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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/09/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Carlo Gabutti, all'udienza del 24/09/2025, celebratasi con il modello della trattazione scritta, lette le note di parte tempestivamente depositate, ha pronunciato, nella causa iscritta al n. R.G. 2548/2024 la seguente
SENTENZA
nato a [...] il [...] residente in Parte_1
Cinquefrondi via Vittorio Veneto, 111 – C.F.: ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Cittanova via T. Edison, 8 presso e nello studio dell'Avv. Domenico Mesiti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144 e sede P.IVA_1
territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore
Regionale per la Calabria dott.ssa , elettivamente domiciliato in CP_2
PALMI alla via Bruno Buozzi n. 56, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Paola
Cianci e dell'avv. A. Manuela Nucera che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti in Notar da Catanzaro del 16 Aprile 2024; Persona_1
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Riconoscimento malattia professionale CP_1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato in data 14.03.2024, conveniva in giudizio l , in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo CP_1
“1)Ritenere e dichiarare che le patologie indicate in parte motiva di cui è affetto il ricorrente rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex D.P.R. CP_1
1124/65 e che le stesse sono da considerarsi malattie professionali tabellate secondo il D.M. del 09/04/2008; 2)Ritenere e dichiarare che il Sig. ha Parte_1
diritto alla costituzione di una rendita parametrata alla misura pari al 35% ovvero nella misura maggiore o minore che, salvo gravame, dovesse essere riconosciuta in corso di causa, ovvero, in via gradata e senza rinuncia alla superiore domanda e salvo gravame, all'indennizzo per danno biologico parametrato al grado di invalidità che sarà riconosciuto in corso di causa il tutto con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
3)Condannare l' in persona del CP_1
suo legale rappresentante pro tempore alla costituzione di una rendita parametrata al grado di invalidità pari al 35% ovvero nella misura maggiore o minore che, salvo gravame, dovesse essere riconosciuta in corso di causa nonché al pagamento dei relativi ratei con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e, per i ratei successivi dalla scadenza dio ciascuno di essi, da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi. 4)In via subordinata, e salvo gravame, al pagamento dell'indennizzo per danno biologico nella misura corrispondente ad un grado di inabilità inferiore al 16% che, salvo gravame, dovesse essere riconosciuto in corso di causa oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese e compensi difensivi oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e CPA determinandi da attribuire al sottoscritto Avv. Domenico
Mesiti che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi”. Ciò premesso, deduceva, nello specifico:
- di lavorare alle dipendenze della presso il Controparte_3
Porto di Gioia Tauro dal giugno 1996.1996 (V. estratto contributivo allegato in atti).
- che fin dalla data di sua assunzione ha sempre lavorato per conto dell'indicata società nello scalo portuale di Gioia Tauro ed ha svolto e svolge mansioni di autista di mezzi usati per la movimentazione di containers. Tale movimentazione veniva e viene effettuata sia per il trasbordo dei contenitori dalle navi a terra e viceversa, sia per lo spostamento e la sistemazione dei containers sui piazzali di stoccaggio esistenti all'interno del Porto di Gioia Tauro;
- di aver sempre lavorato per sei giorni alla settimana rispettando i turni lavorativi assegnatigli. Al riguardo si evidenzia che il lavoro all'interno della si svolge Parte_2
per ventiquattro ore continuate secondo una turnistica che prevede i seguenti avvicendamenti dei gruppi di lavoratori: il primo turno lavora dalle ore 00,45 alle ore
