Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/01/2003, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
Esp Cur ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO crt. 22 tab. all.B D.P.R. 642 DEL 26-10-72 LA CORTE009 26 /03 REPUBBLICA ITAL 1939 IN 307 REMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONI PRIMA CIVILE Ud. 15.4.2002 Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati - Presidente - Dott. Rosario DE MUSIS 66 Vincenzo PROTO Consigliere - Ugo VITRONE 66 -> Giuseppe SALME' rel. 6 ->>> 66 Paolo LINI -> ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da COMUNE di CANOSA di PUGLIA, in persona del sindaco pro tempore, 1040) elettivamente domiciliato a Roma, via Paisiello 14 presso lo studio associato Vernola, rappresentato e difeso dall'avv. Olga Catalano, per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente
contro
AL VI, AL LI, che agisce in proprio e quale procuratrice speciale di AL IO, elettivamente domiciliati in cons. Giuseppe Salmè889 2002 Roma, via Maddalena Raineri 12, presso l'avv. Sabino Facciolongo, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Palmieri, per procura speciale a margine del controricorso, controricorrente la senterra avverso it decrete della corte d'appello di Bari del 18 giugno 1998. N. 644/98. Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 15 aprile 2002; sentito l'avv. Palmieri;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott. Vincenzo Gambardella che ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo e l'assorbimento del terzo e quarto. Svolgimento del processo Accogliendo l'opposizione proposta da IA, TO e IG Campanile avverso la determinazione dell'indennità di esproprio di un'area di mq 669 sita in territorio del comune di Canosa di Puglia (oggetto di una prima offerta di £. 769.350 e di una seconda offerta di £. 6.718.432) la corte d'appello di Bari, sulla base di una c.t.u. ritenuta ineccepibile perché basata su indagini adeguate e corrette e in quanto sostenuta da argomentazioni logiche, puntuali e esaurienti, ha determinato l'indennità, ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, in £. 22.440.000, escludendo la decurtazione del 40 %, perché con la proposta opposizione era stata contestata la conformità a legge delle indennità offerte. cons. appu Satietalmè 2 Avverso la sentenza della corte d'appello di Bari il comune di Canosa di Puglia ha proposto ricorso per cassazione articolato in 4 motivi, ai quali resistono i Campanile con controricorso. I controricorrenti hanno depositato memoria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il comune di Canosa, lamenta che la corte territoriale abbia condiviso le conclusioni della c.t.u. che ha valutato i terreni di cui è causa senza tenere conto dei vincoli derivanti dal fatto che gli stessi sono compresi in un piano per l'edilizia economica e popolare (p.e.p.) e quindi calcolando l'indice di edificabilità senza procedere al rapporto tra superfice totale del piano e volume totale costruibile. Con il secondo motivo, che essendo strettamente connesso può essere congiuntamente esaminato, il ricorrente lamenta che, oltre a trascurare le indagini indicate con il precedente motivo, la corte territoriale avrebbe condiviso la c.t.u. che aveva stimato i terreni senza indicare né l'indice di fabbricabilità territoriale né l'indice di copertura. I motivi sono fondati. Risolvendo il contrasto insorto all'interno di questa sezione, le sezioni unite con sentenza n. 125 del 2001 hanno affermato che al fine della determinazione dell'indennità d'espropriazione di un fondo edificabile in base al piano regolatore ed incluso in un piano per l'edilizia economica e popolare, la valutazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione, al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, ai sensi dell'art. 5 cons. Giuseppe Salme 3 bis d.l. n. 333 del 1992, introdotto con la 1. di conversione n. 359 del 1992, deve tenere conto delle previsioni di tale piano per l'edilizia in punto di densità volumetriche, quali varianti del piano regolatore, quando esse si traducano in indici medi di fabbricabilità, correlati (o correlabili) al totale della superficie al lordo dei terreni da destinarsi a spazi liberi, ed inoltre si riferiscano all'intera area del piano stesso o ad una porzione differenziata per situazioni indipendenti dal progetto espropriativo;
tale valutazione deve, invece, trascurare la maggiore o minore fabbricabilità che il fondo venga a godere o subire per effetto delle disposizioni del piano per l'edilizia attinenti alla collocazione sui singoli fondi di specifiche edificazioni ovvero servizi ed infrastrutture. La sentenza non si è attenuta a tale principio e pertanto deve essere cassata.
2. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che non sia stata operata la riduzione dell'indennità di espropriazione nella misura del 40 % pur essendo stata fatta un'offerta, per la ragione che, ad avviso della corte territoriale, tale offerta, secondo la contestata stima del c.t.u. non era congrua. Il motivo non è fondato. In punto di fatto deve rilevarsi che l'espropriazione è stata pronunciata il 14 luglio 1987, che un'offerta di indennità £. 769.350 è stata formulata prima dell'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992 e che la seconda offerta, pari a £. 6.718.432, è stata fatta il 1° marzo 1994, quando era già pendente il giudizio di opposizione alla stima, iniziato con atto di citazione del 5 agosto 1991. Trattasi, quindi, di espropriazione c.d. in regime transitorio, per quali il diritto Ar cons. serpe Salmè 4 di accettazione dell'indennità offerta secondo i nuovi criteri, introdotto per effetto di Corte Cost. 283/93, postula un'accettazione secca da parte dell'espropriato, senza spazi di contrattazione. In queste fattispecie la giurisprudenza di questa Corte richiede che una nuova offerta non solo sia commisurata ai nuovi criteri, ma anche che non sia palesemente irrisoria, simbolica, ovvero strumentalmente mirata ad ottenere l'abbattimento previsto dal cit. art. 5 bis, bensì seria e attendibile, ossia tale da garantire (e non elidere) la facoltà di scelta del proprietario tra l'accettazione dell'indennità offerta, pur, eventualmente, in misura minore ma esente da decurtazione, e il rischio della liquidazione giudiziale gravata dall'applicazione del criterio riduttivo previsto dalla norma. Peraltro si è anche affermato (sent. n. 12939/2000) che il giudizio di congruità in ordine all'indennità offerta non dipende dal fondamento (e dall'accoglimento) dell'opposizione alla stima, né è ancorabile ad una formula predeterminata (non rinvenibile nel cit. art. 5 bis), ma è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale, con ragionevole approssimazione e caso per caso, individuerà il limite oltre il quale l'indennità offerta al soggetto passivo dell'ablazione, nel suo fisiologico discostarsi dall'integrale ristoro del depauperamento patrimoniale subito per effetto dell'applicazione dei criteri di cui al cit. art. 5 bis, sia da ritenersi assolutamente inadeguata e perciò non più rispondente alla sua stessa funzione. cons. Giuseppe Salme 5 Ora, la corte territoriale ha ritenuto la seconda offerta d'indennità incongrua con motivazione sufficiente che si sottrae al controllo di razionalitàe correttezza giuridica in sede di giudizio di legittimità.
3. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia una contraddizione tra l'affermazione della corte territoriale secondo il quale la c.t.u. non sarebbe convincente e la decisione di condividere totalmente le conclusioni di tale c.t.u. Anche tale motivo non è fondato. La corte territoriale non ha affermato che la c.t.u. non era convincente, ma che il comune sosteneva che la c.t.u. non era convincente, aggiungendo, tuttavia, che questa affermazione era ingiustificata. In conclusione vanno accolti il primo e il secondo motivo e rigettati il terzo e il quarto. La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della corte d'appello di Bari.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo e il secondo motivo. rigetta il terzo e il quarto;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della corte d'appello di Bari. Così deciso in Roma il 15 aprile 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile. Il presidente L'estersore CORTE SUPREMA CARAZIONE Pr De IL CAND ria 2 2 GEN. 2003 Sementes fiscation JJ LEAR ERE cons. Giuseppe Salme 6