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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/11/2025, n. 4680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4680 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa IE ON nella causa civile di primo grado, iscritta al numero 10341 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 promossa da
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale dott. , con i proc. dom. avv.ti Lucia Fiorillo e Emma Parte_2
Tortora, delega in atti
-attrice opponente-
e
( , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante prof. con i proc. dom. avv.ti Ciro Controparte_2
ES e OV LC, delega in atti
-convenuta opposta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L' ha opposto il decreto ingiuntivo n. 2694/2019, emesso dall'intestato Parte_3
Tribunale, con cui le era stato ordinato il pagamento in favore della convenuta della somma di € 1.025.257,01 (comprensiva di interessi ex d. lgs. Controparte_1
pagina 1 di 10 n.231/2002) a titolo di corrispettivo per differenze tariffarie relative a prestazioni di riabilitazione e socio sanitarie erogate nel periodo 2009-2013.
Eccepiva l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria rilevando che, in base ai contratti sottoscritti inter partes ex art. 8 quinquies, comma 2, d. lgs. n. 502/92, la condizione per poter ottenere il pagamento del compenso era costituita dal mancato superamento dei “tetti di spesa” fissati dalla normativa regionale.
Chiariva, al riguardo, che i centri che operavano in regime di accreditamento con l' erano soggetti alla c.d. regressione tariffaria laddove il limite di spesa fissato dalla normativa regionale, fosse risultato, all'esito dei controlli, superato.
Affermava poi che la regressione tariffaria costituiva esercizio di un potere autoritativo di controllo pubblicistico della spesa sanitaria avente carattere necessariamente successivo e “a consuntivo” e richiamava la previsione contrattuale per cui “la remunerazioni delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4, se non espressamente modificato con delibera della Giunta Regionale”.
L'opponente dava, poi, atto che dall'istruttoria fornita dalla Parte_4
dell' era emerso lo sforamento del tetto assegnato alla
[...] Parte_3
negli anni 2009, 2011 e 2013, mentre per l'anno Parte_5
2010 la aveva stipulato un contratto individuale di Struttura e per il 2012 era CP_1
stata rilasciata dalla controparte una rinuncia al recupero di eventuali incrementi dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni.
Eccepiva infine la prescrizione quinquennale del credito, ex art. 2948 n. 4 c.c., e, in ogni caso, l'inesistenza di un atto interruttivo nei dieci anni successivi alle prestazioni.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto opposto.
Costituitasi, la instava per il rigetto dell'opposizione. CP_1
Negava in primo luogo che al credito in oggetto potesse applicarsi la prescrizione quinquennale, visto che non si trattava di pagamenti periodici, e deduceva che poiché
pagina 2 di 10 la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, nel caso di specie, esso coincideva con l'emanazione del DCA n. 153 del 29.12.2014, emesso in rettifica del DCA n. 89 dell'11.8.2014, nonché del DCA n. 110 del 22.10.2014 costituenti la fonte normativa definitivamente applicabile alle tariffe per la remunerazione delle prestazioni specialistiche in contestazione.
Il credito azionato in via monitoria era infatti relativo al c.d. incremento tariffario ottenuto dalla differenza tra le somme corrisposte dall'amministrazione sanitaria
(nella misura risultante dalla originaria delibera di G.R. n. 224/2009 e dal Dca n.
43/2013) e quelle dovute secondo i diversi e maggiori importi contenuti nelle tabelle allegate ai suddetti decreti del commissario ad acta n. 153 del 29.12.2014, emesso in rettifica del DCA n. 89 dell'11.8.2014, e DCA n. 110 del 22.10.2014.
La convenuta richiamava poi gli atti interruttivi della prescrizione inoltrati alla controparte e contestava l'eccezione avversaria di inesigibilità del credito per superamento del c.d. tetto di spesa.