07,00, il secondo turno dalle ore 06,45 alle ore 13,00; il terzo turno dalle ore 12,45 alle ore 19,00 ed il quarto turno dalle ore 18,45 alle ore 01,00;
- che fino a circa tre anni fa per lo svolgimento della indicata attività lavorativa usava i seguenti mezzi: a)Carrello movimentazione containers con il quale si trasportano i containers dopo il loro scarico dalla nave;
b) Carrello elevatore (forklift) con il qual si prendono e si spostano i containers per sistemarli sul piazzale della banchina del porto;
c) Carrello reach stacker, carrello usato per muovere e impilare container intermodali di piccole-medie dimensioni. Questa tipologia di carrello elevatore è dotata di un braccio telescopico con morsa pneumatica che aggancia il carico sui lati corti per sollevarlo a notevole altezza o spostarlo in orizzontale;
- che da circa due anni, a causa della patologia accusata e di cui si dirà fra poco, il ricorrente svolge mansioni di cecker deckman e di rizzatore solo a terra;
- che tutti i mezzi appena descritti erano originariamente dotati di sedili a molla;
- che da poco tempo gli indicati sedili hanno un sistema di ammortizzamento ad aria;
- che sulle rampe poste per salire e scendere dalle navi per scaricare o caricare i containers vi sono dei dossi che servono ad evitare lo scivolamento dei mezzi di trasporto;
- che l'attraversamento di tali rampe provoca, ovviamente, sobbalzi del mezzo che le percorre e, conseguentemente, sollecitazioni meccaniche sulla colonna vertebrale dell'autista che guida il mezzo usato per il carico o scarico;
- che analogo sobbalzo si verifica quando si agganciano e si sganciano i containers dai mezzi che li trasportano;
- di aver subito e subisce le descritte sollecitazioni alla propria colonna vertebrale dalla data di assunzione (giugno 1996) ad oggi;
- che lo svolgimento della descritta attività lavorativa ha comportato e comporta per il ricorrente lo stare seduto su un sedile di uno dei mezzi di trasporto sopra specificati per sei ore e quindici minuti al giorno per sei giorni la settimana. E ciò per un arco temporale che va dal giugno 1996 ad oggi.
- che il lavoro svolto per la durata indicata gli ha causato l'insorgere di una serie di malattie ed in particolare: alterazione della 4° e 5° vertebra sacrale che appaiono ipointense in T1 ed iperintense in T2; rettinilizzazione della lordosi fisiologica, degenerazione discale caratterizzata da una riduzione del tono idrico e dell'ampiezza degli spazi intersomatici con protrusioni a larga base dell'anulus fibroso nel tratto compreso tra L3ed S1 con interessamento del canale midollare e dei forami spinali, osteofiti marginali anteriori e posteriori ed artrosi interapofisaria con alterazione delle faccette articolari in particolare a livello dei metameri lombari distali, stenosi del canale midollare nel tratto compreso tra L2 e L5. Tali patologie hanno dato conseguenze anche a livello di conduzione elettrica agli arti inferiori con segni di denervazione come conseguenza di radicolopatia L4-L5-S1 cronica generazione discale tra L4-L5 ed L5-S1 con impronta epidurale L3/L4 ed L4/L5. (v. all. in atti);
- che le indicate patologie hanno causato in capo al ricorrente un danno complessivo pari al 35%; - che in data 11.10.2021 ha presentato domanda all' per il riconoscimento della CP_1
malattia professionale residuata e la liquidazione della dell'indennizzo dovuti;
- che l' con provvedimento del 28.06.2023 ha riconosciuto l'esistenza della CP_1
malattia professionale individuata in ernia discale nel contesto di spondilosi e protrusioni per il quale è stato riconosciuto un grado di invalidità pari al 5%;
- che veniva proposta opposizione all'esito della quale il medesimo , con CP_1
provvedimento del 09.02.2024 respingeva anche il proposto reclamo;
- che al contrario di quanto riconosciuto dall' la malattia di cui è affetto il CP_1
ricorrente ha causato postumi invalidanti pari al 35%.
