Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 786/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 27.10.2022 da elettivamente domiciliata presso Parte_1
gli avv.ti Enrica Troisi e Teresa Gambuti che la rappresentano e difendono per mandato depositato telematicamente
-appellante- contro domiciliato presso Controparte_1
l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia che lo rappresenta e difende ex lege
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 433/2022 del Tribunale di
Padova
In punto: depennamento graduatorie ATA
Causa trattata all'udienza del 13.02.2025
Conclusioni per parte appellante: “1. in accoglimento del gravame proposto, annullare e/o riformare della sentenza n. 433/2022 del
Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, G.U.L. dott. Mauro Dallacasa, nella causa iscritta al n. R.G. 843/2021, pubblicata in data
19.07.2022 e non notificata;
2. e per l'effetto, accogliere le domande proposte dalla sig.ra Pt_1
in primo grado, da intendersi qui trascritte e ripetute.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da attribuirsi ai procuratori antistatari”
Conclusioni per parte appellata: “chiede dunque il rigetto dell'appello, con refusione delle spese di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 27.10.2022, Parte_1
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Padova indicata in
[...]
epigrafe con cui è stata rigettata la domanda volta ad ottenere: a)
l'accertamento dell'illegittimità del decreto adottato dal dirigente scolastico dell' di Padova del Controparte_2
22.03.2019 con cui era stato comunicato il depennamento dalle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2018/21 e il mancato riconoscimento a fini giuridici del servizio svolto nell'a.s. 2018/19; b) l'accertamento del diritto a vedersi riconosciuto come valido titolo di accesso nelle graduatorie del personale ATA il diploma di qualifica professionale “ristorazione e sala bar” conseguito nell'a.s. 2013/14 presso l'istituto professionale paritario “F. De Santis” di Mugnano del Cardinale (AV); c) la retrodatazione e il riconoscimento degli effetti giuridici del servizio
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svolto dal 28.11.2018 al 18.02.2019; d) la condanna dell'amministrazione scolastica al risarcimento dei danni patiti con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e da perdita di chance, pari alle retribuzioni non percepite in conseguenza dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Il giudice di prime cure, in particolare, ha sostenuto che la ricorrente aveva chiesto l'inserimento nelle graduatorie di istituto in base ad un titolo di studio che non era stato prodotto e dichiarato all'epoca della domanda. La stessa aveva, infatti, indicato nella domanda amministrativa un diploma di qualifica professionale asseritamente conseguito nell'a.s. 2012/13 presso un istituto privato paritario che, tuttavia, non aveva ancora ottenuto la parità in quell'anno scolastico.
Non sarebbe plausibile, nella ricostruzione offerta dal Tribunale, la sussistenza di un mero errore materiale nell'indicazione della data di conseguimento del titolo atteso che anche in seguito la ricorrente aveva dimesso una dichiarazione del coordinatore delle attività didattiche dell certificante anch'essa il Parte_2
conseguimento del titolo nell'a.s. 2012/13. Inoltre, il titolo conseguito nell'a.s. 2013/14, fatto valere in causa per sostenere la tesi del mero errore materiale, sarebbe in ogni caso un titolo diverso rispetto a quello indicato nella domanda amministrativa.
L'originaria ricorrente ha proposto appello sulla base di due motivi: a) con il primo censura la sentenza per non aver preso in considerazione il diploma prodotto all'amministrazione unitamente alla certificazione dell'Istituto PI (presso cui sarebbero stati depositati gli atti dell' dopo la cessazione dell'attività nell'anno Parte_2
2016) da cui emergeva il conseguimento del titolo nell'a.s. 2013/14;
b) con il secondo motivo censura la decisione del Tribunale perché avrebbe dato per assodato che sarebbe stata resa una falsa
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dichiarazione nella domanda amministrativa, quando invece si era trattato di una mera svista, di un errore materiale nella compilazione della domanda. A sostegno della sua buona fede ha rappresentato anche che l'indagine penale che aveva coinvolto l' Parte_2
a seguito delle irregolarità riscontrate dall'USR della Campania, non la vedeva tra gli indagati, a conferma della sua estraneità alla vicenda.
