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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/12/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV
in persona del Giudice, Attilio Burti, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del 18.12.2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 974/2025 promossa con ricorso ex artt. 281-decies ss. c.p.c. da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Brunella Locatelli e Gabriele Rocchi come da procura dimessa nel fascicolo telematico → da verificare
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), anche Controparte_1 P.IVA_1 nella sua articolazione
[...]
, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ex art. 1 R. d. n.
1611 del 30/10/1933
- RESISTENTE -
CONCLUSIONI
Vengono di seguito riportate le conclusioni formulate da parte ricorrente e da parte resistente, rispettivamente nel ricorso e nella comparsa di risposta.
Conclusioni di parte ricorrente:
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bergamo, respinta ogni contraria richiesta e in accoglimento del presente ricorso,
In via principale e di merito:
annullare il provvedimento impugnato e adottare ogni eventuale conseguente e opportuno provvedimento.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Conclusioni di parte resistente:
“- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, a favore del Giudice
Amministrativo;
- dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale di Brescia;
- in subordine, nel merito, rigettare la domanda in quanto inammissibile e, comunque, infondata;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con provvedimento emesso in data 14.01.2025 l' Controparte_2 di (d'ora in avanti l'Amministrazione resistente) ha escluso il Sig. CP_2
(il ricorrente) dalla prova pratica per il conseguimento della Parte_1 patente di guida categoria B per insussistenza dei requisiti soggettivi (doc. 1 ricorrente). In data 18.01.2025, poco prima dell'orario previsto per lo svolgimento dell'esame pratico, l'Amministrazione resistente ha notificato brevi manu al ricorrente il provvedimento privo di motivazione e con l'indicazione di rivolgersi alla Prefettura territorialmente competente per maggiori informazioni.
2. Quindi, il ricorrente ha sottoposto alla Prefettura di l'istanza di CP_2 accesso agli atti per il tramite dei suoi avvocati che, in assenza di riscontro,
2 hanno preso diretta visione del fascicolo. Questo conteneva unicamente la copia del casellario giudiziale del ricorrente, documento dal quale risulta una iscrizione afferente al reato previsto e punito dagli artt. 81 c.p. e 73, co. 5 D.P.R.
309/1990 (doc. 2 ricorrente).
3. Il ricorrente ha impugnato il succitato provvedimento contestandone il contenuto. Inoltre, è stata chiesta la prova testimoniale circa la necessità per il ricorrente di affidarsi alla disponibilità di un collega al fine di raggiungere il luogo di lavoro.
4. Parte resistente ha, anzitutto, sollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di incompetenza del Tribunale di Bergamo, contestando, nel merito, le censure sollevate dal ricorrente avverso il diniego di ammissione alla prova pratica. Le eccezioni di giurisdizione e di competenza, come noto, attengono ai presupposti processuali e, pertanto, richiedono di essere esaminate in via pregiudiziale.
5. In particolare, la giurisdizione assurge a presupposto logico della competenza, che ne costituisce una frazione soltanto. In termini di pregiudizialità logica della giurisdizione rispetto alla competenza si è già espressa la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, che ha individuato nelle norme o principi della Costituzione o espressivi di valori o di interessi di rilievo costituzionale le uniche ipotesi di possibile deroga ad un siffatto rapporto (Cass. sez. un. 5 gennaio 2016 n. 29 e
30). Alla luce di queste premesse, vengono di seguito esposte le ragioni che depongono per l'attribuzione della presente controversia alla giurisdizione ordinaria, atteso che la materia non rientra tra quelle lasciate alla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133 D.lgs. n. 104 del 02/07/2010. Trattasi infatti di un caso avente ad oggetto il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza dei requisiti morali ex art. 120 co. 1 D.lgs. n. 285 del 30/04/1992.
5.1 Autorevole dottrina ravvisa nella distinzione tra norme di relazione e norme di azione il criterio atto a scindere i diritti soggettivi, sui quali si pronuncia la giurisdizione ordinaria, dagli interessi legittimi, che ricadono invece nell'alveo della giurisdizione amministrativa. Precisamente, le norme di relazione disciplinano i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, mentre le norme di azione regolano le modalità di esercizio dei poteri amministrativi. L'art. 3 120 D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 rappresenta un chiaro esempio di norma di relazione che non richiede alcun bilanciamento tra interessi pubblici e privati.
5.2 Il tenore letterale della disposizione (“Non possono conseguire la patente di guida (…) le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi (…)”) depone nel senso che l'Amministrazione, nel vagliare le candidature per l'accesso alla prova pratica della patente di guida, debba limitarsi ad accertare l'assenza delle condizioni soggettive impeditive stabilite dalla legge. In altre parole, la disposizione in esame fissa i requisiti negativi che l'Amministrazione è tenuta a verificare svolgendo un'operazione dal carattere vincolato, non essendole consentito né di procedere ad un accertamento del caso concreto né di esercitare la propria discrezionalità. L'interesse pubblico risiedente in una sicura e ordinata circolazione stradale, infatti, è stato già bilanciato a monte da parte del
Legislatore, della cui volontà politica l'Amministrazione si fa qui mera esecutrice.
5.3 Quanto alla situazione giuridica soggettiva asseritamente lesa, essa consiste in un diritto soggettivo poiché attraverso il provvedimento impugnato l'Amministrazione ha inciso su quella che è una possibile modalità di esercizio della libertà di circolazione – libertà fondamentale – spettante al ricorrente, specie in un contesto nel quale non sussistono concrete alternative alla guida di un'autovettura1. In effetti la disciplina dedicata alla patente di guida per sua stessa natura intende dare attuazione all'art. 16 Cost. Argomentazioni analoghe sono state prospettate in Cass. civ. sez. un., ord. 19/11/2020 n. 263912 e,
4 sebbene la vicenda non sia pienamente sovrapponibile a quella del presente giudizio, esse sono condivisibili e applicabili anche al caso di specie.
5.4 L'interpretazione che questo Giudice ha fin qui offerto si pone in continuità con gli approdi giurisprudenziali raggiunti dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. un., 14/03/2022, n. 8188; Cass. sez. un., ord., 13/12/2019 n. 32977), dal
Consiglio di Stato (v. Cons. Stato, sez. V, 31/03/2025, n. 2626) e dai Tribunali
Amministrativi Regionali (Trib. Amm. Reg. Emilia-Romagna, Parma, sez. I,
24/11/2022, n. 334; Trib. Amm. Reg. Campania, Napoli, sez. V, 8/01/2020, n.
86; Trib. Amm. Reg. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 01/04/2019, n. 77; Trib.
Amm. Reg. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 18/01/2022, n. 51; Trib. Amm.
Reg. Lombardia, sez. I, 30/05/2023, n. 1300; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II,
29/10/2018, n. 1380).
6. Accertata la riconducibilità della controversia alla giurisdizione ordinaria, occorre ora esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente. Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il
[...]
del quale la Motorizzazione Civile di è Controparte_1 CP_2 articolazione. Viene quindi in rilievo l'art. 25 c.p.c., ai sensi del quale: “Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.”. Il foro erariale coincide con il luogo ove ha sede l' , che nel Controparte_3 caso di specie si trova a Brescia. Pertanto, deve essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Amministrazione resistente e la competenza deve essere declinata in favore del Tribunale di Brescia, cui spetta la decisione nel merito.
7. La presente sentenza, seppur relativa alle sole questioni di giurisdizione e competenza, chiude il giudizio, come previsto dall'art. 279 c.p.c. L'impossibilità di individuare allo stato attuale la parte soccombente nel merito non impedisce al
Giudice di pronunciarsi anche sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c., essendo la
5 presente decisione idonea a definire il giudizio, ove la causa non venga riassunta avanti al giudice competente.
7.1 Conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità che identifica
“la parte soccombente con quella che ha dato causa alla fase processuale rivelatasi inutile costringendo l'altra parte a sostenere le spese conseguenti a tale fase”3, le spese sono poste a carico di parte ricorrente.
7.2 Le spese di lite si liquidano come indicato in dispositivo e più precisamente, secondo i criteri stabiliti dal D.M. n. 55 del 10/03/2014: assumendo a riferimento lo scaglione “indeterminabile-complessità media”, dato il carattere costituzionale del diritto asseritamente leso;
secondo i criteri minimi in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e dell'esistenza di formanti giurisprudenziali consolidati sulle questioni decise.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
2) dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale di Brescia, assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio;
3) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nella somma di euro 5.431, oltre accessori di legge.
Bergamo, 18.12.2025
Il Giudice
dott. Attilio Burti
*minuta redatta con la collaborazione della dott.ssa Marta Biondi, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013.
6 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. civ. sez. un., ord. 19/11/2020 n. 26391, in Foro Plus: “Quantunque la libertà di circolare non comporti, di per sé, il diritto di guidare veicoli a motore (Corte cost., sentenze n. 6 del 1962, n. 274 del 2016 e n. 80 del 2019), nondimeno - come autorevole dottrina non ha mancato di osservare - il non possedere la patente di guida di un mezzo di trasporto a cui, in situazioni date, non vi siano concrete alternative, costituisce un limite alla libertà di circolazione (donde la necessità che i requisiti per la guida siano fissati nell'osservanza, oltre che del generale principio di eguaglianza, della limitazione, stabilita in via generale, ai motivi di sanità e di sicurezza, di cui, appunto, all' art. 16 Cost.).”.
2 Cass. civ. sez. un., ord. 19/11/2020 n. 26391, in Foro Plus: “A questa conclusione (natura di diritto soggettivo della posizione del privato;
esclusione dell'effetto degradatorio del diritto ad interesse legittimo;
giurisdizione del giudice ordinario) si perviene anche considerando che la revoca della patente disposta dal prefetto, quantunque non costituisca più attività vincolata, incide direttamente su una modalità di esercizio di una libertà fondamentale, quale la circolazione, sicché il relativo contenzioso è destinato a svolgersi (salvo il caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qui non ricorrente) davanti al giudice ordinario, che è il giudice naturale dei diritti fondamentali. E sulla riconducibilità della disciplina della patente di guida alla garanzia offerta dall'art. 16 Cost., il Collegio ritiene di non avere dubbi.”. 3 Cass. civ., sez. II, 14/05/2008, n. 12137; Cass. civ. sez. II, 08/06/2007, n. 13430 in Banca Dati De Jure.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV
in persona del Giudice, Attilio Burti, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del 18.12.2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 974/2025 promossa con ricorso ex artt. 281-decies ss. c.p.c. da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Brunella Locatelli e Gabriele Rocchi come da procura dimessa nel fascicolo telematico → da verificare
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), anche Controparte_1 P.IVA_1 nella sua articolazione
[...]
, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ex art. 1 R. d. n.
1611 del 30/10/1933
- RESISTENTE -
CONCLUSIONI
Vengono di seguito riportate le conclusioni formulate da parte ricorrente e da parte resistente, rispettivamente nel ricorso e nella comparsa di risposta.
Conclusioni di parte ricorrente:
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bergamo, respinta ogni contraria richiesta e in accoglimento del presente ricorso,
In via principale e di merito:
annullare il provvedimento impugnato e adottare ogni eventuale conseguente e opportuno provvedimento.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Conclusioni di parte resistente:
“- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, a favore del Giudice
Amministrativo;
- dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale di Brescia;
- in subordine, nel merito, rigettare la domanda in quanto inammissibile e, comunque, infondata;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con provvedimento emesso in data 14.01.2025 l' Controparte_2 di (d'ora in avanti l'Amministrazione resistente) ha escluso il Sig. CP_2
(il ricorrente) dalla prova pratica per il conseguimento della Parte_1 patente di guida categoria B per insussistenza dei requisiti soggettivi (doc. 1 ricorrente). In data 18.01.2025, poco prima dell'orario previsto per lo svolgimento dell'esame pratico, l'Amministrazione resistente ha notificato brevi manu al ricorrente il provvedimento privo di motivazione e con l'indicazione di rivolgersi alla Prefettura territorialmente competente per maggiori informazioni.
2. Quindi, il ricorrente ha sottoposto alla Prefettura di l'istanza di CP_2 accesso agli atti per il tramite dei suoi avvocati che, in assenza di riscontro,
2 hanno preso diretta visione del fascicolo. Questo conteneva unicamente la copia del casellario giudiziale del ricorrente, documento dal quale risulta una iscrizione afferente al reato previsto e punito dagli artt. 81 c.p. e 73, co. 5 D.P.R.
309/1990 (doc. 2 ricorrente).
3. Il ricorrente ha impugnato il succitato provvedimento contestandone il contenuto. Inoltre, è stata chiesta la prova testimoniale circa la necessità per il ricorrente di affidarsi alla disponibilità di un collega al fine di raggiungere il luogo di lavoro.
4. Parte resistente ha, anzitutto, sollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di incompetenza del Tribunale di Bergamo, contestando, nel merito, le censure sollevate dal ricorrente avverso il diniego di ammissione alla prova pratica. Le eccezioni di giurisdizione e di competenza, come noto, attengono ai presupposti processuali e, pertanto, richiedono di essere esaminate in via pregiudiziale.
5. In particolare, la giurisdizione assurge a presupposto logico della competenza, che ne costituisce una frazione soltanto. In termini di pregiudizialità logica della giurisdizione rispetto alla competenza si è già espressa la Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, che ha individuato nelle norme o principi della Costituzione o espressivi di valori o di interessi di rilievo costituzionale le uniche ipotesi di possibile deroga ad un siffatto rapporto (Cass. sez. un. 5 gennaio 2016 n. 29 e
30). Alla luce di queste premesse, vengono di seguito esposte le ragioni che depongono per l'attribuzione della presente controversia alla giurisdizione ordinaria, atteso che la materia non rientra tra quelle lasciate alla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133 D.lgs. n. 104 del 02/07/2010. Trattasi infatti di un caso avente ad oggetto il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza dei requisiti morali ex art. 120 co. 1 D.lgs. n. 285 del 30/04/1992.
5.1 Autorevole dottrina ravvisa nella distinzione tra norme di relazione e norme di azione il criterio atto a scindere i diritti soggettivi, sui quali si pronuncia la giurisdizione ordinaria, dagli interessi legittimi, che ricadono invece nell'alveo della giurisdizione amministrativa. Precisamente, le norme di relazione disciplinano i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, mentre le norme di azione regolano le modalità di esercizio dei poteri amministrativi. L'art. 3 120 D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 rappresenta un chiaro esempio di norma di relazione che non richiede alcun bilanciamento tra interessi pubblici e privati.
5.2 Il tenore letterale della disposizione (“Non possono conseguire la patente di guida (…) le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi (…)”) depone nel senso che l'Amministrazione, nel vagliare le candidature per l'accesso alla prova pratica della patente di guida, debba limitarsi ad accertare l'assenza delle condizioni soggettive impeditive stabilite dalla legge. In altre parole, la disposizione in esame fissa i requisiti negativi che l'Amministrazione è tenuta a verificare svolgendo un'operazione dal carattere vincolato, non essendole consentito né di procedere ad un accertamento del caso concreto né di esercitare la propria discrezionalità. L'interesse pubblico risiedente in una sicura e ordinata circolazione stradale, infatti, è stato già bilanciato a monte da parte del
Legislatore, della cui volontà politica l'Amministrazione si fa qui mera esecutrice.
5.3 Quanto alla situazione giuridica soggettiva asseritamente lesa, essa consiste in un diritto soggettivo poiché attraverso il provvedimento impugnato l'Amministrazione ha inciso su quella che è una possibile modalità di esercizio della libertà di circolazione – libertà fondamentale – spettante al ricorrente, specie in un contesto nel quale non sussistono concrete alternative alla guida di un'autovettura1. In effetti la disciplina dedicata alla patente di guida per sua stessa natura intende dare attuazione all'art. 16 Cost. Argomentazioni analoghe sono state prospettate in Cass. civ. sez. un., ord. 19/11/2020 n. 263912 e,
4 sebbene la vicenda non sia pienamente sovrapponibile a quella del presente giudizio, esse sono condivisibili e applicabili anche al caso di specie.
5.4 L'interpretazione che questo Giudice ha fin qui offerto si pone in continuità con gli approdi giurisprudenziali raggiunti dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. un., 14/03/2022, n. 8188; Cass. sez. un., ord., 13/12/2019 n. 32977), dal
Consiglio di Stato (v. Cons. Stato, sez. V, 31/03/2025, n. 2626) e dai Tribunali
Amministrativi Regionali (Trib. Amm. Reg. Emilia-Romagna, Parma, sez. I,
24/11/2022, n. 334; Trib. Amm. Reg. Campania, Napoli, sez. V, 8/01/2020, n.
86; Trib. Amm. Reg. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 01/04/2019, n. 77; Trib.
Amm. Reg. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 18/01/2022, n. 51; Trib. Amm.
Reg. Lombardia, sez. I, 30/05/2023, n. 1300; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II,
29/10/2018, n. 1380).
6. Accertata la riconducibilità della controversia alla giurisdizione ordinaria, occorre ora esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente. Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il
[...]
del quale la Motorizzazione Civile di è Controparte_1 CP_2 articolazione. Viene quindi in rilievo l'art. 25 c.p.c., ai sensi del quale: “Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.”. Il foro erariale coincide con il luogo ove ha sede l' , che nel Controparte_3 caso di specie si trova a Brescia. Pertanto, deve essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Amministrazione resistente e la competenza deve essere declinata in favore del Tribunale di Brescia, cui spetta la decisione nel merito.
7. La presente sentenza, seppur relativa alle sole questioni di giurisdizione e competenza, chiude il giudizio, come previsto dall'art. 279 c.p.c. L'impossibilità di individuare allo stato attuale la parte soccombente nel merito non impedisce al
Giudice di pronunciarsi anche sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c., essendo la
5 presente decisione idonea a definire il giudizio, ove la causa non venga riassunta avanti al giudice competente.
7.1 Conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità che identifica
“la parte soccombente con quella che ha dato causa alla fase processuale rivelatasi inutile costringendo l'altra parte a sostenere le spese conseguenti a tale fase”3, le spese sono poste a carico di parte ricorrente.
7.2 Le spese di lite si liquidano come indicato in dispositivo e più precisamente, secondo i criteri stabiliti dal D.M. n. 55 del 10/03/2014: assumendo a riferimento lo scaglione “indeterminabile-complessità media”, dato il carattere costituzionale del diritto asseritamente leso;
secondo i criteri minimi in considerazione dell'assenza di attività istruttoria e dell'esistenza di formanti giurisprudenziali consolidati sulle questioni decise.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
2) dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale di Brescia, assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio;
3) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nella somma di euro 5.431, oltre accessori di legge.
Bergamo, 18.12.2025
Il Giudice
dott. Attilio Burti
*minuta redatta con la collaborazione della dott.ssa Marta Biondi, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013.
6 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. civ. sez. un., ord. 19/11/2020 n. 26391, in Foro Plus: “Quantunque la libertà di circolare non comporti, di per sé, il diritto di guidare veicoli a motore (Corte cost., sentenze n. 6 del 1962, n. 274 del 2016 e n. 80 del 2019), nondimeno - come autorevole dottrina non ha mancato di osservare - il non possedere la patente di guida di un mezzo di trasporto a cui, in situazioni date, non vi siano concrete alternative, costituisce un limite alla libertà di circolazione (donde la necessità che i requisiti per la guida siano fissati nell'osservanza, oltre che del generale principio di eguaglianza, della limitazione, stabilita in via generale, ai motivi di sanità e di sicurezza, di cui, appunto, all' art. 16 Cost.).”.
2 Cass. civ. sez. un., ord. 19/11/2020 n. 26391, in Foro Plus: “A questa conclusione (natura di diritto soggettivo della posizione del privato;
esclusione dell'effetto degradatorio del diritto ad interesse legittimo;
giurisdizione del giudice ordinario) si perviene anche considerando che la revoca della patente disposta dal prefetto, quantunque non costituisca più attività vincolata, incide direttamente su una modalità di esercizio di una libertà fondamentale, quale la circolazione, sicché il relativo contenzioso è destinato a svolgersi (salvo il caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qui non ricorrente) davanti al giudice ordinario, che è il giudice naturale dei diritti fondamentali. E sulla riconducibilità della disciplina della patente di guida alla garanzia offerta dall'art. 16 Cost., il Collegio ritiene di non avere dubbi.”. 3 Cass. civ., sez. II, 14/05/2008, n. 12137; Cass. civ. sez. II, 08/06/2007, n. 13430 in Banca Dati De Jure.