Chiedeva quindi, di dichiarare che a seguito della malattia di cui è portatore, aveva subito una riduzione della capacità lavorativa di grado indennizzabile, con una percentuale di invalidità non inferiore al 35%, secondo le voci tabellari del D.M. del
09/04/2008, contratta in occasione dello svolgimento del rapporto di lavoro, di conseguenza, condannare l' , al pagamento del trattamento previdenziale CP_1
invocato nelle misure previste dalla legge, a decorrere dalla data di denuncia di malattia professionale. Il tutto con interessi legali dal dì della maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese competenze e onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' la quale con ragioni di fatto e di diritto resisteva alla CP_1
domanda, chiedendo il rigetto del ricorso spese vinte.
In particolare, l'ente resistente eccepiva l'assenza di malattia professionale - mancata esposizione a rischio morbigeno. sulla non riconducibilità della patologia a rischio lavorativo;
divieto di cumulo con altre prestazioni.
La causa veniva istruita attraverso la documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 16.04.2025, veniva nominato consulente tecnico medico-legale, il quale in data 21.06.2025 regolarmente depositava la propria relazione peritale. All'odierna udienza, celebratasi con il modello della trattazione scritta, lette le note di parte tempestivamente depositate, acquisita la documentazione, la causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c.
Il ricorso risulta parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
È opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo
n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il
15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di mero indennizzo, indennizzo che, a CP_1
differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato CP_1
dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si struttura in modo diverso da un risarcimento CP_1
del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
Giova, altresì, precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro, ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete, il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore, poiché non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/1988, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al T.U. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell' l'onere di allegare e dimostrare che, CP_1
nel caso concreto, la malattia ha una origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
Invero, in presenza di una patologia a genesi multifattoriale , il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia, è pur sempre necessario che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici) idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 9057 del 2004 e, più recentemente, Cass. n. 10097 del 2015; Cass. Ord. n. 13814 del 2017; Cass. Ord. n. 8773 del 2018).
Sul punto, la Cassazione ha, infatti, di recente ribadito che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica” (Cassazione civile sez. lav., 14/05/2020, n.8947).
Tanto premesso, a seguito dell'esperita consulenza tecnica, è stato riscontrato che:
“Le patologie suddette, connesse a fattori ergonomici legati a movimenti ripetitivi e continuativi sono stati tali da causare la malattia professionale. Trattandosi di più di un disco intervertebrale interessato dal processo artrosico e considerata anche la situazione clinica pre-esistente i postumi invalidanti permanenti con deficit moderato dei movimenti articolari si quantificano, complessivamente, nella misura dell'8%
(otto percento). Non vi è stata inabilità temporanea assoluta. La decorrenza si pone dal mese di ottobre 2021. Le malattie sono previste nelle tabelle per le CP_1
malattie professionali”.
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso asserendo che l'istante ha riportato una percentuale di invalidità del 6% derivante dalla malattia professionale di origine lavorativa.
Le argomentazioni del CTU, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni. Per le suesposte considerazioni, la domanda deve essere accolta con conseguente riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo derivante dalla suindicata malattia professionale nella misura del 6%, così come statuito dal consulente nell'elaborato peritale.
Su tali somme sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91, dalle singole scadenze al soddisfo.
Il riconoscimento della prestazione con una percentuale inferiore a quella domandata nel ricorso induce questo giudice a compensare le spese di lite nella misura della metà.
Per la restante parte le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di consulenza vengono poste a carico dell' e sono liquidate come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie il ricorso;
b) Per l'effetto, dichiara il ricorrente affetto da malattia professionale nella misura percentuale del 6%;
c) Per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo corrispondente, CP_1
oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria se maturata in eccedenza, dal 120° giorno dall'insorgenza del diritto fino al soddisfo;
d) Compensa le spese di lite nella misura della metà;
e) Per la restante parte, condanna l' al pagamento che si liquidano in CP_1
complessivi € 800,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. f) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che CP_1
liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Palmi, 27/09/2025
Il Giudice
Dott. Carlo Gabutti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Carlo Gabutti, all'udienza del 24/09/2025, celebratasi con il modello della trattazione scritta, lette le note di parte tempestivamente depositate, ha pronunciato, nella causa iscritta al n. R.G. 2548/2024 la seguente
SENTENZA
nato a [...] il [...] residente in Parte_1
Cinquefrondi via Vittorio Veneto, 111 – C.F.: ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Cittanova via T. Edison, 8 presso e nello studio dell'Avv. Domenico Mesiti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144 e sede P.IVA_1
territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore
Regionale per la Calabria dott.ssa , elettivamente domiciliato in CP_2
PALMI alla via Bruno Buozzi n. 56, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Paola
Cianci e dell'avv. A. Manuela Nucera che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti in Notar da Catanzaro del 16 Aprile 2024; Persona_1
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Riconoscimento malattia professionale CP_1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, con ricorso depositato in data 14.03.2024, conveniva in giudizio l , in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedendo CP_1
“1)Ritenere e dichiarare che le patologie indicate in parte motiva di cui è affetto il ricorrente rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex D.P.R. CP_1
1124/65 e che le stesse sono da considerarsi malattie professionali tabellate secondo il D.M. del 09/04/2008; 2)Ritenere e dichiarare che il Sig. ha Parte_1
diritto alla costituzione di una rendita parametrata alla misura pari al 35% ovvero nella misura maggiore o minore che, salvo gravame, dovesse essere riconosciuta in corso di causa, ovvero, in via gradata e senza rinuncia alla superiore domanda e salvo gravame, all'indennizzo per danno biologico parametrato al grado di invalidità che sarà riconosciuto in corso di causa il tutto con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
3)Condannare l' in persona del CP_1
suo legale rappresentante pro tempore alla costituzione di una rendita parametrata al grado di invalidità pari al 35% ovvero nella misura maggiore o minore che, salvo gravame, dovesse essere riconosciuta in corso di causa nonché al pagamento dei relativi ratei con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e, per i ratei successivi dalla scadenza dio ciascuno di essi, da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi. 4)In via subordinata, e salvo gravame, al pagamento dell'indennizzo per danno biologico nella misura corrispondente ad un grado di inabilità inferiore al 16% che, salvo gravame, dovesse essere riconosciuto in corso di causa oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese e compensi difensivi oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e CPA determinandi da attribuire al sottoscritto Avv. Domenico
Mesiti che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi”. Ciò premesso, deduceva, nello specifico:
- di lavorare alle dipendenze della presso il Controparte_3
Porto di Gioia Tauro dal giugno 1996.1996 (V. estratto contributivo allegato in atti).
- che fin dalla data di sua assunzione ha sempre lavorato per conto dell'indicata società nello scalo portuale di Gioia Tauro ed ha svolto e svolge mansioni di autista di mezzi usati per la movimentazione di containers. Tale movimentazione veniva e viene effettuata sia per il trasbordo dei contenitori dalle navi a terra e viceversa, sia per lo spostamento e la sistemazione dei containers sui piazzali di stoccaggio esistenti all'interno del Porto di Gioia Tauro;
- di aver sempre lavorato per sei giorni alla settimana rispettando i turni lavorativi assegnatigli. Al riguardo si evidenzia che il lavoro all'interno della si svolge Parte_2
per ventiquattro ore continuate secondo una turnistica che prevede i seguenti avvicendamenti dei gruppi di lavoratori: il primo turno lavora dalle ore 00,45 alle ore
