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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4475 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.4401/24 vertente
TRA
Antonio Avv. Panico ( ) rapp.to e difeso da sé stesso ed CodiceFiscale_1 elett.te domiciliato in Giugliano in Campania alla via G. Gigante n. 1, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni ex artt. 136 e 170 c.p.c. al numero di fax
081 3002515 e pec: Email_1
-APPELLANTE-
CONTRO
elett.te dom.to in Napoli alla elett.te dom.to in Napoli, Controparte_1
alla Via Agostino Depretis n. 102 presso lo studio dell'Avv. Ivan Napolitano, indirizzo pec: Email_2
in persona del suo legale rapp.te, in persona del l.r.p.t. Controparte_2
con sede in Terni alla via Bramante, 43 indirizzo pec: Email_3
- APPELLATI –
Oggetto: gravame avverso la sentenza n. 3413/2024 del Tribunale di Napoli Nord del
12.6.2024, pubblicata il 16.07.2024, non notificata, di rigetto del reclamo proposto ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza d'improcedibilità del pignoramento presso terzi iscritto al n. 2102/2021 in danno di , pronunciata in data Controparte_1
07.04.2024, comunicata l'8.4.2024.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello
1 depositato il 10/10/24 (il cui termine ultimo, computata la sospensione feriale sarebbe spirato il 10/11/24).
FATTO
Con atto di pignoramento presso terzi il ricorrente promuoveva esecuzione forzata in danno di per il credito dallo stesso vantato nei confronti Controparte_1
della soc. relativo alle spese al medesimo liquidate dal Controparte_2
Tribunale di Napoli- sez. Imprese, con l'ordinanza r.g. 4088/21 emessa il
09.04.2021 per € 3.146,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Il procedimento veniva iscritto al RGE n. 2102/2021.
All'udienza del 20.12.2022, atteso quanto dichiarato dal creditore procedente di
NON AVER RICEVUTO LA DICHIARAZIONE DI QUANTITÀ veniva emessa ordinanza ex art 548 c.p.c. onerando il creditore procedente agli adempimenti ivi descritti.
Con ordinanza resa il 9.9.2023 il G.E. ritenuto, altresì, che il creditore procedente/opposto Avv. Antonio Panico dovesse produrre allegazione sulla identificazione del credito vantato dal debitore esecutato/opponente nei confronti del terzo pignorato al fine dell'applicabilità del principio di “non contestazione”, Controparte_2 onerava il creditore procedente ad adempiere l'incombente (…).
In adempimento del provvedimento in parola il ricorrente, in data 11.10.2023, depositava
l'ordinanza r.g. 4088/2021 emessa il 09.04.2021 dal Tribunale di Napoli-sez. Imprese, nella quale era indicata la consistenza del credito oggetto del pignoramento, ossia la condanna (del)la società in persona del l.r.p.t. a rifondere le Controparte_2 spese di giudizio a beneficio del reclamante che si liquida(vano)no in euro 3146,00 per compensi, oltre spese generali al 15% oltre iva e cpa se dovute.
All'udienza del 21.02.2024 il ricorrente, previa richiesta di rigetto della sospensione dell'esecuzione, formulava istanza di assegnazione.
Con ordinanza resa il 7 aprile 2024, comunicata l'8.4.2024 il G.E.
ritenuto che
l'allegazione prodotta dal creditore procedente - ordinanza pronunciata il 09.04.2021 dal
Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, (…) pubblicata in data
2 21.04.2021, procedimento n.4088/2021 R.G. - non consentisse l'identificazione del credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato e l'applicabilità del
“principio di non contestazione”, in quanto afferisce a credito – consistente in condanna alle spese di giudizio a beneficio del reclamante rectius debitore esecutato/opponente – antecedente al pignoramento de quo (cfr. atto di pignoramento notificato nei confronti del terzo pignorato il 28.05.2021), dichiarava l'inefficacia del pignoramento promosso e, per l'effetto, l'improcedibilità della esecuzione RGE n. 2102/2021.
Avverso l'ordinanza l'appellante proponeva reclamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 630 c.pc ritenendo che:
L'ordinanza reclamata si pone in contrasto con la disposizione dell'art. 548 c.p.c. che stabilisce che il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore si considera non contestato se l'allegazione del creditore consente la identificazione del credito
o dei beni di appartenenza del debitore.
Ciò posto, merita evidenziare che l'espropriazione non possa evolversi verso l'assegnazione qualora le indicazioni fornite dal creditore non soddisfino i requisiti minimi dell'allegazione. Invero, affinché l'allegazione del creditore sia idonea a rendere operante la dichiarazione implicita o presunta del terzo è sufficiente che sia stato identificato il titolo costitutivo del rapporto che si assume intercorrente tra il debitore e terzo e che siano stati forniti elementi sufficienti a quantificare il credito.
Ebbene, nel caso di specie sono stati soddisfatti entrambi i presupposti richiesti ai fini della individuazione dei requisiti minimi richiesti per l'allegazione del creditore.
In primo luogo, il titolo costitutivo del rapporto tra debitore e terzo è rappresentato dall'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, sez. Imprese, r.g. 4088/2021 in forza della quale la società è debitrice di per effetto della Controparte_2 Controparte_1 pronuncia di condanna alle spese del giudizio.
In secondo luogo, la quantificazione del credito emerge dalla stessa pronuncia del
Tribunale di Napoli, sez. Imprese, che ha determinato l'importo nella somma di € 3146,00 per compensi, oltre spese generali al 15% oltre iva e cpa se dovute.
Orbene se per allegazione deve intendersi la premessa di un'istanza che serve a informare il giudice intorno ai motivi delle conclusioni adottate nell'istanza e a fornirgli i mezzi per provvedere sull(a)(..) medesima secondo l'accezione comune, non può revocarsi in dubbio
3 che attraverso il deposito dell'ordinanza r.g. 4088/2021 siano stati soddisfatti i requisiti minimi che presiedono all'applicazione del principio di non contestazione idoneo a legittimare la pronuncia di assegnazione richiesta. Alla stregua di quanto innanzi
l'ordinanza dovrà essere annullata con conseguente emanazione del provvedimento di assegnazione.
Tuttavia, il Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n. 3413/2024 del 12.6.2024, pubblicata il 16.07.2024 (oggetto di gravame), ha dichiarato inammissibile il reclamo ritenendo che: la dichiarazione di improcedibilità del processo di espropriazione forzata in conseguenza dell'omessa dichiarazione del terzo pignorato configura una ipotesi di estinzione “atipica”. Pertanto, il provvedimento che dispone la già menzionata chiusura anticipata non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c., strumento di impugnazione che riguarda esclusivamente le ipotesi di estinzione tipica dell'esecuzione.
Avverso la sentenza in parola l'avvocato Panico ha proposto gravame fondato sui seguenti
M O T I V I
A) ERRONEA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO sul presupposto che l'ordinanza del G.E. del 7.4.2024, che ha dichiarato l'improcedibilità dell'espropriazione presso terzi, costituisca una estinzione atipica del procedimento, come tale soggetta all'opposizione agli atti esecutivi piuttosto che al reclamo ex art. 630
c.p.c.
Deduceva che tale conclusione trova il suo conforto nella decisione del Tribunale di
Napoli Nord emessa l'8.10.2024 che ha trattato la medesima fattispecie. Infatti, la statuizione n. 4098/24 è stata emessa in sede di reclamo avverso la stessa ordinanza pronunciata il 7.5.2024 dal medesimo giudice dell'esecuzione nel procedimento r.g.
2101/2021. Il collegio ha correttamente evidenziato che andava disattesa l'eccezione di inammissibilità del reclamo sollevata dal reclamato, giacché dalla lettura del Cont provvedimento impugnato si evince che il ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento promosso, la cui conseguenza è l'estinzione della procedura, nonostante Cont il diverso termine utilizzato dal
B) ERRONEA DECLARATORIA DI ESTINZIONE ED ILLEGITTIMITÀ
4 DELLA ORDINANZA RECLAMATA – POSITIVO FONDAMENTO
DELL'APPELLO:
Deduceva che, nel merito, l'ordinanza reclamata si pone in contrasto con la disposizione dell'art. 548 c.p.c. che stabilisce che il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore si considera non contestato se l'allegazione del creditore consente la identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore. Ciò posto, merita evidenziare che l'espropriazione non possa evolversi verso l'assegnazione qualora le indicazioni fornite dal creditore non soddisfino i requisiti minimi dell'allegazione.
Rimarcava che, affinché l'allegazione del creditore fosse idonea a rendere operante la dichiarazione implicita o presunta del terzo è sufficiente che sia identificato il titolo costitutivo del rapporto che si assume intercorrente tra il debitore e terzo e che siano forniti elementi sufficienti a quantificare il credito.
Ebbene, nel caso di specie sono stati soddisfatti entrambi i presupposti richiesti ai fini della individuazione dei requisiti minimi per l'allegazione del creditore
(titolo esecutivo e quantificazione).
L'appello, valutato nel suo complesso, merita in rigetto.
Premesso in generale che, è stato affermato dalla Corte di Legittimità (vedi per tutte
Cass., n. 6391/2004) che nella espropriazione presso terzi, il provvedimento con cui il giudice della esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (cioè diverse dalla rinuncia agli atti del processo ex art. 629 c.p.c., dall'inattività delle parti ex art. 630 c.p.c., dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive ex art. 631 c.p.c. e dalle cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), avendo carattere atipico, contenuto di pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, è impugnabile con l'opposizione di forma di cui all'art. 617 c.p.c., che costituisce il rimedio proprio previsto per tutti i provvedimenti del GE che siano espressione del potere di direzione del processo, (cfr., tra le tante, Cass. n. 5238/04, n. 16732/09, n.
17861/11, n. 19392/11, n. 3723/12, Cass. n. 3278/08, n. 30201/08, n. 2674/11).
5 Ciò posto, nel caso di specie, il GE ha ritenuto che non fosse possibile l'assegnazione, al creditore procedente di un credito indicato come esistente, attuale e determinato, sia nell'an che nel quantum, atteso che il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo previsto dagli artt. 548 e 549 c.p.c. (che ha la funzione di determinare l'oggetto del pignoramento, nonché di accertare l'esistenza, i caratteri e la misura del credito del debitore nei confronti del terzo) non aveva avuto esito positivo.
Ne segue che, come statuito dalla Corte di legittimità «Nei casi in cui il giudice dell'esecuzione, esercitando il potere officioso, dichiari l'improcedibilità (o l'estinzione cd. atipica, o comunque adotti altro provvedimento di definizione) della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o della sua inefficacia (nel caso di specie per mancata determinatezza del credito), il provvedimento adottato a definitiva chiusura dell'esecuzione è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
In tale prospettiva va inquadrato il provvedimento di chiusura anticipata (o improcedibilità o improseguibilità) come devesi qualificare il provvedimento del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli Nord, che non poteva essere impugnato col reclamo ex art. 630 c.p.c., né tantomeno col ricorso straordinario per cassazione (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 24775 del 20/11/2014, Rv. 633270-01), in quanto assoggettato al solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.: (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25421 del 12/11/2013, Rv. 629122-01; Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 8404 del 29/04/2020, Rv. 657602-01).
Tanto a prescindere dal contenuto effettivo del provvedimento (come eccepito dall'appellante sub B che censura l'erronea estinzione della procedura esecutiva quale conseguenza della sua improseguibilità) in ossequio al generale principio dell'apparenza, secondo cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice.
Pertanto, esattamente il Tribunale di Aversa con la sentenza gravata ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. introdotto dall'odierno
6 appellante.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in applicazione del DM
147/22 tenuto conto del valore della controversia (valore fino ad € 5.200,00) in €
1923,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge in favore dell'appellato costituito e per esso del difensore antistatario Ivan Napolitano. Controparte_1
Nulla nei rapporti con non costituita. Controparte_2
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dell'avv.to Panico.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3413/24 del Tribunale di Napoli Nord, pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore di
, e per esso del procuratore antistatario avv. Ivan Napolitano, Controparte_1
che, in applicazione del DM 147/22 tenuto conto del valore della controversia
(valore fino ad € 5.200,00) liquida in € 1923,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge;
3) nulla nei rapporti con non costituita. Controparte_2
4) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante avv.to Panico.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24/09/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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