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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZON ENRICO, Presidente
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Relatore
COLLINI ANTONIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 47/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Comune di Udine - Via Lionello, 1 33100 Udine UD
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.udine.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 135/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado UDINE sez. 1 e pubblicata il 19/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3848 IMU 2018
- sull'appello n. 167/2025 depositato il 10/06/2025 proposto da
Comune di Udine - Via Lionello, 1 33100 Udine UD
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.udine.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 33100 Udine UD
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 235/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado UDINE sez. 1 e pubblicata il 06/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4993 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appelli e conferma atti impugnati
Resistente/Appellato: rigetto appelli e accoglimento domande incidentali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Udine, difeso dalla dott.ssa Nominativo_1 funzionario responsabile del tributo IMU appositamente delegata, ha impugnato la sentenza n°135/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine in persona del G.M. in data 17.6.2024 e depositata il 19.5.2024 .
La questione contesa concerne un accertamento emesso in materia di IMU per l'anno d'imposta 2018 a carico della sig.ra Resistente_1, essendone stato omesso il relativo versamento.
Il G.M. aveva accolto il ricorso introduttivo della lite avendo valorizzato il presupposto secondo cui la contribuente aveva ottenuto il possesso degli immobili soggetti all'imposta, solo con la sentenza emessa dal Tribunale civile di Udine in data 16.5.2019. Sino a quella data, gli stessi erano detenuti dal sig. Nominativo_2 cui erano pervenuti per successione ereditaria in morte di Nominativo_3 nonno della ricorrente in quanto figlia di Nominativo_4, figlio pre-morto del dante causa. L'azione civile in pratica era stata articolata sull'evidente presupposto della lesione della quota di legittima spettante alla Resistente_1 per rappresentazione in luogo del defunto genitore.
Ad avviso del giudice di prime cure, la vicenda in esame non poteva essere decisa secondo il costante orientamento della Cassazione nonché di questa stessa Corte, secondo cui, gli effetti delle sentenze in materia di lesione della legittima retroagiscono sino al momento dell'apertura della successione, di tal che da quel momento scattano gli effetti ai fini del tributo di cui si discute. In tal senso e valorizzando la pronuncia della Consulta n°60/2024 secondo cui non è dovuta l'IMU per gli immobili occupati abusivamente ed in presenza di denuncia penale, il Giudice di primo grado aveva ritenuto di sovrapporre la stessa ratio decidendi al caso in esame, giungendo al punto di equiparare -secondo una lettura a suo dire costituzionalmente orientata- la denuncia penale all'azione civile di lesione della legittima e petizione di eredità. Concludeva infine, ritenendo iniquo l'obbligo di pagamento per un bene sottratto alla effettiva quanto materiale disponibilità sino al momento della pronuncia del giudice civile, essendone stato inibito il relativo possesso alla legittimaria pretermessa.
Avverso tale deciso ha proposto appello il Comune di Udine che ha preliminarmente richiamato la sentenza n°419/2024 emessa da questa Corte (depositata in data 18.12.2024) con la quale, decidendo sui ricorsi promossi dalla stessa Resistente_1 e per le stesse causali qui in discussione per gli anni d'imposta 2014,15,16,17, aveva confermato le ragioni del comune appellante.
Nel merito, il Comune ha eccepito l'erronea motivazione articolata in sentenza secondo cui, l'IMU va applicata sulla base della titolarità di diritti opponibili erga omnes e non già sul mero possesso (materiale). Di conseguenza risulta non pertinente l'applicazione della sentenza n°60/2024 della Corte Costituzionale dove si evidenziava l'inerzia della P.A. nel recupero degli immobili soggetti ad imposizione.
Più specificatamente, le pronunce del Tribunale civile di Udine hanno avuto l'effetto di retroagire alla data di apertura della successione (ex multis Cass. SS.UU. 25021/2019) mentre il presupposto oggettivo dell'IMU non è il possesso di cui all'art. 1140 c.c. bensì quello indicato agli artt. 8 e 9 D.lgv 23/2011 (“… Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili,..”). In ragione di tutto ciò chiedeva, in riforma delle impugnate sentenze, la conferma degli atti impositivi contestati.
La sig.ra Resistente_1 -a mezzo del dr. Difensore_1- si è regolarmente costituita in giudizio eccependo sulle ragioni dell'appello e presentando a sua volta appello incidentale.
Per il primo profilo ha ribadito le ragioni già esplicitate nel ricorso introduttivo della lite e cioè la mancata disponibilità e l'utilizzo dei beni immobili oggetto dell'imposta di cui si discute. Da ciò derivava il difetto del relativo presupposto impositivo.
In via incidentale, l'appellata ha impugnato il capo della sentenza che ha rigettato l'eccezione sulla motivazione dell'atto e sulla mancata allegazione della denuncia di successione presentata dal
Nominativo_2, quale fonte documentale utilizzata nella elaborazione dell'accertamento impugnato.
Il secondo capo impugnato della sentenza ha riguardato le spese di lite, ritenuta ingiustificata la compensazione in assenza di soccombenza reciproca ed infine, la mancata pronuncia sull'inapplicabilità di sanzioni ed interessi ex art. 6 c.
2. dlgv 472/97.
******
Con separato ricorso iscritto con r.g.a. 167/2025, il Comune di Udine ha appellato la sentenza n°235/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione monocratica in data 25.11.2024, depositata il 6.12.2024.
La vicenda si presenta del tutto simile a quella sopra esposta, trattandosi invece dell'annualità IMU 2019.
Purtuttavia va specificato che la causa petendi riguarda il tributo dovuto sino alla data del 16.5.2029 in cui era pronunciata dal Tribunale civile di Udine, la sentenza di scioglimento della comunione dei beni caduti in successione. Da quella data infatti, risulta pacifico il pieno possesso dei beni sui quali competeva alla Resistente_1 il pagamento dell'IMU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli sono stati discussi all'udienza pubblica del 24 novembre 2025.
Il collegio, letti gli atti e sentiti il relatore ed il difensore del comune, nessuno intervenuto per la contribuente Resistente_1, ha ritenuto preliminarmente di riunire i due fascicoli rga 47/2025 e 167/2025 per connessione soggettiva ed oggettiva.
Nel merito gli appelli riuniti sono fondati e vanno accolti in riforma delle impugnate sentenze di primo grado sulla scorta delle seguenti ragioni.
Questo collegio valorizza l'indirizzo nomofilattico espresso costantemente dalla Corte di Cassazione ed in particolare con la sentenza n. 24836/2022, che ha stabilito che il legittimario chiamato ex lege alla successione, diviene erede nel momento in cui esercita l'azione di riduzione. Di fatti, risulta dalla lettura dei fascicoli di primo grado che la Resistente_1 abbia intentato l'azione di riduzione per lesione di legittima già dal 2013 di tal che può ritenersi che la stessa abbia acquisito la qualità di erede sin dal quel momento. Il riferimento temporale risulta utile alla comprensione dei fatti di causa poiché il comune ha svolto l'azione di accertamento sin dall'anno 2013 in ragione dell'impulso fornito dal Nominativo_2 al Comune di Udine, cui avrebbe partecipato l'azione giudiziaria intrapresa dalla Resistente_1.
Assodato quindi che quest'ultima avesse la qualità di erede ab origine causae, la questione che si è posta ha riguardato il difetto nel possesso e nella disponibilità dei beni a lei spettanti (sia in quota parte indivisa che a seguito di scioglimento della comunione). Sul punto, sia il giudice di prime cure che la difesa della
Resistente_1 hanno inteso richiamare la sentenza n°60/2024 della Corte Costituzionale i cui effetti hanno portato ad escludere l'applicazione dell'IMU a carico del proprietario in presenza di un'occupazione abusiva seguita da denuncia penale.
Ad avviso di questo collegio si tratta di una situazione non sovrapponibile al caso in discussione né tantomeno può ritenersi -come ha fatto il giudice di prime cure- ingiusta l'applicazione del tributo in una condizione di sottratto possesso e disponibilità.
Infatti, la situazione lamentata dalla ricorrente non interferisce con i presupposti di applicazione del tributo
(artt. 8 e 9 D.lgv 23/2011) ma trova ampia tutela nell'azione processuale svolta innanzi al giudice civile, dove la sottrazione del possesso o il mancato godimento dei frutti civili, al pari degli oneri tributari comunque sopportati, possono trovare il più ampio riconoscimento risarcitorio .
Nella presente sede in definitiva, questa Curia non può far altro che seguire le conseguenze connesse al principio romanistico secondo cui: semel heres, semper heres. Di conseguenza, la Resistente_1, avendo da subito esercitato l'azione in qualità di erede legittimario pretermesso, ha acquisito i relativi diritti e le relative obbligazioni, anche tributarie, ex tunc.
In punto di appello incidentale infine, va osservato che la motivazione degli atti di accertamento IMU è sufficientemente integrata dall'indicazione degli immobili, del loro valore catastale, della relativa base imponibile e dell'aliquota del tributo costituendo tutto ciò l'indicazione del an e del quantum dell'obbligazione tributaria. Né può ritenersi credibile che la Resistente_1 non conoscesse i dati della denuncia di successione presentata dal Nominativo_2 ed avente in oggetto i beni immobili sui cui la stessa aveva promosso l'azione civile per lesione di legittima. Da ciò l'infondatezza sull'eccezione circa la mancata allegazione della detta denuncia di successione quale elemento utilizzato in sede di accertamento.
Restando assorbita ogni altra questione, per le motivazioni sopra esposte la Corte accoglie gli appelli riuniti presentati dal Comune di Udine ed in riforma delle impugnate sentenze conferma gli accertamenti relativi emessi per gli anni d'imposta 2018 e 2019. Di pari vanno rigettati gli appelli incidentali secondo quanto sopra illustrato.
Il regime delle spese segue la soccombenza come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia – sez.prima, definitivamente pronunciandosi in integrale riforma delle decisioni appellate, respinge i ricorsi introduttivi delle liti;
condanna
Resistente_1 al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per ciascun grado in euro 500 oltre al contributo unificato.
Così deciso in Trieste, il giorno 24 novembre 2025
L'Estensore Il Presidente
Avv. Antonio Ribolsi Dott.Enrico Manzon
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZON ENRICO, Presidente
RIBOLSI ANTONIO-GISBERTO-GIO, Relatore
COLLINI ANTONIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 47/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Comune di Udine - Via Lionello, 1 33100 Udine UD
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.udine.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 135/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado UDINE sez. 1 e pubblicata il 19/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3848 IMU 2018
- sull'appello n. 167/2025 depositato il 10/06/2025 proposto da
Comune di Udine - Via Lionello, 1 33100 Udine UD
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.udine.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 33100 Udine UD
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 235/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado UDINE sez. 1 e pubblicata il 06/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4993 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appelli e conferma atti impugnati
Resistente/Appellato: rigetto appelli e accoglimento domande incidentali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Udine, difeso dalla dott.ssa Nominativo_1 funzionario responsabile del tributo IMU appositamente delegata, ha impugnato la sentenza n°135/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine in persona del G.M. in data 17.6.2024 e depositata il 19.5.2024 .
La questione contesa concerne un accertamento emesso in materia di IMU per l'anno d'imposta 2018 a carico della sig.ra Resistente_1, essendone stato omesso il relativo versamento.
Il G.M. aveva accolto il ricorso introduttivo della lite avendo valorizzato il presupposto secondo cui la contribuente aveva ottenuto il possesso degli immobili soggetti all'imposta, solo con la sentenza emessa dal Tribunale civile di Udine in data 16.5.2019. Sino a quella data, gli stessi erano detenuti dal sig. Nominativo_2 cui erano pervenuti per successione ereditaria in morte di Nominativo_3 nonno della ricorrente in quanto figlia di Nominativo_4, figlio pre-morto del dante causa. L'azione civile in pratica era stata articolata sull'evidente presupposto della lesione della quota di legittima spettante alla Resistente_1 per rappresentazione in luogo del defunto genitore.
Ad avviso del giudice di prime cure, la vicenda in esame non poteva essere decisa secondo il costante orientamento della Cassazione nonché di questa stessa Corte, secondo cui, gli effetti delle sentenze in materia di lesione della legittima retroagiscono sino al momento dell'apertura della successione, di tal che da quel momento scattano gli effetti ai fini del tributo di cui si discute. In tal senso e valorizzando la pronuncia della Consulta n°60/2024 secondo cui non è dovuta l'IMU per gli immobili occupati abusivamente ed in presenza di denuncia penale, il Giudice di primo grado aveva ritenuto di sovrapporre la stessa ratio decidendi al caso in esame, giungendo al punto di equiparare -secondo una lettura a suo dire costituzionalmente orientata- la denuncia penale all'azione civile di lesione della legittima e petizione di eredità. Concludeva infine, ritenendo iniquo l'obbligo di pagamento per un bene sottratto alla effettiva quanto materiale disponibilità sino al momento della pronuncia del giudice civile, essendone stato inibito il relativo possesso alla legittimaria pretermessa.
Avverso tale deciso ha proposto appello il Comune di Udine che ha preliminarmente richiamato la sentenza n°419/2024 emessa da questa Corte (depositata in data 18.12.2024) con la quale, decidendo sui ricorsi promossi dalla stessa Resistente_1 e per le stesse causali qui in discussione per gli anni d'imposta 2014,15,16,17, aveva confermato le ragioni del comune appellante.
Nel merito, il Comune ha eccepito l'erronea motivazione articolata in sentenza secondo cui, l'IMU va applicata sulla base della titolarità di diritti opponibili erga omnes e non già sul mero possesso (materiale). Di conseguenza risulta non pertinente l'applicazione della sentenza n°60/2024 della Corte Costituzionale dove si evidenziava l'inerzia della P.A. nel recupero degli immobili soggetti ad imposizione.
Più specificatamente, le pronunce del Tribunale civile di Udine hanno avuto l'effetto di retroagire alla data di apertura della successione (ex multis Cass. SS.UU. 25021/2019) mentre il presupposto oggettivo dell'IMU non è il possesso di cui all'art. 1140 c.c. bensì quello indicato agli artt. 8 e 9 D.lgv 23/2011 (“… Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili,..”). In ragione di tutto ciò chiedeva, in riforma delle impugnate sentenze, la conferma degli atti impositivi contestati.
La sig.ra Resistente_1 -a mezzo del dr. Difensore_1- si è regolarmente costituita in giudizio eccependo sulle ragioni dell'appello e presentando a sua volta appello incidentale.
Per il primo profilo ha ribadito le ragioni già esplicitate nel ricorso introduttivo della lite e cioè la mancata disponibilità e l'utilizzo dei beni immobili oggetto dell'imposta di cui si discute. Da ciò derivava il difetto del relativo presupposto impositivo.
In via incidentale, l'appellata ha impugnato il capo della sentenza che ha rigettato l'eccezione sulla motivazione dell'atto e sulla mancata allegazione della denuncia di successione presentata dal
Nominativo_2, quale fonte documentale utilizzata nella elaborazione dell'accertamento impugnato.
Il secondo capo impugnato della sentenza ha riguardato le spese di lite, ritenuta ingiustificata la compensazione in assenza di soccombenza reciproca ed infine, la mancata pronuncia sull'inapplicabilità di sanzioni ed interessi ex art. 6 c.
2. dlgv 472/97.
******
Con separato ricorso iscritto con r.g.a. 167/2025, il Comune di Udine ha appellato la sentenza n°235/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione monocratica in data 25.11.2024, depositata il 6.12.2024.
La vicenda si presenta del tutto simile a quella sopra esposta, trattandosi invece dell'annualità IMU 2019.
Purtuttavia va specificato che la causa petendi riguarda il tributo dovuto sino alla data del 16.5.2029 in cui era pronunciata dal Tribunale civile di Udine, la sentenza di scioglimento della comunione dei beni caduti in successione. Da quella data infatti, risulta pacifico il pieno possesso dei beni sui quali competeva alla Resistente_1 il pagamento dell'IMU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli appelli sono stati discussi all'udienza pubblica del 24 novembre 2025.
Il collegio, letti gli atti e sentiti il relatore ed il difensore del comune, nessuno intervenuto per la contribuente Resistente_1, ha ritenuto preliminarmente di riunire i due fascicoli rga 47/2025 e 167/2025 per connessione soggettiva ed oggettiva.
Nel merito gli appelli riuniti sono fondati e vanno accolti in riforma delle impugnate sentenze di primo grado sulla scorta delle seguenti ragioni.
Questo collegio valorizza l'indirizzo nomofilattico espresso costantemente dalla Corte di Cassazione ed in particolare con la sentenza n. 24836/2022, che ha stabilito che il legittimario chiamato ex lege alla successione, diviene erede nel momento in cui esercita l'azione di riduzione. Di fatti, risulta dalla lettura dei fascicoli di primo grado che la Resistente_1 abbia intentato l'azione di riduzione per lesione di legittima già dal 2013 di tal che può ritenersi che la stessa abbia acquisito la qualità di erede sin dal quel momento. Il riferimento temporale risulta utile alla comprensione dei fatti di causa poiché il comune ha svolto l'azione di accertamento sin dall'anno 2013 in ragione dell'impulso fornito dal Nominativo_2 al Comune di Udine, cui avrebbe partecipato l'azione giudiziaria intrapresa dalla Resistente_1.
Assodato quindi che quest'ultima avesse la qualità di erede ab origine causae, la questione che si è posta ha riguardato il difetto nel possesso e nella disponibilità dei beni a lei spettanti (sia in quota parte indivisa che a seguito di scioglimento della comunione). Sul punto, sia il giudice di prime cure che la difesa della
Resistente_1 hanno inteso richiamare la sentenza n°60/2024 della Corte Costituzionale i cui effetti hanno portato ad escludere l'applicazione dell'IMU a carico del proprietario in presenza di un'occupazione abusiva seguita da denuncia penale.
Ad avviso di questo collegio si tratta di una situazione non sovrapponibile al caso in discussione né tantomeno può ritenersi -come ha fatto il giudice di prime cure- ingiusta l'applicazione del tributo in una condizione di sottratto possesso e disponibilità.
Infatti, la situazione lamentata dalla ricorrente non interferisce con i presupposti di applicazione del tributo
(artt. 8 e 9 D.lgv 23/2011) ma trova ampia tutela nell'azione processuale svolta innanzi al giudice civile, dove la sottrazione del possesso o il mancato godimento dei frutti civili, al pari degli oneri tributari comunque sopportati, possono trovare il più ampio riconoscimento risarcitorio .
Nella presente sede in definitiva, questa Curia non può far altro che seguire le conseguenze connesse al principio romanistico secondo cui: semel heres, semper heres. Di conseguenza, la Resistente_1, avendo da subito esercitato l'azione in qualità di erede legittimario pretermesso, ha acquisito i relativi diritti e le relative obbligazioni, anche tributarie, ex tunc.
In punto di appello incidentale infine, va osservato che la motivazione degli atti di accertamento IMU è sufficientemente integrata dall'indicazione degli immobili, del loro valore catastale, della relativa base imponibile e dell'aliquota del tributo costituendo tutto ciò l'indicazione del an e del quantum dell'obbligazione tributaria. Né può ritenersi credibile che la Resistente_1 non conoscesse i dati della denuncia di successione presentata dal Nominativo_2 ed avente in oggetto i beni immobili sui cui la stessa aveva promosso l'azione civile per lesione di legittima. Da ciò l'infondatezza sull'eccezione circa la mancata allegazione della detta denuncia di successione quale elemento utilizzato in sede di accertamento.
Restando assorbita ogni altra questione, per le motivazioni sopra esposte la Corte accoglie gli appelli riuniti presentati dal Comune di Udine ed in riforma delle impugnate sentenze conferma gli accertamenti relativi emessi per gli anni d'imposta 2018 e 2019. Di pari vanno rigettati gli appelli incidentali secondo quanto sopra illustrato.
Il regime delle spese segue la soccombenza come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia – sez.prima, definitivamente pronunciandosi in integrale riforma delle decisioni appellate, respinge i ricorsi introduttivi delle liti;
condanna
Resistente_1 al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per ciascun grado in euro 500 oltre al contributo unificato.
Così deciso in Trieste, il giorno 24 novembre 2025
L'Estensore Il Presidente
Avv. Antonio Ribolsi Dott.Enrico Manzon