TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6816 /2024 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. PANTALANI STEFANO Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'Avv. PANTALANI STEFANO Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 14.01.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 14.07.2023 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto in data 22.09.2006 a Roma, alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e condivisione delle decisioni per la figlia minore 2. la casa coniugale in locazione, sita in Roma Via Girolamo da Carpi n. Per_1
6, rimarrà assegnata alla sig.ra con quanto in essa contenuto, ove la figlia avrà CP_1 Per_1 la collocazione prevalente con la madre;
3. Il padre avrà con sé la figlia il lunedì ed il Per_1 mercoledì (o altri giorni infrasettimanali da concordare) dall'uscita della scuola fino alle h 22.00 o eventualmente con il pernotto per decisione concorde dei genitori, avendo cura di riaccompagnarla presso l'abitazione materna o presso l'istituto scolastico la mattina successiva;
nel weekend il padre starà con a settimane alterne, a partire dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica Per_1 sera alle h 22.00 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna. I giorni e gli orari suindicati potranno essere modificati ed ampliati con la più ampia liberalità secondo gli accordi e la volontà della figlia sedicenne, la quale potrà frequentare il papà in misura maggiore di quella indicata ed a sua richiesta ogni qual volta ne avrà desiderio.
4. Per le festività quali il Natale, la figlia minore starà con la madre la Vigilia di Natale, e con il padre il giorno di Natale, ad anni alterni salvo diversi accordi tra i genitori stessi;
gli altri giorni di vacanza scolastica verranno gestiti come l'affidamento ordinario quindi il lunedì ed il mercoledì (o altri giorni da concordare) con il padre con le stesse modalità sopra descritte o comunque per due giorni consecutivi infrasettimanali con pernotto, sempre con la più ampia liberalità secondo gli accordi e la volontà della figlia sedicenne.
5. Per la festività del Capodanno, da intendersi dal 30 dicembre al 2° gennaio, per andare incontro ad eventuali esigenze legate a vacanze o gite fuori porta di più giorni, starà alternativamente con il padre e la Per_1 madre o per sua richiesta con gli amici per i festeggiamenti.
6. La festività di Pasqua e Pasquetta la figlia le passerà con i genitori ad anni alterni, per andare incontro ad eventuali esigenze legate a vacanze o gite fuori porta di più giorni e in alternativa con gli amici della stessa.
7. Per le vacanze estive la figlia starà 20 giorni con il padre, da concordare preventivamente con la madre entro il mese di giugno, o almeno un mese prima in cui il padre avrà le ferie lavorative. Immediatamente dopo la sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi provvederanno alla intestazione di tutte le utenze domestiche della casa coniugale alla Sig.ra ed il Sig. Controparte_1 Parte_1 acconsente fin d'ora al subentro in tutte le utenze attualmente a nome proprio obbligandosi a svolgere e sottoscrivere ogni pratica burocratica necessaria a conseguire il subentro;
8. Il Sig. si Parte_1 obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma mensile di € 450,00, sul l'Iban della stessa, CP_1 quale contributo del canone mensile di locazione dell'immobile di Via Girolamo da Carpi n. 6 o di altro immobile in cui Ella si trasferirà, oltre all'importo di € 150,00 mensili relativi alle utenze casalinghe di luce, gas, acqua, oltre oneri condominiali fintanto che la moglie non avrà trovato un lavoro in grado di produrre un reddito sufficiente;
9. I ricorrenti garantiranno alla figlia Per_1 il diritto di frequentare il più liberamente possibile entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
10. La figlia potrà frequentare la madre ed il padre con la più Per_1 ampia libertà trascorrendo la stessa quantità di tempo con entrambi i genitori nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e ludici mantenendo la residenza prevalete presso l'abitazione coniugale;
11. Il sig. , corrisponderà in favore della moglie, presso il suo domicilio (Iban) Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €. 500,00 (cinquecento) a titolo di mantenimento per la stessa, oltre alla somma mensile di €. 300,00 per il mantenimento della figlia con Per_1 rivalutazione ISTAT fino a quando non sarà economicamente indipendente;
12. Il marito corrisponderà alla moglie il 50% delle spese straordinarie per la figlia minore, come elencate nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma, fin quando la stessa avrà diritto alla somma per l'indennità di accompagno stabilito con la pensione di invalidità che attualmente percepisce o in caso la sig.ra abbia un lavoro che la renda autosufficiente;
mentre il sig. si impegna a versare CP_1 Parte_1 il 100% delle spese straordinarie per la figlia minore, qualora la madre perda la somma relativa all'indennità di accompagno o non sia, medio tempore, riuscita a trovare un lavoro;
13. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente il cambiamento di residenza o di domicilio e prestano il loro consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto”.
