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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/03/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13991/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13991/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 11 marzo 2025 alle ore 11,35 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per l'avv.to Laura Bernaudo in sostituzione dell'avv. RUOCCO ANDREA Parte_1
Per l'avv.to BINI FEDERICA Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Bernaudo precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale depositata e chiede che la causa venga decisa.
L'avv. Bini si riporta alle note conclusive autorizzate e precisa le conclusioni come in atti. Reitera
l'eccezione di prescrizione come già sollevata per le motivazioni dedotte in atti (richiama Cassazione
5575/2003 e sentenza Tribunale di Firenze 2803/2024 Dott.ssa Luperini che si riserva di depositare in atti al termine dell'udienza). Chiede che la causa venga decisa. pagina 1 di 7 L'avv. Bernaudo si riporta a quanto già dedotto in comparsa conclusionale alla quale si riporta per brevità.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13991/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1
ANDREA elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv.
RUOCCO ANDREA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINI FEDERICA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA GAETANO MAGNOLFI 73 59100 PRATO presso il difensore avv.
BINI FEDERICA
PARTE CONVENUTA
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
pagina 3 di 7 ****
Con ricorso ex art. 281 decies cpc regolarmente notificato, la signora conveniva in Parte_1 giudizio la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia il Giudice adito, CP_1
reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma
3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
All'uopo deduceva che: “La ricorrente ha stipulato in data 20.5.06 con la Controparte_1
il contratto di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico. Con il medesimo contratto è
[...] stata concessa una linea di credito con carta, c.d. carta revolving (….) b) Il contratto di apertura di credito tramite carta, sottoscritto per l'acquisto di un elettrodomestico, è stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione c) Per tale ragione il detto contratto viola le norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari secondo cui, per la promozione e per la conclusione di contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, disciplinati dal d.lgs. n. 374/1999. d) La violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari comporta la nullità del contratto di finanziamento tramite carta per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con conseguente diritto del ricorrente a restituire le somme mutuategli ai tassi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, cc e non a quelli convenuti nel contratto (cfr. estratto conto storico, all. 2). e) Va aggiunto che un siffatto accordo contrattuale è altresì nullo in quanto la parte proponente assume un obbligo sottoposto ad una condizione sospensiva meramente potestativa, dipendente dal proprio arbitrio, in violazione dell'art. 1355 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 TUB, la cui ratio è proprio quella di garantire la piena e completa trasparenza dei rapporti contrattuali tra l' ed il cliente, Parte_2
allo scopo di consentire a quest'ultimo di conoscere e verificare analiticamente le condizioni contrattualmente previste. f) L'istante ha diritto ed interesse alla declaratoria di nullità del contratto di finanziamento di carta revolving ed all'accertamento della restituzione all'Intermediario delle sole somme prese in prestito al tasso legale, da quantificarsi in un separato giudizio.”
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda sollevando numerose Controparte_1
eccezioni sia in diritto che in fatto.
pagina 4 di 7 Deve essere dichiarata la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra le parti.
Ciò posto questo Tribunale osserva come la domanda incardinata con il presente giudizio, debba essere dichiarata non accoglibile anche ai sensi dell'art. 276 cpc, dal quale si rileva come il giudicante, nel deliberare la decisione, sia tenuto ad affrontare dapprima le questioni pregiudiziali (quali quelle riguardanti la procedibilità, l'ammissibilità, la giurisdizione, la competenza, la legittimazione processuale) per poi entrare nel merito della causa.
Qualora vi siano più questioni pregiudiziali o di merito, l'avverbio “gradatamente” contenuto nella disposizione in parola, lascia intendere poi che, queste dovrebbero essere decise secondo un ordine logico-giuridico, che non sempre coincide con l'ordine delle questioni proposto dalle parti, ipotesi in cui il giudice è chiamato a riordinare le questioni sollevate dalle parti, secondo il loro naturale ordine logico. Il criterio della prevalenza logico-giuridica, in base ad un bilanciamento di interessi operato dal
Giudice con la massima autonomia in relazione agli elementi che caratterizzano la fattispecie concreta, ben può cedere il passo al principio della “ragione più liquida”, il quale risponde chiaramente alle esigenze di celerità e di economia di giudizio che permeano il nostro ordinamento processuale.
Dunque, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, è ben possibile per il Giudice, tra più questioni pregiudiziali o di merito, pronunciarsi prima su quella di più agevole soluzione, così come accogliere un'eccezione preliminare di merito senza aver previamente verificato le questioni di rito, laddove siano entrambe volte al rigetto della domanda.
Tanto precisato, nella fattispecie, si rende dunque necessario esaminare in primo luogo l'ammissibilità della domanda stante la eccepita carenza di interesse ad agire.
Ebbene, come già correttamente stabilito da questo Tribunale “Ai sensi di quanto disposto dall'art.
1422 c.c. “L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione”. Nei contratti di finanziamento, il termine prescrizionale, al più tardi, decorre dalla data di scadenza del finanziamento, mentre, nei contratti di apertura di apertura di credito, quale quello di specie, l'azione di ripetizione, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del
pagina 5 di 7 conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del
"solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (SS.UU. C.
24418/2010). Nella fattispecie, il contratto è stato stipulato in data 11.02.2004 e, l'ultimo utilizzo/prelievo dell'odierno ricorrente, è avvenuto in data 19.11.2008 ed estinto in data 12.08.2011
(doc. 4 . Secondo il disposto dell'art. 100 del cpc, come noto, “Per proporre una CP_1 domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. Con riguardo alle azioni di accertamento, quale quella oggetto della domanda, l'interesse ad agire costituisce il limite di ammissibilità, dato che in dette controversie, l'interesse ad agire, va misurato in relazione al fatto che la situazione di incertezza relativa al rapporto giuridico, determini il pericolo attuale di una lesione del diritto di colui che invoca tutela. Secondo la Suprema Corte, “deve escludersi la permanenza di un interesse all'accertamento e alla declaratoria della nullità del contratto quando risulti ormai prescritta l'azione di ripetizione della prestazione in base ad esso effettuata” (Cass. civ. n. 5575/2003).
La causa è stata iscritta a ruolo in data 20.12.2023, quando oramai maturata la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione verso ogni rimessa. Nella vicenda in esame, a ben vedere, va dunque condiviso, quanto argomentato da in ordine all'insussistenza di un Controparte_1
interesse e concreto del ricorrente alla proposizione della domanda che ci occupa. Peraltro,
l'interesse della parte ricorrente all'invocata pronuncia di nullità, trova precisi limiti anche nei principi generali di economia processuale e di contenimento dei tempi e dei costi della macchina
“Giustizia”, cui è ispirato il nostro ordinamento. (cfr. C. Cassazione, ordinanza 4410/2022, secondo cui, “La concretezza dell'interesse ad agire processuale è misurata all'idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l'interesse sostanziale protetto, da cui il primo muove, e in tale aspetto
l'interesse ad agire è manifestazione del principio di economia processuale;
nella medesima prospettiva si pone la risalente e ricorrente affermazione dell'indispensabilità di un interesse attuale, coordinato ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato e tale che la sua effettiva esistenza escluda il carattere meramente potenziale della lesione, onde evitare che la tutela venga richiesta in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.“
Nel caso de quo il ricorso è stato depositato il 5 dicembre 2023 mentre l'ultimo movimento come da estratto di conto corrente depositato da entrambe le parti risale al 28 novembre. Conseguentemente la domanda va dichiarata inammissibile posto che dalla eventuale declaratoria di nullità non ne deriva pagina 6 di 7 alcuna concreta utilità per la ricorrente, poiché prescritta la connessa azione di ripetizione degli indebiti, se del caso percepiti dalla convenuta.
Le spese dunque seguono la soccombenza, tuttavia alla liquidazione va sicuramente applicata una riduzione derivante dal numero limitato di udienze e dall'attività effettivamente espletata dal difensore, di natura strettamente seriale, ed anche in ragione della natura sommaria del procedimento in oggetto ed in assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la domanda inammissibile;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_1
giudizio che si liquidano in Euro 1.500,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e
Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 18,14 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 11 marzo 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13991/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 11 marzo 2025 alle ore 11,35 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per l'avv.to Laura Bernaudo in sostituzione dell'avv. RUOCCO ANDREA Parte_1
Per l'avv.to BINI FEDERICA Controparte_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. Bernaudo precisa le conclusioni come da comparsa conclusionale depositata e chiede che la causa venga decisa.
L'avv. Bini si riporta alle note conclusive autorizzate e precisa le conclusioni come in atti. Reitera
l'eccezione di prescrizione come già sollevata per le motivazioni dedotte in atti (richiama Cassazione
5575/2003 e sentenza Tribunale di Firenze 2803/2024 Dott.ssa Luperini che si riserva di depositare in atti al termine dell'udienza). Chiede che la causa venga decisa. pagina 1 di 7 L'avv. Bernaudo si riporta a quanto già dedotto in comparsa conclusionale alla quale si riporta per brevità.
Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13991/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUOCCO Parte_1 C.F._1
ANDREA elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO 29 71121 FOGGIA presso il difensore avv.
RUOCCO ANDREA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BINI FEDERICA Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA GAETANO MAGNOLFI 73 59100 PRATO presso il difensore avv.
BINI FEDERICA
PARTE CONVENUTA
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
pagina 3 di 7 ****
Con ricorso ex art. 281 decies cpc regolarmente notificato, la signora conveniva in Parte_1 giudizio la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia il Giudice adito, CP_1
reietta ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, così provvedere. a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma
3°, c.c. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
All'uopo deduceva che: “La ricorrente ha stipulato in data 20.5.06 con la Controparte_1
il contratto di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico. Con il medesimo contratto è
[...] stata concessa una linea di credito con carta, c.d. carta revolving (….) b) Il contratto di apertura di credito tramite carta, sottoscritto per l'acquisto di un elettrodomestico, è stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione c) Per tale ragione il detto contratto viola le norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari secondo cui, per la promozione e per la conclusione di contratto di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, disciplinati dal d.lgs. n. 374/1999. d) La violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari comporta la nullità del contratto di finanziamento tramite carta per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con conseguente diritto del ricorrente a restituire le somme mutuategli ai tassi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, cc e non a quelli convenuti nel contratto (cfr. estratto conto storico, all. 2). e) Va aggiunto che un siffatto accordo contrattuale è altresì nullo in quanto la parte proponente assume un obbligo sottoposto ad una condizione sospensiva meramente potestativa, dipendente dal proprio arbitrio, in violazione dell'art. 1355 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 TUB, la cui ratio è proprio quella di garantire la piena e completa trasparenza dei rapporti contrattuali tra l' ed il cliente, Parte_2
allo scopo di consentire a quest'ultimo di conoscere e verificare analiticamente le condizioni contrattualmente previste. f) L'istante ha diritto ed interesse alla declaratoria di nullità del contratto di finanziamento di carta revolving ed all'accertamento della restituzione all'Intermediario delle sole somme prese in prestito al tasso legale, da quantificarsi in un separato giudizio.”
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda sollevando numerose Controparte_1
eccezioni sia in diritto che in fatto.
pagina 4 di 7 Deve essere dichiarata la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra le parti.
Ciò posto questo Tribunale osserva come la domanda incardinata con il presente giudizio, debba essere dichiarata non accoglibile anche ai sensi dell'art. 276 cpc, dal quale si rileva come il giudicante, nel deliberare la decisione, sia tenuto ad affrontare dapprima le questioni pregiudiziali (quali quelle riguardanti la procedibilità, l'ammissibilità, la giurisdizione, la competenza, la legittimazione processuale) per poi entrare nel merito della causa.
Qualora vi siano più questioni pregiudiziali o di merito, l'avverbio “gradatamente” contenuto nella disposizione in parola, lascia intendere poi che, queste dovrebbero essere decise secondo un ordine logico-giuridico, che non sempre coincide con l'ordine delle questioni proposto dalle parti, ipotesi in cui il giudice è chiamato a riordinare le questioni sollevate dalle parti, secondo il loro naturale ordine logico. Il criterio della prevalenza logico-giuridica, in base ad un bilanciamento di interessi operato dal
Giudice con la massima autonomia in relazione agli elementi che caratterizzano la fattispecie concreta, ben può cedere il passo al principio della “ragione più liquida”, il quale risponde chiaramente alle esigenze di celerità e di economia di giudizio che permeano il nostro ordinamento processuale.
