Sentenza 18 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00375/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03060/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3060 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Soc. Glorei Verniciatura A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Contaldi, AN Dei, ER Saccoccia, con domicilio eletto presso lo studio AN Dei in Arezzo, via Niccolò Aretino 21/F;
contro
il Comune di Borgo San Lorenzo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Stolzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Masaccio, n. 183;
nei confronti
della AN Vetri Snc di AN LO e C., in persona del legale rappresentante pro tempore , e di VA CH, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza di demolizione ex artt. 31 D.P.R. 380/2001 e 196 L.R.T. 65/2014 - Opere di cui alla CIL SUAP 140/2023, n. 35, del 10.04.2025, notificata, a mezzo PEC, in data 11.04.2025;
- di ogni atto antecedente, successivo o comunque presupposto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOC. GLOREI VERNICIATURA A R.L. il 30\12\2025:
Per l’annullamento, della Relazione di inquadramento tecnico giuridico in merito a installazione di tendostruttura in pvc e acciaio in aderenza a capannone industriale CIL pratica SUAP 140/2023 prot. SUAP 1730 del 23/02/2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Borgo San Lorenzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. DO IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 18 gennaio 2023, la Glorei Verniciatura srl, in qualità di conduttrice di un immobile ad uso industriale in comproprietà della AN Vetri snc di AN LO & C. e di CC AN, presentava al Comune di Borgo San Lorenzo una comunicazione di inizio lavori per l’installazione di un cd. “ copri-scopri ”, cioè di una struttura aperta con un telone da collocare sull’area scoperta adiacente al manufatto medesimo per l’agevole esecuzione delle operazioni di carico e scarico merce, qualificando il predetto intervento come “ installazione di serre e manufatti aziendali con strutture in metallo leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie per un periodo non superiore a due anni (art. 70 comma 1 e art. 136, comma 2, lett. f) l.r.65/2014 ”.
In data 25 ottobre 2024, la Remed srl, proprietaria di un fabbricato confinante, segnalava al Comune di Borgo San Lorenzo la installazione di una tendostruttura in pvc e acciaio in aderenza al capannone industriale sito in via delle Fornaci, 36.
In data 13 novembre 2024, il Comune di Borgo san Lorenzo comunicava agli interessati l’avvio del procedimento di accertamento di abusi edilizi.
In data 6 dicembre 2024, personale dell’UTC del Comune di Borgo San Lorenzo effettuava un sopralluogo, all’esito del quale riscontrava l’esecuzione sine titulo di una tendostruttura di dimensioni 13,50 x 18,00 mt., pari ad una superficie di 243 mq., e con altezza di mt. 7,50, “ costituita da telai in acciaio con travature reticolari, vincolati a coppie con traversi in metallo, poggiati su ruote alloggiate in binari, priva di meccanizzazione per la movimentazione degli stessi ”.
Pertanto, con ordinanza n. 35 del 10 aprile 2025, il Comune resistente ordinava alla società conduttrice e ai comproprietari la demolizione dello stesso, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
2. Avverso la predetta ordinanza, la ricorrente proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica successivamente trasposto in sede giurisdizionale, a seguito di atto di opposizione notificato dal Comune di Borgo San Lorenzo.
2.1 In particolare, avverso gli atti impugnati, la ricorrente ha prospettato i seguenti motivi:
- “ I- VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 134 E 137, PRIMO COMMA, LETT. E, DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 65/2014. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA. ”.
Con il primo mezzo, parte ricorrente lamenta l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, perché, a suo dire, essa si fonderebbe sull’erroneo accertamento della natura dell’opera eseguita, che rientrerebbe nell’alveo degli interventi edilizi privi di rilevanza edilizia previsti dall’art. 137, comma 1, lett. e), della LRT n. 65/2014.
- “ II- VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 134 E 137, PRIMO COMMA, LETT. E, DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 65/2014. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ”.
Con il secondo motivo, parte ricorrente censura l’ordinanza di demolizione gravata, perché il Comune resistente non avrebbe tenuto conto delle osservazioni partecipative presentate dal tecnico di parte.
- “ III - VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 1, DEL PRIMO PROTOCOLLO ADDIZIONALE DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO (EVENTUALMENTE ANCHE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 6, CEDU). ”.
