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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BAGLIONI ROSARIO, Presidente e Relatore
LAROCCA ROSA, Giudice
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 119/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Basilicata - Via Verrastro 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 407/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA sez.
1 e pubblicata il 17/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220239000698923000 TASSA AUTOMOBIL a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante, ha proposto rituale appello avverso la sentenza n. 407/2024 della CTP di Potenza, emessa il 23.09.2024, depositata il 17.10.2024, con cui è stato accolto l'originario ricorso e, per l'effetto, annullata l'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione relativa alla cartella di pagamento emessa dalla Regione
Basilicata, riguardante l'omesso pagamento di tasse automobilistiche dell'anno 2011 per l'importo di euro
1605,50.
L'appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza di primo grado e, specificamente, di dichiarare non maturata la prescrizione delle tasse automobilistiche oggetto del giudizio e legittimo l'operato dell'Agente per la riscossione, con vittoria delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
A fondamento dell'atto di appello l'Agenzia ha rilevato:
- l'inammissibilità dell'originario ricorso;
- la mancata maturata prescrizione dei crediti tributari in virtù della notifica degli atti interruttivi e delle sospensioni previste dalla legge dei relativi termini.
Si è ritualmente costituita il contribuente Resistente_1, mediante deposito di controdeduzioni.
In particolare, l'appellato finanziaria ha dedotto:
- l'omessa notifica dell'originaria cartella di pagamento;
- la prescrizione dei crediti posti alla base della cartella di pagamento per avvenuto decorso del termine triennale;
- la decadenza del diritto alla riscossione da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- la nullità delle cartella e del relativo ruolo sottesi all'intimazione di pagamento;
- la nullità del ruolo per mancanza dell'apposizione della firma del rappresentante del concessionario.
In data 30.01.2026, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve fondato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado deve essere interamente modificata.
I motivi di appello risultano tutti legittimi, fondati in fatto ed in diritto, al contrario delle questioni sollevate dalla difesa del tutto pretestuose.
In via preliminare, va subito rilevato che l'originaria cartella di pagamento è stata ritualmente notificata nelle forme di legge (tra cui certamente e pacificamente quella della raccomandata) a mani di familiare convivente, nel caso di specie la moglie del Resistente_1, che ha regolarmente sottoscritto la relata di notifica, a cui ha fatto seguito l'invio della raccomandata prevista dall'art. 139 c.p.c.
L'atto prodromico risulta, quindi, regolarmente notificato con conseguente consolidazione dei crediti tributari.
La pretestuosità dell'eccezione di mancata ricezione e di nullità della notifica, ritualmente effettuata con le modalità sopra descritte, si ricava dalla documentazione prodotta dall'Ufficio.
Lasciando decorrere infruttuosamente il termine per impugnare, l'istante ha prestato acquiescenza rendendo di fatto l'atto definitivo ed inammissibili le successive contestazioni di merito ed anche procedurali con riferimento all'eventuale maturata originaria prescrizione non eccepita nell'eventuale ricorso avverso la cartella, come detto mai proposto, e non più rilevabile almeno con riferimento alla data di maturazione iniziale del credito.
La mancata impugnazione di un atto nei termini di legge comporta, infatti, la definitività dello stesso nei confronti del contribuente, con la conseguente validità degli atti successivi.
Discende che resta superata in questa sede ogni doglianza relativa alla legittimità degli atti presupposti di quello oggetto d'impugnazione.
Ebbene, ritenuta la validità delle contestate notifiche, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione dei crediti vantati dall'erario neppure con riferimento ai successivi atti interruttivi.
Ed invero, il contribuente dopo la notifica della cartella non impugnata ha ricevuto la notifica di un primo atto interruttivo in data 10.04.2019, effettuata mediante consegna a mani dello stesso familiare sopra indicato.
A seguito di tale notifica è stata avanzata istanza di definizione agevolata con emissione del relativo provvedimento, notificato il 28.06.2019 e revocato il 07.02.2020 per mancato adempimento riguardante il versamento delle rate previste dal piano di ammortamento dopo il pagamento delle prime due rate.
Discende che la decorrenza dell'ulteriore periodo di prescrizione va fissata a partire dal 07.02.2020 e non dall'anno 2019, come indicato nella sentenza di primo grado.
Nelle more è intervenuta la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il giorno 8 marzo 2020 ed il giorno 31 agosto 2021.
Discende che il periodo di prescrizione dei tre anni ha subito una sospensione pari a 542 giorni corrispondente all'intero periodo di prescrizione in precedenza indicato.
La successiva intimazione di pagamento risulta, quindi, ritualmente notificata nei termini di legge in data
21.04.20203, a differenza di quanto lamentato nelle depositate deduzioni e rilevato dal giudice di primo grado che ha totalmente errato i calcoli relativi ai termini di sospensione.
Parimenti pretestuosa deve, inoltre, ritenersi anche la questione relativa all'eccepita decadenza.
Restano, inoltre, assorbite tutte le ulteriori eccezioni che si sovrappongo di fatto a quelle sopra esaminate compresa quella relativa alla mancata apposizione della firma del rappresentante dell'ufficio ritualmente apposta con altre modalità.
L'appello va, quindi, integralmente rigettato per infondatezza e pretestuosità dello stesso.
Segue la condanna alle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara dovute le somme di cui al relativo avviso d'intimazione. Condanna l'appellato al pagamento delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BAGLIONI ROSARIO, Presidente e Relatore
LAROCCA ROSA, Giudice
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 119/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Basilicata - Via Verrastro 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 407/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA sez.
