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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente e Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 378/2020 depositato il 22/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli N. 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 424/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 2 e pubblicata il 19/11/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320160000259509000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 03/06/2016 è stata notificata al sig. Ricorrente_1 la cartella di pagamento n.06320160000259509000 portante il Ruolo ordinario n.2015/250317, reso esecutivo il 4/11/2015.
Il contribuente è stato intimato ad adempiere l'obbligo di pagamento dell'IRPEF (€ 26,00) e delle relative
Addizionali regionale (€ 185,00) e comunale (€ 120,00) complessivamente dovute a titolo di minor credito recuperato, oltre alle sanzioni e agli interessi. La pretesa tributaria muoveva dalla liquidazione – ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 - della dichiarazione Modello 730/2013 relativa all'anno d'imposta 2012 trasmessa in data 17/06/2013; a seguito di tale controllo sono state recuperate le “eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione” esposte nel Quadro F – Sezione III che non hanno trovato corrispondenza nella dichiarazioni dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2011. Avverso la predetta cartella esattoriale, il contribuente presentava ricorso/reclamo in data 02/09/2016. In pari data presentava anche una dichiarazione integrativa a favore per l'anno d'imposta 2011 – ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. n.322 del 1998; con tale dichiarazione il contribuente ha generato il suo credito in quanto: Ai fini IRPEF ha inserito nel Quadro FA
“Familiari a carico” un ulteriore familiare con il seguente codice fiscale: CF_1 ne è conseguita la detrazione per “altri familiari a carico” (Rigo RN9) pari a € 609,00 che, sommata alle altre detrazioni, ha determinato un'imposta netta pari a zero;
pertanto il rimborso già ottenuto dal sostituto d'imposta di
€ 2.093,00 - a fronte delle ritenute subite di € 2.119,00 – è diventato carente per € 26,00 e tale importo è stato inserito al rigo RN 42 quale imposta a credito;
ai fini delle Addizionali regionale e comunale all'IRPEF ha azzerato il reddito imponibile che nella originaria dichiarazione era pari a € 15.022,00. Di conseguenza le ritenute operate dal sostituto d'imposta rispettivamente di € 185,00 e € 120,00 sono diventate imposte a
/credito. Pertanto attraverso la dichiarazione integrativa a favore presentata lo stesso giorno del ricorso,
02.09.2016 sono state dichiarate le tre eccedenze d'imposta anno 2011 che in sede di liquidazione della dichiarazione dell'anno 2012, oggetto del presente contenzioso, erano state recuperate in quanto inesistenti.
Con sentenza n.424/02/18 pronunciata l'8/10/2018 e depositata il 19/11/2018 la CTP di Macerata ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di lite liquidate in € 130,00. Con tempestivo appello notificato il 19/02/2020 è stata impugnata la sentenza predetta In base ai seguenti motivi:
1. Relata di notifica illeggibile – inesistenza della notifica con poste private;
Mancata consegna della comunicazione degli esiti del controllo formale;
2. Mancato contraddittorio;
Assenza e/o carenza di motivazione della cartella di pagamento;
3. Rettifica dei crediti in compensazione della dichiarazione precedente Unico PF 2012;
4. Assenza del calcolo degli interessi e accessori in cartella di pagamento;
Qualifica del responsabile che ha emesso l'avviso degli esiti formali.
Resiste con controdeduzioni l'agenzia delle entrate che chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
La corte letti gli atti del processo trattiene la causa in sentenza ed osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello deve essere respinto.
In merito ai motivi di appello in estrema sintesi la Corte rileva quanto segue:
1. La cartella è stata regolarmente notificata nel rispetto dell'art. 139 del c.p.c. tramite messo notificatore, mediante consegna dell'atto nelle mani proprie della coniuge del contribuente.
2. La comunicazione di irregolarità - codice atto n. 24308941319 del 23/4/2014 – è stata spedita con raccomandata n. 612939812850 del 29/04/2014 e recapitata per compiuta giacenza in data 07/06/2014.
3. Non vi è obbligo di contraddittorio preventivo quando non sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione;
nel caso in esame da un semplice controllo effettuato attraverso l'Anagrafe Tributaria è emerso l'inesistenza delle eccedenze di imposta dell'anno precedente;
ciò nonostante il contribuente è stato messo in grado di conoscere le motivazioni del controllo e di interagire in contraddittorio con l'Ufficio mediante la Comunicazione di irregolarità a lui notificata e di tale possibilità egli ha deciso di non avvalersi.
4. La cartella di pagamento rispetta fedelmente il modello previsto dal DM 321/99 in ossequio al D.P.
R. n. 602/1973. Sebbene l'art. 25 di tale norma non preveda uno specifico obbligo di motivazione della cartella di pagamento, nel “Dettaglio degli importi dovuti” risultano esplicitati l'anno d'imposta e la tipologia di controllo svolto, gli estremi della dichiarazione oggetto del controllo, le imposte iscritte a ruolo e la natura del recupero effettuato. E il contribuente, attraverso il ricorso presentato, ha dimostrato di aver compreso la motivazione dell'atto impugnato.
5. L'originaria dichiarazione per l'anno d'imposta 2011 è stata presentata il 26/6/2012; in tale dichiarazione non risultano eccedenze di imposta da riportare nell'anno successivo.
Tali eccedenze sono state determinate ed inserite nella dichiarazione integrativa a favore presentata per tale anno d'imposta in data 2/9/2016.
Rigettato l'appello nei primi 4 punti soprariportati, in merito al punto 5 la Corte osserva come nonostante sia stata presentata la dichiarazione integrativa, la quale poteva essere presentata anche a favore del contribuente giusti gli insegnamenti della Corte di Cassazione ( sent. N° 11507/2018) che ha riconosciuto applicabile ai periodi di imposta ancora aperti alla data del 24.10.2016 come nel caso di specie, la novella introdotta dalla legge 193 /2006 all'art 2 c.
8. e 8bis d.p.r. 322/98 che consente la presentazione in melius e/o in peius purchè entro i termini per l'accertamento fissati dall'art. 43 d.p.r. 600/73 in quanto dichiarazione di scienza. Tuttavia questa Corte rileva come dalla predetta dichiarazione integrativa non emerge la prova della spettanza del maggior credito anche e soprattutto per la considerazione che il codice fiscale indicato della persona a carico indicata non risulta presente nell'anagrafe tributaria e non esiste in atti prova della maggiore pretesa vanata dal contribuente. Ai fini IRPEF, se effettivamente il credito fosse stato esistente e fosse dipeso, come da dichiarato dall'appellante, dalla presenza di “ Altri Familiari a carico”, egli avrebbe dovuto fornirne la prova mediante idonea documentazione, nonostante il codice fiscale indicato del familiare a carico fosse del tutto sconosciuto all'Anagrafe Tributaria. Ne consegue, quindi che in assenza di prova, debbono trovare conferma le somme indicate nella cartella di pagamento impugnata sia perché sono state dichiarate eccedenza di imposta inesistenti mediante il “riporto crediti anno precedente” sia per l'utilizzo spregiudicato del procedimento relativo alla dichiarazione integrativa a favore presentata.
Per quanto concerne le spese le stesse seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria delle Marche respinge l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giustizia che indica in € 200,00 oltre IVA ed accessori se e come per legge dovuti.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il
17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MINESTRONI MAURO, Presidente e Relatore
BELLITTI GIUSEPPE, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 378/2020 depositato il 22/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata - Via Pannelli N. 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 424/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 2 e pubblicata il 19/11/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320160000259509000 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 03/06/2016 è stata notificata al sig. Ricorrente_1 la cartella di pagamento n.06320160000259509000 portante il Ruolo ordinario n.2015/250317, reso esecutivo il 4/11/2015.
Il contribuente è stato intimato ad adempiere l'obbligo di pagamento dell'IRPEF (€ 26,00) e delle relative
Addizionali regionale (€ 185,00) e comunale (€ 120,00) complessivamente dovute a titolo di minor credito recuperato, oltre alle sanzioni e agli interessi. La pretesa tributaria muoveva dalla liquidazione – ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 - della dichiarazione Modello 730/2013 relativa all'anno d'imposta 2012 trasmessa in data 17/06/2013; a seguito di tale controllo sono state recuperate le “eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione” esposte nel Quadro F – Sezione III che non hanno trovato corrispondenza nella dichiarazioni dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2011. Avverso la predetta cartella esattoriale, il contribuente presentava ricorso/reclamo in data 02/09/2016. In pari data presentava anche una dichiarazione integrativa a favore per l'anno d'imposta 2011 – ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. n.322 del 1998; con tale dichiarazione il contribuente ha generato il suo credito in quanto: Ai fini IRPEF ha inserito nel Quadro FA
“Familiari a carico” un ulteriore familiare con il seguente codice fiscale: CF_1 ne è conseguita la detrazione per “altri familiari a carico” (Rigo RN9) pari a € 609,00 che, sommata alle altre detrazioni, ha determinato un'imposta netta pari a zero;
pertanto il rimborso già ottenuto dal sostituto d'imposta di
€ 2.093,00 - a fronte delle ritenute subite di € 2.119,00 – è diventato carente per € 26,00 e tale importo è stato inserito al rigo RN 42 quale imposta a credito;
ai fini delle Addizionali regionale e comunale all'IRPEF ha azzerato il reddito imponibile che nella originaria dichiarazione era pari a € 15.022,00. Di conseguenza le ritenute operate dal sostituto d'imposta rispettivamente di € 185,00 e € 120,00 sono diventate imposte a
/credito. Pertanto attraverso la dichiarazione integrativa a favore presentata lo stesso giorno del ricorso,
02.09.2016 sono state dichiarate le tre eccedenze d'imposta anno 2011 che in sede di liquidazione della dichiarazione dell'anno 2012, oggetto del presente contenzioso, erano state recuperate in quanto inesistenti.
Con sentenza n.424/02/18 pronunciata l'8/10/2018 e depositata il 19/11/2018 la CTP di Macerata ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di lite liquidate in € 130,00. Con tempestivo appello notificato il 19/02/2020 è stata impugnata la sentenza predetta In base ai seguenti motivi:
1. Relata di notifica illeggibile – inesistenza della notifica con poste private;
Mancata consegna della comunicazione degli esiti del controllo formale;
2. Mancato contraddittorio;
Assenza e/o carenza di motivazione della cartella di pagamento;
3. Rettifica dei crediti in compensazione della dichiarazione precedente Unico PF 2012;
4. Assenza del calcolo degli interessi e accessori in cartella di pagamento;
Qualifica del responsabile che ha emesso l'avviso degli esiti formali.
Resiste con controdeduzioni l'agenzia delle entrate che chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
La corte letti gli atti del processo trattiene la causa in sentenza ed osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello deve essere respinto.
In merito ai motivi di appello in estrema sintesi la Corte rileva quanto segue:
1. La cartella è stata regolarmente notificata nel rispetto dell'art. 139 del c.p.c. tramite messo notificatore, mediante consegna dell'atto nelle mani proprie della coniuge del contribuente.
2. La comunicazione di irregolarità - codice atto n. 24308941319 del 23/4/2014 – è stata spedita con raccomandata n. 612939812850 del 29/04/2014 e recapitata per compiuta giacenza in data 07/06/2014.
3. Non vi è obbligo di contraddittorio preventivo quando non sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione;
nel caso in esame da un semplice controllo effettuato attraverso l'Anagrafe Tributaria è emerso l'inesistenza delle eccedenze di imposta dell'anno precedente;
ciò nonostante il contribuente è stato messo in grado di conoscere le motivazioni del controllo e di interagire in contraddittorio con l'Ufficio mediante la Comunicazione di irregolarità a lui notificata e di tale possibilità egli ha deciso di non avvalersi.
4. La cartella di pagamento rispetta fedelmente il modello previsto dal DM 321/99 in ossequio al D.P.
R. n. 602/1973. Sebbene l'art. 25 di tale norma non preveda uno specifico obbligo di motivazione della cartella di pagamento, nel “Dettaglio degli importi dovuti” risultano esplicitati l'anno d'imposta e la tipologia di controllo svolto, gli estremi della dichiarazione oggetto del controllo, le imposte iscritte a ruolo e la natura del recupero effettuato. E il contribuente, attraverso il ricorso presentato, ha dimostrato di aver compreso la motivazione dell'atto impugnato.
5. L'originaria dichiarazione per l'anno d'imposta 2011 è stata presentata il 26/6/2012; in tale dichiarazione non risultano eccedenze di imposta da riportare nell'anno successivo.
Tali eccedenze sono state determinate ed inserite nella dichiarazione integrativa a favore presentata per tale anno d'imposta in data 2/9/2016.
Rigettato l'appello nei primi 4 punti soprariportati, in merito al punto 5 la Corte osserva come nonostante sia stata presentata la dichiarazione integrativa, la quale poteva essere presentata anche a favore del contribuente giusti gli insegnamenti della Corte di Cassazione ( sent. N° 11507/2018) che ha riconosciuto applicabile ai periodi di imposta ancora aperti alla data del 24.10.2016 come nel caso di specie, la novella introdotta dalla legge 193 /2006 all'art 2 c.
8. e 8bis d.p.r. 322/98 che consente la presentazione in melius e/o in peius purchè entro i termini per l'accertamento fissati dall'art. 43 d.p.r. 600/73 in quanto dichiarazione di scienza. Tuttavia questa Corte rileva come dalla predetta dichiarazione integrativa non emerge la prova della spettanza del maggior credito anche e soprattutto per la considerazione che il codice fiscale indicato della persona a carico indicata non risulta presente nell'anagrafe tributaria e non esiste in atti prova della maggiore pretesa vanata dal contribuente. Ai fini IRPEF, se effettivamente il credito fosse stato esistente e fosse dipeso, come da dichiarato dall'appellante, dalla presenza di “ Altri Familiari a carico”, egli avrebbe dovuto fornirne la prova mediante idonea documentazione, nonostante il codice fiscale indicato del familiare a carico fosse del tutto sconosciuto all'Anagrafe Tributaria. Ne consegue, quindi che in assenza di prova, debbono trovare conferma le somme indicate nella cartella di pagamento impugnata sia perché sono state dichiarate eccedenza di imposta inesistenti mediante il “riporto crediti anno precedente” sia per l'utilizzo spregiudicato del procedimento relativo alla dichiarazione integrativa a favore presentata.
Per quanto concerne le spese le stesse seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria delle Marche respinge l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giustizia che indica in € 200,00 oltre IVA ed accessori se e come per legge dovuti.