Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 6574/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta promossa con atto di citazione notificato in data 16.03.2022 da
partita IVA , con sede in Acerra (NA), corso Italia n. Parte_1 P.IVA_1
157 in persona del legale rappresentante pro tempore, ing. elettivamente Parte_2 domiciliata in Napoli, via Santa Lucia n. 15, presso lo studio dell'Avv. Barbara Savastano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
, in persona del direttore generale pro Controparte_1 tempore, partita IVA n. elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA) alla via P.IVA_2
Padre M. Vergara (Palazzo ex Inam), rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Ara in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e contro
, in persona del Presidente della Giunta regionale, , Controparte_2 Controparte_3 cod. fiscale elettivamente domiciliata in Napoli, via Santa Lucia n. 81, P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio Niceforo e Graziella Mandato in virtù di procura generale alle liti in atti
CONVENUTA
OGGETTO: pagamento prestazioni di pronto soccorso
Conclusioni per l'attrice: … in via preliminare: - Accogliere la modifica della domanda inziale che si quantifica in euro 6.579.043,53 di cui Euro 2.975.740,23 per l'anno 2018 ed Euro
3.603.3030,30 per l'anno 2019, e per l'effetto: Nel merito - Condannare la Controparte_2
e/o l al pagamento della somma di euro 6.579.043,53 di cui Euro Controparte_4
2.975.740,23 per l'anno 2018 ed Euro 3.603.3030,30 per l'anno 2019, oltre interessi ex D.
Lgs. 231/02 commi 4 e 5 e penali contrattuali e Decreto-legge 132/2014 art. 17, e interessi ex art. 1284 comma IV. - In subordine - Accertare la nullità dei contratti per tardiva individuazione dei budget. - Condannare la e/o l per Controparte_2 Controparte_4 indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. e conseguentemente condannare la Controparte_2
e/o l al risarcimento dei danni sofferti da per la somma di Euro Controparte_4 Parte_1
1
2019, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 e penali contrattuali e Decreto-legge 132/2014 art. 17,
e interessi ex art. 1284., o per la diversa somma che sarà quantificata in corso di causa, oltre, in via principale interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/02 e penali contrattuali e rivalutazione, e interessi ex art. 1284 c.c. comma IV;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Cont Conclusioni per la … Conclude, affinché codesto Tribunale voglia rigettare le domande avverse e condannare l'attrice alle spese di lite.
Conclusioni per la : respinta ogni contraria domanda e istanza, voglia dichiarare la CP_2 carenza di legittimazione passiva della e/o in ogni caso, l'inammissibilità ed Controparte_2 infondatezza di tutte le domande proposte. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. La ha agito nei confronti dell'azienda sanitaria locale Parte_1 CP_4 Con (di seguito, per comodità, e della per sentirle condannare al pagamento Controparte_2 di € 5.104.627,54, oltre interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, a titolo di corrispettivo delle prestazioni di pronto soccorso eseguite negli anni 2018-2019. In subordine, l'attrice ha chiesto il suddetto importo a titolo di indennizzo ex art. 2041 cod. civ..
In punto di fatto, l'attrice ha allegato: - di erogare prestazioni di assistenza ospedaliera in Con regime di convenzione con l ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1992; - di essere, altresì, presidio di pronto soccorso ospedaliero incluso nel circuito regionale SIRES 118, in forza della delibera di autorizzazione n. 285/2003; - che i crediti di cui chiedeva il pagamento traevano origine da prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni di pronto soccorso eseguite in base alla citata delibera n. 285/2003; - che operava alla stregua di un ospedale pubblico inserito nel circuito
SIRES 118; - che, ai sensi della delibera n. 41/04, di modifica della delibera di Giunta regionale n. 48/03, le prestazioni effettuate in regime di emergenza-urgenza dalle strutture inserite nella rete SIRES non erano sottoposte ai limiti di spesa;
- che la sua qualifica di pronto soccorso di
II livello inserito nella rete SIRES 118 era stata ribadita dal decreto del Commissario ad acta n.
