quarta categoria erano rimasti inquadrati anche i lavoratori, ad essa inizialmente assegnati, i quali erano divenuti inidonei ad alcune delle mansioni della categoria stessa;
sicché quella categoria vedeva, nel medesimo inquadramento, sia i lavoratori 5 genericamente idonei a tutte le mansioni equivalenti a quelle espletate, sia i lavoratori che, a seguito di certificazione della loro sopravvenuta parziale inidoneità, erano esonerati da alcune di tali mansioni equivalenti. Si trattava evidentemente di un trattamento di miglior favore, che risentiva della previgente disciplina di pubblico impiego applicabile al rapporto (cfr.. in proposito, artt. 26 d.P.R. 18 maggio 1987 n.269, modificativo dell'art. 19 l. n.797 del 1981). Il c.c.n.l. 26 novembre 1994 ha introdotto la riclassificazione di tutti i dipendenti con un'articolazione classificatoria semplificata, prevedendosi solo quattro aree definite "funzionali" (quella di base. l'area operativa e due aree quadri), le quali quindi avevano una latitudine non dissimile da quella delle categorie legali di cui all'art. 2095 c.c.. L'accentuata estensione di tale aree funzionali ed il carattere generale, se non proprio generico, delle declaratorie ad esse riferite comportava ineluttabilmente la necessità di una disciplina integrativa di dettaglio;
ed infatti l'art. 53 del cit. c.c.n.l. 26 novembre 1994, più volte citato e richiamato dalle parti. prevedeva (oltre ad un riferimento temporale 15 febbraio 1995 - - a partire dal quale l'ente avrebbe provveduto al reinquadramento del personale in servizio) la possibilità di stipulare accordi integrativi volti a definire le modalità di concreta attuazione del riclassamento. Ed è quanto puntualmente si è verificato. Concentrando ora l'attenzione sulla quarta categoria, che è quella che interessa in questo giudizio, c'è da considerare - sempre come circostanza pacifica tra le parti e risultante dalla sentenza impugnata - che è intervenuto un accordo aziendale in data 23 maggio 1995 che ha condizionato il reinquadramento dei dipendenti della quarta categoria nella nuova area operativa all'accertata idoneità degli stessi a svolgere tutte le mansioni previste nell'area, peraltro contemplando alcune eccezioni che però qui non rilevano (inidonei per infortunio sul lavoro o malattia professionale, disabili, soggetti affetti da patologie di particolare gravità. lavoratori addetti a mansioni particolari). 6 Conseguentemente si prevedeva nell'accordo suddetto che i lavoratori, già inquadrati in quarta categoria, i quali già risultassero inidonei ad alcune mansioni, transitassero nella (inferiore) area di base, a meno che non avessero documentato la loro (evidentemente riacquistata) idoneità a tutte le mansioni dell'area operativa (con particolare riferimento all'effettuazione delle turnazioni), nel qual caso sarebbero stati reinquadrati in quest'ultima. -può notarsi marginalmente che l'accordo integrativo sia intervenuto Non rileva qualche mese dopo (e non già prima) della data (prevista dal contratto collettivo: 15 febbraio 1995) a partire dalla quale l'ente avrebbe provveduto al reinquadramento del personale in servizio, trattandosi di una modulazione temporanea di origine pattizia ed a carattere meramente ordinatorio. Nella specie si è verificato che l'ente Poste italiane, in esecuzione di tale accordo, ha invitato la lavoratrice. già inquadrato nella quarta categoria con esonero da alcune mansioni in ragione della loro sopravvenuta ridotta inidoneità fisica, ad attestare la sua piena idoneità allo svolgimento di tutte le mansioni dell'area operativa;
ciò essendo mancato, l'ente ha provveduto a reinquadrare la lavoratrice nell'area di base. Incidentalmente e marginalmente può notarsi che l'idoneità in questione non poteva che riguardare solo mansioni equivalenti a quelle esercitate e coerenti con la professionalità raggiunta (in ragione dei limiti allo jus variandi posti dall'art. 2103 c.c., per i quali v. anche infra) e non già tutte le mansioni dell'area operativa, nella quale tra le altre, erano destinate a confluire anche mansioni certamente di livello superiore (quali, ad es., quelle già classificate in quinta ed in sesta categoria). Nella specie però è comunque pacifico tra le parti che la pregressa inidoneità aveva inizialmente comportato l'esonero da alcune delle mansioni della qualifica (e quindi equivalenti e coerenti con la professionalità del lavoratore) e che tale inidoneità era rimasta anche all'epoca del riclassamento. 7 C'è infine un ulteriore elemento di fatto che, pur rilevante, è rimasto un po' in ornbra perché il dibattito processuale si è concentrato sulla legittimità della previsione dell'accordo integrativo e sulla rivendicazione da parte della lavoratrice del reinquadramento nell'area operativa in ragione del precedente inquadramento nella quarta categoria. Comunque può dirsi che il lamentato (dalla lavoratrice) demansionamento consisterebbe appunto di per sé solo nel reinquadramento nell'area di base, anziché nell'area operativa. In ogni caso non è emerso e non è stato allegato un demansionamento inteso come mutamento delle mansioni rispetto a quelle svolte dalla lavoratrice prima del reinquadramento;
sicché la fattispecie presa in considerazione dai giudici di merito è stata quella di una lavoratrice che, già inquadrata in quarta categoria. ha continuato a svolgere le medesime mansioni espletate in precedenza, ma in occasione del riclassamento si è vista negare il reinquadramento nell'area operativa, essendo stato assegnata all'area di base.
2.2. In diritto deve rilevarsi innanzi tutto che questa Corte ha già esaminato in più occasioni controversie analoghe a quella in esame, promosse da altri dipendenti della società resistente, anch'essi già inquadrati nella quarta categoria ed aventi ad oggetto il riclassamento in ragione della menzionata normativa collettiva, e che sul punto è insorto un contrasto di giurisprudenza. Infatti da una parte Cass. 4 marzo 2002, n.3095, nel rigettare il ricorso dei lavoratori, ha ritenuto che, ove il datore di lavoro decida di ristrutturare la propria azienda introducendo una nuova classificazione del personale, il richiamo all'art. 2103 c.c. assume diversa portata e significato>> talché risulta priva di fondamento giuridico la denunzia di violazione dell'art. 2103 c.c. da parte del lavoratore che, pur non vedendo mutate dopo le introdotte innovazioni le sue mansioni o che pur essendo adibito a seguito di dette innovazioni a mansioni del tutto "equivalenti" a quelle in precedenza svolte, rivendichi il passaggio automatico ad un'area professionale più elevata, che richiede l'idoneità e/o capacità oltre che alle mansioni già svolte dal suddetto lavoratore anche ad ulteriori e diversi compiti, in attuazione di un sistema classificatorio di "mansioni polivalenti">>. Questa pronuncia è contrastata da altro orientamento, dal quale consapevolmente si è discostata la pronuncia medesima. Infatti Cass. 24 luglio 2001, n.10048 - accogliendo il ricorso del lavoratore e cassando la pronuncia impugnata in una fattispecie in cui l'inserimento nell'area di base (...) aveva pacificamente comportato la dequalificazione delle mansioni in origine assegnate>> al lavoratore medesimo - ha ritenuto la nullità dell'accordo integrativo suddetto (quello del 23 maggio 1995) nella parte in cui prevedeva un giudizio di idoneità del lavoratore successivo all'assunzione ed ha parlato di una sorta di inquadramento automatico nella nuova area operativa di livello superiore>>. Parimenti Cass. 4 ottobre 2000, n.13207, ha accolto il ricorso del lavoratore, argomentando in ordine alla residuale ed eccezionale possibilità che la contrattazione collettiva preveda la dequalificazione del lavoratore nel solo caso in cui questa costituisca l'unico rimedio al licenziamento;
ipotesi questa esclusa in quel caso di specie. Più recentemente poi questa Corte - con altra pronuncia in corso di pubblicazione (resa nella causa Alleri ed altri contro società Poste Italiane s.p.a., r.g.n. 13941/1999) ha ritenuto che, avendo la contrattazione collettiva previsto mansioni polivalenti per l'Area operativa, connotandola così con tale specifica professionalità che implica una versatilità del lavoratore verso tutte le mansioni della qualifica, correttamente il giudice di merito aveva escluso che tale qualifica spettasse ai ricorrenti che non svolgevano, né erano idonei a svolgere tali mansioni polivalenti. Viceversa ha precisato la medesima pronuncia - potrebbe propriamente parlarsi di declassamento - in quanto tale vietato dall'art. 2103 c.c. -nel caso in cui il lavoratore, già adibito a determinate mansioni, rientranti nella precedente quarta categoria, fosse stato assegnato a mansioni di contenuto professionale inferiore.
2.3. Ciò premesso, deve ora considerarsi che nell'ambito delle categorie dei prestatori lavoro, che individuano distinte qualificazioni legali, quali enumerate nell'art. 2095 c.c., la contrattazione collettiva può prevedere una più dettagliata articolazione di qualifiche e stabilire anche un rapporto di equivalenza di mansioni distinte, ma riconducibili alla stessa qualifica. Nell'esercizio di questa autonomia privata la contrattazione collettiva deve però rispettare, tra l'altro, la prescrizione posta dall'art. 2103 c.c., la cui inderogabilità è espressamente sancita nel capoverso con la prevista sanzione della nullità di ogni patto contrario;
la quale, per non essere limitata all'autonomia individuale. deve ritenersi riferita anche all'autonomia collettiva, essendo per di più espressamente previsto che quest'ultima è autorizzata, nelle materie dello Statuto dei lavoratori (legge n.300 del 1970), (solo) ad introdurre condizioni più favorevoli ai lavoratori (art. 41, comma 2, 1. cit.). Quindi la contrattazione collettiva non potrebbe autorizzare l'adibizione a mansioni di livello inferiore ovvero il riconoscimento di una qualifica inferiore rispetto alle mansioni di fatto esercitate ovvero escludere il meccanismo della c.d. promozione automatica, ossia della stabilizzazione nella qualifica superiore in ragione dell'esercizio. protratto nel tempo, di mansioni ad essa corrispondenti. Neppure sarebbe stato possibile ad esempio, con riferimento al caso di specie, che la contrattazione collettiva avesse previsto che coloro che svolgevano determinate mansioni di quarta categoria potessero essere assegnati a mansioni di terza categoria. 10 Però il divieto di patti contrari non riguarda anche il riclassamento, che è fattispecie del tutto diversa in quanto implica un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni nel rispetto non solo dell'(ampio) limite della riconducibilità alle categorie legali di cui all'art. 2095 c.c. (che implica anche una sostanziale omogeneità delle mansioni rientranti nella qualifica), ma anche di quella tutela della professionalità raggiunta dal lavoratore che è insita nel precetto dell'art. 2103 c.c., come più volte posto in rilievo da questa Corte (cfr. ex plurimis Cass., sez. lav., 4 agosto 2000, n. 10284). Con il riclassamento il nuovo contratto collettivo può anche prevedere il reinquadramento in una nuova unica qualifica di lavoratori in precedenza inquadrati in qualifiche distinte. con la conseguente parificazione limitatamente a quella disciplina contrattuale (normativa ed economica) riferita alla nuova qualifica. Ma ciò non implica necessariamente anche che insorga un rapporto di equivalenza tra tutte le mansioni rientranti nella qualifica;
e soprattutto non implica che la professionalità raggiunta dal lavoratore possa essere mortificata da un'introdotta nuova equivalenza verso mansioni che, quand'anche rivalutate nel contesto del riclassamento, abbiano in concreto l'effetto di sacrificarla. Quindi il riclassamento, quale disciplina pattizia delle qualifiche e delle mansioni nella successione dei contratti collettivi, può si atteggiarsi come sviluppo meno favorevole, ma limitatamente alla confluenza di determinate mansioni in una certa qualifica (meno elevata) piuttosto che in un'altra (più elevata) e quindi limitatamente all'associazione a quelle mansioni di una determinata disciplina contrattuale (normativa ed economica) riferita alla qualifica;
situazione questa che effettivamente, per i lavoratori che espletano quelle mansioni, ridonda in uno mutamento meno favorevole della disciplina contrattuale rispetto alle aspettative di una disciplina sempre più favorevole. Ma non per questo c'è violazione dell'art. 2103 c.c.. 11 Ciò che invece non è compatibile con tale disposizione è il trattamento peggiorativo contra legem, nel senso che anche in occasione del riclassamento non è consentito alle parti sociali di derogare al precetto posto dall'art. 2103 c.c.. Il riclassamento non innesta nella dinamica contrattuale un momento di deregolamentazione perché non amplia l'ambito dello jus variandi che dall'elaborazione giurisprudenziale di tale disposizione- risulta limitato dalla indefettibile tutela della professionalità del lavoratore: le mansioni di destinazione devono comunque essere non solo equivalenti (secondo i nuovi rapporti di equivalenza posti dalla contrattazione collettiva), ma anche non contrastanti con il livello di professionalità raggiunto dal lavoratore. Con questi limiti, l'attrazione delle mansioni ad una nuova qualifica potrebbe sì essere apprezzata dai lavoratori che le espletano come un peggioramento complessivo per il fatto di essere essi associati, quanto al trattamento contrattuale (normativo ed economico), ad altre mansioni che in precedenza rientravano in una qualifica inferiore. Ma in questi termini, per così dire empirici, è inevitabile che con il riclassamento ci siano dei lavoratori che risultano avvantaggiati ed altri svantaggiati proprio perché qualifiche e mansioni sono riassegnate e quindi i rapporti di equivalenza sono modificati. Solo escludendo in radice che il contratto collettivo possa modificare qualifiche e mansioni sarebbe assicurato il perpetuarsi dei rapporti di equivalenza. Ma una tale rigidità non è desumibile dalla garanzia posta dall'art. 2103 c.c.; nulla assicura che, nella successione dei contratti collettivi, il trattamento contrattuale complessivo dei lavoratori che espletano determinate mansioni sia sempre in miglioramento. E' del resto - e rientra nella dinamica contrattuale e nell'ordinario svolgersi delle relazioninaturale - -che nel tempo muti anche l'apprezzamento comparativo di qualifiche e industriali mansioni talché quelle che in precedenza erano in ipotesi ritenute diverse, siano poi ritenute equivalenti in un secondo momento sulla base di una valutazione discrezionale delle parti sociali. 12 Ciò che rimane inalterata, anche in un contesto contrattuale meno favorevole, è la tutela della professionalità del lavoratore ex art. 2103 c.c.. 2.4. Orbene nella specie si è verificato un riclassamento rispettoso dei principi sopra esposti. Le mansioni dei lavoratori (già) di quarta categoria pienamente idonei a mansioni polivalenti (ossia a tutte le mansioni della stessa categoria) e quelle dei lavoratori della medesima categoria, ma con ridotta idoneità fisica e quindi con esonero da alcune delle medesime mansioni, sono state scisse in sede di riclassamento. Le prime sono state fatte confluire (sulla base del contratto collettivo e dell'accordo integrativo citati) nell'area operativa;
le seconde nella (meno elevata) area di base. In questo nuovo accorpamento di mansioni nell'ambito di una nuova qualifica può vedersi per quanto sopra esposto - una fattispecie di riclassamento compatibile con il dettato dell'art. 2103 c.c.. Nel nuovo contesto contrattuale è stato identificato uno specifico profilo professionale rappresentato dallo svolgimento di alcune mansioni di quelle già rientranti nella quarta categoria con esonero (per inidoneità fisica) di altre mansioni che parimenti sarebbero rientrate nella medesima categoria. Queste mansioni, così definite. pur conservando la loro identità per la professionalità che esprimevano e continuano ad esprimere (non certo oscurata dalla ridotta idoneità fisica del lavoratore che le svolge), sono fatte rientrare nell'area di base, che attrae a sé anche mansioni diverse e non equivalenti, ma comunque non disomogenee. Diversamente dall'accorpamento di tali mansioni in una nuova qualifica, che è ciò che si verificato e che è in sé legittimo, invece illegittima sarebbe la pretesa del datore di lavoro di assegnare questi lavoratori (parzialmente inidonei) a mansioni contrastanti con la professionalità raggiunta, ancorché parimenti rientranti nella medesima qualifica. 13 Questa esigenza di tutela della professionalità è poi rafforzata proprio nella fattispecie in esame, in cui l'elemento differenziale tra la qualifica assegnata ai lavoratori pienamente idonei a mansioni polivalenti e già inquadrati in quarta categoria ed i lavoratori. anch'essi già inquadrati nella medesima categoria, ma esonerati dall'espletamento di alcune delle medesime mansioni, è costituito proprio dalla ridotta idoneità fisica di questi ultimi. La quale non può in sé far considerare discriminatorio il diverso riclassamento (cfr. C. cost. n.318 del 1991, che ha ritenuto legittima una particolare disciplina differenziata - quella del c.d. prepensionamento obbligatorio - per i lavoratori dichiarati inidonei, adibiti a mansioni inferiori alla qualifica, i quali non avessero successivamente recuperato la loro idoneità fisica); ma implica non di meno che l'esonero continui ad avere una funzione di protezione della salute del lavoratore divenuto parzialmente inidoneo (ancorché non per causa di lavoro, può aggiungersi, in ragione delle richiamate eccezioni dell'accordo integrativo 23 maggio 1995, sopra cit.. che riserva un trattamento più favorevole al lavoratore divenuto parzialmente inidoneo per causa di servizio), protezione alla quale il datore di lavoro è tenuto ex art. 2087 c.c.. Ma nella specie - si ripete - non risulta, né è allegato (né in realtà la lavoratrice esprime alcuna doglianza in ordine alla pretermissione del fatto che, a seguito del com'è in effettiriclassamento, non solo il reinquadramento sia avvenuto (legittimamente) avvenuto nell'area di base, ma in concreto sarebbero state anche assegnate (in tal caso, illegittimamente) nuove e diverse mansioni (quali quelle rientranti nelle qualifiche inferiori alla quarta categoria) e che quindi anche per questo vi sarebbe stato un (non consentito) mutamento in pejus. In disparte di questa ipotesi (non verificatasi nella specie e comunque non consentita dall'art. 2103 c.c. per quanto sopra detto), rimane invece il fatto che la lavoratrice ha continuato a svolgere le stesse mansioni già assegnategli in precedenza con lo stesso esonero parziale in ragione della persistente ridotta idoneità fisica: è mutato solo (legittimamente) l'inquadramento. 14 3. In conclusione il ricorso va accolto dovendo affermarsi il seguente principio di diritto: il divieto di patti contrari di cui al capoverso dell'art. 2103 c.c.. pur trovando applicazione anche alla contrattazione collettiva, non è di ostacolo a che un nuovo contratto collettivo. succeduto a quello precedente, preveda il riclassamento del personale. consistente in un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni. fatta salva in ogni caso la tutela della professionalità già raggiunta dal lavoratore quale prescritta dal primo comma della medesima disposizione;
talché è legittima l'attribuzione della nuova qualifica, risultante dal riclassamento, al lavoratore le cui mansioni siano rimaste immutate, mentre sarebbe illegittima l'assegnazione di nuove mansioni non coerenti con la professionalità di quest'ultimo, ove anche equivalenti ad altre rientranti nella nuova qualifica attribuita a seguito del riclassamento. Conseguentemente la pronuncia impugnata va cassata con rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Palermo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Palermo. Così deciso in Roma, 1'8 maggio 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Amoreson (Giuseppe to miruher of Walk wi سلام 15 10/ La. Me IL CANCELLIERE Depositato in Cencelteria elle f o r 1 5 3 for AWI, 10 ASSA