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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 4524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4524 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro
dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Giudice rel. ed est. dott. Fulvio Mastro
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 7430/2021 R.G.
avente ad oggetto: “azione di riduzione per lesione di legittima", vertente
TRA
Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Cesare Gallo, Parte_1 e presso il cui studio elett.mente domiciliano in Aversa, alla via Tribunale n. 8
ATTORI CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti ER GO e ER IR, presso il cui studio elett.mente domicilia in Aversa, alla via Orazio n. 2
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE CP_1Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli odierni attori citavano in giudizio deducendo: di essere eredi, unitamente al convenuto, in qualità di figli, del padre Persona_1
(deceduto in data 26.2.2003) e della madre (deceduta in data 4.10.2017); che Persona_2
entrambi i genitori, nella loro qualità di comproprietari al 50%, in regime di comunione legale dei beni, del fabbricato sito in Aversa, alla via Basile n. 8, donavano, per ciò che interessa il presente giudizio, agli stessi attori l'appartamento sito al primo piano del detto fabbricato e al figlio CP_1
l'appartamento sito al secondo piano;
che l'immobile oggetto di donazione in favore del convenuto ha un valore di gran lunga superiore rispetto a quello donato agli attori;
che pertanto la predetta donazione effettuata in favore del convenuto lede la loro quota di legittima. Per tali ragioni chiedevano: disporsi la reintegrazione della quota di legittima lesa, mediante riduzione della donazione effettuata in favore dell'odierno convenuto, con determinazione dei relativi conguagli in denaro;
con vittoria di spese e compensi di lite. Parte convenuta CP_1 si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto l'avversa pretesa, e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite, con distrazione.
All'udienza del 3.7.2025 la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è infondata, e pertanto va rigettata.
Ed invero, va osservato che secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, che il
Collegio ritiene di seguire, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal “relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili e ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum” al netto e il valore del "donatum”, e imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (Cass. n. 12919/2012; Cass. n.
27352/2014).
Il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere poi di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota disponibile e della quota di legittima violata;
a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva (Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 20830/2016; Cass. n. 1357/2017; Cass. n.
21503/2018).
Tanto premesso, nel caso di specie, risulta pacifico agli atti e non contestato tra le parti che l'asse ereditario di Persona_2 è costituito unicamente dall'immobile sito inPersona_1 e
Aversa, alla via Basile n. 8, meglio identificato in atti, e che entrambi i genitori, comproprietari al
50% del fabbricato, si sono spogliati del loro intero patrimonio donando gli appartamenti facenti parte dello stabile ai figli, non essendovi in definitiva altri beni relitti. Ciò posto, sulla base della documentazione versata in atti e della consulenza tecnica d'ufficio, che il
Collegio ritiene di condividere, in quanto svolta con rigore scientifico e perché coerente, nonché priva di vizi logici ovvero contraddizioni, risulta in primo luogo che il valore del compendio immobiliare di proprietà del de cuius Persona_1 è pari a 308.226,40 euro, che la quota di riserva spettante ai cinque figli in concorso con il coniuge, ex art. 542 c.c., è pari a 154.113,20 euro
(metà del patrimonio), e che la quota di riserva spettante a ciascun singolo legittimario è pertanto pari a 30.822,64 euro;
orbene posto che gli attori e Parte_2 hanno ottenutoParte_1 in donazione un appartamento per un valore immobiliare pari a 53.812,80 euro ciascuno, risulta evidente che non vi è stata alcuna lesione di legittima in merito alla successione paterna.
Così come risulta che il valore del compendio immobiliare di proprietà della de cuius Per_2
[...] è pari a 254.952,25 euro, che la quota di riserva spettante ai cinque figli, ex art. 537 c.c., è pari a 169.968,16 euro (due terzi del patrimonio), e che la quota di riserva spettante a ciascun singolo legittimario è pertanto pari a 33.993,63 euro;
orbene posto che gli attori Parte_1 e
Parte_2 hanno ottenuto in donazione un appartamento per un valore immobiliare pari a
44.470,30 euro ciascuno, risulta evidente che non vi è stata alcuna lesione di legittima in merito alla successione materna.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, seguono la regola della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico degli attori, in solido tra loro;
così come le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, vanno poste, in via definitiva e integrale, a carico degli attori, in eguale misura e in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna Parte_1 e Parte_2 al pagamento, in solido tra loro, in favore di CP_1
[...], delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti
ER GO e ER IR, dichiaratisene anticipatari, ex art. 93 cod. proc. civ.;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, in via definitiva e integrale, a carico degli attori, in eguale misura e in solido tra loro;
Così deciso in Aversa, 17.12.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro
dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Giudice rel. ed est. dott. Fulvio Mastro
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 7430/2021 R.G.
avente ad oggetto: “azione di riduzione per lesione di legittima", vertente
TRA
Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Cesare Gallo, Parte_1 e presso il cui studio elett.mente domiciliano in Aversa, alla via Tribunale n. 8
ATTORI CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti ER GO e ER IR, presso il cui studio elett.mente domicilia in Aversa, alla via Orazio n. 2
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE CP_1Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli odierni attori citavano in giudizio deducendo: di essere eredi, unitamente al convenuto, in qualità di figli, del padre Persona_1
(deceduto in data 26.2.2003) e della madre (deceduta in data 4.10.2017); che Persona_2
entrambi i genitori, nella loro qualità di comproprietari al 50%, in regime di comunione legale dei beni, del fabbricato sito in Aversa, alla via Basile n. 8, donavano, per ciò che interessa il presente giudizio, agli stessi attori l'appartamento sito al primo piano del detto fabbricato e al figlio CP_1
l'appartamento sito al secondo piano;
che l'immobile oggetto di donazione in favore del convenuto ha un valore di gran lunga superiore rispetto a quello donato agli attori;
che pertanto la predetta donazione effettuata in favore del convenuto lede la loro quota di legittima. Per tali ragioni chiedevano: disporsi la reintegrazione della quota di legittima lesa, mediante riduzione della donazione effettuata in favore dell'odierno convenuto, con determinazione dei relativi conguagli in denaro;
con vittoria di spese e compensi di lite. Parte convenuta CP_1 si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto l'avversa pretesa, e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite, con distrazione.
All'udienza del 3.7.2025 la causa veniva riservata in decisione.
La domanda è infondata, e pertanto va rigettata.
Ed invero, va osservato che secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, che il
Collegio ritiene di seguire, per accertare la lesione della quota di riserva va determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e della quota di legittima. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti e alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
quindi, alla detrazione dal “relictum" dei debiti, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili e ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del "relictum” al netto e il valore del "donatum”, e imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) (Cass. n. 12919/2012; Cass. n.
27352/2014).
Il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere poi di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota disponibile e della quota di legittima violata;
a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva (Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 20830/2016; Cass. n. 1357/2017; Cass. n.
21503/2018).
Tanto premesso, nel caso di specie, risulta pacifico agli atti e non contestato tra le parti che l'asse ereditario di Persona_2 è costituito unicamente dall'immobile sito inPersona_1 e
Aversa, alla via Basile n. 8, meglio identificato in atti, e che entrambi i genitori, comproprietari al
50% del fabbricato, si sono spogliati del loro intero patrimonio donando gli appartamenti facenti parte dello stabile ai figli, non essendovi in definitiva altri beni relitti. Ciò posto, sulla base della documentazione versata in atti e della consulenza tecnica d'ufficio, che il
Collegio ritiene di condividere, in quanto svolta con rigore scientifico e perché coerente, nonché priva di vizi logici ovvero contraddizioni, risulta in primo luogo che il valore del compendio immobiliare di proprietà del de cuius Persona_1 è pari a 308.226,40 euro, che la quota di riserva spettante ai cinque figli in concorso con il coniuge, ex art. 542 c.c., è pari a 154.113,20 euro
(metà del patrimonio), e che la quota di riserva spettante a ciascun singolo legittimario è pertanto pari a 30.822,64 euro;
orbene posto che gli attori e Parte_2 hanno ottenutoParte_1 in donazione un appartamento per un valore immobiliare pari a 53.812,80 euro ciascuno, risulta evidente che non vi è stata alcuna lesione di legittima in merito alla successione paterna.
Così come risulta che il valore del compendio immobiliare di proprietà della de cuius Per_2
[...] è pari a 254.952,25 euro, che la quota di riserva spettante ai cinque figli, ex art. 537 c.c., è pari a 169.968,16 euro (due terzi del patrimonio), e che la quota di riserva spettante a ciascun singolo legittimario è pertanto pari a 33.993,63 euro;
orbene posto che gli attori Parte_1 e
Parte_2 hanno ottenuto in donazione un appartamento per un valore immobiliare pari a
44.470,30 euro ciascuno, risulta evidente che non vi è stata alcuna lesione di legittima in merito alla successione materna.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, seguono la regola della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico degli attori, in solido tra loro;
così come le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, vanno poste, in via definitiva e integrale, a carico degli attori, in eguale misura e in solido tra loro.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna Parte_1 e Parte_2 al pagamento, in solido tra loro, in favore di CP_1
[...], delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti
ER GO e ER IR, dichiaratisene anticipatari, ex art. 93 cod. proc. civ.;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, in via definitiva e integrale, a carico degli attori, in eguale misura e in solido tra loro;
Così deciso in Aversa, 17.12.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro