TRIB
Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/10/2025, n. 14456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14456 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2627/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2627 del ruolo generale per l'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 9.6.2025, con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 9.9.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 29.9.2025, vertente
TRA
(C.F. P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Marco Bradde, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante , Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. Michela Bina, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19906/2022, emesso nell'ambito del procedimento n. 60314/2022 in materia di contratto di somministrazione di merci.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza del 9.6.2025.
FATTO E DIRITTO
ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 19906/2022 nei confronti Controparte_1 della Blue Valley Società Cooperativa per l'importo di € 9.836,37 a titolo di corrispettivo per la somministrazione di merci.
pagina 1 di 5 La società ingiunta ha proposto opposizione avverso tale decreto, chiedendone la revoca, con l'accertamento che la somma intimata non era dovuta ed in subordine chiedendo la parziale compensazione con il proprio credito, con condanna al pagamento della minor somma di € 2.913,83.
A tal fine ha esposto: - che non sussisteva la competenza territoriale del Giudice adito, dal momento che l'ingiunta ha sede nel circondario di Rieti;
- che comunque non erano state fornite la consulenza ed assistenza tecnica per l'organizzazione e la gestione dell'esercizio commerciale, come era invece previsto nel contratto;
- che di conseguenza la parte opposta non poteva vantare alcun credito;
- che peraltro in applicazione del contratto stipulato in data 21.3.2019 la si era Controparte_1 impegnata a riconoscere alla una percentuale pari al 4% del fatturato maturato da parte Parte_3 opposta nel periodo dal 1.1.2021 al 31.12.2021; - che, avendo l'opposta, prodotto un fatturato di e
173.063,57, sulla base dell'accordo era maturato un credito di € 6.922,54; - che si sarebbe dovuto procedere alla compensazione, con conseguente individuazione del residuo importo di € 2.913,83; - che quindi sussistevano tutti i presupposti per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, con Controparte_1 conferma del decreto e condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta ovvero in subordine dell'importo effettivamente accertato come dovuto.
A tal fine ha esposto: - che l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla controparte doveva ritenersi infondata, tenuto conto della clausola con cui le parti avevano stabilito la competenza esclusiva del foro di Roma;
- che l'opponente non aveva contestato né la sottoscrizione del contratto, né la regolare consegna della merce;
- che la società opposta aveva pienamente adempiuto le obbligazioni poste a suo carico, mediante consegna di tutto il materiale necessario alla commercializzazione e alla pubblicizzazione dei prodotti;
- che era stata garantita anche l'assistenza presso il punto vendita;
- che quindi l'eccezione di inadempimento doveva ritenersi del tutto infondata;
- che la controparte non aveva maturato il diritto al pagamento del premio di fine anno, in quanto non era stato raggiunto l'obiettivo del volume degli acquisti previsto nel contratto;
- che quindi il decreto ingiuntivo doveva essere totalmente confermato.
L'istanza ai sensi dell'art. 648 c.p.c. è stata accolta.
È stata espletata la prova per testi richiesta da parte convenuta.
All'udienza del 9.6.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
La controversia ha ad oggetto la valutazione della fondatezza del credito azionato da
[...]
sulla base del contratto di somministrazione sottoscritto in data 21.3.2019, nei Controparte_1 confronti della società opponente in relazione alla fornitura dei prodotti analiticamente indicati nelle undici fatture emesse dal 5.8.2021 al 3.12.2021. pagina 2 di 5 In sede monitoria l'opposta aveva prodotto il contratto e le fatture. Con l'opposizione la società ingiunta ha eccepito, in ordine logico, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito,
l'inadempimento della l'inadempimento della medesima in relazione alle Controparte_1 obbligazioni assunte nel contratto e la maturazione di un credito a titolo di premio calcolato sulla base del fatturato annuo, da opporre in compensazione con quello azionato in via monitoria.
In relazione all'eccezione di incompetenza territoriale, è sufficiente, al fine di concludere per la sua infondatezza, fare riferimento al contenuto dell'art. 6 del contratto di somministrazione, che prevede la competenza in via esclusiva del Foro di Roma in relazione ad ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione del contratto.
Passando a valutare il merito della pretesa azionata in via monitoria, occorre preliminarmente ricordare in via generale, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura -titolo idoneo per l'emissione del decreto- costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa, nel presente giudizio a cognizione ordinaria di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ. n. 5071 del 3/3/2009; Cass. civ. n. 17371 del
17/11/2003).
Benché ai sensi del combinato disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c., per i crediti relativi a somministrazione di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi eseguite da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili costituiscano prova scritta idonea a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo nei confronti anche di soggetti non imprenditori (cfr. Cass. civ. n. 14363 del
16/11/2001; Cass. civ. n. 13429/2000), in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore è tenuto a fornire piena prova dei fatti costitutivi del credito, non potendo avvalersi, nei confronti del debitore che non sia imprenditore, né del regime speciale previsto per l'emissione del decreto ingiuntivo, né della norma sulla efficacia probatoria tra gli imprenditori prevista dall'art. 2710 c.c.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, non è in contestazione che i rapporti tra le parti siano stati regolati dal contratto sottoscritto in data 21.3.2019, come è anche pacifico che i prodotti elencati nelle fatture prodotte in sede monitoria siano stati effettivamente forniti.
La Blue Valley società cooperativa ha sostenuto genericamente che l'opposta si sia resa inadempiente rispetto all'obbligo di fornire consulenza tecnica per l'organizzazione e la gestione dell'esercizio commerciale. Sul punto occorre notare che nel contratto di somministrazione intercorso tra le parti la materia dei servizi e promozioni è trattata nella parte III, dove in particolare all'art. 1 oggetto è precisato che “il somministrante potrà fornire al somministrato i seguenti servizi volti all'avviamento e alla conduzione dell'esercizio commerciale di cui il somministrato è titolare, mettendo a disposizione di quest'ultimo il know-how tecnico, commerciale e gestionale acquisito dal somministrante nel settore della distribuzione al dettaglio. A) consulenza e assistenza commerciale con riferimento in particolare all'allestimento del punto vendita e all'assortimento dei prodotti;
b) consulenza ed assistenza per attività di marketing e comunicazione;
c) consulenza gestionale per la stesura adi budgets e previsioni;
d) consulenza ed assistenza informatica con fornitura dell'hardware e del software. Le parti riconoscono e danno atto che l'obbligazione del somministrante è meramente di mezzi e non di risultato”.
Nonostante la genericità della deduzione della è stata comunque ammessa ed espletata Parte_1 la prova orale richiesta dalla , in relazione all'effettiva esecuzione delle Controparte_1 prestazioni relative alla consulenza ed assistenza all'organizzazione del punto vendita. Dall'esame dei testimoni sigg. e è emerso chiaramente che la somministrante ha Testimone_1 Testimone_2 fornito l'assistenza tecnica necessaria, esaminando in via preliminare l'immobile da adibire a punto vendita, fornendo un software per la gestione degli ordini ed il relativo hardware, coadiuvando il personale del somministrato nell'organizzazione della collocazione delle merci sugli scaffali e seguendo anche le successive fasi di verifica del volume delle vendite.
L'opposto ha quindi fornito la prova di aver correttamente adempiuto le obbligazioni relative ai servizi sul medesimo gravanti.
Con riferimento all'eccezione di parziale compensazione del credito, che si sarebbe determinata per effetto del sorgere del diritto alla percezione del premio di fine anno, previsto dall'art. 6 del contratto di somministrazione, appare sufficiente osservare che, secondo la previsione di cui al punto 6.1 tale premio sarebbe maturato esclusivamente al raggiungimento di uno o di entrambi dei seguenti obiettivi:
- al superamento del volume degli acquisti annui presso la di € Controparte_1
260.000,00, al somministrato verrà erogato un premio pari al 3% degli acquisti annui effettuati presso la - al superamento del 75% della quota acquisti presso la Controparte_1 [...] sul totale dei volumi acquistati, così come prevista dall'art. 2.1, al somministrato Controparte_1 verrà erogato un premio pari all'1% degli acquisti annui presso la . Controparte_1 pagina 4 di 5 L'opponente non ha documentato la ricorrenza di nessuno di tali presupposti, allegando in contrario che il volume del fatturato ammontava ad € 173.063,57: ne consegue che l'opponente non ha assolto l'onere probatorio a suo carico relativo agli elementi costitutivi del controcredito che si intendeva opporre in compensazione.
Da quanto esposto consegue che l'opposizione deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'espletamento di tutte le fasi e del contenuto delle attività effettivamente svolte dalla difesa della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
respinge l'opposizione e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n.
19906/2022, emesso nell'ambito del procedimento n. 60314/2022;
condanna l'opponente al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'opposta che liquida in
€ 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 19.10.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2627 del ruolo generale per l'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 9.6.2025, con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 9.9.2025 e per il deposito delle memorie di replica fino al 29.9.2025, vertente
TRA
(C.F. P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Marco Bradde, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante , Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. Michela Bina, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19906/2022, emesso nell'ambito del procedimento n. 60314/2022 in materia di contratto di somministrazione di merci.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza del 9.6.2025.
FATTO E DIRITTO
ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 19906/2022 nei confronti Controparte_1 della Blue Valley Società Cooperativa per l'importo di € 9.836,37 a titolo di corrispettivo per la somministrazione di merci.
pagina 1 di 5 La società ingiunta ha proposto opposizione avverso tale decreto, chiedendone la revoca, con l'accertamento che la somma intimata non era dovuta ed in subordine chiedendo la parziale compensazione con il proprio credito, con condanna al pagamento della minor somma di € 2.913,83.
A tal fine ha esposto: - che non sussisteva la competenza territoriale del Giudice adito, dal momento che l'ingiunta ha sede nel circondario di Rieti;
- che comunque non erano state fornite la consulenza ed assistenza tecnica per l'organizzazione e la gestione dell'esercizio commerciale, come era invece previsto nel contratto;
- che di conseguenza la parte opposta non poteva vantare alcun credito;
- che peraltro in applicazione del contratto stipulato in data 21.3.2019 la si era Controparte_1 impegnata a riconoscere alla una percentuale pari al 4% del fatturato maturato da parte Parte_3 opposta nel periodo dal 1.1.2021 al 31.12.2021; - che, avendo l'opposta, prodotto un fatturato di e
173.063,57, sulla base dell'accordo era maturato un credito di € 6.922,54; - che si sarebbe dovuto procedere alla compensazione, con conseguente individuazione del residuo importo di € 2.913,83; - che quindi sussistevano tutti i presupposti per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, con Controparte_1 conferma del decreto e condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta ovvero in subordine dell'importo effettivamente accertato come dovuto.
A tal fine ha esposto: - che l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla controparte doveva ritenersi infondata, tenuto conto della clausola con cui le parti avevano stabilito la competenza esclusiva del foro di Roma;
- che l'opponente non aveva contestato né la sottoscrizione del contratto, né la regolare consegna della merce;
- che la società opposta aveva pienamente adempiuto le obbligazioni poste a suo carico, mediante consegna di tutto il materiale necessario alla commercializzazione e alla pubblicizzazione dei prodotti;
- che era stata garantita anche l'assistenza presso il punto vendita;
- che quindi l'eccezione di inadempimento doveva ritenersi del tutto infondata;
- che la controparte non aveva maturato il diritto al pagamento del premio di fine anno, in quanto non era stato raggiunto l'obiettivo del volume degli acquisti previsto nel contratto;
- che quindi il decreto ingiuntivo doveva essere totalmente confermato.
L'istanza ai sensi dell'art. 648 c.p.c. è stata accolta.
È stata espletata la prova per testi richiesta da parte convenuta.
All'udienza del 9.6.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
La controversia ha ad oggetto la valutazione della fondatezza del credito azionato da
[...]
sulla base del contratto di somministrazione sottoscritto in data 21.3.2019, nei Controparte_1 confronti della società opponente in relazione alla fornitura dei prodotti analiticamente indicati nelle undici fatture emesse dal 5.8.2021 al 3.12.2021. pagina 2 di 5 In sede monitoria l'opposta aveva prodotto il contratto e le fatture. Con l'opposizione la società ingiunta ha eccepito, in ordine logico, l'incompetenza per territorio del Tribunale adito,
l'inadempimento della l'inadempimento della medesima in relazione alle Controparte_1 obbligazioni assunte nel contratto e la maturazione di un credito a titolo di premio calcolato sulla base del fatturato annuo, da opporre in compensazione con quello azionato in via monitoria.
In relazione all'eccezione di incompetenza territoriale, è sufficiente, al fine di concludere per la sua infondatezza, fare riferimento al contenuto dell'art. 6 del contratto di somministrazione, che prevede la competenza in via esclusiva del Foro di Roma in relazione ad ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione del contratto.
Passando a valutare il merito della pretesa azionata in via monitoria, occorre preliminarmente ricordare in via generale, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura -titolo idoneo per l'emissione del decreto- costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa, nel presente giudizio a cognizione ordinaria di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ. n. 5071 del 3/3/2009; Cass. civ. n. 17371 del
17/11/2003).
Benché ai sensi del combinato disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c., per i crediti relativi a somministrazione di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi eseguite da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili costituiscano prova scritta idonea a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo nei confronti anche di soggetti non imprenditori (cfr. Cass. civ. n. 14363 del
16/11/2001; Cass. civ. n. 13429/2000), in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore è tenuto a fornire piena prova dei fatti costitutivi del credito, non potendo avvalersi, nei confronti del debitore che non sia imprenditore, né del regime speciale previsto per l'emissione del decreto ingiuntivo, né della norma sulla efficacia probatoria tra gli imprenditori prevista dall'art. 2710 c.c.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
pagina 3 di 5 Nel caso di specie, non è in contestazione che i rapporti tra le parti siano stati regolati dal contratto sottoscritto in data 21.3.2019, come è anche pacifico che i prodotti elencati nelle fatture prodotte in sede monitoria siano stati effettivamente forniti.
La Blue Valley società cooperativa ha sostenuto genericamente che l'opposta si sia resa inadempiente rispetto all'obbligo di fornire consulenza tecnica per l'organizzazione e la gestione dell'esercizio commerciale. Sul punto occorre notare che nel contratto di somministrazione intercorso tra le parti la materia dei servizi e promozioni è trattata nella parte III, dove in particolare all'art. 1 oggetto è precisato che “il somministrante potrà fornire al somministrato i seguenti servizi volti all'avviamento e alla conduzione dell'esercizio commerciale di cui il somministrato è titolare, mettendo a disposizione di quest'ultimo il know-how tecnico, commerciale e gestionale acquisito dal somministrante nel settore della distribuzione al dettaglio. A) consulenza e assistenza commerciale con riferimento in particolare all'allestimento del punto vendita e all'assortimento dei prodotti;
b) consulenza ed assistenza per attività di marketing e comunicazione;
c) consulenza gestionale per la stesura adi budgets e previsioni;
d) consulenza ed assistenza informatica con fornitura dell'hardware e del software. Le parti riconoscono e danno atto che l'obbligazione del somministrante è meramente di mezzi e non di risultato”.
Nonostante la genericità della deduzione della è stata comunque ammessa ed espletata Parte_1 la prova orale richiesta dalla , in relazione all'effettiva esecuzione delle Controparte_1 prestazioni relative alla consulenza ed assistenza all'organizzazione del punto vendita. Dall'esame dei testimoni sigg. e è emerso chiaramente che la somministrante ha Testimone_1 Testimone_2 fornito l'assistenza tecnica necessaria, esaminando in via preliminare l'immobile da adibire a punto vendita, fornendo un software per la gestione degli ordini ed il relativo hardware, coadiuvando il personale del somministrato nell'organizzazione della collocazione delle merci sugli scaffali e seguendo anche le successive fasi di verifica del volume delle vendite.
L'opposto ha quindi fornito la prova di aver correttamente adempiuto le obbligazioni relative ai servizi sul medesimo gravanti.
Con riferimento all'eccezione di parziale compensazione del credito, che si sarebbe determinata per effetto del sorgere del diritto alla percezione del premio di fine anno, previsto dall'art. 6 del contratto di somministrazione, appare sufficiente osservare che, secondo la previsione di cui al punto 6.1 tale premio sarebbe maturato esclusivamente al raggiungimento di uno o di entrambi dei seguenti obiettivi:
- al superamento del volume degli acquisti annui presso la di € Controparte_1
260.000,00, al somministrato verrà erogato un premio pari al 3% degli acquisti annui effettuati presso la - al superamento del 75% della quota acquisti presso la Controparte_1 [...] sul totale dei volumi acquistati, così come prevista dall'art. 2.1, al somministrato Controparte_1 verrà erogato un premio pari all'1% degli acquisti annui presso la . Controparte_1 pagina 4 di 5 L'opponente non ha documentato la ricorrenza di nessuno di tali presupposti, allegando in contrario che il volume del fatturato ammontava ad € 173.063,57: ne consegue che l'opponente non ha assolto l'onere probatorio a suo carico relativo agli elementi costitutivi del controcredito che si intendeva opporre in compensazione.
Da quanto esposto consegue che l'opposizione deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c..
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'espletamento di tutte le fasi e del contenuto delle attività effettivamente svolte dalla difesa della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
respinge l'opposizione e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n.
19906/2022, emesso nell'ambito del procedimento n. 60314/2022;
condanna l'opponente al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'opposta che liquida in
€ 3.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 19.10.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5