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, confacenti all'interesse della figlia, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
, in Roma, in data 22.09.2006 , trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2006, parte I, serie
01, n. 746, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice. dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6816 /2024 , promossa da con il patrocinio dell'Avv. PANTALANI STEFANO Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'Avv. PANTALANI STEFANO Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ribadita nelle note in sostituzione d'udienza del 14.01.2025, i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 14.07.2023 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto in data 22.09.2006 a Roma, alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e condivisione delle decisioni per la figlia minore 2. la casa coniugale in locazione, sita in Roma Via Girolamo da Carpi n. Per_1
6, rimarrà assegnata alla sig.ra con quanto in essa contenuto, ove la figlia avrà CP_1 Per_1 la collocazione prevalente con la madre;
3. Il padre avrà con sé la figlia il lunedì ed il Per_1 mercoledì (o altri giorni infrasettimanali da concordare) dall'uscita della scuola fino alle h 22.00 o eventualmente con il pernotto per decisione concorde dei genitori, avendo cura di riaccompagnarla presso l'abitazione materna o presso l'istituto scolastico la mattina successiva;
nel weekend il padre starà con a settimane alterne, a partire dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica Per_1 sera alle h 22.00 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna. I giorni e gli orari suindicati potranno essere modificati ed ampliati con la più ampia liberalità secondo gli accordi e la volontà della figlia sedicenne, la quale potrà frequentare il papà in misura maggiore di quella indicata ed a sua richiesta ogni qual volta ne avrà desiderio.
4. Per le festività quali il Natale, la figlia minore starà con la madre la Vigilia di Natale, e con il padre il giorno di Natale, ad anni alterni salvo diversi accordi tra i genitori stessi;
gli altri giorni di vacanza scolastica verranno gestiti come l'affidamento ordinario quindi il lunedì ed il mercoledì (o altri giorni da concordare) con il padre con le stesse modalità sopra descritte o comunque per due giorni consecutivi infrasettimanali con pernotto, sempre con la più ampia liberalità secondo gli accordi e la volontà della figlia sedicenne.
5. Per la festività del Capodanno, da intendersi dal 30 dicembre al 2° gennaio, per andare incontro ad eventuali esigenze legate a vacanze o gite fuori porta di più giorni, starà alternativamente con il padre e la Per_1 madre o per sua richiesta con gli amici per i festeggiamenti.
6. La festività di Pasqua e Pasquetta la figlia le passerà con i genitori ad anni alterni, per andare incontro ad eventuali esigenze legate a vacanze o gite fuori porta di più giorni e in alternativa con gli amici della stessa.
7. Per le vacanze estive la figlia starà 20 giorni con il padre, da concordare preventivamente con la madre entro il mese di giugno, o almeno un mese prima in cui il padre avrà le ferie lavorative. Immediatamente dopo la sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi provvederanno alla intestazione di tutte le utenze domestiche della casa coniugale alla Sig.ra ed il Sig. Controparte_1 Parte_1 acconsente fin d'ora al subentro in tutte le utenze attualmente a nome proprio obbligandosi a svolgere e sottoscrivere ogni pratica burocratica necessaria a conseguire il subentro;
8. Il Sig. si Parte_1 obbliga a corrispondere alla sig.ra la somma mensile di € 450,00, sul l'Iban della stessa, CP_1 quale contributo del canone mensile di locazione dell'immobile di Via Girolamo da Carpi n. 6 o di altro immobile in cui Ella si trasferirà, oltre all'importo di € 150,00 mensili relativi alle utenze casalinghe di luce, gas, acqua, oltre oneri condominiali fintanto che la moglie non avrà trovato un lavoro in grado di produrre un reddito sufficiente;
9. I ricorrenti garantiranno alla figlia Per_1 il diritto di frequentare il più liberamente possibile entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
10. La figlia potrà frequentare la madre ed il padre con la più Per_1 ampia libertà trascorrendo la stessa quantità di tempo con entrambi i genitori nel rispetto degli impegni scolastici, sportivi e ludici mantenendo la residenza prevalete presso l'abitazione coniugale;
11. Il sig. , corrisponderà in favore della moglie, presso il suo domicilio (Iban) Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €. 500,00 (cinquecento) a titolo di mantenimento per la stessa, oltre alla somma mensile di €. 300,00 per il mantenimento della figlia con Per_1 rivalutazione ISTAT fino a quando non sarà economicamente indipendente;
12. Il marito corrisponderà alla moglie il 50% delle spese straordinarie per la figlia minore, come elencate nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma, fin quando la stessa avrà diritto alla somma per l'indennità di accompagno stabilito con la pensione di invalidità che attualmente percepisce o in caso la sig.ra abbia un lavoro che la renda autosufficiente;
mentre il sig. si impegna a versare CP_1 Parte_1 il 100% delle spese straordinarie per la figlia minore, qualora la madre perda la somma relativa all'indennità di accompagno o non sia, medio tempore, riuscita a trovare un lavoro;
13. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente il cambiamento di residenza o di domicilio e prestano il loro consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto”.
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, confacenti all'interesse della figlia, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
, in Roma, in data 22.09.2006 , trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 2006, parte I, serie
01, n. 746, alle condizioni riportate in parte motiva relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi