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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/05/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 297/2025 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CASADEI ALESSANDRA e elettivamente domiciliato in VIA UGO BRASCHI
8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA ITALIA
RICORRENTE contro in Controparte_1 persona del Presidente legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso dagli Avv.to Francesca Romana Belli e Oreste Manzi con domicilio eletto in
Rimini, Via Macanno n.25, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo pec t Email_1
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
Conclusioni delle parti all'udienza del 29\05\2025 :
Per la parte ricorrente : Dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria o quantomeno compensazione parziale delle spese .
Per la parte resistente : Dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese .
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proponeva opposizione avverso l'Avviso di Parte_1 Addebito n. 345 2024 00010906 12 000 formato dall' in data 9/12/2024 CP_1
(notificato il 13/2/2025) a titolo di omesso pagamento di contributi alla per Controparte_2 l'anno 2023 dell'importo totale, comprensivo delle spese di notifica, di € 12.416,61.
Si perveniva così all'udienza del giorno 29\05\2025 nella quale si prendeva atto che l' , in corso di procedimento ed in sede di autotutela, aveva operato lo CP_1 sgravio dell'Avviso di Addebito ed aveva effettuato la cancellazione dell'iscrizione della parte ricorrente e di tutti i suoi collaboratori dal 31/12/2022 per insussistenza dei requisiti, essendo stata verificata la comunicazione effettuata al Registro delle Imprese in data 31/12/2022 di cessazione delle attività e della partita iva sempre a far data dal 31/12/2022 e l'assenza di redditi di impresa denunciati dopo tale data abbandonando il credito rivendicato nell'AVA ed accogliendo le ragioni di controparte
Alla luce della documentazione prodotta , la concorde richiesta delle parti può trovare sicuro accoglimento .
Stante la leale condotta processuale dell' , che ha peraltro riconosciuto le CP_1 ragioni della parte ricorrente in epoca successiva alla presentazione del ricorso , sussistono fondate ragioni per compensare parzialmente le spese processuali tra le parti .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 21\03\2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' : CP_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa per un terzo le spese processuali e condanna l' alla rifusione CP_1 della restante quota di 2\3 delle spese di lite in favore della parte opponente, liquidate, per tale quota, in complessivi € 1.200,00 oltre ad esborsi pari a € 43,00 e IVA e CPA nella misura di legge .
Così deciso a Rimini alla pubblica udienza del 29\05\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 297/2025 promossa da:
) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CASADEI ALESSANDRA e elettivamente domiciliato in VIA UGO BRASCHI
8 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA ITALIA
RICORRENTE contro in Controparte_1 persona del Presidente legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso dagli Avv.to Francesca Romana Belli e Oreste Manzi con domicilio eletto in
Rimini, Via Macanno n.25, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo pec t Email_1
OPPOSTO
AVENTE AD OGGETTO
OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
Conclusioni delle parti all'udienza del 29\05\2025 :
Per la parte ricorrente : Dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria o quantomeno compensazione parziale delle spese .
Per la parte resistente : Dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese .
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proponeva opposizione avverso l'Avviso di Parte_1 Addebito n. 345 2024 00010906 12 000 formato dall' in data 9/12/2024 CP_1
(notificato il 13/2/2025) a titolo di omesso pagamento di contributi alla per Controparte_2 l'anno 2023 dell'importo totale, comprensivo delle spese di notifica, di € 12.416,61.
Si perveniva così all'udienza del giorno 29\05\2025 nella quale si prendeva atto che l' , in corso di procedimento ed in sede di autotutela, aveva operato lo CP_1 sgravio dell'Avviso di Addebito ed aveva effettuato la cancellazione dell'iscrizione della parte ricorrente e di tutti i suoi collaboratori dal 31/12/2022 per insussistenza dei requisiti, essendo stata verificata la comunicazione effettuata al Registro delle Imprese in data 31/12/2022 di cessazione delle attività e della partita iva sempre a far data dal 31/12/2022 e l'assenza di redditi di impresa denunciati dopo tale data abbandonando il credito rivendicato nell'AVA ed accogliendo le ragioni di controparte
Alla luce della documentazione prodotta , la concorde richiesta delle parti può trovare sicuro accoglimento .
Stante la leale condotta processuale dell' , che ha peraltro riconosciuto le CP_1 ragioni della parte ricorrente in epoca successiva alla presentazione del ricorso , sussistono fondate ragioni per compensare parzialmente le spese processuali tra le parti .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 429 cpc pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 21\03\2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' : CP_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa per un terzo le spese processuali e condanna l' alla rifusione CP_1 della restante quota di 2\3 delle spese di lite in favore della parte opponente, liquidate, per tale quota, in complessivi € 1.200,00 oltre ad esborsi pari a € 43,00 e IVA e CPA nella misura di legge .
Così deciso a Rimini alla pubblica udienza del 29\05\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'