Dunque, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, è ben possibile per il Giudice, tra più questioni pregiudiziali o di merito, pronunciarsi prima su quella di più agevole soluzione, così come accogliere un'eccezione preliminare di merito senza aver previamente verificato le questioni di rito, laddove siano entrambe volte al rigetto della domanda.
Tanto precisato, nella fattispecie, si rende dunque necessario esaminare in primo luogo l'ammissibilità della domanda stante la eccepita carenza di interesse ad agire.
Ebbene, come già correttamente stabilito da questo Tribunale “Ai sensi di quanto disposto dall'art.
1422 c.c. “L'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione”. Nei contratti di finanziamento, il termine prescrizionale, al più tardi, decorre dalla data di scadenza del finanziamento, mentre, nei contratti di apertura di apertura di credito, quale quello di specie, l'azione di ripetizione, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del
pagina 5 di 7 conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del
"solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (SS.UU. C.
24418/2010). Nella fattispecie, il contratto è stato stipulato in data 11.02.2004 e, l'ultimo utilizzo/prelievo dell'odierno ricorrente, è avvenuto in data 19.11.2008 ed estinto in data 12.08.2011
(doc. 4 . Secondo il disposto dell'art. 100 del cpc, come noto, “Per proporre una CP_1 domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. Con riguardo alle azioni di accertamento, quale quella oggetto della domanda, l'interesse ad agire costituisce il limite di ammissibilità, dato che in dette controversie, l'interesse ad agire, va misurato in relazione al fatto che la situazione di incertezza relativa al rapporto giuridico, determini il pericolo attuale di una lesione del diritto di colui che invoca tutela. Secondo la Suprema Corte, “deve escludersi la permanenza di un interesse all'accertamento e alla declaratoria della nullità del contratto quando risulti ormai prescritta l'azione di ripetizione della prestazione in base ad esso effettuata” (Cass. civ. n. 5575/2003).
La causa è stata iscritta a ruolo in data 20.12.2023, quando oramai maturata la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione verso ogni rimessa. Nella vicenda in esame, a ben vedere, va dunque condiviso, quanto argomentato da in ordine all'insussistenza di un Controparte_1
interesse e concreto del ricorrente alla proposizione della domanda che ci occupa. Peraltro,
l'interesse della parte ricorrente all'invocata pronuncia di nullità, trova precisi limiti anche nei principi generali di economia processuale e di contenimento dei tempi e dei costi della macchina
“Giustizia”, cui è ispirato il nostro ordinamento. (cfr. C. Cassazione, ordinanza 4410/2022, secondo cui, “La concretezza dell'interesse ad agire processuale è misurata all'idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l'interesse sostanziale protetto, da cui il primo muove, e in tale aspetto
l'interesse ad agire è manifestazione del principio di economia processuale;
nella medesima prospettiva si pone la risalente e ricorrente affermazione dell'indispensabilità di un interesse attuale, coordinato ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato e tale che la sua effettiva esistenza escluda il carattere meramente potenziale della lesione, onde evitare che la tutela venga richiesta in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.“
Nel caso de quo il ricorso è stato depositato il 5 dicembre 2023 mentre l'ultimo movimento come da estratto di conto corrente depositato da entrambe le parti risale al 28 novembre. Conseguentemente la domanda va dichiarata inammissibile posto che dalla eventuale declaratoria di nullità non ne deriva pagina 6 di 7 alcuna concreta utilità per la ricorrente, poiché prescritta la connessa azione di ripetizione degli indebiti, se del caso percepiti dalla convenuta.
Le spese dunque seguono la soccombenza, tuttavia alla liquidazione va sicuramente applicata una riduzione derivante dal numero limitato di udienze e dall'attività effettivamente espletata dal difensore, di natura strettamente seriale, ed anche in ragione della natura sommaria del procedimento in oggetto ed in assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la domanda inammissibile;
2. condanna al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1 CP_1
giudizio che si liquidano in Euro 1.500,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e
Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 18,14 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 11 marzo 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 7 di 7