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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/07/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 888/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 888/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a ST Masnaga (LC), via per Rogeno n. 5,
e
C.F. ), nata a [...], l'[...] e residente Parte_2 C.F._2
a Inverigo (CO), via Fornacetta n. 80/A, entrambi con il patrocinio dell'avv. COSTANTINO SIMONE MANZOTTI;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
C O N D I ZI O N I
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà al al 50% del marito e all 50% dalla moglie viene assegnata al marito con i beni e gli arredi ivi contenuti.
3. La moglie ha già trasferito la propria residenza in Inverigo, via Fornacetta 80/a, come da doc. 4 qui prodotto, portando con se tutti i beni personali;
Per_ 4. La figlia di anni 20, studentessa, continuerà a vivere con il Padre nella casa coniugale di ST Masnaga via per Rogeno n. 5, il quale provvederà al mantenimento esclusivo della medesima fino a quando previsto per legge;
5. I ricorrenti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti, ed in grado di mantenersi da soli;
6. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti
CHIEDONO
Che l'Ill.mo Tribunale adito proceda alla declaratoria di divorzio, o meglio cessazione degli effetti civili del matrimonio, con sentenza, senza la celebrazione dell'udienza, essendo le parti d'accordo su ogni questione come sopra illustrato ed avendo già provveduto ad ogni relativo incombente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 6.12.2003 a ST Masnaga e dalla loro unione è nata la figlia a Persona_2
Cantù, il 17.9.2004), maggiorenne non economicamente indipendente.
Con sentenza pronunciata da questo Tribunale il 14.11.2024, i coniugi si sono separati alle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 16.6.2025, i coniugi hanno richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a ST Masnaga (LC), il 6.12.2003 tra rascritto nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2003, parte II, serie A, numero 11;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COSTA MASNAGA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 21 luglio 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione 888/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), nato a [...], il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a ST Masnaga (LC), via per Rogeno n. 5,
e
C.F. ), nata a [...], l'[...] e residente Parte_2 C.F._2
a Inverigo (CO), via Fornacetta n. 80/A, entrambi con il patrocinio dell'avv. COSTANTINO SIMONE MANZOTTI;
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
C O N D I ZI O N I
1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà al al 50% del marito e all 50% dalla moglie viene assegnata al marito con i beni e gli arredi ivi contenuti.
3. La moglie ha già trasferito la propria residenza in Inverigo, via Fornacetta 80/a, come da doc. 4 qui prodotto, portando con se tutti i beni personali;
Per_ 4. La figlia di anni 20, studentessa, continuerà a vivere con il Padre nella casa coniugale di ST Masnaga via per Rogeno n. 5, il quale provvederà al mantenimento esclusivo della medesima fino a quando previsto per legge;
5. I ricorrenti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti, ed in grado di mantenersi da soli;
6. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti
CHIEDONO
Che l'Ill.mo Tribunale adito proceda alla declaratoria di divorzio, o meglio cessazione degli effetti civili del matrimonio, con sentenza, senza la celebrazione dell'udienza, essendo le parti d'accordo su ogni questione come sopra illustrato ed avendo già provveduto ad ogni relativo incombente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario il 6.12.2003 a ST Masnaga e dalla loro unione è nata la figlia a Persona_2
Cantù, il 17.9.2004), maggiorenne non economicamente indipendente.
Con sentenza pronunciata da questo Tribunale il 14.11.2024, i coniugi si sono separati alle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 16.6.2025, i coniugi hanno richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a ST Masnaga (LC), il 6.12.2003 tra rascritto nei registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2003, parte II, serie A, numero 11;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COSTA MASNAGA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco, nella Camera di consiglio del 21 luglio 2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Erminio Maria Tremolada