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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/11/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa MA OL - Presidente rel. dott. Michele Prencipe - Consigliere dott.ssa Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 636/2024, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
“ (C.F. ), titolare dell'omonima ditta individuale, rap- Parte_1 CodiceFiscale_1 presentato e difeso dall'AVV. GIACOMO VALLA – fax: 0805240860; pec: CodiceFiscale_2
e dall'AVV. ROBERTA VALLA – Email_1 CodiceFiscale_3
- fax 080/5240860) e nel loro studio elettivamente domiciliato in Bari alla Email_2 via Quintino Sella n. 36,-
-appellante-
Avverso la sentenza n. n. 476/2024 pubbl. il 02/02/2024 RG n. 930092/2010 pronunciata dal
Tribunale di Bari.
CONTRO
- C.F.: -, rappresentata e difesa dall'Avvocato Nicola Controparte_1 C.F._4
BONASIA -C.F.: presso il cui studio in Bari alla Via Abate Gimma n. 8 è CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliata, giusta mandato apposto, ai sensi dell'art. 83, co. 3, penultimo e ultimo periodo, c.p.c., in calce all'originale dell'atto di costituzione in giudizio Nonché
(C.F.: contumace CP_2 C.F._6
- appellati -
All'udienza collegiale del 28.10.2025, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25.01.2010, e , in qualità di CP_2 Controparte_1 proprietari ed occupanti dell'immobile posto al primo piano dell'edificio condominiale sito in Bitonto al viale Giovanni XXX 61, convenivano innanzi l'intestato Tribunale – Sezione Distaccata di Bitonto
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Pt_1 Pt_1
“a) accertare la gravità ed intollerabilità delle immissioni acustiche e, per l'effetto,
b) condannare il sig. alla immediata cessazione dell'esercizio delle attività rumorose Parte_1 attualmente svolte nei locali sottostanti l'abitazione degli attori ovvero, in subordine e sempre che ne sia accertata la concreta fattibilità, condannare il sig. alla esecuzione di tutte le opere strutturali Pt_1
e tecniche idonee alla completa eliminazione delle lamentate immissioni acustiche ed olfattive;
c) in ogni caso condannare il sig. al risarcimento dei danni provocati agli attori Parte_1 dall'esercizio dell'attività casearia e di vendita come di seguito specificati:
- in favore della sig. : Controparte_1
€. 182,04 ovvero altro maggiore importo che sarà accertato in corso di causa, a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute sino ad oggi;
€. 5.000,00 ovvero altro maggiore o minore importo che risulterà di giustizia a titolo di risarcimento del danno patrimoniale connesso alla riduzione dell'attività lavorativa;
€. 50.000,00 ovvero altro maggiore o minore importo che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, comprensivo, cioè, del danno biologico connesso alla accertata compromissione del diritto primario ed inviolabile alla salute, del danno morale, del danno esistenziale e alla vita di relazione e di ogni altro pregiudizio che può essere ricompreso nel concetto di danno non patrimoniale in senso ampio;
- in favore del sig. : CP_2
€. 40.000,00 ovvero altro maggiore o minore importo che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione comprensiva del danno biologico, del danno morale, del danno esistenziale e alla vita di relazione e di ogni altro pregiudizio che può essere ricompreso nel concetto di danno non patrimoniale in senso ampio;
altro importo da determinarsi in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale connesso alla ridotta capacità lavorativa dell'attore;
€. 1.180,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di rilievi fonometrici all'interno della propria abitazione, giusta fatture n. 1/08 e 3/08 della ditta Ecoconsult che si producono;
d) condannare il convenuto al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria su tutte le somme che saranno riconosciute in favore degli attori nonché alla rifusione delle spese e competenze del giudizio”.
Deducevano gli attori
✓ di essere proprietari ed occupanti dell'immobile posto al primo piano dell'edificio condominiale sito in Bitonto al viale Giovanni XXIII 61;
✓ che a partire dal gennaio 2007 i locali ubicati al piano terra del citato edificio venivano adibiti dall'odierno convenuto all'attività di lavorazione del latte per la realizzazione di prodotti caseari utilizzando, a tal fine, numerosi macchinari rumorosi che rimanevano in azione anche nelle ore notturne, con pesantissime conseguenze negative sulla vita della famiglia;
✓ che dette immissioni non erano cessate neppure a seguito delle numerose segnalazioni formulate dagli attori;
✓ che le intollerabili immissioni avevano provocato, tra l'altro, una grave lesione della loro integrità psico-fisica, con fenomeni di alterazione del sonno, labilità emotiva, stress, depressione che, limitando lo svolgimento delle ordinarie occupazioni, incidevano negativamente sulla qualità della loro vita.
✓ Che In ragione di tanto, erano stati costretti a modificare sensibilmente le proprie abitudini e lo stile di vita;
in particolare il , agente di commercio, era spesso costretto ad CP_2 allontanarsi dall'abitazione coniugale per sottrarsi ai rumori molesti che l'incessante funzionamento dei macchinari produceva e a cercare ospitalità presso l'abitazione materna, mentre entrambi i coniugi avevano iniziato ad assumere farmaci (ansiolitici e sonniferi) per tentare di limitare i danni alla salute prodotti dalla continua esposizione all'inquinamento acustico.
Producevano le perizie tecniche redatte dai tecnici dell' che documentavano il superamento dei Pt_2 limiti di tollerabilità delle immissioni, sia in periodo diurno che in periodo notturno.
Chiedevano, quindi, che previa adozione dei provvedimenti di carattere inibitorio, il fosse Pt_1 condannato al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a causa della sua illecita condotta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.07.2010 si costituiva Parte_1 che instava per il rigetto delle domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto e non provate sia nell'an che nel quantum;
spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale nei confronti di CP_2
al risarcimento dei danni non patrimoniali e di ogni altro pregiudizio da determinarsi in misura
[...] non superiore a €. 5.000,00, con condanna degli attori al risarcimento ex art. 96 c.p.c. in misura non superiore a €. 5.000,00 e condanna alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa.
Istruita con prove orali (interrogatori formali della e del e prove testimoniali) nonché CP_1 Pt_1 con le consulenze tecniche (medica e fonometrica), la causa veniva decisa con l'impugnata sentenza col la quale il Tribunale così decideva:
“1) ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda proposta dagli attori e, per l'effetto:
a. ACCERTA l'illegittimità dell'attività esercitata nei locali in Bitonto al viale Giovanni XXIII angolo via
Comes, civici 4/a e 4/b;
b. RIGETTA la domanda di inibitoria di cessazione delle immissioni rumorose provenienti dai locali siti in Bitonto al viale Giovanni XXIII angolo via Comes, civici 4/a e 4/b, ovvero di esecuzione delle ulteriori opere strutturali e tecniche indicate dal Ctu Ing. e richieste dagli attori;
Persona_1
2) CONDANNA al risarcimento del danno non patrimoniale in favore degli attori pari Parte_1
a complessivi €. 42.000,00 (€. 21.000,00 ciascuno), oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di cui in parte motiva;
3) CONDANNA al pagamento in favore di della somma di €. 1.180,00 a Parte_1 CP_2 titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di rilievi fonometrici, oltre interessi come in motivazione;
4) RIGETTA la domanda di rimborso delle spese mediche richieste dagli attori;
5) RIGETTA la domanda di risarcimento del danno di riduzione dell'attività lavorativa avanzata da
[...]
; CP_1
6) RIGETTA la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto;
Parte_1
7) RIGETTA la domanda di lite temeraria avanzata dal convenuto;
Parte_1 8) COMPENSA per ½ le spese del presente giudizio che liquida complessivamente in €. 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge, condannando il convenuto alla refusione del restante ½ nei confronti degli attori, da distrarsi in Parte_1 favore del difensore;
9) PONE definitivamente le spese di ctu già liquidate con separati decreti a carico del convenuto
[...]
”. Pt_1
Riteneva il primo giudice che gli attori avessero provato il superamento dei limiti stabiliti dai regolamenti e la conseguente intollerabilità delle immissioni.
Tanto si evinceva dalla relazione redatta dai tecnici dell' in data 17.07.2007 che accertava CP_3 un superamento dei limiti posti dalle norme regolamentari di 24 punti nell'ambiente soggiorno dell'abitazione e di 17 punti nell'ambiente camera da letto e concludeva nel senso che “le sorgenti sonore specifiche in funzione in periodo notturno di asservimento al caseificio “ ” e relativo punto Pt_1 vendita, provocano inquinamento acustico in ambiente abitativo (soggiorno e camera da letto fam.
) ai sensi della legge n. 447/95, DPCM 14/11/97 e L. R. 03/02.” Nel corso di una Parte_3 successiva valutazione fonometrica, eseguita dai tecnici dell in data 18.05.2010, emergeva il Pt_2 superamento dei valori limite di immissione in periodo diurno in ambiente abitativo, sia nella stanza pranzo soggiorno che nella stanza da letto, mentre non veniva riscontrato inquinamento acustico nelle ore notturne (ovvero nella fascia oraria 22.00-06.00).
Il CTU nominato nel corso del giudizio, ing. accertava che “le emissioni sonore prodotte Per_2 dall'attività della ditta ” risultano essere superiori ai limiti di Parte_4 tollerabilità nella seguente situazione: periodo di riferimento diurno, finestre chiuse, durante il funzionamento del serbatoio refrigeratore. Il superamento dei limiti in questo caso è dovuto non tanto al rumore prodotto dai motori, quanto alla vibrazione rumorosa delle tubazioni del gas refrigerante contro le pareti del laboratorio. Una modifica del percorso delle tubazioni risolverebbe il problema….
Non vi è inquinamento acustico in periodo notturno negli ambienti esaminati nelle normali condizioni di funzionamento delle macchine del caseificio”.
L'ausiliario del Giudice allegava, altresì, una proposta tecnica per ovviare all'inquinamento acustico diurno .
I lavori venivano eseguiti parzialmente e completati in seguito, come appurato dal'CTU, ingf.
nominato a seguito di sopravvenuta indisponibilità del primo;
quest'ultimo, comunque Per_1 appurava che, dalle misurazioni eseguite era emerso che il rumore, al momento della esecuzione delle stesse, non fosse superiore alle soglie di legge, sicché detti lavori aggiuntivi lungi dall'essere indispensabili al fine di fronteggiare rumori intollerabili sarebbero serviti a migliorare le condizioni di benessere generale.
Il primo giudice, tuttavia, non riconosceva la sussistenza di un danno biologico in assenza di prova.
Rilevava il primo giudice che, proprio perché nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, pure nelle ipotesi di “danno in re ipsa”- in cui la presunzione si riferisce solo all'an debeatur (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianze secondo l“id quod plerumque accidit”) e non alla effettiva sussistenza del danno e della sua entità materiale, permaneva la necessità della prova di concreto pregiudizio ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario.
Nel caso di specie dalla ctu medico-legale, finalizzata ad accertare la natura e l'entità delle lesioni all'integrità psico-fisica, subita dagli attori per effetto ed in conseguenza dell'esposizione alle immissioni acustiche prodotte dall'attività del convenuto, nonché la durata dell'invalidità temporanea connessa alle patologie lamentate dagli attori ed il grado di invalidità permanente derivato anche per effetto della diretta incidenza di tali fenomeni sulle abitudini di vita degli attori, emergeva, rispetto agli attori, che “Nel caso oggetto della presente valutazione è difficile discriminare la quota parte dei disturbi psichici riferibile agli effetti extrauditivi del rumore dalla quota parte riferibile ad altri eventi psico stressanti (vita coniugale, attività professionale)”.
Non veniva quindi provata la sussistenza di un nesso eziologico immediato e diretto.
In particolare, il CTU, in data 01.02.2018, sulle osservazioni formulate dalle parti, riferiva “in nessuno dei certificati disponibili, relativi al sig. , vi è alcun riferimento alla esposizione a rumore quale CP_2 possibile fonte dei disturbi psichici lamentati. Nei pochi disponibili vi è un chiaro riferimento alle difficoltà personali e lavorative che lo affliggevano…dovendosi invece necessariamente attribuire un peso causale ben più determinante ad altri aspetti della vita del sig. ” ed altresì, relativamente CP_2 alle condizioni cliniche della precisava che “anche in questo caso, tuttavia, si evidenzia come CP_1 la genesi dei disturbi sia, tutt'altro che intuibilmente, di tipo misto e prevalentemente riconducibile alle problematiche famigliari”.
Il Tribunale, pertanto, rigettava la domanda di risarcimento relativamente alla riduzione della capacità lavorativa e al consequenziale rimborso delle spese mediche.
Rilevava tuttavia il primo giudice che la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integrasse una lesione costituente un danno conseguenza ristorabile in termini di danno non patrimoniale, allorché, in conseguenza della immissioni illecite, venivano lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni - cfr. SS.UU. Cass. sent. n. 2611/2017-.
Si trattava di un danno risarcibile correlato al pregiudizio al diritto al riposo, che ridondava sulla qualità della vita di un individuo e conseguentemente sul diritto alla salute costituzionalmente garantito suscettibile di prova mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità.
Nella specie, a giudizio del primo giudice poteva ritenersi accertata la sussistenza di un danno patito dagli attori per aver subito le immissioni rumorose quotidiane, provenienti dall'immobile condotto dal con-venuto, per un lungo periodo di tempo e comunque a far data dal gennaio 2007 fino all'anno
2021.
In mancanza di indicazioni specifiche provenienti dagli attori o, comunque, di parametri in base ai quali quantificare tale danno, esso veniva valutato in via equitativa, tenuto conto della durata delle immissioni, della frequenza quotidiana, estese all'intera durata della giornata, stimatoin €. 1.500,00 ciascuno per ogni anno per un totale di €. 21.000,00 ciascuno.
Con atto di citazione notificato il 2.05.2024, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 resa dal Tribunale di Bari proponendo i seguenti motivi di gravame:
Primo motivo relativo all'intervenuto accoglimento della domanda di accertamento della intollerabilità delle immissioni derivanti dalla attività di produzione del : Parte_5
1. la violazione e falsa applicazione dell'art. 844 c.c.;
2. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.;
3. la illogicità e ingiustizia manifesta;
4. l'omesso esame (…!
Secondo motivo relativo all'accoglimento della domanda di risarcimento:
1. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.;
2. la illogicità e ingiustizia manifesta;
Ha chiesto pertanto la riforma della sentenza n. 476/2024, e il rigetto delle domande proposte in primo grado, vinte le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituita , preliminarmente dichiarando che in data 13.08.2020 era deceduto Controparte_1 in Casalpusterlengo (LO) il proprio coniuge, e che, in data 21.07.2022 la medesima CP_2 aveva dichiarato di rinunziare all'eredità del proprio defunto coniuge, giusta atto rogato in pari data dal Notaio da Bitonto, registrato a Bari il 22.07.2022 al n. 35187/1T; e che altresì la Persona_3 figlia, , in data 16.12.2020 aveva formalmente dichiarato di rinunziare all'eredità Persona_4 del padre, giusta atto rogato in pari data dal Notaio da Bitonto, registrato a Bari Persona_5 il 18.12.2020 al n. 47807/1T.
Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, vinte le spese di lite.
Con le note depositate il 25.07.2025 l'appellante ha dato atto dell'intervenuto accordo transattivo fra il medesimo e – con il quale veniva regolamentata anche la parte relativa alle Controparte_1 spese-, che ha depositato e ha chiesto, con riferimento alla posizione di quest'ultima, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il ha insistito per la definizione del giudizio con riferimento a , che, se pure Pt_1 CP_2 deceduto, non ne era stata ritualmente dichiarata la morte.
Ha insistito nei suoi confronti per l'accoglimento dell'appello.
All'udienza collegiale del 28.10.25, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dal difensore e delle memorie difensive la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che con riferimento all'appello proposto dal relativamente alla posizione di Pt_1 [...] va dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio CP_1 essendo intervenuta tra le parti una transazione, ritualmente sottoscritta, anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite. Passando invece alla posizione di , rileva la Corte che, come dedotto anche CP_2 dall'appellante, richiamando la sentenza n. 15295 del 2014 a Sezioni Unite, “ l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'articolo 299 c.p.c., è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui
l'evento non sia dichiarato o noti-ficato nei modi e nei tempi di cui all'articolo 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e di riattivazione del rapporto a seguito della pro-posizione dell'impugnazione".
Pertanto, senza la dichiarazione o la notificazione dell'evento interruttivo - che solo il procuratore è legittimato a fare - il processo prosegue come se l'evento non fosse accaduto.
L'unica disciplina applicabile è, dunque, quella di cui all'articolo 300 c.p.c., con la conseguenza che se il procuratore omette di dichiarare o di notificare l'evento morte, la posizione giuridica della parte da lui rappresentata resta perciò stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, come se si trattasse di parte ancora viva o capace, sia nella fase attiva in corso, sia nelle successive fasi di quiescenza, dopo la pubblicazione della sentenza, e di riattivazione del rapporto a seguito e per effetto della proposizione dell'impugnazione e potrà essere modificata, solo se in sede di impugnazione si costituiranno gli eredi del defunto o il rappresentante dell'incapace, o se il procuratore dichiarerà
l'evento o lo notificherà alle altre parti o se, rimasta la parte contumace, l'evento sarà notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 300 c.p.c., comma 4 (cfr. Cass. 5095/2022 e nello stesso senso Cass. 2017 n. 14805; Cass. 2016 n. 11038).
Nel caso di specie il decesso di non è stato dichiarato o notificato nei modi e tempi di CP_2 cui all'articolo 300 c.p.c., né rileva l'avvenuto deposito del certificato di morte del medesimo, da parte della , in quanto soggetto non legittimato ex art. 300 c.p.c. CP_1
Pertanto, in mancanza di rituale dichiarazione o notificazione, deve ritenersi pienamente valido l'atto di impugnazione notificato, ex articolo 330 c.p.c., presso l'originario procuratore domiciliatario, e il giudizio deve proseguire come se l'evento non si fosse verificato.
Tanto premesso rileva la Corte che il Tribunale, pur affermando, a seguito delle analisi compiute dal
CTU e alla documentazione prodotta dagli attori, che le emissioni sonore prodotte dall'attività della ditta “ ” fossero risultate superiori ai limiti stabiliti dalle leggi e Parte_4 Parte_1 regolamenti, escludeva la risarcibilità del danno biologico, in assenza di prova del nesso causale fra le patologie allegate e le immissioni rumorose.
Deduceva tuttavia il primo giudice che gli attori e, per quanto ancora di interesse, il , CP_2 avevano provato il superamento dei limiti stabiliti dai regolamenti e la conseguente intollerabilità delle immissioni, allegando la relazione redatta dai tecnici dell' in data 17.07.2007 che CP_3 aveva accertato un superamento dei limiti posti dalle norme regolamentari di 24 punti nell'ambiente soggiorno dell'abitazione e di 17 punti nell'ambiente camera da letto e concluso nel senso che “le sorgenti sonore specifiche in funzione in periodo notturno di asservimento al caseificio “ ” e Pt_1 relativo punto vendita, provocano inquinamento acustico in ambiente abitativo (soggiorno e camera da letto fam. ) ai sensi della legge n. 447/95, DPCM 14/11/97 e L. R. 03/02.” Parte_3
Nel corso di una successiva valutazione fonometrica, eseguita dai tecnici dell in data Pt_2
18.05.2010, era emerso il superamento dei valori limite di immissione in periodo diurno in ambiente abitativo, sia nella stanza pranzo soggiorno che nella stanza da letto, mentre non veniva riscontrato inquinamento acustico nelle ore notturne (ovvero nella fascia oraria 22.00-06.00).
Il CTU aveva confermato il superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni solo in orario diurno.
Da tanto il Tribunale aveva, comunque, dedotto che, alla provata intollerabilità delle immissioni conseguisse (quale danno conseguenza) la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane.
L'appellante ha censurato la decisione rappresentando che le parti non avevano dato prova della lesione di tali diritti ancor più perché il primo verbale dell' era stato oggetto di contestazioni che Pt_2 avevano portato all'annullamento in autotutela delle sanzioni e all'accoglimento dell'opposizione alla susseguente ingiunzione comunale n. 195/2008, proposta dal , da parte del Tribunale di Bari Pt_1
(cfr. sentenza n. 5601/2016); il secondo verbale del 2010 dava atto unicamente del Pt_2 superamento dei limiti di tollerabilità in orario diurno.
Successivamente il CTU Ing. , nella relazione depositata il 21.05.2012 e successive Per_2 integrazioni aveva rilevato un superamento dei limiti, solo in orario diurno e solo in un ambiente dell'abitazione (sala da pranzo), soprattutto in fase di accensione del refrigeratore – circostanza del tutto eventuale -.
Tanto smentiva in radice quanto dedotto dagli attori circa le presunte ripercussioni delle vibrazioni rumorose sul ciclo sonno-veglia.
Ha aggiunto il TRITTO che i coniugi - non avevano mai riscontrato le numerose CP_1 CP_2 richieste di accesso presso il proprio appartamento inoltrate dallo stesso (cfr. racc. a.r. 6.2.2007,
3.5.2007, 4.7.2007) tese a confrontare le diverse relazioni peritali o comunque ad effettuare (anche presso il loro appartamento) una perizia in contradditorio, diversamente, appurato il problema, il fissaggio dei tubi (responsabili delle vibrazioni) sarebbe stato effettuato sin dall'inizio evitando ogni ulteriore eventuale pregiudizio.
Era stato invece il rifiuto dei coniugi - a precludere ogni spontaneo intervento del CP_2 CP_1
. Pt_1
Rappresentava, altresì, l'appellante che, in ogni caso, era provato che il avesse lasciato CP_2
l'abitazione familiare in Bitonto al viale Giovanni XXIII 61, dal 2011, essendosi separato dalla moglie, ragion per cui l'eventuale liquidazione del danno non avrebbe potuto andare oltre quella data.
Rileva la Corte, brevemente in diritto, che la giurisprudenza della Suprema Corte – cfr. Cass. Sez. 3,
22/01/2024, n. 2203, Rv. 670016 – 02- ha, in più occasioni, affermato che l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni (Cass. n. 26899/2014; Cass. n. 20927/2015, citata;
Cass. SU, n. 2611/2017; Cass. n.
10861/2018;). Tuttavia, ha ricordato la Suprema Corte, il danno non patrimoniale risarcibile non può essere in re ipsa, identificandosi questo non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza del danno deve essere, anzitutto, allegato e, quindi, provato (v. ex multis: Cass. n. 25420/2017; Cass. n. 31537/2018; Cass. n. 6589/2023).
L'allegazione a tal fine necessaria deve concernere fatti specifici del caso concreto, essere cioè circostanziata, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico ed astratto, eventuale ed ipotetico (tra le tante: Cass. n. 12143/2016; Cass. n. 28742/2018; Cass. n. 33276/2023), dovendo dare conto del peggioramento qualitativo della vita lamentato, attraverso il raffronto tra la situazione precedente e successiva alle immissioni.
Tale allegazione deve, quindi, essere oggetto di prova, che può essere fornita anche mediante presunzioni (tra le altre: Cass. n. F26899/2014; Cass. 20927/2015; Cass. S.U. n. 2611/2017; Cass. n.
16408/2017; Cass. n. 10861/2018). Come, poi, affermato dalla Sezioni Unite (Cass., S.U., n.
26972/2008) e ribadito dalla successiva giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
24030/2009; Cass. n. 2370/2014; Cass. n. 16133/2014; Cass. n. 3720/2019; Cass. n. 29206/2019;
Cass. n. 17383/2020; Cass. n. 33276/2023), “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. Tale principio è stato riaffermato anche in tema di danno non patrimoniale da immissioni illecite che comportino la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane (Cass. n. 28742/2018; Cass. n. 19434/2019)”.
Nella specie, soprattutto essendosi esclusa, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, ogni immissione oltre i limiti, in orario notturno ed essendo rimasto incontestato che il , CP_2 che svolgeva attività di agente di commercio, rimanesse in casa di giorno e che inoltre aveva lasciato l'abitazione in questione sin dal 2011, nulla è stato motivato, in quanto nulla era stato provato, in ordine alla concreta ed effettiva non riconducibilità di quanto allegato dagli originari attori a quei meri disagi, fastidi, disappunti, ansie o ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “precludono, in forza del principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., nella misura in cui esprimono i termini di un'incidenza non adeguatamente apprezzabile della sfera personale individuale, inevitabilmente scaturente dal fatto della convivenza sociale”. L'appello va, dunque accolto, col conseguente rigetto delle domande proposte da . CP_2
Le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione degli sviluppi della vicenda e delle reciproche soccombenze, vanno interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 476/2024 pubbl. il 02/02/2024 RG n. Parte_1
930092/2010 emessa dal Tribunale di Bari, così dispone:
1) dichiara la contumacia di;
CP_2
2) dichiara la cessazione della materia del contendere tra e;
Parte_1 Controparte_1
3) compensa, per intero, le spese processuali tra e;
Parte_1 Controparte_1
4) accoglie l'appello nei confronti di e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza CP_2 impugnata:
a) rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di;
CP_2 Parte_1
b) compensa, per intero, le spese del primo grado di giudizio tra e;
CP_2 Parte_1
c) pone gli oneri peritali, come liquidati dal Giudice di primo grado, definitivamente a carico di
; CP_2
5) compensa, per intero, le spese del presente grado di giudizio tra e Parte_1 CP_2
.
[...]
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione I civile della Corte di appello, il giorno
28/10/2025.
Il Presidente rel. est.
MA OL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa MA OL - Presidente rel. dott. Michele Prencipe - Consigliere dott.ssa Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 636/2024, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
“ (C.F. ), titolare dell'omonima ditta individuale, rap- Parte_1 CodiceFiscale_1 presentato e difeso dall'AVV. GIACOMO VALLA – fax: 0805240860; pec: CodiceFiscale_2
e dall'AVV. ROBERTA VALLA – Email_1 CodiceFiscale_3
- fax 080/5240860) e nel loro studio elettivamente domiciliato in Bari alla Email_2 via Quintino Sella n. 36,-
-appellante-
Avverso la sentenza n. n. 476/2024 pubbl. il 02/02/2024 RG n. 930092/2010 pronunciata dal
Tribunale di Bari.
CONTRO
- C.F.: -, rappresentata e difesa dall'Avvocato Nicola Controparte_1 C.F._4
BONASIA -C.F.: presso il cui studio in Bari alla Via Abate Gimma n. 8 è CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliata, giusta mandato apposto, ai sensi dell'art. 83, co. 3, penultimo e ultimo periodo, c.p.c., in calce all'originale dell'atto di costituzione in giudizio Nonché
(C.F.: contumace CP_2 C.F._6
- appellati -
All'udienza collegiale del 28.10.2025, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25.01.2010, e , in qualità di CP_2 Controparte_1 proprietari ed occupanti dell'immobile posto al primo piano dell'edificio condominiale sito in Bitonto al viale Giovanni XXX 61, convenivano innanzi l'intestato Tribunale – Sezione Distaccata di Bitonto
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Pt_1 Pt_1
“a) accertare la gravità ed intollerabilità delle immissioni acustiche e, per l'effetto,
b) condannare il sig. alla immediata cessazione dell'esercizio delle attività rumorose Parte_1 attualmente svolte nei locali sottostanti l'abitazione degli attori ovvero, in subordine e sempre che ne sia accertata la concreta fattibilità, condannare il sig. alla esecuzione di tutte le opere strutturali Pt_1
e tecniche idonee alla completa eliminazione delle lamentate immissioni acustiche ed olfattive;
c) in ogni caso condannare il sig. al risarcimento dei danni provocati agli attori Parte_1 dall'esercizio dell'attività casearia e di vendita come di seguito specificati:
- in favore della sig. : Controparte_1
€. 182,04 ovvero altro maggiore importo che sarà accertato in corso di causa, a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute sino ad oggi;
€. 5.000,00 ovvero altro maggiore o minore importo che risulterà di giustizia a titolo di risarcimento del danno patrimoniale connesso alla riduzione dell'attività lavorativa;
€. 50.000,00 ovvero altro maggiore o minore importo che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, comprensivo, cioè, del danno biologico connesso alla accertata compromissione del diritto primario ed inviolabile alla salute, del danno morale, del danno esistenziale e alla vita di relazione e di ogni altro pregiudizio che può essere ricompreso nel concetto di danno non patrimoniale in senso ampio;
- in favore del sig. : CP_2
€. 40.000,00 ovvero altro maggiore o minore importo che risulterà di giustizia, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione comprensiva del danno biologico, del danno morale, del danno esistenziale e alla vita di relazione e di ogni altro pregiudizio che può essere ricompreso nel concetto di danno non patrimoniale in senso ampio;
altro importo da determinarsi in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale connesso alla ridotta capacità lavorativa dell'attore;
€. 1.180,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di rilievi fonometrici all'interno della propria abitazione, giusta fatture n. 1/08 e 3/08 della ditta Ecoconsult che si producono;
d) condannare il convenuto al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria su tutte le somme che saranno riconosciute in favore degli attori nonché alla rifusione delle spese e competenze del giudizio”.
Deducevano gli attori
✓ di essere proprietari ed occupanti dell'immobile posto al primo piano dell'edificio condominiale sito in Bitonto al viale Giovanni XXIII 61;
✓ che a partire dal gennaio 2007 i locali ubicati al piano terra del citato edificio venivano adibiti dall'odierno convenuto all'attività di lavorazione del latte per la realizzazione di prodotti caseari utilizzando, a tal fine, numerosi macchinari rumorosi che rimanevano in azione anche nelle ore notturne, con pesantissime conseguenze negative sulla vita della famiglia;
✓ che dette immissioni non erano cessate neppure a seguito delle numerose segnalazioni formulate dagli attori;
✓ che le intollerabili immissioni avevano provocato, tra l'altro, una grave lesione della loro integrità psico-fisica, con fenomeni di alterazione del sonno, labilità emotiva, stress, depressione che, limitando lo svolgimento delle ordinarie occupazioni, incidevano negativamente sulla qualità della loro vita.
✓ Che In ragione di tanto, erano stati costretti a modificare sensibilmente le proprie abitudini e lo stile di vita;
in particolare il , agente di commercio, era spesso costretto ad CP_2 allontanarsi dall'abitazione coniugale per sottrarsi ai rumori molesti che l'incessante funzionamento dei macchinari produceva e a cercare ospitalità presso l'abitazione materna, mentre entrambi i coniugi avevano iniziato ad assumere farmaci (ansiolitici e sonniferi) per tentare di limitare i danni alla salute prodotti dalla continua esposizione all'inquinamento acustico.
Producevano le perizie tecniche redatte dai tecnici dell' che documentavano il superamento dei Pt_2 limiti di tollerabilità delle immissioni, sia in periodo diurno che in periodo notturno.
Chiedevano, quindi, che previa adozione dei provvedimenti di carattere inibitorio, il fosse Pt_1 condannato al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a causa della sua illecita condotta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.07.2010 si costituiva Parte_1 che instava per il rigetto delle domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto e non provate sia nell'an che nel quantum;
spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale nei confronti di CP_2
al risarcimento dei danni non patrimoniali e di ogni altro pregiudizio da determinarsi in misura
[...] non superiore a €. 5.000,00, con condanna degli attori al risarcimento ex art. 96 c.p.c. in misura non superiore a €. 5.000,00 e condanna alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di causa.
Istruita con prove orali (interrogatori formali della e del e prove testimoniali) nonché CP_1 Pt_1 con le consulenze tecniche (medica e fonometrica), la causa veniva decisa con l'impugnata sentenza col la quale il Tribunale così decideva:
“1) ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda proposta dagli attori e, per l'effetto:
a. ACCERTA l'illegittimità dell'attività esercitata nei locali in Bitonto al viale Giovanni XXIII angolo via
Comes, civici 4/a e 4/b;
b. RIGETTA la domanda di inibitoria di cessazione delle immissioni rumorose provenienti dai locali siti in Bitonto al viale Giovanni XXIII angolo via Comes, civici 4/a e 4/b, ovvero di esecuzione delle ulteriori opere strutturali e tecniche indicate dal Ctu Ing. e richieste dagli attori;
Persona_1
2) CONDANNA al risarcimento del danno non patrimoniale in favore degli attori pari Parte_1
a complessivi €. 42.000,00 (€. 21.000,00 ciascuno), oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura e con la decorrenza di cui in parte motiva;
3) CONDANNA al pagamento in favore di della somma di €. 1.180,00 a Parte_1 CP_2 titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di rilievi fonometrici, oltre interessi come in motivazione;
4) RIGETTA la domanda di rimborso delle spese mediche richieste dagli attori;
5) RIGETTA la domanda di risarcimento del danno di riduzione dell'attività lavorativa avanzata da
[...]
; CP_1
6) RIGETTA la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto;
Parte_1
7) RIGETTA la domanda di lite temeraria avanzata dal convenuto;
Parte_1 8) COMPENSA per ½ le spese del presente giudizio che liquida complessivamente in €. 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge, condannando il convenuto alla refusione del restante ½ nei confronti degli attori, da distrarsi in Parte_1 favore del difensore;
9) PONE definitivamente le spese di ctu già liquidate con separati decreti a carico del convenuto
[...]
”. Pt_1
Riteneva il primo giudice che gli attori avessero provato il superamento dei limiti stabiliti dai regolamenti e la conseguente intollerabilità delle immissioni.
Tanto si evinceva dalla relazione redatta dai tecnici dell' in data 17.07.2007 che accertava CP_3 un superamento dei limiti posti dalle norme regolamentari di 24 punti nell'ambiente soggiorno dell'abitazione e di 17 punti nell'ambiente camera da letto e concludeva nel senso che “le sorgenti sonore specifiche in funzione in periodo notturno di asservimento al caseificio “ ” e relativo punto Pt_1 vendita, provocano inquinamento acustico in ambiente abitativo (soggiorno e camera da letto fam.
) ai sensi della legge n. 447/95, DPCM 14/11/97 e L. R. 03/02.” Nel corso di una Parte_3 successiva valutazione fonometrica, eseguita dai tecnici dell in data 18.05.2010, emergeva il Pt_2 superamento dei valori limite di immissione in periodo diurno in ambiente abitativo, sia nella stanza pranzo soggiorno che nella stanza da letto, mentre non veniva riscontrato inquinamento acustico nelle ore notturne (ovvero nella fascia oraria 22.00-06.00).
Il CTU nominato nel corso del giudizio, ing. accertava che “le emissioni sonore prodotte Per_2 dall'attività della ditta ” risultano essere superiori ai limiti di Parte_4 tollerabilità nella seguente situazione: periodo di riferimento diurno, finestre chiuse, durante il funzionamento del serbatoio refrigeratore. Il superamento dei limiti in questo caso è dovuto non tanto al rumore prodotto dai motori, quanto alla vibrazione rumorosa delle tubazioni del gas refrigerante contro le pareti del laboratorio. Una modifica del percorso delle tubazioni risolverebbe il problema….
Non vi è inquinamento acustico in periodo notturno negli ambienti esaminati nelle normali condizioni di funzionamento delle macchine del caseificio”.
L'ausiliario del Giudice allegava, altresì, una proposta tecnica per ovviare all'inquinamento acustico diurno .
I lavori venivano eseguiti parzialmente e completati in seguito, come appurato dal'CTU, ingf.
nominato a seguito di sopravvenuta indisponibilità del primo;
quest'ultimo, comunque Per_1 appurava che, dalle misurazioni eseguite era emerso che il rumore, al momento della esecuzione delle stesse, non fosse superiore alle soglie di legge, sicché detti lavori aggiuntivi lungi dall'essere indispensabili al fine di fronteggiare rumori intollerabili sarebbero serviti a migliorare le condizioni di benessere generale.
Il primo giudice, tuttavia, non riconosceva la sussistenza di un danno biologico in assenza di prova.
Rilevava il primo giudice che, proprio perché nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, pure nelle ipotesi di “danno in re ipsa”- in cui la presunzione si riferisce solo all'an debeatur (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianze secondo l“id quod plerumque accidit”) e non alla effettiva sussistenza del danno e della sua entità materiale, permaneva la necessità della prova di concreto pregiudizio ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario.
Nel caso di specie dalla ctu medico-legale, finalizzata ad accertare la natura e l'entità delle lesioni all'integrità psico-fisica, subita dagli attori per effetto ed in conseguenza dell'esposizione alle immissioni acustiche prodotte dall'attività del convenuto, nonché la durata dell'invalidità temporanea connessa alle patologie lamentate dagli attori ed il grado di invalidità permanente derivato anche per effetto della diretta incidenza di tali fenomeni sulle abitudini di vita degli attori, emergeva, rispetto agli attori, che “Nel caso oggetto della presente valutazione è difficile discriminare la quota parte dei disturbi psichici riferibile agli effetti extrauditivi del rumore dalla quota parte riferibile ad altri eventi psico stressanti (vita coniugale, attività professionale)”.
Non veniva quindi provata la sussistenza di un nesso eziologico immediato e diretto.
In particolare, il CTU, in data 01.02.2018, sulle osservazioni formulate dalle parti, riferiva “in nessuno dei certificati disponibili, relativi al sig. , vi è alcun riferimento alla esposizione a rumore quale CP_2 possibile fonte dei disturbi psichici lamentati. Nei pochi disponibili vi è un chiaro riferimento alle difficoltà personali e lavorative che lo affliggevano…dovendosi invece necessariamente attribuire un peso causale ben più determinante ad altri aspetti della vita del sig. ” ed altresì, relativamente CP_2 alle condizioni cliniche della precisava che “anche in questo caso, tuttavia, si evidenzia come CP_1 la genesi dei disturbi sia, tutt'altro che intuibilmente, di tipo misto e prevalentemente riconducibile alle problematiche famigliari”.
Il Tribunale, pertanto, rigettava la domanda di risarcimento relativamente alla riduzione della capacità lavorativa e al consequenziale rimborso delle spese mediche.
Rilevava tuttavia il primo giudice che la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integrasse una lesione costituente un danno conseguenza ristorabile in termini di danno non patrimoniale, allorché, in conseguenza della immissioni illecite, venivano lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni - cfr. SS.UU. Cass. sent. n. 2611/2017-.
Si trattava di un danno risarcibile correlato al pregiudizio al diritto al riposo, che ridondava sulla qualità della vita di un individuo e conseguentemente sul diritto alla salute costituzionalmente garantito suscettibile di prova mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità.
Nella specie, a giudizio del primo giudice poteva ritenersi accertata la sussistenza di un danno patito dagli attori per aver subito le immissioni rumorose quotidiane, provenienti dall'immobile condotto dal con-venuto, per un lungo periodo di tempo e comunque a far data dal gennaio 2007 fino all'anno
2021.
In mancanza di indicazioni specifiche provenienti dagli attori o, comunque, di parametri in base ai quali quantificare tale danno, esso veniva valutato in via equitativa, tenuto conto della durata delle immissioni, della frequenza quotidiana, estese all'intera durata della giornata, stimatoin €. 1.500,00 ciascuno per ogni anno per un totale di €. 21.000,00 ciascuno.
Con atto di citazione notificato il 2.05.2024, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 resa dal Tribunale di Bari proponendo i seguenti motivi di gravame:
Primo motivo relativo all'intervenuto accoglimento della domanda di accertamento della intollerabilità delle immissioni derivanti dalla attività di produzione del : Parte_5
1. la violazione e falsa applicazione dell'art. 844 c.c.;
2. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.;
3. la illogicità e ingiustizia manifesta;
4. l'omesso esame (…!
Secondo motivo relativo all'accoglimento della domanda di risarcimento:
1. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.;
2. la illogicità e ingiustizia manifesta;
Ha chiesto pertanto la riforma della sentenza n. 476/2024, e il rigetto delle domande proposte in primo grado, vinte le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Si è costituita , preliminarmente dichiarando che in data 13.08.2020 era deceduto Controparte_1 in Casalpusterlengo (LO) il proprio coniuge, e che, in data 21.07.2022 la medesima CP_2 aveva dichiarato di rinunziare all'eredità del proprio defunto coniuge, giusta atto rogato in pari data dal Notaio da Bitonto, registrato a Bari il 22.07.2022 al n. 35187/1T; e che altresì la Persona_3 figlia, , in data 16.12.2020 aveva formalmente dichiarato di rinunziare all'eredità Persona_4 del padre, giusta atto rogato in pari data dal Notaio da Bitonto, registrato a Bari Persona_5 il 18.12.2020 al n. 47807/1T.
Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, vinte le spese di lite.
Con le note depositate il 25.07.2025 l'appellante ha dato atto dell'intervenuto accordo transattivo fra il medesimo e – con il quale veniva regolamentata anche la parte relativa alle Controparte_1 spese-, che ha depositato e ha chiesto, con riferimento alla posizione di quest'ultima, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Il ha insistito per la definizione del giudizio con riferimento a , che, se pure Pt_1 CP_2 deceduto, non ne era stata ritualmente dichiarata la morte.
Ha insistito nei suoi confronti per l'accoglimento dell'appello.
All'udienza collegiale del 28.10.25, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note contenenti le conclusioni precisate dal difensore e delle memorie difensive la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che con riferimento all'appello proposto dal relativamente alla posizione di Pt_1 [...] va dichiarata la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio CP_1 essendo intervenuta tra le parti una transazione, ritualmente sottoscritta, anche con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite. Passando invece alla posizione di , rileva la Corte che, come dedotto anche CP_2 dall'appellante, richiamando la sentenza n. 15295 del 2014 a Sezioni Unite, “ l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'articolo 299 c.p.c., è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui
l'evento non sia dichiarato o noti-ficato nei modi e nei tempi di cui all'articolo 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e di riattivazione del rapporto a seguito della pro-posizione dell'impugnazione".
Pertanto, senza la dichiarazione o la notificazione dell'evento interruttivo - che solo il procuratore è legittimato a fare - il processo prosegue come se l'evento non fosse accaduto.
L'unica disciplina applicabile è, dunque, quella di cui all'articolo 300 c.p.c., con la conseguenza che se il procuratore omette di dichiarare o di notificare l'evento morte, la posizione giuridica della parte da lui rappresentata resta perciò stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, come se si trattasse di parte ancora viva o capace, sia nella fase attiva in corso, sia nelle successive fasi di quiescenza, dopo la pubblicazione della sentenza, e di riattivazione del rapporto a seguito e per effetto della proposizione dell'impugnazione e potrà essere modificata, solo se in sede di impugnazione si costituiranno gli eredi del defunto o il rappresentante dell'incapace, o se il procuratore dichiarerà
l'evento o lo notificherà alle altre parti o se, rimasta la parte contumace, l'evento sarà notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 300 c.p.c., comma 4 (cfr. Cass. 5095/2022 e nello stesso senso Cass. 2017 n. 14805; Cass. 2016 n. 11038).
Nel caso di specie il decesso di non è stato dichiarato o notificato nei modi e tempi di CP_2 cui all'articolo 300 c.p.c., né rileva l'avvenuto deposito del certificato di morte del medesimo, da parte della , in quanto soggetto non legittimato ex art. 300 c.p.c. CP_1
Pertanto, in mancanza di rituale dichiarazione o notificazione, deve ritenersi pienamente valido l'atto di impugnazione notificato, ex articolo 330 c.p.c., presso l'originario procuratore domiciliatario, e il giudizio deve proseguire come se l'evento non si fosse verificato.
Tanto premesso rileva la Corte che il Tribunale, pur affermando, a seguito delle analisi compiute dal
CTU e alla documentazione prodotta dagli attori, che le emissioni sonore prodotte dall'attività della ditta “ ” fossero risultate superiori ai limiti stabiliti dalle leggi e Parte_4 Parte_1 regolamenti, escludeva la risarcibilità del danno biologico, in assenza di prova del nesso causale fra le patologie allegate e le immissioni rumorose.
Deduceva tuttavia il primo giudice che gli attori e, per quanto ancora di interesse, il , CP_2 avevano provato il superamento dei limiti stabiliti dai regolamenti e la conseguente intollerabilità delle immissioni, allegando la relazione redatta dai tecnici dell' in data 17.07.2007 che CP_3 aveva accertato un superamento dei limiti posti dalle norme regolamentari di 24 punti nell'ambiente soggiorno dell'abitazione e di 17 punti nell'ambiente camera da letto e concluso nel senso che “le sorgenti sonore specifiche in funzione in periodo notturno di asservimento al caseificio “ ” e Pt_1 relativo punto vendita, provocano inquinamento acustico in ambiente abitativo (soggiorno e camera da letto fam. ) ai sensi della legge n. 447/95, DPCM 14/11/97 e L. R. 03/02.” Parte_3
Nel corso di una successiva valutazione fonometrica, eseguita dai tecnici dell in data Pt_2
18.05.2010, era emerso il superamento dei valori limite di immissione in periodo diurno in ambiente abitativo, sia nella stanza pranzo soggiorno che nella stanza da letto, mentre non veniva riscontrato inquinamento acustico nelle ore notturne (ovvero nella fascia oraria 22.00-06.00).
Il CTU aveva confermato il superamento della soglia di tollerabilità delle immissioni solo in orario diurno.
Da tanto il Tribunale aveva, comunque, dedotto che, alla provata intollerabilità delle immissioni conseguisse (quale danno conseguenza) la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane.
L'appellante ha censurato la decisione rappresentando che le parti non avevano dato prova della lesione di tali diritti ancor più perché il primo verbale dell' era stato oggetto di contestazioni che Pt_2 avevano portato all'annullamento in autotutela delle sanzioni e all'accoglimento dell'opposizione alla susseguente ingiunzione comunale n. 195/2008, proposta dal , da parte del Tribunale di Bari Pt_1
(cfr. sentenza n. 5601/2016); il secondo verbale del 2010 dava atto unicamente del Pt_2 superamento dei limiti di tollerabilità in orario diurno.
Successivamente il CTU Ing. , nella relazione depositata il 21.05.2012 e successive Per_2 integrazioni aveva rilevato un superamento dei limiti, solo in orario diurno e solo in un ambiente dell'abitazione (sala da pranzo), soprattutto in fase di accensione del refrigeratore – circostanza del tutto eventuale -.
Tanto smentiva in radice quanto dedotto dagli attori circa le presunte ripercussioni delle vibrazioni rumorose sul ciclo sonno-veglia.
Ha aggiunto il TRITTO che i coniugi - non avevano mai riscontrato le numerose CP_1 CP_2 richieste di accesso presso il proprio appartamento inoltrate dallo stesso (cfr. racc. a.r. 6.2.2007,
3.5.2007, 4.7.2007) tese a confrontare le diverse relazioni peritali o comunque ad effettuare (anche presso il loro appartamento) una perizia in contradditorio, diversamente, appurato il problema, il fissaggio dei tubi (responsabili delle vibrazioni) sarebbe stato effettuato sin dall'inizio evitando ogni ulteriore eventuale pregiudizio.
Era stato invece il rifiuto dei coniugi - a precludere ogni spontaneo intervento del CP_2 CP_1
. Pt_1
Rappresentava, altresì, l'appellante che, in ogni caso, era provato che il avesse lasciato CP_2
l'abitazione familiare in Bitonto al viale Giovanni XXIII 61, dal 2011, essendosi separato dalla moglie, ragion per cui l'eventuale liquidazione del danno non avrebbe potuto andare oltre quella data.
Rileva la Corte, brevemente in diritto, che la giurisprudenza della Suprema Corte – cfr. Cass. Sez. 3,
22/01/2024, n. 2203, Rv. 670016 – 02- ha, in più occasioni, affermato che l'assenza di un danno biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni (Cass. n. 26899/2014; Cass. n. 20927/2015, citata;
Cass. SU, n. 2611/2017; Cass. n.
10861/2018;). Tuttavia, ha ricordato la Suprema Corte, il danno non patrimoniale risarcibile non può essere in re ipsa, identificandosi questo non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza del danno deve essere, anzitutto, allegato e, quindi, provato (v. ex multis: Cass. n. 25420/2017; Cass. n. 31537/2018; Cass. n. 6589/2023).
L'allegazione a tal fine necessaria deve concernere fatti specifici del caso concreto, essere cioè circostanziata, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico ed astratto, eventuale ed ipotetico (tra le tante: Cass. n. 12143/2016; Cass. n. 28742/2018; Cass. n. 33276/2023), dovendo dare conto del peggioramento qualitativo della vita lamentato, attraverso il raffronto tra la situazione precedente e successiva alle immissioni.
Tale allegazione deve, quindi, essere oggetto di prova, che può essere fornita anche mediante presunzioni (tra le altre: Cass. n. F26899/2014; Cass. 20927/2015; Cass. S.U. n. 2611/2017; Cass. n.
16408/2017; Cass. n. 10861/2018). Come, poi, affermato dalla Sezioni Unite (Cass., S.U., n.
26972/2008) e ribadito dalla successiva giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
24030/2009; Cass. n. 2370/2014; Cass. n. 16133/2014; Cass. n. 3720/2019; Cass. n. 29206/2019;
Cass. n. 17383/2020; Cass. n. 33276/2023), “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità. Tale principio è stato riaffermato anche in tema di danno non patrimoniale da immissioni illecite che comportino la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane (Cass. n. 28742/2018; Cass. n. 19434/2019)”.
Nella specie, soprattutto essendosi esclusa, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, ogni immissione oltre i limiti, in orario notturno ed essendo rimasto incontestato che il , CP_2 che svolgeva attività di agente di commercio, rimanesse in casa di giorno e che inoltre aveva lasciato l'abitazione in questione sin dal 2011, nulla è stato motivato, in quanto nulla era stato provato, in ordine alla concreta ed effettiva non riconducibilità di quanto allegato dagli originari attori a quei meri disagi, fastidi, disappunti, ansie o ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “precludono, in forza del principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c., nella misura in cui esprimono i termini di un'incidenza non adeguatamente apprezzabile della sfera personale individuale, inevitabilmente scaturente dal fatto della convivenza sociale”. L'appello va, dunque accolto, col conseguente rigetto delle domande proposte da . CP_2
Le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione degli sviluppi della vicenda e delle reciproche soccombenze, vanno interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 476/2024 pubbl. il 02/02/2024 RG n. Parte_1
930092/2010 emessa dal Tribunale di Bari, così dispone:
1) dichiara la contumacia di;
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2) dichiara la cessazione della materia del contendere tra e;
Parte_1 Controparte_1
3) compensa, per intero, le spese processuali tra e;
Parte_1 Controparte_1
4) accoglie l'appello nei confronti di e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza CP_2 impugnata:
a) rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di;
CP_2 Parte_1
b) compensa, per intero, le spese del primo grado di giudizio tra e;
CP_2 Parte_1
c) pone gli oneri peritali, come liquidati dal Giudice di primo grado, definitivamente a carico di
; CP_2
5) compensa, per intero, le spese del presente grado di giudizio tra e Parte_1 CP_2
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[...]
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione I civile della Corte di appello, il giorno
28/10/2025.
Il Presidente rel. est.
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