Si è costituito in giudizio il ribadendo la legittimità del CP_1
depennamento in carenza di prova dell'effettivo conseguimento del titolo nell'a.s. 2013/14 anche alla luce della contrastante documentazione prodotta, ritenuta priva di specifico valore probatorio.
La causa, dopo due rinvii d'ufficio, uno dei quali conseguente al transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza del 13.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – I motivi d'appello possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
1.1 – L'appellante ha pacificamente dichiarato e fatto valere nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA un titolo di studio, quale il diploma di qualifica professionale ristorazione settore sala bar, conseguito presso l'Istituto paritario F. De Santis nell'a.s. 2012/13. Altrettanto pacifico è che l' non era un istituto paritario nell'a.s. 2012/13, Parte_2
avendo conseguito la parità solo a partire dall'anno scolastico successivo.
L'originaria ricorrente ha dichiarato, dopo l'avvio dei controlli sulle dichiarazioni effettuato dall'amministrazione e poi anche in giudizio, di non aver conseguito alcun diploma nell'a.s. 2012/13 ma che lo stesso sarebbe stato conseguito nell'a.s. 2013/14, quando l'istituto De
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aveva acquisito lo status di scuola paritaria. L'indicazione Pt_2
dell'a.s. 2012/13 nella domanda amministrativa sarebbe stato frutto di un mero errore materiale.
1.2 – Le emergenze documentali in atti fanno emergere un quadro di totale incertezza circa l'anno scolastico di conseguimento del diploma in questione che, inevitabilmente, si riflette anche sulla prova dell'effettivo conseguimento del titolo.
La stessa appellante, che pur parla di un mero errore materiale nella compilazione della domanda, ha trasmesso all'amministrazione una dichiarazione del coordinatore delle attività didattiche dell' Parte_2
(tale prof. ), datata 24.01.2018 in cui
[...] Persona_1
si attesta che la sig.ra avrebbe conseguito il titolo nell'a.s. Pt_1
2012/13. Tale documento, sia pur di dubbia provenienza visto che all'epoca l' non era più una scuola paritaria, Parte_2
confermerebbe quanto dichiarato dalla ricorrente nella domanda amministrativa (e smentirebbe il conseguimento del titolo nell'a.s.
2013/14).
La stessa sig.ra ha poi prodotto un certificato rilasciato dal Pt_1
coordinatore delle attività didattiche dell' (prof. Parte_2
), datato 15.10.2015, che – di contro – Persona_2
attesterebbe il conseguimento del titolo nell'a.s. 2013/14. Da ultimo, è stata dimessa una dichiarazione del coordinatore delle attività didattiche dell'Istituto paritario “Michele PI” (ancora una volta il prof. ), asseritamente depositario degli atti Persona_1
dell' in cui si afferma che in base al registro degli Parte_2
esami dell'a.s. 2013/14 di quest'ultimo istituto, la sig.ra Pt_1
avrebbe superato l'esame di qualifica nell'a.s. in questione con votazione di 100/100.
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1.3 – L'appellante si duole del fatto che il Tribunale (e prima ancora l'amministrazione) non avrebbero dato rilievo al certificato dell' del 2015 e alla dichiarazione – confermativa Parte_2
del conseguimento del titolo nell'a.s. 2013/14 – rilasciata dal coordinatore delle attività didattiche dell'Istituto paritario “Michele
PI”.
La documentazione in parola, tuttavia, non consente di ritenere provato né il conseguimento del titolo, né il fatto che lo stesso sia stato conseguito nell'a.s. 2013/14. Il primo documento, che erroneamente parte appellante qualifica come il titolo di studio, è in realtà un certificato e non certo il diploma in originale (che mai è stato prodotto o esibito). Inoltre, come si evince dalla lettura dello stesso, reca l'indicazione “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (legge n. 183 del 12/11/2011 art. 15 comma 1)”. Si tratta, quindi, di un certificato inutilizzabile nei confronti della pubblica amministrazione, privo di specifico valore certificativo e probatorio nei confronti della p.a., presupponente l'esistenza del diploma in originale che, tuttavia, parte appellante neppure ha dichiarato di possedere, né ha dato prova di aver richiesto. Inoltre, non sono stati forniti elementi per poter verificare se il coordinatore delle attività didattiche ivi indicato fosse anche il legale rappresentante dell'ente gestore della scuola o se avesse il potere di rilasciare il certificato che, in più, si pone in frontale contrasto con l'altro certificato, datato 2018,
a firma di un diverso coordinatore delle attività didattiche dell'
[...]
in cui si afferma il conseguimento del titolo nell'a.s. Parte_2
2012/13.
Quanto alla dichiarazione del coordinatore delle attività didattiche dell'Istituto “Michele PI”, la stessa si limita ad affermare che, in
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base ai registri d'esame depositati presso l'Istituto in parola, risulterebbe il superamento dell'esame di qualifica da parte dell'appellante nell'a.s. 2013/14. Tuttavia, si impongono tre rilievi: a) parte appellante non ha dimesso copia dei registri d'esame, al fine di poter valutare quanto in essi riportato, né ha dato prova di averne richiesto copia;
b) in ogni caso, come già affermato da questa Corte, in fattispecie analoga, nella sentenza n. 224/2022 “il registro di esame non può essere considerato equipollente al diploma poiché il diploma non attesta soltanto il superamento dell'esame ma il completamento di un percorso formativo che dia luogo all'acquisizione di competenze in relazione alle quali l'esame è solo il passaggio finale”; c) non può dirsi provato neppure che l' fosse l'effettivo Controparte_3
depositario degli atti dell' atteso che, in base a Parte_2
quanto affermato dall'amministrazione nel provvedimento di licenziamento disciplinare della sig. (licenziamento, peraltro, Pt_1
non impugnato in questo giudizio) “l'Istituto “Michele PI” “non ha alcun titolo a rilasciare” la predetta certificazione e “tale circostanza è stata oggetto di segnalazione alla Procura della
Repubblica”, come comunicato dall'USR Campania, con la nota dell'11/03/2019, prot. N. 1961 del 12/03/2019, tant'è che, dalle informazioni in possesso dello scrivente, gli atti dell'ex Istituto
Paritario “F De Sanctis” risultano essere stati depositati presso l'I.C.
“ ” di Avella (AV), il quale, tuttavia, è stato Controparte_4
invitato dell Controparte_5
a non rilasciare alcun certificato/attestato di qualifica o altro
[...]
titolo di studio né di servizio riguardanti l' , Parte_2
proprio in ragione delle numerose incongruenze riscontrate e segnalate alla Procura della Repubblica di Avellino” (doc. 4 appellante, pag. 31).
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Ne consegue che anche tale dichiarazione, in mancanza del diploma in originale, non può essere considerata idonea e sufficiente a provare il conseguimento del titolo nell'a.s. 2013/14.
1.4 – Deve, inoltre, escludersi la sussistenza di una svista in buona fede dell'appellante nell'indicazione nella domanda amministrativa dell'anno scolastico 2012/13 quale anno di conseguimento del titolo dichiarato, tenuto conto che la stessa, se effettivamente avesse commesso un mero errore materiale, non avrebbe di certo trasmesso all'amministrazione – a sostegno della valutabilità del titolo dichiarato
– una certificazione dell' datata 2018, in cui viene Parte_2
ribadito il conseguimento del titolo nell'a.s. 2012/13.
2 – Per le ragioni esposte, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza gravata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base di valori medi di scaglione.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione appellata che si liquidano in
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complessivi Euro 6.946 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 13.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Filippo Giordan Gianluca Alessio
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