In ultimo, ad avviso di parte ricorrente l’ordinanza impugnata sarebbe violativa dell’art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU, in quanto essa determinerebbe una lesione del diritto di proprietà nella dimensione personalistica oggetto di tutela da parte della Convenzione stessa.
3. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato la relazione tecnica del 23 febbraio 2023, avverso la quale ha prospettato il seguente motivo:
- “ I- VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 134 E 137, PRIMO COMMA, LETT. E, DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 65/2014. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA ”.
In sostanza, con il predetto mezzo, parte ricorrente ha riproposto avverso la relazione tecnica identico motivo già veicolato con il primo mezzo del ricorso introduttivo, operando contestazioni di carattere tecnico più approfondite.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Borgo San Lorenzo, che, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, perché esso avrebbe ad oggetto un atto endoprocedimentale privo di contenuti autonomamente lesivi.
Inoltre, la difesa comunale assume che la predetta relazione era conosciuta già al tempo dell’adozione dell’ordinanza di demolizione e, pertanto, l’atto per motivi aggiunti sarebbe anche irricevibile per tardività.
4.1 Nel merito, la difesa comunale ha concluso per il rigetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
5. All’udienza del 21 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati alla luce delle seguenti osservazioni.
7. Anzitutto è infondato il primo motivo di ricorso, che può essere esaminato congiuntamente al ricorso per motivi aggiunti, che costituisce un approfondimento delle censure già veicolate con il predetto mezzo e che, pertanto, sfugge alle eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità formulate dal Comune resistente.
7.1 Con i predetti mezzi, parte ricorrente ha dedotto che l’intervento realizzato rientrerebbe nell’ambito degli interventi privi di rilevanza edilizia come individuati dall’art. 137 della LRT n. 65/2014.
La predetta disposizione elenca una serie di interventi ritenuti privi di rilevanza edilizia perché “ non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro oggettivi caratteri di precarietà costruttiva e facile amovibilità o in ragione della temporaneità di installazione ” (cfr. art. 137, comma 1, LRT n. 65/2014).
In particolare, ad avviso della ricorrente, l’intervento eseguito rientrerebbe nell’alveo della categoria residuale prevista dalla lettera e) del primo comma del citato art. 137, che si riferisce alle “ ulteriori opere, interventi o manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia ”, tra i quali sono ricompresi al n. 3) “ le coperture retrattili a servizio delle attività artigianali industriali, mantenute stabilmente in posizione chiusa e utilizzate in posizione aperta per il solo tempo necessario all'effettuazione di operazioni di carico e scarico merci; ”.
In sostanza, la ricorrente assume di avere installato un mero tendaggio per l’esecuzione delle operazioni di scarico merci, come tale eseguibile tramite comunicazione di inizio lavori.
7.2 La ricostruzione della ricorrente è infondato anzitutto in punto di fatto.
Invero, come risulta anche dal compendio fotografico in atti, essa ha installato una tendostruttura di notevoli dimensioni, sia di superficie utile che di cubatura, posta stabilmente al servizio del proprio opificio e che, per ciò solo, non può ascriversi agli interventi privi di rilevanza edilizia come indicati nella citata disposizione.
7.3 In senso reiettivo, osserva il Collegio che l’intervento edilizio eseguito deve farsi rientrare nel disposto di cui all’art. 134 della LRT, che individua gli interventi edilizi la cui esecuzione richiede il previo rilascio del permesso di costruire; in particolare, l’art. 134, comma 1, lett. b), della legge regionale della Toscana del 10 novembre 2014, n. 65, sottopone al previo rilascio del permesso di costruire “ l'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettera e-bis) ”.
Nel caso di specie, si tratta della realizzazione di un capannone ad uso industriale di notevoli dimensioni funzionalmente destinato a soddisfare esigenze durevoli connesse all’esercizio dell’attività produttiva della società conduttrice dell’immobile principale e, per ciò solo, la sua edificazione, in quanto idonea a creare superfici e volumi utili, avrebbe richiesto il previo rilascio del permesso di costruire.
Su tale aspetto, in giurisprudenza è stato affermato che: “ La precarietà dell’opera, che esonera dall'obbligo di munirsi del permesso di costruire, postula, infatti, un uso specifico ma temporalmente limitato del bene (che prescinde dalla destinazione soggettivamente data al manufatto).
Dunque, alla luce del dato normativo, allo scopo di valutare il carattere precario di un’opera edilizia deve seguirsi il criterio funzionale, in virtù del quale è precario il manufatto che è destinato a soddisfare esigenze meramente temporanee (Cons. Stato, sez. V, marzo 2013 n. 1776). Altrimenti, l’opera non può dirsi precaria, non essendo sufficiente a tal fine che di tratti di un manufatto smontabile o non infisso stabilmente al suolo (Cons. Stato, sez. VII, 12 dicembre 2022, n. 10847). Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza l’irrilevanza edilizia di tali opere deve essere valutata con esclusivo riguardo alla temporaneità dell’esigenza che esse sono destinate a soddisfare e non anche all’amovibilità delle stesse (Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2019, n. 667).
Ne consegue l'obbligo di valutare l'opera alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale: rientrano, pertanto, nella nozione giuridica di costruzione tutti quei manufatti che comportano la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, in quanto preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, a prescindere dal materiale impiegato. ” (Consiglio di Stato, VII Sezione, sentenza del 10 novembre 2025, n. 8716; e in senso conforme: Consiglio di Stato, II Sezione, sentenza del 16 dicembre 2025, n. 9949; Consiglio di Stato, II Sezione, sentenza del 29 settembre 2025, n. 7589).
7.4 Pertanto, il primo motivo di ricorso è infondato.
8. Del pari infondato è il secondo mezzo di impugnazione.
8.1 Il motivo è infondato già in punto di fatto, perché l’ordinanza gravata dà atto di avere valutato le osservazioni partecipative del tecnico incaricato dalla società ricorrente e che, tuttavia, “ Differentemente da quanto sostenuto anche in sede di memoria tecnica, la struttura deve essere inquadrata all’interno degli interventi di cui all’art. 134, co.1, lett b) della L.R.T. n.65/2014, ”.
8.2 In secondo luogo, deve osservarsi che la motivazione sulle osservazioni procedimentali non si traduce in un obbligo di critica analitica, ma l’obbligo motivazionale è validamente assolto laddove, come nel caso di specie, l’amministrazione assuma di aver tenuto conto delle osservazioni partecipative presentate dagli interessati.
9. Infine, è infondato il terzo motivo di ricorso.
9.1 Anzitutto osserva il Collegio che la proprietà nella dimensione di diritto fondamentale della persona veicolata dalla CEDU è difficilmente ascrivibile alla ricorrente sia perché essa non è proprietaria dell’area sia perché essa costituisce una società di persone, a cui non sembra ontologicamente applicabile lo statuto di tutela dei diritti fondamentali della persona fisica.
9.2 Inoltre, pur volendo accedere ad una lettura estensiva della disposizione convenzionale recata dall’art. 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU, deve ritenersi che nel caso di specie si tratta di ripristinare l’ordine giuridico violato, tramite l’adozione di un provvedimento espressione di una base legale che disciplina “ l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale ” (art. 1, comma 2, prot. add. n. 1 CEDU).
Invero, deve rammentarsi che l’ordine di demolizione, per giurisprudenza pacifica da cui il Collegio non intende discostarsi, costituisce una misura di natura reale avente natura ripristinatoria dell’ordine giuridico violato, che per la sua valida adozione prescinde dall’accertamento della responsabilità del proprietario, perché essa non partecipa dei caratteri delle sanzioni in senso stretto (Consiglio di Stato, II Sezione, sentenza del 19 agosto 2024 n. 7168; conformi ex aliis : Consiglio di Stato, sezione VII, sentenze 27 novembre 2023, n. 10115 e 9 gennaio 2023, n. 237; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze 23 dicembre 2020, n. 8283 e 23 ottobre 2020, n. 6446).
10. In definitiva, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono complessivamente infondati.
11. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune di Borgo San Lorenzo e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo; non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti delle parti controinteressate, stante la loro mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Borgo San Lorenzo, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti; nulla spese nei confronti delle parti controinteressate non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER IA HI, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
DO IE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO IE | ER IA HI |
IL SEGRETARIO