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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/06/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 3604/2024 R.G., promossa da nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 residente in [...]
n. 16/a rappresentato edifeso dall'avv. Manuela Battistel del Foro di Treviso
( ),elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima C.F._2 in Treviso Piazza Ancilotto n. 8,
- Appellante - contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Domenico Riposati del Foro di Treviso, Cod. Fisc. , posta C.F._3 elettronica certificata con domicilio eletto presso il Email_1 di lui Studio in Conegliano (TV) via Calvi n. 122
- Appellato -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1227/2024 del Giudice di Pace di
Treviso, emessa in data 29.01.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: "In via principale, nel merito: per i motivi esposti ed argomentati, riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Treviso appellata e per l'effetto revocare e/o annullare il provvedimento opposto e segnatamente l'ordinanza ingiunzione n. 6/2023 emessa dal Controparte_1
. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di
[...] giudizio"
Per l'appellato: "Voglia il Tribunale respingere i motivi d'appello e confermare la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 1227/2023 con conferma dell'ordinanza ingiunzione n. 6/2023 del Con vittoria nelle spese Controparte_1 del grado di giudizio" .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, il Sig. ha impugnato la sentenza n. Parte_1 1227/2024 con cui il Giudice di Pace di Treviso rigettava la sua opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 6/2023.
Con tale ordinanza, il Comune di aveva irrogato una Controparte_1 sanzione di € 2.000,00 per la violazione dell'art. 49, co. 4 della L.R. Veneto n.
11/2013, per aver asseritamente esercitato un'attività ricettiva di affittacamere senza la prescritta segnalazione di inizio attività.
Il Giudice di prime cure fondava la propria decisione sulla base di due elementi ritenuti decisivi: le "numerose richieste di residenza anagrafica da parte di soggetti stranieri" e il tenore di alcuni annunci web che indicavano un canone su base
"mensile"
L'appellante ha censurato la sentenza per erronea, illogica e omessa valutazione delle prove documentali, sostenendo la piena legittimità della propria condotta, da inquadrarsi nell'ambito della locazione parziale ad uso abitativo e non in quello dell'attività turistico-ricettiva.
Si è costituito in giudizio il contestando le Controparte_1 argomentazioni avversarie e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa, istruita documentalmente, è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
La sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata in quanto frutto di un'errata qualificazione giuridica dei fatti e di una valutazione parziale e illogica del materiale probatorio.
Il nucleo della controversia risiede nella corretta qualificazione del rapporto intercorso tra il Sig. e i suoi inquilini. Pt_1
L'Amministrazione comunale e, di seguito, il Giudice di Pace, hanno ritenuto che la messa a disposizione di una stanza all'interno dell'abitazione del proprietario integrasse un'attività imprenditoriale di natura turistico-ricettiva, soggetta agli obblighi della L.R. n. 11/201310.
Tale conclusione è smentita dalle risultanze documentali e da una corretta interpretazione dei fatti.
La L.R. n. 11/2013, intitolata "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplina, come è evidente dal suo stesso tenore letterale, lo svolgimento di attività economiche organizzate volte a fornire alloggio temporaneo a turisti
La condotta del Sig. , invece, si configura pacificamente come l'esercizio Pt_1 del diritto di un privato cittadino di locare una porzione della propria abitazione principale per far fronte a necessità economiche, quali il pagamento di un mutuo.
2 Il Giudice di prime cure ha gravemente errato nell'omettere la valutazione dei contratti di locazione prodotti dall'appellante
Tali documenti (docc. 3, 11, 12, 13) non costituiscono meri indizi, ma la prova piena della natura e della volontà del rapporto giuridico instaurato tra le parti.
Essi attestano in modo inequivocabile l'esistenza di locazioni ad uso abitativo, caratterizzate da durate pluriennali (di tre o quattro anni) e dall'espressa esclusione di qualsiasi servizio accessorio, quale la pulizia dei locali o la fornitura di biancheria.
Proprio l'assenza di tali servizi, come correttamente eccepito dalla difesa, costituisce l'elemento dirimente che distingue la mera locazione dall'attività di affittacamere, la quale presuppone un'organizzazione di mezzi e servizi assimilabile a quella imprenditoriale
Risulta parimenti errata e illogica la valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata.
Anziché essere un indizio a carico, la circostanza che gli inquilini abbiano sistematicamente richiesto e ottenuto l'iscrizione anagrafica presso l'immobile rappresenta la prova più lampante della natura stabile e non turistica della loro permanenza.
La richiesta di residenza manifesta la volontà di stabilire nel luogo la propria dimora abituale per soddisfare esigenze di vita primarie, un'intenzione che è un palese ossimoro rispetto alla transitorietà e alla finalità di svago proprie del soggiorno turistico.
