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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/12/2025, n. 3338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3338 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1175/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti SIg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo ConIGliera
Dott.ssa Valentina Verduci ConIGliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 03.07.2024
DA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore IG.ra , e la SI.ra , in Parte_1 Parte_1
proprio (C.F. , entrambe rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe C.F._1
OT (C.F. ), ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in C.F._2
Salerno alla Piazza XXIV Maggio n.26, giusto mandato in calce all'atto di citazione in appello
Appellanti
CONTRO
.IVA: , in persona del ConIGliere Delegato Controparte_1 C.F._3 P.IVA_2
e legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 PI MB del Foro di Treviso (C.F.: ), ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliata presso il suo studio in Treviso, Piazza San Vito n. 30, come da mandato allegato al ricorso monitorio Appellata
Oggetto: Vendita di cose mobili - appello avverso la sentenza n. 1024 del 19-21/05/2024 del
Tribunale di Treviso
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 6.10.25 previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“1) In via preliminare, per tutti i motivi innanzi esposti, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Treviso, dichiarando competente territorialmente il Tribunale di Salerno.
2) Nel merito, per tutti i motivi innanzi ampiamente esposti, accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
3) Condannare l'opposta al risarcimento dei danni in favore delle opponenti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
4) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”
Per l'appellata:
“Voglia l'adita Ecc.ma Corte D'Appello di Venezia, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
Nel merito:
B) rigettare l 'appello svolto da e da Parte_1 [...]
, siccome assolutamente infondato, in fatto ed in diritto, con conseguente Parte_1
pagina 2 di 14 conferma dell'impugnata sentenza;
C) condannare le Appellanti alla integrale rifusione delle spese e dei compensi professionali anche del presente grado di giudizio”
Ragioni della decisione
1-Con decreto ingiuntivo n. 3203/20 emesso in data 16.11.2020, il Tribunale di Treviso
ingiungeva a (di seguito e alla IG.ra Parte_1 Pt_1 Parte_1
di pagare in favore di (di seguito ) immediatamente e senza
[...] Controparte_1 CP_1
dilazione la somma di € 8.000,00 e l'importo di € 67.840,64 quale corrispettivo per fornitura di merce e in particolare: € 8.000,00 quale residuo del maggior debito risultante dal riconoscimento di debito datato 02.03.19; € 67.840,64 portata dalle fatture nn. 61010269/19 di € 625,86,
61010222/19 di € 26.373,84, 61010244/19 di € 14.401,73, 61010259/19 di € 3.326,45,
61012773/19 di € 252,54, 61012778/19 di € 24,40, 61012577/19 di € 297,92, 61012777/19 di €
14.470,91, 61013396/19 di € 1.054,20, 61013394/19 di € 554,61, 61014297/19 di € 513,01,
61016171/19 di € 1.742,89, 61016173/19 di € 1.643,46, 61016176/19 di € 1.863,18,
61017876/19 di € 67,34, 61017907/19 di € 314,52, 61019362/19 di € 313,78.
2- Con atto di citazione in opposizione, e la IG.ra proponevano opposizione Pt_1 Parte_1
avverso detto decreto ingiuntivo chiedendone la revoca nella parte in cui intimava loro il pagamento della somma di € 67.840,64 e instando per la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Eccepivano, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso in favore del
Tribunale di Salerno, quale foro di residenza della IG.ra e sede legale di Parte_1 Pt_1
Nel merito, rilevavano l'infondatezza della domanda monitoria per l'assenza di prova del rapporto contrattuale poiché la fattura non assurgeva a documento a tale fine sufficiente e pagina 3 di 14 contestavano la quantificazione del credito. Adducevano inoltre che non aveva fornito CP_1
prova certa in ordine all'asserita intervenuta consegna della merce.
3-Si costituiva sostenendo preliminarmente la competenza del Tribunale di Treviso e CP_1
nel merito chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata per la sussistenza del credito dalla stessa vantato.
4-La causa veniva istruita documentalmente e tramite prova testimoniale ed era decisa con sentenza n. 1024/2024, con la quale il Tribunale di Treviso respingeva l'opposizione,
condannando le opponenti a rifondere le spese di lite in favore dell'opposta.
4.1-Il giudice di primo grado riteneva infondata la sollevata eccezione di incompetenza, rilevando la sussistenza della competenza del Tribunale di Treviso in quanto “forum destinatae solutionis”,
in quanto, trattandosi di contratto di compravendita di beni mobili, ai sensi degli artt. 1182,
comma 3 c.c. e 20 c.p.c., competente era il giudice del luogo presso cui si trovava il domicilio della società creditrice (Ponzano Veneto-TV) e ove l'obbligazione di pagamento del prezzo dedotta in giudizio doveva essere adempiuta.
Nel merito, sulla base dell'espletata attività istruttoria documentale e orale, riteneva fondata la pretesa di . Riteneva generico ed equivoco l'assunto delle opponenti secondo cui la CP_1
quantificazione del credito non era corrispondente al vero e che la dedotta inesattezza della quantificazione del credito presupponeva comunque l'esistenza dello stesso.
In ogni caso, evidenziava che, pur in assenza di ordini di acquisto, sussistevano elementi che consentivano di ritenere provato il credito: le fatture di vendita e le scritture contabili della creditrice, la scrittura doc. 6 allegata al ricorso per ingiunzione e a deposizione del teste
[...]
Tes_1
Aggiungeva inoltre che il fatto dedotto in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. dalle pagina 4 di 14 opponenti, che avevano ivi confermato che la sottoscrizione presente sul documento di trasporto n. 4900115 apparteneva alla legale rappresentante IG.ra , smentiva l'ulteriore assunto Parte_1
secondo cui “mai la merce per cui è causa è stata acquistata” e che tale riconosciuta consegna datata 22.03.2019 era successiva alla dichiarazione di cui al doc. 6, inviata tramite mail il
02.03.2019, quando, a detta delle opponenti, non vi sarebbe stato più alcun vincolo contrattuale in corso.
5-Avverso tale sentenza, la società e la IG.ra Parte_1 Parte_1
, in proprio, proponevano appello con atto di citazione notificato in data 03.07.2024, nel
[...]
quale erano articolati i seguenti motivi di impugnazione:
5.1- violazione dell'art. 1182 comma 3 cc in quanto il “forum destinatae solutionis” coincide con il domicilio del creditore solo quando si riferisce ad obbligazioni ab origine liquide/facilmente liquidabili;
viceversa, le altre obbligazioni, per le quali come nella specie manca un contratto, un ordine di acquisto, un listino prezzi, devono considerarsi “querables” e pertanto da estinguersi nel luogo di residenza/ domicilio del debitore che, nella specie, coincide con la città di Salerno.
5.2- violazione dell'art. 2697 c.c. non essendo stato assolto l'onere della prova da parte di nonostante le contestazioni mosse in sede di opposizione. Il Giudice di prime cure, pur CP_1
avendo ammesso l'assenza di un ordine di acquisto sottoscritto dalle parti appellanti, ha ritenuto che il credito azionato potesse trovare fondamento nelle fatture di vendita e nelle scritture contabili della creditrice. Sul punto, ribadivano la non valenza probatoria delle fatture depositate dall'opposta, contestate dall'opponente, che non le ha registrate, né annotate nelle proprie scritture contabili.
5.3- violazione dell'art. 1988 c.c. poiché il riconoscimento del debito contenuto nella scrittura depositata dall'opposta si riferisce unicamente all'importo di € 72.932,18, in cui è ricompreso pagina 5 di 14 l'importo di € 8.000,00 non contestato, mentre nessuna ricognizione è stata fatta effettuata in riferimento alle fatture relative alla stagione P/E19. Non si evince da quale dato il Giudice abbia desunto che le fatture oggetto di opposizione si riferiscano alla stagione P/E19, dato che nei documenti contabili depositati in giudizio non è indicata tale specificazione;
non avendo peraltro valore giuridico il fatto che abbia nominato il file depositato come “Fatture relative alla CP_1
collezione PE19”.
5.4- la sentenza considera come riconoscimento dell'intero debito oggetto del decreto ingiuntivo il fatto che le opponenti abbiano riconosciuto come propria la sottoscrizione presente sul DDT n.
4900115 datato 22.03.19, omettendo di considerare che le appellanti hanno disconosciuto le sottoscrizioni presenti sui DDT nn. 4920796, 4910984, 4831337, 4828450, 4822097, 4817526,
4813010, 4814908, senza che l'opposta abbia avanzato relativa istanza di verificazione. Inoltre,
dal raffronto tra i DDT emessi dallo spedizioniere e quelli depositati dall'opposta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., si evince la non corrispondenza di numeri e date tra i DDT
depositati in sede monitoria e quelli emessi dallo spedizioniere e solo alcuni dei DDT emessi da depositati in sede monitoria indicano quale spedizioniere “ CP_1 Controparte_2
mentre gli altri indicano e BRT Spa, al contrario i DDT emessi dallo Controparte_3
spedizioniere sono solo quelli della Controparte_2
5.5- il tribunale non ha correttamente valutato la prova testimoniale espletata, nemmeno considerando il contrasto tra le dichiarazioni del teste e le evidenze derivanti dai documenti depositati in giudizio dall'appellata. In particolare il teste si è riferito solo al corriere Tes_1
, mentre i DDT emessi da recano il nominativo anche dei corrieri Controparte_2 CP_1
Cont
e BRT spa, delle cui spedizioni non si conosce l'esito anche in considerazione del disconoscimento delle sottoscrizioni. Inoltre il fatto che il teste abbia desunto l'avvenuta pagina 6 di 14 consegna della merce dal fatto che il corriere non avesse riferito alcuna anomalia, non è idonea a superare il disconoscimento delle sottoscrizioni cui non ha fatto seguito l'istanza di verificazione.
5.6- non esistendo agli atti né un contratto, né un ordine di acquisto, l'appellata avrebbe dovuto,
come era suo onere, depositare in giudizio un listino prezzi, documento attraverso il quale sarebbe stato possibile accertare l'esatta quantificazione del credito azionato in sede monitoria ma che, al contrario, mancando in causa tale prova, i prezzi indicati nelle fatture dovevano considerarsi come arbitrariamente determinati.
6-Si costituiva in grado di appello contestando i motivi di gravame e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
7-La causa, senza ulteriore istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 06.10.25
(tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
* * * * * *
8-Il primo motivo di appello è infondato.
L'appellante a sostegno della propria censura richiama Cass.
Sez. U n. 17989 del 13/09/2016 secondo la quale “Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.”.
Trattasi di pronuncia che non ha avuto piena continuità (conformi Cass.
ord. n. 7722 del 20/03/2019; Cass. ord. n. 34944 del 17/11/2021), atteso che in diverse pronunce pagina 7 di 14 successive si è stabilito che “a) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento d'una somma di denaro indicata come liquida ed eIGibile, competente ratione loci è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182 c.c., a nulla rilevando che all'esito del giudizio dovesse emergere che al momento in cui venne introdotta la domanda il credito era illiquido;
b) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento d'una somma di denaro determinata, ed il convenuto contesti l'esistenza o l'ammontare del credito, resta ferma la competenza del giudice del domicilio del creditore;
c) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata, ed il convenuto non neghi il proprio debito, ma contesti, per i fini di cui all'articolo 1182 c.c., che il credito vantato dall'attore fosse liquido od eIGibile, la questione della liquidità del credito andrà accertata incidenter tantum dal giudice, ai soli fini della competenza, ex articolo 38, comma quarto, c.p.c., e dunque senza nessuna incidenza sul merito”(Cass. ord. n. 4792 del 23/02/2021, in motivazione. Cfr. anche Cass.
n. 32692 del 12/12/2019, in motivazione: “Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., il
"forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, l'attore, abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass. n. 10837/2011)”).
In ogni caso va rilevato che l'obbligazione dedotta in giudizio è quella relativa al pagamento del prezzo di una vendita e dunque “viene in rilevo, in assenza dell'allegazione di una specifica pattuizione, e trattandosi di pagamento che non era stato previsto come contestuale alla consegna della merce, la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 1498 c.c. che dispone che in tal caso il pagina 8 di 14 pagamento si fa al domicilio del venditore, norma che secondo la giurisprudenza di questa Corte,
è ritenuta operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 cod. proc. civ., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti (Cass. n.
19920/2012; Cass. n. 8562/1996). Ne consegue che, anche in ragione di tale diversa previsione,
risulta corretta l'individuazione della competenza compiuta dal giudice di merito, palesandosi quindi l'infondatezza del mezzo di gravame” (Cass. n. 32692/2019 citata, in motivazione).
Inoltre va aggiunto che allo stato degli atti (atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e comparsa di costituzione e risposta di primo grado), sussistevano i presupposti della liquidità del credito.
In particolare aveva allegato al ricorso monitorio, oltre le sette fatture afferenti le CP_1
Collezioni P/E e A/I 2018 e le diciassette fatture afferenti secondo l'assunto di la CP_1
Collezione P/E 2019 e gli estratti autentici dei registri iva vendite 2018 e 2019, i relativi DDT e la comunicazione inviata da quale legale rappresentante di con Parte_1 Parte_1
pec 02.03.2019. In quest'ultima comunicazione (doc. 6) viene riconosciuto il debito relativo alle collezioni P/E 2018 e A/I 2018 per € 72.932,18, per il quale è previsto l'impegno di pagamento rateale con scadenza fine luglio 2019 e, inoltre, è richiesta (dalla ) “a fine luglio la Parte_1
discussione di un piano relativo al pagamento delle fatturazioni di merce della stagione P/E19 a
partire da fine agosto 2019”.
Dal che la valutazione di liquidità del credito per € 8.000,00, quale residuo dovuto della somma di € 72.932,18 di cui al surriportato riconoscimento e non contestato in causa. Il che già radica la competenza del Tribunale di Treviso.
Verificata è anche la liquidità dell'ulteriore credito azionato, relativo a fatturazioni di merce della stagione P/E19, delle quali nella comunicazione è chiesto il differimento di pagamento da fine pagina 9 di 14 agosto 2019. E nel ricorso per decreto ingiuntivo viene espressamente esposto che l'importo €
67.840,64 si riferisce al mancato pagamento del corrispettivo dovuto per l'acquisto dei capi di abbigliamento relativi alla collezione/stagione P/E19.
Va dunque confermato il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio, essendo Treviso il foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. che individua, per le cause relative ai diritti di obbligazione, due fori speciali facoltativi e alternativi tra loro (quello del luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio - forum contractus -, e quello del luogo in cui la stessa deve essere eseguita - forum destinatea solutionis), e dell'art. 1182, comma III, c.c. secondo il quale
“l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che
il creditore ha al tempo della scadenza”. Infatti , quale creditrice, ha la propria sede in CP_1
provincia di Treviso (Ponzano Veneto) e ivi l'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio doveva essere eseguita.
9-Gli altri motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra di loro connessi, poiché tutti inerenti a censure relative alla pretesa omessa prova del credito vantato da
. CP_1
L'appellante sostiene che il doc. 6 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo non contiene un riconoscimento del debito ingiunto di € 67.840,64, il quale non risulta dimostrato si riferisca a merce relativa alla stagione P/E 2019; che sono state disconosciute le sottoscrizioni su otto DDT
(4920796, 4910984, 4831337, 4828450, 4822097, 4817526, 4813010, 4814908); che i numeri e le date dei DDT emessi da depositati in sede monitoria non corrispondono ai numeri e CP_1
alle date indicati sui DDT emessi dallo spedizioniere e solo alcuni dei DDT emessi da CP_1
depositati in sede monitoria indicano quale spedizioniere mentre gli altri Controparte_2
indicano e BRT Spa, al contrario i DDT emessi dallo spedizioniere sono Controparte_3
pagina 10 di 14 solo quelli della che il teste è inattendibile (si riferisce Controparte_2 Testimone_1
Cont solo al corriere e non anche e BRT di cui ad altri DDT;
non era Controparte_2
presente alla consegna della merce, non desumibile dal fatto che il corriere non avesse riferito alcuna anomalia); che comunque non vi è prova della correttezza del prezzo applicato.
9.1- Pacificamente la fattura, se può essere utilizzata ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo, in sede di opposizione al provvedimento monitorio non può costituire prova del credito, se contestato.
Osserva, però, in primo luogo questa Corte che “nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna;
ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia stata disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all'esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure,
alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale è peraltro ammesso il riferimento alle bolle), non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla” (Cass. n. 14594 del 22/06/2007).
Nella specie l'appellata ha optato per provare la consegna mediante l'assunzione di prova testimoniale.
Il teste dipendente di quale responsabile dei trasporti Testimone_1 Controparte_1
anche nel 2018/2019, ha riferito “Ricordo che la sas qui parte opponente era cliente di;
CP_1
sulle consegne a questa cliente il trasportatore non ha mai Controparte_4
riferito di alcuna anomalia, il che IGnifica che le consegne sono tutte andate a buon fine. Né mi
pagina 11 di 14 risulta che la cliente abbia lamentato la mancata consegna della merce. Lo stesso vale per le
Cont spedizioni effettuate tramite il corriere . Confermo che noi abbiamo consegnato la merce di
cui alle fatture che mi sono state mostrate ai due corrieri”.
Pertanto il teste ha confermato la consegna della merce di cui alle fatture azionate.
Non si ravvisa la pretesa inattendibilità del teste come ritenuta da parte appellante, in quanto il ha riferito non solo del corriere ma anche del Tes_1 Controparte_4
Cont corriere . Non si è riferito al corriere BRT, ma ciò non inficia la sua deposizione, anche in considerazione del fatto che per le consegne del 2019 (cui si riferiscono le fatture in contestazione) il trasporto effettuato da BRT è minimale (doc. 1 all. memoria 4.2.2022 , CP_1
pagg. da 199 a 122 e da 147 a 151: DDT del 29.3.2019 0914034049; 12.4.2019 0914038973
15.4.2019 0914038972) e ben può dunque essere che il teste non ne abbia avuto memoria,
essendosi nella quasi totalità dei casi avvalsa dei due altri trasportatori. CP_1
Il fatto poi che egli abbia confermato l'avvenuta consegna della merce al cliente in quanto il trasportatore mai aveva riferito di alcuna anomalia, altrettanto non può essere considerata una mera supposizione su fatti ai quali il non ha assistito, dal momento che il credito del Tes_1
venditore nei confronti del compratore, nel caso di beni mobili da trasportare da un luogo all'altro può essere provato con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, perché è in quel momento, ai sensi dell'art. 1510 c.c., che si trasferisce all'acquirente - salvo patto contrario - la proprietà dei beni medesimi (arg. Cass. ord. n. 19719 del 22/09/2020).
Non è poi vero che non vi sia corrispondenza tra i DDT di dimessi in sede monitoria e i CP_1
documenti di consegna dimessi come doc. 2 allegato alla memoria depositata il 4.2.2022 di
. A prescindere dal fatto che parte appellante non si è in alcun modo curata di elencare e CP_1
individuare quali sarebbero i documenti da confrontare e che presenterebbero discrepanze, va pagina 12 di 14 rilevato che nei documenti di consegna del trasportatore è riportato il “Delivery Code”
corrispondente a quello di cui ai DDT di e vi è identità di data (si confronti pag. 28 doc. CP_1
3 allegato al ricorso DI e pag. 7 doc. 2 allegato alla memoria 4.2.2022: Delivery Code CP_1
4999115 e data ritiro merce e spedizione 22.3.2019; pag. 60 doc. 3 allegato al ricorso DI e pag. 8
doc. 2 allegato alla memoria citata: Delivery Code 4910984 e data ritiro merce e spedizione
10.4.2019; pag. 70 doc. 3 allegato al ricorso DI e pag. 9 doc. 2 allegato alla memoria citata:
Delivery Code 4920796 e data ritiro merce e spedizione 6.5.2019).
A conforto dell'avvenuta consegna vi è poi anche la comunicazione di cui al doc. 6 allegato al decreto ingiuntivo: che le fatture azionate per € 67.840,64 riguardino fornitura di merce della collezione P/E 2019 (per il cui pagamento in detto documento era richiesta dall'appellante “a fine
luglio la discussione di un piano relativo al pagamento delle fatturazioni di merce della stagione
PE19 a partire da fine agosto 2019”), oltre che potersi desumere dalle tempistiche delle consegne (tutte tra marzo e giugno 2019) e dal tipo di merce consegnata, si ricava altresì dal fatto che l'appellante mai ha indicato quali sarebbero le fatture relative alle forniture per detta stagione e per le quali vi è stato il riconoscimento di debito.
Infine, quanto alla correttezza del prezzo applicato, occorre rilevare che la contestazione di parte appellante oltre ad essere generica, risulta essere stata mossa solo in giudizio, mentre non è stato allegato che le fatture azionate (che solo in sede di appello l'appellante ha dedotto di non avere inserito nelle proprie scritture contabili) siano state contestate al ricevimento.
10-Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, secondo il DM n. 55/2014 e successive modifiche, valori minimi in considerazione dell'attività difensiva svolta, con la quale è stato solo ribadito quanto pagina 13 di 14 dedotto in primo grado, senza nulla ulteriormente replicare alle censure mosse da parte appellante. Va escluso il compenso per la fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1486/2024 del 19-21/05/2024 del
Tribunale di Treviso;
2- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali del giudizio di appello, che si liquidano in € 4.997,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Venezia, 10 novembre 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti SIg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo ConIGliera
Dott.ssa Valentina Verduci ConIGliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 03.07.2024
DA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore IG.ra , e la SI.ra , in Parte_1 Parte_1
proprio (C.F. , entrambe rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe C.F._1
OT (C.F. ), ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in C.F._2
Salerno alla Piazza XXIV Maggio n.26, giusto mandato in calce all'atto di citazione in appello
Appellanti
CONTRO
.IVA: , in persona del ConIGliere Delegato Controparte_1 C.F._3 P.IVA_2
e legale rappresentante pro tempore Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 PI MB del Foro di Treviso (C.F.: ), ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliata presso il suo studio in Treviso, Piazza San Vito n. 30, come da mandato allegato al ricorso monitorio Appellata
Oggetto: Vendita di cose mobili - appello avverso la sentenza n. 1024 del 19-21/05/2024 del
Tribunale di Treviso
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 6.10.25 previa precisazione delle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“1) In via preliminare, per tutti i motivi innanzi esposti, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Treviso, dichiarando competente territorialmente il Tribunale di Salerno.
2) Nel merito, per tutti i motivi innanzi ampiamente esposti, accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
3) Condannare l'opposta al risarcimento dei danni in favore delle opponenti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
4) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”
Per l'appellata:
“Voglia l'adita Ecc.ma Corte D'Appello di Venezia, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
Nel merito:
B) rigettare l 'appello svolto da e da Parte_1 [...]
, siccome assolutamente infondato, in fatto ed in diritto, con conseguente Parte_1
pagina 2 di 14 conferma dell'impugnata sentenza;
C) condannare le Appellanti alla integrale rifusione delle spese e dei compensi professionali anche del presente grado di giudizio”
Ragioni della decisione
1-Con decreto ingiuntivo n. 3203/20 emesso in data 16.11.2020, il Tribunale di Treviso
ingiungeva a (di seguito e alla IG.ra Parte_1 Pt_1 Parte_1
di pagare in favore di (di seguito ) immediatamente e senza
[...] Controparte_1 CP_1
dilazione la somma di € 8.000,00 e l'importo di € 67.840,64 quale corrispettivo per fornitura di merce e in particolare: € 8.000,00 quale residuo del maggior debito risultante dal riconoscimento di debito datato 02.03.19; € 67.840,64 portata dalle fatture nn. 61010269/19 di € 625,86,
61010222/19 di € 26.373,84, 61010244/19 di € 14.401,73, 61010259/19 di € 3.326,45,
61012773/19 di € 252,54, 61012778/19 di € 24,40, 61012577/19 di € 297,92, 61012777/19 di €
14.470,91, 61013396/19 di € 1.054,20, 61013394/19 di € 554,61, 61014297/19 di € 513,01,
61016171/19 di € 1.742,89, 61016173/19 di € 1.643,46, 61016176/19 di € 1.863,18,
61017876/19 di € 67,34, 61017907/19 di € 314,52, 61019362/19 di € 313,78.
2- Con atto di citazione in opposizione, e la IG.ra proponevano opposizione Pt_1 Parte_1
avverso detto decreto ingiuntivo chiedendone la revoca nella parte in cui intimava loro il pagamento della somma di € 67.840,64 e instando per la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Eccepivano, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso in favore del
Tribunale di Salerno, quale foro di residenza della IG.ra e sede legale di Parte_1 Pt_1
Nel merito, rilevavano l'infondatezza della domanda monitoria per l'assenza di prova del rapporto contrattuale poiché la fattura non assurgeva a documento a tale fine sufficiente e pagina 3 di 14 contestavano la quantificazione del credito. Adducevano inoltre che non aveva fornito CP_1
prova certa in ordine all'asserita intervenuta consegna della merce.
3-Si costituiva sostenendo preliminarmente la competenza del Tribunale di Treviso e CP_1
nel merito chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata per la sussistenza del credito dalla stessa vantato.
4-La causa veniva istruita documentalmente e tramite prova testimoniale ed era decisa con sentenza n. 1024/2024, con la quale il Tribunale di Treviso respingeva l'opposizione,
condannando le opponenti a rifondere le spese di lite in favore dell'opposta.
4.1-Il giudice di primo grado riteneva infondata la sollevata eccezione di incompetenza, rilevando la sussistenza della competenza del Tribunale di Treviso in quanto “forum destinatae solutionis”,
in quanto, trattandosi di contratto di compravendita di beni mobili, ai sensi degli artt. 1182,
comma 3 c.c. e 20 c.p.c., competente era il giudice del luogo presso cui si trovava il domicilio della società creditrice (Ponzano Veneto-TV) e ove l'obbligazione di pagamento del prezzo dedotta in giudizio doveva essere adempiuta.
Nel merito, sulla base dell'espletata attività istruttoria documentale e orale, riteneva fondata la pretesa di . Riteneva generico ed equivoco l'assunto delle opponenti secondo cui la CP_1
quantificazione del credito non era corrispondente al vero e che la dedotta inesattezza della quantificazione del credito presupponeva comunque l'esistenza dello stesso.
In ogni caso, evidenziava che, pur in assenza di ordini di acquisto, sussistevano elementi che consentivano di ritenere provato il credito: le fatture di vendita e le scritture contabili della creditrice, la scrittura doc. 6 allegata al ricorso per ingiunzione e a deposizione del teste
[...]
Tes_1
Aggiungeva inoltre che il fatto dedotto in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. dalle pagina 4 di 14 opponenti, che avevano ivi confermato che la sottoscrizione presente sul documento di trasporto n. 4900115 apparteneva alla legale rappresentante IG.ra , smentiva l'ulteriore assunto Parte_1
secondo cui “mai la merce per cui è causa è stata acquistata” e che tale riconosciuta consegna datata 22.03.2019 era successiva alla dichiarazione di cui al doc. 6, inviata tramite mail il
02.03.2019, quando, a detta delle opponenti, non vi sarebbe stato più alcun vincolo contrattuale in corso.
5-Avverso tale sentenza, la società e la IG.ra Parte_1 Parte_1
, in proprio, proponevano appello con atto di citazione notificato in data 03.07.2024, nel
[...]
quale erano articolati i seguenti motivi di impugnazione:
5.1- violazione dell'art. 1182 comma 3 cc in quanto il “forum destinatae solutionis” coincide con il domicilio del creditore solo quando si riferisce ad obbligazioni ab origine liquide/facilmente liquidabili;
viceversa, le altre obbligazioni, per le quali come nella specie manca un contratto, un ordine di acquisto, un listino prezzi, devono considerarsi “querables” e pertanto da estinguersi nel luogo di residenza/ domicilio del debitore che, nella specie, coincide con la città di Salerno.
5.2- violazione dell'art. 2697 c.c. non essendo stato assolto l'onere della prova da parte di nonostante le contestazioni mosse in sede di opposizione. Il Giudice di prime cure, pur CP_1
avendo ammesso l'assenza di un ordine di acquisto sottoscritto dalle parti appellanti, ha ritenuto che il credito azionato potesse trovare fondamento nelle fatture di vendita e nelle scritture contabili della creditrice. Sul punto, ribadivano la non valenza probatoria delle fatture depositate dall'opposta, contestate dall'opponente, che non le ha registrate, né annotate nelle proprie scritture contabili.
5.3- violazione dell'art. 1988 c.c. poiché il riconoscimento del debito contenuto nella scrittura depositata dall'opposta si riferisce unicamente all'importo di € 72.932,18, in cui è ricompreso pagina 5 di 14 l'importo di € 8.000,00 non contestato, mentre nessuna ricognizione è stata fatta effettuata in riferimento alle fatture relative alla stagione P/E19. Non si evince da quale dato il Giudice abbia desunto che le fatture oggetto di opposizione si riferiscano alla stagione P/E19, dato che nei documenti contabili depositati in giudizio non è indicata tale specificazione;
non avendo peraltro valore giuridico il fatto che abbia nominato il file depositato come “Fatture relative alla CP_1
collezione PE19”.
5.4- la sentenza considera come riconoscimento dell'intero debito oggetto del decreto ingiuntivo il fatto che le opponenti abbiano riconosciuto come propria la sottoscrizione presente sul DDT n.
4900115 datato 22.03.19, omettendo di considerare che le appellanti hanno disconosciuto le sottoscrizioni presenti sui DDT nn. 4920796, 4910984, 4831337, 4828450, 4822097, 4817526,
4813010, 4814908, senza che l'opposta abbia avanzato relativa istanza di verificazione. Inoltre,
dal raffronto tra i DDT emessi dallo spedizioniere e quelli depositati dall'opposta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., si evince la non corrispondenza di numeri e date tra i DDT
depositati in sede monitoria e quelli emessi dallo spedizioniere e solo alcuni dei DDT emessi da depositati in sede monitoria indicano quale spedizioniere “ CP_1 Controparte_2
mentre gli altri indicano e BRT Spa, al contrario i DDT emessi dallo Controparte_3
spedizioniere sono solo quelli della Controparte_2
5.5- il tribunale non ha correttamente valutato la prova testimoniale espletata, nemmeno considerando il contrasto tra le dichiarazioni del teste e le evidenze derivanti dai documenti depositati in giudizio dall'appellata. In particolare il teste si è riferito solo al corriere Tes_1
, mentre i DDT emessi da recano il nominativo anche dei corrieri Controparte_2 CP_1
Cont
e BRT spa, delle cui spedizioni non si conosce l'esito anche in considerazione del disconoscimento delle sottoscrizioni. Inoltre il fatto che il teste abbia desunto l'avvenuta pagina 6 di 14 consegna della merce dal fatto che il corriere non avesse riferito alcuna anomalia, non è idonea a superare il disconoscimento delle sottoscrizioni cui non ha fatto seguito l'istanza di verificazione.
5.6- non esistendo agli atti né un contratto, né un ordine di acquisto, l'appellata avrebbe dovuto,
come era suo onere, depositare in giudizio un listino prezzi, documento attraverso il quale sarebbe stato possibile accertare l'esatta quantificazione del credito azionato in sede monitoria ma che, al contrario, mancando in causa tale prova, i prezzi indicati nelle fatture dovevano considerarsi come arbitrariamente determinati.
6-Si costituiva in grado di appello contestando i motivi di gravame e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
7-La causa, senza ulteriore istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 06.10.25
(tenutasi con modalità di trattazione scritta), previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.
* * * * * *
8-Il primo motivo di appello è infondato.
L'appellante a sostegno della propria censura richiama Cass.
Sez. U n. 17989 del 13/09/2016 secondo la quale “Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.”.
Trattasi di pronuncia che non ha avuto piena continuità (conformi Cass.
ord. n. 7722 del 20/03/2019; Cass. ord. n. 34944 del 17/11/2021), atteso che in diverse pronunce pagina 7 di 14 successive si è stabilito che “a) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento d'una somma di denaro indicata come liquida ed eIGibile, competente ratione loci è il giudice del domicilio del creditore, ex art. 1182 c.c., a nulla rilevando che all'esito del giudizio dovesse emergere che al momento in cui venne introdotta la domanda il credito era illiquido;
b) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento d'una somma di denaro determinata, ed il convenuto contesti l'esistenza o l'ammontare del credito, resta ferma la competenza del giudice del domicilio del creditore;
c) se l'attore domanda la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata, ed il convenuto non neghi il proprio debito, ma contesti, per i fini di cui all'articolo 1182 c.c., che il credito vantato dall'attore fosse liquido od eIGibile, la questione della liquidità del credito andrà accertata incidenter tantum dal giudice, ai soli fini della competenza, ex articolo 38, comma quarto, c.p.c., e dunque senza nessuna incidenza sul merito”(Cass. ord. n. 4792 del 23/02/2021, in motivazione. Cfr. anche Cass.
n. 32692 del 12/12/2019, in motivazione: “Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ., il
"forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, l'attore, abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass. n. 10837/2011)”).
In ogni caso va rilevato che l'obbligazione dedotta in giudizio è quella relativa al pagamento del prezzo di una vendita e dunque “viene in rilevo, in assenza dell'allegazione di una specifica pattuizione, e trattandosi di pagamento che non era stato previsto come contestuale alla consegna della merce, la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 1498 c.c. che dispone che in tal caso il pagina 8 di 14 pagamento si fa al domicilio del venditore, norma che secondo la giurisprudenza di questa Corte,
è ritenuta operante anche ai fini della competenza per territorio ex art. 20 cod. proc. civ., in tutti i casi in cui sia mancato un espresso ed inequivoco patto contrario delle parti (Cass. n.
19920/2012; Cass. n. 8562/1996). Ne consegue che, anche in ragione di tale diversa previsione,
risulta corretta l'individuazione della competenza compiuta dal giudice di merito, palesandosi quindi l'infondatezza del mezzo di gravame” (Cass. n. 32692/2019 citata, in motivazione).
Inoltre va aggiunto che allo stato degli atti (atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e comparsa di costituzione e risposta di primo grado), sussistevano i presupposti della liquidità del credito.
In particolare aveva allegato al ricorso monitorio, oltre le sette fatture afferenti le CP_1
Collezioni P/E e A/I 2018 e le diciassette fatture afferenti secondo l'assunto di la CP_1
Collezione P/E 2019 e gli estratti autentici dei registri iva vendite 2018 e 2019, i relativi DDT e la comunicazione inviata da quale legale rappresentante di con Parte_1 Parte_1
pec 02.03.2019. In quest'ultima comunicazione (doc. 6) viene riconosciuto il debito relativo alle collezioni P/E 2018 e A/I 2018 per € 72.932,18, per il quale è previsto l'impegno di pagamento rateale con scadenza fine luglio 2019 e, inoltre, è richiesta (dalla ) “a fine luglio la Parte_1
discussione di un piano relativo al pagamento delle fatturazioni di merce della stagione P/E19 a
partire da fine agosto 2019”.
Dal che la valutazione di liquidità del credito per € 8.000,00, quale residuo dovuto della somma di € 72.932,18 di cui al surriportato riconoscimento e non contestato in causa. Il che già radica la competenza del Tribunale di Treviso.
Verificata è anche la liquidità dell'ulteriore credito azionato, relativo a fatturazioni di merce della stagione P/E19, delle quali nella comunicazione è chiesto il differimento di pagamento da fine pagina 9 di 14 agosto 2019. E nel ricorso per decreto ingiuntivo viene espressamente esposto che l'importo €
67.840,64 si riferisce al mancato pagamento del corrispettivo dovuto per l'acquisto dei capi di abbigliamento relativi alla collezione/stagione P/E19.
Va dunque confermato il rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio, essendo Treviso il foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. che individua, per le cause relative ai diritti di obbligazione, due fori speciali facoltativi e alternativi tra loro (quello del luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio - forum contractus -, e quello del luogo in cui la stessa deve essere eseguita - forum destinatea solutionis), e dell'art. 1182, comma III, c.c. secondo il quale
“l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che
il creditore ha al tempo della scadenza”. Infatti , quale creditrice, ha la propria sede in CP_1
provincia di Treviso (Ponzano Veneto) e ivi l'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio doveva essere eseguita.
9-Gli altri motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra di loro connessi, poiché tutti inerenti a censure relative alla pretesa omessa prova del credito vantato da
. CP_1
L'appellante sostiene che il doc. 6 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo non contiene un riconoscimento del debito ingiunto di € 67.840,64, il quale non risulta dimostrato si riferisca a merce relativa alla stagione P/E 2019; che sono state disconosciute le sottoscrizioni su otto DDT
(4920796, 4910984, 4831337, 4828450, 4822097, 4817526, 4813010, 4814908); che i numeri e le date dei DDT emessi da depositati in sede monitoria non corrispondono ai numeri e CP_1
alle date indicati sui DDT emessi dallo spedizioniere e solo alcuni dei DDT emessi da CP_1
depositati in sede monitoria indicano quale spedizioniere mentre gli altri Controparte_2
indicano e BRT Spa, al contrario i DDT emessi dallo spedizioniere sono Controparte_3
pagina 10 di 14 solo quelli della che il teste è inattendibile (si riferisce Controparte_2 Testimone_1
Cont solo al corriere e non anche e BRT di cui ad altri DDT;
non era Controparte_2
presente alla consegna della merce, non desumibile dal fatto che il corriere non avesse riferito alcuna anomalia); che comunque non vi è prova della correttezza del prezzo applicato.
9.1- Pacificamente la fattura, se può essere utilizzata ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo, in sede di opposizione al provvedimento monitorio non può costituire prova del credito, se contestato.
Osserva, però, in primo luogo questa Corte che “nei contratti aventi ad oggetto la consegna di una quantità di merce da una parte all'altra, la prova della consegna all'acquirente è libera, nel senso che essa può essere fornita con ogni mezzo, salvo i limiti imposti dalla legge, anche quando siano state rilasciate bolle di consegna;
ne consegue che, nel caso in cui la sottoscrizione apposta su tali bolle sia stata disconosciuta, la parte può scegliere se proporre istanza di verificazione di scrittura privata, affidando all'esito del relativo procedimento la dimostrazione della consegna, oppure,
alternativamente, chiedere di provare la consegna con altri mezzi, ivi inclusa la prova testimoniale (nella quale è peraltro ammesso il riferimento alle bolle), non potendosi risolvere in una limitazione delle facoltà probatorie della parte la predisposizione di una prova documentale astrattamente idonea a favorirla” (Cass. n. 14594 del 22/06/2007).
Nella specie l'appellata ha optato per provare la consegna mediante l'assunzione di prova testimoniale.
Il teste dipendente di quale responsabile dei trasporti Testimone_1 Controparte_1
anche nel 2018/2019, ha riferito “Ricordo che la sas qui parte opponente era cliente di;
CP_1
sulle consegne a questa cliente il trasportatore non ha mai Controparte_4
riferito di alcuna anomalia, il che IGnifica che le consegne sono tutte andate a buon fine. Né mi
pagina 11 di 14 risulta che la cliente abbia lamentato la mancata consegna della merce. Lo stesso vale per le
Cont spedizioni effettuate tramite il corriere . Confermo che noi abbiamo consegnato la merce di
cui alle fatture che mi sono state mostrate ai due corrieri”.
Pertanto il teste ha confermato la consegna della merce di cui alle fatture azionate.
Non si ravvisa la pretesa inattendibilità del teste come ritenuta da parte appellante, in quanto il ha riferito non solo del corriere ma anche del Tes_1 Controparte_4
Cont corriere . Non si è riferito al corriere BRT, ma ciò non inficia la sua deposizione, anche in considerazione del fatto che per le consegne del 2019 (cui si riferiscono le fatture in contestazione) il trasporto effettuato da BRT è minimale (doc. 1 all. memoria 4.2.2022 , CP_1
pagg. da 199 a 122 e da 147 a 151: DDT del 29.3.2019 0914034049; 12.4.2019 0914038973
15.4.2019 0914038972) e ben può dunque essere che il teste non ne abbia avuto memoria,
essendosi nella quasi totalità dei casi avvalsa dei due altri trasportatori. CP_1
Il fatto poi che egli abbia confermato l'avvenuta consegna della merce al cliente in quanto il trasportatore mai aveva riferito di alcuna anomalia, altrettanto non può essere considerata una mera supposizione su fatti ai quali il non ha assistito, dal momento che il credito del Tes_1
venditore nei confronti del compratore, nel caso di beni mobili da trasportare da un luogo all'altro può essere provato con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, perché è in quel momento, ai sensi dell'art. 1510 c.c., che si trasferisce all'acquirente - salvo patto contrario - la proprietà dei beni medesimi (arg. Cass. ord. n. 19719 del 22/09/2020).
Non è poi vero che non vi sia corrispondenza tra i DDT di dimessi in sede monitoria e i CP_1
documenti di consegna dimessi come doc. 2 allegato alla memoria depositata il 4.2.2022 di
. A prescindere dal fatto che parte appellante non si è in alcun modo curata di elencare e CP_1
individuare quali sarebbero i documenti da confrontare e che presenterebbero discrepanze, va pagina 12 di 14 rilevato che nei documenti di consegna del trasportatore è riportato il “Delivery Code”
corrispondente a quello di cui ai DDT di e vi è identità di data (si confronti pag. 28 doc. CP_1
3 allegato al ricorso DI e pag. 7 doc. 2 allegato alla memoria 4.2.2022: Delivery Code CP_1
4999115 e data ritiro merce e spedizione 22.3.2019; pag. 60 doc. 3 allegato al ricorso DI e pag. 8
doc. 2 allegato alla memoria citata: Delivery Code 4910984 e data ritiro merce e spedizione
10.4.2019; pag. 70 doc. 3 allegato al ricorso DI e pag. 9 doc. 2 allegato alla memoria citata:
Delivery Code 4920796 e data ritiro merce e spedizione 6.5.2019).
A conforto dell'avvenuta consegna vi è poi anche la comunicazione di cui al doc. 6 allegato al decreto ingiuntivo: che le fatture azionate per € 67.840,64 riguardino fornitura di merce della collezione P/E 2019 (per il cui pagamento in detto documento era richiesta dall'appellante “a fine
luglio la discussione di un piano relativo al pagamento delle fatturazioni di merce della stagione
PE19 a partire da fine agosto 2019”), oltre che potersi desumere dalle tempistiche delle consegne (tutte tra marzo e giugno 2019) e dal tipo di merce consegnata, si ricava altresì dal fatto che l'appellante mai ha indicato quali sarebbero le fatture relative alle forniture per detta stagione e per le quali vi è stato il riconoscimento di debito.
Infine, quanto alla correttezza del prezzo applicato, occorre rilevare che la contestazione di parte appellante oltre ad essere generica, risulta essere stata mossa solo in giudizio, mentre non è stato allegato che le fatture azionate (che solo in sede di appello l'appellante ha dedotto di non avere inserito nelle proprie scritture contabili) siano state contestate al ricevimento.
10-Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, secondo il DM n. 55/2014 e successive modifiche, valori minimi in considerazione dell'attività difensiva svolta, con la quale è stato solo ribadito quanto pagina 13 di 14 dedotto in primo grado, senza nulla ulteriormente replicare alle censure mosse da parte appellante. Va escluso il compenso per la fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1486/2024 del 19-21/05/2024 del
Tribunale di Treviso;
2- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali del giudizio di appello, che si liquidano in € 4.997,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Venezia, 10 novembre 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
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