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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 18/11/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N.422/2015 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Gabriella Citro ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 422 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Luana Magna Parte_1 C.F._1
e dall'avv. Andrea la Francesca ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Novara, via Mameli n. 5, giusta procura in atti
ATTORE
E
, C.F. , in qualità di erede con beneficio di Controparte_1 C.F._2 inventario del convenuto (C.F. - a sua volta co-erede Controparte_2 C.F._3 della convenuta (C.F. ) - rappresentata e difesa dall'avv. CP_3 C.F._4
IC LA, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Novara, Corso Cavallotti
n. 40, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: comunione e usufrutto
Conclusioni: come da verbale in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_3
avanti al Tribunale di Novara, per sentirla condannare, previo accertamento
[...] dell'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione e straordinaria manutenzione in relazione agli immobili siti in Cerano, via IN SA n. 28-30 e via Gramsci n. 34, al pagamento diretto e rimborso delle somme necessarie l'esecuzione delle opere, oltre agli interessi ex art. 1005, ult. co., c.c. nonché alla definitiva rimozione, a propria cura e spese, della piscina situata sul terreno distinto al N.C.E.U. del Comune di Cerano foglio 52 part. 3058 sub.1.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha esposto:
- che in data 1.1.2008 era deceduto, in Cerano, il signor , padre dell'attore; Persona_1
- di aver ottenuto, a seguito di testamento olografo datato 23/12/1998 e atto di transazione sottoscritto in data 29/05/2012, il 100% della nuda proprietà degli immobili siti nel Comune di Cerano alla via IN SA n. 28-30;
- di aver altresì ottenuto, in via ereditaria, la nuda proprietà del 50% dell'immobile sito nel
Comune di Cerano alla via Gramsci n. 34;
- che la convenuta con riferimento agli immobili di via IN SA, era CP_3 usufruttuaria al 100%, mentre, con riferimento all'immobile di via Gramsci, era piena proprietaria al 50% e usufruttuaria in relazione al restante 50%;
- che da una CTU svolta nel 2010 risultava che gli immobili di via IN SA necessitavano già di interventi di manutenzione ordinaria, mentre non era stata riscontrata alcuna necessità di eseguire opere di manutenzione straordinaria;
- che, senza tener conto degli obblighi assunti in sede di transazione, mai aveva CP_3 provveduto ad eseguire alcuna delle opere di manutenzione ordinaria sugli immobili di via
IN SA, fino al ricevimento delle missive inviate dal che ne Controparte_4 denunciavano il cattivo stato di manutenzione;
- di essersi immediatamente attivato, allo scopo di evitare l'aggravamento del danno, per la sostituzione della trave collassata e relativa soprastante porzione di copertura del tetto, sostenendo un esborso pari ad € 5.196,56, provvedendo altresì a far puntellare da ditta specializzata una trave di colmo, per un importo di € 366,00;
- che l'usufruttuaria convenuta era tenuta al rimborso di tali somme, in quanto relative ad opere di manutenzione straordinaria resesi indispensabili a seguito della mancata manutenzione ordinaria ex art. 1004, comma II, c.c., dovendosi porre a carico della convenuta anche tutte le ulteriori spese relative alle riparazioni ancora da eseguirsi;
- che, per quanto riguarda il complesso di via Gramsci n. 34, non oggetto della transazione del
29.05.2012, lo stesso, già nel settembre 2010, era necessitante di radicali opere di manutenzione straordinaria sia all'unità residenziale sia alla copertura, dovendosi porre a carico della convenuta le opere da eseguirsi, nella misura della metà, in qualità di comproprietaria dell'immobile e responsabile delle cause del dissesto, con eventuale condanna della stessa al rimborso, nei confronti dell'attore, del 50% dell'esborso sostenuto da quest'ultimo, per l'ipotesi di integrale anticipazione delle spese;
- che la convenuta era in ogni caso tenuta, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1005 c.c., a corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie;
- che la convenuta non aveva dato esecuzione alla rimozione della piscina mobile come previsto al punto "e" dell'atto di transazione del 29/05/2012, in quanto, dopo averla rimossa una prima volta, aveva poi re-installato altra piscina prefabbricata mobile;
- di aver più volte intimato al rispetto degli obblighi posti a suo carico sia dalla CP_3 legge che dall'atto di transazione, senza sortire alcun effetto.
L'attore ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- A) accertare e dichiarare, per quanto riguarda l'immobile sito in Cerano, via IN SA n.
28-30, l'inadempimento di in relazione agli obblighi di ordinaria CP_3 manutenzione ex art. 1004, comma II, c.c.; accertare e dichiarare quali siano gli interventi di manutenzione straordinaria che si sono resi necessari in conseguenza della mancata manutenzione ordinaria da disporsi a carico dell'usufruttuaria;
- B) accertare e dichiarare, per quanto riguarda l'immobile sito in Cerano, via Gramsci n. 34, tutte le opere di manutenzione straordinaria necessarie e condannare al CP_3 rimborso, nella misura del 50%, di tutte le somme che verranno anticipate dal qui attore ai fini dell'esecuzione delle suddette opere oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, condannando, altresì, la convenuta, per il restante 50% del quale risulta essere usufruttuaria, a corrispondere, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1005 c.c., gli interessi sulle somme spese dal qui attore. Condannare parte convenuta al pagamento di tutte le spese ordinarie e comunque non qualificabili come straordinarie che si siano rese necessarie per il mantenimento dell'immobile;
- C) accertare e dichiarare il mancato rispetto, da parte di degli accordi CP_3 raggiunti in sede transattiva tramite atto sottoscritto in data 29/05/2012, in particolare di quanto previsto al punto e) condannandola, per l'effetto all'immediata e definitiva rimozione, a propria cura e spese, della piscina situata sul terreno distinto al N.C.E.U. del
Comune di Cerano foglio 52 part. 3058 sub.1.
Conseguentemente condannare al rimborso, in favore dell'attore, delle spese CP_3 di manutenzione straordinaria e non, da quest'ultimo già anticipate per entrambi i fabbricati e pari, ad oggi, ad Euro 6.427,54, nonché di qualsiasi ulteriore somma che il Geom. dovesse anticipare per la manutenzione straordinaria e/o ordinaria Parte_1 dei suddetti fabbricati in quanto riconducibile alla mancata manutenzione della parte convenuta.
Oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo ex art. 1284 comma IV c.c.
- In via subordinata, nell'ipotesi in cui, in relazione all'immobile distinto al Comune di
Cerano Via IN SA n.28-30, le opere di manutenzione straordinaria dovessero essere poste a carico del geom. , condannare nella sua qualità di Parte_1 CP_3 usufruttuaria al 100%, a corrispondere all'attore l'interesse sul 100% degli esborsi sostenuti e da sostenersi da parte dell'attore.
In attesa della prima udienza, l'attore ha altresì depositato, in corso di causa, due ricorsi, il primo ex artt. 699 – 696 e 696 bis c.p.c., il secondo ai sensi dell'art. 1004 c.c. e 59 disp. att. c.c..