L'argomentazione del circa un presunto divieto di co-residenza tra CP_1 soggetti non legati da vincoli di parentela è, inoltre, giuridicamente infondata, essendo pacificamente ammessa la costituzione di distinti nuclei familiari anagrafici all'interno della medesima unità abitativa
Anche il dato numerico è decisivo: la presenza di soli sei inquilini nell'arco di vent'anni (dal 2002 al 2022) è una frequenza talmente irrisoria da rendere manifestamente insostenibile la tesi di un'attività ricettiva organizzata.
Allo stesso modo, l'enfasi posta sugli annunci web che riportavano un "canone mensile" si rivela un appiglio fragile, incapace di scalfire la solida prova documentale dei contratti.
L'appellante ha fornito una spiegazione plausibile e non contestata, secondo cui tale dicitura era imposta dal format predefinito del sito internet.
Del resto, è prassi comune e universalmente nota che il canone di locazione, seppur pattuito su base annua, venga corrisposto in rate mensili, sicché
l'indicazione di tale rata in un annuncio non ha alcun valore probatorio autonomo
3 circa la durata del contratto.
Infine, non può essere attribuito il valore di confessione alla dichiarazione spontanea resa dal Sig. alla Polizia Locale ("toglierò gli annunci e non lo Pt_1 farò più")
. Essa appare piuttosto come la reazione di un cittadino, privo di specifiche competenze legali che, di fronte a una contestazione formale, manifesta l'intenzione di conformarsi a quanto richiesto per evitare complicazioni, senza che ciò possa essere interpretato come un'ammissione di responsabilità per un illecito che, alla luce di quanto esposto, si rivela insussistente in fatto e in diritto.
In conclusione, l'istruttoria ha dimostrato che la condotta del Sig. Pt_1 rientra a pieno titolo nell'alveo della locazione privata ad uso abitativo, disciplinata dal codice civile e dalla L. 431/1998, e non è in alcun modo riconducibile a un'attività ricettiva soggetta alla L.R. 11/2013.
L'ordinanza ingiunzione impugnata è pertanto illegittima e deve essere annullata, con conseguente riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Sig. contro il Parte_1 [...]
: Controparte_1
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n.
1227/2024 del Giudice di Pace di Treviso;
2. ANNULLA l'ordinanza ingiunzione n. 6/2023 emessa dal Comune di in data 21.02.2023; Controparte_1
3. CONDANNA il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore del Sig. , che si liquidano complessivamente in € 3.500,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Treviso, 08/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo al n. 3604/2024 R.G., promossa da nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 residente in [...]
n. 16/a rappresentato edifeso dall'avv. Manuela Battistel del Foro di Treviso
( ),elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima C.F._2 in Treviso Piazza Ancilotto n. 8,
- Appellante - contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Domenico Riposati del Foro di Treviso, Cod. Fisc. , posta C.F._3 elettronica certificata con domicilio eletto presso il Email_1 di lui Studio in Conegliano (TV) via Calvi n. 122
- Appellato -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1227/2024 del Giudice di Pace di
Treviso, emessa in data 29.01.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: "In via principale, nel merito: per i motivi esposti ed argomentati, riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Treviso appellata e per l'effetto revocare e/o annullare il provvedimento opposto e segnatamente l'ordinanza ingiunzione n. 6/2023 emessa dal Controparte_1
. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di
[...] giudizio"
Per l'appellato: "Voglia il Tribunale respingere i motivi d'appello e confermare la sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 1227/2023 con conferma dell'ordinanza ingiunzione n. 6/2023 del Con vittoria nelle spese Controparte_1 del grado di giudizio" .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello, il Sig. ha impugnato la sentenza n. Parte_1 1227/2024 con cui il Giudice di Pace di Treviso rigettava la sua opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 6/2023.
Con tale ordinanza, il Comune di aveva irrogato una Controparte_1 sanzione di € 2.000,00 per la violazione dell'art. 49, co. 4 della L.R. Veneto n.
11/2013, per aver asseritamente esercitato un'attività ricettiva di affittacamere senza la prescritta segnalazione di inizio attività.
Il Giudice di prime cure fondava la propria decisione sulla base di due elementi ritenuti decisivi: le "numerose richieste di residenza anagrafica da parte di soggetti stranieri" e il tenore di alcuni annunci web che indicavano un canone su base
"mensile"
L'appellante ha censurato la sentenza per erronea, illogica e omessa valutazione delle prove documentali, sostenendo la piena legittimità della propria condotta, da inquadrarsi nell'ambito della locazione parziale ad uso abitativo e non in quello dell'attività turistico-ricettiva.
Si è costituito in giudizio il contestando le Controparte_1 argomentazioni avversarie e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
La causa, istruita documentalmente, è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
La sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata in quanto frutto di un'errata qualificazione giuridica dei fatti e di una valutazione parziale e illogica del materiale probatorio.
