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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/06/2024, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
n. 1544/2018 r.g.
TRIBUNALE DI AVEZZANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Avezzano in persona del giudice, dott.ssa Maria Proia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1544/2018 di r.g., trattenuta in decisione all'udienza del
22.1.2024 e vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nella loro qualità, rispettivamente, di figlio e coniuge di C.F._2 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Isabella Tedeschi e dall'avv. Domenico Massaro ed
[...] elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Aielli, giusta procura in calce all'atto di citazione;
(attrice)
E
(C.F. e P.IVA , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Buzzelli ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell'azienda, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata del terzo;
(convenuta)
(P.I. ) in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Gigliotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
, Via Veneto 27, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con chiamata di terzo;
CP_1
(convenuta)
C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_3 P.IVA_3 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Lavalle ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso Ovidio 44, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CP_1
con chiamata del terzo;
(convenuta)
1 (C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_4 P.IVA_4
difesa dall'avv. Mario Antonio Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv.
Gianluca Tarquini in , Via Amendola n° 24, giusta chiamata in calce alla comparsa di CP_1
costituzione e di risposta
(chiamata in garanzia)
, Controparte_5 [...]
(C.F. e P.IVA , in persona del l.r.p.t., Controparte_6 P.IVA_5 P.IVA_6 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Scipioni e dall'avv. Massimo Romeo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Agostino Richelmy n. 38 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
(chiamata in garanzia)
(P.IVA ,) in persona del r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_7 P.IVA_7 dall'avv. Andrea Di Marcoberardino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara,
Viale G. D' Annunzio 229, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
(chiamata in garanzia)
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni delle parti: per e , come da foglio di pc: “«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Parte_1 Parte_2
disattesa ogni contraria istanza, accertare, riconoscere e dichiarare:
a) - la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell' , con sede Controparte_8 in , Via G. Di Vittorio s.n.c., , con sede legale in CP_1 Controparte_9
67051 -Via Saragat - Località Campo di Pile, che ebbe in cura La Sig.ra CP_1 Persona_1
prima, durante e dopo l'intervento chirurgico causando alla stessa una osteomielite
[...]
pseudomonas putida con gravissime conseguenze e postumi invalidanti irreversibili nella misura del
100% (50%);
b) - la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del personale sanitario e non che ebbero in cura la SInora , prima, durante e dopo l'intervento chirurgico o causando Persona_1
alla stessa una osteomielite pseudomonas putida con gravissime conseguenze e postumi invalidanti irreversibili nella misura del 100%; 50%);
c) - condannare la al pagamento delle spese del presente Parte_3
giudizio in favore di tutti i convenuti;
d) - e per l'effetto, condannare, in via solidale e non, la
[...]
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore Controparte_10 con sede in 67100 , Via Saragat-Località Campo di Pile, al risarcimento di tutti i danni CP_1
subiti e subendi da ed in favore dei Sigg.ri e Persona_1 Parte_1 CP_11
2
[...] nella loro qualità di eredi costituiti dell'attrice, a causa delle illecite condotte dei sanitari e non, che si quantificano ed elencano nel modo e nella misura che seguono:
Persona_1
- percentuale invalidità permanente 45% danno biologico risarcibile € 278.893,00 - invalidità temporanea totale 90 gg. - invalidità temporanea parziale al 50% 90 gg. danno biologico temporaneo
€ 13.365,00 Spese vive sostenute documentate anno 2017 € 2.448,96 - Assistenza domiciliare annuale
€ 6.000,00 - il tutto per un TOTALE generale di € 300.706,96, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa somma maggiore o minore, che sarà riconosciuta dal Giudice in corso di causa, oltre le spese di C.T.U., il tutto con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”
Per , come da comparsa conclusionale: “In via preliminare CP_1
- dichiarare inammissibile l'atto di intervento in giudizio dei Sigg. ri e ed in Parte_1 Pt_2
subordine dichiarare inammissibili le istanze dagli stessi presentate;
nel merito,
- in via principale rigettare la domanda attorea poiché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
- in subordine, ritenere dovuto il risarcimento del danno biologico determinando il valore del medesimo sino alla data della morte dell'attrice;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate, dichiarare la
Cont tenuta a garantire la convenuta dalla responsabilità per colpa medica e CP_12
pertanto condannare la medesima al risarcimento del danno, in favore degli istanti, nella misura ritenuta di giustizia;
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze, rimborso forfettario del 15 %, IVA e CPA come per legge.”
Per come da comparsa conclusionale: “Piaccia all'On.le Controparte_13
Tribunale di Avezzano, contrariis rejectis,
- in via preliminare e sul piano processuale, autorizzare – ex art. 269 c.p.c. e previo spostamento di rito della prima udienza di comparizione, con i provvedimenti conseguenti come per Legge - la chiamata del terzo in persona del legale rapp.te p.t. perché Controparte_4
essa è garante contrattuale dell'odierna convenuta per le motivazioni tutte esposte sub A) in narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
3 - nel merito, rigettare la domanda ex adverso spiegata perché inammissibile, improcedibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, per le motivazioni tutte esposte sub B) in narrativa della comparsa di costituzione e risposta che qui abbiansi integralmente richiamate e trascritte;
- nel merito, ed in via subordinata nella denegatissima ipotesi in cui dovesse ravvisarsi un qualsivoglia profilo di fondatezza nell'avversaria domanda nei riguardi dell'odierna convenuta con conseguente sua condanna al pagamento di qualsivoglia somma, ridurre drasticamente la richiesta avanzata, anche in via equitativa, sulla scorta delle considerazioni tutte esposte sub C) in narrativa della comparsa di costituzione e risposta che qui abbiansi per integralmente e trascritte, previo accertamento della reale entità del danno subito, del nesso di causalità sotteso e del correlativo concorso soggettivo della convenuta da effettuarsi ad onere di parte attrice;
- sempre in via subordinata, nella denegatissima ipotesi in cui dovesse ravvisarsi un qualsivoglia profilo di fondatezza nell'avversaria domanda e conseguentemente disporsi la condanna anche parziaria della convenuta al pagamento di qualsivoglia somma, condannare in suo luogo, o comunque a garantire e/o a tenere indenne essa convenuta – sulla scorta della anzidetta garanzia o manleva contrattuale del terzo chiamato di cui sub A) in narrativa della comparsa di costituzione e risposta – da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole del giudizio, anche in via di mera anticipazione, la terza chiamata in persona del legale rapp.te Controparte_4
p.t.;
- sempre e comunque con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Per , come da memorie ex art. 183, sesto comma c.p.c. “Voglia Controparte_2
l'O.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:
-in via preliminare disporre l'estromissione della dall'odierno Controparte_2 giudizio per nullità dell'atto di citazione per le ragioni sopra esposte;
- nel merito respingere la domanda attrice perché infondata, con vittoria di spese e competenze di causa;
- in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata una responsabilità, anche parziale, della convenuta si chiede che vi sia la pronuncia Controparte_2
sulla graduazione delle responsabilità indicando la percentuale ascrivibile all'operato dei sanitari dell' che operarono e successivamente curarono la SI. e/o Controparte_8 Persona_1 della che ha fornito l'assistenza domiciliare all'attrice; Controparte_13
- per l'effetto, in caso di condanna anche con il vincolo solidale, ripartire comunque il rinascimento tenendo conto della graduazione delle responsabilità accertate e condannare la
[...]
[..
[...] a tenere indenne la convenuta Controparte_14 Controparte_2
da qualsiasi richiesta risarcitoria, e condannare in ogni caso la predetta compagnia a
[...] rifondere le spese e competenze di causa ex art. 1917 comma III C.c.”
Per , come da comparsa conclusionale: "Piaccia a questo Ill.mo Tribunale, Controparte_15
contrariis reiectis, riconoscere e dichiarare la nullità della domanda dell'attrice nei confronti della per l'assoluta genericità della stessa, che è agli estremi limiti dell'inesistenza Controparte_3
giuridica, condannandola, di conseguenza, al rimborso delle spese legali dell'assicurata e del sottoscritto, da liquidarsi giusta parcella che sarà prodotta in prosieguo di causa ovvero equitativamente;
nel merito voglia, comunque, rigettare la domanda attorea, siccome inesistente, inammissibile e, soprattutto, del tutto infondata sia in fatto che in diritto, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese legali e peritali."
Per ON
, come da foglio di precisazione delle conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa
[...]
e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e conclusione, sia di merito che istruttoria, ex adverso formulata in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione dell'attrice SInora per carenza dei fatti posti a fondamento della domanda e per Per_1 indeterminatezza dell'oggetto, petitum e causa petendi, con conseguente declaratoria della nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo notificata dalla alla deducente Controparte_2
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. Controparte_17
163, terzo comma, nn. 3 e 4 e 164 c.p.c. adottando i provvedimenti all'uopo previsti ex lege e condanna dell'attrice al rimborso delle spese di lite;
sempre in via preliminare,
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 300 c.p.c., non avendo i SInori e Parte_1
provveduto alla notifica alle parti dell'atto di costituzione e, per l'effetto, dichiarare Parte_2 quindi l'inammissibilità dell'atto di costituzione, con integrale rigetto di tutte le domande e condanna alle spese;
NEL MERITO,
In via principale
- accertato e dato atto che le deduzioni in fatto di cui alla citazione introduttiva del presente giudizio, oltre che inammissibili, appaiono infondate sia in fatto sia in diritto;
- accertato e dato atto che non esiste alcuna responsabilità in capo ai medici ed alla convenuta
[...]
ovvero a titolo di solidarietà tra gli stessi non avendo l'attrice fornito a riguardo Controparte_2
5 alcuna prova del nesso causale tra evento e danno addebitato ovvero del coinvolgimento o colpa diretta della convenuta, _2
- respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili e/o improcedibili le domande tutte formulate dall'attrice nei confronti della ed assolvere Controparte_2
interamente la medesima da ogni domanda e, conseguentemente, In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree e, questo, anche nei confronti della
[...]
e della terza chiamata Controparte_2 Controparte_5
- accertare l'inesistenza del danno e/o ridurre il danno in quanto non provato e, comunque, arbitrariamente determinato;
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell' per i fatti di cui è causa, Parte_4
senza coinvolgimento e con esclusione di responsabilità della;
In via Controparte_2
subordinata,
- accertare e dichiarare tenuta, la odierna comparente a prestare la copertura Controparte_5
assicurativa nei limiti dei precisi accordi negoziali assunti tra e Assicurazione, in forza Parte_5
della polizza azionata, anche con riguardo alla esistenza di Franchigia per Euro 50.000,00 a cui andrà ad aggiungersi l'ulteriore Franchigia aggregata annua per ulteriori Euro 150.000,00; - accertare e dichiarare l'esclusione di copertura della laddove i medici coinvolti risultino CP_5 liberi professionisti ai sensi dell'art. 3 delle condizioni particolari della polizza n. 2017RCG00114-
645641;
- accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 2055 e 1299 cod. civ., le diverse responsabilità e gradazioni di colpa, se lieve o grave, delle convenute , Parte_4
e la e/o di altri medici e/o strutture e/o di terzi a Controparte_3 Controparte_2
qualsiasi titolo coinvolti nella fattispecie de qua, anche se non convenuti, con conseguente condanna risarcitoria graduata del convenuta con riferimento alla eventuale diseguale efficienza _2
causale delle condotte accertate e/o eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio e delle relative quote di colpa e con esclusione di solidarietà della polizza con le altre compagnie CP_5
rispondendo esclusivamente in relazione alla propria quota e limitazione di garanzia.