Si è costituita in giudizio contestando nel merito la fondatezza della pretesa attorea e CP_3 chiedendo, in via riconvenzionale, il rimborso delle spese straordinarie sostenute in luogo del proprietario, da quantificarsi in corso di causa. Ha dedotto in particolare:
- di essere usufruttuaria su entrambi gli immobili solo dal 2008 e il signor Parte_1 nudo proprietario sull'immobile di via Gramsci dal 2008 e su quello di via IN SA dal
2012;
- che per l'immobile di via IN SA il CTU già nel 2010 aveva evidenziato la necessità di interventi strutturali, che esulano dall'attività di ordinaria manutenzione e pertanto non erano da imputarsi all'usufruttuaria, divenuta tale solo due anni prima, dovendosi ritenere che le condizioni dell'immobile dipendessero da un'assenza totale di manutenzione per anni;
- di avere, in ogni caso, provveduto regolarmente alla sistemazione delle tegole del tetto e alla sostituzione di quelle danneggiate, lavori non rientranti nell'ordinaria manutenzione;
- che nel 2010 l'immobile di via Gramsci già risultava necessitante di radicali opere di manutenzione straordinaria, le quali non erano di competenza dell'usufruttuaria, contro la quale la domanda era rivolta;
- che tutte le opere richieste dal e rese necessarie dallo stato dei luoghi Controparte_4 erano state eseguite e l'autorità competente aveva verificato l'intervento;
- che, in relazione alla piscina, l'atto di transazione prevedeva il ripristino del sedime mediante rimozione del basamento in cemento, mentre la piscina successivamente installata era rimovibile e non richiedeva opere sul sedime. Concessi i richiesti termini ex art.183 VI comma c.p.c., dopo una serie di rinvii dovuti ai carichi di ruolo, all'udienza del 5.12.2017 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, sul rilievo della intervenuta nomina di amministrazione di sostegno per la convenuta CP_3
Riassunto il giudizio, si è costituita in persona dell'Amministratore di sostegno, avv. CP_3
riportandosi ai precedenti scritti difensivi. CP_5
A seguito di alcuni rinvii per bonario componimento, all'udienza del 27.6.2019, la prima celebrata dalla scrivente, il giudizio è stato interrotto per intervenuto decesso della convenuta CP_3 in data 27.12.2018.
Riassunto nuovamente il giudizio, si è costituito in qualità di coerede (unitamente Controparte_2 all'attore) della sig.ra facendo proprie le difese di quest'ultima. CP_3
A seguito di ulteriori rinvii dovuti all'emergenza sanitaria e a trattative di bonario componimento, all'udienza del 19.11.2020 è stata dichiarata l'interruzione del processo per intervenuto decesso del convenuto Controparte_2
Riassunto il giudizio, si è costituita in qualità di figlia e unica erede con Controparte_1 beneficio di inventario di (a seguito di rinuncia all'eredità di Controparte_2 Persona_2
moglie del de cuius), facendo proprie le difese e le argomentazioni già avanzate a suo tempo
[...] dalla convenuta a sua volta fatte proprie dal convenuto CP_3 Controparte_2
L'istruttoria è consistita nell'acquisizione della produzione documentale delle parti e nell'espletamento della prova orale, oltre che di C.T.U. resa in sede di A.T.P. svolto in corso di causa.
All'udienza del 29.2.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Le domande attoree sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente si dà atto che non sono oggetto di contestazione tra le parti le vicende, anche successorie, che hanno portato all'attuale distribuzione dei diritti sugli immobili per cui è causa.
La prima domanda proposta dall'attore ha ad oggetto l'omessa manutenzione Parte_1 ordinaria dell'immobile sito in Cerano, via IN SA, meglio descritto in atti, in relazione al quale l'attore risultava, al momento dell'introduzione del giudizio, nudo proprietario, con usufrutto in capo alla madre convenuta CP_3 A seguito di testamento olografo del de cuius e della successiva azione di riduzione Persona_1 delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima, è stato stipulato tra l'attuale attore e la madre un atto di transazione, avanti il Notaio di Novara, rep. CP_3 Persona_3
272445 del 23.5.2012, nel quale si è pattuito, tra l'altro, con riferimento all'immobile di Via
IN SA, che “la signora che continua a mantenere l'usufrutto a lei devoluto da CP_3
, deceduto il 1.1.2008, preso atto dello stato di vetustà e pericolo nel quale si trovano Persona_1 gli immobili oggetto della transazione, si impegna a mantenere la destinazione economica (art. 981
c.c.), nonché a garantirne la sicurezza, attraverso la corretta manutenzione ordinaria degli stessi
(art. 1004 c.c.), essendo consapevole di essere responsabile sia per quanto potrà accadere a persone e cose…sia per i danneggiamenti che si produrranno a causa della sua incuria”.
Secondo la tesi attorea, le opere di manutenzione straordinaria divenute necessarie nel tempo e poi sostenute da , anche in corso di causa, sono da ricondurre all'omessa manutenzione Parte_1 ordinaria, cui era obbligata la convenuta nella sua qualità di usufruttuaria, ai sensi dell'art. CP_3
1004, co. 2, c.c., oltre che per previsione specifica dello stesso atto di transazione sopra richiamato.
Ebbene, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, “ai fini della distinzione tra gli interventi a carico dell'usufruttario e quelli a carico del nudo proprietario, non rileva la maggiore o minore attualità del danno da riparare, bensì il carattere ordinario o straordinario dell'opera, poiché, in considerazione della natura dei rispettivi diritti, l'usufruttuario ha l'onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa, potendosi a tal fine ritenere straordinaria - stante la non tassatività dell'elencazione contenuta all'art. 1005 c.c. - quell'opera che importa la sostituzione o il ripristino di un elemento essenziale della struttura della cosa, finalizzati non già alla mera conservazione del bene, che resta a carico dell'usufruttuario, ma alla prevenzione o eliminazione di cedimenti e deterioramenti legati alla vetustà” (Cass. civ. n. 22797/2019; cfr. Cass. civ. n. 22703/2015; Cass. civ. n. 7886/1998, secondo cui sono riparazioni straordinarie quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento per intero o una parte notevole dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta).
A norma dell'art. 1004 c.c., sono a carico dell'usufruttuario non solo gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa, ma anche le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione (co. 2).
Il nudo proprietario che chieda la condanna dell'usufruttuario al pagamento delle spese di straordinaria manutenzione sul presupposto che si siano rese necessarie per mancanza di ordinarie riparazioni deve limitarsi a dimostrare la sussistenza di tali condizioni al momento della proposizione della domanda;
con questa prova si esaurisce l'onere dell'attore, mentre l'assunto dell'usufruttuario convenuto che il difetto di manutenzione preesista alla costituzione dell'usufrutto si risolve in un'eccezione che, al pari di ogni altra eccezione tendente a paralizzare la domanda, necessita di apposita prova facente carico alla parte che l'ha sollevata (cfr. con riferimento all'art. 1015 c.c. Cass. II, n. 847/1963; Cass. civ. n. 14803/2017).
Tanto premesso, parte attrice ha prodotto in giudizio la relazione di CTU a firma del geom.
resa nel 2010 in una precedente causa instauratasi tra le parti per la lesione della Persona_4 legittima dell'attore (doc. 4).
Con riguardo all'immobile sito in via IN SA, nella relazione si legge, al punto 1.1.3, che l'edificio, di vetusta costruzione, si elevava per due piani fuori terra di cui il p.T era in parte interessato da una vetusta residenza e in parte da locali di deposito, androne carraio e porticati aperti, mentre il p. 1° era “costituito da ampio sottotetto”, evidenziava alcuni interventi strutturali ai solai interni. La relazione precisava: “Al fine del recupero ai fini residenziali ed accessori richiede intervento radicale di recupero e trasformazione”.
Come evidenziato da parte attrice, il CTU non ha indicato, in relazione a tale immobile, la necessità di interventi di manutenzione straordinaria, mentre tale specificazione sussiste con riguardo ad altri immobili (ad es. la batteria di rimesse di cui al punto 1.1.2., così come lo stesso immobile di via
Gramsci n. 34).
Ciò, secondo la tesi attorea, porterebbe a ritenere che all'epoca della redazione di tale perizia non fossero ancora necessari interventi di manutenzione straordinaria (l'intervento radicale di recupero sarebbe stato, infatti, indicato solo per l'eventuale utilizzo a fini residenziali).
Ritiene la scrivente che tale assunto non sia sufficiente a ritenere provato che gli interventi di manutenzione straordinaria si siano resi necessari per l'omessa manutenzione ordinaria da parte dell'usufruttuaria, divenuta tale solo nel 2008.
Ed infatti, la CTU espletata nel procedimento di A.T.P. svolto in corso di causa ha consentito di accertare, con riguardo all'immobile di via IN SA, che la copertura esistente doveva essere soggetta ad interventi di manutenzione straordinaria consistenti nella verifica di tutto il manto di copertura e verifica ed eventuale sostituzione e/o rinforzo della trave di colmo attualmente puntellata e nella verifica e sostituzione dell'orditura secondaria ammalorata, stimata nell'ordine del 20% dell'esistente.
In ordine alle cause dello stato di fatto dell'immobile, il CTU ha precisato che gli interventi per la definitiva messa in sicurezza sono di manutenzione straordinaria a causa della mancanza, da sempre, di qualunque intervento di manutenzione ordinaria e conseguente trascuratezza dell'immobile. In particolare, secondo il CTU è evidente che è venuta meno, nel tempo, la sorveglianza e/o la diligente sistemazione delle tegole eventualmente danneggiate e che “le uniche possibili cause delle patologie sono dovute a infiltrazioni meteoriche causate dalla non perfetta tenuta del manto causata dalla mancata sostituzione delle soprastanti componenti il manto di copertura per evidente incuria (mancanza di controllo a vista dell'intradosso e/o mancanza di volontà nella sostituzione degli elementi del soprastante manto)”.
In replica alle osservazioni del c.t. di parte attrice, il CTU ha poi precisato che “affinché una trave giunga a rottura serve, ammesso fosse correttamente dimensionata, un tempo non definibile in quanto funzione di molteplici parametri” e che “le patologie che si innescano hanno bisogno di tempo (misurabile, a volte, in decenni) per procedere con la disgregazione della fibra lignea.
Questo è osservabile in molte delle cascine abbandonate delle nostre campagne che, nonostante le grandi perdite dovute ad incuria del manto di copertura, nonostante evidenti curvature, reggono ancorala soprastante orditura”.
Sul punto, la scrivente ritiene che l'espletata consulenza tecnica abbia fornito conclusioni che meritano di essere pienamente condivise, in quanto basate su un analitico esame dei luoghi, un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione prodotta, con argomentazioni esaurienti e precise rispetto ai quesiti posti.
Le stesse risultano peraltro pienamente condivise dai consulenti di parte, che hanno concordato con il CTU sull'individuazione delle cause dello stato dell'immobile.
Si richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 1815/2015).
Al quadro probatorio innanzi descritto deve aggiungersi il contenuto della transazione novativa del
2012, con la quale l'attore ha acquistato la proprietà dell'immobile per cui è causa. In essa (lett. f) la signora prendeva atto dello “stato di vetustà e pericolo” in cui si trovavano gli immobili CP_3 oggetto della transazione e si impegnava a “garantirne la sicurezza attraverso la corretta manutenzione ordinaria degli stessi (1004 c.c.)”.
Se, dunque, le parti davano atto nel 2012 dello stato di vetustà e pericolo dell'immobile, deve ritenersi che gli interventi di manutenzione straordinaria (evidentemente già necessari nel 2012) siano ascrivibili ad un'assenza di manutenzione ordinaria ben più risalente (“da sempre”) rispetto alla costituzione del diritto di usufrutto, avvenuta nel 2008. Appare, infatti, arduo sostenere che gli ammaloramenti – che secondo il CTU si verificano in un tempo a volte misurabile in decenni – possano essere ricondotti all'assenza di manutenzione ordinaria per soli quattro anni.
Destituita di fondamento è, poi, la tesi di parte attrice secondo cui l'usufruttuaria si sarebbe assunta, in sede transattiva, l'onere della messa in sicurezza del bene da intendersi come mantenimento dell'integrità strutturale, e dunque oltre l'onere di manutenzione ordinaria, posto che la lett. f) richiama espressamente la manutenzione ordinaria e l'art. 1004 c.c., dovendosi pertanto intendere come mero richiamo agli obblighi di legge.
Deve, invece, essere accolta la domanda subordinata di condanna dell'usufruttuaria al pagamento degli interessi legali sulle somme pagate dal nudo proprietario per le spese di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 1005, ultimo comma, c.c.. L'usufruttuario, infatti, poiché trae profitto dall'esecuzione delle riparazioni straordinarie, deve corrispondere al proprietario per la durata dell'usufrutto l'interesse sulle somme per esse erogate.
Parte attrice ha provato documentalmente di aver sostenuto, in data 25.8.2014, spese per interventi qualificabili come manutenzione straordinaria per l'importo totale di € 5.196,56 (€ 1.100,00 + €
2.574,00 + € 1.522,56 - doc. 7b).
Non risulta, invece, adeguatamente documentato l'importo di € 366,00, che secondo l'attore sarebbe relativo a lavori di puntellamento di una trave, atteso che la fattura prodotta è relativa ad opere di montaggio/smontaggio ponteggio non meglio identificate.
Allo stesso modo, non possono riconoscersi interessi sulle somme asseritamente pagate dall'attore per gli interventi svolti nel 2018, in corso di causa, con riferimento ai quali manca qualsivoglia documentazione analitica a supporto.
