Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott. ssa Valeria Rosetti Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa recante n. RG. 22208 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente per oggetto: separazione giudiziale TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 atti, dall'Avv. Mariarosaria Costanzo
RICORRENTE
E
, nato a [...] il 1°.5.1978 Controparte_1
RESISTENTE contumace NONCHE' Il presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza telematica del 2.1.2025, il procuratore della ricorrente concludeva riportandosi ai propri atti. Il Pm chiedeva pronunciarsi la separazione con affido condiviso della minore, visite libere padre-figlia ed assegno di mantenimento a carico del padre nella misura di € 300,00. Il Gi assegnava in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.10.2023, la sign. – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il sign. in data 5.5.2003 dal quale sono nate Controparte_1 Per_1
(11.9.2004) e 1°.3.2007) – esponeva: Per_2 che il sig. lasciava la casa coniugale verso la metà di agosto 2022; che la ricorrente CP_1 vive – unitamente alle figlie - in un appartamento di proprietà del Di Lei padre concesso alla stessa in comodato di uso gratuito;
che il sig. da luglio scorso frequenta un'altra donna;
che il CP_1 sig. gestiva la pizzeria del Di lui padre “ Pizzeria 7 farine da Peppe” in Via G. Antonio CP_1
Campano, 16/A, attività intestata alla moglie, con promessa da parte dello stesso di versarle una somma pari ad euro 250,00 alla settimana;
si evidenzia che il Sig. ha, successivamente, CP_1 chiuso la pizzeria lasciando la moglie con tanti problemi;
che il Sig. da quando ha CP_1 lasciato casa, non vede i figli;
che è maggiorenne, ma non autonoma economicamente;
Per_1 che è minorenne e frequenta la scuola dell'obbligo e pratica sport;
che la ricorrente è Per_2 sposata con il Sig. da circa 20 anni;
che ad agosto 2022, il Sig. avvertiva la CP_1 CP_1 Sig.ra che doveva rifarsi una vita, in quanto lui si era innamorato di un'altra donna, per Parte_1 poi andare via di casa verso la metà dello stesso mese;
che dal mese di ottobre 2022, la Sig.ra
decideva di intraprendere le vie legali per una separazione giudiziale, poiché il marito Parte_1 aveva dei continui e repentini cambi di umore nei suoi confronti provocando paura e disagi. Difatti, il arrivava senza preavviso presso l'abitazione della moglie a qualsiasi ora – anche di CP_1 notte - e con forza, anche fisica, pretendeva di entrare in casa, umiliando la moglie in presenza delle figlie utilizzando un linguaggio scurrile, ingiurioso ed offensivo verso la , come da Parte_1 denunce che si allegano in atti;
(…) che durante la relazione, la Sig.ra è sempre stata Parte_1 soggetta unitamente alle figlie a minacce, violenze sia fisiche che mentali, oltre che offese ed
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ingiurie continue e senza motivo;
che il Sig. nel corso del rapporto matrimoniale, l'ha
CP_1 aggredita fisicamente con schiaffi, spintoni generando escoriazioni al viso, alle braccia, allo stomaco, anche in presenza delle figlie. (…) che invero, il già negli ultimi mesi della
CP_1 relazione con la moglie non ottemperava al mantenimento economico della famiglia, comportamento che ha continuato ad avere anche dopo aver lasciato la casa;
che il
CP_1 asseriva – falsamente – di non poter dare il mantenimento perché non lavorava;
tuttavia quanto da lui sostenuto veniva smentito dal medesimo che in alcune circostanze aveva riferito alle figlie che stava lavorando “a nero” presso una pizzeria non specificata. Anche da alcuni video Tik Tok che il aveva postato sui social network si vedeva che stava lavorando come pizzaiolo;
che
CP_1 nonostante le richieste di aiuto da parte della moglie, il non versava il mantenimento;
CP_1 che l'unica fonte di sostentamento per la ricorrente è l'assegno unico universale di euro 340,00 al mese e l'aiuto proveniente dai suoi genitori;
(…)
Ha chiesto: autorizzare i coniugi a vivere separatamente, come in effetti già vivono;
la figlia minore arà affidata esclusivamente alla madre ed avrà la residenza privilegiata presso la madre in Per_2
Napoli, Via F. Compagna n. 23 per tutte le causali di cui alla premessa;
la figlia maggiorenne Per_1 non è autonoma economicamente;
il sig. dovrà versare quale contributo per il
[...] CP_1 mantenimento delle figlie la somma mensile di euro 250,00 per ciascuna delle figlie, da rivalutarsi tenendo conto degli indici ISTAT come per legge, e da versare alla sig.ra entro e non Parte_1 oltre il giorno 10 di ogni mese;
entrambi i genitori provvederanno, in ragione della metà ciascuno, alle spese straordinarie da sostenere in favore delle figlie (…) la sig.ra non è autonoma Parte_1 economicamente, in quanto si è sempre dedicata alla famiglia da quando si è sposata;
il sig. si impegna a versare alla moglie un assegno di mantenimento mensile pari ad euro CP_1
200,00, oltre aggiornamento Istat come per legge.
Il Giudice delegato, all'udienza del 23.4.2024 – dopo il primo rinvio per rinotifica al resistente – dava atto dell'assenza del e ne dichiarava la contumacia. CP_1 Sentita la ricorrente, ha disposto l'affido condiviso della minore alla madre (che rinunciava alla domanda di affido esclusivo), ha determinato a carico del padre in € 250,00 il contributo per la minore ed in € 200,00 il contributo per la figlia maggiorenne, oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente rinunciava alla domanda di assegno di mantenimento e confermava di non aver chiesto l'addebito della separazione al marito. La causa, pertanto, è stata rinviata per la decisione su istanza del procuratore della ricorrente che, alla luce delle dichiarazioni della sua assistita, ha rinunciato alla prova orale articolata in ricorso.
Nel merito, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, valutata, peraltro, anche la contumacia del resistente che ha scelto di non costituirsi. Elementi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. Modalità di affidamento della minore nata il 1°.3.2007). Per_2 Può senz'altro trovare conferma l'affido condiviso ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre - come richiesto dalla ricorrente alla prima udienza;
circa le modalità di visita con il padre, - circa le quali la ricorrente non ha dedotto criticità nel rapporto padre-figlia
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minore - possono essere liberalizzate tenuto conto dell'età della ragazza che quando vorrà, starà con il padre. Non è stato ritenuto necessario l'ascolto della ragazza in quanto la ricorrente non ha prospettato problematiche sul punto.
Circa il contributo al mantenimento di ancora studentessa, osserva il Collegio che il Per_2 dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Orbene, nel caso concreto la ricorrente – che nell'atto introduttivo ha chiesto la somma di € 250,00 per la ragazza – ha confermato tale richiesta con note scritte di precisazione delle conclusioni, chiedendo la conferma delle statuizioni adottate provvisoriamente ai sensi dell'art. 473 bis n. 22- cpc. La ha dichiarato: ho due figlie e La GR vede il padre quando vuole Parte_1 Per_1 Per_2 mentre non lo vede da mesi;
anzi se non sbaglio l'ultima volta l'ha visto a dicembre scorso. Per_2
Non ha un rapporto costante con il padre. Non ha mai picchiato le mie figlie ma loro hanno assistito in passato ad episodi di violenza nei miei confronti. Preciso che negli ultimi due anni ha CP_1 iniziato a colpirmi anche fisicamente mentre nel corso degli anni di matrimonio era una vera e propria violenza psicologica. sta fa facendo un corso di formazione come assistente Per_1 dell'infanzia e riceve un rimborso spese;
è un corso della Regione e per il momento durerà un anno. E' stata pagata solo una volta. Ha un diploma di scuola superiore con il titolo di OSS che una volta si chiamava pedagogico ed oggi si chiama OSS. Lo ha preso presso l'istituto Giustino Fortunato. Vorrebbe lavorare in questo campo. Voleva fare l'università ma non ha voluto pesare su di me per le spese. frequenta la scuola allo stesso indirizzo e compirà 18 anni a marzo 2025. Chiedo Per_2
l'affido congiunto di perché l'affido esclusivo ormai non ha senso perché ha 17 anni. Ad Per_2 ottobre del 2022 mio marito se ne è andato di casa. La pizzeria - il cui contratto di locazione era intestato a me e l'attività anche - dove lavorava è stata chiusa. Per fortuna, poiché conoscevo i proprietari, non ci sono stati problemi ulteriori e lui se ne è andato senza fare altri danni economici.
Non mi ha mai dato nulla per le ragazze;
quando stavamo insieme io lavoravo nella pizzeria e gestiva lui ogni necessità della famiglia. Pagava anche le bollette di casa e tutto quanto occorreva a noi tre.
La casa dove abito ora con le figlie non è la casa coniugale nella quale abitavamo;
prima abitavamo
a Fuorigrotta e poi siamo andati a Chiaiano ed ora viviamo a via Francesco Compagna n. 23 da circa 5 anni ed è di proprietà di mio padre che me l'ha data in comodato d'uso. Io sto facendo anche io un corso di formazione come segretaria in un poliambulatorio e si tratta di un corso del Comune di
Napoli, per 500 euro al mese per 6 mesi. Prendo il reddito di inclusione (ADI) fino a quando Per_2 compirà 18 anni. Confermo che mio marito non mi ha mai dato nulla per le mie figlie da quando se ne è andato. Rinuncio all'assegno per me. Non chiedo alcun addebito della separazione. Alla luce della scarna documentazione documentale e tenuto conto che la stessa ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori già adottati - che possono essere ritenuti conformi all'interesse della minore in quanto è trascorso meno di un anno dalla loro adozione, - il Collegio dispone che il padre verserà alla ricorrente la somma di € 250,00 per la figlia minore con Per_2 decorrenza dal ricorso e rivalutazione dal gennaio 2026 secondo gli indici Istat. Nulla è emerso sulla attuale condizione reddituale del padre, che, secondo quanto prospettato dalla ricorrente, dopo aver lavorato nella pizzeria del padre (di essa ricorrente) sta oggi svolgendo lavori “al nero”. Tale condizione, in ogni caso, non lo esime dal contribuire al dovuto mantenimento per le figlie.
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Avuto riguardo alla domanda di mantenimento della figlia (che ha 20 anni) si osserva Per_1 che in virtù dell'art.337 septies c.c., “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati, una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità, (richiamati nella recente sentenza Cassazione civile sez. I, 14/08/2020). Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016,
n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n.
1830). E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con
"rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura" (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali "ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993
n. 4108, Cass. 22 giugno 2016, n. 12952). La Suprema Corte, ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n. 10207). A ciò, si aggiunge coerentemente che il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo familiare escludono l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: posto che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830;
Cass. 17 novembre 2006, n. 24498). Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole,
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mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento
- esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr.,Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore. Il principio di "autoresponsabilità" è spesso richiamato, nei settori più diversi: a delimitare il diritto soggettivo secondo ragionevolezza, alla stregua delle clausole generali della diligenza e della buona fede, man mano che l'evoluzione dei tempi induce ad accentuare i legami tra la pretesa dei diritti e l'adempimento dei doveri, indissolubilmente legati già nell'art. 2 Cost.. Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007,
n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età. La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sè (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perchè sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento. Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali
(artt. 9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società. Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro. Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze. La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinchè possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un
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altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento. Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito. Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonchè ancora
Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406).
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento. Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa. In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo) (ex plurimis, Cass. N.
26875/2023).
Applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, ritiene il Collegio che la – per Per_1 come dichiarato dalla madre – si stia senz'altro dando da fare per trovare una collocazione nel mondo del lavoro, seguendo un corso per OSS della Regione Campania e che prevede solo un rimborso spese. Pertanto, si deve ritenere che la ragazza, che non abbia ancora raggiunto un'età tale da potersi mantenere da sé, sia ancora meritevole del mantenimento da parte dei genitori.
Tenuto conto che la madre provvede al mantenimento in via diretta in quanto vive presso Per_1 di lei, può trovare conferma l'importo di € 200,00 a carico del padre, con rivalutazione dal gennaio 2026.
Per entrambe la figlie va confermato il contributo al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del 2018.
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In considerazione della contumacia e della natura del giudizio si ravvisano giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronuncia ai sensi dell'art. 151- 1° comma c.c. la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
- dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con residenza Per_2 privilegiata presso la madre e visite libere padre-figlia, come indicato in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1 nella misura di € 250,00 mensili e di € 200 per , da corrispondere alla Per_2 Per_1 ricorrente, con decorrenza dal ricorso e rivalutazione da gennaio 2026 come espresso in parte motiva;
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie per le figlie, come espresso in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 34 parte II s.A sez. Q, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003);
- spese di lite non ripetibili;
Così deciso in Napoli in camera di consiglio del 9.1.2025 Il G.rel. Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott.Raffaele Sdino
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