07,00, il secondo turno dalle ore 06,45 alle ore 13,00; il terzo turno dalle ore 12,45 alle ore 19,00 ed il quarto turno dalle ore 18,45 alle ore 01,00;
- che fino a circa tre anni fa per lo svolgimento della indicata attività lavorativa usava i seguenti mezzi: a)Carrello movimentazione containers con il quale si trasportano i containers dopo il loro scarico dalla nave;
b) Carrello elevatore (forklift) con il qual si prendono e si spostano i containers per sistemarli sul piazzale della banchina del porto;
c) Carrello reach stacker, carrello usato per muovere e impilare container intermodali di piccole-medie dimensioni. Questa tipologia di carrello elevatore è dotata di un braccio telescopico con morsa pneumatica che aggancia il carico sui lati corti per sollevarlo a notevole altezza o spostarlo in orizzontale;
- che da circa due anni, a causa della patologia accusata e di cui si dirà fra poco, il ricorrente svolge mansioni di cecker deckman e di rizzatore solo a terra;
- che tutti i mezzi appena descritti erano originariamente dotati di sedili a molla;
- che da poco tempo gli indicati sedili hanno un sistema di ammortizzamento ad aria;
- che sulle rampe poste per salire e scendere dalle navi per scaricare o caricare i containers vi sono dei dossi che servono ad evitare lo scivolamento dei mezzi di trasporto;
- che l'attraversamento di tali rampe provoca, ovviamente, sobbalzi del mezzo che le percorre e, conseguentemente, sollecitazioni meccaniche sulla colonna vertebrale dell'autista che guida il mezzo usato per il carico o scarico;
- che analogo sobbalzo si verifica quando si agganciano e si sganciano i containers dai mezzi che li trasportano;
- di aver subito e subisce le descritte sollecitazioni alla propria colonna vertebrale dalla data di assunzione (giugno 1996) ad oggi;
- che lo svolgimento della descritta attività lavorativa ha comportato e comporta per il ricorrente lo stare seduto su un sedile di uno dei mezzi di trasporto sopra specificati per sei ore e quindici minuti al giorno per sei giorni la settimana. E ciò per un arco temporale che va dal giugno 1996 ad oggi.
- che il lavoro svolto per la durata indicata gli ha causato l'insorgere di una serie di malattie ed in particolare: alterazione della 4° e 5° vertebra sacrale che appaiono ipointense in T1 ed iperintense in T2; rettinilizzazione della lordosi fisiologica, degenerazione discale caratterizzata da una riduzione del tono idrico e dell'ampiezza degli spazi intersomatici con protrusioni a larga base dell'anulus fibroso nel tratto compreso tra L3ed S1 con interessamento del canale midollare e dei forami spinali, osteofiti marginali anteriori e posteriori ed artrosi interapofisaria con alterazione delle faccette articolari in particolare a livello dei metameri lombari distali, stenosi del canale midollare nel tratto compreso tra L2 e L5. Tali patologie hanno dato conseguenze anche a livello di conduzione elettrica agli arti inferiori con segni di denervazione come conseguenza di radicolopatia L4-L5-S1 cronica generazione discale tra L4-L5 ed L5-S1 con impronta epidurale L3/L4 ed L4/L5. (v. all. in atti);
- che le indicate patologie hanno causato in capo al ricorrente un danno complessivo pari al 35%; - che in data 11.10.2021 ha presentato domanda all' per il riconoscimento della CP_1
malattia professionale residuata e la liquidazione della dell'indennizzo dovuti;
- che l' con provvedimento del 28.06.2023 ha riconosciuto l'esistenza della CP_1
malattia professionale individuata in ernia discale nel contesto di spondilosi e protrusioni per il quale è stato riconosciuto un grado di invalidità pari al 5%;
- che veniva proposta opposizione all'esito della quale il medesimo , con CP_1
provvedimento del 09.02.2024 respingeva anche il proposto reclamo;
- che al contrario di quanto riconosciuto dall' la malattia di cui è affetto il CP_1
ricorrente ha causato postumi invalidanti pari al 35%.
Chiedeva quindi, di dichiarare che a seguito della malattia di cui è portatore, aveva subito una riduzione della capacità lavorativa di grado indennizzabile, con una percentuale di invalidità non inferiore al 35%, secondo le voci tabellari del D.M. del
09/04/2008, contratta in occasione dello svolgimento del rapporto di lavoro, di conseguenza, condannare l' , al pagamento del trattamento previdenziale CP_1
invocato nelle misure previste dalla legge, a decorrere dalla data di denuncia di malattia professionale. Il tutto con interessi legali dal dì della maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese competenze e onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' la quale con ragioni di fatto e di diritto resisteva alla CP_1
domanda, chiedendo il rigetto del ricorso spese vinte.
In particolare, l'ente resistente eccepiva l'assenza di malattia professionale - mancata esposizione a rischio morbigeno. sulla non riconducibilità della patologia a rischio lavorativo;
divieto di cumulo con altre prestazioni.
La causa veniva istruita attraverso la documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 16.04.2025, veniva nominato consulente tecnico medico-legale, il quale in data 21.06.2025 regolarmente depositava la propria relazione peritale. All'odierna udienza, celebratasi con il modello della trattazione scritta, lette le note di parte tempestivamente depositate, acquisita la documentazione, la causa veniva decisa ex art. 429 c.p.c.
Il ricorso risulta parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
È opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo
n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il
15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di mero indennizzo, indennizzo che, a CP_1
differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato CP_1
dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si struttura in modo diverso da un risarcimento CP_1
del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
Giova, altresì, precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro, ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete, il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore, poiché non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/1988, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al T.U. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell' l'onere di allegare e dimostrare che, CP_1
nel caso concreto, la malattia ha una origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
Invero, in presenza di una patologia a genesi multifattoriale , il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia, è pur sempre necessario che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici) idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 9057 del 2004 e, più recentemente, Cass. n. 10097 del 2015; Cass. Ord. n. 13814 del 2017; Cass. Ord. n. 8773 del 2018).
Sul punto, la Cassazione ha, infatti, di recente ribadito che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica” (Cassazione civile sez. lav., 14/05/2020, n.8947).
Tanto premesso, a seguito dell'esperita consulenza tecnica, è stato riscontrato che:
“Le patologie suddette, connesse a fattori ergonomici legati a movimenti ripetitivi e continuativi sono stati tali da causare la malattia professionale. Trattandosi di più di un disco intervertebrale interessato dal processo artrosico e considerata anche la situazione clinica pre-esistente i postumi invalidanti permanenti con deficit moderato dei movimenti articolari si quantificano, complessivamente, nella misura dell'8%
(otto percento). Non vi è stata inabilità temporanea assoluta. La decorrenza si pone dal mese di ottobre 2021. Le malattie sono previste nelle tabelle per le CP_1
malattie professionali”.
Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso asserendo che l'istante ha riportato una percentuale di invalidità del 6% derivante dalla malattia professionale di origine lavorativa.
Le argomentazioni del CTU, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La consulenza, invero, si presenta correttamente elaborata in quanto condotta con un condivisibile metodo d'indagine, conseguito all'esame obiettivo del ricorrente e alla certificazione medica prodotta, nonché coerente nelle conclusioni. Per le suesposte considerazioni, la domanda deve essere accolta con conseguente riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo derivante dalla suindicata malattia professionale nella misura del 6%, così come statuito dal consulente nell'elaborato peritale.
Su tali somme sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91, dalle singole scadenze al soddisfo.
Il riconoscimento della prestazione con una percentuale inferiore a quella domandata nel ricorso induce questo giudice a compensare le spese di lite nella misura della metà.
Per la restante parte le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di consulenza vengono poste a carico dell' e sono liquidate come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Palmi, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie il ricorso;
b) Per l'effetto, dichiara il ricorrente affetto da malattia professionale nella misura percentuale del 6%;
c) Per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo corrispondente, CP_1
oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria se maturata in eccedenza, dal 120° giorno dall'insorgenza del diritto fino al soddisfo;
d) Compensa le spese di lite nella misura della metà;
e) Per la restante parte, condanna l' al pagamento che si liquidano in CP_1
complessivi € 800,00, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. f) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che CP_1
liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Palmi, 27/09/2025
Il Giudice
Dott. Carlo Gabutti