Ne discende che sull'importo di € 5.196,56 sono dovuti gli interessi legali dalla data dell'esborso –
25.8.2014 – fino alla data di cessazione dell'usufrutto – 27.12.2018 – per intervenuto decesso della signora CP_3
Con la seconda domanda, ha dedotto l'omessa manutenzione ordinaria e Parte_1 straordinaria dell'immobile sito in Cerano, via Gramsci, in relazione al quale l'attore risultava, al momento dell'introduzione del giudizio, nudo proprietario al 50%, con usufrutto in capo alla madre convenuta proprietaria per il restante 50%. CP_3
Con riguardo a tale immobile, va evidenziato che risultava già contitolare dello CP_3 stesso in regime di comunione legale con il marito, il de cuius , a far data dal 1978. Persona_1
Ed infatti, i coniugi – uniti in matrimonio nel 1953 in regime di separazione dei beni – nel 1978 avevano stipulato una convenzione matrimoniale per passare al regime di comunione legale, includendo espressamente anche l'immobile sito in Cerano alla via Gramsci, già di proprietà esclusiva del marito (cfr. doc. 17 produzione attorea, v. allegato B). Persona_1
Dal 1978, pertanto, l'immobile è caduto in comunione legale tra i coniugi per effetto della convenzione matrimoniale.
Tale regime comporta l'applicabilità dell'art. 1104 c.c., secondo cui “Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e il godimento della cosa comune, in proporzione della propria quota.”. Le spese di straordinaria manutenzione rientrano in quelle necessarie alla conservazione dell'immobile.
A seguito di testamento olografo del de cuius , dal 2008 è divenuta Persona_1 CP_3 proprietaria al 50%, nonché usufruttuaria per il restante 50%.
Ne discende che era tenuta alla manutenzione non solo ordinaria, ma anche CP_3 straordinaria già dal 1978, prima in quanto contitolare in regime di comunione legale, poi in quanto proprietaria al 50%, dal 2008.
Ciò posto, la relazione di CTU a firma del geom. resa nel 2010 nella causa Persona_4 instauratasi tra le parti per la lesione della legittima dell'attore (doc. 4 cit.), dava già atto della necessità di “radicali opere di manutenzione straordinaria sia all'unità residenziale sia alla copertura”.
Con riferimento a tali opere, che alla data dell'introduzione del giudizio erano ancora da eseguirsi,
l'attore ha richiesto la condanna al pagamento delle stesse a carico della convenuta CP_3 nella misura della metà, in qualità di comproprietaria.
In sede di ATP eseguito in corso di causa, il CTU e i CTP hanno concordato che “la copertura esistente dovesse essere demolita, al più presto, con il suo completo rifacimento nella geometria attuale”, con costi stimati in euro 25.000,00 esclusa IVA di legge (di cui € 20.000,00 per rimozione e rifacimento copertura, € 3.000,00 per ponteggio ed € 2.000,00 per spese tecniche). Con riferimento a tale stima non sono pervenute osservazioni dai consulenti di parte.
Nel corso del giudizio parte attrice ha provveduto ad eseguire le opere suddette con un esborso complessivo di € 16.424,08, inferiore a quanto preventivato in sede di CTU, documentato attraverso la produzione di fatture e bonifici bancari (doc. 12).
L'importo da porsi a carico della comproprietaria sarebbe, dunque, stato pari ad € CP_3
8.212,04, restando a carico dell'attore per la restante metà, in quanto originariamente nudo proprietario al 50%.
Deve, altresì, essere accolta la domanda di condanna dell'usufruttuaria al pagamento degli interessi legali sulle somme pagate dal nudo proprietario per le spese di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 1005, ultimo comma, c.c.. Come anzidetto, infatti, l'usufruttuario che trae profitto dall'esecuzione delle riparazioni straordinarie, deve corrispondere al proprietario per la durata dell'usufrutto l'interesse sulle somme per esse erogate.
Trattasi anche in questo caso di spese sostenute nel corso dell'anno 2018, tutte in date antecedenti al decesso di CP_3
Sull'importo di € 8.212,04 sono dovuti gli interessi legali dalla data dei singoli esborsi fino alla data di cessazione dell'usufrutto (27.12.2018).
Dalla proposizione della domanda giudiziale, in particolare, sono dovuti gli interessi moratori per legge.
L'art. 1284, comma quarto, c.c. stabilisce che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
In proposito la Suprema Corte ha stabilito che “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione” (Cass. sez. 3, ordinanza n. 61 del 03/01/2023).
Tenuto conto che nel corso del giudizio l'attore è divenuto proprietario del 50% dei Parte_1 beni di quale erede della madre, gli importi di cui sopra sono da porsi a carico CP_3 dell'attuale convenuta , a sua volta erede di nella misura del Controparte_1 Controparte_2
50%.
In conclusione, deve essere condannata al pagamento, nei confronti Controparte_1 dell'attore, delle seguenti somme:
- con riguardo all'immobile di via IN SA, € 1.022,37 a titolo di interessi ex art. 1005
c.c., oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
- con riguardo all'immobile di via Gramsci:
a) € 4.106,02, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi fino al soddisfo;
b) € 498,26 a titolo di interessi ex art. 1005 c.c., oltre interessi legali dal 27.12.2018 sino al soddisfo.
Il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali è invece da escludere per i debiti di valuta, per i quali è possibile soltanto allegare l'esistenza di un maggior danno rispetto agli interessi, che va in ogni caso provato. Passando all'esame dell'ultima domanda attorea, avente ad oggetto la rimozione della piscina, occorre dare atto della intervenuta cessazione della materia del contendere, posto che la rimozione è stata effettuata in corso di causa.
Ai fini della soccombenza virtuale, la domanda era fondata, tenuto conto dell'espresso impegno alla rimozione previsto a carico della signora nell'atto di transazione. Oltre al basamento, era CP_3 prevista la rimozione della piscina, che anche all'epoca non era fissa, per cui il riposizionamento costituisce un inadempimento in concreto di quanto statuito con la transazione, ove si specificava che “il sedime di corte dovrà essere riportato allo stato originario”.
Da ultimo, si osserva che la domanda riconvenzionale proposta dalla originaria convenuta CP_3
volta ad ottenere la condanna dell'attore a rifondere le spese di manutenzione straordinaria
[...] dalla stessa sostenute e da quantificarsi in corso di causa, risulta del tutto generica. Parte attrice in riconvenzionale non ha specificamente allegato – e tantomeno provato – i lavori asseritamente svolti, né il relativo esborso.
In punto di regolamentazione delle spese del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande attoree, nonché del rigetto della domanda riconvenzionale, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione nella misura di 50%, mentre il restante 50% deve essere posto a carico della parte convenuta e si liquida in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto svolta.
Le spese di CTU, già liquidate nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in misura uguale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna al pagamento, in Controparte_1 favore di , delle seguenti somme: Parte_1
- € 1.022,37 a titolo di interessi ex art. 1005 c.c., oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
- € 4.106,02, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi fino al soddisfo;
- € 498,26 a titolo di interessi ex art. 1005 c.c., oltre interessi legali dal 27.12.2018 sino al soddisfo;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio, che, già compensate per il 50%, si liquidano per il restante 50% in € 2.538,50 per compensi ed € 272,50 per spese, oltre Iva e Cpa, come per legge, nonchè rimb. forf. (pari al 15% del compenso);
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in misura uguale.
Così deciso in Novara, in data 17.11.2025
Il Giudice dott.ssa Gabriella Citro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Gabriella Citro ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 422 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Luana Magna Parte_1 C.F._1
e dall'avv. Andrea la Francesca ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Novara, via Mameli n. 5, giusta procura in atti
ATTORE
E
, C.F. , in qualità di erede con beneficio di Controparte_1 C.F._2 inventario del convenuto (C.F. - a sua volta co-erede Controparte_2 C.F._3 della convenuta (C.F. ) - rappresentata e difesa dall'avv. CP_3 C.F._4
IC LA, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Novara, Corso Cavallotti
n. 40, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: comunione e usufrutto
Conclusioni: come da verbale in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_3
avanti al Tribunale di Novara, per sentirla condannare, previo accertamento
[...] dell'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione e straordinaria manutenzione in relazione agli immobili siti in Cerano, via IN SA n. 28-30 e via Gramsci n. 34, al pagamento diretto e rimborso delle somme necessarie l'esecuzione delle opere, oltre agli interessi ex art. 1005, ult. co., c.c. nonché alla definitiva rimozione, a propria cura e spese, della piscina situata sul terreno distinto al N.C.E.U. del Comune di Cerano foglio 52 part. 3058 sub.1.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha esposto:
- che in data 1.1.2008 era deceduto, in Cerano, il signor , padre dell'attore; Persona_1
- di aver ottenuto, a seguito di testamento olografo datato 23/12/1998 e atto di transazione sottoscritto in data 29/05/2012, il 100% della nuda proprietà degli immobili siti nel Comune di Cerano alla via IN SA n. 28-30;
- di aver altresì ottenuto, in via ereditaria, la nuda proprietà del 50% dell'immobile sito nel
Comune di Cerano alla via Gramsci n. 34;
- che la convenuta con riferimento agli immobili di via IN SA, era CP_3 usufruttuaria al 100%, mentre, con riferimento all'immobile di via Gramsci, era piena proprietaria al 50% e usufruttuaria in relazione al restante 50%;
- che da una CTU svolta nel 2010 risultava che gli immobili di via IN SA necessitavano già di interventi di manutenzione ordinaria, mentre non era stata riscontrata alcuna necessità di eseguire opere di manutenzione straordinaria;
- che, senza tener conto degli obblighi assunti in sede di transazione, mai aveva CP_3 provveduto ad eseguire alcuna delle opere di manutenzione ordinaria sugli immobili di via
IN SA, fino al ricevimento delle missive inviate dal che ne Controparte_4 denunciavano il cattivo stato di manutenzione;
- di essersi immediatamente attivato, allo scopo di evitare l'aggravamento del danno, per la sostituzione della trave collassata e relativa soprastante porzione di copertura del tetto, sostenendo un esborso pari ad € 5.196,56, provvedendo altresì a far puntellare da ditta specializzata una trave di colmo, per un importo di € 366,00;
- che l'usufruttuaria convenuta era tenuta al rimborso di tali somme, in quanto relative ad opere di manutenzione straordinaria resesi indispensabili a seguito della mancata manutenzione ordinaria ex art. 1004, comma II, c.c., dovendosi porre a carico della convenuta anche tutte le ulteriori spese relative alle riparazioni ancora da eseguirsi;
- che, per quanto riguarda il complesso di via Gramsci n. 34, non oggetto della transazione del
29.05.2012, lo stesso, già nel settembre 2010, era necessitante di radicali opere di manutenzione straordinaria sia all'unità residenziale sia alla copertura, dovendosi porre a carico della convenuta le opere da eseguirsi, nella misura della metà, in qualità di comproprietaria dell'immobile e responsabile delle cause del dissesto, con eventuale condanna della stessa al rimborso, nei confronti dell'attore, del 50% dell'esborso sostenuto da quest'ultimo, per l'ipotesi di integrale anticipazione delle spese;
- che la convenuta era in ogni caso tenuta, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1005 c.c., a corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie;
- che la convenuta non aveva dato esecuzione alla rimozione della piscina mobile come previsto al punto "e" dell'atto di transazione del 29/05/2012, in quanto, dopo averla rimossa una prima volta, aveva poi re-installato altra piscina prefabbricata mobile;
- di aver più volte intimato al rispetto degli obblighi posti a suo carico sia dalla CP_3 legge che dall'atto di transazione, senza sortire alcun effetto.
L'attore ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- A) accertare e dichiarare, per quanto riguarda l'immobile sito in Cerano, via IN SA n.
28-30, l'inadempimento di in relazione agli obblighi di ordinaria CP_3 manutenzione ex art. 1004, comma II, c.c.; accertare e dichiarare quali siano gli interventi di manutenzione straordinaria che si sono resi necessari in conseguenza della mancata manutenzione ordinaria da disporsi a carico dell'usufruttuaria;
- B) accertare e dichiarare, per quanto riguarda l'immobile sito in Cerano, via Gramsci n. 34, tutte le opere di manutenzione straordinaria necessarie e condannare al CP_3 rimborso, nella misura del 50%, di tutte le somme che verranno anticipate dal qui attore ai fini dell'esecuzione delle suddette opere oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, condannando, altresì, la convenuta, per il restante 50% del quale risulta essere usufruttuaria, a corrispondere, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1005 c.c., gli interessi sulle somme spese dal qui attore. Condannare parte convenuta al pagamento di tutte le spese ordinarie e comunque non qualificabili come straordinarie che si siano rese necessarie per il mantenimento dell'immobile;
- C) accertare e dichiarare il mancato rispetto, da parte di degli accordi CP_3 raggiunti in sede transattiva tramite atto sottoscritto in data 29/05/2012, in particolare di quanto previsto al punto e) condannandola, per l'effetto all'immediata e definitiva rimozione, a propria cura e spese, della piscina situata sul terreno distinto al N.C.E.U. del
Comune di Cerano foglio 52 part. 3058 sub.1.
Conseguentemente condannare al rimborso, in favore dell'attore, delle spese CP_3 di manutenzione straordinaria e non, da quest'ultimo già anticipate per entrambi i fabbricati e pari, ad oggi, ad Euro 6.427,54, nonché di qualsiasi ulteriore somma che il Geom. dovesse anticipare per la manutenzione straordinaria e/o ordinaria Parte_1 dei suddetti fabbricati in quanto riconducibile alla mancata manutenzione della parte convenuta.
Oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo ex art. 1284 comma IV c.c.
- In via subordinata, nell'ipotesi in cui, in relazione all'immobile distinto al Comune di
Cerano Via IN SA n.28-30, le opere di manutenzione straordinaria dovessero essere poste a carico del geom. , condannare nella sua qualità di Parte_1 CP_3 usufruttuaria al 100%, a corrispondere all'attore l'interesse sul 100% degli esborsi sostenuti e da sostenersi da parte dell'attore.
In attesa della prima udienza, l'attore ha altresì depositato, in corso di causa, due ricorsi, il primo ex artt. 699 – 696 e 696 bis c.p.c., il secondo ai sensi dell'art. 1004 c.c. e 59 disp. att. c.c..
