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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/11/2025, n. 5570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5570 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9046/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MA RA
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, residente in [...], 110, Bairro Jacqueline, São Mateus, Parte_1
Espírito Santo, Brasile e , residente in [...], 110, Parte_2
Bairro Jacqueline, São Mateus, Espírito Santo, Brasile nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , e residente in [...]Persona_1
Toscano, 110, Bairro Jacqueline, São Mateus, Espírito Santo, Brasile;
residente in [...], 69, Bonfim, Nova Venecia, Espírito Controparte_1
Santo, Brasile;
residente in [...], 997, Quadra 644/11, Controparte_2
Bairro Interlagos, Linhares, Espírito Santo, Brasile;
e residente in [...], 997, Quadra 644/11, Bairro Controparte_3
Interlagos, Linhares, Espírito Santo, Brasile;
rappresentati e difesi dall'avv. LA MALFA MARIA STELLA , come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_4
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_4
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dall'avo capostipite , nato a [...], il Persona_2
02.07.1863 successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
2 - Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'amministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 - Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_4
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Va pertanto riconosciuto l'interesse dei ricorrenti ad azionare il riconoscimento del diritto avanti all'autorità giurisdizionale.
5 - Venendo ora al merito, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Consegue che l'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza deve provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la
Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n. 25317 del24/08/2022).
Nella sentenza indicata, la Suprema Corte prescinde naturalmente da qualunque distinzione basata sul sesso dell'ascendente diretto e, quindi, anche dell'avo capostipite. Tale pronuncia si pone infatti in linea di continuità con il principio sancito dall'art. 1, co. 1 lett. a) della legge n.
91 del 1992 che, prescindendo dal genere del genitore, stabilisce che sia cittadino per nascita il figlio “di padre o di madre cittadini”. Tale norma, a sua volta ha garantito continuità ai principi ispiratori delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983 che hanno eliso l'essenza discriminatoria della norma che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana in danno della donna “che si marita a uno straniero” a prescindere dalla sua volontà (art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912) e della norma che limitava la trasmissione della cittadinanza italiana dalla madre al figlio ai soli casi in cui il padre fosse ignoto o non avesse la cittadinanza italiana o di altro stato , o al caso in cui il figlio non seguisse la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato di cui è cittadino (art. 1, primo comma, legge n. 555 del 1912).
Ora, se è vero che in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e se è vero che ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” è anche vero che in assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla legge n. 555 del 1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere degli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria che viola i diritti fondamentali della donna, pure in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme anticostituzionali.
Consegue che la cessazione degli effetti della legge dichiarata illegittima costituzionalmente perché discriminatoria, deve incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o, come nel caso in esame, ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente di padre cittadino per filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Solo una applicazione siffatta delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura la eliminazione della discriminazione delle persone basata sul sesso o sulla preminenza del marito nei rapporti familiari e pertanto elide le conseguenze ingiuste sui rapporti su cui ancora le norme dichiarate illegittime incidono.
Consegue altresì che dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto, che, quale fatto estintivo, è onere dell'Amministrazione intimata eventualmente eccepire e provare. (cfr. Cass.
Civile SSUU Sentenza n. 4466/2009).
I principi che hanno condotto la Corte Costituzionale nelle sentenze sopra richiamate a ritenere incostituzionale una normativa discriminatoria per sesso e che viola il principio di uguaglianza dei coniugi nel matrimonio, devono essere applicati anche nel caso di matrimonio di cittadina con straniero e alla generazione di prole verificatisi tra l'entrata in vigore del Codice civile del
1865 e l'entrata in vigore della legge n. 555 del 1912 con conseguente applicazione dell'art. 14
Cod Civ , norma avente analogo contenuto rispetto all'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 con conseguente riverbero sulla linea di discendenza delle conseguenze discriminatorie.
Alla stregua delle considerazioni svolte, una volta provata la nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, diventa irrilevante accertare: 1) la mancata naturalizzazione secondo la
“grande naturalizzazione brasiliana (fatto estintivo non dedotto); 2) se la linea di discendenza si sviluppi o meno anche per generazione di prole in matrimonio tra cittadina italiana con cittadino straniero.
E' altresì irrilevante accertare se al momento della nascita dell'avo capostipite, il Comune di nascita fosse già stato annesso al Regno d'Italia. La generazione dal capostipite in Brasile garantisce infatti la continuità della linea di discendenza in applicazione dell'art. 36 della Legge
n. 23 del 1901, art. 36 (“La cittadinanza italiana, comprendente l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini, potrà essere concessa, per decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro degli Affari Esteri, a chi, nato nel Regno o all'estero è diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno
o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo gli articoli 5, 6 o 11 del Codice civile, dichiarato entro l'anno dalla età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera, purché dichiari di fissare il suo domicilio nel Regno”).
6 - Ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta ed apostillata, provi adeguatamente il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione così come allegata nel ricorso.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
7 - Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
8 - Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
9046/2025 , definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_4
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani fin dalla nascita per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 18/11/2025
Il Giudice
RO UL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MA RA
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, residente in [...], 110, Bairro Jacqueline, São Mateus, Parte_1
Espírito Santo, Brasile e , residente in [...], 110, Parte_2
Bairro Jacqueline, São Mateus, Espírito Santo, Brasile nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , e residente in [...]Persona_1
Toscano, 110, Bairro Jacqueline, São Mateus, Espírito Santo, Brasile;
residente in [...], 69, Bonfim, Nova Venecia, Espírito Controparte_1
Santo, Brasile;
residente in [...], 997, Quadra 644/11, Controparte_2
Bairro Interlagos, Linhares, Espírito Santo, Brasile;
e residente in [...], 997, Quadra 644/11, Bairro Controparte_3
Interlagos, Linhares, Espírito Santo, Brasile;
rappresentati e difesi dall'avv. LA MALFA MARIA STELLA , come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_4
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_4
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dall'avo capostipite , nato a [...], il Persona_2
02.07.1863 successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
2 - Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'amministrazione intimata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 - Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_4
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Va pertanto riconosciuto l'interesse dei ricorrenti ad azionare il riconoscimento del diritto avanti all'autorità giurisdizionale.
5 - Venendo ora al merito, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Consegue che l'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza deve provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la
Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n. 25317 del24/08/2022).
Nella sentenza indicata, la Suprema Corte prescinde naturalmente da qualunque distinzione basata sul sesso dell'ascendente diretto e, quindi, anche dell'avo capostipite. Tale pronuncia si pone infatti in linea di continuità con il principio sancito dall'art. 1, co. 1 lett. a) della legge n.
91 del 1992 che, prescindendo dal genere del genitore, stabilisce che sia cittadino per nascita il figlio “di padre o di madre cittadini”. Tale norma, a sua volta ha garantito continuità ai principi ispiratori delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87/1975 e n. 30/1983 che hanno eliso l'essenza discriminatoria della norma che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana in danno della donna “che si marita a uno straniero” a prescindere dalla sua volontà (art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912) e della norma che limitava la trasmissione della cittadinanza italiana dalla madre al figlio ai soli casi in cui il padre fosse ignoto o non avesse la cittadinanza italiana o di altro stato , o al caso in cui il figlio non seguisse la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato di cui è cittadino (art. 1, primo comma, legge n. 555 del 1912).
Ora, se è vero che in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e se è vero che ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” è anche vero che in assenza di eventi o situazioni regolate da norme diverse dalla legge n. 555 del 1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere degli effetti discriminatori basati sul sesso o sulla preminenza del marito nell'ambito familiare comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria che viola i diritti fondamentali della donna, pure in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme anticostituzionali.
Consegue che la cessazione degli effetti della legge dichiarata illegittima costituzionalmente perché discriminatoria, deve incidere immediatamente e in via "automatica" sulle situazioni pendenti o, come nel caso in esame, ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti di colui che agisce per il riconoscimento del proprio status quale discendente di padre cittadino per filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana.
Solo una applicazione siffatta delle Sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura la eliminazione della discriminazione delle persone basata sul sesso o sulla preminenza del marito nei rapporti familiari e pertanto elide le conseguenze ingiuste sui rapporti su cui ancora le norme dichiarate illegittime incidono.
Consegue altresì che dal 1° gennaio 1948 la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto, che, quale fatto estintivo, è onere dell'Amministrazione intimata eventualmente eccepire e provare. (cfr. Cass.
Civile SSUU Sentenza n. 4466/2009).
I principi che hanno condotto la Corte Costituzionale nelle sentenze sopra richiamate a ritenere incostituzionale una normativa discriminatoria per sesso e che viola il principio di uguaglianza dei coniugi nel matrimonio, devono essere applicati anche nel caso di matrimonio di cittadina con straniero e alla generazione di prole verificatisi tra l'entrata in vigore del Codice civile del
1865 e l'entrata in vigore della legge n. 555 del 1912 con conseguente applicazione dell'art. 14
Cod Civ , norma avente analogo contenuto rispetto all'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 con conseguente riverbero sulla linea di discendenza delle conseguenze discriminatorie.
Alla stregua delle considerazioni svolte, una volta provata la nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, diventa irrilevante accertare: 1) la mancata naturalizzazione secondo la
“grande naturalizzazione brasiliana (fatto estintivo non dedotto); 2) se la linea di discendenza si sviluppi o meno anche per generazione di prole in matrimonio tra cittadina italiana con cittadino straniero.
E' altresì irrilevante accertare se al momento della nascita dell'avo capostipite, il Comune di nascita fosse già stato annesso al Regno d'Italia. La generazione dal capostipite in Brasile garantisce infatti la continuità della linea di discendenza in applicazione dell'art. 36 della Legge
n. 23 del 1901, art. 36 (“La cittadinanza italiana, comprendente l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini, potrà essere concessa, per decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro degli Affari Esteri, a chi, nato nel Regno o all'estero è diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno
o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo gli articoli 5, 6 o 11 del Codice civile, dichiarato entro l'anno dalla età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera, purché dichiari di fissare il suo domicilio nel Regno”).
6 - Ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta ed apostillata, provi adeguatamente il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione così come allegata nel ricorso.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
7 - Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
8 - Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
9046/2025 , definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_4
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani fin dalla nascita per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 18/11/2025
Il Giudice
RO UL