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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10613 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 16812 /2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 16812 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 30.10.2025 e vertente
TRA
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Parte_1 C.F._1
NO (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti; C.F._2
- appellante -
E
(cf. , rappresentato e difeso dall'avv.to Gennaro Di CP_1 C.F._3
Rienzo (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._4
- appellato -
CONCLUSIONI
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso la sentenza n. Parte_1
32041/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Napoli, in persona della dott.ssa Agata
Borzelli, in data 10.07.2023 e pubblicata in data 12.07.2023, pronunciata nel giudizio di opposizione a precetto, iscritto al n. R.G. 17356/2021, instaurato da con cui quest'ultimo CP_1 chiedeva – previa sospensione dell'efficacia esecutiva – dichiararsi la inefficacia e/o nullità della esecutorietà apposta alla sentenza n. 76/16 resa dal Giudice di Pace di Napoli, II sez. penale, in persona della dott.ssa M. Pescione, quale titolo esecutivo sottostante all'atto di precetto notificatogli in data 11.12.2020, di cui chiedeva l'annullamento, con trasmissione degli atti agli
1 organi disciplinari dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
Nel giudizio di opposizione, proposto con atto di citazione notificato a controparte a mezzo
PEC del 23.12.2020, contestava la validità della sentenza n. 76/16, pronunciata il CP_1
3.11.2016 e depositata il 17.11.2018, munita di formula esecutiva in data 06.04.2017, con la quale il
Giudice di Pace penale condannava l'imputato ex art. 538 c.p.p., al risarcimento dei danni CP_1 nei confronti della parte civile , da liquidarsi in altra sede, e al pagamento delle Parte_1 spese di costituzione liquidate in € 1.080,00, oltre accessori. Tenuto conto che dal frontespizio della sentenza notificata non risultavano né la data di deposito né quella di irrevocabilità, tantomeno la sentenza era stata comunicata alla parte e/o al suo difensore dalla Cancelleria, la stessa non poteva ritenersi né passata in giudicato, in quanto ancora appellabile, né esecutiva nella parte in cui liquidava le spese. Pertanto, l'apposizione della formula esecutiva doveva considerarsi inefficace, in quanto apposta prima della pubblicazione della sentenza, oltre che rilasciata a richiesta dall'avv.to Luciano NN, estraneo al processo.
L'opponente deduceva, altresì, che l'atto di precetto, dell'importo complessivo di € 1.807,74
(comprensivo di sorta capitale, accessori di legge, spese e competenze di precetto), indicasse somme non dovute e/o erroneamente conteggiate, ossia interessi pari ad € 14,91 e spese di notifica per € 20,00 a fronte di una nota spese dell'Ufficiale Giudiziario di soli € 12,99; infine, denunciava l'illecita condotta dell'avvocato Giuseppe NO per aver notificato il precetto senza una preventiva comunicazione, con aggravio della posizione debitoria, in violazione del Codice
Deontologico Forense.
Si costituiva il quale chiariva che la sentenza n. 76/2016 era stata Parte_1 depositata in data 17.11.2016, divenendo inoppugnabile in data 10.09.2019, come comprovato dai timbri apposti sulla stessa, per cui le eccezioni di controparte risultavano del tutto infondate, dovendosi invece ritenere la formula esecutiva correttamente rilasciata dal Cancelliere, con conseguente validità del titolo azionato. Quanto alle somme in contestazione, chiariva la Pt_1 loro imputazione agli interessi legali calcolati a partire dal deposito della sentenza e alla maggiorazione di spesa per il pagamento supplettivo richiesto per l'eventuale raccomanda A/R ex art. 140 c.p.c.; infine, declinata ogni accusa in merito alla presunta condotta contraria ai doveri deontologici del proprio difensore, concludeva per il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione.
In sede di deposito delle comparse conclusionali precisava: 1) che l'avvocato Pt_1
NN era il difensore della costituita parte civile;
2) che il sig. aveva proposto CP_1 incidente di esecuzione conclusosi con un'Ordinanza penale che chiariva i motivi per cui, nel caso di specie, alcuna comunicazione della sentenza n. 76/16 andava fatta all'imputato e/o al suo
2 difensore;
3) che tale ultima sentenza era passata in giudicato in data 02.12.2016, stante la mancata impugnazione nel termine di 15 gg. dal suo deposito avvenuto in data 17.11.2016.
Con sentenza n. 32041/2023 il Giudice di Pace di Napoli rigettava l'opposizione perché infondata, con compensazione delle spese di lite.
Il primo giudice rilevava che sul frontespizio della sentenza penale risultava che la stessa era stata depositata in data 17.11.2016 ed era divenuta irrevocabile in data 10.09.2019, come da attestazione e timbri apposti dal Cancelliere, ed evidenziava che, come chiarito nell'ordinanza del
G.d.P. dott.ssa Pescione, resa in sede di incidente di esecuzione, nessuna comunicazione di tale sentenza andata fatta all'opponente; inoltre, dall'esame degli atti di causa, deduceva la correttezza delle somme precettate e della condotta tenuta dal legale di parte opposta.
Con atto di citazione in appello – notificato a mezzo PEC del 19.07.2023 – Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 32041/2023 limitatamente al capo relativo al governo delle spese, dolendosi della decisione del Giudice di Pace di compensarle nonostante il rigetto dell'opposizione, senza addurre una valida motivazione, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Secondo parte appellante, in assenza di una reciproca soccombenza, la compensazione delle spese rappresenta una regola eccezionale che può trovare applicazione soltanto se ricorrono “gravi ed eccezionali ragioni” da indicare chiaramente nella motivazione della sentenza, censurabile qualora, come nel caso di specie, le motivazioni utilizzate risultino generiche e contraddittorie.
[...]
dunque, ha chiesto riformarsi parzialmente la sentenza gravata con condanna Pt_1 dell'opponente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituito il quale ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma delle CP_1 statuizioni di I grado sulla compensazione delle spese di lite, con integrazione delle motivazioni addotte dal primo giudice e vittoria di spese e competenze del grado.
L'odierno appellato ha evidenziato che le competenze del precetto opposto erano state già integralmente pagate e che la correttezza del titolo azionato è emersa soltanto all'esito dell'incidente di esecuzione, introdotto successivamente all'opposizione spiegata. Inoltre, soltanto nel corso del giudizio di I grado esibiva una copia della sentenza n. 76/16 completa di Pt_1 timbri e diversa da quella notificata col precetto. Dunque, tenuto conto della peculiarità della vicenda, il giudice di prime cure legittimamente ha compensato le spese di lite fornendo una motivazione tutt'altro che generica e/o apparente.
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate.
*******
3 § 1. L'appello in atti attiene esclusivamente al governo delle spese sulla base di quanto deciso dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui non viene in contestazione il merito della decisione. Esula, pertanto, dall'esame rimesso a questo giudicante l'apprezzamento circa i motivi di rigetto dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal Giudice di Pace.
L'odierno appellante censura la decisione del primo giudice unicamente in relazione alla disposta compensazione delle spese processuali, lamentando la contraddittoria, generica e/o illogica motivazione in rapporto al rigetto dell'opposizione, in violazione dei principi regolatori della materia.
Tuttavia, sebbene attenda al solo governo delle spese, il presente gravame involge la richiesta al giudice di appello di valutare la soccombenza virtuale della causa alla luce della domanda attorea.
Ciò involge due tipologie di riflessioni: 1) L'esame dei presupposti per la compensazione delle spese di lite;
2) La valutazione della domanda originale attorea in uno allo svolgimento concreto del giudizio di primo grado.
1) In relazione al primo aspetto, va premesso che al presente giudizio si applica la formula contenuta nell'art. 92 c.p.c., comma 2, ultima versione (introdotta dalla L. n. 160 del 2014 che ha modificato la precedente stesura in relazione al seguente inciso: “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti”).
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 92 c.p.c., non solo è necessario che la compensazione sia specificamente motivata (come già previsto dalla novella introdotta dalla L. n.
263 del 2005), ma – anche per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale — la stessa può essere disposta in analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e di assoluta incertezza, che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche, espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Siffatte “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato, né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, in presenza di accoglimento integrale del ricorso avverso sanzione amministrativa, il giudice non può disporre la compensazione delle spese di lite affermando che sussistono giustificati motivi (Cass. 2014 n.
16037 e nello stesso senso, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014 e per le sanzioni amministrative Cass. 13020 del 2011).
4 La giurisprudenza, con motivazione valevole anche per la formulazione legislativa attuale
(alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale del 2018), ha affermato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, nonché in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia (Cass. 24234/16).
Da ultimo la Suprema Corte è stata molto chiara nel precisare che: “l'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (cfr.
Cass. n. 7992 del 11/03/2022).
2) In relazione al secondo aspetto, nel caso in esame, il Giudice di Pace compensa le spese di lite precisando in parte motiva quanto segue: “La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite”.
Occorre, dunque, riesaminare i motivi alla base dell'opposizione e lo svolgimento del giudizio di primo grado.
L'opponente ha eccepito l'illegittimità della pretesa creditoria vantata nei CP_1 propri confronti deducendo la inefficacia e/o nullità del titolo esecutivo azionato per le ragioni già ampiamente esposte sopra, nonché l'erroneità dei conteggi di cui al precetto opposto e la condotta deontologicamente scorretta dell'avvocato di controparte.
Premessa la qualificazione giuridica dell'azione in termini di opposizione ex art. 615, comma
1, c.p.c., questo giudice non può che condividere le conclusioni cui giunge il Giudice di Pace relativamente al rigetto, nel merito, dell'opposizione spiegata.
Dall'esame della documentazione prodotta in atti è fuor di dubbio che la sentenza penale n.
76/16 sia stata depositata in data 17.11.2016 e sia divenuta irrevocabile in data 10.09.2019, come attestato dal Funzionario Giudiziario dott.ssa (cfr. timbro apposto sul frontespizio CP_2
5 della copia conforme all'originale della citata sentenza rilasciata in data 03.02.2021) e come da timbro di depositato apposto dal Cancelliere (v. ultima pag. della medesima sentenza).
Altrettanto indiscussa è l'assenza di un obbligo di comunicazione della sentenza n. 76/16 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, II sez. penale, dott.ssa Mirella Pescione, in data 03.11.2016, nel procedimento recante R.G.N.R. n. 103741/10 e R.G. GP (ex Pozzuoli) n. 179/14, atteso che, dalla ricostruzione della vicenda processuale, avvenuta in sede di incidente di esecuzione promosso nel 2021 dal difensore di emerge con chiarezza che “nessuna CP_1 comunicazione andava data né all'imputato né al suo difensore presente seppur per delega all'udienza, il quale dichiarava la conoscenza della ordinanza da parte del proprio difeso” (v. copia conforme dell'Ordinanza del G.d.P. dott.ssa Pescione del 19.09.2022, depositata il 20.09.2022 - cfr. pure contenuto dei verbali dell'udienza penale del 03.11.2016).
D'altronde la legittimità del titolo esecutivo sotteso al precetto opposto risulta pacificamente ammessa anche dall'odierno appellato nei propri scritti difensivi, ancorché si argomenti diffusamente sui motivi che hanno indotto a proporre l'opposizione di I grado.
Parimenti questo giudicante ritiene di avallare, sostanzialmente, le deduzioni del primo giudice sulla correttezza sia delle somme precettate che della condotta del difensore del sig.
[...]
sulla scorta e nei limiti della documentazione prodotta e delle difese reiterate in appello. Pt_1
Ciò premesso, pur riscontrando una parziale difformità tra la copia della sentenza notificata al debitore e quella conforme all'originale prodotta in atti, e la non immediata intellegibilità CP_1 dell'anno risultante dal timbro di depositato in Cancelleria apposto a pag. 2 della sentenza n.
76/2016, resta acclarata – dall'ordinanza del giudice dott.ssa Pescione pubblicata il 20/09/2022 – la conoscenza “formale” della sentenza in questione da parte del difensore del sig. ergo dello CP_1 stesso imputato, anche alla luce delle dichiarazioni rese nel verbale di udienza penale del
03.11.2016, per cui alcun legittimo dubbio poteva (e doveva) sorgere in ordine all'anno di effettiva pubblicazione della sentenza azionata con il precetto opposto.
Pertanto, a fronte del rigetto integrale dell'opposizione proposta in I grado, non trova valida giustificazione la disposta compensazione delle spese di lite da parte del giudice di prime cure sulla scorta di un generico richiamo alla “particolarità delle questioni trattate”.
A tal riguardo, questo giudice si limita ad osservare che, come ripetutamente chiarito dalla
Corte Suprema di Cassazione: “In tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, applicabile "ratione temporis") può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza” (Cass. 21083/2015; cfr. Cass. n. 1950/2022; conf. Cass.
15413/2011; v. pure Cass. n. 21157/2019). Parimenti, “In tema di spese processuali, le gravi ed
6 eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità” (da ultimo Cass. n. 14036/2024).).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, questo giudice ritiene non adeguata la motivazione posta alla base della disposta compensazione delle spese del giudizio in I grado, attesa la totale soccombenza dell'opponente.
§ 2. Per tutto quanto detto l'appello è fondato e va accolto alla luce del principio di soccombenza, con conseguente riforma della sentenza di I grado relativamente al capo delle spese, che si liquidano, come in dispositivo, in base ai valori aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, in misura proporzionata al valore della causa rientrante nello scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00, tenendo conto altresì dell'attività difensiva concretamente svolta, del carattere documentale della causa e della condotta processuale delle parti.
Parimenti, le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM n. 55/2014 vigente, in forza delle medesime ragioni testé indicate.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello in atti, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 32041/2023 resa dal
Giudice di Pace di Napoli in data 10.07.2023 e pubblicata in data 12.07.2023 (R.G. n.
17356/2021), nel giudizio instaurato da revoca la statuizione sulla CP_1 compensazione delle spese di lite.
2. Condanna l'appellato alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio CP_1 nei confronti di che liquida complessivamente in € 1.908,50 oltre spese Parte_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo, con distrazione in favore dell'avv.to Giuseppe NO, quale procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, lì 17.11.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 16812 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, riservata in decisione all'udienza del 30.10.2025 e vertente
TRA
(cf. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Parte_1 C.F._1
NO (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti; C.F._2
- appellante -
E
(cf. , rappresentato e difeso dall'avv.to Gennaro Di CP_1 C.F._3
Rienzo (cf. ), presso cui elettivamente domicilia, come da procura in atti;
C.F._4
- appellato -
CONCLUSIONI
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio costituisce appello presentato da avverso la sentenza n. Parte_1
32041/2023 – non notificata – resa dal Giudice di Pace di Napoli, in persona della dott.ssa Agata
Borzelli, in data 10.07.2023 e pubblicata in data 12.07.2023, pronunciata nel giudizio di opposizione a precetto, iscritto al n. R.G. 17356/2021, instaurato da con cui quest'ultimo CP_1 chiedeva – previa sospensione dell'efficacia esecutiva – dichiararsi la inefficacia e/o nullità della esecutorietà apposta alla sentenza n. 76/16 resa dal Giudice di Pace di Napoli, II sez. penale, in persona della dott.ssa M. Pescione, quale titolo esecutivo sottostante all'atto di precetto notificatogli in data 11.12.2020, di cui chiedeva l'annullamento, con trasmissione degli atti agli
1 organi disciplinari dell'Ordine degli Avvocati di Napoli e condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
Nel giudizio di opposizione, proposto con atto di citazione notificato a controparte a mezzo
PEC del 23.12.2020, contestava la validità della sentenza n. 76/16, pronunciata il CP_1
3.11.2016 e depositata il 17.11.2018, munita di formula esecutiva in data 06.04.2017, con la quale il
Giudice di Pace penale condannava l'imputato ex art. 538 c.p.p., al risarcimento dei danni CP_1 nei confronti della parte civile , da liquidarsi in altra sede, e al pagamento delle Parte_1 spese di costituzione liquidate in € 1.080,00, oltre accessori. Tenuto conto che dal frontespizio della sentenza notificata non risultavano né la data di deposito né quella di irrevocabilità, tantomeno la sentenza era stata comunicata alla parte e/o al suo difensore dalla Cancelleria, la stessa non poteva ritenersi né passata in giudicato, in quanto ancora appellabile, né esecutiva nella parte in cui liquidava le spese. Pertanto, l'apposizione della formula esecutiva doveva considerarsi inefficace, in quanto apposta prima della pubblicazione della sentenza, oltre che rilasciata a richiesta dall'avv.to Luciano NN, estraneo al processo.
L'opponente deduceva, altresì, che l'atto di precetto, dell'importo complessivo di € 1.807,74
(comprensivo di sorta capitale, accessori di legge, spese e competenze di precetto), indicasse somme non dovute e/o erroneamente conteggiate, ossia interessi pari ad € 14,91 e spese di notifica per € 20,00 a fronte di una nota spese dell'Ufficiale Giudiziario di soli € 12,99; infine, denunciava l'illecita condotta dell'avvocato Giuseppe NO per aver notificato il precetto senza una preventiva comunicazione, con aggravio della posizione debitoria, in violazione del Codice
Deontologico Forense.
Si costituiva il quale chiariva che la sentenza n. 76/2016 era stata Parte_1 depositata in data 17.11.2016, divenendo inoppugnabile in data 10.09.2019, come comprovato dai timbri apposti sulla stessa, per cui le eccezioni di controparte risultavano del tutto infondate, dovendosi invece ritenere la formula esecutiva correttamente rilasciata dal Cancelliere, con conseguente validità del titolo azionato. Quanto alle somme in contestazione, chiariva la Pt_1 loro imputazione agli interessi legali calcolati a partire dal deposito della sentenza e alla maggiorazione di spesa per il pagamento supplettivo richiesto per l'eventuale raccomanda A/R ex art. 140 c.p.c.; infine, declinata ogni accusa in merito alla presunta condotta contraria ai doveri deontologici del proprio difensore, concludeva per il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione.
In sede di deposito delle comparse conclusionali precisava: 1) che l'avvocato Pt_1
NN era il difensore della costituita parte civile;
2) che il sig. aveva proposto CP_1 incidente di esecuzione conclusosi con un'Ordinanza penale che chiariva i motivi per cui, nel caso di specie, alcuna comunicazione della sentenza n. 76/16 andava fatta all'imputato e/o al suo
2 difensore;
3) che tale ultima sentenza era passata in giudicato in data 02.12.2016, stante la mancata impugnazione nel termine di 15 gg. dal suo deposito avvenuto in data 17.11.2016.
Con sentenza n. 32041/2023 il Giudice di Pace di Napoli rigettava l'opposizione perché infondata, con compensazione delle spese di lite.
Il primo giudice rilevava che sul frontespizio della sentenza penale risultava che la stessa era stata depositata in data 17.11.2016 ed era divenuta irrevocabile in data 10.09.2019, come da attestazione e timbri apposti dal Cancelliere, ed evidenziava che, come chiarito nell'ordinanza del
G.d.P. dott.ssa Pescione, resa in sede di incidente di esecuzione, nessuna comunicazione di tale sentenza andata fatta all'opponente; inoltre, dall'esame degli atti di causa, deduceva la correttezza delle somme precettate e della condotta tenuta dal legale di parte opposta.
Con atto di citazione in appello – notificato a mezzo PEC del 19.07.2023 – Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 32041/2023 limitatamente al capo relativo al governo delle spese, dolendosi della decisione del Giudice di Pace di compensarle nonostante il rigetto dell'opposizione, senza addurre una valida motivazione, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Secondo parte appellante, in assenza di una reciproca soccombenza, la compensazione delle spese rappresenta una regola eccezionale che può trovare applicazione soltanto se ricorrono “gravi ed eccezionali ragioni” da indicare chiaramente nella motivazione della sentenza, censurabile qualora, come nel caso di specie, le motivazioni utilizzate risultino generiche e contraddittorie.
[...]
dunque, ha chiesto riformarsi parzialmente la sentenza gravata con condanna Pt_1 dell'opponente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituito il quale ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma delle CP_1 statuizioni di I grado sulla compensazione delle spese di lite, con integrazione delle motivazioni addotte dal primo giudice e vittoria di spese e competenze del grado.
L'odierno appellato ha evidenziato che le competenze del precetto opposto erano state già integralmente pagate e che la correttezza del titolo azionato è emersa soltanto all'esito dell'incidente di esecuzione, introdotto successivamente all'opposizione spiegata. Inoltre, soltanto nel corso del giudizio di I grado esibiva una copia della sentenza n. 76/16 completa di Pt_1 timbri e diversa da quella notificata col precetto. Dunque, tenuto conto della peculiarità della vicenda, il giudice di prime cure legittimamente ha compensato le spese di lite fornendo una motivazione tutt'altro che generica e/o apparente.
All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni già depositate.
*******
3 § 1. L'appello in atti attiene esclusivamente al governo delle spese sulla base di quanto deciso dal giudice di prime cure ed esplicitato in sentenza, per cui non viene in contestazione il merito della decisione. Esula, pertanto, dall'esame rimesso a questo giudicante l'apprezzamento circa i motivi di rigetto dell'opposizione e la verifica tecnica circa la qualificazione della domanda effettuata dal Giudice di Pace.
L'odierno appellante censura la decisione del primo giudice unicamente in relazione alla disposta compensazione delle spese processuali, lamentando la contraddittoria, generica e/o illogica motivazione in rapporto al rigetto dell'opposizione, in violazione dei principi regolatori della materia.
Tuttavia, sebbene attenda al solo governo delle spese, il presente gravame involge la richiesta al giudice di appello di valutare la soccombenza virtuale della causa alla luce della domanda attorea.
Ciò involge due tipologie di riflessioni: 1) L'esame dei presupposti per la compensazione delle spese di lite;
2) La valutazione della domanda originale attorea in uno allo svolgimento concreto del giudizio di primo grado.
1) In relazione al primo aspetto, va premesso che al presente giudizio si applica la formula contenuta nell'art. 92 c.p.c., comma 2, ultima versione (introdotta dalla L. n. 160 del 2014 che ha modificato la precedente stesura in relazione al seguente inciso: “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti”).
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 92 c.p.c., non solo è necessario che la compensazione sia specificamente motivata (come già previsto dalla novella introdotta dalla L. n.
263 del 2005), ma – anche per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale — la stessa può essere disposta in analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e di assoluta incertezza, che presentino la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche, espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.
Siffatte “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, in presenza delle quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere tratte dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato, né dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, in presenza di accoglimento integrale del ricorso avverso sanzione amministrativa, il giudice non può disporre la compensazione delle spese di lite affermando che sussistono giustificati motivi (Cass. 2014 n.
16037 e nello stesso senso, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014 e per le sanzioni amministrative Cass. 13020 del 2011).
4 La giurisprudenza, con motivazione valevole anche per la formulazione legislativa attuale
(alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale del 2018), ha affermato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. a fronte della novità o dell'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico ovvero dell'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia, nonché in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia (Cass. 24234/16).
Da ultimo la Suprema Corte è stata molto chiara nel precisare che: “l'art. 92, comma 2, c.p.c.., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (cfr.
Cass. n. 7992 del 11/03/2022).
2) In relazione al secondo aspetto, nel caso in esame, il Giudice di Pace compensa le spese di lite precisando in parte motiva quanto segue: “La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite”.
Occorre, dunque, riesaminare i motivi alla base dell'opposizione e lo svolgimento del giudizio di primo grado.
L'opponente ha eccepito l'illegittimità della pretesa creditoria vantata nei CP_1 propri confronti deducendo la inefficacia e/o nullità del titolo esecutivo azionato per le ragioni già ampiamente esposte sopra, nonché l'erroneità dei conteggi di cui al precetto opposto e la condotta deontologicamente scorretta dell'avvocato di controparte.
Premessa la qualificazione giuridica dell'azione in termini di opposizione ex art. 615, comma
1, c.p.c., questo giudice non può che condividere le conclusioni cui giunge il Giudice di Pace relativamente al rigetto, nel merito, dell'opposizione spiegata.
Dall'esame della documentazione prodotta in atti è fuor di dubbio che la sentenza penale n.
76/16 sia stata depositata in data 17.11.2016 e sia divenuta irrevocabile in data 10.09.2019, come attestato dal Funzionario Giudiziario dott.ssa (cfr. timbro apposto sul frontespizio CP_2
5 della copia conforme all'originale della citata sentenza rilasciata in data 03.02.2021) e come da timbro di depositato apposto dal Cancelliere (v. ultima pag. della medesima sentenza).
Altrettanto indiscussa è l'assenza di un obbligo di comunicazione della sentenza n. 76/16 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, II sez. penale, dott.ssa Mirella Pescione, in data 03.11.2016, nel procedimento recante R.G.N.R. n. 103741/10 e R.G. GP (ex Pozzuoli) n. 179/14, atteso che, dalla ricostruzione della vicenda processuale, avvenuta in sede di incidente di esecuzione promosso nel 2021 dal difensore di emerge con chiarezza che “nessuna CP_1 comunicazione andava data né all'imputato né al suo difensore presente seppur per delega all'udienza, il quale dichiarava la conoscenza della ordinanza da parte del proprio difeso” (v. copia conforme dell'Ordinanza del G.d.P. dott.ssa Pescione del 19.09.2022, depositata il 20.09.2022 - cfr. pure contenuto dei verbali dell'udienza penale del 03.11.2016).
D'altronde la legittimità del titolo esecutivo sotteso al precetto opposto risulta pacificamente ammessa anche dall'odierno appellato nei propri scritti difensivi, ancorché si argomenti diffusamente sui motivi che hanno indotto a proporre l'opposizione di I grado.
Parimenti questo giudicante ritiene di avallare, sostanzialmente, le deduzioni del primo giudice sulla correttezza sia delle somme precettate che della condotta del difensore del sig.
[...]
sulla scorta e nei limiti della documentazione prodotta e delle difese reiterate in appello. Pt_1
Ciò premesso, pur riscontrando una parziale difformità tra la copia della sentenza notificata al debitore e quella conforme all'originale prodotta in atti, e la non immediata intellegibilità CP_1 dell'anno risultante dal timbro di depositato in Cancelleria apposto a pag. 2 della sentenza n.
76/2016, resta acclarata – dall'ordinanza del giudice dott.ssa Pescione pubblicata il 20/09/2022 – la conoscenza “formale” della sentenza in questione da parte del difensore del sig. ergo dello CP_1 stesso imputato, anche alla luce delle dichiarazioni rese nel verbale di udienza penale del
03.11.2016, per cui alcun legittimo dubbio poteva (e doveva) sorgere in ordine all'anno di effettiva pubblicazione della sentenza azionata con il precetto opposto.
Pertanto, a fronte del rigetto integrale dell'opposizione proposta in I grado, non trova valida giustificazione la disposta compensazione delle spese di lite da parte del giudice di prime cure sulla scorta di un generico richiamo alla “particolarità delle questioni trattate”.
A tal riguardo, questo giudice si limita ad osservare che, come ripetutamente chiarito dalla
Corte Suprema di Cassazione: “In tema di spese giudiziali, in forza dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009, applicabile "ratione temporis") può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano "gravi ed eccezionali ragioni", che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza” (Cass. 21083/2015; cfr. Cass. n. 1950/2022; conf. Cass.
15413/2011; v. pure Cass. n. 21157/2019). Parimenti, “In tema di spese processuali, le gravi ed
6 eccezionali ragioni indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità” (da ultimo Cass. n. 14036/2024).).
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, questo giudice ritiene non adeguata la motivazione posta alla base della disposta compensazione delle spese del giudizio in I grado, attesa la totale soccombenza dell'opponente.
§ 2. Per tutto quanto detto l'appello è fondato e va accolto alla luce del principio di soccombenza, con conseguente riforma della sentenza di I grado relativamente al capo delle spese, che si liquidano, come in dispositivo, in base ai valori aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, in misura proporzionata al valore della causa rientrante nello scaglione da € 1.100,01 ad € 5.200,00, tenendo conto altresì dell'attività difensiva concretamente svolta, del carattere documentale della causa e della condotta processuale delle parti.
Parimenti, le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al DM n. 55/2014 vigente, in forza delle medesime ragioni testé indicate.
PQM
Il Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civ., in persona del Giudice Dott.ssa Maria Ludovica Russo, definitivamente pronunziando sull'appello in atti, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così definitivamente provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 32041/2023 resa dal
Giudice di Pace di Napoli in data 10.07.2023 e pubblicata in data 12.07.2023 (R.G. n.
17356/2021), nel giudizio instaurato da revoca la statuizione sulla CP_1 compensazione delle spese di lite.
2. Condanna l'appellato alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio CP_1 nei confronti di che liquida complessivamente in € 1.908,50 oltre spese Parte_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre quanto versato a titolo di contributo unificato e marca da bollo, con distrazione in favore dell'avv.to Giuseppe NO, quale procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, lì 17.11.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
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