Si è costituita in giudizio contestando nel merito la fondatezza della pretesa attorea e CP_3 chiedendo, in via riconvenzionale, il rimborso delle spese straordinarie sostenute in luogo del proprietario, da quantificarsi in corso di causa. Ha dedotto in particolare:
- di essere usufruttuaria su entrambi gli immobili solo dal 2008 e il signor Parte_1 nudo proprietario sull'immobile di via Gramsci dal 2008 e su quello di via IN SA dal
2012;
- che per l'immobile di via IN SA il CTU già nel 2010 aveva evidenziato la necessità di interventi strutturali, che esulano dall'attività di ordinaria manutenzione e pertanto non erano da imputarsi all'usufruttuaria, divenuta tale solo due anni prima, dovendosi ritenere che le condizioni dell'immobile dipendessero da un'assenza totale di manutenzione per anni;
- di avere, in ogni caso, provveduto regolarmente alla sistemazione delle tegole del tetto e alla sostituzione di quelle danneggiate, lavori non rientranti nell'ordinaria manutenzione;
- che nel 2010 l'immobile di via Gramsci già risultava necessitante di radicali opere di manutenzione straordinaria, le quali non erano di competenza dell'usufruttuaria, contro la quale la domanda era rivolta;
- che tutte le opere richieste dal e rese necessarie dallo stato dei luoghi Controparte_4 erano state eseguite e l'autorità competente aveva verificato l'intervento;
- che, in relazione alla piscina, l'atto di transazione prevedeva il ripristino del sedime mediante rimozione del basamento in cemento, mentre la piscina successivamente installata era rimovibile e non richiedeva opere sul sedime. Concessi i richiesti termini ex art.183 VI comma c.p.c., dopo una serie di rinvii dovuti ai carichi di ruolo, all'udienza del 5.12.2017 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, sul rilievo della intervenuta nomina di amministrazione di sostegno per la convenuta CP_3
Riassunto il giudizio, si è costituita in persona dell'Amministratore di sostegno, avv. CP_3
riportandosi ai precedenti scritti difensivi. CP_5
A seguito di alcuni rinvii per bonario componimento, all'udienza del 27.6.2019, la prima celebrata dalla scrivente, il giudizio è stato interrotto per intervenuto decesso della convenuta CP_3 in data 27.12.2018.
Riassunto nuovamente il giudizio, si è costituito in qualità di coerede (unitamente Controparte_2 all'attore) della sig.ra facendo proprie le difese di quest'ultima. CP_3
A seguito di ulteriori rinvii dovuti all'emergenza sanitaria e a trattative di bonario componimento, all'udienza del 19.11.2020 è stata dichiarata l'interruzione del processo per intervenuto decesso del convenuto Controparte_2
Riassunto il giudizio, si è costituita in qualità di figlia e unica erede con Controparte_1 beneficio di inventario di (a seguito di rinuncia all'eredità di Controparte_2 Persona_2
moglie del de cuius), facendo proprie le difese e le argomentazioni già avanzate a suo tempo
[...] dalla convenuta a sua volta fatte proprie dal convenuto CP_3 Controparte_2
L'istruttoria è consistita nell'acquisizione della produzione documentale delle parti e nell'espletamento della prova orale, oltre che di C.T.U. resa in sede di A.T.P. svolto in corso di causa.
All'udienza del 29.2.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Le domande attoree sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente si dà atto che non sono oggetto di contestazione tra le parti le vicende, anche successorie, che hanno portato all'attuale distribuzione dei diritti sugli immobili per cui è causa.
La prima domanda proposta dall'attore ha ad oggetto l'omessa manutenzione Parte_1 ordinaria dell'immobile sito in Cerano, via IN SA, meglio descritto in atti, in relazione al quale l'attore risultava, al momento dell'introduzione del giudizio, nudo proprietario, con usufrutto in capo alla madre convenuta CP_3 A seguito di testamento olografo del de cuius e della successiva azione di riduzione Persona_1 delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima, è stato stipulato tra l'attuale attore e la madre un atto di transazione, avanti il Notaio di Novara, rep. CP_3 Persona_3
272445 del 23.5.2012, nel quale si è pattuito, tra l'altro, con riferimento all'immobile di Via
IN SA, che “la signora che continua a mantenere l'usufrutto a lei devoluto da CP_3
, deceduto il 1.1.2008, preso atto dello stato di vetustà e pericolo nel quale si trovano Persona_1 gli immobili oggetto della transazione, si impegna a mantenere la destinazione economica (art. 981
c.c.), nonché a garantirne la sicurezza, attraverso la corretta manutenzione ordinaria degli stessi
(art. 1004 c.c.), essendo consapevole di essere responsabile sia per quanto potrà accadere a persone e cose…sia per i danneggiamenti che si produrranno a causa della sua incuria”.
Secondo la tesi attorea, le opere di manutenzione straordinaria divenute necessarie nel tempo e poi sostenute da , anche in corso di causa, sono da ricondurre all'omessa manutenzione Parte_1 ordinaria, cui era obbligata la convenuta nella sua qualità di usufruttuaria, ai sensi dell'art. CP_3
1004, co. 2, c.c., oltre che per previsione specifica dello stesso atto di transazione sopra richiamato.
Ebbene, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, “ai fini della distinzione tra gli interventi a carico dell'usufruttario e quelli a carico del nudo proprietario, non rileva la maggiore o minore attualità del danno da riparare, bensì il carattere ordinario o straordinario dell'opera, poiché, in considerazione della natura dei rispettivi diritti, l'usufruttuario ha l'onere di provvedere a quanto attiene alla conservazione ed al godimento della cosa, mentre sono riservate al nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della stessa, potendosi a tal fine ritenere straordinaria - stante la non tassatività dell'elencazione contenuta all'art. 1005 c.c. - quell'opera che importa la sostituzione o il ripristino di un elemento essenziale della struttura della cosa, finalizzati non già alla mera conservazione del bene, che resta a carico dell'usufruttuario, ma alla prevenzione o eliminazione di cedimenti e deterioramenti legati alla vetustà” (Cass. civ. n. 22797/2019; cfr. Cass. civ. n. 22703/2015; Cass. civ. n. 7886/1998, secondo cui sono riparazioni straordinarie quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento per intero o una parte notevole dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta).
A norma dell'art. 1004 c.c., sono a carico dell'usufruttuario non solo gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa, ma anche le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione (co. 2).
Il nudo proprietario che chieda la condanna dell'usufruttuario al pagamento delle spese di straordinaria manutenzione sul presupposto che si siano rese necessarie per mancanza di ordinarie riparazioni deve limitarsi a dimostrare la sussistenza di tali condizioni al momento della proposizione della domanda;
con questa prova si esaurisce l'onere dell'attore, mentre l'assunto dell'usufruttuario convenuto che il difetto di manutenzione preesista alla costituzione dell'usufrutto si risolve in un'eccezione che, al pari di ogni altra eccezione tendente a paralizzare la domanda, necessita di apposita prova facente carico alla parte che l'ha sollevata (cfr. con riferimento all'art. 1015 c.c. Cass. II, n. 847/1963; Cass. civ. n. 14803/2017).