Su tale punto la argomentava che le limitazioni previste dall'art. 5 dei CP_1
contratti stipulati tra le parti trovavano applicazione per le sole variazioni tariffarie che fossero intervenute nel corso dell'anno di efficacia del contratto in cui la clausola era inserita, ma non potevano invece operare con riferimento alle variazioni tariffarie disposti da provvedimenti emessi successivamente a tutti gli anni in cui erano stati stipulati i contratti medesimi.
Aggiungeva inoltre che gli incrementi tariffari di cui ai DCA nn. 153/2014 e 110/2014 erano senz'altro applicabili anche alle annualità pregresse a condizione che – come avvenuto nel caso di specie – fossero richiesti sulle prestazioni rientranti nel numero massimo di quelle che l' i era obbligata ad acquisire, e che la struttura non poteva superare, nel contratto sottoscritto anno per anno.
L'opposta contestava in ogni caso l'avvenuto superamento del tetto di spesa in quanto del tutto indimostrato e confutato dalle somme effettivamente erogatele dalla controparte.
pagina 3 di 10 Infine, evidenziava di gestire le strutture di , Pellezzano, Maiori e Nocera Pt_1
Inferiore e di aver emesso per ognuno degli anni interessati una unica fattura comprensiva degli incrementi tariffari maturati sulle prestazioni sanitarie rese da tutte le predette strutture e lamentava che l' si fosse, tuttavia, limitata ad Parte_3
invocare solo ed esclusivamente gli atti ed i provvedimenti che riguardavano il superamento del tetto di spesa ed il fatturato realizzato dalla struttura di , Pt_1
mentre nulla aveva dedotto in ordine a tutte le altre.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto con ordinanza del 16.4.2020, dopo vari rinvii, la causa era assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 22.10.2025 alla quale, ex art. 281 sexies comma 3, c.p.c., si riservava il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione va accolta per quanto di ragione.
Deve essere in primo luogo disattesa l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall attrice. Pt_1
Invero, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, e non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (cfr.
Cassazione n. 30546/17, che ha ritenuto soggetto a prescrizione decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile;
conforme, in ordine al principio affermato, anche Cassazione n.
pagina 4 di 10 26161/06).
Nel caso di specie, se è vero che la rendicontazione e la remunerazione delle prestazioni sanitarie da parte dell' deve avvenire “periodicamente” (con termini e modalità previste dagli accordi contrattuali), non è altrettanto vero che tali remunerazioni costituiscano necessariamente un'obbligazione periodica o di durata
(ossia caratterizzata dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo), ben potendo le stesse non essere proprio versate se, per mera ipotesi, la struttura privata accreditata non erogasse prestazioni sanitarie. La periodicità, cioè, non è imposta dalla natura del rapporto contrattuale, ma solo da esigenze di rendiconto, sicché trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale, la quale risulta interrotta, nel caso in esame, dall'invio della messa in mora in data
27.11.2017 (doc. 2d opposta).
Entrando allora nel merito della controversia, occorre premettere che da parte dell'opponente non vi è stata alcuna contestazione in ordine alla effettiva erogazione delle prestazioni fatturate dalla avendo basato l' la propria difesa CP_1
sull'assunto che le somme ingiunte non potrebbero essere corrisposte a titolo di differenze tariffarie in quanto la ex art.26 Parte_6
L.833/78 aveva sforato i tetti di spesa assegnati dall' di cui ai contratti ex Parte_3
art.8 quinquies, comma 2, D. Lgs. n.502/92 e s.m.
È infatti insegnamento giurisprudenziale consolidato quello per cui il budget annuale di spesa costituisce un limite invalicabile, che trova giustificazione nella necessità di rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e nella circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate, godendo comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento, essendo gli interessi privati cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici (cfr. Cassazione 27465/2025).
Tale principio non trova deroga nella circostanza che la domanda di pagamento pagina 5 di 10 dipenda da una successiva modifica delle tariffe delle prestazioni, dovendo la retroattività delle stesse essere intesa come operante esclusivamente nel caso in cui non si sia già raggiunto, per gli anni in oggetto, il limite costituito dai tetti di spesa di branca e di struttura.
Si è anche osservato che l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (CdS n. 207/2016; richiamata da
Cassazione n. 4375/2023; n. 31364/2024).
Non rileva, dunque, la tardività del monitoraggio né quella relativa all'attività imputabile al Tavolo Tecnico (Cassazione n. 27465/2025).
Inoltre, è stato chiarito che l'elemento impeditivo della remunerazione aggiuntiva è integrato dal sol fatto del superamento dei tetti di spesa, restando irrilevante la circostanza che la delibera con cui si accerta tale superamento del limite di spesa sia comunicata o meno alla struttura accreditata, circostanza che non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione.
Ciò posto, l'onere di dimostrare il dedotto superamento gravava sull' esso, infatti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell' (ex multis Cassazione n. 26234/19, nonché S.U. n.
15516/18).
Merita allora evidenziare che l'anno 2009 è stato l'ultimo anno di vigenza del cd. tetto di macroarea (fissato, cioè, con riferimento alle singole branche e non già alla singola struttura privata erogatrice delle prestazioni sanitarie).
In tale ambito, infatti, le strutture accreditate non avevano in dote un tetto di spesa pagina 6 di 10 loro specificamente riconducibile, ma dovevano far riferimento al budget riconosciuto alla relativa branca della macroarea di riferimento. Una volta (e se) esauritosi il limite, le prestazioni rese sarebbero state ammesse a remunerazione in misura minore ovvero mediante regressione tariffaria (in termini cioè di percentuali) del corrispettivo previsto dal tariffario.
Ebbene, la documentazione versata in atti dall'opponente non dimostra il superamento del tetto di spesa per l'anno 2009.
Se infatti risulta prodotta la richiesta del 29.4.2010 rivolta alla sede di CP_1
, di emissione di una nota di credito per € 20.613,82 a titolo di Regressione Pt_1
Tariffaria Unica, nel fascicolo è altresì presente il provvedimenti di del 13.5.2010 di annullamento della predetta richiesta.
Analogamente, quanto all'anno 2010, vi è contezza della comunicazione da parte dell' alla sede di , in data 1.12.2010, che la percentuale di tetto CP_1 Pt_1
utilizzato nei primi 10 mesi dell'anno era pari al 92, 61% ed in data 2.5.2011 che la nota di credito di emettere a consuntivo, a titolo di Regressione Tariffaria Unica, era pari a zero.
La prova richiesta è stata invece fornita, sempre con riferimento alla sola sede di della quanto all'anno 2011 relativamente al quale, già in data Pt_1 CP_1
28.9.2011, l aveva inviato alla controparte una proiezione di fatturato che indicava un possibile sforamento dal tetto di € 86.016,80. Successivamente, in data
2.4.2012, l inoltrava la richiesta di emissione di nota di credito a titolo di RTU, Pt_1
a consuntivo, per € 45.313,00.
Per l'anno 2012 la in persona del suo legale rappresentante, si era invece CP_1
impegnata a rinunciare con riferimento alle prestazioni erogate nell'annualità 2012 ad ogni e qualsivoglia azione legale e/o amministrativa per il recupero di sorte capitale e/o interessi e/o maggior danno in conseguenza di eventuali incrementi dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni, nonché sull'entità dei volumi erogabili sottoscritti in sede contrattuale per l'anno 2012.
pagina 7 di 10 È sufficientemente chiara, dal tenore letterale e dal significato delle parole, la rinuncia della in tutte le sue componenti/strutture, a qualsiasi azione per il recupero di CP_1
eventuali crediti derivanti dall'incremento delle tariffe per quell'anno, mentre il riconoscimento di ulteriori risorse economiche da parte della Regione Campania, evento al quale era risolutivamente (non sospensivamente) condizionata tale rinuncia, non è stato dimostrato da parte opposta, che pure ne aveva l'onere.
Lo specifico riferimento poi gli “incrementi dei valori unitari delle tariffe” non consente di leggere la predetta riserva come proposto dalla convenuta, cioè nel senso che tali flussi potrebbero anche essere individuati nella parte di fatturato ancora realizzabile dalla fino al raggiungimento del proprio tetto di spesa. CP_1
Parte opponente ha dimostrato, infine, il superamento del tetto di spesa da parte di tutte le strutture della per l'anno 2013. CP_1
In data 13.5.2015, l ha infatti inoltrato la richiesta di emissione di note di credito per , a consuntivo, previo riepilogo del fatturato di ciascuna struttura, per le seguenti somme:
€ 123.188,86 per la sede di;
Pt_1
€ 30.452,26 per la sede di Nocera Inferiore;
€ 24.844,26 per la sede di Maiori;
€ 21.946,79 per la sede di Pellezzano.
In definitiva, quindi, può discutersi della spettanza degli incrementi tariffari per i soli anni 2009, 2010 e 2011 (con esclusione della struttura di ), mentre la pretesa Pt_1
creditoria di parte società opposta va respinta per le altre annualità avendo parte attrice provato l'applicazione della RTU (ovvero la decurtazione subita delle remunerazioni ricevute) a conferma dello sforamento dei tetti di spesa per il 2013 ed essendo intervenuta una rinuncia per il 2012.
Considerato allora che alla dettagliata esposizione da parte della convenuta, sia in comparsa ma soprattutto nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., della base e delle modalità di calcolo delle differenze richieste a titolo di incremento tariffario per pagina 8 di 10 le sopra indicate annualità, parte attrice ha avanzato alcuna specifica contestazione
(cfr. memoria dell'11.6.2020), possono essere riconosciuti i seguenti importi:
€ 187.728,83 per l'anno 2009, come indicato nella fattura n. 144 del 25.10.2017;
€ 180.865,45 per l'anno 2010, come indicato nella fattura n. 145 del 25.10.2017.
€ 144.873,71 per l'anno 2011 (pari ad € 195.152,39 portati dalla fattura n. 146 del
25.10.2017 meno € 50.278,68 richiesti dalla struttura di che, però, come Pt_1
anticipato, aveva sforato il tetto di spesa).
In definitiva, quindi, il decreto va revocato e parte attrice condannata al pagamento in favore della convenuta di € 513.467,99, oltre interessi ex d. lgs. 231/02.
L'applicabilità, nel caso di specie, degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 discende dall'ormai consolidato orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella “transazione commerciale” di cui all'art. 2, co. 1, lett. a, del citato decreto legislativo) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate
(Cassazione n. 25924/19; n. 17665/19, la quale ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva confuso l'accreditamento ricevuto dalla struttura in data anteriore all'8 agosto 2002, con l'accordo contrattuale in base al quale la struttura si era obbligata, a fronte di un determinato corrispettivo, ad erogare le prestazioni per conto del nell'anno 2006). Parte_7
Poiché tale condizione sussiste nel caso in esame, alla luce degli accordi contrattuali prodotti dalla società attrice in relazione alle annualità 2009-2013, cui si riferiscono le prestazioni sanitarie oggetto di causa, ne consegue che sulla somma predetta vanno pagina 9 di 10 applicati gli interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/02 e succ. modif.
Le spese di lite vanno compensate nella misura del 50% per via della soccombenza reciproca e nel residuo liquidate come da dispositivo, con prevalenza del decisum sul disputatum e con applicazione dei valori minimi in ragione della serialità della questioni trattate e del mancato svolgimento di ogni incombente istruttorio.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n.2694/2019, reso inter partes in data 15-16.9.2019; condanna l' al pagamento in favore della Parte_3 Controparte_1
di € 513.467,99, oltre interessi ex d. lgs. 231/02;
[...]
dichiara la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%; condanna l' alla refusione in favore degli avv.ti Ciro ES e Parte_3
OV LC, dichiaratisi antistatari, del residuo 50% delle spese di lite che si liquida in € 7.299,00 per compensi professionali, € 421,50 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 19.11.2025
IL GIUDICE
IE ON
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa IE ON nella causa civile di primo grado, iscritta al numero 10341 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 promossa da
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale dott. , con i proc. dom. avv.ti Lucia Fiorillo e Emma Parte_2
Tortora, delega in atti
-attrice opponente-
e
( , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante prof. con i proc. dom. avv.ti Ciro Controparte_2
ES e OV LC, delega in atti
-convenuta opposta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n. 56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L' ha opposto il decreto ingiuntivo n. 2694/2019, emesso dall'intestato Parte_3
Tribunale, con cui le era stato ordinato il pagamento in favore della convenuta della somma di € 1.025.257,01 (comprensiva di interessi ex d. lgs. Controparte_1
pagina 1 di 10 n.231/2002) a titolo di corrispettivo per differenze tariffarie relative a prestazioni di riabilitazione e socio sanitarie erogate nel periodo 2009-2013.
Eccepiva l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria rilevando che, in base ai contratti sottoscritti inter partes ex art. 8 quinquies, comma 2, d. lgs. n. 502/92, la condizione per poter ottenere il pagamento del compenso era costituita dal mancato superamento dei “tetti di spesa” fissati dalla normativa regionale.
Chiariva, al riguardo, che i centri che operavano in regime di accreditamento con l' erano soggetti alla c.d. regressione tariffaria laddove il limite di spesa fissato dalla normativa regionale, fosse risultato, all'esito dei controlli, superato.
Affermava poi che la regressione tariffaria costituiva esercizio di un potere autoritativo di controllo pubblicistico della spesa sanitaria avente carattere necessariamente successivo e “a consuntivo” e richiamava la previsione contrattuale per cui “la remunerazioni delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4, se non espressamente modificato con delibera della Giunta Regionale”.
L'opponente dava, poi, atto che dall'istruttoria fornita dalla Parte_4
dell' era emerso lo sforamento del tetto assegnato alla
[...] Parte_3
negli anni 2009, 2011 e 2013, mentre per l'anno Parte_5
2010 la aveva stipulato un contratto individuale di Struttura e per il 2012 era CP_1
stata rilasciata dalla controparte una rinuncia al recupero di eventuali incrementi dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni.
Eccepiva infine la prescrizione quinquennale del credito, ex art. 2948 n. 4 c.c., e, in ogni caso, l'inesistenza di un atto interruttivo nei dieci anni successivi alle prestazioni.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto opposto.
Costituitasi, la instava per il rigetto dell'opposizione. CP_1
Negava in primo luogo che al credito in oggetto potesse applicarsi la prescrizione quinquennale, visto che non si trattava di pagamenti periodici, e deduceva che poiché
pagina 2 di 10 la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, nel caso di specie, esso coincideva con l'emanazione del DCA n. 153 del 29.12.2014, emesso in rettifica del DCA n. 89 dell'11.8.2014, nonché del DCA n. 110 del 22.10.2014 costituenti la fonte normativa definitivamente applicabile alle tariffe per la remunerazione delle prestazioni specialistiche in contestazione.
Il credito azionato in via monitoria era infatti relativo al c.d. incremento tariffario ottenuto dalla differenza tra le somme corrisposte dall'amministrazione sanitaria
(nella misura risultante dalla originaria delibera di G.R. n. 224/2009 e dal Dca n.
43/2013) e quelle dovute secondo i diversi e maggiori importi contenuti nelle tabelle allegate ai suddetti decreti del commissario ad acta n. 153 del 29.12.2014, emesso in rettifica del DCA n. 89 dell'11.8.2014, e DCA n. 110 del 22.10.2014.
La convenuta richiamava poi gli atti interruttivi della prescrizione inoltrati alla controparte e contestava l'eccezione avversaria di inesigibilità del credito per superamento del c.d. tetto di spesa.
Su tale punto la argomentava che le limitazioni previste dall'art. 5 dei CP_1
contratti stipulati tra le parti trovavano applicazione per le sole variazioni tariffarie che fossero intervenute nel corso dell'anno di efficacia del contratto in cui la clausola era inserita, ma non potevano invece operare con riferimento alle variazioni tariffarie disposti da provvedimenti emessi successivamente a tutti gli anni in cui erano stati stipulati i contratti medesimi.