Il nucleo della controversia risiede nella corretta qualificazione del rapporto intercorso tra il Sig. e i suoi inquilini. Pt_1
L'Amministrazione comunale e, di seguito, il Giudice di Pace, hanno ritenuto che la messa a disposizione di una stanza all'interno dell'abitazione del proprietario integrasse un'attività imprenditoriale di natura turistico-ricettiva, soggetta agli obblighi della L.R. n. 11/201310.
Tale conclusione è smentita dalle risultanze documentali e da una corretta interpretazione dei fatti.
La L.R. n. 11/2013, intitolata "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplina, come è evidente dal suo stesso tenore letterale, lo svolgimento di attività economiche organizzate volte a fornire alloggio temporaneo a turisti
La condotta del Sig. , invece, si configura pacificamente come l'esercizio Pt_1 del diritto di un privato cittadino di locare una porzione della propria abitazione principale per far fronte a necessità economiche, quali il pagamento di un mutuo.
2 Il Giudice di prime cure ha gravemente errato nell'omettere la valutazione dei contratti di locazione prodotti dall'appellante
Tali documenti (docc. 3, 11, 12, 13) non costituiscono meri indizi, ma la prova piena della natura e della volontà del rapporto giuridico instaurato tra le parti.
Essi attestano in modo inequivocabile l'esistenza di locazioni ad uso abitativo, caratterizzate da durate pluriennali (di tre o quattro anni) e dall'espressa esclusione di qualsiasi servizio accessorio, quale la pulizia dei locali o la fornitura di biancheria.
Proprio l'assenza di tali servizi, come correttamente eccepito dalla difesa, costituisce l'elemento dirimente che distingue la mera locazione dall'attività di affittacamere, la quale presuppone un'organizzazione di mezzi e servizi assimilabile a quella imprenditoriale
Risulta parimenti errata e illogica la valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata.
Anziché essere un indizio a carico, la circostanza che gli inquilini abbiano sistematicamente richiesto e ottenuto l'iscrizione anagrafica presso l'immobile rappresenta la prova più lampante della natura stabile e non turistica della loro permanenza.
La richiesta di residenza manifesta la volontà di stabilire nel luogo la propria dimora abituale per soddisfare esigenze di vita primarie, un'intenzione che è un palese ossimoro rispetto alla transitorietà e alla finalità di svago proprie del soggiorno turistico.
L'argomentazione del circa un presunto divieto di co-residenza tra CP_1 soggetti non legati da vincoli di parentela è, inoltre, giuridicamente infondata, essendo pacificamente ammessa la costituzione di distinti nuclei familiari anagrafici all'interno della medesima unità abitativa
Anche il dato numerico è decisivo: la presenza di soli sei inquilini nell'arco di vent'anni (dal 2002 al 2022) è una frequenza talmente irrisoria da rendere manifestamente insostenibile la tesi di un'attività ricettiva organizzata.
Allo stesso modo, l'enfasi posta sugli annunci web che riportavano un "canone mensile" si rivela un appiglio fragile, incapace di scalfire la solida prova documentale dei contratti.
L'appellante ha fornito una spiegazione plausibile e non contestata, secondo cui tale dicitura era imposta dal format predefinito del sito internet.
Del resto, è prassi comune e universalmente nota che il canone di locazione, seppur pattuito su base annua, venga corrisposto in rate mensili, sicché
l'indicazione di tale rata in un annuncio non ha alcun valore probatorio autonomo
3 circa la durata del contratto.
Infine, non può essere attribuito il valore di confessione alla dichiarazione spontanea resa dal Sig. alla Polizia Locale ("toglierò gli annunci e non lo Pt_1 farò più")
. Essa appare piuttosto come la reazione di un cittadino, privo di specifiche competenze legali che, di fronte a una contestazione formale, manifesta l'intenzione di conformarsi a quanto richiesto per evitare complicazioni, senza che ciò possa essere interpretato come un'ammissione di responsabilità per un illecito che, alla luce di quanto esposto, si rivela insussistente in fatto e in diritto.
In conclusione, l'istruttoria ha dimostrato che la condotta del Sig. Pt_1 rientra a pieno titolo nell'alveo della locazione privata ad uso abitativo, disciplinata dal codice civile e dalla L. 431/1998, e non è in alcun modo riconducibile a un'attività ricettiva soggetta alla L.R. 11/2013.
L'ordinanza ingiunzione impugnata è pertanto illegittima e deve essere annullata, con conseguente riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Sig. contro il Parte_1 [...]
: Controparte_1
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n.
1227/2024 del Giudice di Pace di Treviso;
2. ANNULLA l'ordinanza ingiunzione n. 6/2023 emessa dal Comune di in data 21.02.2023; Controparte_1
3. CONDANNA il in persona del Sindaco pro Controparte_1 tempore, alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore del Sig. , che si liquidano complessivamente in € 3.500,00 per Parte_1 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Treviso, 08/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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