Tanto premesso, parte attrice ha prodotto in giudizio la relazione di CTU a firma del geom.
resa nel 2010 in una precedente causa instauratasi tra le parti per la lesione della Persona_4 legittima dell'attore (doc. 4).
Con riguardo all'immobile sito in via IN SA, nella relazione si legge, al punto 1.1.3, che l'edificio, di vetusta costruzione, si elevava per due piani fuori terra di cui il p.T era in parte interessato da una vetusta residenza e in parte da locali di deposito, androne carraio e porticati aperti, mentre il p. 1° era “costituito da ampio sottotetto”, evidenziava alcuni interventi strutturali ai solai interni. La relazione precisava: “Al fine del recupero ai fini residenziali ed accessori richiede intervento radicale di recupero e trasformazione”.
Come evidenziato da parte attrice, il CTU non ha indicato, in relazione a tale immobile, la necessità di interventi di manutenzione straordinaria, mentre tale specificazione sussiste con riguardo ad altri immobili (ad es. la batteria di rimesse di cui al punto 1.1.2., così come lo stesso immobile di via
Gramsci n. 34).
Ciò, secondo la tesi attorea, porterebbe a ritenere che all'epoca della redazione di tale perizia non fossero ancora necessari interventi di manutenzione straordinaria (l'intervento radicale di recupero sarebbe stato, infatti, indicato solo per l'eventuale utilizzo a fini residenziali).
Ritiene la scrivente che tale assunto non sia sufficiente a ritenere provato che gli interventi di manutenzione straordinaria si siano resi necessari per l'omessa manutenzione ordinaria da parte dell'usufruttuaria, divenuta tale solo nel 2008.
Ed infatti, la CTU espletata nel procedimento di A.T.P. svolto in corso di causa ha consentito di accertare, con riguardo all'immobile di via IN SA, che la copertura esistente doveva essere soggetta ad interventi di manutenzione straordinaria consistenti nella verifica di tutto il manto di copertura e verifica ed eventuale sostituzione e/o rinforzo della trave di colmo attualmente puntellata e nella verifica e sostituzione dell'orditura secondaria ammalorata, stimata nell'ordine del 20% dell'esistente.
In ordine alle cause dello stato di fatto dell'immobile, il CTU ha precisato che gli interventi per la definitiva messa in sicurezza sono di manutenzione straordinaria a causa della mancanza, da sempre, di qualunque intervento di manutenzione ordinaria e conseguente trascuratezza dell'immobile. In particolare, secondo il CTU è evidente che è venuta meno, nel tempo, la sorveglianza e/o la diligente sistemazione delle tegole eventualmente danneggiate e che “le uniche possibili cause delle patologie sono dovute a infiltrazioni meteoriche causate dalla non perfetta tenuta del manto causata dalla mancata sostituzione delle soprastanti componenti il manto di copertura per evidente incuria (mancanza di controllo a vista dell'intradosso e/o mancanza di volontà nella sostituzione degli elementi del soprastante manto)”.
In replica alle osservazioni del c.t. di parte attrice, il CTU ha poi precisato che “affinché una trave giunga a rottura serve, ammesso fosse correttamente dimensionata, un tempo non definibile in quanto funzione di molteplici parametri” e che “le patologie che si innescano hanno bisogno di tempo (misurabile, a volte, in decenni) per procedere con la disgregazione della fibra lignea.
Questo è osservabile in molte delle cascine abbandonate delle nostre campagne che, nonostante le grandi perdite dovute ad incuria del manto di copertura, nonostante evidenti curvature, reggono ancorala soprastante orditura”.
Sul punto, la scrivente ritiene che l'espletata consulenza tecnica abbia fornito conclusioni che meritano di essere pienamente condivise, in quanto basate su un analitico esame dei luoghi, un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione prodotta, con argomentazioni esaurienti e precise rispetto ai quesiti posti.
Le stesse risultano peraltro pienamente condivise dai consulenti di parte, che hanno concordato con il CTU sull'individuazione delle cause dello stato dell'immobile.
Si richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 1815/2015).
Al quadro probatorio innanzi descritto deve aggiungersi il contenuto della transazione novativa del
2012, con la quale l'attore ha acquistato la proprietà dell'immobile per cui è causa. In essa (lett. f) la signora prendeva atto dello “stato di vetustà e pericolo” in cui si trovavano gli immobili CP_3 oggetto della transazione e si impegnava a “garantirne la sicurezza attraverso la corretta manutenzione ordinaria degli stessi (1004 c.c.)”.
Se, dunque, le parti davano atto nel 2012 dello stato di vetustà e pericolo dell'immobile, deve ritenersi che gli interventi di manutenzione straordinaria (evidentemente già necessari nel 2012) siano ascrivibili ad un'assenza di manutenzione ordinaria ben più risalente (“da sempre”) rispetto alla costituzione del diritto di usufrutto, avvenuta nel 2008. Appare, infatti, arduo sostenere che gli ammaloramenti – che secondo il CTU si verificano in un tempo a volte misurabile in decenni – possano essere ricondotti all'assenza di manutenzione ordinaria per soli quattro anni.
Destituita di fondamento è, poi, la tesi di parte attrice secondo cui l'usufruttuaria si sarebbe assunta, in sede transattiva, l'onere della messa in sicurezza del bene da intendersi come mantenimento dell'integrità strutturale, e dunque oltre l'onere di manutenzione ordinaria, posto che la lett. f) richiama espressamente la manutenzione ordinaria e l'art. 1004 c.c., dovendosi pertanto intendere come mero richiamo agli obblighi di legge.
Deve, invece, essere accolta la domanda subordinata di condanna dell'usufruttuaria al pagamento degli interessi legali sulle somme pagate dal nudo proprietario per le spese di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 1005, ultimo comma, c.c.. L'usufruttuario, infatti, poiché trae profitto dall'esecuzione delle riparazioni straordinarie, deve corrispondere al proprietario per la durata dell'usufrutto l'interesse sulle somme per esse erogate.
Parte attrice ha provato documentalmente di aver sostenuto, in data 25.8.2014, spese per interventi qualificabili come manutenzione straordinaria per l'importo totale di € 5.196,56 (€ 1.100,00 + €
2.574,00 + € 1.522,56 - doc. 7b).
Non risulta, invece, adeguatamente documentato l'importo di € 366,00, che secondo l'attore sarebbe relativo a lavori di puntellamento di una trave, atteso che la fattura prodotta è relativa ad opere di montaggio/smontaggio ponteggio non meglio identificate.
Allo stesso modo, non possono riconoscersi interessi sulle somme asseritamente pagate dall'attore per gli interventi svolti nel 2018, in corso di causa, con riferimento ai quali manca qualsivoglia documentazione analitica a supporto.