Aggiungeva inoltre che gli incrementi tariffari di cui ai DCA nn. 153/2014 e 110/2014 erano senz'altro applicabili anche alle annualità pregresse a condizione che – come avvenuto nel caso di specie – fossero richiesti sulle prestazioni rientranti nel numero massimo di quelle che l' i era obbligata ad acquisire, e che la struttura non poteva superare, nel contratto sottoscritto anno per anno.
L'opposta contestava in ogni caso l'avvenuto superamento del tetto di spesa in quanto del tutto indimostrato e confutato dalle somme effettivamente erogatele dalla controparte.
pagina 3 di 10 Infine, evidenziava di gestire le strutture di , Pellezzano, Maiori e Nocera Pt_1
Inferiore e di aver emesso per ognuno degli anni interessati una unica fattura comprensiva degli incrementi tariffari maturati sulle prestazioni sanitarie rese da tutte le predette strutture e lamentava che l' si fosse, tuttavia, limitata ad Parte_3
invocare solo ed esclusivamente gli atti ed i provvedimenti che riguardavano il superamento del tetto di spesa ed il fatturato realizzato dalla struttura di , Pt_1
mentre nulla aveva dedotto in ordine a tutte le altre.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto con ordinanza del 16.4.2020, dopo vari rinvii, la causa era assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 22.10.2025 alla quale, ex art. 281 sexies comma 3, c.p.c., si riservava il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
L'opposizione va accolta per quanto di ragione.
Deve essere in primo luogo disattesa l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall attrice. Pt_1
Invero, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, e non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (cfr.
Cassazione n. 30546/17, che ha ritenuto soggetto a prescrizione decennale il credito dei farmacisti nei confronti delle per il rimborso delle prestazioni fornite agli assistiti, oggetto di rendiconto da presentarsi, unitamente alle relative ricette, a cadenza mensile;
conforme, in ordine al principio affermato, anche Cassazione n.
pagina 4 di 10 26161/06).
Nel caso di specie, se è vero che la rendicontazione e la remunerazione delle prestazioni sanitarie da parte dell' deve avvenire “periodicamente” (con termini e modalità previste dagli accordi contrattuali), non è altrettanto vero che tali remunerazioni costituiscano necessariamente un'obbligazione periodica o di durata
(ossia caratterizzata dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo), ben potendo le stesse non essere proprio versate se, per mera ipotesi, la struttura privata accreditata non erogasse prestazioni sanitarie. La periodicità, cioè, non è imposta dalla natura del rapporto contrattuale, ma solo da esigenze di rendiconto, sicché trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale, la quale risulta interrotta, nel caso in esame, dall'invio della messa in mora in data
27.11.2017 (doc. 2d opposta).
Entrando allora nel merito della controversia, occorre premettere che da parte dell'opponente non vi è stata alcuna contestazione in ordine alla effettiva erogazione delle prestazioni fatturate dalla avendo basato l' la propria difesa CP_1
sull'assunto che le somme ingiunte non potrebbero essere corrisposte a titolo di differenze tariffarie in quanto la ex art.26 Parte_6
L.833/78 aveva sforato i tetti di spesa assegnati dall' di cui ai contratti ex Parte_3
art.8 quinquies, comma 2, D. Lgs. n.502/92 e s.m.
È infatti insegnamento giurisprudenziale consolidato quello per cui il budget annuale di spesa costituisce un limite invalicabile, che trova giustificazione nella necessità di rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e nella circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate, godendo comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento, essendo gli interessi privati cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici (cfr. Cassazione 27465/2025).
Tale principio non trova deroga nella circostanza che la domanda di pagamento pagina 5 di 10 dipenda da una successiva modifica delle tariffe delle prestazioni, dovendo la retroattività delle stesse essere intesa come operante esclusivamente nel caso in cui non si sia già raggiunto, per gli anni in oggetto, il limite costituito dai tetti di spesa di branca e di struttura.
Si è anche osservato che l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (CdS n. 207/2016; richiamata da
Cassazione n. 4375/2023; n. 31364/2024).
Non rileva, dunque, la tardività del monitoraggio né quella relativa all'attività imputabile al Tavolo Tecnico (Cassazione n. 27465/2025).
Inoltre, è stato chiarito che l'elemento impeditivo della remunerazione aggiuntiva è integrato dal sol fatto del superamento dei tetti di spesa, restando irrilevante la circostanza che la delibera con cui si accerta tale superamento del limite di spesa sia comunicata o meno alla struttura accreditata, circostanza che non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione.
Ciò posto, l'onere di dimostrare il dedotto superamento gravava sull' esso, infatti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), ma rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell' (ex multis Cassazione n. 26234/19, nonché S.U. n.
15516/18).
Merita allora evidenziare che l'anno 2009 è stato l'ultimo anno di vigenza del cd. tetto di macroarea (fissato, cioè, con riferimento alle singole branche e non già alla singola struttura privata erogatrice delle prestazioni sanitarie).
In tale ambito, infatti, le strutture accreditate non avevano in dote un tetto di spesa pagina 6 di 10 loro specificamente riconducibile, ma dovevano far riferimento al budget riconosciuto alla relativa branca della macroarea di riferimento. Una volta (e se) esauritosi il limite, le prestazioni rese sarebbero state ammesse a remunerazione in misura minore ovvero mediante regressione tariffaria (in termini cioè di percentuali) del corrispettivo previsto dal tariffario.
Ebbene, la documentazione versata in atti dall'opponente non dimostra il superamento del tetto di spesa per l'anno 2009.
Se infatti risulta prodotta la richiesta del 29.4.2010 rivolta alla sede di CP_1
, di emissione di una nota di credito per € 20.613,82 a titolo di Regressione Pt_1
Tariffaria Unica, nel fascicolo è altresì presente il provvedimenti di del 13.5.2010 di annullamento della predetta richiesta.
Analogamente, quanto all'anno 2010, vi è contezza della comunicazione da parte dell' alla sede di , in data 1.12.2010, che la percentuale di tetto CP_1 Pt_1
utilizzato nei primi 10 mesi dell'anno era pari al 92, 61% ed in data 2.5.2011 che la nota di credito di emettere a consuntivo, a titolo di Regressione Tariffaria Unica, era pari a zero.
La prova richiesta è stata invece fornita, sempre con riferimento alla sola sede di della quanto all'anno 2011 relativamente al quale, già in data Pt_1 CP_1
28.9.2011, l aveva inviato alla controparte una proiezione di fatturato che indicava un possibile sforamento dal tetto di € 86.016,80. Successivamente, in data
2.4.2012, l inoltrava la richiesta di emissione di nota di credito a titolo di RTU, Pt_1
a consuntivo, per € 45.313,00.
Per l'anno 2012 la in persona del suo legale rappresentante, si era invece CP_1
impegnata a rinunciare con riferimento alle prestazioni erogate nell'annualità 2012 ad ogni e qualsivoglia azione legale e/o amministrativa per il recupero di sorte capitale e/o interessi e/o maggior danno in conseguenza di eventuali incrementi dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni, nonché sull'entità dei volumi erogabili sottoscritti in sede contrattuale per l'anno 2012.
pagina 7 di 10 È sufficientemente chiara, dal tenore letterale e dal significato delle parole, la rinuncia della in tutte le sue componenti/strutture, a qualsiasi azione per il recupero di CP_1
eventuali crediti derivanti dall'incremento delle tariffe per quell'anno, mentre il riconoscimento di ulteriori risorse economiche da parte della Regione Campania, evento al quale era risolutivamente (non sospensivamente) condizionata tale rinuncia, non è stato dimostrato da parte opposta, che pure ne aveva l'onere.
Lo specifico riferimento poi gli “incrementi dei valori unitari delle tariffe” non consente di leggere la predetta riserva come proposto dalla convenuta, cioè nel senso che tali flussi potrebbero anche essere individuati nella parte di fatturato ancora realizzabile dalla fino al raggiungimento del proprio tetto di spesa. CP_1
Parte opponente ha dimostrato, infine, il superamento del tetto di spesa da parte di tutte le strutture della per l'anno 2013. CP_1
In data 13.5.2015, l ha infatti inoltrato la richiesta di emissione di note di credito per , a consuntivo, previo riepilogo del fatturato di ciascuna struttura, per le seguenti somme:
€ 123.188,86 per la sede di;
Pt_1
€ 30.452,26 per la sede di Nocera Inferiore;
€ 24.844,26 per la sede di Maiori;
€ 21.946,79 per la sede di Pellezzano.
In definitiva, quindi, può discutersi della spettanza degli incrementi tariffari per i soli anni 2009, 2010 e 2011 (con esclusione della struttura di ), mentre la pretesa Pt_1
creditoria di parte società opposta va respinta per le altre annualità avendo parte attrice provato l'applicazione della RTU (ovvero la decurtazione subita delle remunerazioni ricevute) a conferma dello sforamento dei tetti di spesa per il 2013 ed essendo intervenuta una rinuncia per il 2012.
Considerato allora che alla dettagliata esposizione da parte della convenuta, sia in comparsa ma soprattutto nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., della base e delle modalità di calcolo delle differenze richieste a titolo di incremento tariffario per pagina 8 di 10 le sopra indicate annualità, parte attrice ha avanzato alcuna specifica contestazione
(cfr. memoria dell'11.6.2020), possono essere riconosciuti i seguenti importi:
€ 187.728,83 per l'anno 2009, come indicato nella fattura n. 144 del 25.10.2017;
€ 180.865,45 per l'anno 2010, come indicato nella fattura n. 145 del 25.10.2017.
€ 144.873,71 per l'anno 2011 (pari ad € 195.152,39 portati dalla fattura n. 146 del
25.10.2017 meno € 50.278,68 richiesti dalla struttura di che, però, come Pt_1
anticipato, aveva sforato il tetto di spesa).
In definitiva, quindi, il decreto va revocato e parte attrice condannata al pagamento in favore della convenuta di € 513.467,99, oltre interessi ex d. lgs. 231/02.
L'applicabilità, nel caso di specie, degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 discende dall'ormai consolidato orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella “transazione commerciale” di cui all'art. 2, co. 1, lett. a, del citato decreto legislativo) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate
(Cassazione n. 25924/19; n. 17665/19, la quale ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva confuso l'accreditamento ricevuto dalla struttura in data anteriore all'8 agosto 2002, con l'accordo contrattuale in base al quale la struttura si era obbligata, a fronte di un determinato corrispettivo, ad erogare le prestazioni per conto del nell'anno 2006). Parte_7
Poiché tale condizione sussiste nel caso in esame, alla luce degli accordi contrattuali prodotti dalla società attrice in relazione alle annualità 2009-2013, cui si riferiscono le prestazioni sanitarie oggetto di causa, ne consegue che sulla somma predetta vanno pagina 9 di 10 applicati gli interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/02 e succ. modif.
Le spese di lite vanno compensate nella misura del 50% per via della soccombenza reciproca e nel residuo liquidate come da dispositivo, con prevalenza del decisum sul disputatum e con applicazione dei valori minimi in ragione della serialità della questioni trattate e del mancato svolgimento di ogni incombente istruttorio.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n.2694/2019, reso inter partes in data 15-16.9.2019; condanna l' al pagamento in favore della Parte_3 Controparte_1
di € 513.467,99, oltre interessi ex d. lgs. 231/02;
[...]
dichiara la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%; condanna l' alla refusione in favore degli avv.ti Ciro ES e Parte_3
OV LC, dichiaratisi antistatari, del residuo 50% delle spese di lite che si liquida in € 7.299,00 per compensi professionali, € 421,50 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 19.11.2025
IL GIUDICE
IE ON
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