In via istruttoria, CP_1
- disporre ordine di esibizione ex artt. 210 c.p.c. e ss. nei confronti degli attori e dell' di tutta la documentazione previdenziale della SI.ra ; Per_1
- disporre ordine di esibizione ex artt. 210 c.p.c. e ss. nei confronti della di Controparte_2
eventuali altre polizze assicurative stipulate per il periodo in cui sono avvenuti i fatti oggetto di causa;
In ogni caso, con rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre l'I.V.A. nella misura
6 di legge ed il Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 14 D.M. n. 55/2014.”
Per come da memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. Controparte_7
“PRELIMINARMENTE affinché venga accertata l'inoperatività della garanzia assicurativa in virtù delle clausole che la limitano richiamate nella memoria di costituzione e, conseguentemente, rigettata la domanda di manleva spiegata nei confronti della concludente;
IN SUBORDINE e per la denegatipotesi che si ritenga non accogliere tale istanza preliminare, chiede comunque rigettarsi la domanda attorea spiegata nei confronti della Parte_6
, siccome infondata e comunque indimostrata;
[...]
IN ULTERIORE ED ESTREMO SUBORDINE e solo per l'ipotesi non creduta che l'On.le Tribunale adito dovesse, oltre non accogliere la conclusione formulata in via preliminare, ritenere anche solo parzialmente fondata la domanda attorea, chiede che l'Ill.mo Giudicante voglia: - ritenere le condotte, riferibili a ciascuno dei soggetti convenuti, distinte e scindibili ed accertare la responsabilità a carico di ciascuno ritenendola responsabile del solo eventuale danno provocato dal segmento causale che ha visto la sua partecipazione, con esclusione della condanna in via solidale e con eventuale conseguente condanna pro quota;
- in ulteriore subordine accertare l'efficienza causale delle condotte riferibili a ciascuno dei soggetti convenuti nonché la graduazione delle rispettive responsabilità, ai fini della ripartizione interna del peso dell'eventuale risarcimento in vista di una eventuale futura e distinta azione di regresso in surroga;
- accertare con rigore l'entità dei danni risarcibili (da limitarsi al maggior danno iatrogeno) realmente subìti da parte attrice e strettamente riconducibili alla prestazione sanitaria censurata;
- accertare se i danni lamentati siano già stati risarciti integralmente da eventuali responsabili dell'
“infortunio” dedotto da parte attrice e/o comunque indennizzati da altri assicuratori e, quindi, evitare indebite locupletazioni conseguenti a duplicazioni risarcitorie;
- limitare la manleva, sempre in denegata ipotesi, alla sola quota di responsabilità direttamente riferibile all'Ente assicurato ai sensi di polizza, comunque entro i limiti di garanzia tutti in essa previsti.
IN OGNI CASO con condanna di chi di dovere al pagamento delle spese e competenze di causa.”
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
7 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito l'intestato Tribunale Persona_1 per ivi sentir condannare, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, l'
[...]
la e la al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_19
risarcimento dei danni quantificati nella misura di euro 740.840,96, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo, dalla stessa asseritamente patiti in conseguenza agli interventi chirurgici subiti.
Ha, in particolare, dedotto che in data 17.4.2014, in seguito ad infortunio, è stata trasportata al Pronto
Soccorso di , ove è stata ricoverata sino al 8.5.2014 e sottoposta, in data 23.4.2014, ad un CP_1
intervento di osteosintesi, a seguito del quale il proprio stato di salute ha subito un progressivo peggioramento tanto da rendere necessario un successivo ricovero, presso la , Controparte_2
dal 18.6.2014 al 21.8.2014, ove, a causa della diagnosi di una osteomielite psedomonas putida, è stata sottoposta a due nuovi interventi chirurgici, consistenti nella rimozione dei mezzi di sintesi, nell'asportazione dei frammenti ossei infetti e nella resezione parziale del moncone femorale necrotico.
Ha, quindi, chiesto la condanna dell' al risarcimento dei danni subiti a Controparte_8
causa delle gravi negligenze ascrivibili alla struttura sia nella fase operatoria che post-operatoria; ha, in particolare sostenuto che tale condotta negligente, imprudente e imperita è consistita nella somministrazione di una terapia antibiotica inadeguata, nell'intempestività della diagnosi di infezione del sito chirurgico, nelle dimissioni incaute della paziente nonostante l'esistenza di un processo infettivo in corso e nella non corretta indicazione, nella cartella clinica, dei farmaci e dei materiali adoperati dalla struttura durante il ricovero della SI.ra . Per_1
Ha, altresì, chiesto la condanna delle altre strutture sanitarie che, successivamente alle dimissioni dell'attrice, ebbero in cura la stessa, ovvero la e la Controparte_2 Controparte_13
[...]
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda di parte Controparte_20
attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto insistendo, preliminarmente, per l'autorizzazione alla chiamata di terzo e, nel merito, deducendo l'insussistenza dell'an debeatur Controparte_21
per assenza della responsabilità della convenuta.
Ha, infatti, dedotto che nell'atto introduttivo del giudizio non sarebbe rinvenibile alcun elemento a supporto della pretesa responsabilità ascrivibile alla che si sarebbe limitata alla mera CP_13
erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare (ADI), sotto le indicazioni del Servizio Sanitario convenuto.
Ha, in ogni caso, rappresentato che la Cooperativa, per il tramite della propria collaboratrice intervenuta a fornire assistenza alla SI.ra , aveva segnalato, sia ai familiari dell'attrice, sia al Per_1
Parte_
l'esistenza di una lesione di IV grado con siero purulento. Infine, in ordine al quantum ha
8 eccepito che la somma richiesta dall'attrice è eccessiva, in quanto fondata su una mera valutazione di parte, non corroborata da alcun elemento medico-legale a supporto.
Si è costituita in giudizio la la quale, preliminarmente, ha Controparte_2 chiesto l'autorizzazione alla chiamata del terzo Controparte_5
e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo l'insussistenza di profili di responsabilità in capo alla condotta della convenuta, intervenuta solo quando il sito chirurgico _22
presentava un grado di infezione grave che aveva interessato la regione ossea e midollare.
Si è, altresì, costituita in giudizio deducendo l'infondatezza Controparte_1 in fatto e in diritto della domanda di parte attrice sostenendo, in ordine all' an, di aver attuato tutte le misure di profilassi necessarie al caso di specie, dovendosi ascrivere l'esito dell'infezione esclusivamente alle inidonee cure domiciliari successive alle dimissioni dal Nosocomio e, nello specifico, alle terapie adottate dalla e dalla Cooperativa sociale Controparte_2
Controparte_3
Si è costituita in giudizio chiamata in causa dalla Controparte_4 Controparte_3
eccependo la nullità della domanda nei confronti della garantita per carenza di petitum e di causa petendi e, in ogni caso, l'insussistenza del nesso causale tra le condotte ascrivibili alla Cooperativa e l'evento occorso in danno della SI.ra . Per_1
Si è, altresì, costituita in giudizio la ON
, quale terza chiamata della
[...] Controparte_2
eccependo preliminarmente la nullità ex artt. 163-164 c.p.c. del libello introduttivo per carenza di causa petendi e del petitum, risultando incerto l'oggetto della domanda nei confronti dell'assicurata ed ha, inoltre, eccepito, quanto al rapporto con la propria assicurata, il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria nei suoi confronti.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda in quanto non vi sarebbe alcun inadempimento imputabile alla clinica assicurata.
Si è, infine, costituita in giudizio , quale chiamata in garanzia dell' , Controparte_7 CP_1 eccependo preliminarmente l'inoperatività della garanzia assicurativa nei confronti dell'assicurata in Cont virtù dell'art. 20 del contratto di polizza e, nel merito, ha dedotto la correttezza dell'operato dell' assicurata non emergendo, infatti, dall'esame delle cartelle cliniche, l'attuazione di alcuna condotta contraria alle linee guida applicabili al caso di specie.
Instauratosi correttamente il contraddittorio, il g.i. ha concesso i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. Tuttavia, nelle more, a seguito del decesso dell'attrice, si sono costituiti, depositando comparsa di costituzione ex art. 302 c.p.c. in data 30.7.2020, gli eredi universali della SI.ra , Per_1 [...]
e . Parte_1 Parte_2
9 In merito a tale evento, il g.i., con ordinanza del 4.5.2021 ha chiarito come “nel caso di specie la detta dichiarazione dell'evento interruttivo non ha, tuttavia, prodotto effetti ad avviso di questo giudice, atteso che la stessa produce le conseguenze di cui agli artt. 304 e 298, c.p.c., quando si riferisce alla parte costituita, solo dal momento della sua dichiarazione in udienza, ovvero, a seguito della sua notifica alle altre parti, che dovrà avvenire nelle forme di cui all'art. 170, c.p.c., nei riguardi di quelle costituite, ovvero con deposito in cancelleria per il contumace. Tali adempimenti, espressamente previsti dall'art. 300, c.p.c., non ammettono equivalenti e non possono essere surrogati, come avvenuto nel caso di specie, dal mero deposito della dichiarazione all'interno del fascicolo (sia esso cartaceo o telematico), che pur potendo potenzialmente portare a conoscenza delle altre parti l'evento, non produce, in quanto non previsto dalla norma, i medesimi effetti processuali della dichiarazione in udienza o della notificazione alle altre parti”.