Ne discende che sull'importo di € 5.196,56 sono dovuti gli interessi legali dalla data dell'esborso –
25.8.2014 – fino alla data di cessazione dell'usufrutto – 27.12.2018 – per intervenuto decesso della signora CP_3
Con la seconda domanda, ha dedotto l'omessa manutenzione ordinaria e Parte_1 straordinaria dell'immobile sito in Cerano, via Gramsci, in relazione al quale l'attore risultava, al momento dell'introduzione del giudizio, nudo proprietario al 50%, con usufrutto in capo alla madre convenuta proprietaria per il restante 50%. CP_3
Con riguardo a tale immobile, va evidenziato che risultava già contitolare dello CP_3 stesso in regime di comunione legale con il marito, il de cuius , a far data dal 1978. Persona_1
Ed infatti, i coniugi – uniti in matrimonio nel 1953 in regime di separazione dei beni – nel 1978 avevano stipulato una convenzione matrimoniale per passare al regime di comunione legale, includendo espressamente anche l'immobile sito in Cerano alla via Gramsci, già di proprietà esclusiva del marito (cfr. doc. 17 produzione attorea, v. allegato B). Persona_1
Dal 1978, pertanto, l'immobile è caduto in comunione legale tra i coniugi per effetto della convenzione matrimoniale.
Tale regime comporta l'applicabilità dell'art. 1104 c.c., secondo cui “Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e il godimento della cosa comune, in proporzione della propria quota.”. Le spese di straordinaria manutenzione rientrano in quelle necessarie alla conservazione dell'immobile.
A seguito di testamento olografo del de cuius , dal 2008 è divenuta Persona_1 CP_3 proprietaria al 50%, nonché usufruttuaria per il restante 50%.
Ne discende che era tenuta alla manutenzione non solo ordinaria, ma anche CP_3 straordinaria già dal 1978, prima in quanto contitolare in regime di comunione legale, poi in quanto proprietaria al 50%, dal 2008.
Ciò posto, la relazione di CTU a firma del geom. resa nel 2010 nella causa Persona_4 instauratasi tra le parti per la lesione della legittima dell'attore (doc. 4 cit.), dava già atto della necessità di “radicali opere di manutenzione straordinaria sia all'unità residenziale sia alla copertura”.
Con riferimento a tali opere, che alla data dell'introduzione del giudizio erano ancora da eseguirsi,
l'attore ha richiesto la condanna al pagamento delle stesse a carico della convenuta CP_3 nella misura della metà, in qualità di comproprietaria.
In sede di ATP eseguito in corso di causa, il CTU e i CTP hanno concordato che “la copertura esistente dovesse essere demolita, al più presto, con il suo completo rifacimento nella geometria attuale”, con costi stimati in euro 25.000,00 esclusa IVA di legge (di cui € 20.000,00 per rimozione e rifacimento copertura, € 3.000,00 per ponteggio ed € 2.000,00 per spese tecniche). Con riferimento a tale stima non sono pervenute osservazioni dai consulenti di parte.
Nel corso del giudizio parte attrice ha provveduto ad eseguire le opere suddette con un esborso complessivo di € 16.424,08, inferiore a quanto preventivato in sede di CTU, documentato attraverso la produzione di fatture e bonifici bancari (doc. 12).
L'importo da porsi a carico della comproprietaria sarebbe, dunque, stato pari ad € CP_3
8.212,04, restando a carico dell'attore per la restante metà, in quanto originariamente nudo proprietario al 50%.
Deve, altresì, essere accolta la domanda di condanna dell'usufruttuaria al pagamento degli interessi legali sulle somme pagate dal nudo proprietario per le spese di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 1005, ultimo comma, c.c.. Come anzidetto, infatti, l'usufruttuario che trae profitto dall'esecuzione delle riparazioni straordinarie, deve corrispondere al proprietario per la durata dell'usufrutto l'interesse sulle somme per esse erogate.
Trattasi anche in questo caso di spese sostenute nel corso dell'anno 2018, tutte in date antecedenti al decesso di CP_3
Sull'importo di € 8.212,04 sono dovuti gli interessi legali dalla data dei singoli esborsi fino alla data di cessazione dell'usufrutto (27.12.2018).
Dalla proposizione della domanda giudiziale, in particolare, sono dovuti gli interessi moratori per legge.
L'art. 1284, comma quarto, c.c. stabilisce che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
In proposito la Suprema Corte ha stabilito che “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione” (Cass. sez. 3, ordinanza n. 61 del 03/01/2023).
Tenuto conto che nel corso del giudizio l'attore è divenuto proprietario del 50% dei Parte_1 beni di quale erede della madre, gli importi di cui sopra sono da porsi a carico CP_3 dell'attuale convenuta , a sua volta erede di nella misura del Controparte_1 Controparte_2
50%.
In conclusione, deve essere condannata al pagamento, nei confronti Controparte_1 dell'attore, delle seguenti somme:
- con riguardo all'immobile di via IN SA, € 1.022,37 a titolo di interessi ex art. 1005
c.c., oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
- con riguardo all'immobile di via Gramsci:
a) € 4.106,02, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi fino al soddisfo;
b) € 498,26 a titolo di interessi ex art. 1005 c.c., oltre interessi legali dal 27.12.2018 sino al soddisfo.
Il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali è invece da escludere per i debiti di valuta, per i quali è possibile soltanto allegare l'esistenza di un maggior danno rispetto agli interessi, che va in ogni caso provato. Passando all'esame dell'ultima domanda attorea, avente ad oggetto la rimozione della piscina, occorre dare atto della intervenuta cessazione della materia del contendere, posto che la rimozione è stata effettuata in corso di causa.
Ai fini della soccombenza virtuale, la domanda era fondata, tenuto conto dell'espresso impegno alla rimozione previsto a carico della signora nell'atto di transazione. Oltre al basamento, era CP_3 prevista la rimozione della piscina, che anche all'epoca non era fissa, per cui il riposizionamento costituisce un inadempimento in concreto di quanto statuito con la transazione, ove si specificava che “il sedime di corte dovrà essere riportato allo stato originario”.
Da ultimo, si osserva che la domanda riconvenzionale proposta dalla originaria convenuta CP_3
volta ad ottenere la condanna dell'attore a rifondere le spese di manutenzione straordinaria
[...] dalla stessa sostenute e da quantificarsi in corso di causa, risulta del tutto generica. Parte attrice in riconvenzionale non ha specificamente allegato – e tantomeno provato – i lavori asseritamente svolti, né il relativo esborso.
In punto di regolamentazione delle spese del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande attoree, nonché del rigetto della domanda riconvenzionale, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione nella misura di 50%, mentre il restante 50% deve essere posto a carico della parte convenuta e si liquida in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto svolta.
Le spese di CTU, già liquidate nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in misura uguale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna al pagamento, in Controparte_1 favore di , delle seguenti somme: Parte_1
- € 1.022,37 a titolo di interessi ex art. 1005 c.c., oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
- € 4.106,02, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi fino al soddisfo;
- € 498,26 a titolo di interessi ex art. 1005 c.c., oltre interessi legali dal 27.12.2018 sino al soddisfo;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio, che, già compensate per il 50%, si liquidano per il restante 50% in € 2.538,50 per compensi ed € 272,50 per spese, oltre Iva e Cpa, come per legge, nonchè rimb. forf. (pari al 15% del compenso);
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in misura uguale.
Così deciso in Novara, in data 17.11.2025
Il Giudice dott.ssa Gabriella Citro