61 del 2011, che aveva riconosciuto l'applicazione del sistema tariffario di tipo ospedaliero ex
DGRC n. 8708/94 per tutte le prestazioni erogate;
- che il decreto commissariale n. 119/2014 le aveva riconosciuto l'accreditamento istituzionale definitivo per le prestazioni ospedaliere in esso indicate e per il servizio di pronto soccorso;
- che il decreto n. 61 del 2011 aveva approvato l'accordo da lei stipulato con la in virtù del quale era stata Controparte_2 pattuita la seguente clausola: “In caso di impossibilità - per l - a far fronte Controparte_4 Cont alla scadenza ai pagamenti di cui al punto precedente, la competente dovrà trasmettere alla Regione, entro i 20 giorni precedenti la data di scadenza, un attestato di liquidazione dell'importo in scadenza, chiedendo alla di anticipare il pagamento per suo conto. In CP_2 tal caso, la entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta attestazione effettuerà CP_2 direttamente il pagamento a favore delle strutture, rivalendosi successivamente sulle CP_5 inadempienti, mediante trattenuta a valere sulla successiva rimessa mensile di parte corrente
2 Cont di competenza delle stesse. In ogni caso, qualora la competente non provveda al pagamento alla scadenza, la Regione tratterrà l'importo dalla prima rimessa mensile utile”.
Secondo la costruzione difensiva della le prestazioni eseguite in emergenza- Parte_1 urgenza dalle strutture private accreditate, inserite nella rete SIRES 118, non sono disciplinate dal contratto previsto dagli artt.
8-bis e 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 30/12/1992 né sono sottoposte ai tetti di spesa, ma trovano la loro specifica regolamentazione nella delibera della
Giunta regionale n. 285/2003, che costituisce il titolo da cui nasce il diritto di credito da lei vantato nei confronti delle controparti. In altri termini, mentre le prestazioni di ricovero in regime di assistenza ospedaliera sono erogate in base al contratto previsto dal d.lgs. n. 502 del 1992 e sono sottoposte al tetto di spesa annuale stabilito con provvedimento regionale, le prestazioni di emergenza urgenza sono invece sottratte sia al regime contrattuale sia alla disciplina dei tetti di spesa. In tale ottica, il contratto disciplina soltanto le prestazioni ospedaliere in elezione, che sono programmabili, e i costi fissi per mantenere attivo il pronto soccorso. Il tetto di spesa contrattuale si riferisce quindi alle suddette voci e non comprende il corrispettivo delle prestazioni eseguite in regime di pronto soccorso.
La tesi che si è in precedenza sintetizzata emerge chiaramente da alcuni passaggi dell'atto di citazione e della comparsa conclusionale dell'attrice. Ad esempio, alle pp. 5 e 6 dell'atto di citazione, si legge quanto segue: “Essendo, infatti, in qualità di presidio operativo Parte_1 di Pronto soccorso impossibilitata a smettere di erogare i relativi servizi ne deriva che, al di Cont fuori del vincolo sinallagmatico derivante dal contratto di convenzionamento annuale, tra l e la Casa di cura, la fonte autoritativa delle prestazioni rese in regime di pronto soccorso, è da individuarsi nella Delibera 285/2003 che vede tenuta a svolgere le proprie Parte_1 Cont funzioni di pronto soccorso, a carico sia dell che della medesima, senza essere CP_2 sottoposta alle logiche programmatorie dei tetti di spesa. La delibera 285/2003, infatti, resta in vigore e svolge i suoi effetti, in via parallela alla delibera di individuazione del budget di struttura e al conseguente contratto di convenzionamento. Le due discipline coesistono senza che l'una pregiudichi la valenza dell'altra. Non esistono divieti in tal senso previsti dal contratto di convenzionamento, una volta giunto al suo naturale compimento per esaurimento del budget di struttura, non esistono provvedimenti di deroga alla Delibera 285/03 né provvedimenti di natura abrogativa che proprio in ragione delle suesposte argomentazioni ha coerentemente stabilito come non sottoponibili ai tetti di spesa le prestazioni di emergenza urgenza” (si veda anche quanto affermato a p. 8 dell'atto di citazione).
Ancora, a pp. 21 e 22 della comparsa conclusionale sono esposte le seguenti argomentazioni: «il punto nodale attorno al quale si sviluppa la vicenda di cui si discute nasce dall'erronea riconduzione della materia in esame al concetto di over-budget e dunque all'ambito contrattuale. La Suprema Corte di Cassazione che ha reso l'ordinanza 26334/2021, invocata dalle parti convenute quale precedente giurisprudenziale ai fini dalla supposta violazione del “ne bis in idem”, si è pronunciata in realtà, genericamente sul vincolo di invalicabilità del budget, lasciando tuttavia priva di giudicato la reale materia di cui si discute.
3 Oggetto del dispositivo, infatti, è stato l'esame dell'Accordo CP_6 Parte_3 trasfuso nel Decreto 61 del 4 agosto 2011, relativo alla soluzione del Controparte_2 contezioso sull'applicazione delle tariffe di cui alla DGRC 8708/94 anche alle prestazioni di non emergenza, che ha altresì stabilito le modalità di remunerazione delle funzioni di pronto soccorso, funzioni che come già detto nell'atto di citazione, a differenza delle prestazioni esulano dal presente giudizio, in quanto riconducibili, a differenza appunto delle prestazioni di cui si discute, alla sfera contrattuale e dunque alla logica dei tetti di spesa. L'equivoco di fondo, infatti, sta nel ritenere che le prestazioni di cui si discute siano state erogate nell'ambito dell'esecuzione del contratto di convenzionamento annuale che assegna un budget di spesa ai sensi del D.Lgs n. 502/1992. Dal momento invece che, le prestazioni, oggetto di domanda, sono state rese in forza della DGRC 285/03 di autorizzazione all'esercizio del pronto soccorso e, dunque, al di fuori delle disposizioni contrattuali manca, ad oggi, un giudicato definitivo che si pronunci sulla legittimità delle prestazioni e il diritto alla relativa remunerazione, la cui fonte autoritativa, pur coesistendo parallelamente alla disciplina dei contratti, vige tuttora in perfetta autonomia rispetto ad essa, e senza pertanto subirne effetti né in termini operativi né giurisprudenziali”.
In conclusione, la domanda proposta in via principale non è fondata sul contratto ex artt.
8- bis e 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 o, per usare le parole dell'attrice, sul rapporto di convenzionamento relativo alle prestazioni ospedaliere, bensì sulla delibera della Giunta regionale n. 285 del 2003, fonte di una disciplina specifica per le prestazioni di emergenza – urgenza eseguite nell'ambito della rete SIRES 118.
In via subordinata, l'attrice ha proposto l'azione generale di arricchimento, sostenendo che l'eventuale riconduzione delle prestazioni di emergenza - urgenza nell'ambito nel perimetro contrattuale, non le avrebbe impedito di ottenere l'indennizzo previsto dall'art. 2041 cod. civ. Con (indennizzo quantificato in € 5.104.627,54), in quanto i contratti stipulati con l erano nulli
(vedi p. 17 atto di citazione). In particolare, dopo aver richiamato il disposto dell'art.
8- quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, la ha dedotto quanto segue: «Nelle ipotesi Parte_1 di cui si discute si tenga in opportuna evidenza che, quanto all'anno 2018, la delibera di individuazione del budget è stata emessa in data 21 giugno 2018 (dc. 9) e il contratto, sottoscritto in data 10 luglio 2018 (doc. 10), mentre per l'anno 2019, manchi addirittura un provvedimento di individuazione, a titolo definitivo del relativo budget, essendo stata, nell'invocata delibera, solo formulata una ipotesi di previsione provvisoria! Per l'anno 2019 il contratto definitivo non è stato neanche sottoscritto! Ne discende che, i contratti di cui si discute sono nulli ai sensi dell'art. 1418 c.c. per palese violazione della norma imperativa cui entrambi soggiacciono, trattandosi, perlato, di nullità “oggettiva”, per cui a nulla servirebbe invocare l'eventuale riferibilità delle delibere di individuazione del budget ad un'attività della
, dal momento che la nullità operi testualmente, a prescindere dalla diretta CP_2 Cont responsabilità dell nell'ambito dell'invocato ritardo» (cfr. pp. 20 – 21 atto di citazione;
gli errori di battitura sono presenti nell'originale).
4 § 2. Le due domande sono infondate.
Prima di spiegare i motivi per cui non possono essere accolte, occorre esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario “per essere la controversia devoluta alla cognizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera c) del D. Lgs.
2.7.2010 n. 104” (cfr. p. 2 comparsa di costituzione della ). CP_2
Ad avviso del Tribunale, la presente lite rientra nella giurisdizione ordinaria per i motivi di seguito esposti.
Poiché i rapporti fra le aziende sanitarie locali e le strutture private, quali case di cura, laboratori o ambulatori, vanno qualificati come concessioni di pubblico servizio, sia nel previgente regime convenzionale di cui alla legge n. 833 del 1978, art. 44, sia in quello nuovo dell'accreditamento ex d.lgs. n. 502 del 1992 e successive integrazioni e modifiche (cfr. Cass., sez. un., n. 14335 del 08/07/2005, Cass. n. 1740 del 25/01/2011, Cass., sez. un., n. 473 del
14/01/2015), la norma costituente lo spartiacque in tema di giurisdizione è l'art. 133, comma
1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, a mente del quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi…”.
La disposizione da ultimo menzionata riproduce la disciplina prevista dall'art. 33 del d.lgs. n.
80 del 1998, nel testo novellato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, come risultante dalla sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale. Tale pronuncia, infatti, comportò una rideterminazione dei confini della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con la declaratoria di parziale incostituzionalità degli artt. 33, commi 1 e 2, e 34, comma 1, del d.lgs.
80/98, come sostituiti dall'art. 7, lettere a) e b), della legge 205/00; in particolare, la Consulta ritenne illegittima la previsione dell'art. 33 relativa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di “pubblici servizi”, statuendo, per quel che qui interessa, che tale giurisdizione esclusiva poteva ritenersi sussistente solo in relazione alle “controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”. Per quest'ultime andava (e va) applicato il tradizionale criterio del petitum sostanziale dell'azione (cfr. Cass., sez. un., n. 6330 del 24/03/2005, nonché art. 386 c.p.c.).
Ancor prima del d.lgs. n. 80 del 1998, la giurisdizione esclusiva in tema di concessioni di servizio pubblico era prevista dall'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, ma sempre con l'esclusione delle controversie “concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”.
Quest'ultime sono da sempre individuate nelle liti che attengono alla sfera privatistico- patrimoniale delle parti e che non coinvolgono la verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione o dell'esercizio dei poteri autoritativi di cui essa gode nella determinazione di canoni, indennità e altri corrispettivi (cfr. Cass., sez. un., n. 6330 del 24/03/2005, Cass., sez. un., n. 7946 del 27/03/2008).
In applicazione delle suddette coordinate interpretative, la giurisprudenza di legittimità in
5 materia di concessioni nel settore sanitario è ferma nel ritenere che la controversia promossa Con nei confronti di una per ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni erogate in regime di provvisorio o definitivo accreditamento per conto ed a carico del Servizio sanitario nazionale, senza che sia stata contestata la validità di atti autoritativi, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la pretesa creditoria non coinvolge l'esercizio di poteri discrezionali di cui la P.A. gode nella determinazione dei corrispettivi, ma richiede un'indagine meramente delibativa e incidentale degli atti che disciplinano il rapporto di concessione (cfr. Cass., sez. un., n. 29536 del 18/12/2008; Cass., sez. un., n. 9251 del
24/04/2014; Cass., sez. un., n. 10149 del 20/06/201; Cass., sez. un., n. 1771 del
26/01/2011; Cass., sez. un., n. 26200 del 16/10/2019, relativa proprio ad una domanda volta ad ottenere prestazioni ultra tetto;
Cass., sez. I, n. 372 del 13/01/2021).
Nel caso in esame, non è in contestazione il potere dell'amministrazione di fissare i tetti di spesa, né si discute dell'esistenza e validità del rapporto concessorio, né la domanda, per come formulata, presuppone la disapplicazione di atti autoritativi (cfr., sul punto, Cass., sez. un., n.
28053 del 02/11/2018), con la conseguenza che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
§ 2.1. Anche rispetto alla domanda ex art. 2041 cod. civ. sussiste la giurisdizione ordinaria, in quanto, da un lato, la posizione alla base della pretesa creditoria va qualificata in termini di diritto soggettivo, dall'altro, la domanda non involge in alcun modo l'esercizio del potere amministrativo, non avendo l'attrice mosso alcuna censura in ordine all'attività di tipo autoritativo posta in essere dalle convenute.
Sulla questione è sufficiente richiamare l'orientamento di legittimità secondo cui «Le domande proposte da un soggetto accreditato con un'azienda sanitaria locale, volte ad ottenere, previa declaratoria di nullità dei contratti tra essi intercorsi, la remunerazione, ex art. 2041 c.c., di tutte le prestazioni dal primo "medio tempore" erogate in luogo del Servizio
Sanitario Nazionale, nonché il recupero dello sconto del 20 per cento trattenuto dall'azienda sul tetto di spesa contrattualizzata, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, investendo una situazione di diritto soggettivo perfetto che non coinvolge provvedimenti autoritativi con profili di discrezionalità, né essendo ravvisabili nel procedimento di accertamento del
"quantum" elementi di discrezionalità amministrativa implicanti valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, ma, esclusivamente, parametri normativi predeterminati di cui si contesta la corretta applicazione» (cfr. Cass., sez. un., n. 22233 del 03/11/2016).
§ 3. A questo punto è opportuna una breve ricognizione delle norme di legge e dei principi giurisprudenziali che regolano i rapporti tra centri privati accreditati e Servizio sanitario nazionale.
Il baricentro dell'attuale organizzazione del Servizio sanitario nazionale va individuato nel potere di programmazione della spesa, che la legge assegna in prima battuta allo Stato e poi alle Regioni.
L'art. 1 del d.lgs. n. 502 del 30.12.1992, come modificato dal d.lgs. n. 229 del 19.06.1999, pone il principio per il quale deve procedersi in maniera contestuale all'individuazione dei livelli
6 essenziali di assistenza e delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario. In base al comma 3 della detta disposizione, “l'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al
Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico-finanziaria”.
Sempre in base a quanto previsto dall'art. 1, le Regioni adottano i Piani sanitari regionali in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal Piano nazionale (cfr. commi 13 e 14).
Passando al livello dell'attuazione concreta dei Piani, l'art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 27.12.1997, stabilisce che “Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presìdi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”. Alle Regioni è quindi conferito un potere di pianificazione finanziaria, che costituisce il momento di sintesi tra le esigenze di contenimento della spesa pubblica e la tutela del diritto alla salute.
La determinazione da parte dell'Amministrazione del tetto di spesa e la suddivisione di esso tra le varie attività assistenziali costituiscono esercizio del potere di programmazione sanitaria,
a fronte del quale la situazione del privato è di interesse legittimo (cfr. Cons. Stato, ad. plen.,
n. 8 del 02/05/2006).
Il tetto assegnato in sede di programmazione costituisce un limite invalicabile, oltre il quale l'Amministrazione non è tenuta a pagare le prestazioni sanitarie rese dai centri accreditati (cfr.
Cons. Stato, sez. V, n. 2581 del 23/05/2005; Cass., sez. I, n. 18903 dell'11/09/2020). Ove infatti venisse consentito lo sforamento dei tetti complessivi di spesa fissati dalla Regione il potere di programmazione regionale ne risulterebbe vanificato (cfr. Cons. Stato, sez. III, n.
2290 del 13/04/2011).
Nel valutare le linee fondamentali dell'attuale sistema sanitario, la Corte Costituzionale ha sottolineato l'importanza del collegamento tra responsabilità e spesa ed ha evidenziato come l'autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore non può che essere correlata alle disponibilità finanziarie e non può prescindere dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (cfr. Corte Cost., 28/07/1995, n. 416). In particolare, la
Corte ha ribadito che "non è pensabile di poter spendere senza limite avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l'urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla
7 salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame" (cfr. anche Corte Cost.
23/07/1992, n. 356).
Il tetto di spesa è frutto di un provvedimento autoritativo della Pubblica Amministrazione che ha efficacia a prescindere dal suo recepimento nei contratti previsti dagli artt.
8-bis e 8- quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 980 del 18/02/2013). Ciò Cont vale sia per il tetto fissato dalla Regione, sia per i tetti fissati dalle singole al fine di ripartire il budget, assegnato dalla Regione, tra i vari centri operanti nel rispettivo ambito territoriale (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 3527 del 27/06/2013).
Inoltre, per poter rientrare nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e per poter eseguire prestazioni sanitarie a carico di quest'ultimo, i centri privati devono essere autorizzati ai sensi dell'art.
8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, devono essere accreditati ai sensi del successivo articolo 8-quater e devono aver stipulato l'accordo contrattuale previsto dall'art.
8-quinquies
(cfr. art.
8-bis, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992). Nell'anzidetto accordo devono essere indicati: a) “il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza”; b) “il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate” (cfr. art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992).
Infine, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, «l'osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili» (cfr.
Cass., sez. I, 31364 del 06/12/2024).
§ 4. Da quanto precede deriva che il corrispettivo delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture private accreditate è a carico del Servizio sanitario nazionale soltanto in presenza dei presupposti previsti dall'art. 8 bis del d.lgs. n. 502 del 1992 (autorizzazione, accreditamento accordo) e nei limiti del tetto di spesa annualmente previsto.
A tale disciplina non fanno eccezione le prestazioni di emergenza urgenza eseguite dalle strutture private inserite nell'ambito del servizio SIRES 118. Quest'ultime non sono sottratte né alla regola della necessaria stipula del contratto né a quella del limite del tetto di spesa (a livello legislativo non esiste una regolamentazione specifica delle prestazioni in esame).
Quanto precede è stato ribadito sia dalla giurisprudenza amministrativa che dalla giurisprudenza ordinaria in giudizi che hanno visto come parte proprio l'attuale attrice.
Secondo la sentenza della II sezione del Consiglio di Stato n. 7239 del 28/10/2021, «sul piano sistematico, […] le prestazioni di emergenza-urgenza erogate dalle strutture in regime di accreditamento sono soggette ai tetti di spesa, con conseguente non finanziabilità delle prestazioni sanitarie extra budget, essendo irrilevante la natura non programmabile delle stesse».
8 Con sentenza n.26334 del 29/09/2021, la Corte di Cassazione ha escluso la remunerabilità delle prestazioni di emergenza urgenza, eseguite dalla nell'anno 2011 oltre il Parte_1 limite del tetto di spesa, atteso che quest'ultimo riguardava tutte le tipologie di prestazioni per le quali la struttura risultava accreditata. La sentenza in esame si basa sull'accordo intercorso tra le parti in attuazione del decreto commissariale n. 65 del 22.10.2010 (accordo approvato con decreto n. 61 del 2011), che riguarda l'esercizio 2011 e quelli antecedenti (cfr. doc. 2 attrice), sicché, a differenza da quanto sostenuto dalle convenute, essa non costituisce un giudicato opponibile all'attrice nel presente giudizio, relativo a prestazioni rese negli anni 2018
e 2019. Tuttavia, dalla lettura della motivazione della sentenza si evince che non sussiste alcuna incompatibilità tra le prestazioni di emergenza-urgenza e la previsione di un tetto di spesa: quest'ultimo si applica anche alle prime. La Corte ha poi condiviso il ragionamento della
Corte di Appello secondo cui “essendo unico il tetto massimo dato dalla sommatoria tra il punto
2 e il punto 3, lettera c), è onere della casa di cura ridurre i ricoveri in elezione a mano a mano che aumentano quelli conseguenti agli accessi in pronto soccorso, proprio al fine di evitare lo sforamento del tetto. In altri termini, posto che la Casa di cura non può, evidentemente, rifiutare un ricovero se il malato è transitato per il pronto soccorso e c'è un'urgenza, diventa suo onere di attenzione quello di ridurre i ricoveri in elezione, che non sono obbligatori e possono, quindi, essere legittimamente rifiutati”.
Alla luce di quanto precede, la non può ricondurre le sue pretese alla delibera Parte_1 di giunta regionale n. 285 del 25.02.2005 nella parte in cui richiama la “DGR n. 41/04, di modifica della DGR n. 48/03”, che “definiscono come non sottoposte ai limiti di spesa le prestazioni effettuate in emergenza urgenza dalle strutture attualmente inserite nella rete
SIRES” (cfr. doc. 1 attrice) e ciò per tre ordini di motivi.
In primo luogo, gli atti amministrativi regionali, quali le delibere di Giunta, non possono certo derogare alle norme legislative in materia, le quali, come in precedenza evidenziato, prevedono la necessaria fissazione di un tetto di spesa per tutte le prestazioni sanitarie eseguite dai centri privati accreditati e la stipula di un apposito contratto scritto a pena di nullità (cfr. sull'applicabilità anche agli accordi in parola del principio secondo cui i contratti della P.A. devono essere redatti per iscritto, cfr., tra le tante, Cass., sez. I, n. 8722 del
03/04/2024 citata proprio dall'attrice in comparsa conclusionale).
In secondo luogo, con delibera n. 800 del 2006, la Giunta regionale della ha CP_2 stabilito che a partire dal 1° gennaio 2006 le prestazioni di emergenza urgenza «attualmente inserite nella rete del SIRES (Presidi Ospedalieri Classificati di Napoli e di Benevento:
“Fatebenefratelli” e “Villa Betania”; “ ” di Castelvolturno e “ CP_7 CP_8 Parte_1
di Acerra, autorizzate all'esercizio delle funzioni di pronto soccorso sul territorio,
[...] rispettivamente, dalle DGRC n. 284 e n. 285 del 25 febbraio 2005): […] sono comprese nei limiti di spesa di cui all'allegato n. 6» (cfr. doc. 3 ) e tale precisazione non sembra CP_2 affatto limitata agli anni 2006 – 2008, come sostenuto dall'attrice.
In terzo luogo, perché le delibere n. 41/04 e n. 48/03 sono comunque superate dal decreto
9 del Commissario ad acta n. 48 del 21.06.2018, che per l'anno 2018 e, in via provvisoria, per l'anno 2019, ha fissato un tetto globale di struttura alla pari a € 41.244.371,01 Parte_1
(cfr. doc. 5 Regione, allegato 2), di cui € 32.881.241,58, quale limite di spesa “base”, €
5.700.000,00 per “funzioni di pronto soccorso” ed € 2.663.129,44 per “incentivo alta specialità”: in base a quanto previsto dalla normativa nazionale, non vi sono dubbi in ordine al fatto che il suddetto tetto di struttura comprenda anche le prestazioni rese nell'ambito del pronto soccorso.
Dunque, l'azione fondata sulla delibera di giunta regionale n. 285 del 25.02.2005 deve essere respinta per il semplice motivo che le prestazioni sanitarie possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale soltanto previa stipula del contratto previsto dall'art.
8- quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992. Come sottolineato al paragrafo 1 della presente sentenza,
l'attrice non ha basato il suo diritto sul contratto relativo agli anni 2018-2019, ma ha radicato la sua domanda sulla sola delibera n. 285 del 2005, che, per i motivi esposti, non può validamente supportare alcuna domanda di pagamento, tanto meno per prestazioni extra budget. Con Inoltre, come eccepito dall in comparsa di costituzione e risposta, nell'anno 2018, la
[...] ha fatturato prestazioni per complessivi € 43.986.924,06 a fronte di un tetto di Parte_1 struttura pari a € 41.244.371,02, con la conseguenza che il corrispettivo residuo richiesto nella presente sede con riferimento all'anno 2018, pari a € 1.501.324,24, non potrebbe essere pagato neanche se l'attrice avesse proposto un'azione fondata sul contratto, in quanto si tratterebbe di prestazioni rese oltre il tetto di spesa. Identico discorso va fatto con riferimento all'anno 2019: a fronte di un tetto provvisorio di struttura pari a € 41.244.371,02, la Parte_1 ha eseguito prestazioni per € 44.165.980,69, con prestazioni extra tetto pari a €
[...]
2.921.609,67.
I suddetti dati non sono stati specificamente contestati dall'attrice (vedi p. 16 della I memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.), che non si è neanche difesa sostenendo di agire per il pagamento di importi rientranti nel tetto di spesa, anziché per il conseguimento di corrispettivi ultra-tetto. Del resto, dalle argomentazioni spese in atto di citazione si evince che l'azione proposta dalla mira inequivocabilmente ad ottenere il pagamento di prestazioni Parte_1 Con ultra tetto (vedi anche quanto esposto dall'attrice nelle note inviate all doc. 8 e doc. 9, allegati alla I memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.).
§ 5. Respinta la domanda principale, va ora esaminata la domanda ex art. 2041 cod. civ..
Ora, anche a voler ritenere fondata la tesi dell'attrice, secondo cui tra le parti non sarebbe intercorso un valido contratto scritto, sia per l'anno 2018 che per l'anno 2019, l'azione generale di arricchimento non potrebbe essere accolta con riferimento ai corrispettivi extra budget, in quanto siamo in presenza di un arricchimento imposto. Infatti, nel momento in cui il tetto di spesa è stato comunicato alla tramite la stipula del contratto, la P.A. ha Parte_1 manifestato la sua volontà di non ricevere prestazioni ultra-budget. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è ferma nel ritenere non indennizzabili le prestazioni
10 in quanto, mediante la comunicazione del tetto annuale, la P.A. manifesta Parte_4 implicitamente il proprio rifiuto di una spesa superiore ad esso (cfr. Cass., sez. III, n.26334 del
29/09/2021 e i numerosi precedenti in essa richiamati, nonché, di recente, Cass., sez. III, n.
25514 del 24/09/2024). In replica alle argomentazioni di parte attrice occorre aggiungere che:
- il tetto, essendo adottato tramite un provvedimento amministrativo di carattere autoritativo,
è efficace e si applica a prescindere dalla stipula di un valido contratto ex art.
8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992; - mediante la stipula del contratto relativo all'anno 2018 e, in via Con provvisoria, all'anno 2019, l ha comunicato alla controparte i tetti di struttura ad essa applicabili e l'efficacia di tale comunicazione rimane valida, sul piano della domanda ex art. 2041 cod. civ., anche laddove si dovesse sposare la tesi dell'attrice circa la nullità del contratto, in quanto stipulato nel giugno 2018 ossia nel corso dell'anno finanziario di riferimento;
- la provvisorietà del tetto 2019 non esclude che lo stesso sia applicabile sino a quando non verrà stabilito il tetto definitivo.
§ 6. Con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., l'attrice ha innalzato la sua pretesa a € 6.579.043,53. A sostegno di tale modifica della domanda, ha dedotto quanto Cont segue: “Nella ricostruzione storico contabile fatta dall emerge che le prestazioni impagate di cui va creditrice siano pari a complessivi 6.579.043,53. La domanda giudiziale Parte_1 inizialmente azionata è relativa alla somma di Euro 5.104.627,54 dal momento che si era inteso, trattare la materia degli abbattimenti SDO e Lea del 2018, stante il diverso criterio di fatturazione allora in vigore, con un giudizio ad hoc. Tuttavia, stante la ricostruzione operata Cont dall e la necessità di spiegare in questa sede le ragioni che hanno condotto ai valori ivi indicati comprensivi degli abbattimenti lea e sdo 2018, ai sensi dell'art 183 c.p.c. si modifica in questa sede la domanda inziale e si formula riconoscimento al diritto di credito per Euro
6.579.043,53” (pp. 18 e 19 memoria). Con Orbene, per quanto riguarda l'anno 2018, dai dati contabili allegati dall e non contestati da controparte emerge che nulla può essere più pagato all'attrice, in quanto il tetto di spesa di Con struttura è stato raggiunto. A conferma di ciò, l'importo della nota di credito chiesta dall coincide con il fatturato extra-tetto, pari a € 2.742.553,05.
Per quanto riguarda il 2019, il fatturato extra tetto è pari a € 2.921.609,68, ma l'importo residuo per cui l'attrice ha agito in giudizio è pari a € 3.603.303,30 (cfr. p. 3 della citazione), il che implica che una parte del corrispettivo infra-tetto, pari a € 681.693,62, non è stato pagato per altri motivi, evidentemente per gli abbattimenti “SDO e Lea”. Dunque, in base ai conteggi Con dell potrebbe al più emergere a favore dell'attrice un credito di € 681.693,62 relativo a prestazioni eseguite nel rispetto del budget di struttura relativo all'anno 2019. Tuttavia il suddetto importo non può essere riconosciuto in questa sede, né in forza della domanda principale, perché quest'ultima non è fondata sul contratto, che secondo la stessa tesi esposta in citazione sarebbe nullo, né in forza della domanda ex art. 2041 cod. civ., in quanto rispetto a quest'ultima manca la prova della spesa sostenuta per erogare le prestazioni non pagate. È noto, infatti, che l'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. non può essere pari al guadagno che la
11 parte avrebbe conseguito in caso di contratto validamente stipulato, ma può consistere nella perdita subita (nei limiti dell'arricchimento conseguito dalla controparte), la cui esistenza deve essere provata dall'impoverito (cfr. Cass., sez. II, n. 21138 del 29/07/2024; Cass., sez. III, n.
24370 del 10/08/2023). Ebbene, l'attrice non ha provato la perdita patrimoniale che avrebbe Con subito per eseguire le prestazioni non pagate dall ma si è limitata a chiedere il pagamento del corrispettivo, che nel caso in esame è pari alla tariffa amministrativa stabilita per ciascun tipo di trattamento sanitario (per un caso analogo vedi Corte di Appello di Napoli sentenza n. Con 3811/2024, prodotta in atti dall . La domanda ex art. 2041 cod. civ. va quindi respinta in quanto non provata.
In conclusione, tutte le domande proposte dall'attrice sono rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, del valore della controversia e dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta le domande proposte dalla nei confronti della Parte_5 Controparte_4
e della;
[...] Controparte_2
b) condanna l'attrice al rimborso delle spese di lite sostenute dalla , Controparte_4 spese che si liquidano in € 36.000,00 per compenso del difensore (di cui € 7.000,00 per la fase di studio, € 5.000,00 per la fase introduttiva, € 15.000,00 per la fase istruttoria,
€ 9.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti;
c) condanna l'attrice al rimborso delle spese di lite sostenute dalla , Controparte_2 spese che si liquidano in € 39.000,00 per compenso del difensore (di cui € 7.000,00 per la fase di studio, € 5.000,00 per la fase introduttiva, € 15.000,00 per la fase istruttoria,
€ 12.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso e accessori di legge se dovuti.
Napoli, 30.01.2025 Il Giudice
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