Sotto il profilo dell'ammissione dei mezzi istruttori, il g.i., con la medesima ordinanza, ha rigettato le prove orali e gli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesti dalle parti, ed ha disposto ctu medico legale, formulando per il collegio peritale (composto da medico legale e specialista in chirurgia) i seguenti quesiti: “I CCTTUU, sulla base della documentazione medica in atti, ricostruiscano l'iter clinico della SI.ra nel corso del suo accesso all'Ospedale di , a Persona_1 CP_1 far data dal 2014, del successivo periodo di degenza domiciliare e dell'ulteriore ricovero presso la
Clinica Di Lorenzo;
riferiscano sulla condotta tenuta dal personale medico che nelle suddette occasioni ha avuto in cura la paziente rilevando se detta condotta, in ragione del relativo quadro clinico, si sia rivelata adeguata e pertinente in ordine alle diagnosi effettuate, sia stata conforme alle regole dell'arte, alla corretta applicazione della scienza medica, alle buone prassi e alle linee guida accreditate dalla comunità scientifica, nonché connotata dalle dovute prudenza, diligenza e perizia, rilevando se trattavasi di attività caratterizzata da particolare o media difficoltà; accertino altresì, ove apprezzino profili di responsabilità colposa, la sussistenza del nesso di causalità, nei dovuti termini del più probabile che non, fra la condotta del detto personale sanitario e il successivo peggioramento delle condizioni cliniche della paziente, nonché, l'eventuale grado percentuale di invalidità permanente, l'ITT e l'ITP”.
La causa è stata, quindi, istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una ctu medico legale.
A seguito alla richiesta di chiarimenti al perito nominato, all'udienza del 22.01.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, occorre valutare l'eccezione in ordine all' inammissibilità dell'atto di intervento in giudizio dei Sigg. ri e , sollevata da e da Parte_1 Pt_2 Controparte_5
Cont CP
10 I procuratori di parte attrice, con istanza ex artt. 299 e 305 c.p.c., depositata il 29 Aprile 2020, hanno comunicato che, in data 11 aprile 2020, era deceduta in Aielli l'attrice, Signora Per_1 Per_1
e, pertanto, hanno chiesto che venisse dichiarata l'interruzione del processo, precisando che
[...]
l'udienza successiva era fissata per il giorno 14 ottobre 2020.
Pertanto, in data 14 luglio 2020, si sono costituiti in giudizio, ai sensi degli artt. 110 e 302 c.p.c.,
e , in qualità di eredi, allegando lo stato di famiglia della de cuius. Parte_1 Parte_2
Tuttavia, non è stata dichiarata l'interruzione del giudizio promosso da Persona_1
Tanto premesso, si osserva, in primo luogo, che, secondo autorevole giurisprudenza, “per il disposto degli articoli 299 e 300 secondo comma c pc, la morte della parte non determina l'interruzione del processo ove gli unici eredi legittimi dichiarino, con apposito atto ex articolo 300 c.p.c., di voler continuare il processo anche in sostituzione dell'altro genitore deceduto” (Cass. 2 Febbraio 2011 numero 24 33 , Cassazione 21 novembre 2014 numero 24 801).
Orbene, nel caso in esame, come detto, i Sigg. e si sono costituiti Parte_2 Parte_1
regolarmente in giudizio, dopo avere depositato il certificato di morte della de cuius.
Peraltro, gli stessi hanno depositato certificato di famiglia dal quale risulta che gli stessi sono, rispettivamente, marito e figlio della de cuius.
3. ha, altresì, eccepito che tale documento non sarebbe sufficiente Controparte_5
a dimostrare la qualità di eredi delle suddette parti. Ed invero, secondo la terza chiamata, gli intervenuti avrebbero dovuto provare di aver accettato l'eredità della SInora , ritenendo Per_1
insufficiente il certificato relativo allo stato di famiglia, quale prova del possesso della qualità di erede, ritenendo che occorra una valida prova che il soggetto istante sia effettivamente erede e non un semplice chiamato all'eredità.
Tale eccezione deve essere, del pari, rigettata ritenendosi che l'intervento nella presente causa costituisca, di per sé, un comportamento che può essere inquadrato, quale accettazione tacita ex articolo 476 c.c. Ed invero, secondo autorevole giurisprudenza, “la proposizione di un'azione giudiziale in veste di erede costituisce un comportamento idoneo e sufficiente a far acquistare la qualità di erede a coloro che promuovono tale azione e che, fino a quel momento, sono semplici chiamati all'eredità” (Cassazione 99/44 14, 18 /14499, 18 /10060).
4. Deve, altresì, essere valutata in via preliminare l'eccezione relativa alla nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'articolo 164 comma quarto c.p.c. e 163 numero 3 c.p.c., sollevata da
[...]
secondo la quale parte attrice avrebbe integralmente Controparte_23
omesso l'oggetto della domanda, come richiesto dall'articolo 163 numero 3 c.p.c., non avendo, altresì, rappresentato, in modo completo, i fatti rilevanti che possano fare individuare eventuali responsabilità
a carico della suddetta Secondo parte convenuta, infatti, la domanda con la quale si _2
11 chiedeva che venisse accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale di quest'ultima non trovava alcun supporto nella causa petendi a fondamento della domanda, nè era individuato o individuabile il nesso causale tra le attività mediche poste in essere dai sanitari della stessa Casa di cura ed i danni lamentati. Infatti, secondo parte convenuta, la paziente giunse presso il suddetto nosocomio perché già affetta da grave infezione che interessava il sito chirurgico a seguito dell'intervento effettuato dai sanitari dell' Ospedale di . Ed invero, l'attrice non avrebbe mosso alcuna contestazione in CP_1
relazione alle cure prestate presso la Casa di cura , avendo mosso addebiti unicamente nei _2
confronti dell'operato dei sanitari dell'Ospedale.
Tuttavia, anche tale eccezione va respinta. Infatti, secondo autorevole giurisprudenza, “la nullità dell'atto di citazione per petitum omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'articolo 164 quarto comma c.p.c., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” (Cassazione 29 gennaio 2015 numero 16 18).
Ed ancora: “la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o l'assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e, nell'aspetto sostanziale, come bene della vita, di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se congruamente correttamente motivata” (Cassazione 7 Marzo 2006 numero 4828).
Alla luce dei suddetti principi, dunque, si ritiene che l'eccezione debba essere respinta in quanto dall'atto di citazione e dai successivi atti di parte attrice, nonché dai documenti allegati, è possibile ricostruire in modo completo le doglianze proposte dalla stessa anche nei confronti della _2
.
[...]
Si osserva, infatti, a questo proposito che nell'atto di citazione è stato descritto il ricovero della SInora
presso la suddetta Casa di cura dal 18 giugno al 21 agosto 2014 , atteso il peggioramento Per_1
delle condizioni cliniche della stessa e la deiscenza della ferita chirurgica dalla quale fuoriusciva liquido purulento. Infatti, nonostante le medicazioni, le condizioni di salute della paziente non accennavano a migliorare e, per tale motivo, la stessa è stata ricoverata presso la Casa di cura di con la diagnosi di “revisione ferita chirurgica”. Inoltre, in data 26 giugno 2014, la donna _2
12 venne sottoposta ad un importante intervento chirurgico al fine di esportare mezzi di sintesi e frammenti di osso infetto con resezione parziale del moncone femorale necrotico. Nel medesimo atto di citazione vengono, altresì, descritti il suddetto intervento, nonché quello eseguito in data 17 luglio
2014 relativo all'affezione osteomielite moncone femorale.
5. Infine, va, del pari, rigettata la domanda proposta dalla in ordine all'estinzione del _2
giudizio, con conseguente condanna degli attori al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'articolo
306 c pc, non avendo gli stessi precisato le conclusioni nei confronti della suddetta convenuta.
Ed invero, secondo autorevole giurisprudenza, “la dichiarazione di non voler proseguire la causa di merito, importando disposizione del diritto in contesa, deve provenire dalla parte, non essendo a ciò abilitato il procuratore munito di solo mandato ad lites, e, per tanto, la sentenza che dichiara cessata la materia del contendere, in base alle dichiarazioni dei procuratori aventi il detto contenuto, è suscettibile di gravame ad opera della parte che, non avendo manifestato siffatta volontà di disposizione, ne rimane pregiudicata. (Cassazione 11 Febbraio 1983 n. 1076). Ed ancora: “La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. “ (Cass.ord. 23.7.2019 n.19845).
Si ritiene che il comportamento degli attori non possa essere inquadrato in alcuna delle condizioni sopra illustrate. Invero, parte attrice si è limitata a precisare le conclusioni solo all'esito della c.t.u. ed in base alle risultanze della stessa. Né risulta alcuna dichiarazione delle parti personalmente in ordine ad una eventuale rinuncia all'azione, seppure parziale.
6. Venendo ora al merito della controversia, come detto, nel corso dell'istruttoria, è stata ammessa la sola C.T.U. e sono state rigettate le altre istanze istruttorie.
Risulta dall'elaborato peritale che “La SInora , All'epoca dei fatti settantanovenne a causa Per_1
di una caduta accidentale, in data 17 Aprile 2014 , riportava un politraumatismo, compresa la fattura scomposta di femore DX . Dall'anamnesi risultava affetta da diabete ID, ipertensione ed ipotiroidismo, in portatrice di busto in stoffa e stecche per crolli vertebrali ed artrosi diffusa. La paziente veniva sottoposta ad intervento di osteosintesi, presso l'ospedale San Filippo e Nicola di
Avezzano in data 23 Aprile del 2014 e dimessa in data 8 maggio 2014. A distanza di quattro giorni veniva effettuato il primo controllo domiciliare (ADI) e successivi in data 19,26 maggio e 3 giugno
(ultimi due presso la struttura ospedaliera). Il 18 giugno 2014, in ragione dell'aggravamento delle condizioni cliniche, la paziente veniva ricoverata presso la e posta in Controparte_2
13 diagnosi di osteomielite: era ivi sottoposta ad intervento chirurgico con asportazione dei mezzi di sintesi e di frammenti di osso infetto e resezione parziale del moncone femorale necrotico. Il 28 agosto
2014 avveniva la dimissione: da allora la paziente non avrebbe recuperato la deambulazione autonoma.
Deve in sintesi ritenersi che una infezione nosocomiale non individuata né affrontata presso il Cont nosocomio di , già responsabile del ritardato recupero funzionale, CP_1 _24
costringeva la SInora a sottoporsi a ben due interventi chirurgici (rimozione dei mezzi di Per_1
sintesi, asportazione di sezione ossea infetta e resezione parziale di moncone necrotico), a numerose visite specialistiche ed a multipli e accertamenti strumentali, in altri termini ad un protratto ed atipico periodo di convalescenza, esitato in una sindrome da allettamento.”
I consulenti hanno rilevato le seguenti criticità: “Inadeguato trattamento di antibiotico terapia, nè rispetto ai tempi di somministrazione nel riguardo alla specificità di farmaco somministrato;
omessa profilassi antibiotica intra intervento come pure di antibiotico - terapia ripetuta a fronte del protrarsi dell'intervento chirurgico di oltre le tre ore;
non risulterebbero descrizioni riguardo l'evoluzione della ferita chirurgica e dunque della gestione di quella;
non furono attivate richieste di consulenze mirate durante la degenza, da cui derivò una omessa o ritardata diagnosi di infezione del sito chirurgico e di somministrazione di terapia;
non vi è traccia della risposta clinica di un eventuale esecuzione di antibiogramma e della progettazione del trattamento farmaco medesimo;
Dimissione ospedaliera intempestiva. In definitiva è necessario sottolineare che quanto accaduto, e con questo vuole intendersi l'intera storia clinica della periziata, è conseguenza di un iniziale intervento per il quale non venivano poste in essere tutte quelle azioni atte a prevenire e successivamente risolvere un'infezione nosocomiale che comportò l'esecuzione di ben due interventi chirurgici, anche di bonifica, sul sito fratturato ed operato, massivamente invaso da sepsi, per altro riconducibile a pseudomonas putrida, che è notoriamente contemplato nell'elenco dei germi responsabili delle infezioni nosocomiali.”
I consulenti hanno precisato che la condotta del personale medico del nosocomio di deve CP_1
essere ritenuta viziata da imperizia, imprudenza e negligenza, trattandosi, peraltro, di attività connotata da media difficoltà. Sono stati, quindi, evidenziati profili di responsabilità colposa ed è stata precisata la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta degli stessi e gli esiti infausti sulle condizioni di salute della perizianda.
Inoltre, alla data del 29 maggio 2015, quest'ultima era allettata e presentava un grave decadimento delle condizioni di salute, in quanto portatrice di tutore. Venivano, altresì, riscontrate importanti discromie, bilaterali e grave ipotonotrofia dell'arto inferiore destro alla coscia ed alla sura, nonché una deformazione del fisiologico profilo osseo a carico del terzo inferiore della coscia con evidente
14 diffusa perdita di sostanza. E' stato anche apprezzato un esito cicatriziale che dal terzo medio laterale inferiore di coscia si porta sino alla cresta iliaca per 31 cm. Ulteriore esito cicatriziale è stato riscontrato a carico della regione mediale della rotula della lunghezza pari ad 11 cm. Sono stati riscontrati, infine, movimenti attivi pressoché nulli e movimenti passivi sostanzialmente impossibili, sia per limitazione funzionale che per riflesso antalgico. La deambulazione era impossibile e, del pari, anche il mantenimento autonomo della stazione eretta su entrambi gli arti inferiori.
Sono state acquisite anche le osservazioni dei consulenti tecnici di parte, dott. e , Per_2 Persona_3
che, tuttavia, non hanno apportato elementi tali da scardinare le conclusioni a cui sono giunti i consulenti d'ufficio, essendosi gli stessi limitati a formulare contestazioni funzionalistica, senza addentrarsi a fornire una chiave di lettura alternativa fondata su basi scientifiche, tale da mettere in discussione le risultanze cui sono giunti i CTU.
Questi ultimi, pertanto, hanno concluso nel senso che: “la SInora fosse portatrice Persona_1 di un quadro normativo riconducibile a responsabilità professionale medica, da far ricadere sull'
e non già sulla struttura sanitaria di Pescina né sulla Controparte_25 [...]
, quale esclusivo danno biologico permanente in misura non inferiore al 35% Controparte_26
per gravi esiti disfunzionali a carico dell'arto inferiore destro.
Il maggior danno biologico permanente differenziale va considerato a partire dal 10%.
L'incapacità temporanea assoluta andava quantificata in misura pari a giorni 90; L'incapacità temporanea parziale al 50% pari a giorni 90. Non si prefiguravano necessarie
Occorre a questo punto procedere alla liquidazione del danno.
In applicazione delle Tabelle Milanesi, ed. 2024, si stima equo il risarcimento dei danni pari ad €
166.572,00, così calcolato: età del danneggiato al momento del sinistro: anni 80; percentuale di invalidità permanente 35%; punto danno biologico: € 5.606,21; incremento per sofferenza soggettiva € 2.803,11; maggior danno biologico 10%; punto danno non patrimoniale: € 8.409,32;
Giorni di invalidità temporanea totale 90; giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, 90;
Discende da tali parametri il danno biologico risarcibile pari ad euro 118.711,00;
Danno non patrimoniale risarcibile €178.067,00;
Invalidità temporanea totale € 10.350,00;
Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.175,00;
15 Totale danno biologico temporaneo € 15.525,00
Totale generale € 193.592,00.
7. Alla luce delle risultanze emerse dalla ctu, vanno rigettate le domande di condanna al risarcimento dei danni da malpractice medica avanzata dagli odierni attori nei confronti di Controparte_2
e di per assenza del nesso causale tra le condotte ascrivibili
[...] Controparte_13
a queste ultime e l'evento occorso in danno della de cuius . Persona_1
E', infatti, emerso con ogni evidenza come la SI.ra fosse portatrice di un quadro Persona_1
menomativo riconducibile a responsabilità professionale medica da far ricadere unicamente Cont sull' “ , ovvero e non già sulla CP_8 Controparte_25 Controparte_1
né sulla successiva attività svolta dalla _2 Controparte_26 Controparte_13
Cont che comunque, giova rammentare, agisce su indicazione dell' convenuta al fine di fornire assistenza domiciliare. Cont 8. Venendo, ora, ad esaminare la domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti della propria compagnia assicurativa, la polizza stipulata prevedeva anzitutto all'art. CP_7
20 del capitolato tecnico che la garanzia prestata operasse solo ed esclusivamente per sinistri il cui potenziale risarcimento superasse i 250.000,00 euro, chiarendo, poi, ulteriormente, che sia nel caso di incertezza nel valutare il detto potenziale economico del reclamo, che nel caso di non univocità di vedute, il sinistro fosse comunque gestito dalla compagnia.
Ebbene, nel caso che ci occupa, è emerso che il sinistro, inizialmente gestito dalla società assicurativa,
Cont è poi stato attribuito, con verbale del 8.3.2017, alla gestione diretta di in seguito alla mancata adesione, da parte della convenuta assicurata, alla proposta transattiva di euro 150.000,00 oggetto di valutazione in sede di CVS del 29.06.2016 e poi nuovamente nella seduta del 24.10.16. Cont L'attribuzione del sinistro ad alla luce del valore evidentemente inferiore alla soglia SIR di euro
250.000,00, determina quindi l'inapplicabilità della polizza assicurativa stipulata con CP_12 ai sensi dell'art. 20.
[...]
Priva di pregio appare, sul punto, la circostanza, invocata da , in ordine al suo mancato riscontro CP_1
alla proposta di transazione che determinerebbe, a suo dire, l'assunzione dell'obbligo di sottoscrivere la transazione da parte della compagnia assicurativa.
La disposizione sopra citata, infatti, al comma 4 espressamene prevede che la società (intesa quale la
è tenuta ad acquisire il preventivo consenso del contraente prima di procedere alla CP_12
liquidazione degli indennizzi, con onere dello stesso di inviare, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta transattiva, le proprie considerazioni, in assenza delle quali la società deve ritenersi delegata alla transazione nei termini prospettati.
16 Cont Deve, infatti, ritenersi che la sebbene non abbia riscontrato tale richiesta di risarcimento, avesse già precedentemente manifestato il proprio diniego ad addivenire alla transazione concordata, lamentando l'esistenza di eventuali profili di responsabilità in capo alle altre strutture coinvolte successivamente alle dimissioni della paziente;
né, di contro, ha manifestato volontà contraria in ordine alle risultanze emerse dal verbale della CVS e la successiva mail della el 20.2.2017 CP_12
(e la successiva comunicazione del 8.3.2017), ove espressamente si leggeva che la gestione del sinistro, stante l'importo inferiore al SIR, doveva avvenire ad opera della stessa assicurata. CP_1
Conseguentemente la domanda di manleva avanzata da Asl1 nei confronti di non CP_12
può trovare accoglimento.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 140/2012 in forza del quale nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, si tiene conto della somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata e, quindi dello scaglione di riferimento da euro 52.001,00 a euro 260.000,00.
1. è tenuta a rifondere le spese di lite sostenute da Controparte_1 Pt_2
e nonché nei confronti della terza chiamata
[...] Parte_1 Controparte_7
; devono essere, altresì, poste a suo carico le spese relative alla ctu.
[...]
2. e , eredi di sono tenuti a rifondere le spese di Parte_2 Parte_1 Persona_1
lite nei confronti di di Controparte_2 Controparte_20
3. e sono tenuti altresì a rifondere le spese di lite nei confronti delle terze Parte_2 Parte_1
chiamate in manleva e Controparte_5
n forza dei principi di causazione e di soccombenza per cui il rimborso Controparte_21
delle spese processuali sostenute dal terzo, chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell'attore se la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate mentre il rimborso rimane a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo, qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa
(cfr. Tribunale Gorizia sez. I, 16/08/2022, n.242).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e : Parte_1 Parte_2
- in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara la responsabilità dell' Controparte_1 per colpa dovuta ad imprudenza e negligenza dei sanitari che ebbero in cura
[...]
e, per l'effetto, la condanna al pagamento della somma di € 193.592,00, oltre Persona_1 interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
17 - rigetta la domanda avanzata da parte attrice nei confronti di e nei Controparte_2
confronti di con conseguente assorbimento delle domande di Controparte_13
manleva avanzate nei confronti di e di Controparte_5
Controparte_21
- rigetta la domanda di manleva avanzata da nei confronti di Controparte_27
; Controparte_7
- condanna l' alla refusione delle spese sostenute dall'attore Controparte_1 pari ad € 14.103,00, oltre accessori, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- condanna l' alla refusione delle spese sostenute dalla chiamata Controparte_1
pari ad € 14.103,00, oltre accessori, IVA e CPA, come per legge;
Controparte_28
- pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu che liquida Controparte_1
con separato decreto;
- condanna e alla refusione delle spese sostenute dalle convenute Parte_2 Parte_1 [...]
e pari ad € 14.103,00 ciascuna, oltre accessori, Controparte_2 Controparte_20
IVA e CPA, come per legge;
- condanna e alla refusione delle spese sostenute dalle terze chiamate Parte_2 Parte_1
e pari ad € 14.103,00 Controparte_5 Controparte_21
ciascuna, oltre accessori, IVA e CPA, come per legge.
Si comunichi.
Avezzano, 14.6.24
Il Giudice
(Dott. Maria Proia)
18
TRIBUNALE DI AVEZZANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Avezzano in persona del giudice, dott.ssa Maria Proia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1544/2018 di r.g., trattenuta in decisione all'udienza del
22.1.2024 e vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nella loro qualità, rispettivamente, di figlio e coniuge di C.F._2 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Isabella Tedeschi e dall'avv. Domenico Massaro ed
[...] elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Aielli, giusta procura in calce all'atto di citazione;
(attrice)
E
(C.F. e P.IVA , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Buzzelli ed elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell'azienda, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata del terzo;
(convenuta)
(P.I. ) in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Gigliotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
, Via Veneto 27, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con chiamata di terzo;
CP_1
(convenuta)
C.F. e P.IVA ), in persona Controparte_3 P.IVA_3 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Lavalle ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso Ovidio 44, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta CP_1
con chiamata del terzo;
(convenuta)
1 (C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_4 P.IVA_4
difesa dall'avv. Mario Antonio Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv.
Gianluca Tarquini in , Via Amendola n° 24, giusta chiamata in calce alla comparsa di CP_1
costituzione e di risposta
(chiamata in garanzia)
, Controparte_5 [...]
(C.F. e P.IVA , in persona del l.r.p.t., Controparte_6 P.IVA_5 P.IVA_6 rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Scipioni e dall'avv. Massimo Romeo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Agostino Richelmy n. 38 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
(chiamata in garanzia)
(P.IVA ,) in persona del r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_7 P.IVA_7 dall'avv. Andrea Di Marcoberardino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara,
Viale G. D' Annunzio 229, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
(chiamata in garanzia)
Oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni delle parti: per e , come da foglio di pc: “«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, Parte_1 Parte_2
disattesa ogni contraria istanza, accertare, riconoscere e dichiarare:
a) - la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell' , con sede Controparte_8 in , Via G. Di Vittorio s.n.c., , con sede legale in CP_1 Controparte_9
67051 -Via Saragat - Località Campo di Pile, che ebbe in cura La Sig.ra CP_1 Persona_1
prima, durante e dopo l'intervento chirurgico causando alla stessa una osteomielite
[...]
pseudomonas putida con gravissime conseguenze e postumi invalidanti irreversibili nella misura del
100% (50%);
b) - la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del personale sanitario e non che ebbero in cura la SInora , prima, durante e dopo l'intervento chirurgico o causando Persona_1
alla stessa una osteomielite pseudomonas putida con gravissime conseguenze e postumi invalidanti irreversibili nella misura del 100%; 50%);
c) - condannare la al pagamento delle spese del presente Parte_3
giudizio in favore di tutti i convenuti;
d) - e per l'effetto, condannare, in via solidale e non, la
[...]
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore Controparte_10 con sede in 67100 , Via Saragat-Località Campo di Pile, al risarcimento di tutti i danni CP_1
subiti e subendi da ed in favore dei Sigg.ri e Persona_1 Parte_1 CP_11
2
[...] nella loro qualità di eredi costituiti dell'attrice, a causa delle illecite condotte dei sanitari e non, che si quantificano ed elencano nel modo e nella misura che seguono:
Persona_1
- percentuale invalidità permanente 45% danno biologico risarcibile € 278.893,00 - invalidità temporanea totale 90 gg. - invalidità temporanea parziale al 50% 90 gg. danno biologico temporaneo
€ 13.365,00 Spese vive sostenute documentate anno 2017 € 2.448,96 - Assistenza domiciliare annuale
€ 6.000,00 - il tutto per un TOTALE generale di € 300.706,96, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento sino all'effettivo soddisfo, ovvero alla diversa somma maggiore o minore, che sarà riconosciuta dal Giudice in corso di causa, oltre le spese di C.T.U., il tutto con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”
Per , come da comparsa conclusionale: “In via preliminare CP_1
- dichiarare inammissibile l'atto di intervento in giudizio dei Sigg. ri e ed in Parte_1 Pt_2
subordine dichiarare inammissibili le istanze dagli stessi presentate;
nel merito,
- in via principale rigettare la domanda attorea poiché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
- in subordine, ritenere dovuto il risarcimento del danno biologico determinando il valore del medesimo sino alla data della morte dell'attrice;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate, dichiarare la
Cont tenuta a garantire la convenuta dalla responsabilità per colpa medica e CP_12
pertanto condannare la medesima al risarcimento del danno, in favore degli istanti, nella misura ritenuta di giustizia;
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze, rimborso forfettario del 15 %, IVA e CPA come per legge.”
Per come da comparsa conclusionale: “Piaccia all'On.le Controparte_13
Tribunale di Avezzano, contrariis rejectis,
- in via preliminare e sul piano processuale, autorizzare – ex art. 269 c.p.c. e previo spostamento di rito della prima udienza di comparizione, con i provvedimenti conseguenti come per Legge - la chiamata del terzo in persona del legale rapp.te p.t. perché Controparte_4
essa è garante contrattuale dell'odierna convenuta per le motivazioni tutte esposte sub A) in narrativa della comparsa di costituzione e risposta;
3 - nel merito, rigettare la domanda ex adverso spiegata perché inammissibile, improcedibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, per le motivazioni tutte esposte sub B) in narrativa della comparsa di costituzione e risposta che qui abbiansi integralmente richiamate e trascritte;
- nel merito, ed in via subordinata nella denegatissima ipotesi in cui dovesse ravvisarsi un qualsivoglia profilo di fondatezza nell'avversaria domanda nei riguardi dell'odierna convenuta con conseguente sua condanna al pagamento di qualsivoglia somma, ridurre drasticamente la richiesta avanzata, anche in via equitativa, sulla scorta delle considerazioni tutte esposte sub C) in narrativa della comparsa di costituzione e risposta che qui abbiansi per integralmente e trascritte, previo accertamento della reale entità del danno subito, del nesso di causalità sotteso e del correlativo concorso soggettivo della convenuta da effettuarsi ad onere di parte attrice;
- sempre in via subordinata, nella denegatissima ipotesi in cui dovesse ravvisarsi un qualsivoglia profilo di fondatezza nell'avversaria domanda e conseguentemente disporsi la condanna anche parziaria della convenuta al pagamento di qualsivoglia somma, condannare in suo luogo, o comunque a garantire e/o a tenere indenne essa convenuta – sulla scorta della anzidetta garanzia o manleva contrattuale del terzo chiamato di cui sub A) in narrativa della comparsa di costituzione e risposta – da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole del giudizio, anche in via di mera anticipazione, la terza chiamata in persona del legale rapp.te Controparte_4
p.t.;
- sempre e comunque con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Per , come da memorie ex art. 183, sesto comma c.p.c. “Voglia Controparte_2
l'O.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza:
-in via preliminare disporre l'estromissione della dall'odierno Controparte_2 giudizio per nullità dell'atto di citazione per le ragioni sopra esposte;
- nel merito respingere la domanda attrice perché infondata, con vittoria di spese e competenze di causa;
- in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui venisse ravvisata una responsabilità, anche parziale, della convenuta si chiede che vi sia la pronuncia Controparte_2
sulla graduazione delle responsabilità indicando la percentuale ascrivibile all'operato dei sanitari dell' che operarono e successivamente curarono la SI. e/o Controparte_8 Persona_1 della che ha fornito l'assistenza domiciliare all'attrice; Controparte_13
- per l'effetto, in caso di condanna anche con il vincolo solidale, ripartire comunque il rinascimento tenendo conto della graduazione delle responsabilità accertate e condannare la
[...]
[..
[...] a tenere indenne la convenuta Controparte_14 Controparte_2
da qualsiasi richiesta risarcitoria, e condannare in ogni caso la predetta compagnia a
[...] rifondere le spese e competenze di causa ex art. 1917 comma III C.c.”
Per , come da comparsa conclusionale: "Piaccia a questo Ill.mo Tribunale, Controparte_15
contrariis reiectis, riconoscere e dichiarare la nullità della domanda dell'attrice nei confronti della per l'assoluta genericità della stessa, che è agli estremi limiti dell'inesistenza Controparte_3
giuridica, condannandola, di conseguenza, al rimborso delle spese legali dell'assicurata e del sottoscritto, da liquidarsi giusta parcella che sarà prodotta in prosieguo di causa ovvero equitativamente;
nel merito voglia, comunque, rigettare la domanda attorea, siccome inesistente, inammissibile e, soprattutto, del tutto infondata sia in fatto che in diritto, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese legali e peritali."
Per ON
, come da foglio di precisazione delle conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa
[...]
e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e conclusione, sia di merito che istruttoria, ex adverso formulata in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione dell'attrice SInora per carenza dei fatti posti a fondamento della domanda e per Per_1 indeterminatezza dell'oggetto, petitum e causa petendi, con conseguente declaratoria della nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo notificata dalla alla deducente Controparte_2
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. Controparte_17
163, terzo comma, nn. 3 e 4 e 164 c.p.c. adottando i provvedimenti all'uopo previsti ex lege e condanna dell'attrice al rimborso delle spese di lite;
sempre in via preliminare,
- accertare e dichiarare la violazione dell'art. 300 c.p.c., non avendo i SInori e Parte_1
provveduto alla notifica alle parti dell'atto di costituzione e, per l'effetto, dichiarare Parte_2 quindi l'inammissibilità dell'atto di costituzione, con integrale rigetto di tutte le domande e condanna alle spese;
NEL MERITO,
In via principale
- accertato e dato atto che le deduzioni in fatto di cui alla citazione introduttiva del presente giudizio, oltre che inammissibili, appaiono infondate sia in fatto sia in diritto;
- accertato e dato atto che non esiste alcuna responsabilità in capo ai medici ed alla convenuta
[...]
ovvero a titolo di solidarietà tra gli stessi non avendo l'attrice fornito a riguardo Controparte_2
5 alcuna prova del nesso causale tra evento e danno addebitato ovvero del coinvolgimento o colpa diretta della convenuta, _2
- respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili e/o improcedibili le domande tutte formulate dall'attrice nei confronti della ed assolvere Controparte_2
interamente la medesima da ogni domanda e, conseguentemente, In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree e, questo, anche nei confronti della
[...]
e della terza chiamata Controparte_2 Controparte_5
- accertare l'inesistenza del danno e/o ridurre il danno in quanto non provato e, comunque, arbitrariamente determinato;
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell' per i fatti di cui è causa, Parte_4
senza coinvolgimento e con esclusione di responsabilità della;
In via Controparte_2
subordinata,
- accertare e dichiarare tenuta, la odierna comparente a prestare la copertura Controparte_5
assicurativa nei limiti dei precisi accordi negoziali assunti tra e Assicurazione, in forza Parte_5
della polizza azionata, anche con riguardo alla esistenza di Franchigia per Euro 50.000,00 a cui andrà ad aggiungersi l'ulteriore Franchigia aggregata annua per ulteriori Euro 150.000,00; - accertare e dichiarare l'esclusione di copertura della laddove i medici coinvolti risultino CP_5 liberi professionisti ai sensi dell'art. 3 delle condizioni particolari della polizza n. 2017RCG00114-
645641;
- accertare e dichiarare, ai fini dell'azione di regresso tra coobbligati ex art. 2055 e 1299 cod. civ., le diverse responsabilità e gradazioni di colpa, se lieve o grave, delle convenute , Parte_4
e la e/o di altri medici e/o strutture e/o di terzi a Controparte_3 Controparte_2
qualsiasi titolo coinvolti nella fattispecie de qua, anche se non convenuti, con conseguente condanna risarcitoria graduata del convenuta con riferimento alla eventuale diseguale efficienza _2
causale delle condotte accertate e/o eventuale esclusione o riduzione del carico risarcitorio e delle relative quote di colpa e con esclusione di solidarietà della polizza con le altre compagnie CP_5
rispondendo esclusivamente in relazione alla propria quota e limitazione di garanzia.
In via istruttoria, CP_1
- disporre ordine di esibizione ex artt. 210 c.p.c. e ss. nei confronti degli attori e dell' di tutta la documentazione previdenziale della SI.ra ; Per_1
- disporre ordine di esibizione ex artt. 210 c.p.c. e ss. nei confronti della di Controparte_2
eventuali altre polizze assicurative stipulate per il periodo in cui sono avvenuti i fatti oggetto di causa;
In ogni caso, con rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre l'I.V.A. nella misura
6 di legge ed il Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 14 D.M. n. 55/2014.”
Per come da memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. Controparte_7
“PRELIMINARMENTE affinché venga accertata l'inoperatività della garanzia assicurativa in virtù delle clausole che la limitano richiamate nella memoria di costituzione e, conseguentemente, rigettata la domanda di manleva spiegata nei confronti della concludente;
IN SUBORDINE e per la denegatipotesi che si ritenga non accogliere tale istanza preliminare, chiede comunque rigettarsi la domanda attorea spiegata nei confronti della Parte_6
, siccome infondata e comunque indimostrata;
[...]
IN ULTERIORE ED ESTREMO SUBORDINE e solo per l'ipotesi non creduta che l'On.le Tribunale adito dovesse, oltre non accogliere la conclusione formulata in via preliminare, ritenere anche solo parzialmente fondata la domanda attorea, chiede che l'Ill.mo Giudicante voglia: - ritenere le condotte, riferibili a ciascuno dei soggetti convenuti, distinte e scindibili ed accertare la responsabilità a carico di ciascuno ritenendola responsabile del solo eventuale danno provocato dal segmento causale che ha visto la sua partecipazione, con esclusione della condanna in via solidale e con eventuale conseguente condanna pro quota;
- in ulteriore subordine accertare l'efficienza causale delle condotte riferibili a ciascuno dei soggetti convenuti nonché la graduazione delle rispettive responsabilità, ai fini della ripartizione interna del peso dell'eventuale risarcimento in vista di una eventuale futura e distinta azione di regresso in surroga;
- accertare con rigore l'entità dei danni risarcibili (da limitarsi al maggior danno iatrogeno) realmente subìti da parte attrice e strettamente riconducibili alla prestazione sanitaria censurata;
- accertare se i danni lamentati siano già stati risarciti integralmente da eventuali responsabili dell'
“infortunio” dedotto da parte attrice e/o comunque indennizzati da altri assicuratori e, quindi, evitare indebite locupletazioni conseguenti a duplicazioni risarcitorie;
- limitare la manleva, sempre in denegata ipotesi, alla sola quota di responsabilità direttamente riferibile all'Ente assicurato ai sensi di polizza, comunque entro i limiti di garanzia tutti in essa previsti.
IN OGNI CASO con condanna di chi di dovere al pagamento delle spese e competenze di causa.”
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
7 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha adito l'intestato Tribunale Persona_1 per ivi sentir condannare, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, l'
[...]
la e la al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_19
risarcimento dei danni quantificati nella misura di euro 740.840,96, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo, dalla stessa asseritamente patiti in conseguenza agli interventi chirurgici subiti.
Ha, in particolare, dedotto che in data 17.4.2014, in seguito ad infortunio, è stata trasportata al Pronto
Soccorso di , ove è stata ricoverata sino al 8.5.2014 e sottoposta, in data 23.4.2014, ad un CP_1
intervento di osteosintesi, a seguito del quale il proprio stato di salute ha subito un progressivo peggioramento tanto da rendere necessario un successivo ricovero, presso la , Controparte_2
dal 18.6.2014 al 21.8.2014, ove, a causa della diagnosi di una osteomielite psedomonas putida, è stata sottoposta a due nuovi interventi chirurgici, consistenti nella rimozione dei mezzi di sintesi, nell'asportazione dei frammenti ossei infetti e nella resezione parziale del moncone femorale necrotico.
Ha, quindi, chiesto la condanna dell' al risarcimento dei danni subiti a Controparte_8
causa delle gravi negligenze ascrivibili alla struttura sia nella fase operatoria che post-operatoria; ha, in particolare sostenuto che tale condotta negligente, imprudente e imperita è consistita nella somministrazione di una terapia antibiotica inadeguata, nell'intempestività della diagnosi di infezione del sito chirurgico, nelle dimissioni incaute della paziente nonostante l'esistenza di un processo infettivo in corso e nella non corretta indicazione, nella cartella clinica, dei farmaci e dei materiali adoperati dalla struttura durante il ricovero della SI.ra . Per_1
Ha, altresì, chiesto la condanna delle altre strutture sanitarie che, successivamente alle dimissioni dell'attrice, ebbero in cura la stessa, ovvero la e la Controparte_2 Controparte_13
[...]
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda di parte Controparte_20
attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto insistendo, preliminarmente, per l'autorizzazione alla chiamata di terzo e, nel merito, deducendo l'insussistenza dell'an debeatur Controparte_21
per assenza della responsabilità della convenuta.
Ha, infatti, dedotto che nell'atto introduttivo del giudizio non sarebbe rinvenibile alcun elemento a supporto della pretesa responsabilità ascrivibile alla che si sarebbe limitata alla mera CP_13
erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare (ADI), sotto le indicazioni del Servizio Sanitario convenuto.
Ha, in ogni caso, rappresentato che la Cooperativa, per il tramite della propria collaboratrice intervenuta a fornire assistenza alla SI.ra , aveva segnalato, sia ai familiari dell'attrice, sia al Per_1
Parte_
l'esistenza di una lesione di IV grado con siero purulento. Infine, in ordine al quantum ha
8 eccepito che la somma richiesta dall'attrice è eccessiva, in quanto fondata su una mera valutazione di parte, non corroborata da alcun elemento medico-legale a supporto.
Si è costituita in giudizio la la quale, preliminarmente, ha Controparte_2 chiesto l'autorizzazione alla chiamata del terzo Controparte_5
e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo l'insussistenza di profili di responsabilità in capo alla condotta della convenuta, intervenuta solo quando il sito chirurgico _22
presentava un grado di infezione grave che aveva interessato la regione ossea e midollare.
Si è, altresì, costituita in giudizio deducendo l'infondatezza Controparte_1 in fatto e in diritto della domanda di parte attrice sostenendo, in ordine all' an, di aver attuato tutte le misure di profilassi necessarie al caso di specie, dovendosi ascrivere l'esito dell'infezione esclusivamente alle inidonee cure domiciliari successive alle dimissioni dal Nosocomio e, nello specifico, alle terapie adottate dalla e dalla Cooperativa sociale Controparte_2
Controparte_3
Si è costituita in giudizio chiamata in causa dalla Controparte_4 Controparte_3
eccependo la nullità della domanda nei confronti della garantita per carenza di petitum e di causa petendi e, in ogni caso, l'insussistenza del nesso causale tra le condotte ascrivibili alla Cooperativa e l'evento occorso in danno della SI.ra . Per_1
Si è, altresì, costituita in giudizio la ON
, quale terza chiamata della
[...] Controparte_2
eccependo preliminarmente la nullità ex artt. 163-164 c.p.c. del libello introduttivo per carenza di causa petendi e del petitum, risultando incerto l'oggetto della domanda nei confronti dell'assicurata ed ha, inoltre, eccepito, quanto al rapporto con la propria assicurata, il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria nei suoi confronti.
Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda in quanto non vi sarebbe alcun inadempimento imputabile alla clinica assicurata.
Si è, infine, costituita in giudizio , quale chiamata in garanzia dell' , Controparte_7 CP_1 eccependo preliminarmente l'inoperatività della garanzia assicurativa nei confronti dell'assicurata in Cont virtù dell'art. 20 del contratto di polizza e, nel merito, ha dedotto la correttezza dell'operato dell' assicurata non emergendo, infatti, dall'esame delle cartelle cliniche, l'attuazione di alcuna condotta contraria alle linee guida applicabili al caso di specie.
Instauratosi correttamente il contraddittorio, il g.i. ha concesso i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. Tuttavia, nelle more, a seguito del decesso dell'attrice, si sono costituiti, depositando comparsa di costituzione ex art. 302 c.p.c. in data 30.7.2020, gli eredi universali della SI.ra , Per_1 [...]
e . Parte_1 Parte_2
9 In merito a tale evento, il g.i., con ordinanza del 4.5.2021 ha chiarito come “nel caso di specie la detta dichiarazione dell'evento interruttivo non ha, tuttavia, prodotto effetti ad avviso di questo giudice, atteso che la stessa produce le conseguenze di cui agli artt. 304 e 298, c.p.c., quando si riferisce alla parte costituita, solo dal momento della sua dichiarazione in udienza, ovvero, a seguito della sua notifica alle altre parti, che dovrà avvenire nelle forme di cui all'art. 170, c.p.c., nei riguardi di quelle costituite, ovvero con deposito in cancelleria per il contumace. Tali adempimenti, espressamente previsti dall'art. 300, c.p.c., non ammettono equivalenti e non possono essere surrogati, come avvenuto nel caso di specie, dal mero deposito della dichiarazione all'interno del fascicolo (sia esso cartaceo o telematico), che pur potendo potenzialmente portare a conoscenza delle altre parti l'evento, non produce, in quanto non previsto dalla norma, i medesimi effetti processuali della dichiarazione in udienza o della notificazione alle altre parti”.
Sotto il profilo dell'ammissione dei mezzi istruttori, il g.i., con la medesima ordinanza, ha rigettato le prove orali e gli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesti dalle parti, ed ha disposto ctu medico legale, formulando per il collegio peritale (composto da medico legale e specialista in chirurgia) i seguenti quesiti: “I CCTTUU, sulla base della documentazione medica in atti, ricostruiscano l'iter clinico della SI.ra nel corso del suo accesso all'Ospedale di , a Persona_1 CP_1 far data dal 2014, del successivo periodo di degenza domiciliare e dell'ulteriore ricovero presso la
Clinica Di Lorenzo;
riferiscano sulla condotta tenuta dal personale medico che nelle suddette occasioni ha avuto in cura la paziente rilevando se detta condotta, in ragione del relativo quadro clinico, si sia rivelata adeguata e pertinente in ordine alle diagnosi effettuate, sia stata conforme alle regole dell'arte, alla corretta applicazione della scienza medica, alle buone prassi e alle linee guida accreditate dalla comunità scientifica, nonché connotata dalle dovute prudenza, diligenza e perizia, rilevando se trattavasi di attività caratterizzata da particolare o media difficoltà; accertino altresì, ove apprezzino profili di responsabilità colposa, la sussistenza del nesso di causalità, nei dovuti termini del più probabile che non, fra la condotta del detto personale sanitario e il successivo peggioramento delle condizioni cliniche della paziente, nonché, l'eventuale grado percentuale di invalidità permanente, l'ITT e l'ITP”.
La causa è stata, quindi, istruita documentalmente e mediante l'espletamento di una ctu medico legale.
A seguito alla richiesta di chiarimenti al perito nominato, all'udienza del 22.01.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, occorre valutare l'eccezione in ordine all' inammissibilità dell'atto di intervento in giudizio dei Sigg. ri e , sollevata da e da Parte_1 Pt_2 Controparte_5
Cont CP
10 I procuratori di parte attrice, con istanza ex artt. 299 e 305 c.p.c., depositata il 29 Aprile 2020, hanno comunicato che, in data 11 aprile 2020, era deceduta in Aielli l'attrice, Signora Per_1 Per_1
e, pertanto, hanno chiesto che venisse dichiarata l'interruzione del processo, precisando che
[...]
l'udienza successiva era fissata per il giorno 14 ottobre 2020.
Pertanto, in data 14 luglio 2020, si sono costituiti in giudizio, ai sensi degli artt. 110 e 302 c.p.c.,
e , in qualità di eredi, allegando lo stato di famiglia della de cuius. Parte_1 Parte_2
Tuttavia, non è stata dichiarata l'interruzione del giudizio promosso da Persona_1
Tanto premesso, si osserva, in primo luogo, che, secondo autorevole giurisprudenza, “per il disposto degli articoli 299 e 300 secondo comma c pc, la morte della parte non determina l'interruzione del processo ove gli unici eredi legittimi dichiarino, con apposito atto ex articolo 300 c.p.c., di voler continuare il processo anche in sostituzione dell'altro genitore deceduto” (Cass. 2 Febbraio 2011 numero 24 33 , Cassazione 21 novembre 2014 numero 24 801).
Orbene, nel caso in esame, come detto, i Sigg. e si sono costituiti Parte_2 Parte_1
regolarmente in giudizio, dopo avere depositato il certificato di morte della de cuius.
Peraltro, gli stessi hanno depositato certificato di famiglia dal quale risulta che gli stessi sono, rispettivamente, marito e figlio della de cuius.
3. ha, altresì, eccepito che tale documento non sarebbe sufficiente Controparte_5
a dimostrare la qualità di eredi delle suddette parti. Ed invero, secondo la terza chiamata, gli intervenuti avrebbero dovuto provare di aver accettato l'eredità della SInora , ritenendo Per_1
insufficiente il certificato relativo allo stato di famiglia, quale prova del possesso della qualità di erede, ritenendo che occorra una valida prova che il soggetto istante sia effettivamente erede e non un semplice chiamato all'eredità.
Tale eccezione deve essere, del pari, rigettata ritenendosi che l'intervento nella presente causa costituisca, di per sé, un comportamento che può essere inquadrato, quale accettazione tacita ex articolo 476 c.c. Ed invero, secondo autorevole giurisprudenza, “la proposizione di un'azione giudiziale in veste di erede costituisce un comportamento idoneo e sufficiente a far acquistare la qualità di erede a coloro che promuovono tale azione e che, fino a quel momento, sono semplici chiamati all'eredità” (Cassazione 99/44 14, 18 /14499, 18 /10060).
4. Deve, altresì, essere valutata in via preliminare l'eccezione relativa alla nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'articolo 164 comma quarto c.p.c. e 163 numero 3 c.p.c., sollevata da
[...]
secondo la quale parte attrice avrebbe integralmente Controparte_23
omesso l'oggetto della domanda, come richiesto dall'articolo 163 numero 3 c.p.c., non avendo, altresì, rappresentato, in modo completo, i fatti rilevanti che possano fare individuare eventuali responsabilità
a carico della suddetta Secondo parte convenuta, infatti, la domanda con la quale si _2
11 chiedeva che venisse accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale di quest'ultima non trovava alcun supporto nella causa petendi a fondamento della domanda, nè era individuato o individuabile il nesso causale tra le attività mediche poste in essere dai sanitari della stessa Casa di cura ed i danni lamentati. Infatti, secondo parte convenuta, la paziente giunse presso il suddetto nosocomio perché già affetta da grave infezione che interessava il sito chirurgico a seguito dell'intervento effettuato dai sanitari dell' Ospedale di . Ed invero, l'attrice non avrebbe mosso alcuna contestazione in CP_1
relazione alle cure prestate presso la Casa di cura , avendo mosso addebiti unicamente nei _2
confronti dell'operato dei sanitari dell'Ospedale.
Tuttavia, anche tale eccezione va respinta. Infatti, secondo autorevole giurisprudenza, “la nullità dell'atto di citazione per petitum omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'articolo 164 quarto comma c.p.c., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” (Cassazione 29 gennaio 2015 numero 16 18).
Ed ancora: “la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o l'assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e, nell'aspetto sostanziale, come bene della vita, di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se congruamente correttamente motivata” (Cassazione 7 Marzo 2006 numero 4828).
Alla luce dei suddetti principi, dunque, si ritiene che l'eccezione debba essere respinta in quanto dall'atto di citazione e dai successivi atti di parte attrice, nonché dai documenti allegati, è possibile ricostruire in modo completo le doglianze proposte dalla stessa anche nei confronti della _2
.
[...]
Si osserva, infatti, a questo proposito che nell'atto di citazione è stato descritto il ricovero della SInora
presso la suddetta Casa di cura dal 18 giugno al 21 agosto 2014 , atteso il peggioramento Per_1
delle condizioni cliniche della stessa e la deiscenza della ferita chirurgica dalla quale fuoriusciva liquido purulento. Infatti, nonostante le medicazioni, le condizioni di salute della paziente non accennavano a migliorare e, per tale motivo, la stessa è stata ricoverata presso la Casa di cura di con la diagnosi di “revisione ferita chirurgica”. Inoltre, in data 26 giugno 2014, la donna _2
12 venne sottoposta ad un importante intervento chirurgico al fine di esportare mezzi di sintesi e frammenti di osso infetto con resezione parziale del moncone femorale necrotico. Nel medesimo atto di citazione vengono, altresì, descritti il suddetto intervento, nonché quello eseguito in data 17 luglio
2014 relativo all'affezione osteomielite moncone femorale.
5. Infine, va, del pari, rigettata la domanda proposta dalla in ordine all'estinzione del _2
giudizio, con conseguente condanna degli attori al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'articolo
306 c pc, non avendo gli stessi precisato le conclusioni nei confronti della suddetta convenuta.
Ed invero, secondo autorevole giurisprudenza, “la dichiarazione di non voler proseguire la causa di merito, importando disposizione del diritto in contesa, deve provenire dalla parte, non essendo a ciò abilitato il procuratore munito di solo mandato ad lites, e, per tanto, la sentenza che dichiara cessata la materia del contendere, in base alle dichiarazioni dei procuratori aventi il detto contenuto, è suscettibile di gravame ad opera della parte che, non avendo manifestato siffatta volontà di disposizione, ne rimane pregiudicata. (Cassazione 11 Febbraio 1983 n. 1076). Ed ancora: “La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. “ (Cass.ord. 23.7.2019 n.19845).
Si ritiene che il comportamento degli attori non possa essere inquadrato in alcuna delle condizioni sopra illustrate. Invero, parte attrice si è limitata a precisare le conclusioni solo all'esito della c.t.u. ed in base alle risultanze della stessa. Né risulta alcuna dichiarazione delle parti personalmente in ordine ad una eventuale rinuncia all'azione, seppure parziale.
6. Venendo ora al merito della controversia, come detto, nel corso dell'istruttoria, è stata ammessa la sola C.T.U. e sono state rigettate le altre istanze istruttorie.
Risulta dall'elaborato peritale che “La SInora , All'epoca dei fatti settantanovenne a causa Per_1
di una caduta accidentale, in data 17 Aprile 2014 , riportava un politraumatismo, compresa la fattura scomposta di femore DX . Dall'anamnesi risultava affetta da diabete ID, ipertensione ed ipotiroidismo, in portatrice di busto in stoffa e stecche per crolli vertebrali ed artrosi diffusa. La paziente veniva sottoposta ad intervento di osteosintesi, presso l'ospedale San Filippo e Nicola di
Avezzano in data 23 Aprile del 2014 e dimessa in data 8 maggio 2014. A distanza di quattro giorni veniva effettuato il primo controllo domiciliare (ADI) e successivi in data 19,26 maggio e 3 giugno
(ultimi due presso la struttura ospedaliera). Il 18 giugno 2014, in ragione dell'aggravamento delle condizioni cliniche, la paziente veniva ricoverata presso la e posta in Controparte_2
13 diagnosi di osteomielite: era ivi sottoposta ad intervento chirurgico con asportazione dei mezzi di sintesi e di frammenti di osso infetto e resezione parziale del moncone femorale necrotico. Il 28 agosto
2014 avveniva la dimissione: da allora la paziente non avrebbe recuperato la deambulazione autonoma.
Deve in sintesi ritenersi che una infezione nosocomiale non individuata né affrontata presso il Cont nosocomio di , già responsabile del ritardato recupero funzionale, CP_1 _24
costringeva la SInora a sottoporsi a ben due interventi chirurgici (rimozione dei mezzi di Per_1
sintesi, asportazione di sezione ossea infetta e resezione parziale di moncone necrotico), a numerose visite specialistiche ed a multipli e accertamenti strumentali, in altri termini ad un protratto ed atipico periodo di convalescenza, esitato in una sindrome da allettamento.”
I consulenti hanno rilevato le seguenti criticità: “Inadeguato trattamento di antibiotico terapia, nè rispetto ai tempi di somministrazione nel riguardo alla specificità di farmaco somministrato;
omessa profilassi antibiotica intra intervento come pure di antibiotico - terapia ripetuta a fronte del protrarsi dell'intervento chirurgico di oltre le tre ore;
non risulterebbero descrizioni riguardo l'evoluzione della ferita chirurgica e dunque della gestione di quella;
non furono attivate richieste di consulenze mirate durante la degenza, da cui derivò una omessa o ritardata diagnosi di infezione del sito chirurgico e di somministrazione di terapia;
non vi è traccia della risposta clinica di un eventuale esecuzione di antibiogramma e della progettazione del trattamento farmaco medesimo;
Dimissione ospedaliera intempestiva. In definitiva è necessario sottolineare che quanto accaduto, e con questo vuole intendersi l'intera storia clinica della periziata, è conseguenza di un iniziale intervento per il quale non venivano poste in essere tutte quelle azioni atte a prevenire e successivamente risolvere un'infezione nosocomiale che comportò l'esecuzione di ben due interventi chirurgici, anche di bonifica, sul sito fratturato ed operato, massivamente invaso da sepsi, per altro riconducibile a pseudomonas putrida, che è notoriamente contemplato nell'elenco dei germi responsabili delle infezioni nosocomiali.”
I consulenti hanno precisato che la condotta del personale medico del nosocomio di deve CP_1
essere ritenuta viziata da imperizia, imprudenza e negligenza, trattandosi, peraltro, di attività connotata da media difficoltà. Sono stati, quindi, evidenziati profili di responsabilità colposa ed è stata precisata la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta degli stessi e gli esiti infausti sulle condizioni di salute della perizianda.
Inoltre, alla data del 29 maggio 2015, quest'ultima era allettata e presentava un grave decadimento delle condizioni di salute, in quanto portatrice di tutore. Venivano, altresì, riscontrate importanti discromie, bilaterali e grave ipotonotrofia dell'arto inferiore destro alla coscia ed alla sura, nonché una deformazione del fisiologico profilo osseo a carico del terzo inferiore della coscia con evidente
14 diffusa perdita di sostanza. E' stato anche apprezzato un esito cicatriziale che dal terzo medio laterale inferiore di coscia si porta sino alla cresta iliaca per 31 cm. Ulteriore esito cicatriziale è stato riscontrato a carico della regione mediale della rotula della lunghezza pari ad 11 cm. Sono stati riscontrati, infine, movimenti attivi pressoché nulli e movimenti passivi sostanzialmente impossibili, sia per limitazione funzionale che per riflesso antalgico. La deambulazione era impossibile e, del pari, anche il mantenimento autonomo della stazione eretta su entrambi gli arti inferiori.
Sono state acquisite anche le osservazioni dei consulenti tecnici di parte, dott. e , Per_2 Persona_3
che, tuttavia, non hanno apportato elementi tali da scardinare le conclusioni a cui sono giunti i consulenti d'ufficio, essendosi gli stessi limitati a formulare contestazioni funzionalistica, senza addentrarsi a fornire una chiave di lettura alternativa fondata su basi scientifiche, tale da mettere in discussione le risultanze cui sono giunti i CTU.
Questi ultimi, pertanto, hanno concluso nel senso che: “la SInora fosse portatrice Persona_1 di un quadro normativo riconducibile a responsabilità professionale medica, da far ricadere sull'
e non già sulla struttura sanitaria di Pescina né sulla Controparte_25 [...]
, quale esclusivo danno biologico permanente in misura non inferiore al 35% Controparte_26
per gravi esiti disfunzionali a carico dell'arto inferiore destro.
Il maggior danno biologico permanente differenziale va considerato a partire dal 10%.
L'incapacità temporanea assoluta andava quantificata in misura pari a giorni 90; L'incapacità temporanea parziale al 50% pari a giorni 90. Non si prefiguravano necessarie
Occorre a questo punto procedere alla liquidazione del danno.
In applicazione delle Tabelle Milanesi, ed. 2024, si stima equo il risarcimento dei danni pari ad €
166.572,00, così calcolato: età del danneggiato al momento del sinistro: anni 80; percentuale di invalidità permanente 35%; punto danno biologico: € 5.606,21; incremento per sofferenza soggettiva € 2.803,11; maggior danno biologico 10%; punto danno non patrimoniale: € 8.409,32;
Giorni di invalidità temporanea totale 90; giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, 90;
Discende da tali parametri il danno biologico risarcibile pari ad euro 118.711,00;
Danno non patrimoniale risarcibile €178.067,00;
Invalidità temporanea totale € 10.350,00;
Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.175,00;
15 Totale danno biologico temporaneo € 15.525,00
Totale generale € 193.592,00.
7. Alla luce delle risultanze emerse dalla ctu, vanno rigettate le domande di condanna al risarcimento dei danni da malpractice medica avanzata dagli odierni attori nei confronti di Controparte_2
e di per assenza del nesso causale tra le condotte ascrivibili
[...] Controparte_13
a queste ultime e l'evento occorso in danno della de cuius . Persona_1
E', infatti, emerso con ogni evidenza come la SI.ra fosse portatrice di un quadro Persona_1
menomativo riconducibile a responsabilità professionale medica da far ricadere unicamente Cont sull' “ , ovvero e non già sulla CP_8 Controparte_25 Controparte_1
né sulla successiva attività svolta dalla _2 Controparte_26 Controparte_13
Cont che comunque, giova rammentare, agisce su indicazione dell' convenuta al fine di fornire assistenza domiciliare. Cont 8. Venendo, ora, ad esaminare la domanda di manleva avanzata dalla convenuta nei confronti della propria compagnia assicurativa, la polizza stipulata prevedeva anzitutto all'art. CP_7
20 del capitolato tecnico che la garanzia prestata operasse solo ed esclusivamente per sinistri il cui potenziale risarcimento superasse i 250.000,00 euro, chiarendo, poi, ulteriormente, che sia nel caso di incertezza nel valutare il detto potenziale economico del reclamo, che nel caso di non univocità di vedute, il sinistro fosse comunque gestito dalla compagnia.
Ebbene, nel caso che ci occupa, è emerso che il sinistro, inizialmente gestito dalla società assicurativa,
Cont è poi stato attribuito, con verbale del 8.3.2017, alla gestione diretta di in seguito alla mancata adesione, da parte della convenuta assicurata, alla proposta transattiva di euro 150.000,00 oggetto di valutazione in sede di CVS del 29.06.2016 e poi nuovamente nella seduta del 24.10.16. Cont L'attribuzione del sinistro ad alla luce del valore evidentemente inferiore alla soglia SIR di euro
250.000,00, determina quindi l'inapplicabilità della polizza assicurativa stipulata con CP_12 ai sensi dell'art. 20.
[...]
Priva di pregio appare, sul punto, la circostanza, invocata da , in ordine al suo mancato riscontro CP_1
alla proposta di transazione che determinerebbe, a suo dire, l'assunzione dell'obbligo di sottoscrivere la transazione da parte della compagnia assicurativa.
La disposizione sopra citata, infatti, al comma 4 espressamene prevede che la società (intesa quale la
è tenuta ad acquisire il preventivo consenso del contraente prima di procedere alla CP_12
liquidazione degli indennizzi, con onere dello stesso di inviare, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta transattiva, le proprie considerazioni, in assenza delle quali la società deve ritenersi delegata alla transazione nei termini prospettati.
16 Cont Deve, infatti, ritenersi che la sebbene non abbia riscontrato tale richiesta di risarcimento, avesse già precedentemente manifestato il proprio diniego ad addivenire alla transazione concordata, lamentando l'esistenza di eventuali profili di responsabilità in capo alle altre strutture coinvolte successivamente alle dimissioni della paziente;
né, di contro, ha manifestato volontà contraria in ordine alle risultanze emerse dal verbale della CVS e la successiva mail della el 20.2.2017 CP_12
(e la successiva comunicazione del 8.3.2017), ove espressamente si leggeva che la gestione del sinistro, stante l'importo inferiore al SIR, doveva avvenire ad opera della stessa assicurata. CP_1
Conseguentemente la domanda di manleva avanzata da Asl1 nei confronti di non CP_12
può trovare accoglimento.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 140/2012 in forza del quale nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, si tiene conto della somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata e, quindi dello scaglione di riferimento da euro 52.001,00 a euro 260.000,00.
1. è tenuta a rifondere le spese di lite sostenute da Controparte_1 Pt_2
e nonché nei confronti della terza chiamata
[...] Parte_1 Controparte_7
; devono essere, altresì, poste a suo carico le spese relative alla ctu.
[...]
2. e , eredi di sono tenuti a rifondere le spese di Parte_2 Parte_1 Persona_1
lite nei confronti di di Controparte_2 Controparte_20
3. e sono tenuti altresì a rifondere le spese di lite nei confronti delle terze Parte_2 Parte_1
chiamate in manleva e Controparte_5
n forza dei principi di causazione e di soccombenza per cui il rimborso Controparte_21
delle spese processuali sostenute dal terzo, chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell'attore se la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate mentre il rimborso rimane a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo, qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa
(cfr. Tribunale Gorizia sez. I, 16/08/2022, n.242).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e : Parte_1 Parte_2
- in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara la responsabilità dell' Controparte_1 per colpa dovuta ad imprudenza e negligenza dei sanitari che ebbero in cura
[...]
e, per l'effetto, la condanna al pagamento della somma di € 193.592,00, oltre Persona_1 interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettivo soddisfo;
17 - rigetta la domanda avanzata da parte attrice nei confronti di e nei Controparte_2
confronti di con conseguente assorbimento delle domande di Controparte_13
manleva avanzate nei confronti di e di Controparte_5
Controparte_21
- rigetta la domanda di manleva avanzata da nei confronti di Controparte_27
; Controparte_7
- condanna l' alla refusione delle spese sostenute dall'attore Controparte_1 pari ad € 14.103,00, oltre accessori, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- condanna l' alla refusione delle spese sostenute dalla chiamata Controparte_1
pari ad € 14.103,00, oltre accessori, IVA e CPA, come per legge;
Controparte_28
- pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu che liquida Controparte_1
con separato decreto;
- condanna e alla refusione delle spese sostenute dalle convenute Parte_2 Parte_1 [...]
e pari ad € 14.103,00 ciascuna, oltre accessori, Controparte_2 Controparte_20
IVA e CPA, come per legge;
- condanna e alla refusione delle spese sostenute dalle terze chiamate Parte_2 Parte_1
e pari ad € 14.103,00 Controparte_5 Controparte_21
ciascuna, oltre accessori, IVA e CPA, come per legge.
Si comunichi.
Avezzano, 14.6.24
Il Giudice
(Dott. Maria Proia)
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