1 e pubblicata il 17/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220239000698923000 TASSA AUTOMOBIL a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante, ha proposto rituale appello avverso la sentenza n. 407/2024 della CTP di Potenza, emessa il 23.09.2024, depositata il 17.10.2024, con cui è stato accolto l'originario ricorso e, per l'effetto, annullata l'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione relativa alla cartella di pagamento emessa dalla Regione
Basilicata, riguardante l'omesso pagamento di tasse automobilistiche dell'anno 2011 per l'importo di euro
1605,50.
L'appellante ha chiesto l'integrale riforma della sentenza di primo grado e, specificamente, di dichiarare non maturata la prescrizione delle tasse automobilistiche oggetto del giudizio e legittimo l'operato dell'Agente per la riscossione, con vittoria delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.
A fondamento dell'atto di appello l'Agenzia ha rilevato:
- l'inammissibilità dell'originario ricorso;
- la mancata maturata prescrizione dei crediti tributari in virtù della notifica degli atti interruttivi e delle sospensioni previste dalla legge dei relativi termini.
Si è ritualmente costituita il contribuente Resistente_1, mediante deposito di controdeduzioni.
In particolare, l'appellato finanziaria ha dedotto:
- l'omessa notifica dell'originaria cartella di pagamento;
- la prescrizione dei crediti posti alla base della cartella di pagamento per avvenuto decorso del termine triennale;
- la decadenza del diritto alla riscossione da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- la nullità delle cartella e del relativo ruolo sottesi all'intimazione di pagamento;
- la nullità del ruolo per mancanza dell'apposizione della firma del rappresentante del concessionario.
In data 30.01.2026, all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve fondato e, per l'effetto, la sentenza di primo grado deve essere interamente modificata.
I motivi di appello risultano tutti legittimi, fondati in fatto ed in diritto, al contrario delle questioni sollevate dalla difesa del tutto pretestuose.
In via preliminare, va subito rilevato che l'originaria cartella di pagamento è stata ritualmente notificata nelle forme di legge (tra cui certamente e pacificamente quella della raccomandata) a mani di familiare convivente, nel caso di specie la moglie del Resistente_1, che ha regolarmente sottoscritto la relata di notifica, a cui ha fatto seguito l'invio della raccomandata prevista dall'art. 139 c.p.c.
L'atto prodromico risulta, quindi, regolarmente notificato con conseguente consolidazione dei crediti tributari.
La pretestuosità dell'eccezione di mancata ricezione e di nullità della notifica, ritualmente effettuata con le modalità sopra descritte, si ricava dalla documentazione prodotta dall'Ufficio.
Lasciando decorrere infruttuosamente il termine per impugnare, l'istante ha prestato acquiescenza rendendo di fatto l'atto definitivo ed inammissibili le successive contestazioni di merito ed anche procedurali con riferimento all'eventuale maturata originaria prescrizione non eccepita nell'eventuale ricorso avverso la cartella, come detto mai proposto, e non più rilevabile almeno con riferimento alla data di maturazione iniziale del credito.
La mancata impugnazione di un atto nei termini di legge comporta, infatti, la definitività dello stesso nei confronti del contribuente, con la conseguente validità degli atti successivi.
Discende che resta superata in questa sede ogni doglianza relativa alla legittimità degli atti presupposti di quello oggetto d'impugnazione.
Ebbene, ritenuta la validità delle contestate notifiche, non può ritenersi maturata alcuna prescrizione dei crediti vantati dall'erario neppure con riferimento ai successivi atti interruttivi.
Ed invero, il contribuente dopo la notifica della cartella non impugnata ha ricevuto la notifica di un primo atto interruttivo in data 10.04.2019, effettuata mediante consegna a mani dello stesso familiare sopra indicato.
A seguito di tale notifica è stata avanzata istanza di definizione agevolata con emissione del relativo provvedimento, notificato il 28.06.2019 e revocato il 07.02.2020 per mancato adempimento riguardante il versamento delle rate previste dal piano di ammortamento dopo il pagamento delle prime due rate.
Discende che la decorrenza dell'ulteriore periodo di prescrizione va fissata a partire dal 07.02.2020 e non dall'anno 2019, come indicato nella sentenza di primo grado.
Nelle more è intervenuta la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il giorno 8 marzo 2020 ed il giorno 31 agosto 2021.
Discende che il periodo di prescrizione dei tre anni ha subito una sospensione pari a 542 giorni corrispondente all'intero periodo di prescrizione in precedenza indicato.
La successiva intimazione di pagamento risulta, quindi, ritualmente notificata nei termini di legge in data
21.04.20203, a differenza di quanto lamentato nelle depositate deduzioni e rilevato dal giudice di primo grado che ha totalmente errato i calcoli relativi ai termini di sospensione.
Parimenti pretestuosa deve, inoltre, ritenersi anche la questione relativa all'eccepita decadenza.
Restano, inoltre, assorbite tutte le ulteriori eccezioni che si sovrappongo di fatto a quelle sopra esaminate compresa quella relativa alla mancata apposizione della firma del rappresentante dell'ufficio ritualmente apposta con altre modalità.
L'appello va, quindi, integralmente rigettato per infondatezza e pretestuosità dello stesso.
Segue la condanna alle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara dovute le somme di cui al relativo avviso d'intimazione. Condanna l'appellato al pagamento delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge.